FISO-0010817-20170801 pag. 1 di 27
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Nobis Compagnia di Assicurazioni
Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell’Esercente, in forma societaria, dell’attività di Studio Odontoiatrico
RCT dello Studio Odontoiatrico
Fascicolo Informativo
EDIZIONE: Agosto 2017
VERSIONE: 001.08.2017 IN VIGORE DAL 01.08.2017
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b) le Condizioni di assicurazione e Informativa Privacy
devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Sede Legale ed Operativa
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 000 0000000
Fax 000 0000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è appartenente al Gruppo Assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – Iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi ed è soggetta alla direzione e coordinamento di INTERGEA Finanze S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base del Bilancio 2016 il Patrimonio Netto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 16,78 milioni di Euro di cui 10,0 milioni per capitale sociale e 6,78 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità è pari ad euro/m 19.680 e la Compagnia presenta fondi propri ammissibili a copertura per 22.255 euro/m, con una eccedenza pari a 2.575 euro/m (+13%).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto, stipulato in forma standardizzata, ha una durata annuale; prevede garanzie o clausole predeterminate che sono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Salvo accordi particolari il contratto ha una durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indicata nel frontespizio di polizza e in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24:00 di tale data.
Avvertenza
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec, da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Termini e Modalità sono regolati dall’Art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’ assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto derivante da responsabilità civile inerente l’attività esercitata.
L'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno, sono stati commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
Si rimanda per maggiore dettaglio all’Art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione – R.C.T.-R.C.O. - delle Condizioni Generali di Polizza.
L’Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.
Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 11 delle Condizioni Generali di Polizza ed al punto F delle Garanzie Addizionali di polizza.
AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:
L’assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia volta a coprire le Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di decorrenza convenuta (anche se retroattiva).
Sono escluse dall’assicurazione le Richieste di Xxxxxxxxxx riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all’articolo 15 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per le ESCLUSIONI si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. | 1. | Dichiarazioni dell’Assicurato e aggravamento del rischio |
Art. | 3. | Copertura assicurativa di primo e secondo rischio |
Art. | 4. | Premio e Durata della Garanzia |
Art. | 5. | Regolazione del Premio |
Art. | 8 . | Foro competente |
Art. | 15. | Esclusioni |
Art. | 16. | Inizio e termine della garanzia (Formula Claims Made) |
Art. | 17. | Denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze di danno – Spese legali |
Art. | 20. | Tentativo obbligatorio di conciliazione |
Art. | 23. | Clausola Risolutiva Espressa |
Franchigie e Scoperti
Garanzie Addizionali: lettere A, C, M, O Garanzie Speciali: Numeri I)
AVVERTENZA: Le garanzie di polizza sono prestate con specifiche Franchigie e/o Scoperti e sono altresì previsti Massimali e Sottolimiti e sono riportati nel Modulo di Proposta , nel Frontespizio di polizza o nelle Estensioni Facoltative, nonché all’articolo 6 delle Condizioni Generali di Polizza e alle lettere A, C, M, O delle Garanzie Addizionali ed al Num. I) delle Garanzie Speciali
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito s’illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio Massimale: € 750.000,00 Danno: € 150.000,00 Franchigia: € 1.000,00 Risarcimento: € 150.000,00 – 1.000,00 = € 149.000,00 | 2° esempio Massimale: € 1.000.000,00 Danno: € 600,00 Franchigia: € 1.000,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. |
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio Massimale: € 1.000.000,00 Danno: € 15.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 Risarcimento: € 15.000,00 – 5.000,00 = € 10.000,00 | 2° esempio Massimale: € 750.000,00 Danno: € 350.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 Risarcimento: € 350.000,00 –35.000,00 = € 315.000,00 (perché la somma in percentuale è superiore al minimo). |
Meccanismo di funzionamento del massimale:
1° esempio Massimale: € 1.000.000,00 Danno: € 50.000,00 Risarcimento: € 50.000,00 (dal quale dedurre eventuali scoperti o franchigie) | 2° esempio. Massimale: € 1.500.000,00 Danno: € 2.200.000,00 Risarcimento € 1.500.000,00 |
AVVERTENZA:
MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che
l’Assicuratore mette a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri
relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 6 delle CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita del diritto all’indennità.
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 1
delle CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA e art. 1897, art. 1898 C.C.
PRESENZA DI CAUSE DI NULLITÀ
Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perché l’oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
o L’Assicurato deve avvisare l’Assicuratore per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all’Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.
o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell’aggravamento
o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell’articolo 1 delle CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.
o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato è tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine dell’incarico (si precisa che questo esempio non è reale – si tratta solamente di un’ipotesi astratta).
AVVERTENZA:
Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dall’Assicuratore
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'Assicurazione
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 1 delle CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
6. Premi
o L’importo dei premi è comprensivo di eventuali accessori e delle imposte applicabili.
o La periodicità del pagamento del premio è annuale.
Il pagamento del premio può essere effettuato alla Compagnia o all'intermediario autorizzato esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, e segnatamente:
- assegni circolari
- bonifici bancari
7. Rivalse
Se all’Assicurato spettano dei diritti nei confronti delle persone responsabili per il recupero di
denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all’Assicuratore nel caso quest’ultimo abbia liquidato il danno al terzo ai sensi del presente contratto.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 1916 del C.C..
AVVERTENZA: L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” prevede che la compagnia che ha pagato l’indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno
Indipendentemente dal momento in cui l’Assicuratore ne sia informato, qualora l’Assicurato venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o per qualsiasi ragione venga negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione, gli effetti dell’assicurazione cessano automaticamente al verificarsi di tale circostanza e alla medesima data.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
9. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
10. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 e
successive modifiche ed integrazioni, all’aliquota di volta in volta applicabile. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve fare denuncia scritta all’Assicuratore di ciascun sinistro
immediatamente quando ne viene a conoscenza e comunque entro 10 giorni dall’avvenuta
notifica di un’azione nei suoi confronti da parte di xxxxx.
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione e al contenuto dell’allegato modulo “PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO”
12. Reclami
Qualsiasi reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere inviato per iscritto all’Assicuratore al seguente indirizzo:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxx 00
00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx XX Telefono:000 0000000
Fax:000 0000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’Assicurato può altresì inviare eventuali reclami per iscritto al proprio Broker di assicurazione per essere a tale fine assistito.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che l’Assicuratore abbia dato riscontro al reclamo, è possibile anche presentare il proprio reclamo a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Telefono 00-000000
Oppure Fax 00-00000000
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta sul suo sito Internet - xxx.xxxxx.xx - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente /Assicurato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale L’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Ai sensi e per gli effetti della presente Polizza si applicano le seguenti definizioni:
PARTI: | il Contraente, l’Assicurato, la Compagnia, l’Intermediario. |
COMPAGNIA/ASSICURATORE: | impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. |
CONTRAENTE: | il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, e si obbliga a pagare il premio. |
ASSICURATO: | L’Esercente, in forma giuridica societaria, l’attività di Studio Odontoiatrico. |
BROKER: | l’Intermediario Iscritto al Registro Unico degli Intermediari. |
AGENTE: | il soggetto che gestisce la polizza per conto della Compagnia. |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: | il contratto col quale la Compagnia, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’esercente le professioni sanitarie, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. |
PREMIO: | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Compagnia. |
STUDIO ODONTOIATRICO: | è l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. |
AMBULATORIO: | Per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa. |
ATTI NON INVASIVI: | Piccoli interventi chirurgici eseguiti senza accesso alla sala operatoria e senza l’uso di anestesia generale. |
ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE: | il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione che iscritto all’albo o collegio professionale, eserciti, la relativa attività professionale. In tale ambito rientrano: odontoiatra, dentista ed igienista dentale. |
MODULO DI POLIZZA/ FRONTESPIZIO: | il documento riepilogativo, sottoscritto dal singolo Assicurato, degli estremi della propria copertura. |
MODULO DI ADESIONE/ QUESTIONARIO DI PROPOSTA: | il documento compilato (anche on line) e sottoscritto dal soggetto che intenda sottoscrivere la polizza. |
MASSIMALE: | la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito, e che non potrà essere inferiore ad Euro 500.000,00 per evento e in aggregato annuo per ciascun assicurato, fatto salva la possibilità di reintegrare il massimale, secondo le condizioni di polizza. |
FATTI NOTI O CIRCOSTANZE: | qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza dell’assicurato mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: | qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo richieda all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell’attività professionale; qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di appartenenza, di cui l’assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. |
SINISTRO: | l’evento sul quale il reclamante basa la richiesta di risarcimento, come definito sopra, e di cui l’Assicurato ha consapevolezza per la prima volta durante il periodo di assicurazione. |
AVVISO DI SINISTRO: | l’Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se la Compagnia o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (art. 1913 c.c, comma 1). |
FRANCHIGIA: | importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. |
ATTIVITA' ASSICURABILI: | • Direttore Sanitario • Chirurgia Odontostomatologica • Endodonzia • Gnatologia • Igiene Dentale |
• Implantologia
• Odontoiatria conservativa
• Odontologia forense
• Odontoiatria pediatrica o pedodonzia
• Ortognatodonzia
• Patologia e Medicina Orale
• Parodontologia
• Protesi dentaria
POLIZZA PER LA RESPONSABILITA'
CIVILE DELL’ESERCENTE, IN FORMA SOCIETARIA, L’ATTIVITA’ DI STUDIO ODONTOIATRICO
stipulata fra il Contraente
riportato sul frontespizio di polizza di seguito denominato Contraente, e
la Società
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
Xxx Xxxxx 00
00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
di seguito denominata Compagnia
La seguente assicurazione opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti rischi:
1) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE
2) RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI - R. C. O.
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Premessa
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.
Art. 1) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato quando presenta la proposta di assicurazione ha l’obbligo di fornire le informazioni e dichiarazioni per iscritto previste nel modulo di proposta che diventa parte integrante del contratto, nonché qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, venuto a conoscenza dell’assicurato mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione.
Nel caso di variazioni che aggravano il rischio, l’Assicurato ha l’obbligo di informare sollecitamente per iscritto la Compagnia.
Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, così come l'omissione di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze non siano frutto di dolo.
Se l'aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente Polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di recesso di cui all'Art. 1898 dei Codice Civile e l'Assicurato s’impegna a pagare il maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell'aggravamento.
Art. 2) VARIAZIONI ALLA POLIZZA
Qualunque variazione o modifica della presente Polizza, deve risultare da apposita appendice sottoscritta dalle Parti.
Art. 3) COPERTURA ASSICURATIVA DI PRIMO E DI SECONDO RISCHIO
L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
In caso di esistenza di altre polizze operanti per il medesimo rischio la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime e per l'importo di danno eccedente il massimale delle stesse.
Resta inteso fra le Parti che la garanzia di secondo rischio prestata con la presente polizza terminerà la sua efficacia alla data di scadenza della polizza di primo rischio e proseguirà a primo rischio fino alla scadenza originaria prevista dalla polizza stessa. I relativi premi saranno regolati a “pro rata giornaliero” ed il premio ottenuto andrà arrotondato all’Euro superiore.
In caso d’inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premio, la citata franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.
Art. 4) PREMIO E DURATA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista un’addizione nella misura indicata nel contratto.
Il premio minimo comunque acquisito è pari ad Euro 750,00.
Il premio deve essere pagato secondo il frazionamento concordato a mezzo di assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità intestati o girati all’Impresa oppure all’Intermediario espressamente in tale qualità ed ancora ordini di bonifico od altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati precedentemente. E’ consentito altresì pagare in contanti i premi aventi importo non superiore a €. 750,00 annui per ciascun contratto. La presente polizza ha una durata annua a decorrere dalle ore 24:00 del giorno indicato sul frontespizio di polizza se il premio è stato pagato.
In assenza di disdetta da parte del Contraente e della Compagnia, notificata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, quest’ultima s’intende prorogata di un anno, e così successivamente.
La Compagnia rilascerà all'Assicurato una regolare polizza assicurativa contenente i dati relativi alla copertura, che costituisce altresì quietanza dell’avvenuto pagamento del premio.
Art. 5) REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio, comunque acquisito, è calcolato sulla base del valore del fatturato (con l'esclusione dell'IVA) notificato dal Contraente/Assicurato in sede di negoziazione della polizza, applicando i tassi previsti al successivo Art. 6.
Tuttavia, ove in sede di rinnovo, il fatturato consuntivo relativo all’annualità assicurativa decorsa risultasse maggiore del 25% rispetto al fatturato preventivato usato come base per il calcolo del premio della stessa annualità, l’Assicuratore procederà al calcolo del premio a conguaglio applicando il tasso previsto al citato Art. 6 sul fatturato consuntivo dichiarato dal Contraente/Assicurato.
La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessarie (quali ad esempio: il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 6) MASSIMALI E TASSI DI PREMIO
Ai fini della determinazione del premio annuale di cui alla presente assicurazione, si dovrà fare riferimento alla tabella seguente.
I limiti massimi delle esposizioni degli Assicuratori si intendono per evento ed in aggregato annuo.
Studi Odontoiatrici
MASSIMALI | Tassi di Premio “pro mille” | ||
EURO | RCT | RCO | |
Opzione | Per evento ed in aggregato annuo | Per evento ed in aggregato annuo | |
1 | 500.000 | 500.000 | 4,80 |
1a | 1.000.000 | 1.000.000 | 5,90 |
1b | 1.500.000 | 1.500.000 | 6,24 |
1c | 2.000.000 | 2.000.000 | 6,96 |
Art. 7) GESTIONE E CLAUSOLA BROKER
La Compagnia dichiara che l’emissione e la gestione dei contratti sono affidati a “Marintec s.r.l.” – Xxx Xxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx – iscrizione RUI n. A000012538 - fax x00 000 000000 e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxx@xxx.xx..
La Contraente dichiara di aver affidato gli adempimenti del presente contratto al Broker indicato sul “Questionario di Proposta” iscritto alla Sez. B del RUI, che a propria volta si potrà avvalere di collaboratori regolarmente autorizzati dall’Isvap anche per l’attività di incasso; resta pertanto intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’Art 1901 c.c., dei pagamenti a questi effettuati. Ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta dagli Assicurati stessi e sarà considerata come inviata alla Compagnia.
Art. 8) FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria della residenza di ciascun Assicurato.
Art. 9) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato. La copertura assicurativa conserva la propria validità anche nel caso che l’assicurato non sia in regola con gli obblighi derivati da leggi e/o ordinamenti, purché ciò sia involontario e/o la conseguenza d’inesatte interpretazioni di norme vigenti.
Art. 10) NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Generale R.C.T. e la Responsabilità Civile verso i dipendenti R.C.O.
Art. 11) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R. C. T.- R.C.O.
A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nella sua qualità di Esercente l’attività di Studio Odontoiatrico, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 13 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del predetto
D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n 1124 e successive modifiche ed integrazioni, e D. Lgs. 23.2.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una Invalidità Permanente non inferiore al 5%.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi degli art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 12) RISCHI AGGIUNTIVI
A titolo esemplificativo e non limitativo, s’intende garantita dalla presente polizza anche la responsabilità civile verso terzi R. C. T. e/o verso dipendenti R. C. O., derivante all'Assicurato:
a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere;
b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia, non necessariamente connesse con l’odontoiatria, ambulatoriale e/o domiciliare, senza ricorso ad anestesia totale ma prestate per necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuate sia sui pazienti sia su altre persone;
c) per l'attività dì formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa.
d) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori.
Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
e) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
f) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
g) dall'attività di radiodiagnostica in genere;
h) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata;
i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall'Assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni;
j) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di euro 250.000. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 3).
k) per danni a cose di xxxxx in consegna o custodia.
Art. 13) COMMITTENZA
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 dei Codice Civile per:
a) danni causati a terzi da Xxxx dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato, in usufrutto o locazione, od allo stesso intestate al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo studio assicurato.
Art. 14) NOVERO DEI TERZI
Ai fini delle garanzie R. C. T., non sono considerati terzi esclusivamente l'Assicurato ed i dipendenti rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti.
Art. 15) ESCLUSIONI
L'assicurazione non vale:
• per le richieste di risarcimento e atti e/o fatti già noti all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
• per i danni derivanti della proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili; fatta salva la responsabilità derivante per il ruolo di direttore sanitario; relativamente alla sola garanzia R.C.T. l’assicurazione non vale inoltre per i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione:
• per fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell’attività professionale.
• per danni conseguenti ad esplosioni od emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, lettera g);
• per danni conseguenti a circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al precedente art. 13 lettera a);
• per danni conseguenti a fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovansi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi;
• per danni conseguenti a furto;
• per danni conseguenti a produzione diretta di organismi geneticamente modificati
• per danni conseguenti a detenzione o impiego di esplosivi;
• per danni conseguenti alla produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto);
• per danni derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché i danni derivanti da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
• cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da qualsiasi attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti Paesi.
• per i danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato;
• la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati e/o infruttuosi.
Art. 16) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – FORMULA CLAIMS MADE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni antecedenti la data di effetto della polizza. Tale estensione potrà essere concessa a fronte di un soprapremio del 20%.
Il Contraente/Assicurato dichiara ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento e/o sinistro che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l’inesattezza della dichiarazione resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata.
Resta inteso che la garanzia non vale per i reclami che risultano essere già stati presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questa polizza o per quelli che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo di retroattività della Polizza.
Art. 17) DENUNCIA DEI SINISTRI E GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (art. 1913 Codice Civile, comma 1);
L'Assicurato è obbligato a trasmettere alla Compagnia, e per essa all’Agenzia Marintec S.r.l. – Via Corsica 19/6 – 00000 Xxxxxx – fax x00 000 000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxx@xxx.xx, qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo richieda all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell’attività professionale; qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di appartenenza, di cui l’assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato.
L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Si concorda comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.
La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale.
Art. 18) DENUNCIA DEI DANNI R. C. O.
L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia gli eventuali sinistri, solo ed esclusivamente:
a) in caso di un infortunio per il quale abbia luogo un’inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora eserciti il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. 1124 dei 30.06.1965;
c) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 0000 X. 000.
Art. 19) D. L. G. S. 81/2008 – ex 626/94
Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza, si precisa che è compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai sensi dei D. Lgs. N. 81/2008 ex 626/94 di cui l’Assicurato debba rispondere.
Art. 20) TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Prima di promuovere l’azione giudiziaria relativa a una controversia di risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria inerente la presente polizza, l’attore è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’Art. 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
Tale ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, e per tutta la durata del procedimento.
Art. 21) AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO
Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’esercente la professione sanitaria, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza.
Non possono essere opposte al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività al di fuori di strutture sanitarie.
L’Assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Il termine di prescrizione dell’azione diretta del danneggiato è uguale a quello dell’azione esercitata verso l’esercente la professione sanitaria.
Art. 22) ESTENSIONE TERRITORIALE
I rischi assunti in alimento alla presente polizza sono validi per sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.
Art. 23) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi un aggravamento del rischio per effetto di nuove leggi, regolamenti e/o altre norme, emanate nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, che modifichino l’attuale disciplina in materia di attribuzione di Responsabilità Civile nel settore medico e paramedico, l’assicurazione cesserà di diritto decorso un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti da quando gli Assicuratori avranno dichiarato all’Assicurato l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.
*.*.*.*.*
GARANZIE ADDIZIONALI (SEMPRE VALIDE ED OPERANTI)
A) LAVORI PRESSO TERZI
Nonostante quanto eventualmente convenuto in difformità in questa polizza, l'assicurazione è
estesa ai danni:
a) alle cose (trovantisi nell'ambito dell’esecuzione di lavori) che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
B) PROPRIETA' DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di
proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
• da spargimento d'acqua derivante da rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
• da rigurgiti di fogne;
• da attività esercitate nei fabbricati, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
C) DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNE
L'assicurazione comprende i danni a cose da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura
accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. Questa estensione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 pe ogni danneggiato.
D) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti compresi dirigenti e
quadri dell'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto,
unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
E) RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMMITTENTE PER DANNI PROVOCATI A TERZI DA DIPENDENTI ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049
del Codice Civile Per danni involontariamente cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in
usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.
F) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL
A parziale deroga dell'art. 17 lettera c), sono considerati terzi anche per gli infortuni subiti in
occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o servizio.
G) ESTENSIONI VARIE
L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti:
• dalla proprietà e relativa manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
• dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande o simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
• dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
• dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
• dall'impiego di apparecchi a raggi X;
• dalla gestione della mensa aziendale, spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi restando però esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi
– la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che l'assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
• dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e veicoli a mano usati all'interno delle aree occupate dall'Assicurato o all'esterno per conto dell'Assicurato stesso;
• dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all'attività dichiarata;
• dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nell'azienda.
H) COSE IN CONSEGNA
A parziale deroga di quanto riportato alla successiva lettera I), e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
I) ESTENSIONE DELLE GARANZIE ALLE PERSONE NON DIPENDENTI
Si conviene che l'assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza vengano
ammesse persone prive di alcun vincolo di dipendenza. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per i dipendenti.
L) BUONA FEDE INAIL
Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto
ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia e, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nel limite del massimale espresso in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
M) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
attività purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione è prestata con uno scoperto del 10 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
N) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.09.1994 N. 626 (e successive modifiche ed integrazioni)
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza a sensi del
Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
O) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675 (e successive modifiche ed integrazioni)
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge
31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi, con esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato. L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10 % per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.000,00.
*.*.*.*.*
GARANZIE SPECIALI (comprese nel premio)
I) RC INDIVIDUALE DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO NON DIPENDENTE
E’ compresa in garanzia la responsabilità civile professionale del personale medico (con esclusione
delle specializzazioni diverse da Odontoiatria o da quelle accettate dalla Compagnia nella descrizione del rischio) e paramedico non dipendente che effettua prestazioni retribuite per conto del Contraente.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza mediante applicazione di una
franchigia assoluta di Euro 3.000,00 (tremila/00) a carico del beneficiario della garanzia.
II) DANNI VERSO I PRESTATORI DI LAVORO A CONTRATTO
L’Assicurato può avvalersi, nell’ambito dell’attività dichiarata nella Scheda, di Prestatori di lavoro
con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (in attuazione della cosiddetta “Legge Biagi”) o successive modificazioni, di:
a. prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dall’Assicurato stesso, ma assunti da un’agenzia di somministrazione di lavoro;
b. prestatori di lavoro in altre forme (“a progetto”, “con prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio”, ecc.) assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto del Decreto Legislativo
n.276 del 10.9.2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
In tal caso l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
- xxxxx xxxxxxxxx e/o subiti dalle persone di cui al punto a;
- danni causati dalle persone di cui al punto b, mentre per quanto riguarda i danni da queste subiti, le stesse vengono equiparate a prestatori di lavoro e pertanto l’assicurazione si intende fornita nell’ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante. La presente garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro con le persone elencate ai punti a e b risultino da regolare contratto.
III) RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO CONSEGUENTE ALLA DETENZIONE E IMPIEGO DI RAGGI X
Ad integrazione delle Garanzie Addizionali (sempre valide ed operanti) l’assicurazione comprende
la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti alla detenzione e impiego di apparecchi a raggi X e dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia e dall’uso di ogni altra apparecchiatura riferita all’attività assicurata.
IV) RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI
A modifica parziale dell’Art. 18 – Rischi Esclusi sono invece compresi i casi di responsabilità
connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio, e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio/studio medico, di cui alle relative leggi.
*.*.*.*.*
XXXXXXXX AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE CON PATTO SPECIALE:
RIMBORSO COMPENSI
A parziale deroga delle condizioni particolari di polizza si conviene tra le parti che sono indennizzabili dalla Compagnia le somme dovute a terzi danneggiati a titolo di rimborso dei compensi percepiti per trattamenti incongrui, inadeguati e infruttuosi nei limiti di € 10.000 per sinistro e per anno, con l’applicazione di un soprapremio del 10% del premio dovuto ed uno scoperto del 15% a carico dell’assicurato.
*.*.*.*.*
INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196
La presente per informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali ”, presso la ns. Organizzazione viene effettuato il trattamento dei Suoi Dati Personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. Il trattamento e l’eventuale inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito all’acquisizione del Suo consenso salvi i casi di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 La informiamo che:
a. Il trattamento dei Dati Personali da parte della nostra Organizzazione viene effettuato per le seguenti finalità: Adempimenti fiscali, contabili, finanziari, bancari, assicurativi, legali, previdenziali, per la gestione del rapporto di lavoro, per la gestione e manutenzione degli Strumenti Elettronici/Informatici, per la vendita di prodotti assicurativi, per la gestione della polizza assicurativa, per la gestione dei sinistri.
b. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l’ausilio di Strumenti Elettronici.
c. Il conferimento dei Dati Personali ha natura facoltativa.
d. In caso di un eventuale Suo rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le attività relative alle finalità sopra indicate, e comporterà, di conseguenza, l’impossibilità di esecuzione dei contratti in essere.
e. I Suoi Dati Personali sono stati acquisiti con le seguenti modalità: Dati, Atti o Documenti forniti dall’Interessato. Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Soggetti Responsabili e Incaricati del Trattamento.
f. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a ns. consulenti e/o fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: amministrativi, fiscali, finanziari, legali, etc.), banche, amministrazione pubblica, organi dello stato, per le finalità sopra indicate. Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Incaricati del Trattamento.
g. Il Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, è l’Organizzazione scrivente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) – Codice Fiscale / Partita IVA 09834040017.
h. L’Organizzazione non ha nominato Responsabili del Trattamento.
i. Al Titolare del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, cioè per richiedere : la conferma dell’esistenza o meno dei Dati Personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei Dati Personali trattati
in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei Dati Personali; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi i Dati Personali.
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all’art. 7 del Codice richiamati alla lett. i. dell’informativa.
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