CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Cap. Soc. interamente versato Euro 862.980.725,70 C.F. 00397130584 P.IVA 00629440322
CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
(mod. CGAP ed. luglio 2016)
SOMMARIO:
TITOLO I – CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. PREMESSA E DEFINIZIONI - 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI - 3. SOPRALLUOGHI - 4. VARIAZIONE DEI LAVORI - 5. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E INTUITU PERSONAE - 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO - 7. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL’IMPRESA - TRATTAMENTO DEL PERSONALE - ADEMPIMENTI E MANLEVA - 8. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA E SPEDIZIONE - 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA - 10. RESPONSABILITÀ PER DANNI - 11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI - 12. TERMINI DI CONSEGNA - PENALI - 13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA - VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE. - 14. COLLAUDO - 15. GARANZIA - 16. PREZZI - 17. PAGAMENTO - 18. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI - 19. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE - 20. LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE - 21. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - 22. FORZA MAGGIORE - 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -
24. GARANZIE FINANZIARIE - 25. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING - 26. DIVIETO DI PUBBLICITÀ - 27. RISERVATEZZA - 28. BREVETTI
TITOLO II – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29. OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E OBBLIGHI CONTRATTUALI IN MATERIA – 30. OBBLIGHI PER I PROGETTISTI, FABBRICANTI E FORNITORI – 31. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
32. MODIFICHE CONTRATTUALI - 33. CONFLITTI DI INTERESSE – 34. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – 35. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE – 36. COMUNICAZIONI
TITOLO I – CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. PREMESSA E DEFINIZIONI.
1.1. Le condizioni generali d’appalto di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati da FINCANTIERI all’impresa appaltatrice e si applicano ai relativi rapporti, salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari contenute nell’ordine. Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell’ordine, i termini sottoindicati, a prescindere dall’impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
“D.V.R.” e “D.U.V.R.I.”: rispettivamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
“Ente e/o Registro di Classifica”: uno fra gli istituti di classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità;
“FINCANTIERI”: FINCANTIERI S.p.A.;
“Funzione Acquisti”: la funzione acquisti di FINCANTIERI che ha emesso l’ordine;
“Funzione Competente”: l’Unità Produttiva specificata nell’ordine quale destinataria finale dei Lavori ovvero, in mancanza, la Funzione Acquisti;
“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o
elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali l’impresa appaltatrice dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", “riservate”, "privilegiate" o "price sensitive";
“Lavori”: le prestazioni a carico dell’impresa appaltatrice oggetto degli ordini emessi da FINCANTIERI e regolate dalle presenti condizioni e dalle condizioni particolari contenute negli ordini stessi;
“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di FINCANTIERI.
1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado, citate nelle presenti condizioni, si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
2.1. Unitamente all’ordine, FINCANTIERI provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite della Funzione Acquisti, la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dello stesso.
2.2. Salva diversa indicazione specifica, l’ordine dovrà essere accettato dall’impresa appaltatrice entro 20 (venti) giorni dalla data riportata sull’ordine stesso, tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una copia dell’ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina ovvero sottoscrivendo l’ordine elettronico con la firma digitale. Il contratto tra FINCANTIERI e l’impresa appaltatrice si considererà concluso solo all’atto della ricezione da parte di FINCANTIERI di tali documenti. L’accettazione dell’ordine costituisce attestazione di aver ricevuto copia del D.U.V.R.I. dall’Unità Produttiva ove i lavori debbono essere eseguiti e di averne preso atto. È fatto divieto all’impresa appaltatrice di dare inizio all’esecuzione del contratto prima di aver restituito a FINCANTIERI l’ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all’accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle presenti condizioni o indicati nell’ordine stesso.
2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dall’impresa appaltatrice nell’offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dall’impresa appaltatrice stessa in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Lavori. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
2.4. L’impresa appaltatrice prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l’emissione degli stessi resta di esclusiva competenza della Funzione Acquisti. L’impresa appaltatrice non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla suddetta Funzione Acquisti.
2.5. Qualunque trattativa intrapresa dall’impresa appaltatrice in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile a FINCANTIERI; gli eventuali oneri assunti e danni causati saranno a carico dell’impresa appaltatrice.
2.6. In ogni caso FINCANTIERI non riconoscerà e non darà esecuzione a richieste di pagamento per Lavori non ordinati direttamente dalle Funzioni Acquisti.
2.7. L’impresa appaltatrice è obbligata a comunicare tempestivamente alla Funzione Competente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l’utilizzo per l’esecuzione dell’ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell’attività o comunicata al momento dell’ordine (es. stabile organizzazione in Italia).
2.8. L’impresa appaltatrice in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.
3. SOPRALLUOGHI.
3.1. In vista dell’esecuzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice avrà cura di effettuare, e dichiarerà di avere effettuato, tutti gli accertamenti necessari per la definizione del prezzo offerto e per la corretta esecuzione dei Lavori stessi; pertanto, l’impresa appaltatrice non potrà richiedere revisioni di prezzo motivate da impedimenti o difficoltà nell’esecuzione dei Lavori dovuti a mancati sopralluoghi o rilievi.
4. VARIAZIONE DEI LAVORI.
4.1. Sarà facoltà della Funzione Acquisti modificare, variare o integrare l’ordine anche in fase di esecuzione dei Lavori. L’impresa appaltatrice non dovrà prendere in considerazione modifiche d’ordine che non provengano dalla Funzione Acquisti che ha emesso l’ordine oggetto di modifica. Eventuali modifiche d’ordine non provenienti dalla Funzione Acquisti che ha emesso l’ordine oggetto di modifica, ancorché accettate dall’impresa appaltatrice, non saranno opponibili a FINCANTIERI.
4.2. Ove le variazioni comportino oneri aggiuntivi, l’impresa appaltatrice avrà diritto ad un incremento del corrispettivo originariamente definito, sempreché detto incremento sia espressamente previsto nella modifica d’ordine.
4.3. La richiesta di variazione dei Lavori sarà comunicata per iscritto all’impresa appaltatrice dalla Funzione Acquisti ai sensi del comma 2.1. con indicazione dell’eventuale variazione del corrispettivo. Xxx l’impresa appaltatrice non accetti la modifica ai Lavori ovvero al corrispettivo avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il rimborso dei soli costi già sostenuti.
4.4. Xxxxx restando quanto previsto dai precedenti commi, l’impresa appaltatrice prende atto e riconosce che eventuali richieste per oneri aggiuntivi potranno essere avanzate, a pena di decadenza, esclusivamente prima della consegna da parte di FINCANTIERI dell’opera al proprio cliente.
5. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E INTUITU PERSONAE.
5.1. L’impresa appaltatrice prende atto e riconosce che FINCANTIERI assegna l’ordine a proprio insindacabile giudizio, valutata positivamente la professionalità, le caratteristiche organizzative e l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in base alla documentazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in base ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’“Albo Fornitori” aziendale, ove previsto.
5.2. FINCANTIERI si riserva la facoltà di richiedere alle imprese appaltatrici documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa per l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall’”Albo Fornitori Societario”.
5.3. Ove il contratto sia stipulato con associazioni temporanee, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al comma che precede dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti a tali forme associative.
5.4. Qualora la professionalità, le caratteristiche organizzative e l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice per qualsiasi motivo dovessero modificarsi in senso peggiorativo, FINCANTIERI avrà la facoltà di recedere dai contratti relativi ai Lavori, anche se non aventi avuto principio di esecuzione.
5.5. Parimenti sarà facoltà di FINCANTIERI recedere dai contratti relativi ai Lavori laddove muti, in corso di rapporto, la titolarità dell’azienda dell’impresa appaltatrice (qualora quest’ultima sia un imprenditore individuale o una società di persone) ovvero in caso di modificazione del controllo societario (qualora l’impresa appaltatrice sia una società di capitali), ovvero in caso di cessione da parte dell’impresa appaltatrice dell’azienda o del ramo d’azienda relativo alle prestazioni di cui all’ordine.
5.6. L’impresa appaltatrice assume l’obbligo di comunicare alla Funzione Acquisti qualsiasi variazione della titolarità dell’azienda, del controllo societario, della compagine sociale. In caso di ordini emessi a favore di associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, qualsiasi variazione dei soggetti partecipanti a tali forme associative dovrà essere comunicata preventivamente alla Funzione Competente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
5.7. In tutti i casi sopra citati FINCANTIERI potrà recedere senza alcun onere a proprio carico in deroga all’art. 1671 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni subìti da FINCANTIERI. La facoltà di recesso di cui ai commi precedenti potrà essere esercitata da FINCANTIERI dandone comunicazione all’impresa appaltatrice con raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata ed il recesso avrà effetto immediato, salvo diversi accordi per il completamento delle prestazioni non ancora eseguite. Nell’ipotesi di avvenuto mutamento dei soggetti partecipanti a forme associative quali consorzi, ATI, contratti di rete, senza la preventiva comunicazione scritta a FINCANTIERI, nei termini di preavviso stabiliti dal precedente comma 5.6, FINCANTIERI avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 23, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti.
6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.
6.1. Sono vietati all’impresa appaltatrice la cessione o il trasferimento del contratto relativo ai Lavori, salvo che FINCANTIERI non manifesti il proprio consenso per iscritto alla cessione o al trasferimento stesso.
6.2. I Lavori dovranno essere eseguiti sotto l’integrale responsabilità dell’impresa appaltatrice e da suo personale adeguatamente formato, informato ed addestrato.
6.3. I Lavori non potranno essere in nessun caso oggetto di affidamento in subappalto, salva espressa autorizzazione scritta di FINCANTIERI.
6.4. L’eventuale autorizzazione all’affidamento in subappalto dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla direzione delle Unità Produttive prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione. Per ottenere tale autorizzazione preventiva, l’impresa appaltatrice dovrà evidenziare alla direzione delle Unità Produttive i motivi tecnici che la inducono a ricorrere al subappalto. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell’impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l’elenco del personale impiegato, inoltre dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre eseguire con l’impresa subappaltatrice i sopralluoghi preliminari previsti dalla presente condizioni generali e dalle “Norme per le imprese che operano all’interno delle Unità sociali FINCANTIERI” (di seguito anche le “NOUS”) e compiere con l’impresa subappaltatrice ogni altro adempimento – ivi compresa la consegna dell’area di lavoro – previsto dalle NOUS per l’impresa appaltatrice. L’autorizzazione non esonera l’impresa appaltatrice dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dal contratto in essere tra le parti. L’impresa appaltatrice resta nei confronti di FINCANTIERI l’unica controparte contrattuale ed il Responsabile dei lavori dell’impresa appaltatrice resta l’unico referente per FINCANTIERI. L’autorizzazione al subappalto è formalmente inviata all’impresa appaltatrice.
6.5. Tutte le norme contenute nelle presenti condizioni sono da ritenersi valide ed operanti anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici, conseguentemente l’impresa appaltatrice si impegna a far accettare le stesse alle proprie imprese subappaltatrici. L’impresa appaltatrice si impegna altresì ad assicurarsi che tutte le previsioni relative al proprio personale trovino applicazione anche a quello delle proprie imprese subappaltatrici, ivi comprese quelle previste dalle presenti condizioni nonché dalle NOUS, di cui al successivo articolo 20. L’impresa appaltatrice resterà pertanto responsabile in solido con le proprie imprese subappaltatrici del rispetto delle norme anzidette da parte delle stesse, anche con riferimento al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
7. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL’IMPRESA – TRATTAMENTO DEL PERSONALE – ADEMPIMENTI E MANLEVA.
7.1. L’impresa appaltatrice darà esecuzione all’ordine con propria autonoma organizzazione, con propri mezzi e con proprio personale assumendone la piena e completa responsabilità.
7.2. In ipotesi di contratto stipulato con ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, per impresa appaltatrice – con particolare riferimento alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro e della individuazione di un referente per gli aspetti operativi dell’appalto – si intende (ferma ed impregiudicata la responsabilità solidale delle singole imprese associate/consorziate per tutte le obbligazioni previste dall’ordine) l’impresa mandataria, il consorzio o l’impresa capogruppo, la quale resterà in ogni caso integralmente responsabile per tutte le obbligazioni previste dall’ordine, xxx comprese quelle assunte anche indirettamente dalle imprese subappaltatrici (o associate/consorziate).
7.3. L’impresa appaltatrice dovrà fornire – ai sensi e con le modalità della “Procedura per la regolamentazione all’accesso ed alla presenza in Stabilimento del personale delle ditte appaltatrici” e delle NOUS – le richieste informazioni circa il personale utilizzato. In ipotesi di contratto stipulato con consorzi, con imprese riunite in un contratto di rete e con ATI, l’impresa appaltatrice dovrà fornire le suddette informazioni anche in relazione al personale delle singole imprese associate/consorziate.
7.4. Ogni rapporto inerente lo svolgimento dell’appalto dovrà intervenire esclusivamente tra i referenti di FINCANTIERI per l’appalto ed il referente dell’impresa appaltatrice.
Il referente per l’appalto dell’impresa appaltatrice – come previsto dalle NOUS - è nominato quale Responsabile dei lavori e dovrà essere sempre presente – o debitamente sostituito - e dovrà essere dotato dei necessari poteri. Il nominativo del Responsabile dei lavori (e dei suoi eventuali sostituti), il suo rapporto (e quello dei suoi eventuali sostituti) con l’impresa appaltatrice ed i suoi poteri (ed i poteri dei suoi eventuali sostituti) per l’esecuzione dell’appalto dovranno essere indicati nel modulo di “Nomina Responsabile Lavori” e nel modulo di consegna dell’area di lavoro.
In ipotesi di contratto stipulato con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, nel modulo di “Nomina Responsabile Lavori” e nel modulo di consegna dell’area di lavoro, i rapporti ed i poteri del Responsabile dei lavori (e dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere indicati, non solo in relazione al consorzio, alla impresa mandataria e alla capogruppo, ma anche in relazione alla singole imprese associate/consorziate.
7.5. L’impresa appaltatrice garantirà a FINCANTIERI la puntuale corresponsione di quanto dovuto al personale dipendente a titolo di retribuzione ed altri istituti connessi a quest’ultima, nonché di quanto dovuto a titolo di compenso all’eventuale personale autonomo, anche con riferimento al contratto di lavoro di
categoria applicabile ed alla vigente legislazione in materia. Analoga garanzia dovrà essere fornita in ordine al corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti per i lavoratori sia dipendenti che autonomi. Tali garanzie saranno fornite dalla impresa appaltatrice anche per quanto concerne l’impresa subappaltatrice.
7.6. L’impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per la impresa subappaltatrice - comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
In caso il contratto sia stipulato con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, il consorzio, la impresa mandataria e la impresa capogruppo dovranno adempiere agli obblighi di garanzia e di consegna di documentazione indicati agli articoli precedenti non solo con riferimento al proprio personale - dipendente o autonomo - ma anche al personale – dipendente o autonomo – di ogni impresa consorziata o associata.
7.7. Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui FINCANTIERI venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell’impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest’ultima autorizza sin d’ora FINCANTIERI a trattenere sui propri compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.
7.8. L’impresa appaltatrice dichiara di aver dato completa informativa ai propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di aver acquisito il loro consenso sul fatto che i dati personali a questi ultimi pertinenti vengono comunicati a FINCANTIERI per l’esecuzione dei Lavori. L’impresa appaltatrice si impegna altresì ad assicurarsi che i predetti adempimenti siano stati effettuati dalle imprese subappaltatrici (o associate/consorziate) per i relativi dipendenti. FINCANTIERI s’impegna a mantenere e a trattare tali dati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori commissionati e, in ogni caso, provvederà alla loro cancellazione entro i due mesi successivi al termine dei suddetti lavori, fatti salvi gli obblighi di legge che ne prevedano la conservazione. In tale ultimo caso FINCANTIERI si impegna a garantire la riservatezza di tali dati e ad astenersi dal trattarli per finalità diverse da quella sopra citata.
7.9. L’impresa appaltatrice si obbliga a manlevare e tenere totalmente indenne FINCANTIERI da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all’impresa appaltatrice o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), in particolare nel caso in cui FINCANTIERI, in qualità di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: art. 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni) ovvero in qualità di “committente” ai sensi dell’art 1676 c.c., sia chiamata a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese legali, anche proprie.
7.10. Atteso il suddetto obbligo di manleva l’impresa appaltatrice, rinunciando sin d’ora espressamente ad ogni eventuale futura pretesa a titolo di interessi (corrispettivi e/o compensativi e/o moratori), autorizza sin d’ora FINCANTIERI a trattenere, anche a titolo cautelativo, sui propri compensi maturati gli importi che siano richiesti in pagamento alla stessa da parte degli Enti competenti e dai lavoratori dell’impresa appaltatrice stessa o del suo subappaltatore,(o sue associate/consorziate) nonché autorizza FINCANTIERI a versare al richiedente gli importi che vengano accertati come dovuti, comprese le spese legali dalla stessa eventualmente sostenute, liberandola dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti per la misura corrispondente a quanto versato.
8. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA E SPEDIZIONE.
8.1. Il luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori sarà l’Unità Produttiva o altro luogo precisato nell’ordine.
8.2. Ove l’ordine preveda la spedizione di beni, questa sarà effettuata, franco luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori, a cura e spese dell’impresa appaltatrice e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità dei beni ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell’ordine. I rischi della spedizione saranno a carico dell’impresa appaltatrice. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’ordine; in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Funzione Competente, le modalità più adeguate.
8.3. L’impresa appaltatrice dovrà dare tempestiva notizia dell’avvenuta spedizione alla Funzione Competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell’ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l’elenco dei beni contenuti (completo del Codice materiale Fincantieri), la relativa quantità e peso (in base all’unità di misura prevista nell’ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall’ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare
in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico ordine, FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione.
8.4. FINCANTIERI non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’ordine.
8.5. FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico dell’impresa appaltatrice.
8.6. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell’Unione Europea e DAP (Incoterms 2010) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali. Resta inteso che la consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino ovvero il diverso luogo che sarà indicato al trasportatore dal personale ricevente.
Per i beni provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia e vendute da fornitori comunitari, la fattura deve indicare specificamente il codice di nomenclatura combinata TARIC.
La consegna di beni provenienti da Paesi diversi da quello di appartenenza dell’impresa appaltatrice, così come indicato nell’intestazione dell'ordine, deve essere preceduta da un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da inviare a mezzo fax al luogo di consegna dei beni indicato nell’ordine, alla Funzione Competente, nonché all’indirizzo di spedizione delle fatture indicato nell’ordine, contenente i dati necessari per la logistica e gli eventuali aspetti doganali; eventuali oneri supplementari per FINCANTIERI, derivanti dalla provenienza da Paesi diversi da quello di appartenenza dell’impresa appaltatrice, saranno posti a carico di quest’ultima.
8.7. I beni devono rispettare la normativa comunitaria ed italiana ad essi applicabile.
8.8. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
8.9. La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli stessi che avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all’ordine, della assenza di vizi o difetti e, in ogni caso, successivamente all’avvenuto completamento della installazione, assemblaggio o messa in opera dei beni stessi a regola d’arte.
8.10. Sarà facoltà di FINCANTIERI denunciare all’impresa appaltatrice, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all’ordine, secondo quanto previsto all’art. 15. In tal caso l’impresa appaltatrice sarà obbligata a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di FINCANTIERI, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.
8.11. In tutti i casi in cui FINCANTIERI non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice. Eventuali spese sostenute da FINCANTIERI per la restituzione dei beni saranno addebitate all’impresa appaltatrice.
8.12. Per i beni fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul bilico del luogo di consegna degli stessi, salvo diversa previsione nell’ordine.
8.13. Le maggiori spese che dovessero derivare a FINCANTIERI dall’inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 8 saranno addebitate all’impresa appaltatrice.
9. DOCUMENTAZIONE TECNICA.
9.1. L’impresa appaltatrice si impegna a consegnare alla Funzione Competente tutta la documentazione tecnica relativa ai Lavori nei termini previsti nell’ordine.
9.2. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell’ordine, all’impresa appaltatrice potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell’ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%.
10. RESPONSABILITÀ PER DANNI.
10.1. L’impresa appaltatrice si assume la responsabilità per tutti i danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei Lavori.
10.2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di intervenire nei giudizi intentati dai terzi danneggiati e di tenere indenne e manlevare FINCANTIERI.
10.3. In relazione alle responsabilità gravanti sull’impresa appaltatrice, la stessa è obbligata a consegnare a FINCANTIERI, al momento dell’ingresso nel luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori, una idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa, a copertura della responsabilità civile per
danni a terzi e/o prestatori d’opera, inclusi gli impianti, i macchinari, le opere ed il personale, connessi, collegati e comunque derivanti dalla esecuzione dei Lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale minimo per singolo sinistro di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose, importi sottoposti alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita con decorrenza gennaio 2010, o maggior valore indicato nelle condizioni particolari d’ordine. La polizza prestata dall’impresa appaltatrice, di cui al presente comma deve coprire l'intero periodo di efficacia dell’ordine e deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese sue subappaltatrici (o associate/consorziate) e fornitrici..
La copertura assicurativa dovrà avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali l'impresa appaltatrice deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle presenti condizioni e/o dell’ordine.
11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI.
11.1. I materiali di FINCANTIERI eventualmente consegnati all’impresa appaltatrice in conto lavorazione, ovvero per l’esecuzione dei Lavori, rimarranno di esclusiva proprietà di FINCANTIERI, anche se trasformati e/o elaborati dall’impresa appaltatrice.
11.2. Sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare la massima diligenza nella custodia dei materiali ricevuti in conto lavorazione.
11.3. FINCANTIERI si riserva la facoltà di recuperare in ogni tempo la disponibilità dei propri beni giacenti presso l’impresa appaltatrice, che, a tal fine, si impegna a fornire e a far sì che i propri eventuali subappaltatori (o associate/consorziate) forniscano la necessaria assistenza.
12. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI.
12.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei Lavori convenuti ed indicati nell’ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.
12.2. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale pari al 5% del corrispettivo complessivo previsto nell’ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20%, salva diversa previsione concordata nell’ordine. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di FINCANTIERI dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 23, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA - VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE.
13.1. Anche al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni dell’Ente e/o Registro di Classifica o di altri enti competenti, FINCANTIERI avrà il diritto di controllare le attività dell’impresa appaltatrice in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori, incluse quelle di organizzazione, ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione presso le sue officine e/o stabilimenti e quelle dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori, (o associate/consorziate), stoccaggio in magazzino, installazione a bordo e test.
13.2. Per ordini che prevedano successivi stati di avanzamento dei Lavori, l’impresa appaltatrice dovrà inviare un programma dettagliato dell’avanzamento dei Lavori alla Funzione Competente. Resta inteso che l’adempimento si verifica esclusivamente con l’integrale esecuzione di tutte le obbligazioni previste dall’ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all’art. 12.
13.3. Per controllare l’avanzamento e la qualità dei Lavori necessari per l’adempimento dell’ordine, l’impresa appaltatrice dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito – consentire ai delegati di FINCANTIERI ed a quelli del cliente libero accesso alle sue officine e/o stabilimenti.
13.4. I delegati di cui al comma 13.3. avranno diritto di eseguire le prove, che possano ritenersi opportune secondo buona fede, al fine di verificare la corrispondenza dei Lavori alle condizioni dell’ordine.
13.5. Tutte le spese sostenute per le prove di cui al punto precedente saranno a carico dell’impresa appaltatrice.
13.6. Resta fermo il diritto di FINCANTIERI di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. qualora accerti che l’esecuzione dei Lavori non proceda secondo i termini e le condizioni stabilite nell’ordine a regola d’arte.
14. COLLAUDO.
14.1. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura dell’impresa appaltatrice avvalendosi dagli enti indicati nel testo dell’ordine o previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili.
Laddove consentito il collaudo potrà essere effettuato da organi interni dell’impresa appaltatrice all’uopo incaricati che provvederanno in tal caso a rilasciare il relativo certificato privato.
14.2. Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese relative ai collaudi, xxx comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell’ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti dell’impresa appaltatrice, nonché, qualora prescritto, per il collaudo presso le Unità Produttive o a bordo di navi in costruzione, riparazione o trasformazione.
14.3. I funzionari di FINCANTIERI e del cliente avranno diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti dell’impresa appaltatrice.
14.4. L’eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura dell’impresa appaltatrice, alla Funzione Competente.
14.5. A prescindere dal collaudo prescritto, FINCANTIERI si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, le attività dell’impresa appaltatrice in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori nonché la corrispondenza dei Lavori eseguiti alle condizioni dell’ordine. In tale contesto l’impresa appaltatrice dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati di FINCANTIERI ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti e di suoi eventuali subappaltatori (o associate/consorziate) e fornitori.
14.6. I delegati di cui al comma 14.5 avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell’ordine.
14.7. Le spese sostenute per le prove saranno a carico dell’impresa appaltatrice.
14.8. Resta fermo il diritto di Fincantieri di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. qualora accerti che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i termine e le condizioni stabilite nel contratto e a regola d’arte.
15. GARANZIA.
15.1. L’impresa appaltatrice assume nei confronti di FINCANTIERI la garanzia di esecuzione a regola d’arte dei Lavori, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l’insieme.
15.2. Tale garanzia scadrà decorsi 15 (quindici) mesi a far data dalla consegna da parte di FINCANTIERI al cliente dell’opera (nave, motore o altro) cui i Lavori sono destinati.
15.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di FINCANTIERI o del cliente dell’opera, l’impresa appaltatrice sarà obbligata ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile qualsiasi parte dei Lavori già effettuati che dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati scoperti.
15.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per l’opera dal comma 15.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 15.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
15.5. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda nei termini all’eliminazione dei vizi o difformità, FINCANTIERI avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese all’impresa appaltatrice inadempiente.
15.6. Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver segnalato vizi o difformità, FINCANTIERI avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
15.7. Ove FINCANTIERI sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un prodotto che l’impresa appaltatrice abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, FINCANTIERI avrà azione di regresso nei confronti dell’impresa appaltatrice cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.
16. PREZZI.
16.1. Salvo quanto previsto al comma 4.3., i prezzi indicati sull’ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale esecuzione dell’ordine, anche in deroga all’art. 1467 c.c. e con esclusione dell’applicabilità dell’art. 1664, comma 1, c.c.. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.
17. PAGAMENTO.
17.1. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario verso presentazione della relativa fattura. L’impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente
nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
17.2. Tutte le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti del comma 17.1, ivi comprese eventuali canalizzazioni e mandati, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante comunicazione scritta redatta su carta intestata dell’impresa appaltatrice sottoscritta in originale dal legale rappresentante della stessa. Nella comunicazione, prima della sottoscrizione, dovrà essere chiaramente indicato, mediante apposizione di timbro o in formato di testo, il nome e cognome del firmatario e la qualifica di legale rappresentante. Tutte le eventuali comunicazioni effettuate con modalità e forme diverse da quella stabilita saranno prive di qualsiasi efficacia; conseguentemente le stesse si intenderanno come non effettuate e non opponibili a FINCANTIERI, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.
17.3. In nessun caso l’impresa appaltatrice potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie.
17.4. Laddove sia previsto che i Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai punti 17.5. e 17.6. Se, invece, è previsto che i Lavori siano eseguiti e consegnati a data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai punti 17.7. e 17.8.
17.5. Gli stati d’avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla presentazione del documento “Stato d’Avanzamento dei Lavori” (S.A.L.) da parte dell’impresa appaltatrice (da redigersi con cadenza mensile a far data dall’inizio dei Lavori), alla convalida della Funzione Competente ed alla piena accettazione dello stesso da parte di FINCANTIERI e, quando richiesto, da parte dell’Ente e/o Registro di Classifica, di altri enti competenti e del cliente di FINCANTIERI.
17.6. Se non diversamente stabilito nell’ordine, il pagamento del corrispettivo relativo all’esecuzione dei Lavori avverrà a 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura relativa allo Stato d’Avanzamento Lavori raggiunto, previa convalida del documento di cui al precedente comma 17.5.
17.7. I Lavori si considerano completati solo successivamente all’accettazione da parte della Funzione Competente e - quando richiesto - da parte dell’Ente e/o Registro di Classifica o altri enti competenti e del cliente di FINCANTIERI, del S.A.L. presentato dall’impresa appaltatrice che attesta l’integrale completamento dei Lavori.
17.8. Il pagamento dell’importo di cui al contratto relativo ai Lavori avverrà, se non diversamente stabilito nell’ordine, a 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, previa convalida del documento di cui al precedente comma 17.7.
17.9. In nessun caso saranno imputabili a FINCANTIERI eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità e/o non conformità delle fatture (anche con riferimento alle indicazioni richieste dal comma 18.8.) o ritardi nell’emissione o nell’invio delle stesse da parte dell’impresa appaltatrice.
18. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI.
18.1. Le fatture e le note di credito dovranno essere intestate a:
FINCANTIERI S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX
18.2. I documenti fiscali dovranno essere inviati, con i rispettivi allegati, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine. I file dovranno pervenire in formato PDF e ogni file PDF potrà contenere un solo documento fiscale, completo degli eventuali allegati. All’interno del singolo file PDF, iI documento fiscale dovrà necessariamente precedere gli eventuali allegati.
18.3. Qualora non fosse possibile provvedere all’invio in formato elettronico, le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati in formato cartaceo a mezzo posta all’indirizzo indicato nell’ordine.
18.4. I Lavori eseguiti da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione I.V.A. o di una stabile organizzazione italiana, dovranno essere fatturati indicando il regime I.V.A. applicato e dovranno essere assoggettati all’imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.
18.5. L’impresa appaltatrice in possesso di dichiarazione di intento è tenuta ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis, secondo comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” con l’indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che:
sia applicabile il regime I.V.A. di non imponibilità in base all’art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o un diverso regime in base alla normativa applicabile, incluso quello del c.d. reverse charge;
sia diversamente indicato nell’ordine.
18.6. Salvo diversa indicazione nell’ordine, le prestazioni rese da soggetti non stabiliti in Italia saranno effettuate senza aggiunta di IVA o corrispondente imposta estera (TVA, VAT, sales tax, ecc.) che, ove applicabile, si considera inclusa nel prezzo di cui all’art. 16.
18.7. Qualora l’impresa appaltatrice consegni beni con clausola DAP alla cui importazione sia tenuta FINCANTIERI, l’impresa appaltatrice dovrà emettere fatture distinte per tali beni.
18.8. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
numero dell’ordine;
numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine);
posizione dell’ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l’ordine);
descrizione chiara e comprensibile dei Lavori;
numero di codice impresa appaltatrice (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine);
codice per fattura, che sarà indicato nella prima pagina dell’ordine;
numero del S.A.L. (ove presente).
18.9. L’impresa appaltatrice si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che qualora i documenti fiscali dovessero presentare carenze, errori od omissioni, anche con riferimento alle indicazioni previste dal comma 18.8, ovvero non dovessero essere rispettate le modalità di invio previste dal comma 18.2 gli stessi non potranno essere processati in xxx xxxxxxxxxx.
00.00. L’impresa appaltatrice si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che, salvo diversa specifica previsione nell’ordine, non saranno alla stessa riconosciuti anticipi sul corrispettivo contrattualmente previsto; conseguentemente l’impresa appaltatrice si obbliga ad emettere le fatture esclusivamente dopo avere eseguito a regola d’arte i Lavori e dopo aver ottenuto la piena ed incondizionata accettazione da parte della Funzione Competente con i termini e le modalità previste nelle presenti condizioni e negli ordini.
18.11. Qualora le fatture dovessero presentare anomalie o incongruenze gravi, non corrette dall’impresa appaltatrice, FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere tali fatture. In nessun caso il mancato formale respingimento di una fattura potrà essere ritenuto come accettazione della stessa ovvero dei Lavori.
19. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE.
19.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a FINCANTIERI in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che l’impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico dell’impresa appaltatrice stessa.
19.2. Per ciascun documento di trasporto compilato in modo errato o incompleto, potrà essere addebitato in via forfettaria l’importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso dei relativi costi di gestione.
20. LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE.
20.1. Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo ai Lavori dovessero essere effettuate per ragioni tecniche o per la particolarità della lavorazione, anche occasionalmente, all’interno delle Unità Produttive, le prestazioni stesse saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nelle NOUS, allegate all’ordine. L’accettazione dell’ordine costituisce attestazione da parte dell’impresa appaltatrice di aver ricevuto copia delle NOUS, con i relativi allegati, di averne preso attenta visione e di accettare in maniera piena, integrale ed incondizionata le stesse, provvedendo al contempo a sottoscriverle separatamente.
20.2. In caso di mancata osservanza delle norme di cui al precedente comma 20.1, ed in particolare dei seguenti articoli delle NOUS:
commi 3.1 e 3.3 (Comunicazioni relative al personale dell’Impresa);
artt. 4 e 5 (Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I.),
FINCANTIERI avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo comma 23.2, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti.
21. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.
21.1. L’impresa appaltatrice prende atto e conviene che FINCANTIERI, anche in relazione alla natura e qualità del proprio cliente o dei Lavori, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici e/o professionali attestanti l’idoneità o qualifica dell’impresa appaltatrice. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.d. “Certificazioni antimafia”.
21.2. Qualora si tratti di ordine sottoscritto da associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al comma 21.1 dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.
21.3. L’impresa appaltatrice prende atto e riconosce che l’efficacia degli ordini di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è subordinata, tra l’altro, all’invio alla Funzione Acquisti, da effettuarsi contestualmente all’accettazione, dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con storico dell’impresa appaltatrice o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato agli ordini, con il quale il titolare, ovvero l’amministratore munito di poteri di rappresentanza dell’impresa appaltatrice, attesti l’insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi, per tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, commi da 1 a 2-quater, e per i loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora si tratti di ordine emesso a favore di associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.
Rimane fermo l'obbligo, in capo all’impresa appaltatrice, di mantenere costantemente aggiornata la documentazione fornita, di informare tempestivamente FINCANTIERI di ogni variazione relativa alla documentazione di cui ai punti a) e b), nonché di ripresentare la documentazione entro il termine di scadenza di quella già in possesso di FINCANTIERI e, in ogni caso, decorsi 6 (sei) mesi dalla ricezione dell’ordine da parte dell’impresa appaltatrice.
21.4. L’impresa appaltatrice si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, anche nei confronti dei propri soci e amministratori, nonché dei rispettivi familiari.
21.5. Qualora l’impresa appaltatrice non ottemperi tempestivamente alle disposizioni di cui al presente articolo, FINCANTIERI avrà facoltà di sospendere i pagamenti e di dichiarare risolto l’ordine, secondo le modalità di cui al comma 23.2, riservandosi, inoltre, di esperire ogni opportuna azione atta a tutelare i propri diritti.
22. FORZA MAGGIORE.
22.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
22.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
22.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
22.4. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all’altra parte (per l’impresa appaltatrice alla Funzione Acquisti ed alla Unità Produttiva competente), entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
22.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con i Lavori per i quali si è verificata la causa di forza maggiore, l’impresa appaltatrice dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni dell’impresa appaltatrice, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da FINCANTIERI saranno posti ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da FINCANTIERI.
22.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, secondo le modalità di cui al comma 23.2.
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
23.1. Le parti convengono che l’ordine relativo ai Lavori si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte dell’impresa appaltatrice delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso
il diritto di FINCANTIERI di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
comma 5.6 (Mancata comunicazione preventiva di mutamento dei soggetti partecipanti a forme associative quali ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete);
comma 6.1 (Divieto di cessione del contratto);
comma 6.3 (Divieto di subappalto);
art. 7 (Organizzazione autonoma dell’impresa - trattamento del personale – adempimenti e manleva);
comma 12.2 (Risoluzione per il ritardo superiore alle quattro settimane);
comma 20.2 (Mancato rispetto delle NOUS);
art. 21 (Mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale e certificazione antimafia);
comma 22.6 (Forza maggiore di durata superiore a trenta giorni);
art. 33 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse”);
art. 34 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il D. Lgs. n. 231/2001).
Le parti convengono altresì che l’adozione nei confronti dell’impresa appaltatrice del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comporterà la risoluzione di diritto dell’ordine fatto salvo in ogni caso il diritto di FINCANTIERI di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti.
23.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, FINCANTIERI dovrà comunicare all’impresa appaltatrice, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
24. GARANZIE FINANZIARIE.
24.1. L’impresa appaltatrice prende atto che FINCANTIERI potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell’oggetto dei Lavori, dell’adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuta l’impresa appaltatrice medesima nonché degli obblighi previsti dal comma 7.5.
24.2. L’impresa appaltatrice prende atto che tutte le garanzie emesse da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall’ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario “FINCANTIERI S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, C.F. 00397130584”.
25. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.
25.1. È fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di FINCANTIERI e nascenti da contratti relativi ai Lavori. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite con FINCANTIERI di volta in volta per iscritto.
26. DIVIETO DI PUBBLICITÀ.
26.1. È fatto divieto all’impresa appaltatrice di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento ai Lavori.
26.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, FINCANTIERI potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
27. RISERVATEZZA.
27.1. L’impresa appaltatrice si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell’ordine. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente all’estinzione dell’ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l’accesso, la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. In ragione di quanto sopra l’impresa appaltatrice, tra l’altro, non dovrà vendere a terzi i materiali che dovessero essere dalla stessa fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà limitare la loro eventuale fabbricazione ai quantitativi previsti dall’ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.
28. BREVETTI.
28.1. L’impresa appaltatrice assume di fronte a FINCANTIERI la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora FINCANTIERI dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull’oggetto dell’ordine, sarà obbligo dell’impresa appaltatrice intervenire nel giudizio, sollevando FINCANTIERI da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
28.2. L’impresa appaltatrice garantisce altresì a FINCANTIERI la libertà e la licenza dell’uso e del commercio di quanto oggetto dei Lavori, tanto in Italia quanto all’estero.
TITOLO II – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29. OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E OBBLIGHI CONTRATTUALI IN MATERIA.
29.1. XXXXXXXXXXX considera esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e tutela della ambiente e pertanto l’impresa appaltatrice, con l’accettazione dell’ordine, si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l’attività lavorativa.
29.2. Xxxxx restando quanto stabilito al comma precedente, l’impresa appaltatrice si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel presente titolo e nelle NOUS che FINCANTIERI ha previsto in attuazione alle specifiche norme di legge in materia, o comunque in ragione di specifiche scelte operate da FINCANTIERI al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.
29.3. È fatta salva la facoltà di FINCANTIERI di adottare provvedimenti nei confronti dell’impresa appaltatrice inadempiente rispetto a quanto stabilito nel presente titolo e nei documenti richiamati.
30. OBBLIGHI PER I PROGETTISTI, FABBRICANTI E FORNITORI.
30.1. L’Impresa appaltatrice si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto di seguito, così come previsto dagli articoli 22 e 23 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni: i progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche ed a scegliere attrezzature, nonché componenti e dispositivi di protezione, rispondenti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
30.2. In occasione di noleggio o comunque di concessione in uso di attrezzature, dispositivi di protezione e impianti l’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di documentare la rispondenza degli stessi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
31. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI.
31.1. L’impresa appaltatrice garantisce espressamente a FINCANTIERI la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D. Lgs. 81/08.
31.2. Con riferimento al TITOLO IX – “Sostanze pericolose” del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti ed i materiali forniti/impiegati - la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche - devono essere accompagnati dall’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici che compongono l’oggetto dell’ordine e/o che verranno utilizzati presso le Unità Produttive (direttamente o attraverso eventuali ditte in subappalto) e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.
Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico all’Unità Produttiva.
31.3. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta di FINCANTIERI, successivamente all’emissione dell’ordine ed antecedentemente alla consegna dei beni e/o inizio lavori, i prodotti e i materiali oggetto dell’ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente”, con particolare riferimento alle “Frasi di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39) e H372 (ex R48) secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008, l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere a FINCANTIERI preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni e/o inizio lavori, l’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
Qualora tali variazioni dovessero verificarsi successivamente all’inizio dei lavori, l’impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere preventivamente e tempestivamente, e comunque prima del loro impiego, l’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
31.4. In caso di impiego di agenti chimici il D.V.R. consegnato dall’impresa appaltatrice all’ingresso nell’Unità Produttiva dovrà contenere la “Specifica Valutazione” e copia delle schede dati di sicurezza relative ai prodotti e materiali impiegati.
31.5. Con la sottoscrizione dell’ordine l’impresa appaltatrice dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all’ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all’uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni con “Frasi di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H350 (ex R45) e H350i (ex R49).
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
32. MODIFICHE CONTRATTUALI.
32.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell’ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di FINCANTIERI e dell’impresa appaltatrice.
33. CONFLITTI DI INTERESSE.
33.1. L’impresa appaltatrice assume l’obbligo di rendere la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse” (di seguito la “Dichiarazione”) e di curarne l’aggiornamento nel caso in cui essa dovesse risultare incompleta o necessitasse di modifiche per cause sopravvenute. FINCANTIERI ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiornamento della dichiarazione che l’impresa appaltatrice dovrà rendere entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta. Tutte le comunicazioni inerenti la dichiarazione dovranno essere inviate in originale all’indirizzo indicato nell’ordine e anticipate in via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine.
33.2. L’impresa appaltatrice prende atto e riconosce che FINCANTIERI, salvo in ogni caso il risarcimento del danno da quest’ultima patito, avrà diritto di dichiarare risolti gli ordini, ai sensi dell’art. 23 delle presenti condizioni, qualora:
la Dichiarazione e gli aggiornamenti di cui al comma 33.1 risultino incompleti o non veritieri;
l’impresa appaltatrice ometta di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti necessari della Dichiarazione;
l’impresa appaltatrice non adempia entro il termine di 20 (venti) giorni alla richiesta di aggiornamento della Dichiarazione formulata da FINCANTIERI.
34. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.
34.1. L’impresa appaltatrice si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (attuativo della Convenzione OCSE del 1997 "Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions") adottati da FINCANTIERI, pubblicati e liberamente consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. In caso di inadempimento in tal senso da parte dell’impresa appaltatrice, FINCANTIERI avrà diritto di dichiarare risolto l’ordine ai sensi del comma 23.2 delle presenti condizioni, salva ogni altra azione innanzi all'Autorità Giudiziaria.
35. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.
35.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell’ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
35.2. Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all’esistenza e all’ammontare di crediti verso FINCANTIERI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.
36. COMUNICAZIONI.
36.1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni rivolte a FINCANTIERI dovranno essere inviate alla Funzione Competente. Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce dal legale
rappresentante o da soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza dell’impresa appaltatrice ovvero digitalmente da questi ultimi. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere chiaramente riportato, mediante timbro o caratteri stampati, il nome e il cognome del soggetto sottoscrittore e la sua qualità.
36.2. Eventuali comunicazioni effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal comma 36.1, o prive dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse saranno considerate come non avvenute e, in quanto tali, non opponibili a FINCANTIERI, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.