TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Accoglimento totale del 29/01/2021
RG n. 3158/2020
Repert. n. 128/2021 del 29/01/2021
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Xxxxxxxx XXXXXXX Presidente
Xxxxx XXXXXXXXX Xxxxxxx rel. est.
Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27.11.2020 (a decor- rere dal 05.12.2020) ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento di reclamo ex art. 12, co. 2 (ultimo periodo), della legge 27.01.2012, n. 3 iscritto al n. 3158/2020 del r.g.a.c.
tra
XXXXXXX Xxxxxxxx (cod. fisc. FRFDNC80H02H501Z), elettivamente domiciliato in Tarquinia, via Xxxxx Xxxxxxx n. 3, presso lo studio dell’avv. Xxxxxxxx XXXXXXXXX, che lo rappresenta e difende per procura a mar-
gine del ricorso;
-reclamante-
e
PRISMA SPV S.r.l. (cod. fisc. 05028250263), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avv. Pie- xxxxxxx XXXXXXXX (p.e.c.: pieremiliosammarco@ordineavvocati- xxxx.xxx), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del notaio in Verona, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in data 20.07.2011
(rep. n. 68771; racc. n. 19339), in atti;
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-reclamata-
OSSERVA
-reclamata contumace-
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx ha proposto reclamo, ai sensi dell’ultimo pe- riodo del co. 2 dell’art. 12 della legge 27.01.2012, n. 3, avverso il decreto in data 12.10.2020 (comunicato in data 13.10.2020) con cui il giudice
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 778ae9449b8c237443c0608cb8e1250c - Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f
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designato di questo Tribunale ha dichiarato improcedibile la proposta di accordo di ristrutturazione per la composizione della crisi da sovrain- debitamento presentata dallo stesso. In particolare, il reclamante ha dedotto l’erronea valutazione da parte di quel giudicante in ordine al mancato raggiungimento dell’accordo sulla base del dissenso espresso dalla Prisma SPV S.r.l. solo in data 22.09.2020, sette giorni oltre il ter- mine di dieci giorni prima dell’udienza fissata previsto dall’art. 11, co, 1, della legge n. 3/2012, malgrado la proposta fosse stata ritualmente in- viata a mezzo p.e.c. a tutti i creditori dal gestore.
Nel costituirsi nel presente giudizio di reclamo la Prisma SPV S.r.l. ha evidenziato, in particolare, come l’OCC (nel caso di specie, l’avv. Xx- xxxxx Xxxxx) abbia effettuato la comunicazione della proposta di accordo e degli allegati, nonché del decreto del giudice delegato in data 26.06.2020 con cui è stata fissata l’udienza di cu all’art. 10, co. 1, della legge n. 3/2012, unicamente alla Prisma SPV S.r.l., e non anche al pro- curatore costituito per tale Società nella procedura esecutiva immobi- liare pendente dinanzi a questo Tribunale, come disposto dal giudice con il suddetto decreto. E ha rilevato che, in ogni caso, con p.e.c. in data 22.09.2020 – quindi, anteriore all’udienza del 25.09.2020 fissata per la discussione della proposta – ha manifestato il proprio dissenso alla proposta del debitore, deducendo come, peraltro, il termine previsto dall’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 non sia perentorio.
L’Agenzia delle entrata Riscossione, pure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
E’ opportuno evidenziare, preliminarmente, come la Prisma SPV
S.r.l. sia stata ammessa ad esprimere il proprio assenso non solo in relazione al credito chirografario di € 18.044,00 vantato dalla stessa, ma anche quanto al mutuo ipotecario di € 131.216,00 in quanto la proposta di Xxxxxxxx Xxxxxxx prevede il pagamento di tale credito privilegiato non integralmente, ma per € 63.030,25 (v. all. A al ricorso introduttivo) (art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012).
Il reclamo è fondato.
2. L’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 dispone: “I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso
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di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'orga- nismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”.
La disposizione normativa suddetta non prevede espressamente la perentorietà del termine di dieci giorni prima dell’udienza, ma al con- tempo tale termine deve essere ritenuto perentorio quoad effectum.
Sebbene l’art. 152, 2° co., c.p.c. disponga che “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressa- mente perentori”, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno evidenziato come, pur in assenza di espressa dichiarazione da parte del legislatore, un termine vada ritenuto perentorio tutte le volte che esso, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assol- vere, debba essere rigorosamente osservato (cfr., tra molte, Cass. 22.07.1980, n. 4787; Cass. 27.07.1988, n. 4777; Cass. 06.06.1997, n. 5074;
Cass. 30.01.2017, n. 2234).
Con riguardo al termine di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012, tale disposizione sancisce che, nel caso di mancata espressione entro tale termine del dissenso da parte di un creditore (non privilegiato o, comunque, ammesso al voto), l’accordo si deve intendere raggiunto. In altri termini, al mancato rispetto del termine la norma in questione ricollega un effetto legale, quello – appunto – del conseguimento dell’ accordo.
Proprio in ragione della definitività dell’accordo in caso di consenso da parte dei creditori che rappresentino il 60% dei crediti da soddisfare, l’art. 12, co. 1, della legge n. 3/2012 prevede: “Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori pos- sono sollevare le eventuali contestazioni (…)”.
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Da tale previsione si ricava anche che il termine di dieci giorni di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 non è solo per prestare il consenso, come prevede la lettera della norma (e come ritiene la Prisma SPV S.r.l. nelle difese svolte nel presente giudizio), ma anche il dissenso. In difetto di una manifestazione soprattutto contraria, infatti, l’accordo si intende raggiunto.
Il provvedimento reclamato merita, dunque, censura per avere ri- tenuto che l’accordo tra i creditori non sia stato raggiunto in ragione del dissenso espresso dalla Prisma SPV S.r.l., creditore che rappresenta l’82% dei crediti da soddisfare ed ammesso al voto per tale intera per- centuale.
3. Il procedimento disegnato dalla legge presuppone, dunque, che per ritenere raggiunto o meno l’accordo si debba avere riguardo alla scadenza del termine di dieci giorni anteriore a quello dell’udienza fis- sata dal giudice ai sensi dell’art. 10, co. 1, della legge n. 3/2012. Suc- cessivamente i creditori medesimi possono, però, sollevare contesta- zioni a seguito della comunicazione da parte dell’OCC della sua rela- zione in ordine ai consensi espressi e al raggiungimento della percen- tuale del 60% dei crediti, sancita dal primo periodo del co. 2 dell’art. 11 della legge n. 3/2012.
Neanche è possibile ritenere che la Prisma SPV S.r.l., nel manifestare il proprio dissenso, abbia comunque mosso delle contestazioni e che le stesse siano state ritenute dal giudice designato tali da giustificare la mancata omologazione dell’accordo, a prescindere da quanto indicato nella motivazione del provvedimento reclamato.
Le contestazioni che i creditori possono sollevare avverso la rela- zione trasmessa loro dall’OCC non si devono risolvere – con tutta evi- denza – in un’espressione di voto dissenziente non espresso nel termine perentorio di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012. Diversamente opinando, infatti, verrebbe aggirato il termine perentorio per l’espres- sione del proprio dissenso.
Con riguardo ai creditori ammessi ad esprimere il proprio assenso o meno all’accordo – da cui sono esclusi i creditori indicati dal secondo
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e dal terzo periodo dell’art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012 – le conte-
stazioni potranno allora riguardare termini e modalità di espressione del consenso, il raggiungimento della percentuale. In altri termini, l’ oggetto delle “contestazioni” di cui all’art. 12, co. 1, coincide con l’og- getto della relazione da parte dell’OCC al giudice in vista dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 10, co. 2, per l’adozione dei provvedimenti di cui al co. 2 dell’art. 12 per quanto attiene tutti i creditori ammessi al voto e che o abbiano prestato il proprio consenso o non si siano espressi.
I creditori che abbiano espresso il proprio dissenso o esclusi da esprimere il proprio consenso possono, invece, esprimere delle valuta- zioni in ordine alla convenienza dell’accordo. Anche tale contestazione è preclusa ai creditori ammessi a esprimere il proprio consenso in quanto questi possono esternare tale valutazione con il loro dissenso: qualora non lo facciano, e quindi approvino il piano (o si presuma le- galmente che lo abbiano approvato), non possono successivamente muovere contestazioni in ordine alla convenienza.
La previsione di cui all’art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012, dunque, conferma la natura perentoria del termine di dieci giorni per esprimere un eventuale dissenso. Infatti, in difetto, e dunque qualora vi sia una presunzione legale di consenso, quel creditore neanche è ammesso a contestare la convenienza dell’accordo nel diverso termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Ad ogni buon conto, e solo per opportuna completezza di motiva- zione, si deve evidenziare come con la nota in data 22.09.2020 la Prisma SPV S.r.l. si è limitata a manifestare il proprio dissenso, senza muovere alcun rilievo alla relazione del professionista designato, esercente le funzioni di OCC, né alcuna valutazione in ordine alla convenienza dell’ accordo.
4. La Prisma SPV S.r.l. ha evidenziato come l’avv. Xxxxxxx Xxxxx non abbia comunicato la proposta al procuratore costituito nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 380/2017 del r.g.e. di questo Tribu- nale e intrapresa dalla stessa reclamata nei confronti di Xxxxxxxx Xxx- faro. Con il decreto del giudice designato in data 26.06.2020 di fissa- zione dell’udienza di discussione dell’accordo è stato disposto, infatti,
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“qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del de-
bitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo” – quindi, quella da effettuare “almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, l. 3/12” – “sia effettuata, a cura dell’organismo, anche all ’indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure”.
Nella memoria depositata in data 02.12.2020 parte reclamante di- chiara che “in sede di udienza, lo stesso Giudice delegato ha dato atto della regolarità della comunicazione, evidenziando che la svista dal parte del Gestore non incide, poiché la norma, di cui all’art. 10 comma 1, espressamente prevede che la comunicazione debba essere effet- tuata ai ‘creditori presso la residenza o la sede legale’, nessuna norma prevedendo, di contro, la notifica al procuratore costituito nelle even- tuali e pendenti esecuzioni immobiliari. Tanto rileva ai fini della corret- tezza della comunicazione”.
In verità, nel verbale dell’udienza del 25.09.2020 non si rinviene alcun provvedimento del giudice in ordine alla mancata notifica al pro- curatore costituito per la Prisma SPV S.r.l. nella procedura esecutiva im- mobiliare proposta dalla stessa nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx- xxxxx, è il difensore di quest’ultimo che, a verbale, “evidenzia che la comunicazione al procuratore costituito nella procedura esecutiva non è prevista dalla legge, pertanto ai fini del computo del voto non essere tenuta in considerazione”. Né vi è alcuna statuizione in ordine a tale omessa notifica nel decreto reclamato.
Ciò opportunamente rilevato, la ragione per cui tale omissione – pacifica (e, ad ogni buon conto, in atti non si rinviene la comunicazione all’avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, procuratore costituito per la Prisma SPV
S.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 380/2017 del
r.g.e. di questo Tribunale) – non è però tale da inficiare il consegui- mento dell’accordo. E ciò non tanto perché non è prevista dalla legge, come ha dedotto parte reclamante, quanto piuttosto in ragione della funzione di tale ulteriore comunicazione opportunamente disposta dal giudice delegato con il proprio decreto del 22.06.2020.
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Con tale decreto è stata disposto anche che, “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul pa- trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.
L’art. 10, co. 2, lett. c) della legge n. 3/2012 prevede che il giudice, con il decreto di cui al co. 1 della medesima disposizione, “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa de- finitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi ne' acqui- stati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa an- teriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”. In altri termini, in base alla legge la sospensione delle procedure esecutive consegue alla valutazione (e implicita dichiara- zione) di ammissibilità della proposta e all’apertura della procedura, di- sposta dal giudice con il decreto assunto ai sensi del co. 1 dell’art. 10 della legge n. 3/2012, e permane fino a quando non diventi definitivo il decreto di omologa dell’accordo o, con tutta evidenza, fino a quando non divenga definitivo il diniego dell’omologazione dell’accordo o, an- cora, la statuizione con cui si ritenga non raggiuto l’accordo (come nel caso in esame).
Ciò chiarito, è di tutta evidenza come la comunicazione anche al procuratore del creditore procedente nella – eventuale, ma nel caso in esame effettivamente pendente – procedura esecutiva immobiliare non ha la funzione di consentire l’espressione del consenso (o del dissenso) a tale creditore, a tale fine essendo preposta la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione di udienza prevista dall’art, 10, co. 1, della legge n. 3/2012. Piuttosto, la suddetta comunicazione disposta, nel caso in esame, dal giudice ha soltanto la funzione di avvertire il creditore procedente della sospensione dell’azione esecutiva prevista dall’art. 10, co. 2, lett. c) della legge n. 3/2012.
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E ciò anche perché il processo di esecuzione necessità dell’impulso del creditore procedente; ma anche perché è comunque necessario un provvedimento del g.e. che dichiari la sospensione del processo di ese- cuzione disposta da altro giudice (o, nel caso in esame, piuttosto dalla legge), secondo l’opinione prevalente.
Se la funzione della comunicazione disposta, con il decreto in data 26.06.2020, dal giudice delegato al procuratore costituito nella proce- dura esecutiva immobiliare è quella sopra indicata, e non quella di met- tere il creditore in questione a conoscenza della proposta e di esprimere il proprio consenso (o meno), allora è di tutta evidenza come la man- canza di tale comunicazione non infici il perfezionamento dell’accordo ai sensi dell’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012.
5. A seguito di riforma del decreto reclamato, spetta al Collegio svolgere le verifiche previste dall’art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012 e, in caso positivo, omologare l’accordo.
In particolare, tale disposizione prevede: “Il giudice omologa l'ac- cordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo”.
In ragione di tutto quanto si è detto sopra, la percentuale di cui all ’art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012 si deve ritenere raggiunta. Nel caso in esame non vengono in rilievo crediti impignorabili o crediti di cui all ’art. 7, co. 1, terzo periodo della stessa legge.
In conclusione, deve essere omologato l’accordo di ricomposizione della crisi da sovraindebitamento di cui al testo trasmesso dall’avv. Xx- xxxxx Xxxxx, professionista designato, ai creditori e ne deve essere di- sposta la pubblicazione ai sensi dell’art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012. Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra reclamante e reclamata costituita e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del pregio
dell’attività difensiva prestata (art. 4, co. 1, del d.m. 10.03.2014, n. 55).
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Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, in ordine alle spese di lite tra Xxxxxxxx Xxxxxxx e l’Agenzia delle entrate Riscossione, poiché la stessa non si è costituita nel presente giudizio e non ha resi- stito al reclamo proposto.
P.T.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il reclamo proposto da Xxxxxxxx XXXXXXX avverso il decreto emesso in data 12.10.2020 (comunicato in data 13.10.2020) dal giudice designato per la procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 12/2020
A.R. di questo Tribunale;
omologa, per l’effetto, l’accordo di ricomposizione della crisi da so- vraindebitamento di cui alla proposta di Xxxxxxxx XXXXXXX recante la data del 29.04.2020;
dispone che la proposta suddetta e il presente decreto siano inseriti, a cura della Cancelleria, nel sito web di questo Tribunale;
dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento di omo- logazione diventi definitivo, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conserva- tivi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che, successivamente all’effettuazione del pagamento dell’ul- tima rata da € 333,48 prevista dall’accordo, la PRISMA SPV S.R.L. provveda alla cancellazione dell’ipoteca volontaria concessa da Xxxxxxxx XXXXXXX a garanzia del mutuo ipotecario stipulato con la Unicredit S.p.A.; condanna la PRISMA SPV S.R.L. a rimborsare a Xxxxxxxx XXXXXXX le spese del presente giudizio di reclamo, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 147,00 per spese esenti, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, del d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge; nulla per le spese di lite tra Xxxxxxxx XXXXXXX e l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
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SI COMUNICHI.
Civitavecchia, 22.12.2020
Il Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx est.
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Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 778ae9449b8c237443c0608cb8e1250c - Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 695f0f2b0313fe3faca2defb1035071f
AVV. XXXXXXXX XXXXXXXXX
Via Xxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Tel. 0766.1813150- Fax 0000-000000
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
c.f. VNTNBR70E05C773J P.IVA 01713400560
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(art. 7 e ss. Legge 3/2012)
Proponente: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nominato: Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Delegato: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il proponente: Xxxxxxxx XXXXXXX nato a Roma il 02.06.1980 (C.F. FRFDNC80H02H501Z) e residente in Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, (c.f.: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 0000-0000000, fax 0000-000000) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.
PREMESSO
- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all’art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l’Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 23/04/2020 (all.1), ha nominato, quale Gestore l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx del Foro di Civitavecchia, con studio in Ladispoli (RM) al Viale Italia n.51, la quale ha accettato l’incarico.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
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1. CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie in raffronto ai debiti contratti, sia per esigenze personali che derivanti da oneri tributari inerenti il proprio lavoro che non è stato in grado di onorare.
Ed invero, il ricorrente ha operato nel settore immobiliare, nella qualità di socio di S.r.l., sino all’anno 2016, e successivamente, quale socio di S.r.l. e dipendete assunto a tempo indeterminato.
E’ notorio che il settore immobiliare, dal 2008, ha subito una grave contrazione, determinando una crisi del settore, derivante sia dalla minor richiesta di acquisto di detti beni, cui è seguita una fisiologica riduzione del valore dei beni immobili, sia dalla contrazione dei delle commesse par la costruzione di nuovi immobili e per ristrutturazioni.
Tale situazione ha determinato progressivamente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale non solo si è trovato esposto per le garanzie fideiussorie
prestate a favore della società con la quale operava, ma, a causa dell’evidente contrazione delle commesse, che ha comportato una conseguenziale contrazione di utili, si è visto nell’impossibilità di garantire il rimborso dei debiti assunti per esigenze personali.
Allo stato attuale, pertanto, l’istante si trova in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che legittima la presente proposta di accordo, che verrà sottoposta all’attenzione del nominato Gestore.
2. ESAME DELLO STATO PASSIVO DELL’ISTANTE
Ai fini della presente proposta si evidenzia la complessiva posizione debitoria del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ricostruita in forza della documentazione richiesta ed inerente estratti acquisiti presso il CRIF (all.2); Centrale Rischi Banca Di Italia (all.3), estratto di ruolo dell’Agenzia Entrate – Riscossione (all.4); carichi pendenti Agenzia Entrate (all.5), nonché in forza di ulteriori accertamenti svolti dal Professionista nominato allo svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi, Avv. Xxxxxxx Xxxxx.
A maggiore esaustività, nella seguente Tabella n.1 si elencano i debiti per i quali l’istante risponde, quale obbligato in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell’importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Nr. Creditore | Natura e/o privil | egio Motivazione e | Valore Fideiussione | garantito Ipoteca | Importo debito |
(A) Prisma SPV | privilegiato | mutuo | 131.216,00 | € 131.216,00 | |
(B) Prisma SPV | chirografo | Prestito | € 18.044,00 | ||
(C) AdE Riscossione | priv. legale | varie cartelle | € 33.475,78 | ||
(D) AdE Pendenti | priv. legale | varie cartelle | € 961,54 | ||
TOTALE | € 183.697,32 |
Tabella 1:
posizione debitoria
2.1) Dettaglio dei debiti Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
In ordine ai debiti indicati nella superiore tabella, si specifica la loro natura come segue:
(A) trattasi di somme derivanti da mutuo ipotecario acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall’estratto CRIF (già all.2) e Banca d’Italia (già all.3), il cui credito residuo ammonta ad € 131.216,00, credito che risulta oggi in favore della soc. Prisma SPV quale cessionaria del credito della Unicredit Banca;
(B) trattasi di somme derivanti da prestito personale acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall’estratto CRIF (già all.2) e Banca d’Italia (già all.3).
Il debito residuo ammonta ad € 18.044,00, oggi in favore del creditore soc. Prisma SPV in qualità di cessionaria residuo ammonta ad € 18.044,00;
(C) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate- Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell’agente alla riscossione (già in all.4) per un importo pari ad € 33.475,78;
(D) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria (già all.5) per un importo, al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell’agente alla riscossione di € 961,54.
3. ESAME DELLO STATO ATTIVO
3.1) crediti dell’istante:
Si dà atto che risultano, in favore dell’istante, le seguenti posizioni di credito riassunte nella seguente Tabella 3, con specifica delle relative voci:
Tabella 3: elenco crediti
Disponibilità liquide | riferimento | Importo |
a) carta Superflash | 31.12.2019 | € 354,00 |
Reddito | riferimento | Importo |
b) reddito lordo | Anno 2016 | € 8.191,17 |
c) reddito lordo | Anno 2017 | € 24.487,77 |
d) reddito lordo | Anno 2018 | € 16.390,99 |
In ordine ai crediti di cui alla superiore tabella si specifica che:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
(a) trattasi del residuo della Carta Superflash rilasciata dalla Banca Intesa San Paolo intestata al Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, come risultante dall’ultimo estratto conto (all.6) pari ad € 345,00;
(b+c+d) trattasi del reddito lordo relativo agli anni 2016, 2017, 2018, determinato in forza di certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro che si allegano (all.7).
3.2) Beni immobili e mobili
Si evidenzia che risultano in proprietà dell’istante i seguenti beni Immobili e mobili, che si indicano nella successiva Tabella 4, con specificazione delle relative voci:
Tabella 4: elenco dei beni:
BENI IMMOBILI | ||||
Nr. | Indirizzo | Dati catastali | Proprietà | Stima |
(a) | Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella | Fgl. 9, Part. 624, Sub. 8 Cat. A/2 | 1/1 | € A+B 57.400,00 |
(b) | Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella | Fgl. 9 Part. 624, Sub 502 Cat. C/6 | 1/1 | € A+B 57.400,00 |
BENI MOBILI REGISTRATI | ||||
Nr. | Tipo | Targa e immatricolazione | Proprietà | Stima |
(c) | Fiat 500 | RMG74266 del 1971 | 1/1 | € 500,00 |
(d) | Xxxxxx Xxxxxxxx | DY81036 del 2012 | 1/1 | € 6.000,00 |
ALTRI BENI MOBILI | ||||
Nr. | Oggetto | Dati | Proprietà | Stima |
(e) | Full Service Immobiliare 2016 S.r.l. | Quote societarie | 1/1 | € 9.000,00 |
(f) | Full Service Immobiliare S.r.l. | Quote societarie | 1/1 | € 9.000,00 |
TOTALE |
In ordine ai beni di cui ai punti alla superiore tabella si specifica quanto segue:
- Beni Immobili (a)+(b)
Trattasi, come da visura catastale (all.8), di abitazione civile più autorimessa in piena proprietà al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, sita in Xxxxx Xxxxxxxxx (Xx) Xxx X. Xxxxx x. 0.
In forza di ispezione ipotecaria sui beni (all.9) e relative note si evidenziano i gravami riscontrati su detti beni come segue:
1) iscrizione contro del 9.5.2007, RP 1619-RG. 5843, inerente ipoteca volontaria a garanzia di mutuo (all.10), credito oggi evidenziato in favore della cessionaria Prisma SPV;
2) iscrizione contro del 17.11.2014, RP 1157-RG. 10547, inerente Ipoteca Legale derivante da ruolo in favore di Equitalia Sud, oggi Agenzia Entrate-Riscossione, per la somma indicata quale posizione di debito per € 33.475,78 (all.11);
3) trascrizione contro del 16.01.2018, RP 256-RG. 354, inerente pignoramento immobiliare da parte della Banca Unicredit, posizione oggi in capo alla cessionaria Prisma Spv (all.12).
In forza di detto pignoramento, è stata introdotta procedura esecutiva immobiliare con assunto R.g.e.i. n. 380/2017, pendente dinanzi all’intestato Tribunale di Civitavecchia, nella quale l’immobile è stato oggetto di valutazione in forza di perizia resa dal nominato CTU Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx (all.13), che ne ha determinato il valore di vendita in € 57.400,00.
Beni mobili registrati (c-d):
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Come da visura PRA (all.14), l’istante risulta proprietario di autovettura marca Fiat, modello 500, immatricolata nel 0000, Xxxxx XXX00000 per un valore di stima di € 500,00, nonché di motoveicolo marca Xxxxxx Xxxxxxxx, immatricolata nel 2012, targa DY81036, valore stimato euro 6.000,00.
Ulteriori beni/quote societarie (e+f):
Come da allegate visure della Camera di Commercio (all.15 e 15.1) il sig. Xxxxxxx risulta titolare di quote societarie pari al 90% del capitale sociale.
4. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO
Come da certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che si allega (all.16), risulta il seguente nucleo familiare:
a.1) sig. Xxxxx Xxxxxxx (padre)
a.2) sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx (madre)
a.3) sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Santa Marinella alla Via Xxxxxx Xxxxx n. 3.
Si precisa che il Sig. Xxxxxxx risulta sposato con la Sig.ra Conti Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx e dalla loro unione è nato in data 24.01.2012 il figlio Xxxxxxxx, i quali risiedono in altro immobile.
Il ricorrente dichiara che le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia ammonta ad euro 16.244,00, come da dichiarazione che si allega (all.17).
E’ opportuno evidenziare che, per le spese inerenti l’alloggio (quali condominio e utenze) dell’immobile nel quale il Furfaro risulta proprietario e residente con i propri genitori, dette spese sono integralmente sostenute dai genitori stessi. Di contro, per le spese necessarie alle esigenze proprie e di sostentamento della propria famiglia (indicate quali spese di trasporto e spese personali e familiari in sede di dichiarazione) le stesse vengono sostenute al 50% ciascuno con la moglie, la quale dispone di reddito proprio, come da buste paga che si allegano (all.18) e di abitazione di sua proprietà.
5. ATTI DI DISPOSIZIONE
Non risulta che il Sig. Xxxxxxx abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni, giuste visure ipotecarie (già in all.9), né che lo stesso abbia subito protesti, come da certificazione che si allega (all.19).
6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Il sig. Xxxxxxx propone quanto segue:
a) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv- mutuo ipotecario-euro 131.216,00.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Per la soddisfazione del credito ipotecario vantato dalla Unicredit ora Prisma Spv, nel rispetto del dettato dell’art. 7 della legge 3/2012, il quale prevede che: “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” il sig. Xxxxxxx propone il pagamento dilazionato della somma di euro 68.030,25:
Detta somma è stata determinata considerando il valore di vendita del bene immobile gravato da ipoteca e come determinato in sede di esecuzione immobiliare, pari ad euro 57.400,00, maggiorata di interessi calcolati al tasso del 2,05 percento, determinati in considerazione delle tempistiche di detto pagamento, che si specificano come segue.
Tempistiche pagamento:
Considerato che il mutuo in oggetto aveva scadenza nel 2037, il sig. Xxxxxxx propone di pagare la somma su indicata con ratei mensili, comprensivi di quota
capitale ed interessi, di euro 333,48 pagamento dilazionato nell’arco di 17 anni, quindi in 204 rate.
La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall’omologa della presente proposta.
b) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma SPV – prestito-euro 18.044,00. Per la soddisfazione dell’ulteriore credito vantato dalla Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv e pari ad euro 18.044,00, il sig. Xxxxxxx propone il pagamento dilazionato del 10% di detta somma, pari ad euro 1.804,40.
Tempistiche pagamento:
Il pagamento della su indicata somma verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 75,18.
La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall’omologa della presente proposta.
c) in ordine al credito: Agenzia Entrate-Riscossione e Agenzia Entrate: - euro 34.437,32.
Il sig. Xxxxxxx propone il pagamento dilazionato del 10% del credito dell’Agenzia Entrate Riscossione di € 33.347,78 e del credito dell’Agenzia Entrate per carichi pendenti pari ad euro 961,54 (totale 34.437,32) per la somma di euro 3.443,73.
Tempistiche pagamento:
Il pagamento dilazionato della somma su indicata verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 143.49.
La prima rata verrà versata entro trenta giorni dall’omologa della proposta.
***
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Il sig. Xxxxxxx provvederà ad effettuare gli indicati pagamenti alle indicate scadenze, dandone pronta comunicazione e fornendo relativa prova degli stessi al Gestore nominato, così sino all’estinzione dei debiti.
Inoltre, si evidenzia che le spese di procedura verranno determinate in base al regolamento dell’O.c.c. di riferimento.
7. VALUTAZIONE FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA E SPECIFICA PAGAMENTI.
Al fine di evidenziare la piena fattibilità della presente proposta, nonché indicare analiticamente i pagamenti e loro modalità, come su specificati, ci si riporta al “Piano di accordo” che si allega alla presente (all.24) per esserne parte integrande, tanto al fine di consentire ogni più corretta valutazione sia da parte del nominato Gestore, che da parte del Giudice e dei creditori, questi ultimi chiamati ad esprimere il loro voto ed ai quali è rimessa ogni valutazione sulla fattibilità economica della proposta.
In questa sede si rendono opportune due considerazioni.
7.1) Sul pagamento dilazionato del creditore privilegiato.
Come rilevato, nella presente proposta si è previsto il pagamento non integrale del creditore ipotecario di primo grado, Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv, nel rispetto del principio sancito dall’art. 7 della legge 3/2012, che prevede detta possibilità purché sia garantito al creditore privilegiato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione.
Ulteriormente, si è previsto il pagamento dilazionato della somma offerta in 17 anni. Detta modalità è oggi da ritenersi pienamente ammissibile in considerazione del consolidato orientamento sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17384/2019, che ha previsto detta possibilità, statuendo che il creditore, non ottenendo ovviamente un pagamento immediato, abbia diritto di voto.
Pertanto si considera giuridicamente corretta la proposta formulata.
2) Sulla parziale soddisfazione del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Nella presente proposta si è offerto il pagamento parziale del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, credito in forza del quale è stata iscritta ipoteca legale sul bene immobile del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Ferma la valutazione economica in ordine al pagamento, rimessa ovviamente al creditore, vi è da evidenziare che la proposta formulata è in grado di consentire una soddisfazione parziale di detto credito che l’Agenzia non potrebbe ottenere qualora l’immobile fosse venduto all’asta in sede esecutiva, o in sede di procedura di liquidazione.
Tanto in ordine alla evidente considerazione della prevalenza dell’ipoteca di primo grado iscritta anteriormente dalla Banca a garanzia del mutuo concesso al sig. Furfaro, considerando che il credito della Banca è pari ad euro 131.216,00, a fronte di un valore del bene, come stimato in sede di esecuzione, di 57.000,00 euro.
Pur dove detto bene fosse venduto alla prima asta, è ovvio che la somma ottenuta andrebbe a sodisfare parzialmente solo il creditore ipotecario di primo grado.
Non vi è, quindi, chi non veda come la presente proposta, nel rispetto dei diritti di privilegio e prelazione, sia finalizzata a garantire una soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, soddisfazione che gli stessi non potrebbero diversamente ottenere né in sede esecutiva, né in sede di liquidazione.
Tanto al fine di rilevare la fattibilità, in senso giuridico, della formulata proposta.
8. PERCENTUALI DI VOTO
Ai fini dell’omologa della presente proposta è necessario il parere positivo dei creditori che rappresentano il 60% del credito complessivo pari ad euro 183.697,32,
dovendosi considerare anche il voto del creditore privilegiato ipotecario in presenza di pagamento dilazionato nel tempo, dilazionamento espressamente ammissibile in sede di proposta di accordo (Cass. 17834/2019).
Pertanto si indicano le percentuali di voto come segue:
PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE E DIRITTI DI VOTO | ||||
Creditore | Vantato | Voto | % | Soddisfatto |
Prisma SPV | €131.216,00 | 71,43% | 100% | €68.030,25 |
Prisma SPV | €18.044,00 | 9,82% | 10% | €1.804,40 |
AdE Risc. e Pendenti | €34.437,32 | 12,61% | 10% | €3.443,73 |
Totale debito | €183.697,32 | sodisfatto | € 73.278,38 |
e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.
8. CONCLUSIONI
8.1 Compensi
Ai fini della liquidazione del Professionista nominato, si dà atto che l’importo stabilito in base al Regolamento dell’Occ di riferimento, deve ritenersi in prededuzione quale spesa di procedura, e sarà versato nei termini e condizioni stabilite concordemente tra l’OCC ed il ricorrente.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Detto importo è stato determinato in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, come si evidenzierà anche in sede di relazione da parte del nominato gestore.
8.2 Apertura della procedura
Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora i sig. chiedono che l’Xxx.xx Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all’art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all’art. 10, c. 2.
Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva oltre alla sospensione della procedura esecutiva pendente al Tribunale.
Si allegano i seguenti documenti:
➧ 1. Nomina Gestore
➧ 2. CRIF
➧ 3. Banca di Italia
➧ 4. Estratto Ruolo AdE-Risch.
➧ 5. Carichi pendenti AdE
➧ 6. Estratto conto carta Superflash
➧ 7. Certificazioni uniche anni 2016;2017;2018.
➧ 8. Visura catastale
➧ 9. Ispezione ipotecaria
➧ 10. Nota iscrizione contro del 9.5.2007-RP.1619-RG. 5843
➧ 11. Nota iscrizione contro del 17.11.2014-RP. 1157-RG.10547
➧ 12. Nota trascrizione pignoramento del 16.1.2018;
➧ 13. Perizia esec. Imm. 380/2017- Arch. Xxxxx Xxxxxxxx;
➧ 14. Visure al Pra
➧ 15. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. 2016 srl
➧ 15.1. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. Srl;
➧ 16. Certificato residenza e stato famiglia
➧ 17. Spese sostentamento nucleo familiare.
➧ 18. Buste paga sig.ra Conti Xxxxxxxxxxx Xxxxx.
➧ 19. Visura protesti
➧ 20. Ruolo canc. Imm e mob
➧ 21. Ruolo canc. Lavoro
➧ 22. Ruolo canc. civile
➧ 23.Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
➧ 24) “Piano di Accordo per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
Con osservanza Tarquinia lì 29.04.2020.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx