CONTRATTO DI COMODATO
CONTRATTO DI COMODATO
TRA
Comune di Seregno (cod. fiscale 00870790151) con sede in Seregno P.zza Liberta’ 1
nella persona del dirigente Carlo Ing. Santambrogio nato a Desio il 23/08/1952
espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di
regolamento e statutarie, da qui in avanti chiamato comodante
E
UN GESTO PER LORO ONLUS (cod.fisc.91089030158) con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx nato a Seregno il 21.12.1955 da qui in avanti chiamato “comodatario”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il comodante consegna al comodatario il bene, che accetta nello stato in cui si trova, sito in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 piano terra.
2. Il comodatario si obbliga ad usare il bene per l’esclusivo uso di “abitazione“, con facoltà di cessione gratuita, anche parziale, per l’accoglienza dell’accompagnatrice nell’ambito dell’iniziativa “ACCOGLIENZA TERAPEUTICA BAMBINI UCRAINI 2012”, esonerando il comodante da qualsiasi responsabilità in merito.
3. La durata del presente contratto di comodato è correlata allo svolgimento del progetto ovvero dal 18.06.12 al 25.07.12.
4. Secondo la disciplina del comodato, il comodante non potrà pretendere alcun compenso o canone salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nel corso del rapporto contrattuale e determinate dalla necessità di
mantenere gli immobili consegnati in buono stato di manutenzione ed idonei all’uso convenuto.
5. Il comodatario dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al comodante, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione.
6. Le spese relative allo smaltimento di rifiuti e quelle relative al consumo dell’acqua, della luce, della fogna, del gas e tutte le altre spese comunque gravanti sull’unità immobiliare per l’intera durata del comodato verranno sostenute interamente dal comodante.
7. Il comodatario dichiara che:
• ha ispezionato l’immobile trovandolo in buono stato ed idoneo all’uso convenuto;
• le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, e per le finalità di cui all’art. 1809 C.C., di quanto segue:
• l’alloggio risulta idoneo all’uso
• prendendo in consegna l’immobile ed assumendo tutti gli obblighi di cui all’art. 1804, si impegna a mantenerlo in buone condizioni di manutenzione e a riconsegnarlo al comodante nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso;
• esonera il comodante da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi, afferenti gli immobili ricevuti, per cause indipendenti dalla sua volontà.
8. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica di atti esecutivi il comodatario elegge domicilio nell’immobile concessogli in comodato.
9. Qualunque modifica al presente contratto non può essere provata se non mediante atto scritto.
10. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato.
11. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Il presente atto, che si compone di tre pagine, viene letto approvato e sottoscritto .
IL COMODANTE IL COMODATARIO