Contratto di assicurazione Azienda Agricola
Cattolica&Agricoltura
AGRICOLA 360° - AZIENDA ZOOTECNICA
Contratto di assicurazione Azienda Agricola
Il presente set informativo contenente
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
• DIP Danni MOD. CA AGR ZOO DIP - ED. 04/2021
• DIP aggiuntivo Danni MOD. CA AGR ZOO DIP AGG - ED. 04/2021 deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti di informativa precontrattuale
Polizza Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni e Cyber Risk per
le aziende agricole
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto: "Cattolica&Agricoltura Agricola 360°"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela dai rischi inerenti l'attività agricola, consentendo di acquistare soltanto le garanzie effettivamente necessarie a proteggere l'attività e la vita privata dell'imprenditore agricolo
Che cosa è assicurato?
La Società garantisce nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.
Principali garanzie previste:
v Incendio e altri eventi: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricati e contenuto), anche se di proprietà di terzi collocati nelle ubicazioni indicate in polizza, causati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio; estendendosi anche a quelli causati da fumi, caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, onda sonica, urto veicoli, caduta di ascensori e montacarichi, gelo.
v Furto e rapina: danni di furto e rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno del fabbricato indicato in polizza.
v Cyber risk: danni e spese legati a richieste a risarcimento da parte di terzi pervenute per violazione della privacy, anche in conseguenza ad un procedimento o per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto; spese e costi per Privacy Notification; responsabilità per attività multimediale e pubblicitaria; perdite per mancata protezione dei dati e danni relativi all'interruzione della propria attività informatica.
v Responsabilità Civile azienda, agriturismo e prestatori di lavoro: danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali, inclusi i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
v Responsabilità civile prodotti: danni involontariamente causati a terzi da difetti dei prodotti indicati in polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore inclusi i danni per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose. Sono coperti i danni da difetti di imballaggio e confezionamento; carenza, omissioni, errori nella redazione delle istruzioni d'uso / di manutenzione; errata o difettosa conservazione.
Responsabilità civile famiglia: danni involontariamente causati a terzi da te o dalla tua famiglia nell'ambito della vita privata.
v Infortuni: danni causati da infortunio. Sono coperti i danni per morte, invalidità permanente, ricovero, spese di cura.
v Tutela Legale: la garanzia copre le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine o per l'intervento di un Avvocato, per la difesa dei tuoi interessi.
v Assistenza e assistenza famiglia: sono garantite alcune prestazioni quali: l'invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un vetraio, di un carpentiere.
Sono presenti inoltre ulteriori garanzie, sempre operanti, o aggiuntive opzionali meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:
x Incendio e altri eventi e Furto e rapina:
x Fabbricati, contenuto e merci già assicurati con polizza specifica;
x Aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto diversamente disciplinato in polizza;
x Incendio e altri eventi:
x Fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;
x Fabbricati impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp
x Per la garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici: le coperture di fabbricati e di tettoie realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica o in materiale plastico, ed il contenuto sottostante.
x Per la garanzia aggiuntiva Grandine su fragili: le lastre in fibrocemento contenente amianto.
x Furto e rapina:
x Il contenuto di fabbricati che presentano aperture non dotate di mezzi di chiusura adeguati, qualora i ladri utilizzino quelle aperture per introdursi nei locali;
x Cavi elettrici ed altri beni in rame.
x Responsabilità Civile azienda: non sono considerati terzi:
x il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
x quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
x le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.
x Infortuni:
x Non è possibile assicurare persone che abbiano già compiuto 75 anni (per gli agricoltori il limite è 80 anni).
Sono presenti esclusioni anche per le garanzie di Tutela Legale ed Assistenza.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni comuni a tutte le sezioni:
! Esistono inoltre limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati. Sono inoltre esclusi i danni:
! Verificatisi in occasione di guerra;
! Verificatisi in connessione con reazioni nucleari o radiazioni nucleari;
! Causati dal dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità limitata.
Incendio e altri eventi: Sono esclusi i danni:
! Conseguenti ad esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;
! anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:
! Causati da: atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
! Causati da: terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione e alluvione, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
! Causati da: bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, rigurgito di fognature;
! Causati da fenomeno elettrico;
! Causati da: inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
! Causati da: perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
! Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.
! Causati al Bestiame ed alle Colture da:
! mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
! mancato / anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
! asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione , ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti dall' articolo "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20 m dagli stessi;
! a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale;
Furto e rapina: Sono esclusi i danni:
! Qualora l'autore del furto sia un prestatore di lavoro e sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della custodia di particolari mezzi di difesa interni previsti o della sorveglianza interna dei locali;
! Qualora l'autore del furto sia un prestatore di lavoro e il furto non sia commesso a locali chiusi
! Qualora l'autore del furto sia un prestatore di lavoro e il furto sia commesso a locali chiusi e in ore durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali;
! All'Abitazione incustodita o avvenuti dopo 45 giorni consecutivi in cui il fabbricato è rimasto inabitato.
! Xxxxxxxxx, che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
! Al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.
Cyber risk: Sono escluse le richieste di risarcimento o perdite derivanti o risultanti da:
! Danni a persone, cose o animali;
! Rapporti di lavoro dipendente;
! Effettive o presunte pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette;
! Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche;
! Perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio, valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi, valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti;
! Amianto, formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o microtossine di qualsiasi tipo, esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo, scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di agenti inquinanti.
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro: Sono esclusi i danni:
! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, oppure derivanti da lavorazione di asbesto oppure derivanti da umidità;
! Cagionati da campi elettromagnetici;
! Riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
! Conseguenti a malattie professionali.
Infortuni: Sono esclusi infortuni causati da:
! Malaria;
! Abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene;
! Infarti ed ernie da sforzo;
! Pratica di sport a livello professionistico o dalla pratica di sport pericolosi;
! Azioni o comportamenti direttamente correlati a sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e sintomi epilettoidi, AIDS, sieropositività da HIV, Parkinson, Alzheimer;
! Trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale.
Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v Incendio e altri eventi e Furto e rapina: copre i fatti verificatisi in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
v Cyber risk: copre richieste di risarcimento presentate e gli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo;
v Responsabilità Civile danni a prestatori di lavoro: vale per il mondo intero;
v Responsabilità Civile azienda, agriturismo, prodotti e famiglia: vale per tutti i Paesi Europei; v Infortuni: vale per il mondo intero;
v Tutela legale: vale per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi:
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi;
nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le controversie contrattuali con i fornitori e con i clienti e per la materia amministrativa.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo;
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione;
In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. Hai la facoltà di richiedere il frazionamento semestrale del premio. Presso gli intermediari abilitati è disponibile anche il frazionamento mensile con addebito su carta di credito e con un aumento del premio fino al 3%. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizione di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari, o altri mezzi di pagamento elettronico.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Come posso disdire il contratto?
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione. Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Polizza Incendio, Furto, Cyber Risk, R.C., Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza per le aziende agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto:"Cattolica&Agricoltura AGRICOLA 360"
Data di aggiornamento: 07/2021 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b);
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.
L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che a quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di Assicurazione.
Incendio ed altri eventi
Senza l'applicazione della regola proporzionale e in deroga all'Art.1907 c.c., la Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subiti da:
macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre;
cose particolari dopo che siano state riparate o ricostruite;
raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;
trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art.122 del D.lgs. 209/2005, di proprietà dell'azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto ai fabbricati aziendali e solamente se presente la partita "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento";
carburanti stoccati in cisterne interrate e non (nella partita merci);
api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi garantiti.
Che cosa è assicurato?
Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:
demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati;
rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato;
il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi;
i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi garantiti;
il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro;
la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza;
lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione;
gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati.
Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.
Ulteriori garanzie/partite previste:
Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).
Le definizioni di Fabbricati, Xxxxxxx, Stalle si intendono integrate dalla definizione di Abitazione adiacente qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.
Sono indennizzabili le merci in aumento alla somma assicurata alla partita Merci, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci fluttuanti.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere, quale responsabile civile, per danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza (ricorso terzi).
Sono inoltre indennizzabili:
le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.
Massimi indennizzi
- Per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, è previsto il limite massimo di 15.000 € per sinistro e annualità assicurativa;
- Per i danni da furto di fissi e infissi, se non acquistata la sezione furto, il limite massimo è di 1500 € per sinistro e per annualità assicurativa;
- Per i danni a macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, all'interno di fabbricati ubicati in Italia o nell'ambito della U.E. o all'aperto entro aree di loro pertinenza recintate, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro e anno;
- Per i danni a raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati è previsto il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamento e abitazione con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato;
- Per i danni a trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria per la circolazione, di proprietà dell'azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, l'indennizzo previsto è pari al 30% della somma assicurata alla partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il limite massimo di 100.000 €;
- Per i danni a carburanti stoccati in cisterne interrate e non sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita merci con il limite massimo di 10.000 €;
- Per i danni a api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi previsti dall'art. "Oggetto dell'assicurazione" il limite è pari a di 1.500 €;
- Per le spese per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro,
nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro il limite di indennizzo è pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza;
- Per le spese per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, il limite previsto è pari a 10.000 €;
- Per le spese rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato, il limite di indennizzo previsto è pari a 3.000 € per sinistro;
- Per il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili, è previsto il limite massimo pari 150 € al giorno e a 3.000 € per sinistro;
- Per le spese relative alla riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, il limite di indennizzo previsto è di 2.500 € per sinistro e per anno;
- Per i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'art. Oggetto dell'assicurazione, il limite di indennizzo previsto è pari a 3.000 € per sinistro e per anno;
- Per il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, il limite di indennizzo previsto è pari a 5.000
€ per sinistro;
- Per il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro, il limite di indennizzo previsto è pari al 10% della somma assicurata alla partita "Bestiame", con il massimo complessivo di
10.000 € per sinistro e anno;
- Per la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza il limite di indennizzo previsto è pari al 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di 4.000 € per sinistro ed anno;
- Per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione il limite di indennizzo previsto è pari al 10% della somma assicurata alla partita foraggio;
- Per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, il limite di indennizzo previsto è pari al 2% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
- Per gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati il limite di indennizzo previsto è pari al 3% del danno liquidato con il massimo di 25.000 €;
- Per gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria il limite di indennizzo previsto è pari al 3% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €.
Tabella dei limiti di indennizzo delle garanzie:
Limite indennizzo in % della S.A. e/o in euro | ||
Alpeggio | 10.000 | |
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza | 80 | |
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali | 60 | |
Atti vandalici o dolosi | 80 | |
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio | 70 | |
Atti vandalici o dolosi - su foraggio | 70 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei locali | 60 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali | 50 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da dispersione | 30 | 15.000 |
Espulsione tappi | 10.000 | |
Eventi atmosferici | 70 | |
Eventi atmosferici - per fabbricati aperti su uno o più lati | 30 | 500.000 |
Eventi atmosferici - per impianti di produzioni arboree e arbustivi | 60 | |
Folgorazione Bestiame | 5.000 | |
Foraggio - per cumulo | 80.000 | |
Grandine su fragili | 30.000 | |
Mancato condizionamento ambientale | 70 | |
Pacchetto Serre tipo A1 - punti a) b) c) d) | 80 | |
Pacchetto Serre tipo A2 - punti a) b) c) d) | 60 | |
Pacchetto Serre tipo A3 - punti a) b) c) d) | 60 | |
Pacchetto Serre tipo B1 - punti a) b) c) d) | 50 | |
Pacchetto Serre tipo B2 - punti a) b) c) d) | 50 | |
Pacchetto Serre tutte le tipologie - punto e) | 70 | |
Rottura accidentale impianti | 50.000 | |
Rottura accidentale impianti - per abitazioni | 50.000 |
Rottura accidentale impianti - per cereali a pavimento | 25.000 | |
Rottura contenitori in vetro | 5.000 | |
Rottura lastre - per singola lastra | 1.500 | |
Sovraccarico neve | 50 | 150.000 |
Terrorismo e sabotaggio | 30 | |
Trasporto merci | 2.500 |
Furto e rapina
L'assicurazione comprende:
la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente posti in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti in polizza;
lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso;
il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte e sia assicurata la partita "contenuto agriturismo".
La Società rimborsa le spese:
sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno;
sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati.
Relativamente al furto e alla rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e sia assicurata la partita contenuto (abitazione o agriturismo).
Ulteriori garanzie previste sono:
- Valori e Preziosi in mezzi di custodia
La Società indennizza, fino all'importo indicato nella scheda di polizza, senza applicare la regola proporzionale, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:
cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;
- Portavalori
La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:
furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
- Merci all'aperto
L'assicurazione è estesa al furto delle merci poste all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire violando, comunque i mezzi di chiusura delle recinzioni.
- Bestiame all'aperto
L'assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
- Impianti e macchinari all'aperto
L'assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
- Attrezzature all'aperto
L'assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad sclusione dell'arredamento e dell'apparecchiature elettroniche in genere.
Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.
- Macchinari agricoli all'aperto
L'assicurazione è estesa al furto dei macchinari agricoli posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza,
se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
- Merci Particolari
A parziale deroga dei beni esclusi dalla garanzia, l'assicurazione si intende estesa al furto delle "merci particolari" ovunque poste se all'interno del fabbricato aziendale. Limitatamente ai carburanti, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Tabella dei limiti di indennizzo delle garanzie:
Limite indennizzo in % della S.A. e/o in euro indennizzo Euro | ||
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto | 20 | 5.000 |
Latte e Formaggi - per latte all'aperto | 40 | |
Macchinari agricoli - per macchinari agricoli all'aperto | 50 | 30.000 |
Merci - per merci all'aperto | 10 | 5.000 |
Merci Particolari - per carburanti | 50 | 3.000 |
Olio - per olio all'aperto | 20 | |
Vino - per vino all'aperto | 20 |
Cyber risk
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, relativamente alle varie coperture.
Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza.
Responsabilità Civile Azienda, Agriturismo e Prestatori di lavoro
L'assicurazione Responsabilità civile azienda garantisce la RCT, la RCT Agriturismo e la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
RCT azienda agricola
L'assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell'azienda agricola - a seconda che l'Assicurato risulti nella scheda di polizza solo proprietario, proprietario/conduttore o solo conduttore - relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono altresì prestate le seguenti coperture:
- BENI AZIENDALI
L'assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, ad esempio, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, le attrezzature, il bestiame, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.
Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.
L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
- AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
L'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), fino a 20 Kg di massa massima al decollo, relativamente all'attività agricola.
- TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.
La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda e, esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.
- AGRICOLTURA SOCIALE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale come definite dalla L. n. 141 del 2015, nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA
L'assicurazione comprende in garanzia i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio nonché i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi. L'assicurazione vale anche per l'attività di apicoltore, per un numero massimo di cinque apiari; restano esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.
- DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO
L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.
Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
- RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni e sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 c. p.), compresa la responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in materia di protezione dei dati personali, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi. Ai fini della presente estensione di garanzia i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.
RCT Agriturismo
- FABBRICATI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.
- VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione.
- COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
- DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
Ulteriori garanzie prestate:
- ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché non derivante da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
- SCAMBIO DI MANODOPERA
Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 c.c.
Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:
Limite di risarcimento in Euro | |
Agricoltura di precisione - per uso e/o proprietà di droni | 200.000 |
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate | 5.000 |
Xxxx consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate | 2.500 |
Danni a cose da scambio di servizi | 20.000 |
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico | 50.000 per anno e per sinistro |
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro | 25.000 |
Danni da circolazione di veicoli in azienda | 250.000 / 500.000 |
Danni da incendio | 70.000 |
Danni da incendio a cose dell'agriturismo | 50.000 |
Danni da Inquinamento Accidentale | 100.000 |
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo | 100.000 |
Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri | 75.000 |
Errato trattamento dei dati personali | 200.000 per anno e per sinistro |
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo | 25.000 |
Fornitura di servizi, energia e carburanti | 70.000 |
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole | 500.000 |
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite | 250.000 / 500.000 |
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili | 150.000 |
RC prodotti naturali | 50.000 |
RC prodotti naturali - per interruzione attività | 25.000 |
Spese di neutralizzazione dell'inquinamento | 5.000 |
Responsabilità Civile prodotti
L'assicurazione comprende anche i danni da:
- ERRATA PROGETAZIONE O CONCEZIONE DEL PRODOTTO
- ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO
L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).
- DANNI AL PRODOTTO FINITO
L'assicurazione risarcisce i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.
- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).
Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:
Limite di risarcimento in % ed Euro | ||
Danni al prodotto finito | 30 | |
Estensione in Usa, Canada e Messico | 50 | |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 30 | 300.000 |
Danni da organismi geneticamente modificati | 150.000 | |
Contaminazione dolosa dei prodotti | 50.000 | |
Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto | 50.000 | |
Latte alterato | 10.000 per anno | |
Latte alterato - per danni di cui al punto a) | 2.500 per sinistro | |
Latte alterato - per danni di cui al punto b) | 1.500 per sinistro |
Responsabilità Civile Famiglia
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia nell'ambito della vita privata.
La garanzia vale per i rischi della proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria nonché per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, purchè accidentali, della dimora abituale, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
Ulteriori garanzie prestate:
- SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.
- DANNI DA INCENDIO
L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- DANNI DA ANIMALI
L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
Limitatamente alla proprietà/utilizzo del cane, l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi la normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- ATTIVITA' SPORTIVE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.
- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI
L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.
L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.
La garanzia opera a condizione che:
- la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.
- PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI
L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.
- DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
L'assicurazione si estende ai danni a terzi derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
Tabella dei limiti di risarcimento delle garanzie:
Limite di risarcimento in % ed Euro | ||
Danni da inquinamento accidentale | 100.000 | |
Danni da interruzione di attività | 30 | |
Danni da incendio | 50.000 |
Infortuni
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale di agricoltore e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Sono inoltre in copertura:
asfissia di origine non morbosa;
avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
annegamento, assideramento o congelamento;
colpi di sole o di calore;
le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate.
Sono comprese in garanzia le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto.
L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:
tendine di Xxxxxxx, tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine dell'estensore del pollice,tendine del quadricipite femorale;
cuffia dei rotatori.
La garanzia vale per gli sport non professionistici non agonistici o agonistici a basso rischio, come definiti, con o senza limitazioni in funzione della scelta del Contraente/Assicurato.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo (rischio volo).
Sono indennizzati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili derivanti da infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.
- GARANZIA MORTE
La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.
Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto, con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di 250.000 €, nei seguenti casi:
a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.
- GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale
- GARANZIA DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno) fino a 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo e con specifiche discipline per tipologia di ricovero.
Con questa garanzia sono operanti anche il Day hospital e la Diaria da convalescenza post ricovero importante.
- GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA
In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura, per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dall'Assicurato, diverse a seconda che ci sia stato o meno un ricovero.
Ulteriori garanzie prestate con il Rimborso spese di cura:
Danno estetico
Perdita anno scolastico
Contagio da H.I.V.
Uso e guida di altri veicoli a motore
Raddoppio Morte e Invalidità permanente dell'agricoltore
Raddoppio della diaria da ricovero dell'agricoltore
Tutela Legale
L'assicurazione garantisce anche le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
Le prestazioni previste vengono garantite agli Assicurati per i sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa agricola assicurata, esercitata dal Contraente:
per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
nell'ambito della vita privata extra-lavorativa;
quale lavoratore dipendente;
in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.
La garanzia è prestata nella modalità LINEA BASE e LINEA COMPLETA. Per entrambe le linee vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a:
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La
prestazione viene estesa anche ai dipendenti;
Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente;
per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo; Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti; Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. Per la LINEA COMPLETA si aggiungono i sinistri relativi a: Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso; La prestazione viene estesa anche ai dipendenti; Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero; Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero; Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente; Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR); Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale; Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250; Le garanzie per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, vengono prestate con il limite di 1 caso insorto in ciascun anno assicurativo. Assistenza Il servizio di assistenza garantisce anche le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, Invio di un artigiano per interventi ordinari, Invio di un sorvegliante, Invio pezzi di ricambio, Rientro anticipato da fiere o mostre, Spese d'albergo, Consulenza veterinaria, Informazioni sugli operatori di settore, Informazioni fiscali immobiliari, Informazioni burocratiche. Assistenza famiglia Il servizio di assistenza alla persona garantisce le seguenti prestazioni: Consulenza medica; Consulenza ginecologica; Consulenza cardiologica; Invio di un medico al domicilio; Trasporto in autoambulanza in Italia; Invio di un infermiere a domicilio in Italia; Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato; Rientro dal centro ospedaliero attrezzato. Prestazioni valide ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato: Rientro sanitario, Viaggio di un familiare, Rientro della salma. Prestazioni valide solo all'estero: Anticipo spese di prima necessità, Interprete a disposizione, Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Furto - Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto | In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati, fermo il limite massimo della percentuale di scoperto del 25%. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 5%. |
Furto - Impianto di allarme antifurto | L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 20%. |
RC Famiglia - Esclusione della proprietà della dimora abituale | Dall'assicurazione si intendono esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 30%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Incendio - Atti vandalici o dolosi | Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio. |
Incendio - Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi | Sono indennizzati i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. |
Incendio - Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi | Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, senza applicazione della regola proporzionale. |
Incendio - Eventi atmosferici | Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve. |
Incendio - Eventi atmosferici su fabbricati aperti | Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro. |
Incendio - Eventi atmosferici su impianti di produzioni arboree e arbustive | Sono indennizzabili i danni materiali e diretti subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive, ad integrazione della garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici. |
Incendio - Fenomeno elettrico | Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a: - Impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo; - Macchinari, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza; - Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza; - Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza; - Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza. |
Incendio - Grandine su fragili | Sono indennizzati danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da grandine a: - serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento o similari, escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto; coperture in materiale plastico; - pannelli solari termici e fotovoltaici anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati o tettoie. Sono esclusi i danni subiti da serre, tunnel e dal loro contenuto. |
Incendio - Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo | Sono indennizzati i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, senza sistemi di controllo, causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. |
Incendio - Merci in refrigerazione con sistemi di controllo | Sono indennizzati anche i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, con sistemi di controllo, causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. |
Incendio - Merci in refrigerazione in atmosfera controllata | Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata. |
Incendio - Rottura accidentale di impianti | Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento. |
Incendio - Rottura contenitori in vetro | Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100lt, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia. |
Incendio - Rottura lastre | Si indennizzano anche i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione. |
Incendio - Sovraccarico di neve | Si indennizzano anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo, totale o parziale, o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto causati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento. |
Incendio - Terrorismo e sabotaggio | Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio. |
Incendio - Espulsione di tappi | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti, subiti da: - vini in bottiglia; - bottiglie e tappi; a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura. |
Incendio - Mancato condizionamento ambientale | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali risulta assicurata la garanzia Incendio. |
Incendio - Folgorazione di bestiame | Sono indennizzati anche i danni diretti e materiali causati al bestiame Assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra. |
Incendio - Asfissia di bestiame | Sono indennizzati anche i danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di: - eventi garantiti con la presente sezione; - guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati. |
Incendio - Perdita di qualità del vino in refrigerazione | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. |
Incendio - Alpeggio | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al bestiame Assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono. |
Incendio - Trasporto merci | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato. |
Incendio - Pacchetto serre | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle serre assicurate e dal loro contenuto, anche se di proprietà di Xxxxx, causati da: - uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria; - grandine, neve; - gelo alle colture; - atti dolosi e vandalici che non abbiano come conseguenza incendio, scioperi, sommosse e tumulti popolari. |
Incendio - Autocombustione del foraggio | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al foraggio Assicurato da autocombustione. |
Incendio - Latte in refrigerazione | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigeratore, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. |
Incendio - Terremoto | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro. |
Incendio - Inondazione e alluvione | Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno. |
Furto - Valore a nuovo | L'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari è determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso). |
RC - Fornitura di servizi, energia e carburanti | L'assicurazione è estesa ai rischi dell'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda, considerate connesse per legge all'attività agricola. |
RC - Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori | Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato: - i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività assicurata; - gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata. |
RC - Trattamenti chimici | L'assicurazione è estesa ai danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge. |
RC - Lesioni dei trasportati su macchine agricole | L'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi - dell'Assicurato - anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo. |
R C - Danni da interruzione, a condutture, da franamento, scavi e reinterri | L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione di attività, a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno che non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive e determinati da lavori di scavo e reinterro verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente. |
RC - Scambio di servizi | L'assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'art. 2139 c.c. |
RC - RC Prodotti naturali | L'assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - che non abbiano subito trasformazioni - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, compresi i danni da OGM. |
RC - Committenza di lavori edili | L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda, purché ricorrano tutti i requisiti di legge. |
RC - Danni da inquinamento accidentale | L'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale. |
RC - Spese di neutralizzazione dell'inquinamento | L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza. |
RC - Danni alle cose in consegna custodia | L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero. |
RC - Danni da incendio | L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
RC - Proprietà di impianti di energie rinnovabili | L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima di 50Kwp. |
RC - Danni da circolazione di veicoli in azienda | L'assicurazione comprende i danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, salvo che non sia causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore per rischi rientranti nel concetto di circolazione stradale. L'assicurazione non opera: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; per i danni subiti da terzi trasportati. |
RC - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite | L'assicurazione comprende danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro: risultino fuori sagoma; eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della Strada; abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada. La garanzia è valida purchè: v i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile; v i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata; v le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda Agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione. |
RC Agriturismo - Danni da inquinamento accidentale | L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale. |
RC Agriturismo - Estensione fiere, eventi e convegni | L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali. |
RC Agriturismo - Danni da incendio | L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
RC Agriturismo - Infortuni dei fornitori | Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività agrituristica. |
RC Agriturismo - Arre di sosta e miniclub | L'assicurazione comprende anche i danni a veicoli a motore, tende, roulottes e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio. |
RC Agriturismo - Equitazione e ippoturismo | L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione. |
RCO - Franchigia fissa | Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, la garanzia RCO si intende operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza. |
RCO - Malattie professionali | La garanzia RCO è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura. |
RC Prodotti - Estensione USA, CANADA e MESSICO | L'assicurazione è estesa anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato negli USA, in Canada e in Messico per i danni ovunque verificatisi, purchè il relativo fatturato non superi il 40% di quello totale. |
RC Prodotti -Contaminazione dolosa dei prodotti | L'estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato. |
RC Prodotti - Latte alterato | L'assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da: - comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi; - contaminazione del latte da sostanze chimiche; - presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate. |
RC Prodotti - Igienizzazione e smaltimento imballaggi | L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto. |
RC Prodotti - Retroattività estesa | L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società. |
RC Famiglia - Proprietà della dimora saltuaria | La garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini). |
RC Famiglia - Collaboratori familiari | L'assicurazione comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale, dagli stessi subite nello svolgimento delle loro mansioni. |
RC Famiglia - Committenza di lavori edili | L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati presso la dimora abituale, purché ricorrano tutti i requisiti di legge e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura. Incendio e altri eventi Sono esclusi dall'assicurazione: - Trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, dell'azienda agricola che non sono posti in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'azienda; - Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nell'articolo Estensioni di garanzia; |
- Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza; - Terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio; - Linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio; - Apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza. Furto Sono esclusi dall'assicurazione: - raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - tranne quelli relativi all'attività assicurata - salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo; - merci particolari e impianti di energia rinnovabile; - merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza; - natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge; - macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; - cavi elettrici ed altri bene in rame. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura.
Incendio e altri eventi
Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:
atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Franchigie/scoperti
- Per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, è prevista l'applicazione di una franchigia per sinistro di 500€ e, limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5.000 € per sinistro e annualità assicurativa, ferma la franchigia;
- Per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione il limite di indennizzo prevista l'applicazione di uno scoperto del 5%.
Tabella degli scoperti e delle franchigie
Per le garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo:
Franchigia | Scoperto | ||
euro | % | minimo euro | |
Alpeggio | 500 | ||
Asfissia Bestiame | 500 | ||
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza | 15 | 500 | |
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali | 20 | 500 | |
Atti vandalici o dolosi | 10 | 1.000 | |
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio | 10 | 2.500 | |
Atti vandalici o dolosi - su foraggio | 20 | ||
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi | 10 | 1.000 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei locali | 10 | 2.500 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali | 20 | 5.000 | |
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da dispersione | 10 | 1.000 |
Espulsione tappi | 300 | ||
Eventi atmosferici | 10 | 1.000 | |
Eventi atmosferici - per fabbricati aperti su uno o più lati | oppure a scelta | 10 | 3.000 |
20 | 1.500 | ||
Eventi atmosferici - per impianti di produzioni arboree e arbustivi | 10 | 2.500 | |
Fenomeno elettrico | 10 | 500 | |
Fenomeno elettrico - per abitazione e abitazione adiacente | 10 | 200 | |
Folgorazione Bestiame | 1.000 | ||
Foraggio | 10 | ||
Foraggio - per autocombustione | 20 | ||
Grandine su fragili | 10 | 1.500 | |
Latte in refrigerazione | 100 | ||
Mancato condizionamento ambientale | 10 | 2.500 | |
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo | 10 | ||
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - banchi frigo | 10 | 100 | |
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - celle | 10 | 1.000 | |
Merci in refrigerazione in atmosfera controllata | 10 | 3.000 | |
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo | 10 | ||
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo - banchi frigo | 10 | 100 | |
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo - celle | 10 | 1.000 | |
Pacchetto Serre tipo A1 - punti a) b) c) d) | 10 | 500 | |
Pacchetto Serre tipo A2 - punti a) b) c) d) | 20 | 2.500 | |
Pacchetto Serre tipo A3 - punti a) b) c) d) | 25 | 3.000 | |
Pacchetto Serre tipo B1 - punti a) b) c) d) | 20 | 3.000 | |
Pacchetto Serre tipo B2 - punti a) b) c) d) | 25 | 3.000 | |
Pacchetto Serre tutte le tipologie - punto e) | 10 | 500 | |
Perdita di qualità del vino in refrigerazione | 10 | 1.000 | |
Rottura accidentale impianti | 500 | ||
Rottura accidentale impianti - per abitazioni | 150 | ||
Rottura lastre | 10 | 250 | |
Sovraccarico neve | 10 | 2.500 | |
Terrorismo e sabotaggio | 10 | 10.000 | |
Trasporto merci | 200 |
Furto
Sono esclusi i danni:
in occasione di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
commessi od agevolati con dolo:
- da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione";
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
Tabella degli scoperti e delle franchigie
Per le partite/garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo. Ulteriori franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo sono previsti per le estensioni di garanzia di cui all'art. "Estensioni e limitazioni di garanzia".
Franchigia | Scoperto | ||
euro | % | minimo euro | |
Attrezzature e arredamento | 10 | 150 | |
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto | 20 | 150 | |
Bestiame | 10 | 1.000 | |
Bestiame - per bestiame all'aperto | 10 | 1.500 | |
Bestiame - per equini e bovini all'aperto | 25 | ||
Bestiame - per suini all'aperto | 10 | ||
Attrezzature e arredamento | 10 | 150 | |
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto | 20 | 150 | |
Bestiame | 10 | 1.000 | |
Bestiame - per bestiame all'aperto | 10 | 1.500 | |
Bestiame - per equini e bovini all'aperto | 25 | ||
Bestiame - per suini all'aperto | 10 | ||
Contenuto abitazione | 100 | ||
Contenuto agriturismo | 100 | ||
Impianti e macchinari - per impianti e macchinari all'aperto | 10 | 500 | |
Latte e Formaggi | 10 | 500 | |
Latte e Formaggi - per latte all'aperto | 10 | 500 | |
Macchinari agricoli | 10 | 150 | |
Macchinari agricoli - per macchinari agricoli all'aperto | 20 | 250 | |
Merci | 150 | ||
Merci - per merci all'aperto | 20 | ||
Merci Particolari | 10 | 500 | |
Merci Particolari - per carburanti | 10 | 500 | |
Olio | 10 | ||
Olio - in cisterne | 10 | 1.500 | |
Olio - in contenitori di acciaio e bottiglie | 10 | 500 | |
Portavalori | 20 | ||
Vino | 10 | ||
Vino - in botti e bottiglie | 10 | 500 | |
Vino - in cisterne | 10 | 1.500 |
Cyber risk
L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento o perdite:
derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;
derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
- soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- in relazione alla garanzia di xxxxxx, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
- nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
derivanti o risultanti da:
reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo che per ciò sia dovuto al l'inadempimento colposo da parte delll'Assicurato nella gestione di un programma atto a impedire il furto di identità prescritto dalla normativa europea e americana) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà' alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' Assicurato;
distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;
derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
- se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso Assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
derivanti o risultanti da:
- violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
- violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
- ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di-altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;
- ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;
derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
derivante o risultante da:
- violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
- violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
- utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
- divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente assicurazione; salvo che tali esclusioni non siano coperte dalla presente garanzia;
derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente;
derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
- il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
- il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
con riferimento alla garanzia per la Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
- trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
con riferimento alla garanzia Responsabilità per l'Attività multimediale e Pubblicitaria ogni richiesta di risarcimento o perdita:
- derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
- derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare;
con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da:
- qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- qualsiasi guasto satellitare;
con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.
L'importo della Franchigia indicato nella scheda di polizza si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.
Responsabilità civile azienda, agriturismo e prestatori di lavoro
Rct azienda agricola
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Ed inoltre sono esclusi i danni:
causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
causati da o dovuti a trattamenti chimici;
causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti;
ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso esclusivo aziendale;
causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento dellastruttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili.
L'assicurazione RCO non comprende i danni:
derivanti:
- dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
L'assicurazione RCT Agriturismo non comprende i danni:
causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.
Tabella degli scoperti e delle franchigie
Per l'intera sezione di RC è possibile scegliere tra 3 diversi valori di franchigia: € 0, € 500, € 1000 e sono previsti i seguenti importi di franchigie / scoperti.
Franchigia | Scoperto | ||
euro | % | minimo euro | |
Franchigia di sezione | 0/500/1000 | ||
Aree di Sosta | 200 | ||
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo | 10 | ||
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate | 150 | ||
Xxxx consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate | 100 | ||
Danni a cose da scambio di servizi | 20 | 350 | |
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico | 200 | ||
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro | 10 | 250 | |
Danni cagionati da animali dell'agriturismo | 200 | ||
Danni da incendio | 10 | 250 | |
Danni da incendio a cose dell'agriturismo | 10 | 250 | |
Danni da Inquinamento Accidentale | 10 | 500 | |
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo | 10 | 500 | |
Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri | 10 | 750 | |
Equitazione ed Ippoturismo dell'agriturismo | 200 | ||
Errato trattamento dei dati personali | 10 | 250 | |
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo | 10 | 250 | |
Fabbricati dell'agriturismo - per sinistro da spargimento d'acqua, rigurgiti di fogna | 200 | ||
Fornitura di servizi, energia e carburanti | 350 | ||
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole | 10 | 500 | |
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite | 10 | 500 | |
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili | 10 | 250 | |
RC prodotti naturali | 10 | 500 |
Responsabilità Civile da prodotto difettoso
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.
Sono esclusi dalla garanzia:
le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
i danni da violazione di brevetti o marchi;
i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti.
Ritiro Prodotti
La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.
L'assicurazione non comprende:
le spese per il ritiro di prodotti dei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
le spese per il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purc*hé non siano da essi scindibili;
le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
le spese di distruzione o riparazione di prodotti;
le multe, le ammende e le penalità in genere;
le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari;
le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;
le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge.
Ritiro Prodotti indiretto
La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.
L'assicurazione non copre:
le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente e per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale;
le multe, le ammende e le penalità in genere;
le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari.
Tabella degli scoperti e delle franchigie
Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:
Franchigia | Scoperto | ||
euro | % | minimo euro | |
Scoperto per i danni verificatisi nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico | 10 | 500 | |
Danni al prodotto finito | 10 | 500 | |
Estensione in Usa, Canada e Messico | 10 | 3.500 | |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 10 | 500 | |
Danni da organismi geneticamente modificati | 10 | 1.500 | |
Contaminazione dolosa dei prodotti | 10 | 2.500 | |
Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto | 10 | 2.500 | |
Latte alterato | 10 | 250 | |
Igenizzazione e smaltimento imballaggi | 10 | 500 |
Responsabilità civile della famiglia
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
da furto;
da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stillicidio;
da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
occupazione militare ed invasione;
a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
dall'esercizio dell'attività venatoria;
conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. "Garanzie complementari (sempre operanti).
Tabella degli scoperti e delle franchigie
Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:
Franchigia | Scoperto | ||
euro | % | minimo euro | |
Danni da Animali | 200 | ||
Danni da Inquinamento Accidentale | 10 | 1.000 | |
Danni da Interruzione di Attività | 200 |
Infortuni
L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.
Tutela Legale
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
alla materia fiscale o amministrativa;
a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
a fatti dolosi delle persone assicurate;
a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
alla compravendita o alla permuta di immobili;
ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
all'adesione ad azioni di classe (class action);
all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
alla difesa penale per abuso di minori;
a vertenze con la Società.
Assistenza
Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Per il servizio di Invio di un idraulico si precisa che la prestazione è non è dovuta per i casi di:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico La prestazione non è dovuta, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
Per il servizio Interventi di emergenza per danni da acqua si precisa che la prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.
Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Assistenza famiglia
Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
espianto e/o trapianto di organi.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Per Incendio e altri eventi, Furto e RC Il Contraente e/o l'Assicurato devono: - dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per Incendio e altri danni materiali e diretti e Furto: - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In caso di danno alle Merci - o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita - deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione; - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. e per i sinistri di RC prestatori di lavoro: - il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. |
Cyber risk L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui e generare quindi un sinistro. |
Infortuni L'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi devono presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile; la denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Tutela legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557; mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449). Assistenza L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla centrale operativa al numero verde 800.572.572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 00.00.00.00.00 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero: 00.00.00.00.00. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: - il tipo di assistenza di cui necessita; - nome e cognome; - numero di polizza; - indirizzo del luogo in cui si trova; - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società. | |
Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxx La gestione delle prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Incendio ed altri eventi L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza. Furto Per la garanzia aggiuntiva "Impianto di allarme antifurto", qualora l'impianto dichiarato non sia esistente o risulti non funzionante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile e, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando l'eventuale minimo; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo. |
Obblighi dell'impresa | Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Responsabilità Civile Azienda Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle relative coperture. Infortuni La Società provvede al pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Nell'ipotesi di lesioni con Invalidità Permanente, è prevista la facoltà dell'Assicurato di chiedere, in fase di denuncia, la "Pronta Liquidazione" che consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella riportata in polizza, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Nel caso di frazionamento semestrale del premio, è previsto un aumento del premio imponibile del 2%. Nel caso di frazionamento mensile con addebito su carta di credito (disponibile presso i soli intermediari abilitati) è previsto un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Rimborso | A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della: - scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato. Tutela Legale La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Imprenditore agricolo o agrituristico.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
24,0 %
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle Parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Ritiro prodotti In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Infortuni Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti all' infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta. Tutela Legale In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:
DIP Danni MOD. CA AGR ZOO DIP - ED. 04/2021
DIP aggiuntivo Danni MOD. CA AGR ZOO DIP AGG - ED. 04/2021
DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO
(non valide per la sezione Cyber Risk)
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
Attività dichiarata
Attività di coltivazione/produzione/trasformazione/allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza.
Azienda Agricola
Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi della normativa vigente.
Azienda agrituristica/Agriturismo
Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia.
Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Contraente
Soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Danno
Determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
Parte di danno, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita
Insieme di cose assicurate con un'unica somma.
Polizza
Documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
Parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Società
Impresa assicuratrice.
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 1 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
Valore a nuovo
Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.
Macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate;
Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;
Serre e tunnel: In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area. In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.
Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Valore allo stato d'uso
Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area; macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzione arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche , è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.
serre e tunnel: In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche , è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
2 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Valore intero
Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all'effettivo valore delle cose assicurate.
Valore nominale
Somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 3 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2 Proroga del contratto
In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della:
scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Art. 3 Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 del Codice Civile con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.
Art. 6 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 7 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile e è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 8 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
4 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12 Ispezione alle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni richieste.
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 5 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)
Abitazione
Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 10 metri da fienili e/o cumuli di foraggio oppure distante almeno 5 metri, o separato da muro pieno, da fabbricati diversi da fienili. Si intendono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.
Abitazione adiacente
Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con locali facenti parte di fabbricati con altre destinazioni d'uso.
Si considerano, altresì, abitazione adiacente i locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 10 metri da fienili e/o cumuli di foraggio o distante meno di 5 metri da fabbricati diversi da fienili.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, inondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa, elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, il tutto anche a impiego mobile purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.
Arredamento abitazione
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.
Arredamento agriturismo
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'agriturismo.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.
Autocombustione
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Bestiame
Xxxxxx, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione, ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
6 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Colture (serre/tunnel)
Piante, piante madri, seminativi, talee, germogli e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sottostanti a una Serra/Tunnel.
Cumuli di foraggio
Insieme dei prodotti descritti nella definizione di Foraggio, di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.
Fenomeno elettrico
Per fenomeno elettrico si intende:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fabbricati
Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di impianti tecnici ed esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere, le serre e i tunnel.
Fermentazione
Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l'utilizzo al quale è destinata.
Fienili
Fabbricati adibiti per più di 1/4 della superficie totale dei piani a deposito di foraggio, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.
Fissi e Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali, gli stessi, hanno funzione di finitura e di protezione.
Foraggio
Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o al commercio.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 7 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Fragili
Lastre, serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento o similari, escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici.
Impianti di energie rinnovabili
Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.
Si intendono comprese le apparecchiature elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.
Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive
Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le culture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti tecnici
Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili
Sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.
Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre
Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
8 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
Macchinari, attrezzature e arredamento
Macchine, attrezzature e rimorchi agricoli, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili e ricambi, cisterne, silos, serbatoi e vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili); distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini, e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.
Si intendono esclusi tutti i mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
Si intendono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di arredamento agriturismo ed escluso quanto rientra nelle definizioni di fabbricato, fienili, stalle, serre/tunnel, arredamento abitazione, merci, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni", valori, "impianti di energie rinnovabili e "impianti di produzioni arboree e arbustive.
Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori, sementi, tuberi e talee, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti. Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di macchinari, attrezzature e arredamento, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni, valori, bestiame, foraggio e colture.
Merci speciali
Celluloide grezza e oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Muro pieno
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e laterizio, di spessore non inferiore a 13 centimetri oppure in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 centimetri. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Oggetti pregiati
Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, xxxxxx, statue e simili oggetti d'arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.
Preziosi
Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Raccolte e collezioni
Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 9 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
Regola proporzionale
Norma dettata dall'Art. 1907 del Codice Civile che stabilisce che, in caso di danno subito da un bene assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro, determinato secondo i criteri contrattualmente stabiliti, l'indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serre/tunnel
Strutture non aventi caratteristiche stagionali, stabilmente fissate al terreno, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture.
Si considerano compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche e elettroniche compresi quadri di comando e controllo, nonché le attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto e al servizio delle strutture stesse. Si intendono, altresì, compresi gli impianti ombreggianti fissati sia all'interno che all'esterno di tali strutture e le reti antigrandine.
Resta escluso quanto rientra nella definizione di impianti di produzioni arboree e arbustive.
Ai fini della classificazione del rischio, tali strutture sono ascrivibili a una delle seguenti tipologie: Tipo "A1" - Serre ferro e vetro
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, policarbonato o in materiale plastico rigido, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a.
Tipo "A2" - Serre doppio film plastico
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in doppio film plastico, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a.
Tipo "A3" - Serre monofilm plastico
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in film plastico singolo; tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a.
Tipo "B1" - Tunnel doppio film plastico
Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o c.a. o plinti in c.a, e copertura in doppio film plastico.
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di xxxxx, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati a una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.
Tipo "B2" - Tunnel monofilm plastico
Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o c.a. o plinti in c.a, e copertura in monofilm plastico.
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di xxxxx, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati ad una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
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Stalle
Fabbricati adibiti a ricovero di animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura.
Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame.
Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, sempreché la superficie occupata dallo stesso non ecceda il 25% della superficie totale.
Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio
Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.
Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoie
Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
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SEZIONE INCENDIO
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. IN1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;
anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.
Art. IN2 Estensioni di garanzia
La Società indennizza inoltre:
a) i danni materiali e diretti causati da:
1) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20m dagli stessi;
2) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture a appropriate canne fumarie;
3) caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
4) onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente e/o all'Assicurato, ai suoi addetti né a loro servizio;
6) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7) rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, sino al limite massimo di 15000€ per sinistro e annualità assicurativa e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 500€. Si intendono esclusi quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività.
Limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5000 € per sinistro e annualità assicurativa ferma la franchigia.
Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.
8) furto di fissi e infissi, se non acquistata la sezione furto, sino al limite massimo di 1500 € per sinistro e annualità assicurativa;
b) fermo il disposto di cui all'Art. SP10 - "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale - e dell'Art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza subiti da:
1) macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, purché all'interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano o nell'ambito della U.E. come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate e fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata alla relativa partita assicurata, con il massimo complessivo di
50.000 € per sinistro e annualità assicurativa, previa l'applicazione di scoperto/franchigia prevista dalla garanzia coinvolta.
Sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;
2) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamento e abitazione con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
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conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.
3) trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art.122 del D.lgs. 209/2005, di proprietà dell'azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il limite massimo di 100.000 €. Sono esclusi i danni causati da fenomeno elettrico, ancorché richiamata la garanzia aggiuntiva. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore si intende comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura.
4) carburanti stoccati in cisterne interrate e non sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita merci con il limite massimo di 10.000 €;
5) api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione", sino alla concorrenza di 1.500 €;
c) fermo il disposto di cui all'Art. SP10 - "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, per:
1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.° 230/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza; ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, fino alla concorrenza di un importo pari a 10.000 €;
3) rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari a 3.000 € per sinistro;
4) il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili, fino alla concorrenza di un importo massimo pari 150 € al giorno e a 3.000 € per sinistro. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
5) la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, fino alla concorrenza di un importo massimo di 2.500 € per sinistro e per anno;
6) i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione", fino alla concorrenza di un importo pari a
3.000 € per sinistro e per anno;
7) il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con la presente sezione, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo, con un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e fino alla concorrenza di un importo massimo pari a 5.000 € per sinistro;
8) il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita "Bestiame", con il massimo complessivo di 10.000 € per sinistro e annualità assicurativa;
9) la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di 4.000 €, per sinistro e annualità assicurativa.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dal sinistro;
10) lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione o autocombustione fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita foraggio e con l'applicazione di uno scoperto del 5%.
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nonché:
11) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza del 2% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
12) gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 25.000 €;
13) gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare o limitare il sinistro.
Art. IN3 Beni esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
b) Fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
c) Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
d) aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente Art. IN2 "Estensioni di garanzia";
e) terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio;
f) impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp.
g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
h) fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;
i) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.
Art. IN4 Esclusioni
Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:
a) verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati atti di guerra o insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
b) causati da:
1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, rigurgito di fognature;
6) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze
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radioattive;
7) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente sezione;
d) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
g) causati al Bestiame e alle Colture da:
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto dell’assicurazione" che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell’ambito di 20m dagli stessi;
h) a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale.
Art. IN5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati
I fabbricati assicurati si intendono distinti in quattro classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati nella loro costruzione:
Prima
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, con esclusione di quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.
Seconda
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. Sono parificati ai fabbricati di seconda classe quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.
Terza
Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. Si intende escluso tutto quanto definito alla partita serre/tunnel.
Quarta
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. Si intendono esclusi i fabbricati con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna.
Art. IN6 Tolleranze
I. Attività esercitata
Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:
a) le operazioni di confezionamento ed imballaggio, purché complementari e accessorie all'attività principale;
b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 10% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.
II. Caratteristiche dei fabbricati
Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:
a) i soppalchi, le porzioni di fabbricati e le tettoie costruiti in materiali combustibili, per una superficie complessiva coperta la cui area non supera il 20% dell'area del fabbricato stesso.
b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 15 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.
III. Materiali esplodenti, materiali infiammabili e merci speciali
L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.
È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:
- 1 kg. di esplodenti;
- 500 kg. di infiammabili e merci speciali;
- 1500 kg. di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all’interno dei fabbricati assicurati.
Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.
Art. IN7 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave. Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
Art. IN8 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. IN9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie
L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
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PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI
Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del Contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.
IN-A Rischio locativo
La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".
IN-D Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo. Non sono considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
d) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".
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GARANZIE AGGIUNTIVE
I-4 EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere, camini.
La Società non risponde dei danni:
I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
II. causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) smottamento, cedimento o franamento del terreno;
f) infiltrazione, umidità, stillicidio
anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
III. subiti da:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
c) merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento e insegne per effetto della grandine;
g) impianti di produzioni arboree e arbustive;
h) serre, tunnel e loro contenuto.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Nel caso di coperture di fabbricati realizzate con più materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, gli eventuali danni riguardanti: lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, verranno indennizzati fino a un limite massimo di indennizzo pari a Euro 15.000 e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.500.
Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, ed al contenuto sottostante.
I-5 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI
A parziale deroga a quanto previsto al punto III.d) della garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.
Nel caso di coperture di fabbricati aperti da uno o più lati o di tettoie realizzate con più materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, gli eventuali danni riguardanti: lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, verranno indennizzati fino a un limite massimo di indennizzo pari a Euro 15.000 e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.500.
Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati aperti da uno o più lati o di tettoie realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica o in materiale plastico, ed al contenuto sottostante.
Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici". L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
18 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
I-7 FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell'Art.IN4 ''Esclusioni'' punto d), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle componenti elettriche ed elettroniche di:
1. impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo;
2. Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza;
3. Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza;
4. Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza;
5. Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
d) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
e) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
f) causati da: usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
g) causati da acqua - o sostanze liquide in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.
In caso di danni subiti alle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art.SP6 "Determinazione del danno".
La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli scoperti e le franchigie si intendono raddoppiati, per il quarto sinistro si intendono triplicati. Dal quinto sinistro non si procederà alla liquidazione dell'indennizzo.
I-14 ROTTURA LASTRE
La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.
Sono esclusi i danni derivanti da:
a) vizio di costruzione;
b) difettosa installazione;
c) mancanza di manutenzione;
d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Si intendono esclusi i danni alle serre.
La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-20 ASFISSIA BESTIAME
A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto g) la Società risponde dei danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di:
- eventi garantiti con la presente Sezione;
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 19 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.
Ferme tutte le altre esclusioni di polizza, sono esclusi i danni:
causati da mancata o anormale fornitura di energia elettrica (black out);
causati da guasti o rotture degli impianti mobili di aerazione;
determinati da usura, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti assicurati;
causati da inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno;
dovuti a difetti di materiale e costruzione degli impianti assicurati;
causati dalla mancanza di manutenzione prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore.
La garanzia è prestata a condizione che:
esista un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell'aria o dell'impianto di riscaldamento per almeno 5 ore;
esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell'anomalia sia in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
20 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
NORME IN CASO DI SINISTRO
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, come indicato alla successiva lettera c);
Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:
c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.
Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. SP4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 21 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art.SP3 "Procedura per la valutazione del danno" punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. SP5 - Valore delle cose assicurate
Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
I. fabbricati
la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
II. macchinari, attrezzature, arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica o il singolo impianto di energia rinnovabile risulta in stato di attività;
b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;
c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;
si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico,
2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d'uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.
III. bestiame
il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.
IV. serre e tunnel
In riferimento alle strutture , la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto la serra o il tunnel assicurati al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti , il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulta in stato di attività;
b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;
c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
22 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico,
2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d'uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.
V. per tutti gli altri enti
il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
− per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
− per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Art. SP6 - Determinazione del danno
La determinazione del danno, eseguita separatamente per ogni singola partita, si determina secondo i seguenti criteri:
A. Si stima l'ammontare del danno a nuovo;
A.1) fabbricati
è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area;
A.2) macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate;
A.3) bestiame
è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;
A.4) serre e tunnel
In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.
A.5) per tutti gli altri beni
è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 23 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
B. Si stima l'ammontare del danno allo stato d'uso
B.1) fabbricati
è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area;
B.2) macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzione arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche , è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
B.3) bestiame
coincidente con quanto indicato al punto A.4)
B.4) serre e tunnel
In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche , è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
B.5) per tutti gli altri enti
coincidente con quanto indicato al punto A.5)
La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità".
L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità" e quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche se non sono verificate le condizioni previste all'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate", punti II.1. e IV.1., l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso"; non sarà pertanto riconosciuto il "supplemento d'indennità".
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile, l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante anche se il sinistro avviene nei primi cinque anni.
Per gli impianti di produzioni arboree e arbustive, per strutture dopo il quinto anno d'impianto, l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso"; non sarà pertanto riconosciuto il "supplemento d'indennità".
Per il bestiame, qualora venga riscontrata una densità di popolazione animale eccessiva rispetto a quella ritenuta tollerabile dalla pratica zootecnica, si provvederà a ridurre proporzionalmente il danno.
A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al temine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell'Assicurato. Si precisa che in nessun
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
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caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.
Agli effetti dell'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art.SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".
Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000,00 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo
Art. SP8 - Raccolte e collezioni
Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Art. SP9 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
− salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
− l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
− il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.
Art. SP10 - Limite di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.
Art. SP11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.
Art. SP12 - Anticipo dell'indennizzo
L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 €.
Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.
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CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 € qualunque sia l'ammontare del danno.
La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art.SP6 "Determinazione del danno".
Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.
L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.
Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata
Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.
Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro (valido solo per la sezione incendio)
La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.
Oggetto della prestazione
Fermo quanto stabilito dall'Art.SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore a 3.000,00 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:
Fabbricati
Fienili
Serre/Tunnel
Stalle
Abitazione
Rischio locativo
Macchinari, Attrezzature e Arredamento
Merci
Impianti di Energie Rinnovabili
Impianti di Produzioni arboree e arbustive e reti antigrandine
Foraggio
Colture (Serre/Tunnel)
Bestiame
Il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post
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sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
eventi atmosferici
deterioramento delle merci in refrigerazione;
riparazione (anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali) di fabbricati, fienili, serre/tunnel, stalle, abitazione, impianti tecnici a servizio degli stessi e contenuto danneggiati dal sinistro;
salvataggio di merci in refrigerazione;
dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi;
grandine su fragili;
rottura accidentale impianti;
rottura contenitori in vetro;
sovraccarico neve;
terrorismo e sabotaggio;
espulsione tappi;
mancato condizionamento ambientale;
folgorazione bestiame;
asfissia bestiame;
perdita qualità vino in refrigerazione;
alpeggio;
trasporto merci;
e quanto altro fosse previsto nell'Art. IN2 "Estensioni di garanzia".
Esclusioni
Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:
i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;
le spese relative ad xxxxxxx xxxxxx e la perdita delle pigioni
le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.
Attivazione del servizio in occasione del sinistro
Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:
a) denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER; l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
contattare PER per richiederne l'intervento congiunto
Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.
b) contattare direttamente PER al Numero Verde 800 894 527 richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n.° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato ( xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), provvederà:
Contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
Contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.
PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento
Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.
Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.
Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o
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CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.
La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.
Nei casi in cui:
la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";
il danno sarà valutato secondo il disposto dell'Art.SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art.SP6 "Determinazione del danno"..
Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della società. La Società ha facoltà di:
risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.
Privacy
Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.
Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)
Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro.
Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)
Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi"
Agricoltura sociale/fattorie sociali
Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Committente
Soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché impianti tecnici al servizio del fabbricato, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Impianti energetici al servizio dell'azienda agricola
Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti geotermici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), a servizio dell'azienda agricola e di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza dell'impianto, anche se di fondazione od interrate.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.
Lavori non agricoli
Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Macchine agricole
Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate ad essere impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.
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Massimale assicurato
Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose. Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
Perdite patrimoniali
Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
Premio minimo
Somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.
Prestatori di lavoro
Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi lavoratori stagionali e occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.
Prestatori di lavoro stagionali
I prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni.
Regola proporzionale
Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Subappaltatori
Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:
• il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT AZIENDA AGRICOLA
Art. RCT 1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.
L'assicurazione vale per i rischi derivanti dalla conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e di tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di affittuario o consegnatario anche di macchinari e di attrezzature agricole e di quanto altro utilizzato nell'esercizio dell'attività, esclusi i danni conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanici.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:
a. al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
b. all'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c. all'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
d. alle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, con esclusione dei danni da contagio di animali;
e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;
f. ai lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g. all'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, a condizione che l'allevatore ne ricavi reddito agrario e che l'attivita' sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati, ed alla committenza di lavori di pulizia, riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché del servizio di vigilanza in azienda, a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;
i. alla committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 31 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
sensi di Xxxxx e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.
j. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
k. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
l. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
m. al servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
n. all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
o. all'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.
Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi
Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione,
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
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per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere;
y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 1.;
z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per
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CGA0000020001200020012301241000000001062021V |
ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCT 6 Garanzie complementari (sempre operanti)
Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCT 2 "Esclusioni", RCT 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:
1. BENI AZIENDALI
L'assicurazione comprende i danni provocati dall'uso dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo le macchine agricole, i macchinari compresi mezzi meccanici di sollevamento, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.
Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.
Relativamente agli impianti, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e uso di quelli a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche.
L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
2. AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
A parziale deroga dell’Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi, l’assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall’uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), aventi massa massima al decollo inferiore ai 20 Kg, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l’azienda agricola assicurata ed esclusivamente finalizzate all’attività dichiarata in polizza.
L'assicurazione non opera per i danni:
− verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
− verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
− verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
− causati da droni non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
− causati a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
− causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
− causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
− subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
3. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.
La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e con
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il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), esclusi i danni dovuti a difetto originario, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.
Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.
4. AGRICOLTURA SOCIALE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
La garanzia è prestata purchè le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio.
Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltura, per un numero massimo di cinque apiari, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi, escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.
Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.
6. DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO
L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.
Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda, con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Si intendono comunque esclusi i danni:
• subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;
• da mancato uso o disponibilità.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
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7. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi agli altri prestatori di lavoro, ferma l'esclusione di cui alla lettera t) dell'Art. RCT 2 "Esclusioni".
8. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCT 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
Art. RCT 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
Art. RCT 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi
Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCT 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio
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del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT AGRITURISMO
Art. RCTA 1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile dell'Agriturismo
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.
L'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica, attraverso la ricezione e l'ospitalità in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:
a. al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
b. all'organizzazione, anche fuori dall'azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, ad esclusione dell'equitazione. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
c. alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, purché gestiti all'interno dell'azienda ed esclusivamente per i clienti;
d. al trasporto degli ospiti in azienda mediante l'uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
e. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
f. alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
g. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
h. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
i. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
j. all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato.
Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. RCTA 2 Esclusioni - Responsabilità Civile dell'Agriturismo
Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
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g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
h) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
i) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. RCTA 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 2.;
j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
k) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
l) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
m) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
n) patrimoniali causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
o) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
p) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
q) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCTA 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile dell'Agriturismo Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCTA 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile dell'Agriturismo
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCTA 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile dell'Agriturismo
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
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Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCTA 6 Garanzie complementari (sempre operanti) - Responsabilità civile dell'Agriturismo
Ad integrazione dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCTA 2 "Esclusioni", RCTA 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:
1. FABBRICATI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.
Sono esclusi i danni derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo che sia conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne la garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Si intendono esclusi i danni conseguenti all'esercizio di attività nei fabbricati diverse da quella assicurata. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
2. VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione (a titolo di esempio la mescita del vino e l'assaggio dell'olio), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario.
Per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione si intende valida anche per i danni derivanti da difetto originario.
3. COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata, al netto dell'importo indicato in polizza; agli effetti dell'applicazione di tale limite, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per valori, preziosi, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
4. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCTA 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile dell'Agriturismo
L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
Art. RCTA 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile dell'Agriturismo
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
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Art. RCTA 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile dell'Agriturismo
Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCTA 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro - Responsabilità civile dell'Agriturismo
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCTA 11 Tolleranza parametri di premio - Responsabilità civile dell'Agriturismo
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero dei posti letto e/o dei coperti eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. RCO 1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
Art. RCO 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro L'assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti:
1. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto, nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
3. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
4. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
5. da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) cagionati da campi elettromagnetici;
d) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
e) conseguenti a malattie professionali.
Art. RCO 3 Garanzie complementari (sempre operanti)
Ad integrazione dell'Art. RCO 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga dell'Art. RCO 2 "Esclusioni" la garanzia vale per:
1. ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
2. SCAMBIO DI MANODOPERA
Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale,
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nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'Art. 2139 c.c.
Art. RCO 4 Tolleranza parametri premio - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero di tutti i prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali, eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Relativamente ai prestatori di lavoro stagionali, il numero indicato nella scheda di polizza deve intendersi quale numero massimo di tali soggetti che contemporaneamente svolgono l'attività a favore del Contraente.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Art. RCO 5 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.
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GARANZIE AGGIUNTIVE
RC-B INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI, CLIENTI E TERZI COLLABORATORI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato, sono considerati terzi:
• i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
• gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata. Quest'ultima si intende valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO) ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la RCO.
RC-E DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'/A CONDUTTURE/DA CEDIMENTO/FRANAMENTO/SCAVI E REINTERRI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere i) e j), la garanzia è estesa ai danni:
• derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza;
• a condutture e impianti entrambi sotterranei;
• a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
• determinati da lavori di xxxxx e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia purché manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-F DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'Art. 2139 del Codice Civile.
La garanzia opera esclusivamente a seguito di rottura accidentale - non ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni delle macchine o attrezzature impiegate dall'Assicurato.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-K DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E DEI PRESTATORI DI LAVORO
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera f), l'assicurazione
R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
Si intendono comunque esclusi i danni:
1) subiti da veicoli in genere e da natanti;
2) da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
3) alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d'uso anche gratuito;
4) a valori e preziosi.
Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera f), l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, con esclusione dei veicoli.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
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RC-L DANNI DA INCENDIO
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera d), l'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Resta comunque inteso che:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-B ESTENSIONE FIERE, EVENTI E CONVEGNI DELL'AGRITURISMO
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera f), l'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
Inoltre, a parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla concessione a terzi dei locali o degli spazi dell'azienda per l'organizzazione di eventi o convegni.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL'AGRITURISMO
A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.
La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.
Si intendono compresi i danni, derivanti da lesioni gravi e gravissime, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell'evento risulti responsabile l'Assicurato. Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Polizza n° 00020012301241 | stampata in data 03/07/2021 45 / 50 | MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Dimora abituale
L'abitazione dove ha la residenza anagrafica l'Assicurato.
Dimora saltuaria
Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.
Nucleo familiare
I soggetti che risultano iscritti nel certificato di stato di famiglia dell'Assicurato.
Responsabilità civile
La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA
Art. RCF 1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile Famiglia
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite massimo assicurato e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicate in polizza, di quanto questi e/o le persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose; nell'ambito della vita privata.
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, dal fatto anche doloso di:
- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione sia dimora abituale che saltuaria, nonché dei relativi arredamenti, impianti (esclusi gli impianti fotovoltaici, solari termici e geotermico) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), ad eccezione dei periodi in cui siano locate o cedute in comodato a Terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
L'assicurazione comprende, inoltre, i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture della dimora abituale, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
Art. RCF 2 Esclusioni - Responsabilità Civile Famiglia
Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:
a) dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
b) da furto;
c) da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni
d) dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
e) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stillicidio;
f) da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
g) occupazione militare ed invasione;
h) a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
i) dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
j) dall'esercizio dell'attività venatoria;
k) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
l) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
m) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. RCF 4 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 8.;
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Art. RCF 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile Famiglia Non sono considerati terzi:
a) tutte le persone assicurate se appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
b) gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. RCF 4 Garanzie complementari (sempre operanti) - Responsabilità Civile Famiglia
Ad integrazione dell'Art. RCF 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCF 2 "Esclusioni", RCF3 "Persone non considerate terzi" la garanzia vale per:
1. SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.
2. DANNI DA INCENDIO
L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
3. DANNI DA ANIMALI
L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
La garanzia vale per i danni cagionati a terzi da proprietà e/o uso di animali domestici diversi da quelli da compagnia quali animali da cortile o da sella, purché tenuti presso ville adeguatamente distanti da altre abitazioni e per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione comunque dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo.
Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà/utilizzo del cane, l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi le disposizioni imposte dalla normativa vigente al momento del sinistro in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
4. ATTIVITA' SPORTIVE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.
5. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
6. TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI
L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.
L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.
La garanzia opera a condizione che:
- la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.
L'assicurazione vale anche in caso di rivalsa esercitata dalla Società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto obbligatoria.
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7. PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI
L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.
8. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCF 5 Estensione territoriale - Responsabilità Civile Famiglia
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
Art. RCF 6 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile Famiglia
L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
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NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Art. SL1 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro relativo alla sezione:
- Responsabilità civile
- Responsabilità civile famiglia
xxxxx gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:
1. presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
2. informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o l’Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.
L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1. e 2. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.
Art. SL2 Gestione del sinistro
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione.
La Società comunque:
a. assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
b. designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
c. assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021
50 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXX (XXXXXX)
TEL. 000 0 000 000 - FAX 000 0 000 000