Condizioni Generali di Vendita ed Installazione
Condizioni Generali di Vendita ed Installazione
(per la fornitura e la fornitura in opera di beni esclusivamente sul territorio nazionale)
Art. 1 - Disposizioni generali e definizioni 1
Art. 6 - Condizioni di vendita 3
Art. 7 – Mancato o ritardato pagamento 3
Art. 8 - Riserva di proprietà 3
Art. 9 - Impegni di riservatezza 3
Art. 11 - Variazioni delle condizioni di vendita 4
Art. 12 - Garanzia dei prodotti 4
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa 5
Art. 16 - Tutela dei dati personali 5
Art. 17 - Progettazione tecnica 5
Art. 18 - Prezzo delle opere 6
Art. 19 - Esecuzione delle opere 6
Art. 20 - Obblighi dell’appaltatore 6
Art. 22 - Collaudo e consegna 8
Art. 23 - Garanzia delle opere 8
Art. 24 - Legge applicabile e foro competente 8
Sezione I – VENDITA Art. 1 - Disposizioni generali e definizioni
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e installazione (di seguito“Condizioni generali”) disciplinano tutte le vendite e le attività di installazione dei Prodotti (come di seguito definiti) effettuate da Atenatech s.r.l. (di seguito la “Atenatech”) nei confronti di qualsiasi acquirente (di seguito il “Cliente”). Ove non espressamente derogate per iscritto, prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme, contenuta in altri documenti utilizzati dalla Atenatech e/o dal Cliente (di seguito congiuntamente le “Parti”).
2. Qualsiasi questione riguardante il rapporto concluso dalle Parti che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle presenti Condizioni, sarà disciplinata dalla legge italiana.
3. Qualsiasi modifica e/o deroga alle presenti Condizioni generali, per la loro validità, deve essere stipulata o provata per iscritto.
- Offerta: indica il documento sottoscritto ed inoltrato da Atenatech al Cliente, contenente i dati del Cliente, la descrizione del Prodotto, la descrizione di eventuali servizi aggiuntivi (consulenza) e/o beni accessori di cui è offerta la fornitura, il Corrispettivo e le modalità di pagamento. L'Offerta, controfirmata dal Cliente per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- Contratto: indica l'insieme dei contenuti dell'Offerta firmata da Atenatech e dal Cliente, delle Condizioni e degli Allegati.
- Allegato: indica il documento nel quale sono contemplati e disciplinati aspetti particolari del Contratto. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- Servizio: indica ciascuno dei Servizi prestati da Atenatech al Cliente ed il cui contenuto è analiticamente determinato dal Contratto. Per Servizio si intende in particolare la consulenza ed assistenza.
- Prodotto: indica i prodotti forniti da Atenatech quali moduli FV, inverter, strutture portanti, quadri di campo DC, cavi solari, accessori, come meglio specificati e descritti nell'Offerta.
Art. 2 - Prodotti
1. Oggetto delle vendite regolate dalle presenti Condizioni Generali sono i prodotti indicati nei listini della Atenatech in vigore al momento dell’invio dell’ordine di acquisito da parte del Cliente (di seguito i “Prodotti”).
2. L’invio dei cataloghi o dei listini non costituisce offerta formale da parte della Atenatech, che rimane libera di modificare gli stessi in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in listini, cataloghi o altro materiale illustrativo della Atenatech saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati verranno poi richiamati nel Preventivo (come di seguito definito) e confermati nel contratto (come di seguito definito).
3. La Atenatech potrà apportare ai Prodotti le eventuali modifiche che dovessero risultare
Atenatech S.r.l. - 00044 Frascati, Via Macchia dello Sterparo 52 – Tel. e fax 00 00000000 - P. Iva 09379571004
necessarie od opportune, senza tuttavia alterarne le caratteristiche essenziali.
Art. 3 - Ordini e conferme
1. L’offerta di Atenatech non è impegnativa per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna.
2. Il Cliente dovrà effettuare l’ordine compilando e consegnando o inviando per posta, fax o e-mail i modelli predisposti dalla Atenatech (di seguito i “Conferma d’ordine”) non oltre due giorni dall’accoglimento del preventivo. La Conferma d’ordine dovrà essere corredata da copia controfirmata delle presenti condizioni generali debitamente sottoscritte e copia del preventivo, anch’esso sottoscritto.
3. Il presente Contratto si intende in ogni caso concluso presso la sede della Atenatech ed il luogo di consegna del Prodotto è sempre presso lo stabilimento della Atenatech. Il Prodotto viaggia sempre e rischio e pericolo del Cliente.
4. Qualora il Cliente a Contratto concluso richieda variazioni di quantità qualità misure o caratteristiche tecniche del Prodotto queste saranno oggetto di ri-negoziazione e in caso di mancato accordo le Parti rimarranno vincolate al Contratto originario.
5. Qualora l'accettazione dell'Offerta fosse condizionata, ovvero pervenisse a Atenatech successivamente alla scadenza del termine di validità dell'Offerta, o comunque non risultasse pienamente conforme all'Offerta, essa avrà natura di controproposta e sarà irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 x.x. xxx xx xxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxx) dalla data di ricezione della stessa da parte di Atenatech.
6. Il materiale (documenti, schede tecniche, progetti, disegni, ecc.) relativo al Contratto (il “Materiale”) fornito eventualmente da Atenatech è di proprietà esclusiva della stessa, non potrà essere utilizzato dal Cliente per fini diversi da quelli per i
quali è stato fornito e non deve essere duplicato e reso accessibile a terzi.
7. Le Parti convengono che qualora i Prodotti siano realizzati su specifiche tecniche fornite direttamente dal Cliente, la Atenatech non risponderà per l'inesattezza delle stesse, né per la durata ed il funzionamento dei Prodotti forniti. Tutto ciò che il Cliente non indicherà esplicitamente nelle specifiche tecniche, verrà realizzato discrezionalmente dalla Atenatech e come tale accettato dal Cliente.
8. Eventuali differenze tra il Prodotto e la eventuale campionatura dello stesso materiale in possesso del Cliente o eventuali differenze con depliant e il materiale illustrativo non possono dare luogo ad alcun reclamo in quanto la campionatura ha valore puramente indicativo.
Art. 4 - Prezzi di vendita
1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi dei Prodotti (di seguito i “Prezzi”) sono quelli risultanti dal listino prezzi della Atenatech in vigore al momento della data di spedizione della Conferma d’Ordine.
2. I Prezzi si intendono in Euro (Eur).
Art. 5 - Consegna
3. La consegna avverrà, laddove non diversamente specificato, presso la sede del Cliente indicata nell'Offerta. Atenatech potrà effettuare consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine.
4. I termini di consegna (“Termine di Consegna”) eventualmente indicati in Offerta sono puramente indicativi e non vincolanti. Atenatech è sin d'ora autorizzata a fornire al Cliente il Prodotto anche prima del Termine di Consegna pattuito o una parte del Prodotto ordinato.
5. Il Prodotto viaggia a carico e a rischio del Cliente. La modalità di trasporto sarà sempre determinata,
eseguita e gestita da Atenatech. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente.
6. Atenatech comunicherà per iscritto al Cliente il rischio d'eventuali ritardi, quantificandoli e motivandoli adeguatamente.
7. L'accettazione di tali ritardi da parte del Cliente dovrà avvenire rigorosamente per iscritto, attraverso telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati.
8. Qualora, a causa di ritardi nella consegna dei Prodotti, si renda necessario effettuare trasporti urgenti, con conseguente incremento dei relativi costi, gli eventuali sovrapprezzi non saranno addebitati a Atenatech.
9. Non si considera imputabile a Atenatech l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore di cui al successivo art. 11 o ad atti od omissioni del Cliente o giustificato da inadempimenti dello stesso.
10. Se per qualsiasi ragione imputabile a Atenatech il ritardo nella consegna del Prodotto superi i 40 giorni e questo non sia stato comunicato per iscritto dalla Atenatech, il Cliente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ex art. 1456 c.c. il Contratto relativamente al Prodotto di cui la consegna è ritardata da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) a Atenatech.
11. Il Cliente si impegna a prendere in consegna il Prodotto oggetto del Contratto non appena messo a disposizione nel luogo e secondo i tempi indicati all'interno della Conferma d'Ordine, assumendosi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna.
12. Al momento della ricezione del Prodotto, il Cliente dovrà verificare l 'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di discordanze e /o difformità sarà cura del Cliente far annotare esattamente le stesse sul documento di trasporto (bolla o lettera di vettura) e comunicarle a Atenatech mediante raccomandata A .R. entro il
termine essenziale di 10 giorni successivo alla ricezione del Prodotto, a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito.
13. Il Cliente rinuncia, altresì, alla possibilità di esigere da Atenatech il pagamento di penali, o comunque di importi a titolo di risarcimento dei danni, in caso di mancata o ritardata consegna del Prodotto rispetto alle date indicate nella Conferma d'Ordine.
14. In deroga all'art. 1464 c.c. nel caso in cui i Prodotti non fossero o non siano più agevolmente reperibili sul mercato il Cliente rinuncia alla facoltà di recedere dal Contratto e resterà fermo l 'obbligo del Cliente di provvedere al pagamento nei termini previsti delle consegne per quanto già eseguito, senza diritto a riduzione di prezzo o risarcimento di danni di alcun genere.
15. Resi, sostituzioni dei prodotti o eventuali storni, anche parziali, verranno accettati solo previa autorizzazione scritta della Atenatech e fatturati mediante l'addebito di un contributo minimo pari al 20% del prezzo netto del prodotto compravenduto.
Art. 6 - Condizioni di vendita
1. Quali controprestazioni per fornitura del Prodotto e la fornitura di eventuali Servizi e /o beni accessori, il Cliente corrisponderà a Atenatech i Corrispettivi indicati nel preventivo, alle scadenze e con le modalità ivi indicate. Nel caso fosse previsto il pagamento di un acconto del Corrispettivo della fornitura, questa non potrà essere effettuata senza il pagamento dell' acconto concordato.
2. Salvo diverso accordo scritto o risultante da pratiche instauratesi in precedenza tra le Parti, il pagamento dei Corrispettivi e di qualsiasi altra somma dovuta dal Cliente va effettuata alla data di scadenza pattuita mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da Atenatech in fattura. Il pagamento di ogni
fattura dovrà essere effettuato dal Cliente inderogabilmente entro massimo il giorno successivo a quello previsto salvo diverso accordo delle Parti.
3. I Corrispettivi non sono comprensivi di I.V.A., spese di assicurazione e trasporto, né di tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto.
Art. 7 – Mancato o ritardato pagamento
1. In caso di parziale pagamento dei Corrispettivi, sarà facoltà di Atenatech imputare le somme ricevute, a propria discrezione ed indipendentemente dall'indicazione eventualmente fornita dal Cliente circa l' imputazione, a copertura di uno o più dei Corrispettivi per i beni forniti.
2. Atenatech, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi di dare seguito alla fornitura del Prodotto se il Cliente è stato in precedenza inadempiente, se risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive, se presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di titolare dell'impresa o legale rappresentante di società, per motivi tecnico - organizzativi o per ogni altro motivo in base al quale Atenatech dovesse ritenere sconveniente concludere il Contratto. Tale rifiuto verrà comunicato via fax o via e -mail, all'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel Contratto.
3. In caso di ritardato pagamento a favore di Atenatech, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto, si applicheranno gli interessi di cui al D.L. n. 231/2002, determinati nella misura prevista dal suddetto Decreto Legislativo.
4. Eventuali ripetuti ritardi o costanti irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, daranno a Atenatech il diritto di sospendere o di interrompere la consegna del Prodotto ordinato, fatto salvo il
diritto di Atenatech al risarcimento dei danni patrimoniali diretti ed indiretti.
5. Quando Atenatech abbia motivo di temere che il Cliente non possa o non intenda pagare il Prodotto alla data di scadenza pattuita, egli potrà in qualsiasi momento sospendere o annullare l'ordine, modificare le condizioni di pagamento qualora a suo insindacabile giudizio venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del Cliente o subordinare la consegna del Prodotto alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. garanzia bancaria, emissione di assegno circolare o pagherò cambiario). In caso di pagamento dilazionato concesso al Cliente questi decade automaticamente dal beneficio qualora non abbia provveduto per due occasioni di seguito al puntuale pagamento delle singole rate.
6. E' in ogni caso esclusa la possibilità per il Cliente di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dei Corrispettivi pattuiti in ragione di asseriti inadempimenti di Atenatech.
Art. 8 - Riserva di proprietà
1. La proprietà del Prodotto rimane di Atenatech fino al pagamento integrale dei Corrispettivi di cui al successivo articolo e di quanto altro eventualmente dovuto. La riserva di proprietà trova applicazione anche fintantoché cambiali o assegni consegnati a Atenatech non siano stati completamente riscossi.
2. Il mancato pagamento da parte del Cliente, in tutto o in parte, dei Corrispettivi indicati nel Contratto darà a Atenatech, ai sensi di legge, il diritto di tornare in possesso del Prodotto, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto.
Art. 9 - Impegni di riservatezza
1. Atenatech e il Cliente si impegnano a mantenere riservate e confidenziali, e pertanto a non
divulgare né trasmettere a Terzi, anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto, tutte le informazioni relative allo stesso (le “ Informazioni Riservate”).
Art. 10 - Responsabilità
1. Resta inteso tra le Parti che Atenatech è mero fornitore del Prodotto e pertanto non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dalle presenti Condizioni Generali.
2. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, Atenatech non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura sofferti dal Cliente in relazione alle presenti Condizioni Generali o alle prestazioni nello stesso previste.
3. In ogni caso Atenatech non è in alcun modo responsabile per danni dovuti a cause non dipendenti dalla sua volontà o comunque imputabili al Cliente (a titolo esemplificativo per errati calcoli statici dell'impianto in caso di vento e neve, ecc).
4. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Atenatech da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti e da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle.
Art. 11 - Variazioni delle condizioni di vendita
1. Atenatech si riserva il diritto di variare e modificare unilateralmente in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente Contratto, con particolare riferimento ai corrispettivi applicabili, dandone comunicazione via fax o posta elettronica. Tali variazioni entreranno in vigore immediatamente.
2. L’Appaltatore avrà diritto a un compenso aggiuntivo in denaro relativamente a un eventuale prodotto richiesto dal Cliente e non specificato nel Contratto. L’Appaltatore dovrà informare il Cliente riguardo al costo ed ai tempi di consegna prima di fornire tale prodotto, e ciò sarà
soggetto al previo consenso scritto del Cliente. Quanto precede varrà anche nel caso in cui il Cliente impedisca all’Appaltatore di eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura. Qualora l’Appaltatore abbia motivo di ritenere che il Cliente abbia impedito all’Appaltatore di eseguire le prestazioni oggetto dello scopo di Fornitura secondo modalità conformi al Contratto, l’Appaltatore dovrà informare il Cliente riguardo a tale impedimento.
3. Qualsiasi attività gestionale realizzata in relazione a una qualsiasi ulteriore richiesta che determina una perdita di compenso in denaro sarà soggetta a istruzioni scritte del Cliente. L’Appaltatore dovrà conservare una documentazione delle attività di gestione del cantiere.
4. Laddove, successivamente alla firma del Contratto, venga apportata una qualsiasi modifica ad un qualsiasi regolamento statutario o di altro genere, o qualora venga modificata una norma tecnica applicabile, e tale modifica abbia un impatto significativo sulla Fornitura, o qualora l’Appaltatore o il Cliente risultino essere inadempienti in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali per un motivo legittimo, o in presenza di un qualsiasi evento di Forza Maggiore, il Contratto verrà opportunamente modificato mediante reciproco accordo, in modo tale da adattare il Contratto alle circostanze modificate.
5. L’Appaltatore sarà autorizzato a derogare a, ovvero modificare il proprio scopo di Fornitura, ovvero l’ambito dei medesimi, solo nella misura in cui il Cliente autorizzi anticipatamente per iscritto tale deroga. Ogni modifica prevista nello scopo di Fornitura da parte dell’Appaltatore dovrà essere documentata dettagliatamente, specificando inoltre le motivazioni – comprese quelle di carattere tecnico – alla base della modifica. Inoltre, l’Appaltatore dovrà stabilire l’entità di un eventuale prolungamento previsto per il periodo di costruzione, derivante da una modifica prevista dello scopo di fornitura, e dovrà presentare al
Cliente una descrizione delle motivazioni di base di tale valutazione. L’Appaltatore presenterà al Cliente una descrizione scritta delle tempistiche e delle conseguenze finanziarie di ogni richiesta di modifica, e dovrà inoltre stabilire se l’approvazione, da parte del Cliente, della richiesta di modifica inciderà sul compenso complessivo in denaro dell’Appaltatore, descrivendo al Cliente la base di calcolo dell’eventuale variazione del compenso in denaro. Infine, l’Appaltatore dovrà documentare al Cliente l’impatto che una qualsiasi modifica ai prodotti da consegnare avrebbe sulla capacità dell’Appaltatore di realizzare e fornire l’impianto.
6. Il Cliente avrà diritto a esigere che le modifiche vengano apportate per iscritto relativamente ai più importanti elementi della Fornitura ai sensi del Contratto.
Art. 12 - Garanzia dei prodotti
1. Atenatech dichiara che il Prodotto oggetto del Contratto è immune da vizi e /o anomalie e/o malfunzionamenti che lo rendono inidoneo all'uso convenuto o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Qualora il Prodotto presenti vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti, e sempreché il Cliente, li abbia denunciati mediante comunicazione scritta a mezzo telefax, lettera raccomandata r.r. o telegramma a Atenatech entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire tale vizio o malfunzionamento, indicandone dettagliatamente la natura e l 'entità dell'anomalia, Atenatech potrà a suo insindacabile giudizio: a) sostituire il Prodotto viziato con prodotti conformi, senza alcun onere addizionale per il Cliente, oppure; b) riparare il Prodotto viziato, senza alcun onere addizionale per il Cliente, oppure; c) applicare una riduzione dei Corrispettivi pagati dal Cliente , oppure d)
rimborsare al Cliente il prezzo pagato per i prodotti non conformi e conseguentemente risolvere il Contratto relativamente agli stessi.
3. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
4. Qualora la denuncia per vizi o malfunzionamento risulti infondata, il Cliente sarà tenuto a risarcire a Atenatech tutte le spese (perizie, spese per accertamento, ecc.) da questa sostenute per la verifica dei Prodotti anomali e viziati.
5. In ogni caso la garanzia non si applica qualora il Prodotto fornito da Atenatech presenti manomissioni e /o modifiche non autorizzate o derivanti da errata manipolazione da parte del Cliente e /o da personale non autorizzato, qualora non vengano osservate dal Cliente le istruzioni fornite dal Produttore o da Atenatech, qualora si tratti di difetti causati da un uso e deposito cattivo e improprio del Cliente.
6. La garanzia di buon funzionamento del Prodotto fornito è generalmente pari a 24 mesi dalla data di consegna al Cliente salvo diverso accordo pattuito tra le Parti.
Art. 13 - Oneri fiscali
7. Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul Contratto, sulle prestazioni in esso previste o sui Corrispettivi sarà a carico del Cliente, ad esclusione delle imposte dovute da Atenatech.
Art. 14 - Forza Maggiore
1. Atenatech non sarà responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione, qualora provi che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento o evento (a titolo esemplificativo, incendi, guerre, sequestri, perturbazioni nei trasporti, scioperi, fermi di
produzione e difetti o ritardi nelle consegne da parte di fornitori) indipendente dal suo controllo e che non poteva essere ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del Contratto.
2. Qualora l'evento od impedimento continua a sussistere per un periodo superiore a 50 (cinquanta) giorni, la parte impossibilitata ad adempiere potrà risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta (fax, lettera r.r.) all'altra parte, la quale non potrà pretendere alcun risarcimento del danno o altra sanzione contrattuale.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
1. La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dalla parte adempiente alla parte inadempiente. Gli inadempimenti che possono determinare la richiesta della parte adempiente di risoluzione del contratto sono:
- per causa del Cliente: il mancato puntuale rispetto delle obbligazioni previste nel presente Contratto
- per causa dell’Appaltatore: il mancato rispetto delle condizioni e dei termini previsti
2. In caso di inadempimento del Cliente, all’Appaltatore sarà dovuta, a titolo di penale omnicomprensiva, la somma pari al 10% del valore complessivo del Contratto oltre al costo documentato per le spese sostenute. In caso di inadempimento dell’Appaltatore, al Cliente sarà dovuta, a titolo di penale omnicomprensiva, la somma pari al cinque percento [5%] del valore del Contratto.
3. Le Parti precisano, altresì, che le suddette penali e la loro determinazione sono state oggetto di specifica trattativa sia in punto di loro pattuizione che in ordine alla giusta determinazione della misura di esse in relazione all’entità dei rispettivi interessi, e che pertanto le somme pattuite rappresentano un importo congruo ed equo, non
riducibile anche per l’espressa rinunzia delle due società alla relativa azione giudiziale di riduzione.
Art. 16 - Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lvo 196/03, il Cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo 196/03.
2. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente esprime altresì il consenso, affinché la Atenatech raccolga, conservi, utilizzi e “tratti” i dati di cui entrerà in possesso a fini promozionali, commerciali, contabili e fiscali connessi con l'adempimento del Contratto. Il Cliente autorizza altresì Atenatech a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e /o contrattuali connessi e/o derivanti dal rapporto in essere con Atenatech.
SEZIONE II – INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA
Art. 17 - Progettazione tecnica
1. La progettazione tecnica prevede tutte le attività (preparazione di documenti, disegni, progetti e altro) necessarie per la fornitura, dovrà essere realizzata primariamente in conformità alle Leggi Applicabili e dovrà comprendere le caratteristiche dei componenti e dei materiali necessari al collegamento alla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica.
2. Le attività di progettazione tecnica comprenderanno, a titolo indicativo e non limitativo, quanto segue:
- Progettazione tecnica di base:
- Definizione dei materiali
- Progettazione della struttura meccanica (la verifica dei carichi statici della copertura è a carico del cliente)
- Disegni, schemi elettrici e grafici con dimensionamento dei collegamenti
- Dimensionamento degli inverter
- Manuali/procedure/istruzioni operative per il supporto alla gestione ed alla manutenzione dell’Impianto in condizioni normali, anomale e di emergenza.
- Documentazione prevista dal DM 81/08.
- Progettazione tecnica necessaria per le autorità amministrative competenti :
- Predisposizione elaborati e documenti tecnici necessari per la richiesta delle necessarie autorizzazioni ;
- Predisposizione elaborati e documenti tecnici per la richiesta di autorizzazione al GSE per il collaudo dell’impianto e per l’autorizzazione all’immissione in rete.
Art. 18 - Prezzo delle opere
1. Il prezzo per le Opere viene riportato sul contratto.
2. Ove le Parti concordino un prezzo forfettario, lo stesso comprenderà tutte le voci dettagliate nel contratto. Ove tuttavia la durata delle Opere venga prolungata per qualsiasi causa non imputabile alla Atenatech, quest’ultima fatturerà separatamente, e in aggiunta al prezzo forfettario concordato, i tempi di attesa del proprio personale, le ulteriori attività svolte, le indennità di trasferta e le ulteriori spese di viaggio del proprio personale.
3. La proprietà delle Opere rimane di Atenatech fino al pagamento integrale completo del prezzo stabilito e di quanto altro eventualmente dovuto. La riserva di proprietà trova applicazione anche fintantochè cambiali o assegni consegnati ad Atenatech non siano stati completamente riscossi.
4. In caso di ritardato pagamento a favore di Atenatech, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto, si applicheranno gli interessi di cui al D.L. n.
231/2002, determinati nella misura prevista dal suddetto Decreto Legislativo.
5. Eventuali ripetuti ritardi o costanti irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, daranno ad Atenatech il diritto di sospendere o di interrompere le Opere, fatto salvo il diritto di Atenatech al risarcimento dei danni nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 19 - Esecuzione delle opere
1. Prima dell’inizio delle Opere, ciascuna Parte deve comunicare per iscritto all’altra Parte il proprio responsabile dei lavori. Durante l’esecuzione delle Opere, i responsabili dei lavori designati dalle Parti devono essere presenti sul luogo di lavoro, o comunque nelle vicinanze.
2. I disegni e documenti tecnici consegnati dalla Atenatech al Cliente per la realizzazione delle Opere rimangono di esclusiva proprietà della società. Essi non possono essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi dal Cliente senza il consenso della Atenatech.
3. Il termine di completamento delle Opere indicato nella Conferma d’Ordine deve ritenersi come meramente indicativo e non vincolante per la Atenatech.
4. Sarà responsabilità del Cliente ottenere qualsiasi permesso, autorizzazione, nulla osta, dichiarazione di inizio attività o simili, ove necessari, al fine della installazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti previsti dalla legge.
5. In ogni caso in cui le Opere vengano interrotte in conseguenza del mancato rilascio ovvero della perdita di efficacia e/o di validità, per qualsiasi motivo, di qualunque permesso, autorizzazione, nullaosta, dichiarazione di inizio attività, o simili, ove necessari, l’Atenatech avrà diritto di ricevere il corrispettivo per tutti i materiali già consegnati e i lavori già realizzati non ancora pagati al momento dell’interruzione. Allo stesso modo, l’Atenatech avrà diritto di ricevere il corrispettivo per tutti i
materiali già consegnati e i lavori già realizzati secondo le scadenze pattuite, indipendentemente da eventuali ritardi nell’esecuzione delle Opere che siano imputabili alla mancata o ritardata consegna dei materiali da parte di terzi.
6. Laddove le Parti abbiano specificamente concordato la vincolatività dei termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine, l’Atenatech non sarà comunque ritenuta responsabile per i ritardi nella consegna dovuti ad avverse condizioni meteorologiche, quali, a mero titolo di esempio, pioggia, neve, grandine e forte vento. La Atenatech valuterà discrezionalmente, caso per caso, l’incidenza che tali fattori potranno avere sul rispetto dei termini di consegna. La Atenatech sarà, comunque, tenuta ad informare per iscritto il Cliente circa la previsione di durata del ritardo. Il ritardo nella consegna riconducibile ad avverse condizioni meteorologiche, non genera in capo al Cliente alcun diritto di sospendere il pagamento o di recedere dal contratto.
Art. 20 - Obblighi dell’appaltatore
1. L’Appaltatore dovrà fornire, a proprie spese e cura, tutte le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell’impianto e dovrà garantire:
- il funzionamento automatico regolare, sicuro e affidabile dell’Impianto;
- l’avviamento automatico dell’impianto;
- la realizzazione corretta e regolare dei lavori di gestione e manutenzione se prevista.
2. L’Appaltatore si impegna a fornire e installare i relativi apparati e Componenti, completi e perfettamente funzionanti. I Componenti che non vengono esplicitamente specificati, ma che risultano necessari per le attività operative, dovranno essere inclusi fra i prodotti da fornire, e dovranno essere messi a disposizione a spese dell’Appaltatore. Nella misura in cui alcuni prodotti non siano inclusi, oppure risultino ambiguamente descritti, ma siamo ritenuti necessari per la
realizzazione e il perfetto funzionamento dell’Impianto, i prodotti dovranno essere forniti dall’Appaltatore senza costi aggiuntivi garantendo un livello di qualità coerente con quello dell’intero progetto.
3. L’appaltatore dovrà tempestivamente indicare al committente, e in accordo con lo stesso, lo spazio necessario per lo stoccaggio di materiali, apparecchiature e altro, e la durata prevista per l’utilizzo di tale spazio.
4. L’appaltatore dovrà occuparsi dell'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;
5. L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi.
6. L’appaltatore dovrà inoltre garantire e provvedere alla gestione della sicurezza per tutte le attività relative ai lavori d’installazione tutte le opere provvisionali necessarie e sufficienti a garantire la sicurezza del lavoro, secondo le vigenti normative antinfortunistiche con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto disposto dai D.P.R. 547/1955 - 164/1956 - 303/1956 - 626/94 - 494/96 – 81/08 e successive modifiche e integrazioni. I costi relativi possono essere anche esclusi dal preventivo di spesa. Nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro insiti nelle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, altresì, a collaborare con il Cliente. A tal fine, dovrà coordinare con il Cliente gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, impegnandosi a fornire collaborazione per la rimozione delle cause che potrebbero ostacolare la corretta gestione del cantiere.
7. L’Appaltatore dichiara:
- che la Fornitura sarà eseguita dallo stesso mediante propria organizzazione imprenditoriale;
- la realizzazione sarà eseguita a regola d’arte utilizzando componenti di alta qualità;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e requisiti necessari per l’esecuzione del presente Contratto e si impegna ad operare costantemente nell’ambito degli stessi e delle Leggi Applicabili.
8. L’Appaltatore sarà interamente responsabile del pagamento delle tasse e degli oneri sociali previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali (o da contratti sindacali equivalenti).
9. L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e cura, alla consegna di tutti i Componenti presso il cantiere. Ciascun Componente dovrà essere imballato allo scopo di mantenerne l’integrità e i requisiti fino alla consegna dell’Impianto. L’Appaltatore sarà responsabile sia del trasporto dei materiali presso la sede del cliente che della movimentazione in cantiere, ma non è responsabile per il furto o l’incendio.
10. L’Appaltatore, se non diversamente convenuto, dovrà farsi personalmente carico dello smaltimento dei rifiuti d’imballaggio speciali se esistenti. L’Appaltatore dovrà opportunamente eliminare, a proprie spese, eventuali sostanze inquinanti o contaminanti imputabili all’Appaltatore medesimo e/o ai subappaltatori dello stesso, le quali sostanze siano presenti lungo le strade pubbliche e/o presso il cantiere e/o all’interno delle infrastrutture operative in conformità alle Leggi Applicabili.
Art. 21 - Assicurazioni
1. Se non diversamente previsto in offerta, tutte le assicurazioni dovranno essere stipulate dall’Appaltatore a proprie spese. In particolare, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione sugli incidenti sul lavoro, assicurazione sulle malattie professionali, ecc.), l’Appaltatore dovrà stipulare, a proprie spese e a
beneficio di tutti i propri dipendenti coinvolti nell’esecuzione dei lavori, le seguenti polizze assicurative, da sottoscrivere presso compagnie assicurative di primaria importanza:
- polizza comprensiva di tutti i rischi relativa all’installazione;
- assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni alle cose e i danni alle persone cagionati da veicoli di proprietà dell’Appaltatore e/o dei propri subappaltatori presso il cantiere di costruzione dell’Impianto.
2. Tale assicurazione dovrebbe prevedere una copertura anche in caso di:
- incendio ed esplosione dei veicoli e/o delle merci trasportate a bordo degli stessi;
- operazioni di carico e scarico dei veicoli di proprietà e/o utilizzati dall’Appaltatore e/o dai propri eventuali subappaltatori.
3. Tutte le suddette polizze dovranno entrare in vigore a partire dall’inizio di ciascuna attività alla quale fanno riferimento (trasporto, installazione, ecc.) e dovranno essere valide fino alla data del verbale di consegna.
4. L’Appaltatore avrà accesso al cantiere solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico, e dovrà inoltre assumersi ogni responsabilità, ad eccezione del furto totale o parziale, in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente Articolo.
5. Le assicurazioni a carico dell’Appaltatore, di cui al presente Articolo, non limiteranno in alcun modo la sua responsabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la legge. Pertanto, i rischi e le franchigie non coperte dalle polizze summenzionate devono essere considerate imputabili all’Appaltatore.
Art. 22 - Collaudo e consegna
1. Una volta completate le Opere, l’Atenatech verificherà che le stesse siano conformi alla specifiche tecniche concordate; in caso di esito positivo, invierà al Cliente il relativo verbale di collaudo (il “Verbale di Xxxxxxxx”) che dovrà essere sottoscritto per accettazione entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo ricevimento (il “Termine per l’Accettazione”).
2. Con la sottoscrizione del Verbale di Collaudo da parte del Cliente le Opere si intenderanno consegnate e da tale momento inizierà a decorrere il Periodo di Garanzia.
3. La consegna delle Opere deve ritenersi avvenuta anche nel caso in cui, entro il Termine per l’Accettazione, il Cliente non restituisca alla Atenatech una copia sottoscritta del Verbale di Xxxxxxxx né contesti per iscritto la conformità delle Opere; in tal caso, il Periodo di Garanzia inizierà a decorrere dal giorno successivo al Termine per l’Accettazione.
Art. 23 - Garanzia delle opere
1. Tutte le forniture effettuate sono oggetto di garanzia specifica da parte del produttore.
2. Nei limiti delle disposizioni che seguono, l’Atenatech si impegna a rimediare a qualsiasi difformità che sia conseguenza di un difetto di progettazione, installazione e messa in opera dell’impianto.
3. Senza pregiudizio per qualsiasi garanzia, responsabilità o altro di maggiore rilevanza, l’Appaltatore garantisce che i prodotti che consegnerà avranno le caratteristiche specificate nei termini e nelle condizioni del Contratto, nonché ogni altra caratteristica che l’Appaltatore stesso ha garantito di offrire, e le caratteristiche normalmente previste per i prodotti da consegnare ai sensi del Contratto. l’Appaltatore dovrà presentare al Cliente, l’elenco dei pezzi di
ricambio che sarebbe utile tenere disponibili presso l’impianto durante tutto il periodo di manutenzione se prevista.
4. Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Cliente spedirà all’Atenatech le parti difettose per la loro riparazione o sostituzione. In tal caso, l’obbligo di garanzia dell’Atenatech si considererà adempiuto con la consegna al Cliente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione. Quando la riparazione deve essere effettuata in loco, le spese di viaggio e di soggiorno del personale della Atenatech nonché le spese ed i rischi di trasporto del materiale e degli attrezzi necessari saranno, per il 70%, a carico della Atenatech e, per il rimanente 30%, a carico del Cliente.
5. L’Appaltatore dovrà garantire al Cliente che i prodotti che egli dovrà consegnare sono esenti da diritti di terzi al momento di trasferire la proprietà di tali prodotti al Cliente.
6. Il periodo di garanzia relativo all’impianto nella sua unitarietà che l’Appaltatore dovrà consegnare è di due (2) anni, a partire dalla data di entrata in esercizio.
7. Rimane inteso che, qualora le Opere comprendano anche il montaggio di materiali forniti da terzi, l’Atenatech non potrà essere ritenuta responsabile per i difetti o vizi degli stessi, salvo che il Cliente provi che tali difetti sono stati causati con colpa o dolo della Atenatech durante l’attività di montaggio e installazione.
SEZIONE III – CLAUSOLE FINALI
Art. 24 - Legge applicabile e foro competente
1. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione da eseguire ai sensi del presente Contratto sarà valida, laddove non diversamente previsto, se effettuata per iscritto agli indirizzi indicati
nell'Offerta a quelli comunicati successivamente dalle Parti. Le comunicazioni di cui non sia specificamente prevista la forma dovranno essere eseguite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Tolleranza. Eventuali comportamenti posti in essere dal Cliente in violazione delle condizioni contenute nel Contratto potranno essere tollerati da Atenatech tramite atto scritto, tuttavia, tale tolleranza, anche tacita o per comportamento concludente, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le prestazioni dovute.
3. Cessione. E' riservato solo a Atenatech il diritto di cedere a Terzi il Contratto ovvero i diritti da esso derivanti, come i crediti; il Cliente presta fin d'ora il proprio consenso ai sensi dell' art. 1407 c.c.
4. Completezza. Il Contratto rappresenta l'esaustiva regolamentazione dei rapporti tra le Parti con riferimenti all' oggetto indicato e sostituisce ogni precedente accordo, dichiarazione o impegno tra le stesse.
5. Invalidità parziale. Laddove risulti possibile, ciascuna previsione del Contratto dovrà essere interpretata in modo tale da risultare valida ed efficace, tuttavia qualora una disposizione venisse reputata invalida o inefficace di per se stessa, senza invalidare la restante parte del Contratto.
6. Foro competente. Tutte le controversie relative al Contratto, incluse quelle relative alla sua esecuzione e /o interpretazione e/o applicazione, anche originate da azioni extracontrattuali, verranno portate alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, anche nel caso di connessione di causa o chiamata di terzi in garanzia.
7. Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o telefax ed avrà effetto a far data dalla sua ricezione.
8. Allegati. Gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni generali di vendita sopra riportate e di approvare espressamente tutte le clausole.
Per espressa accettazione Frascati, li
Firma del cliente
Firma del legale rappresentante della Atenatech s.r.l.