PSR MOLISE PER IL PERIODO 2007-2013
Regione Molise Unione Europea
PSR MOLISE PER IL PERIODO 2007-2013
Regolamento (CE) 1698/2005
Asse 4 “Approccio Leader”
Misura 421
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
Schema di Accordo di Cooperazione
Progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale nell’ambito dell’Asse 4 – Approccio LEADER
“ Denominazione del progetto ” ACCORDO DI COOPERAZIONE
L’anno il giorno del mese di tra i seguenti:
GAL , codice fiscale/Partita IVA _ con sede in , beneficiario della misura 421 del PSR 2007/2013 della Regione Molise, nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del Gal
in , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega]
di seguito denominato Capofila
- da un lato-
E
Gal , codice fiscale/Partita IVA con sede in , beneficiario della misura 421 del PSR 2007/2013 (nome Regione), nella persona del proprio rappresentante legale
, nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
Gal (o altro tipo di partenariato pubblico privato giuridicamente costituito) , codice fiscale con sede in _, nella persona del proprio rappresentante legale
, nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
di seguito denominati Partner o GAL o, collettivamente, le Parti
- dall’altro-
Premesso che
- I programmi di sviluppo rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del regolamento (CE) 1698/2005 hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di Stati membri e con territori di paesi terzi (transnazionale)
- in accordo con le indicazioni della Commissione contenute nella Guida per l’attuazione della misura Cooperazione nell’ambito dell’Asse Leader (Guida del 19.11.2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un
accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
- le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “ ” (di seguito il “Progetto”)
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata al presente accordo.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Il progetto “ ” ha come suoi obiettivi:
a)
b)
[OPZIONALE: Inoltre, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la realizzazione del progetto coinvolgerà, oltre alle Parti, anche i seguenti territori e soggetti, che comunque non diventeranno parti di quest’ accordo]
1.
2.
ART. 4 – Azioni di progetto
Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “ ”, le azioni del Progetto riguarderanno il/i seguente/i macrobiettivo/i:
(i) COMPETITIVITA’; (ii) BIODIVERSITA’ E AMBIENTE; (iii) QUALITA’ DELLA VITA
Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un “Steering Committee”, ai sensi del successivo articolo 9.
ART. 5 – Risorse finanziarie
Le Parti si impegnano a coofinanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 Obblighi delle Parti
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto allegata.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria autorità di gestione.
In caso di inadempimento da parte di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
ART. 7 Ruolo e doveri del Capofila
Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto (elencazione meramente indicativa):
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese
- gli aspetti amministrativi e legali correnti
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.
Il Xxx Xxxxxxxx, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni consultive e di controllo dell’attuazione del Progetto.
[OPZIONALE: al GAL Capofila sarà riconosciuto da ogni Partner un contributo forfetario per lo svolgimento delle attività suddette pari a € per ogni anno di durata del Progetto, da pagare annualmente.]
[OPZIONALE: Il mandato al GAL Capofila potrà essere revocato con decisione presa nello Steering Committee degli altri Partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino alla revoca dal GAL Capofila per il Progetto].
[OPZIONALE. Potrebbe essere costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di supporto e avente le seguenti funzioni:
a. tenuta del protocollo del progetto;
b. Verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
d. archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione (es. coordinata, occasionale e professionale) siglati con i diversi soggetti;
e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
I compiti di segreteria sono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Xxx Xxxxxxxx.]
ART. 8 – Doveri dei Partner
Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello Steeering Committee.
I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e, inoltre, a
curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Ai Partner spetterà (elencazione meramente indicativa):
- il rispetto di tutti gli impegni presi con quest’Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto, ivi inclusa la partecipazione alle spese sostenute dalla struttura giuridica comune eventualmente costituita per la realizzazione delle azioni di Progetto;
- l’organizzazione d’incontri e scambi all’interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.
Art. 8-bis Creazione di una struttura giuridica comune – GEIE
(Esempio di accordo con creazione di struttura giuridica comune, in particolare nell’esempio proposto si ipotizza la costituzione di un GEIE)
I Partner procederanno [entro il ] alla costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE, ai sensi del Reg. CEE del Consiglio n. 2137 del 1985) quale struttura giuridica comune funzionale alla realizzazione degli obiettivi e le finalità del Progetto. Il GEIE sarà costituito in base al modello di contratto costitutivo allegato al presente accordo avrà il seguente nome: _[ ].
Il GEIE sarà finanziato in modo paritetico da tutti i Partner, salvo diverso accordo tra i Partner in relazione alle singole attività di Progetto a lui delegate; sarà regolato dal diritto [ ]_e avrà sede in [ ].
Spetterà al Capofila, sulla base del crono programma del Progetto e delle decisioni prese dallo Steering Committe, conferire per iscritto agli amministratori del GEIE gli incarichi funzionali alla realizzazione delle azioni del Progetto e indicarne le modalità di realizzazione e concordare i relativi costi gestionali da dividere tra i Partner.
Il GEIE svolgerà i compiti e le funzioni di seguito descritti [Nota: elencazione meramente indicativa]:
a) progettare e attuare le seguenti attività:
- redazione del piano di marketing
- piani per l’estensione del partenariato
- promozione e commercializzazione dei prodotti
- organizzazione di eventi e manifestazioni varie
b) Selezionare per conto dei Partner del Progetto i fornitori di beni e servizi necessari per l’attuazione delle azioni di Progetto a lui delegate dai Partner
c) Gestire direttamente i pagamenti ai fornitori di beni, servizi e consulenze selezionati in attuazione del mandato ricevuto, fatturando il costo di competenza pro-quota o in base agli accordi di volta in volta presi dai Partner, fornendo la documentazione contabile corredata da una relazione dell’attività svolta
d) Gestire, su delega dei Partner, i risultati del Progetto che non potranno essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni anche dopo la fine del Progetto.
I compiti e le funzioni innanzi indicate verranno realizzate sotto la supervisione del Capofila, cui gli organi del GEIE dovranno rendere conto almeno semestralmente delle attività realizzate e dei relativi flussi finanziari.
L’amministrazione del GEIE sarà affidata a n. X amministratori, di cui n. X_nominati direttamente dal Capofila, che sceglierà altresì il Presidente. I Partner potranno regolare la nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione attraverso appositi patti.
ART. 9 Steering Committee
Lo Steering Committee assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione dell’attività di Progetto e nella relativa attuazione.
Lo Steering Committee si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale (oppure: semestrale). La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione.
Lo Steering Committee è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo (•) Partner.
Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
a) per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al GAL Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione;
b) Per le deliberazioni relative a azioni di Xxxxxxxx, incluso quelle da delegare al GEIE, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
Delle riunioni il Gal Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.
ART. 10 Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello Steeering Committee. [OPZIONALE: A titolo esemplificativo, il ritardo di oltre 60 giorni nel pagamento delle somme eventualmente dovute da un Partner al Gal Capofila per l’attuazione di azioni comuni costituisce grave inadempimento ai sensi di questo articolo]. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Xxx sia escluso il GAL Xxxxxxxx nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.
ART. 11 – Adesione di nuovi partner
L’adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Xxx Xxxxxxxx. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all’approvazione dello Steering Committee, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L’adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) .
A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all’aggiornamento delle seguenti parti:
- schede anagrafiche dei partner
- attività previste
- piano finanziario.
L’adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell’aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l’aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.
ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo Steering Committee non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART. 13 –Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il (•), fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A tal fine, le Parti concordano fin d’ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell’Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell’Accordo, lo Steering Committee deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.
ART. 14 – Modifiche ed integrazioni
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Il Foro di sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.
[Oppure: ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale
Le parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegioarbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di ].
ART. 16 – Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n. copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da
uso ufficioso, in lingua Inglese e
pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto, solo per [indicare la/le lingua/e prescelta/e], e viene integralmente
sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Gli Allegati sono formati da [indicare il tipo di allegati e il n. di pag.].
Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “ ”.
Il Rappresentante legale del Capofila I Rappresentanti legali dei Partner
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.