ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA X. XXXXXXXX
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Num. 120/22 Del. 02/03/2022
Oggetto:
Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa.
Proposta di deliberazione n. | 155/22 01/03/2022 DIRETTORE SANITARIO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX |
Data Proposta di deliberazione | |
Struttura | |
L'Estensore | |
Il Responsabile del procedimento | |
Responsabile della Struttura |
Visto di Regolarità contabile | |
N. di prenotazione |
IL Direttore Amministrativo
Xxxxxxxxx Xxxxxx
IL Direttore Sanitario
Xxxx Xxxxxx
IL Direttore Generale
Della Xxxxx Xxx
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Firmato digit. dal Resp. S%truftiturmraa: %LE-T2O XXXXXX
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: XXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxx digit. dal Dir. Sanitario: XXXX XXXXXX
Firmato digit. dal Dir. Generale: DELLA XXXXX XXX
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IL DIRETTORE SANITARIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa.
VISTO
- il D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all’art. 1, comma 2 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali svolgano attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale;
- il successivo comma 4 stabilisce che gli stessi provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- l’intesa legislativa approvata con legge regionale della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14 e legge regionale della Regione Toscana 25 luglio 2014, n. 42 che all’art. 3 prevede che competa all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (Istituto) la collaborazione scientifica con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
PREMESSO CHE
- l’Università ha come obiettivo primario la ricerca scientifica, di base e applicata, come strumento essenziale per la formazione universitaria nel settore delle Scienze Agrarie Alimentari ed Agro Ambientali;
- l’Università ha istituito il CENTRO DI RICERCHE AGRO-AMBIENTALI denominato Centro "XXXXXX XXXXXX" (CiRAA) che ha l’obiettivo di facilitare tutte le ricerche e la formazione universitaria nel campo zootecnico ed agroalimentare;
- l’Istituto è impegnato a promuovere, attraverso le proprie specifiche competenze, iniziative di collaborazione scientifica con soggetti nazionali e sovranazionali attraverso le proprie attività, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti di ricerca;
- vi è già ampia convergenza tra le parti su temi di interesse reciproco riguardanti sia la sicurezza alimentare che la sanità ed il benessere animale attraverso la realizzazione di programmi e progetti e lo scambio di reciproche competenze;
CONSIDERATO CHE
- le attività di ricerca previste dal sopra citato studio sono coerenti con gli scopi istituzionali dell’Istituto e dell’Università e d’interesse comune tra i due soggetti;
- l’Istituto e l’Università intendono pertanto disciplinare lo svolgimento in collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 delle attività di ricerca sopra indicate, attraverso uno specifico accordo;
DATO ATTO CHE
- Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa e l’IZSLT, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, potranno stipulare specifici accordi scritti per lo svolgimento delle seguenti attività:
- di collaborazione scientifica;
- di supporto alla didattica;
- di ricerca, consulenza e/o formazione
- I Referenti designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto che saranno svolte nell’ambito del presente accordo sono:
- per l’Istituto Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
- per l’Università Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
- Le parti contribuiranno alle attività in oggetto del presente accordo senza alcun onere economico aggiuntivo;
- Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.
RITENUTO
di procedere alla stipula dell’accordo in oggetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
di individuare come responsabile scientifico dell’accordo la dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, dirigente sanitario dell’IZSLT
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa;
2. di procedere alla stipula dell’accordo oggetto della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prendere atto degli impegni da essa derivanti;
3. di precisare che l’accordo di collaborazione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti;
4. di individuare come responsabile scientifico dell’accordo la dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, dirigente sanitario dell’IZSLT.
Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxx Xxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Sanitario, avente ad oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa;
Sentito il Direttore Amministrativo che ha espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di doverla approvare così come proposta;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa e conseguentemente di:
1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica tra l’IZSLT e Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa;
2. di procedere alla stipula dell’accordo oggetto della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prendere atto degli impegni da essa derivanti;
3. di precisare che l’accordo di collaborazione ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti;
4. di individuare come responsabile scientifico dell’accordo la dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, dirigente sanitario dell’IZSLT
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx
ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx”, Codice Fiscale 00422420588 di seguito denominato Istituto, con sede in xxx Xxxxx Xxxxx 0000 Xxxx, in questo atto rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxx, nato a Basilea il 14/06/1962, domiciliato per la sua carica in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0000 – 00000 Xxxx
E
Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa - con sede in Pisa – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX), Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA 00286820501 in seguito denominato “DiSAAA-a”, rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, autorizzato alla firma del presente atto dall’Ordinamento di Ateneo
PREMESSO CHE
- Il DPR 382/80 riguardante il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per conto terzi sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche sia al fine di avvalersi di strutture e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico e professionale.
- Il DiSAAA-a ha come obiettivo primario la ricerca scientifica, di base e applicata, come strumento essenziale per la formazione universitaria nel settore delle Scienze Agrarie Alimentari;
- Molti docenti del DiSAAA svolgono presso il CENTRO DI RICERCHE AGRO-AMBIENTALI denominato Centro "XXXXXX XXXXXX" (CiRAA) parte delle loro attività di ricerca;
- l’Istituto ha già in essere una collaborazione con il CENTRO DI RICERCHE AGRO- AMBIENTALI denominato Centro "XXXXXX XXXXXX" (CiRAA) che ha l’obiettivo di facilitare tutte le ricerche e la formazione universitaria nel campo zootecnico ed agroalimentare ed in particolare di ricerca per lo studio dei sistemi agricoli sostenibili ed opera nel campo della formazione, della ricerca, dell’educazione e alimentazione e dei servizi, valorizzando la multifunzionalità dell’agricoltura - come da delibera del Direttore Generale dell’IZSLT n. 131/2020 “Accordo quadro di collaborazione in ricerca scientifica con il Centro di Ricerche Agro-alimentari "Xxxxxx Xxxxxx" (CIRAA) dell'Università di Pisa”;
- l’Istituto è un ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- la missione dell’Istituto è la tutela della sanità pubblica veterinaria, della salute e del benessere animale, l’igiene degli allevamenti la tutela della sicurezza alimentare e degli alimenti zootecnici attraverso attività diagnostica, di controllo, epidemiologica e di ricerca;
- l’Istituto è attivamente impegnato nello studio di modelli di economia circolare che, in un’ottica One Health, promuovono la sostenibilità ambientale nella produzione agro-zootecnica e riconosce come la sanità pubblica sia legata a quella degli animali e dell’ambiente;
- l’Istituto è impegnato a promuovere, attraverso le proprie specifiche competenze, iniziative di collaborazione scientifica con soggetti nazionali e sovranazionali attraverso progetti di ricerca;
- Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e, a tal fine, intendono regolare tali rapporti di collaborazione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Finalità dell’accordo
Finalità dell’accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa e le attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx”, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori della sanità e del benessere animale e sicurezza alimentare.
Le attività specifiche saranno di volta in volta definite mediante stipula di accordi attuativi derivanti dal presente accordo.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
Il DiSAAA-a e l’Istituto, potranno stipulare specifici accordi attuativi, con particolare riferimento ai settori di cui all’Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione
A) Collaborazione scientifica.
Il DiSAAA-a e l’Istituto favoriranno la loro collaborazione scientifica e tecnica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze nei settori di cui all’art. 1 mediante studi e ricerche congiunte su progetti specifici di livello nazionali e/o sovranazionali.
B) Supporto alla didattica.
L’Istituto dichiara la propria disponibilità ad offrire al DiSAAA-a, secondo le proprie procedure il supporto per attività di tirocinio curricolare di formazione ed orientamento e formative dei corsi di studio/specializzazione/perfezionamento/dottorato/master nelle forme seguenti:
• collaborazione di proprio personale per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti dell’Università, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall’Università in materia;
• possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori, da individuare dai competenti organi del DiSAAA-a alle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx ubicate presso la Sezione di Pisa o presso altre sue sedi e viceversa.
Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l’organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.
C) Attività di ricerca
• attività di ricerca congiunte di profilo nazionale e sovranazionale, che individuino tematiche in cui le Parti possano fornire valenze scientifiche e/o tecniche nell’ambito delle proprie competenze;
• valorizzazione delle risultanze di ricerca attraverso la pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.
Art. 3 - Referenti Scientifici
I Referenti scientifici designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto che saranno svolte nell’ambito del presente accordo sono:
Per l’Istituto Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Per il DiSAAA-a Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Gli atti esecutivi di cui al precedente art. 2, che le Parti stipuleranno, saranno riferiti a Responsabili Scientifici ad hoc individuati.
Alle ricerche ed attività correlate potranno partecipare collaboratori da individuarsi per competenza nell’organico dell’Istituto e dell’Università.
Ciascuna parte si riserva il diritto, qualora uno o più dei Responsabili indicati, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, si trovi impossibilitata a svolgere l’attività richiesta, di sostituire lo stesso con un altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte.
Art. 4 – Obbligo delle Parti
Le Parti contribuiranno alle attività in oggetto del presente accordo senza alcun onere economico aggiuntivo, salvo quelli concordati negli eventuali accordi attuativi.
Art. 5 - Diritti di Proprietà intellettuale
Ciascuna delle Parti rimarrà proprietaria del proprio background, delle conoscenze, esperienze, informazioni di natura commerciale, tecnica, scientifica sviluppate e/o detenute dalla Parte stessa in qualsiasi forma, scritta, orale, digitale, tabellare, informatica, indipendentemente dalla loro brevettabilità e/o tutelabilità legale, ancorché messe a disposizione dell’altra in funzione degli scopi di tale accordo.
La proprietà dei risultati di studi e ricerche comuni, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell’ambito di specifici accordi tra le Parti, così come la pubblicazione e la divulgazione dei risultati.
Art. 6 - Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non
produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 7 – Riservatezza
Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza di tutte le informazioni, dati, documenti di proprietà di entrambe, di cui dovessero venire a conoscenza o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Le Parti si impegnano inoltre a garantire lo stesso comportamento da parte di terzi connessi al presente accordo.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici. I Responsabili del trattamento dei dati personali raccolti saranno il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per l’Istituto ed il Direttore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx per il DiSAAA.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).
Art. 9 – Sicurezza e coperture assicurative
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10- Registrazione e Bollo
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986; per quanto di competenza le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Il presente atto è soggetto a bollo che verrà assolto dal DISAA-a in maniera virtuale” (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 7.6.2016).
Art. 11 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente la validità, interpretazione e/o esecuzione del presente accordo si conviene la competenza esclusiva del foro di Pisa.
Art. 12 Firma dell’Accordo
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
Per Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari
ed Agro-Ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx……………………………………….
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx”
Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx……………………………………….