SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA
LUCCAPORT
L’anno , il giorno del mese di , avanti a me dott.ssa , Segretario Generale del Comune di Lucca sono comparsi:
TRA
Il COMUNE DI LUCCA, rappresentato dal in qualità di Dirigente del Settore
del Comune di Lucca, e
La SOCIETA' , con sede in , n. , codice fiscale e partita IVA , nella persona del legale rappresentante , nato/a a il , codice fiscale: , domiciliata per la carica presso la sede legale della società (di seguito brevemente definita “il concessionario”);
PREMESSO
che, a seguito del risultato positivo della sperimentazione attuata con i progetti LIFE-CEDM, LUSLIN, LOVE LUCCA ed ENCLOSE di un approccio integrato ed innovativo alla logistica urbana della città, il COMUNE DI LUCCA ha realizzato la piattaforma logistica CEDM (oggi LUCCAPORT) per le attività logistiche e di trasporto merci nell'area urbana della città, con l’obiettivo di contribuire alla graduale soluzione dei problemi di congestione del traffico e di inquinamento atmosferico ed acustico nel centro storico e nelle aree peri-urbane;
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue ARTICOLO 1
(Oggetto)
Il Comune di Lucca (nel seguito indicato genericamente come COMUNE) affida in concessione a
(nel seguito indicato genericamente come CONCESSIONARIO) la piattaforma logistica LuccaPort per l'esercizio dei servizi cui la stessa è funzionale relativamente alla distribuzione delle merci nel centro storico e nelle aree peri-urbane ed i beni costituenti la stessa, meglio identificati all'Allegato A del Capitolato speciale, con sede operativa nell’immobile di proprietà del COMUNE ubicato in Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 2
(Durata)
La durata della concessione è stabilita in anni .
ARTICOLO 3
(Beni mobili, immobili e immateriali)
Il COMUNE concede al CONCESSIONARIO i beni mobili, immobili ed immateriali specificati nell’allegato A del Capitolato, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ed autorizza fin d’ora, ove necessario, alla iscrizione degli stessi a nome del CONCESSIONARIO nei pubblici registri (Motorizzazione, PRA, ecc.) ai fini della possibilità di un corretto utilizzo dei medesimi.
Il COMUNE rimane in ogni caso proprietario di tutti i beni dati in concessione.
Il COMUNE si riserva la facoltà di: utilizzare, ampliare ed integrare i beni dati in concessione; utilizzare ed eventualmente integrare la struttura organizzativa per la gestione dell’attività di distribuzione ecologica delle merci in ambito urbano, senza in ogni caso procurare disagi all’ordinaria gestione dell’attività – al fine di portare a conclusione od attivare eventuali progetti o procedimenti di sperimentazione e dimostrazione, di informazione e comunicazione, ecc. - attinenti alle tematiche oggetto del presente Contratto e che comportino eventualmente accesso a fonti di finanziamento, regionali, nazionali o comunitari.
ARTICOLO 4
(Area di operatività con mezzi ecologici)
Le attività di consegna/ritiro e le altre attività logistiche che richiedano l’uso di veicoli di trasporto:
al di fuori delle aree del Centro Storico, potranno essere liberamente espletate utilizzando veicoli con motore a combustione interna, con standard emissivi minimi pari a Euro 6 o a gas (metano/gpl).
nelle aree del Centro Storico, dovranno essere realizzate utilizzando veicoli elettrici o, per causa di forza maggiore o comunque non imputabile al concessionario, veicoli con le medesime caratteristiche di cui al punto precedente.
ARTICOLO 5
(Modalità di gestione)
La distribuzione ecologica delle merci dovrà essere effettuata dal Concessionario secondo le seguenti prescrizioni:
Il trasporto dovrà essere garantito per almeno n. 240 (o maggiore durata risultante dall'offerta) giorni dell’anno.
Gli uffici di LuccaPort saranno aperti al pubblico, come minimo, tutti i giorni feriali dal lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Il CONCESSIONARIO dovrà garantire, direttamente o indirettamente, in corrispondenza dell’orario di apertura del centro per la gestione del servizio di logistica ecologica urbana, che il servizio di trasporto e distribuzione della merce sia operativo continuativamente, in modo da assicurare con la massima diligenza l’esecutività dei contratti di trasporto in essere tra il CONCESSIONARIO ed i contraenti, in accordo con gli standard in uso nel settore, e le operazioni di ricevimento diretto e di ritiro/consegna della merce e degli altri servizi logistici attivati.
Tutte le attività di distribuzione e trasporto dovranno essere esercitati dal CONCESSIONARIO garantendo standard qualitativi in linea o superiori a quelli presenti nel mercato di riferimento, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle spedizioni trattate.
ARTICOLO 6
(Accessibilità dei servizi)
Il CONCESSIONARIO dovrà garantire l’accessibilità dei servizi sia tramite le più usuali modalità ed i canali di comunicazione utilizzati nel settore, che con le modalità telematiche più avanzate, rese possibili dalla piattaforma tecnologica di cui all’art. 8.
ARTICOLO 7
(Risorse umane e tecniche)
Per soddisfare le finalità contenute nel presente Contratto, il CONCESSIONARIO dovrà disporre, di personale qualificato e di veicoli per il trasporto merci, sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità dei servizi erogati.
ARTICOLO 8
(Gestione della piattaforma tecnologica)
La piattaforma tecnologica utilizzata per la gestione operativa del servizio, composta dall’insieme dei dispositivi di interfacciamento con gli utenti, dei moduli software di programmazione e gestione del servizio, del collegamento con i mezzi ed i dispositivi portatili per la tracciabilità delle consegne/ritiri e di quant’altro messo a disposizione dal CONCEDENTE, dovrà essere mantenuta in stato di efficienza ed implementata in funzione degli sviluppi e dei servizi resi alla collettività.
ARTICOLO 9
(Personale addetto all’attività di distribuzione ecologica delle merci)
Al fine di garantire l’attività di distribuzione ecologica delle merci di cui al presente Contratto il CONCESSIONARIO dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguata a soddisfare l’erogazione dei servizi logistici. Il CONCESSIONARIO potrà avvalersi di personale proprio oppure di collaboratori esterni.
Il personale interno e i collaboratori esterni, incaricati dal CONCESSIONARIO, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge nonché delle necessarie conoscenze, se necessario, acquisite tramite apposita formazione a carico del CONCESSIONARIO.
Il personale impiegato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del CONCESSIONARIO.
Il CONCESSIONARIO è responsabile dell’applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in tema di tutela previdenziale, assicurazioni obbligatorie ed anti-infortunistiche, a livello nazionale e locale. Il Concessionario dovrà inoltre osservare, nei confronti del personale addetto alla distribuzione merci, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le norme contributive, previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche e, pertanto, solleva l’Ente Concedente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’Ente Concedente non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del Concessionario del servizio, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. L’Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante lo svolgimento del servizio e vedano coinvolto detto personale. L’Ente Concedente viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte del Concessionario, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del contratto.
Tra l’Ente Concedente e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
Il personale impiegato dovrà tenere un contegno decoroso e rispettoso nei confronti della clientela, cui dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca al servizio erogato, nonché comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di servizio cui è preposto.
Il personale, inoltre, dovrà:
• essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografia ed indicazione di nome e cognome e di apposita divisa, riportante il logo di LuccaPort;
• essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e al rispetto gli orari definiti;
Inoltre il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà:
• osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale. In particolare la velocità massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti previsti dal vigente Codice della Strada e delle limitazioni imposte dagli enti proprietari delle strade, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico;
• essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.
Il Comune autorizza fin da ora, senza la necessità di ulteriori atti specifici, l’uso da parte dei collaboratori esterni utilizzati dal CONCESSIONARIO degli automezzi e degli strumenti dati in comodato d’uso dallo stesso Comune, richiamati al precedente art. 3.
ARTICOLO 10
(Tariffe)
Il CONCESSIONARIO dovrà erogare i servizi definiti logistici oggetto del presente Contratto con tariffe in linea con quelle del mercato di riferimento, le quali dovranno essere esposte e ben visibili alla clientela.
ARTICOLO 11
(Assicurazione e responsabilità)
Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere alla adeguata copertura assicurativa dei beni strumentali di cui ha la disponibilità rispetto agli eventuali danni provocati nei confronti di beni e/o persone terze e dei beni del COMUNE affidati in concessione o successivamente acquisiti per l’esecuzione della concessione. E’ fatto obbligo al Concessionario di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 2005 n. 209 e s.m.i., per ogni veicolo utilizzato per l'espletamento della concessione, che preveda in ogni caso la “rinuncia alla rivalsa” ed abbia un massimale pari almeno a quanto stabilito dalle norme in materia, fornendo all’Ente Concedente copia delle polizze assicurative stipulate.
Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa multirischio a copertura del valore dei beni immobili concessi in comodato, comprendente come minimo la copertura dei rischi contro incendio, rotture e guasti, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandalici e furto, per un massimale di importo non inferiore a 2 milioni di euro.
l Gestore dovrà provvedere, a proprie spese, a stipulare prima dell'inizio dell'attività e a mantenere in essere per tutta la durata del contratto una copertura assicurativa multirischio per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna sezione di polizza, di almeno € 2.000.000,00 (due milioni/00).
In caso di danno a persone, cose e/o animali, resta, in ogni caso, a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa o richiesta di compensi a carico dell'Ente Concedente.
Il Concessionario dovrà fornire all’Ente Concedente copia delle polizze assicurative stipulate per i beni dati in concessione e per ogni altro bene acquisito successivamente per l’esercizio della concessione.
Il Concessionario si impegna a far fronte ad ogni responsabilità derivante da inconvenienti e danni causati a terzi, esonerando il COMUNE da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa.
Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta gestione della distribuzione merci e per evitare ogni rischio a persone e danni a beni pubblici e privati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compenso da parte dell’Ente Concedente.
Il Concessionario è tenuto a dare al referente dell’Ente Concedente, di volta in volta, pronta comunicazione tramite PEC degli incidenti verificatisi che coinvolgano terzi, qualunque importanza essi rivestano.
Il Concessionario, in caso di arresto dei veicoli per guasti tecnici, ha l’obbligo di provvedere alla riparazione degli stessi entro il più breve tempo possibile, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività.
E’ inoltre fatto obbligo al Concessionario di provvedere al pagamento dei bolli di circolazione obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore e di ogni altro onere necessario alla circolazione dei veicoli nelle aree di esercizio dei servizi.
ARTICOLO 12
(Manutenzione sede, mezzi e strumenti)
Sono a carico del CONCESSIONARIO tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura d’acqua, energia elettrica e degli altri servizi necessari per la gestione della piattaforma logistica.
Sono a totale carico del CONCESSIONARIO anche la manutenzione e l’assicurazione dei mezzi e strumenti in diritto d’uso, mentre ulteriori beni strumentali possono essere acquistati sia dal COMUNE che dal CONCESSIONARIO.
Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, immobili e immateriali, di cui all'Allegato A, delle attrezzature e degli impianti e funzionali allo svolgimento dell'attività, oltre che degli altri beni che verranno successivamente acquisiti dal Concessionario o forniti dal COMUNE.
Solo ed esclusivamente per quanto riguarda il capannone, si precisa che la manutenzione straordinaria di questo resta in carico al COMUNE.
Il Concessionario è tenuto ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto; gli investimenti ed i costi eventualmente sostenuti per l'acquisizione delle suddette autorizzazioni sono completamente a carico del Concessionario.
Il Concessionario è tenuto ad informare immediatamente il COMUNE circa problematiche che riguardino l’immobile dato in concessione qualora la problematica imponga un intervento di manutenzione straordinaria, da eseguirsi tempestivamente.
Per ogni altro bene, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti a cura del Concessionario, con tempestività, durante il periodo di concessione.
Il Concessionario, alla scadenza naturale del contratto oppure al suo termine per qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente all’Ente Concedente le aree utilizzate, i beni immobili, mobili e immateriali utilizzati, in buono stato di manutenzione e conservazione di cui all'art. 3 del presente contratto. Quanto sopra senza alcun compenso o rimborso spese da parte dell’Ente Concedente.
ARTICOLO 13
(Appalti ed affidamenti)
Il presente Contratto non potrà essere ceduto a terzi.
Il CONCESSIONARIO può appaltare l’esercizio delle attività cui è strumentale il presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato.
Il CONCESSIONARIO resta comunque unico responsabile ed unico titolare del presente contratto.
ARTICOLO 14
(Comunicazione e promozione)
Il Concessionario si impegna a pubblicizzare e promuovere efficacemente i servizi oggetto della concessione affinché questi abbiano risalto e visibilità nel mercato locale, in coerenza con il progetto di offerta tecnica: progetto di Gestione”.
Il Concessionario dovrà utilizzare, sui propri mezzi e sugli altri beni utilizzati per la distribuzione merci, la grafica prevista per l’immagine coordinata di LuccaPort, secondo le indicazioni di cui all'allegato B “Disciplina dell'immagine coordinata di LuccaPort”.
Il Concessionario potrà applicare pubblicità ai beni utilizzati per l'esercizio della distribuzione merci, purché il messaggio pubblicitario sia in accordo con le finalità del servizio e non contrasti con gli elementi relativi all'immagine coordinata.
Resta a carico del Concessionario la tassa di pubblicità e/o eventuali altre imposte.
ARTICOLO 15
(Investimenti e altri obblighi a carico del Concessionario)
Il concessionario dovrà realizzare tutti gli investimenti previsti dallo stesso nell’Offerta Tecnica ed indicati nel Progetto di Gestione e nel Piano degli investimenti.
In particolare, qualora il Concessionario fosse una Società Consortile o un Consorzio, tutti gli investimenti sopra specificati dovranno essere direttamente effettuati dalla Società Consortile ovvero dal Consorzio e non dalle imprese consorziate.
In caso di anticipata risoluzione, anche a seguito di revoca dell’affidamento, il COMUNE potrà acquisire i beni realizzati o acquistati dal Concessionario attraverso gli investimenti sopra elencati. La cifra di acquisto dei beni sarà costituita dal valore residuo dell’ammortamento dei beni, in accordo con le normative vigenti.
Alla scadenza del periodo di ammortamento del bene, e comunque alla scadenza naturale del Contratto la proprietà dei beni relativi agli investimenti effettuati, indicati nell'Offerta tecnica, passa nella titolarità dell'Ente Concedente, per i beni per cui l'Ente Concedente manifesterà interesse all'acquisizione.
Fatti salvi gli obblighi previsti negli altri articoli, il Concessionario ha indicato il Sig.
quale responsabile per i rapporti con il COMUNE relativamente all'espletamento delle attività.
Il Concessionario dovrà inoltrare all'Amministrazione Comunale una relazione semestrale sull'andamento delle attività, i livelli e la qualità dei servizi, gli investimenti effettuati, in accordo con quanto previsto nel Capitolato, nel presente contratto nonché con quanto indicato nella Carta dei Servizi, che il concessionario è tenuto a realizzare. La relazione semestrale dovrà inoltre dare indicazione dei livelli di servizio, dei progetti e degli investimenti previsti per i successivi sei mesi.
ARTICOLO 16
(Pagamento del Canone Concessorio)
Il canone annuo complessivo è fissato in Euro da pagarsi in rate trimestrali.
Il canone dovrà essere versato all’Ente Concedente entro il giorno dieci del secondo mese successivo al trimestre al quale si riferisce. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Comune di Lucca, secondo le seguenti coordinate bancarie causale
In caso di ritardo nei pagamenti verranno applicati i tassi di interessi moratori.
Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT a far data dal secondo anno di vigenza del contratto.A far data dal 31 Marzo 2015, in adempimento di quanto disposto all'art. 25 del D.L n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge n.89/2014, il pagamento del canone verrà regolarizzato mediante l'utilizzo della fatturazione elettronica.
ART. 17
(Obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari)
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
ARTICOLO 18
(Carta dei Servizi)
Il CONCESSIONARIO è soggetto al rispetto di specifici obblighi relativamente all'informazione alla clientela, il monitoraggio dell'efficacia dei servizi, ed alla fornitura dei dati, nel rispetto di quanto indicato nella Carta dei Servizi di LuccaPort che il Concessionario sarà tenuto a realizzare, sul modello di quella attualmente in uso ed aggiornare con periodicità annuale, in quanto strumento di comunicazione e promozione di LuccaPort stesso.
ARTICOLO 19
(Vigilanza e controllo da parte del COMUNE)
Il CONCESSIONARIO è soggetto al controllo da parte del COMUNE, individuato nella persona di .
Il COMUNE può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni al fine di sorvegliare e controllare il rispetto, da parte del CONCESSIONARIO, delle disposizioni di cui al presente Contratto, nonché di ogni altra legge e regolamento comunale.
Il CONCESSIONARIO dovrà fornire al COMUNE ogni possibile assistenza al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, nonché rendere possibile l’immediato accesso ai dati tracciati dal sistema informativo della piattaforma e produrre ogni documentazione richiesta.
Nel caso di rilievi a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuate dal referente dell’Ente Concedente circa l’inosservanza di quanto prescritto dal capitolato e dal presente contratto di gestione, si procederà ai sensi dell'art. 14 del Capitolato - Penalità.
ARTICOLO 20
(Obiettivi di miglioramento del servizio)
Il CONCESSIONARIO si impegna a raggiungere gli obiettivi di miglioramento del servizio erogato nel rispetto delle soluzioni proposte in sede di offerta e risultanti nella carta dei servizi.
ARTICOLO 21
(Cauzioni e garanzie finanziarie)
Il Concessionario, a tutela dell’effettivo svolgimento delle attività e, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e dell’effettuazione degli investimenti offerti in sede di gara, ha costituito, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:
1) cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di €. 4.800,00 pari al 10% dell’importo a base d’asta. La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto.Polizza assicurativa (*** fidejussione bancaria) n. emessa in data e rilasciata dalla società (*** istituto) - agenzia (***filiale) di per l'importo di € .= ( Euro /00).
*** Si precisa che l’importo della cauzione è stato ridotto del 50 per cento, ai sensi del l’art. 40, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 e xx.xx., perché l’impresa aggiudicataria è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) garanzia relativa ai beni concessi in comodato (di cui all’Allegato A) pari al 2% di € 1.416.074,84., quale valore stimato dall’Ente;
Polizza assicurativa (*** fidejussione bancaria) n. emessa in data e rilasciata dalla società (*** istituto) - agenzia (***filiale) di per l'importo di € .= ( Euro / 00)
3) garanzia relativa all’effettuazione degli investimenti offerti in sede di gara. Il Concessionario è tenuto a costituire al momento della stipula del Contratto di Gestione una ulteriore garanzia fidejussoria pari al 10% dell’intero ammontare delle spese di investimento dichiarate in fase di offerta e relativa a tutti gli investimenti di cui all’Art. 11 - Investimenti a carico del concessionario.
Polizza assicurativa (*** fidejussione bancaria) n. emessa in data e rilasciata dalla società (*** istituto) - agenzia (***filiale) di per l'importo di € .= ( Euro / 00)
Le garanzie di cui al punto 1) e 2) sopra indicati dovranno avere validità per tutto il periodo contrattuale.
La fidejussione dispiegherà gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito svincolo da parte dell’Ente concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.
La garanzia di cui al punto 3) sarà progressivamente svincolata in proporzione con la realizzazione dell’investimento previsto: L’Ente concedente svincolerà la garanzia per una quota pari al 50%
dopo la realizzazione di almeno la metà degli investimenti e la quota restante al completamento degli investimenti previsti.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, per ciascuna delle tre garanzie sopra indicate, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo precedente l'escussione, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’Ente Concedente.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente Concedente al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia fidejussoria versata dal Concessionario.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo riguardo alle cauzioni e garanzie in oggetto, si rinvia in ogni caso a quanto previsto dal capitolato speciale.
ARTICOLO 22
(Inadempienze e controversie)
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti o nel caso in cui i livelli minimi di attività oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al Concessionario, non siano conformi alle clausole di cui al presente Contratto, il COMUNE contesterà al Concessionario, con atto formale e con precisione, le inosservanze riscontrate, intimando allo stesso di rimuoverne le cause.
Il procedimento di contestazione ed eventuale sanzione è disciplinato dal Capitolato ed in particolare dall'art. 14
ARTICOLO 23
(Risoluzione)
L’Ente Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salva la richiesta di risarcimento per eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
a) gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti nel Capitolato e nel presente contratto, quali:
o cessione del contratto;
o mancata applicazione al personale del trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
o sospensione delle attività per colpa del Gestore, o allo stesso imputabile;
o mancato versamento del canone concessorio;
o mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione;
o mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
o mancato avvio delle attività cui è funzionale la concessione, entro la data stabilita dal Disciplinare di gara;
o mancata ricostituzione della polizza fideiussoria;
o inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dovuta a frode, grave negligenza o a qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
b) in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del Gestore;
c) perdita dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della concessione;
d) violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da ogni azione o pretesa di terzi;
e) impedimento del potere di controllo da parte dell’Amministrazione;
f) venir meno delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
Al verificarsi dei casi suddetti il referente dell’Ente Concedente comunicherà la risoluzione del contratto per iscritto tramite PEC.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva, e della eventuale cauzione relativa agli investimenti previsti (art. 11 del Capitolato), che restano incamerate dall’Ente Concedente, fatto salvo il risarcimento per i maggiori danni sofferti.
In caso di risoluzione del contratto l’Ente Concedente può affidare la concessione al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali al concessionario uscente.
ARTICOLO 24
(Cessazione anticipata della concessione)
Il Concessionario, in caso di anticipata cessazione della concessione, dovrà informare il COMUNE tramite PEC, con un preavviso di almeno 180 giorni. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione di una sanzione di €. 100,00 per ogni giorno di mancato preavviso rispetto ai 180 giorni previsti.
Qualora venga applicata tale sanzione, il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
Nel caso in cui il Concessionario non provveda al pagamento della sanzione comminata, il COMUNE potrà operare la decurtazione della sanzione tramite escussione delle garanzie di cui al punto 1 e/o 2 di cui all'Art. 21 del presente contratto per una somma corrispondente. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo di tali cauzioni fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
ARTICOLO 25
(Privacy)
Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento della concessione ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Privacy - D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
ART. 26
(Obblighi in materia di anticorruzione)
Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
Il concessionario, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio
2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto – è nella piena disponibilità dell'appaltatore in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'apposito link .
L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l' A. C. procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 27
(Definizione delle controversie)
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.
ART. 28
(Spese contrattuali – Trattamento fiscale)
Le spese del presente atto e le altre ad esso inerenti e conseguenti sono a totale carico del concessionario; l’I.V.A. è per legge a carico della S. A..
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ai sensi degli articoli 5, c. 1, e 40, c. 1, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss. mm..
ART. 29
(Domicilio del gestore)
Il concessionario elegge speciale domicilio in Lucca presso il Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxx x.
Xxx. 00
(Richiamo per quanto non previsto)
Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonchè nella normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e xx.xx. e nel Capitolato.
ART. 31
(Allegati al contratto)
INDICARE EVENTUALI DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto. IL DIRIGENTE
L’IMPRESA