PREMESSO
Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E XX.XX.XX PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO.
CIG 7383864D52
PREMESSO
che quest’Agenzia ha necessità di avere un servizio di consulenza e brokeraggio per salvaguardare la continuità della gestione dei contratti assicurativi in essere;
che trattandosi di un importo a base d’asta inferiore ad Euro 40.000,00 è possibile, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, procedere all’affidamento del servizio mediante una procedura di Trattativa diretta ad un solo fornitore, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016;
ART. 1 – Amministrazione Appaltante
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxx, CF 97871890584, rappresentata nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15/10/1959 (di seguito denominata “AICS”).
ART. 2 – Affidatario
la Società Xxxxxx Towers Xxxxxx Italia S.r.l., con Sede Legale in xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, codice fiscale e Partita Iva 03902220486.
ART. 3 – Ambito Applicativo
Il Disciplinare, unitamente all’Allegato 1, ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nella presente procedura sotto soglia, pertanto, dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione e caricato sulla piattaforma del su MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, entro il termine perentorio stabilito da questa stazione appaltante.
ART. 4 – Normativa di Riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione, in via suppletiva, la seguente normativa:
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione rispettivamente con Delibera n. 973 del 14/09/2016, Delibera n. 1005 del 21/09/2016, Delibera n. 1096 del 26/10/2016, Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Delibera n. 1190 del 16/11/2016, Delibera n. 1293 del 16/11/2016, Delibera n. 235 del 15/02/2017;
Le disposizioni di cui al codice civile.
ART. 5 – Oggetto del contratto
L’oggetto del presente contratto consiste nel servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio relativo alla copertura assicurativa indicata nelle polizze, N° 2106/62/410114, su Vita Temporanea Caso Morte per Esperti in missione, Cooperanti e Volontari e relativi familiari a carico, N° 2106/31/300498 su Infortuni, invalidità permanente da Malattia, Rimborso Spese Mediche ed Assistenza per Esperti in missione, Cooperanti e Volontari e relativi familiari a carico, N° 2106/12/300063 contro Furto, N° 2106/11/300124 contro Incendio, N° 2106/32/300259 su Responsabilità civile contro terzi, per la sede di Roma dell'AICS, in vigore dal 31/10/2016 al 31/10/2019.
In particolare il servizio prevede:
- consulenza e gestione dei contratti assicurativi in essere ed ogni altra attività ad essi connessa;
- controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze ed ogni altra attività amministrativo-contabile attinente;
- incasso e perfezionamento, entro i termini previsti dalle polizze, delle appendici relative alle rate di premio;
- versamento alla Società Cattolica di assicurazione, entro termini previsti, dei premi incassati;
- invio alla Società Cattolica di assicurazione delle denunce dei sinistri ed assistenza nella gestione degli stessi.
La Società dovrà indicare nell’offerta le risorse che intende dedicare al servizio, in particolare il personale addetto, precisandone il numero e fornendone sintetico curriculum vitae.
L’offerta proposta dalla Società costituisce parte integrante dell’oggetto medesimo.
ART. 6 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
Per l’esecuzione del servizio oggetto, Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della Società Cattolica di assicurazione, le provvigioni nella misura dell’1% del premio imponibile.
L’importo complessivo presunto degli attuali contratti assicurativi in essere, per i quali è previsto il servizio di brokeraggio in parola corrisponde (come risulta da provvedimento di aggiudicazione n. 11143 del 18/10/2016) ad € 842.204,58 (ottocentoquarantaduemila duecentoquattro/58) ed hanno durata triennale per il periodo dal 31/10/2016 al 31/10/2019, più eventuali ulteriori n. 6 (sei) mesi di proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova gara.
Le provvigioni saranno dunque trattenute dal Broker a seguito dell’incasso degli importi relativi alle rate di premio, riferite ai predetti contratti. La liquidazione degli importi relativi alle rate di premio, avverrà entro il termine di 60 giorni, decorrente:
- dalla data di inoltro delle appendici di polizza, relativamente alle polizze N° 2106/62/410114 (Vita Temporanea Caso Morte) e N° 2106/31/300498 (Infortuni, invalidità Permanente da Malattia, Rimborso Spese Mediche);
- dalla data di effetto delle polizze n. N° 2106/12/300063 (Furto), N° 2106/11/300124 (Incendio), N° 2106/32/300259 (Responsabilità civile contro terzi per la sede di Roma dell'AICS);
tramite mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, indicato dal Broker.
Le polizze e appendici di polizza costituiscono a tutti gli effetti titolo di pagamento e sostituiscono la fatturazione elettronica.
ART. 7 – Durata
Il contratto avrà durata a decorrere dal 29/02/2018 fino al 31/10/2019.
ART. 8 – Cauzione
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, la Società dovrà costituire una “garanzia definitiva” entro e non oltre 5 giormi dall’aggiudicazione, detta cauzione può essere costituita nei modi di legge (ex Art. 103 “Garanzie definitive” D.lgs. 50/2016 e articolo 93, commi 2 e 3, stesso decreto) e costituisce parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 103 comma 11, ovvero, di esonerare la medesima Società dalla prestazione della garanzia, subordinatamente al miglioramento delle condizioni di offerta.
ART. 9 – Divieto di Revisione dei Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi per qualunque circostanza o avvenimento imprevisto o straordinario che dovesse intervenire.
A tal effetto, la Società rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell’art. 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 10 – Obblighi derivanti
La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere ad essa imputabili direttamente o indirettamente nell’espletamento del servizio.
La Società dichiara di effettuare il servizio operando al di fuori delle Sedi Aics, nel perfetto rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, assumendosi ogni responsabilità conseguenti ad atti e comportamenti omissivi e commissivi di natura colposa e/o dolosa operati dal personale della Società.
La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, e di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di riferimento.
ART. 11 – Riservatezza
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti e trattati da questa
S.A. esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
La Società dovrà garantire la massima riservatezza su qualunque dato o informazione di cui venga in possesso nel corso dell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.
ART. 12 – Divieto di Cessione del Contratto
La cessione del contratto di qualsiasi prestazione oggetto del contratto è vietata ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il contratto si intenderà risolto de jure ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell’AICS ad esercitare l’ulteriore azione di risarcimento danni.
ART. 13 – Inadempimento Contrattuale e Penalità
Ove si verifichino inadempienze della Società nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’AICS potrà applicare una penale da un minimo dello 0,5% ad un massimo del 5% dell’importo complessivo del contratto per ciascuna infrazione; tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
La penale sarà applicata con provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’AICS può, previa notificazione scritta alla Società, pervenire alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della Società.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’AICS potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, nonché su eventuali crediti della Società, senza bisogno di diffide o altre formalità.
Tutti gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati a mezzo PEC:
xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
ART 14 – Risoluzione
Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.
In caso d’inadempimento totale o parziale, l’AICS, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Società sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto.
L’AICS può inoltre risolvere il contratto anche nei seguenti casi, sempre dando alla Società un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto;
b) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) ritardi e/o non regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore, per danni causati all’AICS e/o a terzi nell’esecuzione del servizio;
e) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) cessione del contratto;
g) abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) scioglimento della Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della predetta clausola risolutiva, assumendosi la responsabilità del risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c.
La stipula del contratto non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate all’appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la sua esecuzione.
ART. 15 – Recesso
L’AICS, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, può avvalersi del diritto potestativo, previsto dall’articolo 109 del D. Lgs 50/2016, di recedere dal contratto anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne la Società dalle spese sostenute, dalle prestazioni correttamente eseguite e corrisponda un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’AICS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società via PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’AICS.
ART. 16 – Foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti, qualora non sia raggiungibile tra gli stessi un accordo, in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, adempimento e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 17 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare al D. Lgs. 50/2016, al Codice Civile, al regolamento relativo all’amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, e alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 19 – Domiciliazione
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’AICS da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC indicato in fase di trattativa diretta su MePA.
ART 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto, che dovessero insorgere, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società. La Società, qualora occorra, è tenuta
a provvedere a propria cura e spese alla registrazione del presente contratto presso il competente Ufficio del Registro – Atti Privati, secondo le vigenti norme in materia.
ART. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.
ART. 22 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l’AICS comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136.
ART. 23 – Anticorruzione
La Società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti. In caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” pubblicato su sito istituzionale dell’AICS nella sezione Trasparenza.
Si allega:
Allegato 1: Polizze assicurative (contratti assicurativi attualmente in essere fino al 31/10/2019, per i quali è richiesto il servizio in parola).