CONDIZIONI GENERALI DI COLLABORAZIONE PER I SERVIZI LINGUISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI COLLABORAZIONE PER I SERVIZI LINGUISTICI
(Applicato dalle imprese associate a FEDERCENTRI MILANO )
Il presente documento regolamenta le condizioni generali inerenti la collaborazione tra SIG ……………………………………………………
RESIDENTE A ………………………………….
NATO A …................................... IL ………………….
CF/PIVA……….…………………………..... (di seguito chiamato Collaboratore) e la società Agostini & Associati Srl – Via GC Procaccini 38 – Milano – rappresentanta da XXXXX XXXXXXXX X.xxx 11968270154 di seguito chiamata Impresa.
La sottoscrizione del presente documento rappresenta la condizione preliminare essenziale per l'istituzione e lo svolgimento di incarichi affidati dall'Impresa al Collaboratore.
1. GENERALITÀ
1.1 Le attività di collaborazione, identificate nelle apposite lettere di incarico, si svolgeranno in completa autonomia organizzativa ed operativa, senza vincolo alcuno di dipendenza, negli orari e nei modi che il Collaboratore andrà a determinare.
1.2 Si esclude espressamente qualsiasi possibilità di subordinazione nei confronti dell'Impresa da parte del Collaboratore.
1.3 I mezzi tecnici occorrenti per l’espletamento degli incarichi e ogni spesa inerente e/o connessa sono a carico del Collaboratore, il quale, qualora si trovi presso la sede dell'Impresa, potrà disporre e utilizzare mezzi dell'Impresa stessa.
1.4 Il Collaboratore eseguirà gli incarichi di cui al presente contratto personalmente ed esclusivamente sotto la propria responsabilità. Si esclude ogni forma di subappalto.
1.5 L'Impresa non potrà interferire nell'espletamento delle attività, se non nei limiti previsti dall'art. 2224 c.c.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, si applicano le seguenti definizioni:
2.1 Per “TRADUZIONE” si intende la trasposizione scritta da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo;
2.2 Per “INTERPRETARIATO” si intende la trasposizione orale da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo;
2.3 Per “SERVIZI CORRELATI” si intendono, a titolo esemplificativo, la creazione e la gestione di glossari; la creazione e l’aggiornamento di memorie di traduzione; la correzione di bozze; la revisione di testi già tradotti; la trascrizione di testi; la legalizzazione e l’asseverazione, ovvero traduzione giurata; l’impaginazione dei testi tradotti e comunque qualsiasi attività correlata alla realizzazione del servizio di traduzione o interpretariato.
2.4 Per “ TRADUTTORE” si intende colui che svolge servizi di traduzione;
2.5 Per “INTERPRETE” si intende: colui che svolge servizi di interpretariato.
2.6 Fatto salvo quanto indicato al punto 3.4 in materia di contratto a progetto, per “LETTERA DI INCARICO” si intende il documento con cui l’Impresa affida al Collaboratore il singolo incarico e gli comunica: le specifiche condizioni di svolgimento dello stesso. La lettera di incarico può avere le seguenti forme:
• messaggio e-mail
• proposta di incarico presente in area protetta riservata sul portale/sito dell’Impresa committente
• lettera di incarico trasmessa via fax
2.7 Per “GLOSSARIO” si intende un elenco di termini specifici e/o ricorrenti con relativa traduzione.
2.8 Per “MATERIALE DI RIFERIMENTO” si intende qualsiasi documentazione, disponibile in qualunque formato, fornita dall’Impresa committente al Collaboratore come riferimento a cui attenersi nell’esecuzione dell’incarico.
2.9 Per “MEMORIE DI TRADUZIONE” si intendono file elaborati su specifici software (Cat tools) che consentono di recuperare e riutilizzare parti di traduzioni precedentemente eseguite.
3. FORMALIZZAZIONE DEL’INCARICO DI TRADUZIONE E/O INTERPRETARIATO E SERVIZI CORRELATI
La Lettera di Incarico conterrà:
3.1 Per i servizi di traduzione tutte le informazioni relative al tipo di traduzione richiesta (uso del testo, nome da dare al file, lingua, modalità di impaginazione e ogni eventuale altra istruzione); il termine entro il quale tale traduzione deve essere consegnata; il corrispettivo unitario (per cartella, riga, battuta, parola o orario) o eventuale forfait previsto per lo specifico incarico; eventuali altre informazioni, ivi comprese le modalità di pagamento.
3.2 Per i servizi di interpretariato la tipologia di interpretariato (ad esempio traduzione simultanea, consecutiva, trattativa, etc); la data, l’ora e il luogo di esecuzione del servizio; il compenso concordato; ogni altra informazione utile.
3.3 Il contratto avente come oggetto l’attività di traduzione e/o interpretariato, così come descritta estesamente nella suddetta Lettera di Incarico, si intenderà perfezionato nei seguenti casi:
• tramite invio di accettazione via fax da parte del Collaboratore
• tramite invio di accettazione via e-mail da parte del Collaboratore
• tramite invio di conferma di lettura del messaggio e-mail
• tramite accettazione dell’incarico secondo quanto dettagliato in speciale area protetta e riservata nel sito/portale dell’Impresa committente.
4. REQUISITI MINIMI DEI SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E SERVIZI CORRELATI
I servizi resi dal Collaboratore dovranno rispettare i seguenti requisiti qualitativi minimi:
4.1 Per il servizio di TRADUZIONE, il Collaboratore traduttore eseguirà l’incarico con la massima diligenza e professionalità e fornirà all’Impresa committente il file tradotto, contenente la traduzione completa e definitiva del testo originario/di partenza. Per traduzione definitiva si intende:
- Priva di eventuali virus informatici, in particolare la traduzione deve essere sottoposta a ogni possibile controllo antivirus utilizzando i principali software disponibili sul mercato;
- Impaginata correttamente: l’impaginazione deve essere conforme alle richieste dell’Impresa come da accordi;
- la versione del programma in cui è memorizzata la traduzione deve essere conforme alle richieste dell’Impresa committente;
- (la traduzione deve essere) completa: nessuna parte del testo deve essere stata omessa;
- (la traduzione deve essere corretta nel riportare) contenere tutti i dati, le cifre, e i nomi presenti nel testo originario/ di partenza;
- (la traduzione deve essere) corretta dal punto di vista sintattico e grammaticale ed essere stata sottoposta a controllo ortografico;
- (la traduzione deve) contenere terminologia appropriata. In particolare, in mancanza di indicazioni nella lettera di incarico o nel contratto, il traduttore dovrà utilizzare la terminologia riscontrabile su dizionari specialistici e abitualmente in uso nel settore di destinazione; nel caso in cui invece venga fornito dall’Impresa committente un “glossario” o “materiale di riferimento”, il traduttore dovrà attenersi alla terminologia ivi contenuta; dovrà inoltre segnalare eventuali termini non presenti nel glossario o nel materiale di riferimento proponendone la relativa traduzione.
- (la traduzione deve) presentare coerenza terminologica e stilistica. Ad esempio, i termini ripetitivi all’interno di uno stesso testo vanno sempre tradotti nello stesso modo.
- (La traduzione deve) interpretare correttamente i concetti espressi nel testo originario;
- (la traduzione deve) essere stilisticamente adeguata all’uso finale del testo, secondo quanto specificato nella lettera di incarico.
4.2 I servizi di Interpretariato resi dovranno rispettare i seguenti requisiti qualitativi minimi: Il Collaboratore interprete dovrà:
- documentarsi sugli argomenti trattati
- interpretare correttamente i concetti espressi, utilizzare un linguaggio specialistico e adeguato alla situazione;
- presentarsi a nome dell’Impresa committente sul luogo di svolgimento del servizio con anticipo di almeno 15 minuti (se non diversamente concordato);
- al termine del servizio, l’interprete dovrà relazionare all’Impresa committente (anche telefonicamente) sullo svolgimento e sulla durata dell’incarico, fornendo tutte le informazioni del caso.
5. INADEMPIENZE DEL COLLABORATORE
5.1 Per il servizio di traduzione
In caso di difetti inficianti la qualità della traduzione e qualora il servizio reso non sia conforme ai requisiti minimi sopra descritti, il Collaboratore correggerà con la massima urgenza gli errori e/o le omissioni rilevate. Qualora ciò non sia possibile e l’Impresa committente debba provvedere direttamente alla correzione della traduzione, l’Impresa committente potrà ridurre il compenso dovuto al Collaboratore in maniera equitativa, sulla base del tempo e dei mezzi impiegati per apportare le necessarie correzioni fatto salvo il maggiore danno.
Il traduttore sarà soggetto ad eventuali penali, se previsto dalla Lettera d’incarico o perderà il diritto al compenso e sarà, altresì, ritenuto responsabile dei danni eventualmente subiti dall’Impresa committente in conseguenza di tale inadempimento.
5.2 Per il servizio di interpretariato
Se per grave impedimento, il Collaboratore (interprete) non potesse mantenere l’impegno in oggetto, dovrà comunicarlo all’Impresa committente nel minor tempo possibile segnalando eventualmente un sostituto di equivalenti capacità e competenze.
La sostituzione di persona è comunque sempre soggetta alla previa approvazione dell’Impresa committente.
6. SICUREZZA INFORMATICA
Il Collaboratore dovrà dotarsi di credenziali di autenticazione, consistenti in un codice per l’identificazione, associato ad una parola chiave, dovrà, altresì garantire all’Impresa committente che il computer in suo possesso venga utilizzato in modo esclusivo.
Il medesimo dovrà adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali e la diligente custodia dei dispositivi in suo possesso, che dovranno essere utilizzati in modo esclusivo e professionale.
Dovrà, inoltre, non lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico, attuare tutte le misure preventive per conservare i dati durante l’elaborazione, nonché controllare che siano adottate misure di sicurezza, tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del trattamento.
Alla fine del trattamento, il collaboratore prenderà cura di distruggere i dati medesimi.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ove nel corso della collaborazione l’Impresa committente rilevi che le prestazioni non vengono eseguite secondo le condizioni stabilite, ovvero che l’incarico venga svolto con negligenza e/o imperizia, ovvero che non siano stati rispettati i contenuti di cui ai punti 4,6,8, 9,11 del presente documento, sarà facoltà dell'Impresa committente risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
8. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA
Il Collaboratore presterà la sua attività attenendosi al vincolo della riservatezza e del segreto professionale, con divieto di comunicazione divulgazione e rivelazione a terzi di dati, informazioni e notizie, delle quali il Collaboratore possa venire a conoscenza direttamente, o indirettamente, anche per interposta persona, nell'esercizio della prestazione, inerenti sia l'attività oggetto dell'incarico sia, in genere, l'Impresa o i suoi Clienti. In particolare sono soggette al dovere di riservatezza e segretezza le informazioni acquisite nell'esercizio della professione di traduttore e interprete, ovvero le informazioni che il Collaboratore acquisisca in qualsivoglia maniera, ivi inclusa la lettura di documentazioni a lui consegnate dall'Impresa a fronte di uno specifico incarico.
Il Collaboratore si impegna, al completamento dell'incarico, a non trattenere copia, in qualsivoglia forma, (cartacea, magnetica o altro) delle documentazioni affidategli e delle documentazioni prodotte, fatte salve specifiche autorizzazioni da parte dell'Impresa. Si impegna inoltre a distruggere i file sorgenti inviati dall’Impresa Committente e i file da lui tradotti o visionati come materiale di riferimento.
Al Collaboratore è fatto divieto citare come referenze e/o rendere noto a terzi il nome dell’Impresa Committente e dei suoi clienti finali.
In caso di violazione di tale obbligo di riservatezza il Collaboratore sarà responsabile dei danni sia di carattere non patrimoniale, ivi compreso il danno morale, che di quelli patrimoniali, consistenti nella ripercussione della violazione del diritto alla riservatezza sotto il profilo economico, che dal suo comportamento siano derivati all’impresa e/o a terzi.
9. PATTO DI NON CONCORRENZA
Ai sensi dell’art.2596 c.c. e dell’art.64 D.Lvo n.276/03, il Collaboratore, nel corso del rapporto e per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del presente contratto, non potrà svolgere, per conto proprio, servizi linguistici in favore di clienti con i quali sia venuto in contatto, direttamente o indirettamente, nel corso dell’espletamento dell’incarico affidatogli dall’Impresa Committente; non potrà, inoltre, intrattenere qualsivoglia rapporto diretto con il cliente finale dell’impresa committente (o suoi rappresentanti) ad esclusione dei soli rapporti (di natura tecnica o linguistica) specificamente richiesti ed autorizzati dal personale dell'Impresa Committente.
10. COMPENSI PER LE PRESTAZIONI
Riguardo ai compensi per le prestazioni, essi verranno concordati dalle parti, ai sensi degli artt. 2225 e 2233 c.c. e indicati nella Lettera di Incarico.
Gli importi concordati saranno comprensivi di ogni onere e spesa del Collaboratore, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e/o eventuali accordi diversi tra le parti per specifici incarichi.
Il Collaboratore è tenuto a sottoscrivere l'apposita dichiarazione relativa alla propria posizione professionale.
11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE (GLOSSARI, MEMORIE DI TRADUZIONE)
11.1 Tutti i diritti relativi al contenuto dei Glossari e delle Memorie di Traduzione fornite al Collaboratore dall’Impresa Committente, sono riservati alla stessa. Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni e relativi aggiornamenti generati dal Collaboratore per l’esecuzione dei servizi richiesti dall’Impresa Committente, restano di esclusiva proprietà della stessa e sono soggetti e
disciplinati dalle norme sui diritti d’autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale. Il Collaboratore si impegna a non creare opere derivate, distribuire, esporre, o ad ogni modo sfruttare i materiali prodotti e/o forniti dall’Impresa Committente.
11.2 Il Collaboratore, una volta eseguita la propria prestazione, si impegna a cedere i diritti di utilizzazione all’Impresa Committente, mediante atto scritto e, pertanto, nessun diritto, né di sfruttamento economico, né di qualsivoglia altra natura potrà essere vantato dal traduttore, in relazione all’opera prestata.
12. CONTROVERSIE
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dallo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le parti sottoporranno la controversia al Foro competente dell’Impresa Committente.
13. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana
Luogo e data.
L'Impresa Il Collaboratore
....................................... ........................................
Si approvano espressamente le clausole n.2,4,5,6,8 ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.
L' Impresa Il Collaboratore
................................ .........................................
Le presenti condizioni generali, composte da più pagine, dovranno essere sottoscritte anche al piede di ogni pagina
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