contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Certificazione dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Xxxxx xxxxx
Con il Collegato Xxxxxx alla Legge di Stabilità 2016 si allentano nuovamente i paletti per le collaborazioni coordinate e continuative, con una parziale marcia indietro rispetto all’abolizione dei Xx.xx.Xxx del Jobs Act. In pratica:
● la Riforma dei Contratti di Lavoro (dlgs 81/2015) prevede l’ abolizione di questa tipologia di contratti dal 2016 e prevede la trasformazione a tempo indeterminato di quelle attuali, almeno nella maggioranza dei casi;
● il Ddl Collegato introduce nuove formule di collaborazione continuativa per rapporti di lavoro autonomi che non prevedono attività d’impresa o iscrizione alle Camere di Commercio.
La nuova tipologia di collaborazione si caratterizza quando:
“nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa”.
Le nuove collaborazioni coordinate e continuative sono quindi rapporti di lavoro autonomo
il Ddl introduce infatti un periodo al comma 1, punto 3, dell’articolo 409 del codice di procedura civile, che definisce quelli dei X.xx.xx: il contratto si può applicare, oltre che ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, anche ad altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Nuovi contratti E’ quindi possibile stipulare un accordo fra le parti (lavoratore
autonomo e impresa), in cui vengono definite le modalità della collaborazione, nell’ambito della quale il collaboratore si organizza autonomamente.
E’ necessaria la forma scritta, che deve rispettare le norme in materia di clausole abusive. Ad esempio, non si può prevedere la possibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza congruo preavviso, di concordare termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Nuovi diritti La Riforma Xx.xx.xx 2016 prevede anche che ai collaboratori coordinati e continuativi vengono applicate le norme sul lavoro autonomo in materia di gravidanza, malattia, infortunio.
Quindi, il rapporto non si estingue ma viene sospeso per la durata della gravidanza o malattia, senza pagamento del corrispettivo. Per infortuni superiori ai 60 giorni si interrompe il versamento dei contributi previdenziali.
I
Il decreto ha stabilito i parametri da utilizzare per un rapporto di collaborazione autentico (articolo 2). In sostanza, il contratto non deve contenere alcune modalità esplicative della prestazione. Nel caso in cui queste siano presenti, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione interessati si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Si tratta di elementi che devono essere presenti in contemporanea;
la mancanza di uno solo di questi elementi non fa scattare la presunzione assoluta.
Nuovi indicatori
Perché i contratti di collaborazione vengano giudicati autentici devono essere:
● collaborazioni continuative, svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal collaboratore;
● collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
● collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
● collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
● collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, in base all’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
Attività ispettiva
Dal 1 gennaio 2016 l il personale ispettivo non dovrà più valutare l’ esistenza o la validità del progetto, bensì le modalità di svolgimento della prestazione.
In particolare presterà attenzione a che:
■ il collaboratore sia dotato di una propria organizzazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
■ tale attività non comporti un impegno duraturo e costante a favore del committente;
■ svolga la prestazione in piena autonomia decidendo tempi e luoghi di lavoro, senza alcuna interferenza da parte del datore di lavoro.
La Certificazione
Il meccanismo della certificazione può essere attivato dalle parti del contratto, che chiedono a una commissione (scelta tra quelle previste e abilitate dalla legge: le Dtl, le commissioni sindacali, le università, la Fondazione dei consulenti del lavoro, eccetera) di verificare se sussistono oppure no gli elementi necessari per qualificare come genuino il rapporto di collaborazione (quindi, l’assenza di etero-organizzazione, e degli altri requisiti in grado di confermare l’autonomia del collaboratore)I
La Certificazione
Se questa verifica si conclude con esito positivo, la commissione rilascia il provvedimento di certificazione, un atto amministrativo che produce – ai sensi della legge Biagi – “efficacia di legge”.
I terzi interessati a rimuovere gli effetti del provvedimento (come gli ispettori di vigilanza, che potrebbero mirare a una diversa qualificazione del rapporto) non possono contestare la genuinità della forma contrattuale utilizzata, a meno che non intervenga una sentenza giudiziale che attesti l’erroneità del provvedimento, oppure la difformità tra il rapporto inizialmente certificato e quello concretamente svoltosi tra le parti.
La richiesta
La Certificazione
La Certificazione
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N. 3 C.P.C.
per attività di telemarketing outbound Tra
APICI ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E CITTADINI ANZIANI ,
«delegazione_di» con sede in «Indirizzo_delegazione», codice fiscale
«Codice_fiscale_delagazione», in persona del legale rappresentante il/la Sig./Sig.ra
«rappresentante_legale», di seguito denominata “Associazione”, da una parte
e
il/la Sig./Sig.ra «Cognome_collaboratore» «Nome_collaboratore», residente in
«Residenza_collaboratore», nato a «nato_a», il «data_di_nascita», codice fiscale
«codice_fiscale_collaboratore», di seguito denominato/a “Collaboratore”, dall’altra parte congiuntamente definite “Parti”
La Certificazione il contratto
● che l’Associazione è un’organizzazione senza finalità di lucro e persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale, nonché, in particolare, di tutela dei diritti delle persone disabili e/o anziane, favorendo e promuovendo l’attiva partecipazione degli stessi alla vita del paese;
● che L’Associazione, tramite i suoi aderenti, si propone il raggiungimento dei seguenti fini:
● difesa e miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati a causa di handicap fisici, psichici, sensoriali ed economici;
● rimozione o, almeno, parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscano o limitino le espressioni vitali dei cittadini svantaggiati;
● promozione e sviluppo della cultura della solidarietà, nonché di nuove forme di partecipazione ed integrazione sociale tra gli individui;
● elaborazione, promozione e diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali, con particolare riguardo ai fenomeni della marginalità e del disagio sociale;
● che, nell’ottica del raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione ha programmato un piano di sviluppo delle proprie attività nel settore dell’assistenza domiciliare alle persone disabili e/o anziane, attraverso attività progettuali realizzate con la collaborazione dei propri aderenti, di personale dipendente, nonché di personale autonomo, di cui l’Associazione si avvale esclusivamente nella misura necessaria per il regolare funzionamento dei servizi e dell’ Associazione stessa;
La Certificazione il contratto
● che, nell’ambito di tale piano, l’Associazione ha sviluppato, tra gli altri, il progetto “ ” di seguito denominato “Progetto”;
● che, per far fronte alle esigenze sorte nell’espletamento delle attività sopra descritte ed, in particolare, del progetto precedentemente indicato, la medesima Associazione necessita di soggetti in possesso delle conoscenze ed esperienze professionali idonee a svolgere tale incarico in completa autonomia, salvo il necessario coordinamento;
● che il collaboratore ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla realizzazione del Progetto di cui al punto precedente ed ha i requisiti necessari per espletare l’incarico;
● che il collaboratore ha dichiarato di non esercitare, per professione abituale, altre attività di lavoro autonomo per le quali è richiesta l’iscrizione in albi professionali e di non essere iscritto a nessun albo professionale, di non essere in possesso di Partita Iva, di non percepire pensione di vecchiaia;
● che la collaborazione tra le parti non integra una collaborazione organizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in considerazione delle clausole del presente contratto;
●
La Certificazione
il contratto ● che le parti, pur essendo abrogata la disciplina in tema di lavoro a progetto di cui al
decreto legislativo n. 276 del 2003, ritengono comunque di specificare, all’interno del presente contratto, il Progetto di riferimento in modo tale da meglio circoscrivere l’ attività del collaboratore;
● che è interesse del collaboratore avviare la presente collaborazione, senza vincoli in
termini di orari e luogo di svolgimento della prestazione, in considerazione del fatto che per il collaboratore stesso tale attività ha carattere di marginalità, non costituendo l’unica fonte di reddito / la principale fonte di reddito / essendo il collaboratore iscritto
all’Università / …
La Certificazione il contratto
Tutto ciò premesso e facente parte integrante ed essenziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:
a) Conferimento ed accettazione dell’incarico
L’Associazione, come sopra identificata e rappresentata, conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico destinato alla realizzazione del progetto descritto alla lettera b) del presente contratto, come meglio dettagliato al successivo punto c).
b) Descrizione del progetto
1) Il Progetto si propone l’obiettivo specifico di raccogliere i fondi necessari (c.d. fundraising) – stimati, per il periodo 2016/xxxx, in complessivi € «obiettivo_da_raggiungere» – a finanziare il servizio associativo di sostegno alla mobilità per persone disabili con ridotta autonomia motoria, tramite attività di informazione e sensibilizzazione, ad opera del Collaboratore, di qualunque potenziale soggetto sostenitore, sollecitando il versamento di un libero contributo al fine di raccogliere l’importo necessario a realizzare, per il periodo precedentemente indicato una rete di supporto a favore dei soggetti svantaggiati e dei loro familiari. Tale rete è diretta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e delle esigenze quotidiane degli utenti, con il contestuale mantenimento o ampliamento delle autonomie personali e contribuendo efficacemente ad agevolare la permanenza dei soggetti svantaggiati nel proprio ambiente socio-familiare.
La Certificazione il contratto
c) Contenuti del progetto e risultati attesi dalla attività del collaboratore
1) L’attività di fundraising verrà svolta attraverso una capillare campagna di promozione dell’ attività associativa destinata a cittadini, professionisti ed aziende presenti sul territorio della Provincia o a bacini di utenza territorialmente più circoscritti indicati dall’Associazione e consisterà nella puntuale divulgazione delle informazioni inerenti ai servizi espletati dall’ Associazione a sostegno dei bisogni delle persone disabili e/o anziane con il precipuo fine di coinvolgere potenziali sostenitori finanziari.
2) Al collaboratore verrà quindi richiesto, unitamente ad altri, di contribuire alla realizzazione del progetto, realizzando la specifica fase allo stesso attribuita;
3) Al fine di cui ai punti che precedono, l’Associazione, settimanalmente segnalerà e metterà a disposizione del Collaboratore i nominativi dei soggetti che risultano aver già elargito contributi a favore dell’Associazione e dei soggetti che, per loro natura e/o qualità, possano ritenersi disposti a divenire futuri sostenitori della medesima organizzati per campagna;
4) Il Collaboratore, in un’ottica di attiva partecipazione allo sviluppo dell’attività di fundraising, ha la facoltà di ricercare – di propria iniziativa e nei modi che riterrà più opportuni – ed indicare all’Associazione eventuali nominativi di nuovi potenziali sostenitori dei progetti della medesima.
5) Il Collaboratore, nell’ambito del Progetto si impegna a raggiungere l’obiettivo specifico di raccolta del 65 % dei fondi indicati al punto b).
La Certificazione il contratto
d) Modalità di esecuzione e forme di coordinamento
1) Il Collaboratore presta le attività specificate personalmente, in modo autonomo ed indipendente, senza alcun vincolo gerarchico, disciplinare e/o di subordinazione, avendo quale interlocutore diretto il Presidente o di un suo delegato.
2) L’Associazione si impegna ad effettuare il coordinamento necessario al fine, soprattutto, di evitare sovrapposizioni circa i nominativi dei possibili sostenitori da contattare, ferma restando l’autonomia del Collaboratore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
3) Il Collaboratore, nel prestare l’attività, si impegna ad usare la diligenza richiesta dalla natura dell‘attività medesima ed, in particolare, ad attenersi con scrupolosità a non diffondere informazioni sulle attività associative che non corrispondano al vero.
4) Il Collaboratore si impegna a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili alla verifica
dell‘adempimento degli impegni assunti dal medesimo con il contratto sottoscritto. In particolare, il Collaboratore, con cadenza mensile, dovrà relazionare in merito ai contatti effettuati ed ai concreti risultati dei medesimi, permettendo all’Associazione di effettuare tutti gli adempimenti di carattere amministrativo del caso e le successive attività. Mensilmente, sulla base delle informazioni raccolte a mezzo del sistema informatico, il collaboratore congiuntamente con il Presidente o un suo delegato che si occupa del coordinamento, verificheranno i risultati perseguiti nel mese appena trascorso e, più in generale, del
complessivo progetto
La Certificazione il contratto
e) Mezzi e strumenti e luogo di esecuzione della prestazione
orari di apertura dei propri uffici (ossia dal lunedì al …………., dalle ore alle
ore ……….. e dalle ore ….. alle ore ……..), l’Associazione mette a disposizione di tutti i collaboratori le postazioni (dotate di pc, collegamento internet, linea telefonica ed appositi software gestionali) presenti all’interno della propria sede sita in --. Le suddette postazioni,
non aventi natura personale e/o dedicata a specifici soggetti, sono rilasciate alla libera
1) Al fine di consentire l’esecuzione del progetto di cui al presente contratto, nell’ambito degli
disponibilità di tutti i collaboratori. In considerazione del numero limitato delle postazioni fruibili, il collaboratore, al fine di ottimizzare la propria attività ed evitare inutili sovrapposizioni, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione della prestazione lavorativa e senza alcun vincolo di orario, potrà concordare, organizzare e modificare, coordinandosi con l’ Associazione stessa, che terrà conto anche delle esigenze manifestate dagli altri collaboratori, le fasce orarie di accesso alle postazioni.
2) Il Collaboratore può svolgere la propria attività all’esterno della sede associativa, in libera autonomia ed al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza. In ogni caso, il Collaboratore dichiara di conoscere il funzionamento del sistema informatico al quale accedere con le proprie credenziali e del conseguente meccanismo di log-out per inattività protrattasi per quindici minuti, cui è parzialmente legato anche il calcolo del corrispettivo, come da dettaglio di cui al successivo punto h).
La Certificazione il contratto
f) Durata del contratto e recesso
1) Pur non essendo normativamente previsto l’obbligo di indicare la durata temporanea del rapporto di collaborazione, considerato che non si rinviene all’interno dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 una previsione analoga a quella dell’abrogato articolo 62, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 276/2003, le parti ritengono comunque di ancorare la durata del contratto alla realizzazione del Progetto, con decorrenza dal giorno
«data_di_stipula_contratto», per risolversi al momento della realizzazione del Progetto, prevista il «Data_scadenza_progetto».
2) Al collaboratore è concessa la facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di giorni 30.
3) L’Associazione ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa qualora il Collaboratore non proceda all‘esecuzione della prestazione conformemente al presente accordo, ovvero siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
La Certificazione
In ogni caso le parti concordano che, trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del
il contratto 4)
presente contratto, su richiesta anche orale di una di esse, valuteranno congiuntamente, in considerazione degli obiettivi complessivi del progetto concordato, la loro realizzazione fino a quel momento posta in essere. Ove quest’ultima non avesse raggiunto almeno il 50% degli obiettivi mediamente attesi per il periodo trascorso, la Committente si riserva di proporre al Collaboratore una modifica delle pattuizioni oggetto del presente contratto, anche in senso novativo e anche solo con riferimento alla durata del medesimo. Ove la realizzazione del progetto fino a quel momento posta in essere si fosse attestata, invece, al di sotto del 30% degli obiettivi mediamente attesi per il periodo trascorso, le parti concordano sulla sussistenza delle ipotesi che giustificano il recesso della Committente.
5) La parte che intende recedere dovrà darne comunicazione all’altra in forma scritta, tramite raccomandata A/R o mezzo equipollente.
La Certificazione il contratto
g) Compenso e disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa
1) L’Associazione si obbliga a corrispondere al Collaboratore un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro dal medesimo eseguito, costituito come di seguito indicato:
un compenso variabile determinato da un valore in percentuale determinato dall’importo delle donazioni raccolte e dalla tipologia di donatore da cui si riceve la donazione stessa, determinati in applicazione della tabella di seguito riportata;
bonus suppletivi per la qualità del lavoro svolto se indicati nella tabella sotto riportata.
La Certificazione il contratto
2) Il corrispettivo così determinato deve considerarsi corrisposto al Collaboratore al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge.
dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dal Contratto Collettivo Nazionale U.N.E.B.A., applicato dall’Associazione, per il livello 6° Super (lavoratori che svolgono funzioni esecutive ausiliarie promiscue di supporto), analogo come profilo professionale al livello di competenze ed esperienze richieste al Collaboratore. Le parti stabiliscono che l’importo venga corrisposto a cadenza mensile entro il giorno 15 del mese
3) Le Parti concordano che il corrispettivo non è inferiore, a parità di estensione temporale
successivo a quello nel quale si è svolta la prestazione.
4) L’Associazione, come sopra identificata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5) Le spese eventualmente sostenute dal Collaboratore per l’espletamento dell’incarico ricevuto, purché concordate ed autorizzate, di volta in volta, saranno rimborsate dall’ Associazione solo previa esibizione dei documenti giustificativi. Qualora il Collaboratore utilizzi mezzi propri di spostamento finalizzati all’espletamento dell’incarico ricevuto, gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico entro le tariffe ACI.
La Certificazione il contratto
h) Disciplina applicabile
1) Il rapporto di lavoro si concretizza in una collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 n. 3 del c.p.c. e non è riconducibile ad una collaborazione organizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per i seguenti motivi:
● il collaboratore svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, in maniera del tutto autonoma e salve le esigenze di coordinamento descritte ai punti d) ed e), mettendo a disposizione la propria professionalità ed esperienza al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza;
● il committente ha definito il progetto di riferimento al quale il collaboratore è chiamato a partecipare ma il collaboratore stesso ha facoltà di ricercare (ed anzi, è invitato a farlo dal sistema di remunerazione economico concordato) nei modi che riterrà più opportuni ed indicare all’Associazione eventuali nominativi di nuovi potenziali sostenitori dei progetti della medesima, talché non può ritenersi che la modalità di esecuzione della prestazione sia organizzata dal collaboratore; sul punto della auto-organizzazione della prestazione da parte del collaboratore si osserva, ulteriormente, che è quest’ultimo a definire sia tempi sia il luogo di svolgimento della prestazione.
La Certificazione ●
il contratto
2) Le Parti convengono, nell’ottica di una collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., di valutare periodicamente, in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, il lavoro svolto, anche in relazione agli obiettivi posti alla base del Progetto.
3) Il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai progetti ed alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell’Associazione come sopra identificata e rappresentata. Il Collaboratore si impegna a trattare tutte le informazioni riservate dell’ Associazione come materiale riservato di proprietà di questa. Il Collaboratore, quindi, non renderà accessibili ad alcuno e in alcun modo tali informazioni, salvo esplicita autorizzazione dell’Associazione, né durante il corso della collaborazione, né a scadenza o risoluzione del presente accordo.
4) L’Associazione comunica al Collaboratore le (eventuali) misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dalla legge.
5) Le Parti si obbligano a collaborare per la corretta esecuzione del presente accordo.
La Certificazione il contratto
i) Ulteriori disposizioni e Foro competente
1) Il Collaboratore autorizza l’Associazione a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.
2) Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alla previsione normativa contenuta nell’art. 409 c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.
Letto, confermato e sottoscritto
«Luogo_di_stipula_contratto», «data_di_stipula_contratto» Il Collaboratore
Per l’Associazione