Modulo Perdita anno scolastico
Modulo Perdita anno scolastico
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Mod. 186321-026-112021
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Edizione novembre 2021
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Perdita anno scolastico
Caro Cliente,
il Modulo Perdita Anno Scolastico integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel Modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 - 9) – Norme relative alle coperture assicurative
• SEZIONE III (Artt. 10 - 12) – Norme relative alla gestione dei sinistri
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Perdita anno scolastico abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione,
che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l’attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato
Indice
PREMESSA
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 1 di 6
Art. 1.1 Perdita anno scolastico Pag. 1 di 6
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.1 Persone non assicurabili Pag. 2 di 6
Art. 2.2 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio Pag. 2 di 6
Art. 2.3 Esclusioni Pag. 2 di 6
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 3 di 6
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 3 di 6
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 3 di 6
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 3 di 6 Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE E CESSAZIONE DEL RISCHIO Pag. 4 di 6 Art. 8. MODIFICHE DEL PREMIO Pag. 4 di 6
Art. 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 4 di 6
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 5 di 6
Art.11. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 5 di 6
Art.12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 5 di 6
GLOSSARIO Pag. 6 di 6
SEZIONE II
unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76
convivenza more uxorio: è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.
PREMESSA
CHE COSA E' ASSICURATO E
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo PERDITA ANNO SCOLASTICO (d’ora in poi il Modulo) rivolte al Contraente o al suo nucleo familiare così come definito di seguito. Il Contraente (d’ora in poi il Cliente) può acquistare tale Modulo insieme alla polizza XME Protezione (d’ora in poi polizza), o in un secondo momento.
Le coperture di tale Modulo integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza. Il Modulo è acquistabile a condizione che sia attivo il Modulo Infortuni.
In caso di cessazione del Modulo Infortuni decade anche il Modulo Perdita Anno Scolastico. La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.
NON DIMENTICHI
di verificare quali sono le esclusioni e le limitazioni delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Con il Modulo il Cliente acquista per sé e/o per il proprio nucleo familiare un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio che provochi la perdita dell’anno scolastico.
Si ricorda che per questo Modulo:
- Il nucleo familiare è rappresentato dal coniuge o persona unita civilmente o convivente more uxorio e figli, anche della persona unita civilmente e del convivente more uxorio anche se non conviventi, compresi i figli adottivi o in affido. E’ ammessa l’inclusione nel nucleo familiare dei soggetti sopra citati anche se non conviventi con il Contraente e anche se non fiscalmente a carico.
- l’annualità di polizza va dalla data di inizio delle coperture del Modulo (o dalla data del tacito rinnovo delle stesse) fino alla data di scadenza della polizza.
I soggetti assicurati devono essere indicati dal Cliente nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture. Deve sempre avere un legame parentale con il Contraente (appartenere allo stesso nucleo familiare).
articolo 1. Che cosa è assicurato
1.1. Perdita anno scolastico
Sono assicurati i danni causati da un infortunio, che riguarda uno studente di età compresa tra i 6 e i 19 anni (inclusi), che provoca un'assenza prolungata dalle attività scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi, e che comporta la perdita dell’anno scolastico o la bocciatura o l'impossibilità a sostenere eventuali esami di una scuola primaria o secondaria (sia pubblica che privata).
La Compagnia paga gli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, descritte qui sotto e indicate nel Modulo o Appendice di polizza sottoscritto.
INDENNIZZO | Perdita anno scolastico |
BASE | 1500 euro |
PLUS | 3000 euro |
Le coperture del Modulo sono valide anche per gli infortuni causati da:
a) incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato
b) atti di terrorismo o tumulti popolari, solo se l’Assicurato non ha partecipato attivamente
c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d) stato di malore o incoscienza dell’Assicurato
e) asfissia che non dipenda da malattia
f) avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e malattie tropicali
i) incidenti aerei in cui l’Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero, in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
k) incidenti da circolazione stradale
l) attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi così come indicato nell’art.
2.3 punto d).
Facciamo chiarezza
L'infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.
Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono coperti da questo Modulo.
CHE COSA NON E' ASSICURATO
articolo 2. Che cosa non è assicurato
2.1. Persone non assicurabili
Non è assicurabile:
a) chi non è residente in Italia
b) chi non ha un'età compresa tra i 6 e i 19 anni al momento della decorrenza del modulo o dell'Appendice contrattuale
Se la Compagnia accerta che la persona indicata come Assicurato nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale, al momento della decorrenza, non poteva essere assicurata, i premi pagati saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte e il Modulo sarà annullato.
2.2 Inassicurabilità sopravvenuta cessazione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la sopravvenuta inassicurabilità.
Se durante l'annualità di polizza l’Assicurato compie 75 anni, le coperture del Modulo continuano fino alla scadenza della polizza e non sarà più possibile rinnovarle tacitamente.
2.3 Esclusioni
Le coperture del Modulo non sono valide, e quindi la Compagnia non paga l’indennizzo, in caso di infortuni causati da:
a) uso e guida di mezzi subacquei o aerei
b) partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove
c) guida di veicoli a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo
da sapere: sono definiti sport estremi, quelle attività sportive anche tradizionali ma accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie,
ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo ed un intenso impegno fisico. Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle
prestazioni.
CHE COSA NON E' ASSICURATO
articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture
L'indennizzo viene pagato solo a seguito di un'assenza prolungata dalle attività scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi, che comporta la perdita dell’anno scolastico o la bocciatura o l'impossibilità a sostenere eventuali esami di una scuola primaria o secondaria (sia pubblica che privata).
Il pagamento della somma assicurata avviene dietro presentazione della cartella clinica e dell'adeguata certificazione, rilasciata dalla segreteria scolastica, che attesti uno degli eventi sopra descritti.
articolo 4. Dove valgono le coperture
Le coperture del Modulo Perdita anno scolastico valgono in tutto il mondo, tranne quanto previsto all'articolo 2 Che cosa non è assicurato (Missioni ONU all'estero o Paesi in stato di guerra da oltre 14 giorni).
articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Il premio da pagare per le coperture del Modulo Perdita anno scolastico è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo dovuto per il sinistro.
d) pratica di una qualsiasi attività sportiva a titolo professionistico o che comunque comporti una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
e) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing)
f) stato di ubriachezza alla guida di veicoli e natanti
g) abuso di alcol, uso non terapeutico di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni
h) contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo
j) atti di temerarietà, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali per esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceanichej) trasformazioni o assestamenti dell’atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche)
k) terremoti e alluvioni
i) svolgimento delle seguenti professioni: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera x xxxxx; attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti
m) svolgimento di attività non amministrative da parte del personale delle Forze dell'Ordine e delle forze Armate.
Sono inoltre esclusi dalle coperture del Modulo gli infortuni provocati da:
• atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
• atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 1 Che cosa è assicurato lettera j).
Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, le coperture del Modulo non valgono per gli infortuni avvenuti durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell’ONU.
QUANDO COMINCIANO E FINISCONO LE COPERTURE
articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
La cessazione del Modulo Infortuni comporta la cessazione del Modulo Perdita anno scolastico.
articolo 7. Obblighi dell'Assicurato - Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio
Il Cliente o l’Assicurato deve comunicare alla Compagnia anche per il tramite della Banca ogni variazione dell’attività professionale che comporti aggravamento o diminuzione del rischio assicurativo nonché ogni variazione dello status professionale dichiarati all’acquisto del Modulo.
articolo 8. Modifiche del premio
La Compagnia può variare unilateralmente l’importo del premio del Modulo, comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture. In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo, per iscritto o seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.
Se il Cliente non effettua la disdetta del Modulo, le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.
articolo 9. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Oltre a quanto previsto dalla Sezione I articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, se tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici.
Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere inviata tramite:
posta a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx al numero di fax +39 011.093.10.62.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 10. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
L’Assicurato, entro 10 giorni dalla data del sinistro, deve avvisare la Compagnia telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a
venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00, oppure una delle seguenti modalità:
email, all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax al numero 000 000.00.00
posta, inviando la denuncia a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari,
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• consegna della denuncia al gestore in filiale
• tramite l'Area clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Assicura.
La denuncia deve contenere:
• la descrizione dell’infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato;
• la documentazione specifica in base alla garanzia prestata: il primo certificato medico che attesti l'infortunio, la cartella clinica e, ove necessario ulteriore documentazione.
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Per informazioni sullo stato del sinistro si può telefonare alla Compagnia, al numero verde 800.124.124, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
SEZIONE III
xxxx: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto
articolo 11. Termini per il pagamento dei sinistri
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
articolo 12. Assicurazione presso diversi Assicuratori
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, le coperture sono valide anche se l'Assicurato beneficia di polizze analoghe e l'eventuale indennizzo non verrà ridotto.
In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare a ciascuna Compagnia il nome delle altre.
GLOSSARIO
GLOSSARIO
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l’acquisto o per l’eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ASSICURATO
La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
BENEFICIARIO
La persona che viene designata a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e che risiede stabilmente in Italia.
CONVIVENZA MORE UXORIO
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che può essere verificata.
MASSIMALE
Importo massimo indennizzabile, per ciascun anno assicurativo e per singola garanzia.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.
RICOVERO
Permanenza in istituto di curo con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
SINISTRO
L’evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull’Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l’Assicurazione.