Termini principali del presente contratto di sottoscrizione di futuro aumento di capitale (il “Contratto”):
Contratto di sottoscrizione di futuro aumento di capitale ("Subscription Agreement for Future Equity – SAFE")
Termini principali del presente contratto di sottoscrizione di futuro aumento di capitale (il “Contratto”):
Investitore *Vedere paragrafi che descrivono le Parti | [●] |
Versamento *Importo complessivo in euro che l’Investitore concorda di versare in favore della Società, ai sensi della clausola 2.1 | Euro [●] |
Tasso di Sconto *Vedere definizione di Tasso di Sconto | [●]% |
Termine *Vedere definizione di Termine | [●] [Nota: si suggerisce di prevedere un termine <= a 18 mesi] |
Valuation Cap *Vedere definizione di Valuation Cap | Euro [●] |
Valutazione al Termine *Vedere definizione di Valutazione al Termine | Euro [●] |
Dimensione minima del Round di Investimento *Vedere definizione di Round di Investimento | Euro [●] |
Percentuale minima del Round di Investimento sottoscritta da terzi *Vedere definizione di Round di Investimento | [●]% [Nota: si suggerisce di prevedere che l’importo versato da soggetti terzi a condizioni di mercato rappresenti una percentuale sostanziale del valore totale del Round di Investimento (es. 40%)] |
Il presente Contratto è sottoscritto:
(1) [denominazione società], con sede legale in [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Partita IVA e Codice Fiscale n. [•]3, in persona del legale rappresentante [•], munito dei necessari poteri ai sensi di [•] (la “Società”);
E
(2) [denominazione socio], nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•], residente in [•], via [•] (“[•]”);
(3) [denominazione socio], nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•], residente in [•], via [•] (“[•]”);
([•] e [•] sono collettivamente indicati come i “Soci Fondatori”)
E
(4) [denominazione socio], nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•], residente in [•], via [•]4 (“[•]”);
(5) [denominazione socio], nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•], residente in [•], via [•]5 (“[•]”); (in qualità di “Soci Rilevanti”, come di seguito definiti)
e
(6) [denominazione investitore], con sede legale in [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Partita IVA e Codice Fiscale n. [•], in persona del legale rappresentante [•], munito dei necessari poteri ai sensi di [•]6 (l’“Investitore”)
(la Società, i Soci Fondatori, i Soci Rilevanti e l’Investitore, congiuntamente, le “Parti” e ciascuno una “Parte”).
1. DEFINIZIONI e INTERPRETAZIONE
1.1. Definizioni
In aggiunta agli altri termini in maiuscolo definiti nel Contratto, i seguenti termini, se utilizzati con la lettera maiuscola, avranno il significato di seguito riportato:
1 Si suggerisce di sottoscrivere il Contratto per scambio di corrispondenza. In termini generali si parla di “atti formati per corrispondenza” per indicare quegli atti o contratti che non sono sottoscritti contestualmente dalle parti, ma sono formati mediante lo scambio di una proposta contrattuale e della relativa accettazione.
2 Se sottoscritto elettronicamente, il Contratto può essere firmato con firma elettronica cd. semplice in quanto ai soli fini della validità del Contratto non è necessario che lo stesso sia sottoscritto con firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata (o digitale).
3 Se si tratta di start-up innovativa ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto-legge 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, inserire tale specificazione in epigrafe.
4 Ripetere per ciascun socio e adeguare nel caso in cui il socio sia una persona giuridica.
5 Ripetere per ciascun socio e adeguare nel caso in cui il socio sia una persona giuridica.
6 Adeguare nel caso in cui l’investitore sia una persona fisica.
“Allegato”: indica il documento e/o i documenti allegati al presente Contratto e qualsiasi altro documento allegato agli Allegati;
“Base Fully Diluted” indica il numero aggregato di Partecipazioni rappresentative del capitale sociale della Società immediatamente dopo il relativo Evento Rilevante, assumendo (i) la conversione integrale e/o l’esercizio di tutti gli strumenti finanziari partecipativi o convertibili, warrant, diritti di opzione o altri diritti e strumenti finanziari o obbligazionari convertibili in circolazione e (ii) dopo aver dato effetto all’emissione di tutte le Partecipazioni o altri strumenti finanziari (o, nel caso di Partecipazioni proprie detenute dalla Società ai fini dei piani di incentivazione, la relativa assegnazione) in relazione a piani di incentivazione azionaria o simili della Società per dipendenti, consulenti, amministratori o terzi, comprese le Partecipazioni riservate nell’ambito di piani di incentivazione che non sono incorporate in titoli.
“Cambio di Controllo” indica la vendita o il trasferimento di (o la concessione di un diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere) partecipazioni della Società (in un’unica operazione o tramite una serie di operazioni) che determini, sia direttamente che indirettamente (incluso mediante conferimento, fusione o scissione o altra operazione straordinaria e di riorganizzazione societaria), il trasferimento all’acquirente di una partecipazione di Controllo nella Società.
“Controllo” indica un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) e comma 2 del Codice Civile.
"Data di Emissione" ha il significato di cui al paragrafo 7.2. “Evento di Liquidità” indica
(a) un Cambio di Controllo,
(b) una Vendita di Beni; o
(c) una Quotazione.
"Evento di Dissesto o Scioglimento" indica:
(a) l’assoggettamento della Società a procedure di liquidazione o scioglimento obbligatorie per legge;
(b) il verificarsi di una Procedura di Insolvenza; o
(c) la liquidazione volontaria della Società.
“Giorni Lavorativi” indica qualsiasi giorno (escluso il sabato e la domenica) in cui le banche siano aperte al pubblico dove ha la sede la Società.
“Lettera di Adesione” indica un documento sostanzialmente nella forma indicata nell'Allegato 1 (Modello di Lettera di Adesione).
“Nuovi Investitori” ha il significato attribuito nella definizione di “Round di Investimento”.
“Partecipazione” indica qualsiasi partecipazione (es. azione, quota), ordinaria o di qualsiasi categoria, del capitale sociale della Società.
“Partecipazione Investitore” indica la porzione del capitale sociale della Società, calcolata così come previsto al paragrafo 6, che dovrà essere offerta in sottoscrizione all'Investitore, a seguito del verificarsi
di un Evento Rilevante, che conferirà a quest'ultimo diritti amministrativi e patrimoniali come meglio specificati nel paragrafo 8.1.
“Procedura di Insolvenza” indica (i) una qualsiasi procedura concorsuale o strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, inclusa una qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni, e (ii) una qualsiasi procedura prevista da normative estere applicabili e aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure concorsuali previste dalla legge italiana.
“Proprietà Intellettuale” indica qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, per tale intendendosi i diritti su ogni tipo di marchio e brevetto, denominazione commerciale, copyright, diritto di privativa, logo, inclusa la titolarità di domini internet, software, formula, invenzione, know-how e tecnologia rilevante e ogni altro analogo diritto (registrato o non registrato) avente ad oggetto beni immateriali spettante in forza di legge o sulla base di una registrazione.
“Proventi” indica la liquidità, inclusi distribuzione di utili o altre riserve distribuibili generati dalla Società, che potrebbe essere oggetto di distribuzione tra i soci della Società al verificarsi di un Evento di Liquidità.
“Quotazione” indica (i) l'esito positivo di una procedura di ammissione a quotazione e alle negoziazioni di tutte o parte le azioni della Società su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione in qualsiasi giurisdizione o (ii) un'aggregazione aziendale o qualsiasi altra operazione (e.g., vendita di azioni, vendita di attività o joint venture), ad esito della quale la totalità o una parte del capitale sociale della Società, o delle attività della Società e/o delle sue controllate, sia venduta a - o aggregata con - uno o più soggetti terzi e, a seguito di tale vendita o combinazione, la totalità o parte della Società o delle attività della Società e/o delle sue controllate, appartenga a un soggetto quotato o ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o un sistema di negoziazione multilaterale in qualsiasi giurisdizione.
“Riserva Targata” ha il significato di cui al paragrafo 2.2.
“Round di Investimento” indica una o più operazioni collegate, negoziate con uno o più terzi investitori (diversi dai soci attuali della Società, dipendenti, amministratori o consulenti) in buona fede (i “Nuovi Investitori”), per effetto delle quali la Società aumenti il capitale sociale a pagamento a condizioni di mercato ed emetta nuove partecipazioni in conseguenza della raccolta di nuove risorse finanziarie in misura non inferiore a Euro [•] (comprensivo di nominale e sovrapprezzo), di cui almeno il [•]% versato da Nuovi Investitori.
"Socio Rilevante" indica:
(a) qualsiasi socio della Società (esistente alla data del presente Contratto) che abbia diritti di veto statutari o contrattuali in relazione alla stipula e/o all'emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili, obbligazioni convertibili o qualsiasi altro tipo di strumento convertibile in partecipazioni della Società e/o in relazione a operazioni di aumento di capitale; e/o
“Statuto” indica lo statuto della Società di volta in volta vigente.
“Tasso di Sconto” indica il [•]%.
“Valuation Cap” indica un importo pari a Euro [•] post-money su Base Fully Diluted.
"Valutazione al Termine" indica la valutazione della Società al Termine, pari ad Euro [•].
"Vendita di Beni" indica la cessione (diretta o indiretta tramite una qualsiasi operazione societaria, incluso il conferimento, la fusione o la scissione) dell’azienda della Società o una parte sostanziale dei beni dalla stessa impiegati nell’esercizio della propria attività.
1.2. Interpretazione
(a) Nel presente Contratto, salvo ove risulti diversamente:
(i) i termini relativi a un solo genere sono da considerarsi come relativi a qualsiasi genere e i termini al singolare sono da considerarsi come relativi anche al plurale e viceversa; e
(ii) il termine “soggetto” indica, a seconda dei casi, una persona fisica, società, associazione o altro soggetto (con o senza personalità giuridica).
(b) Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto e hanno la stessa forza ed efficacia di quanto espressamente indicato nel corpo del Contratto. I riferimenti al presente Contratto includono le premesse e gli Allegati allo stesso, e i riferimenti a qualsiasi paragrafo o Allegato si riferiscono ai relativi paragrafi e agli Allegati al presente Contratto.
(c) I titoli dei paragrafi non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.
(d) Qualsiasi riferimento a un documento (incluso il presente Contratto), o a una disposizione di un documento, deve intendersi fatto a quel documento o disposizione come di volta in volta modificato o integrato.
Qualsiasi riferimento a un’ora o ad una data deve essere interpretato come un riferimento all’ora o alla data applicabile in Italia.
2. OGGETTO, NATURA E SCOPO DEL PRESENTE CONTRATTO
2.1. Con la conclusione del presente Contratto, l’Investitore si impegna a versare a favore della Società un importo complessivo pari a Euro [•] (il “Versamento”) a titolo di versamento anticipato del prezzo di sottoscrizione di un futuro aumento di capitale.
2.2. Le Parti convengono che il Versamento, a fini contabili, dovrà essere qualificato come una riserva di patrimonio netto targata a favore dell’Investitore (la “Riserva Targata”). La Riserva Targata:
(a) non è accorpabile con altre riserve;
(b) non può essere utilizzata contabilmente, salvo che per la copertura delle perdite di esercizio, in subordine rispetto alle altre riserve ad eccezione della riserva legale;
(c) non può essere distribuita a favore di soggetti diversi dall’Investitore ai fini dell'attribuzione della Partecipazione Investitore.
2.3. Nel caso di utilizzo della Riserva Targata ai fini della copertura perdite, ai sensi di quanto precede nonché in caso di azzeramento del capitale sociale della Società, resta impregiudicato il diritto per l'Investitore ad ottenere la Partecipazione Investitore, così come meglio precisato al paragrafo 7.4.
2.4. Le Parti concordano che il presente Contratto si qualifica come contratto aleatorio ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile e, pertanto, gli artt. 1467 e 1468 del Codice Civile non trovano applicazione.
2.5. Il Versamento è da considerarsi infruttifero e non produce interessi. Senza pregiudizio per gli ulteriori rimedi di legge in capo all’Investitore, la mancata attribuzione della Partecipazione Investitore nel capitale sociale della Società per fatto imputabile alla Società ai Soci Fondatori o ai Soci Rilevanti, dà diritto all’Investitore di agire per il risarcimento del danno.
2.6. La Società utilizzerà il Versamento esclusivamente per il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari legati al proprio ciclo operativo e per gli altri scopi commerciali che gli amministratori della Società possono ritenere opportuni, in conformità all’oggetto della Società.
3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL VERSAMENTO
3.1. L’Investitore si impegna ad eseguire il Versamento entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto sul conto corrente intestato alla Società, identificato dalle seguenti coordinate:
Banca: [•];
IBAN: [•];
Causale: Versamento SAFE
4. CONSENSI E DEROGHE
4.1. I Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti si impegnano a fare in modo che:
(a) siano ottenuti tutti i consensi, le deroghe e le autorizzazioni societarie necessarie (ai sensi dello Statuto o di legge) per l’emissione e l'assegnazione della Partecipazione Investitore all’Investitore come previsto dal presente Contratto; e
5. EVENTO RILEVANTE
5.1. La Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che sia offerta in sottoscrizione all’Investitore la Partecipazione Investitore, mediante utilizzo della Riserva Targata, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(b) un Evento di Liquidità; e, in mancanza di (a) o (b),
(c) il decorso di un termine di [•]7 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto (il “Termine”);
7 Si ritiene che un termine congruo sia inferiore o uguale a 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
(ciascuno, un “Evento Rilevante”).
6. CALCOLO PARTECIPAZIONE INVESTITORE
In caso di Round di Investimento o di Evento di Liquidità
𝑉𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (%) = (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜) ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 ∗ 100
Dove:
“Valutazione Post-Money” indica:
(a) Nel caso di Round di Investimento, il valore post-money su Base Fully Diluted della Società, così stabilito, espressamente o implicitamente, per il Round di Investimento;
(b) Nel caso di Evento di Liquidità, il valore attribuibile al 100% del capitale sociale su Base Fully Diluted della Società calcolato sulla base del prezzo offerto per il perfezionamento dell’operazione sottostante l’Evento di Liquidità;
restando inteso che in nessuno dei casi sopra indicati, la Valutazione Post-Money, ridotta del Tasso di Sconto, potrà eccedere il Valuation Cap.
Al Termine:
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (%) =
𝑉𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒
∗ 100
7. EFFETTI DI UN EVENTO RILEVANTE
7.1. Al verificarsi di un Evento Rilevante, la Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvederà senza indugio a darne informazione per iscritto all’Investitore e a far sì che venga deliberato un aumento di capitale della Società che determini l’emissione e l'assegnazione all'Investitore della Partecipazione Investitore.
7.2. L’attribuzione della Partecipazione Investitore dovrà avvenire:
(a) in caso di Round di Investimento, alla data del suo perfezionamento;
(b) in caso di Vendita di Beni o Cambio di Controllo, prima del loro perfezionamento, così da consentire all’Investitore di poter beneficiare dei flussi derivanti dai predetti eventi di liquidità;
(c) in caso di Quotazione, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi alla data in cui l'organo amministrativo della Società delibererà l'avvio del processo di Quotazione. Il prezzo della Conversione sarà rappresentato dal fair market value della Società a tale data stabilito da un soggetto terzo indipendente designato dall'organo amministrativo della Società.
(d) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal Termine, in caso non si sia prima verificato alcun Round di Investimento o Evento di Liquidità.
ciascuna delle precedenti date viene indicata come la "Data di Emissione".
7.3. La Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, faranno sì che l’Investitore possa sottoscrivere l’aumento di capitale a lui offerto mediante utilizzo della corrispondente Riserva Targata.
(a) una parte dei conferimenti effettuati dai Nuovi Investitori nel contesto di un Round di Investimento permetta la sottoscrizione da parte dell'Investitore della Partecipazione Investitore in misura pari a quanto indicato al paragrafo 6.1;
(b) i Soci Fondatori o i Soci Rilevanti versino, nell’interesse dell’Investitore, un importo sufficiente a consentire allo stesso di sottoscrivere la Partecipazione Investitore (limitatamente al valore nominale della stessa);
(c) nell’ambito di un processo di trasformazione delle Partecipazioni esistenti in Partecipazioni standardizzate senza valore nominale, venga emessa la Partecipazione Investitore, senza corrispondente aumento del capitale sociale nominale;
oppure, in ogni altro caso,
(d) venga adottata qualsiasi altra procedura che consenta il trasferimento all’Investitore della Partecipazione Investitore, anche da parte dei correnti soci della Società.
8. EFFETTI DELL’EMISSIONE
8.1. La Partecipazione Investitore conferirà:
(a) in caso di Round di Investimento, i medesimi diritti patrimoniali attribuiti al Nuovo Investitore, ivi inclusi, qualora previsti, quelli relativi alla liquidazione preferenziale e alla tutela anti-diluitiva.
(b) in caso di qualsiasi altro Evento Rilevante, i diritti amministrativi e i diritti patrimoniali della classe/categoria di partecipazioni più senior (ossia dotata di maggiori diritti amministrativi e/o patrimoniali rispetto alle altre classi/categorie di partecipazioni emesse), fermo restando che sia garantito almeno il diritto patrimoniale di beneficiare di una liquidation preference 1x non partecipativa, da pagarsi in via prioritaria rispetto ai diritti patrimoniali degli altri soci di classi/categorie subordinate (tra cui i Soci Fondatori).
8.2. A seguito dell’emissione della Partecipazione Investitore, di cui sopra, l’Investitore si impegna a sottoscrivere tutti i documenti (incluso qualsiasi accordo parasociale) la cui sottoscrizione sia prevista nel contesto dell’emissione della Partecipazione Investitore e a condizione che i diritti di governance e di garanzia previsti per l'Investitore siano allineati con quelli previsti per il Nuovo Investitore.
8.3. La Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti si impegnano a compiere prontamente tutte le azioni necessarie per far risultare l’Investitore come valido socio della Società a decorrere dalla Data di Emissione.
9. EVENTO DI DISSESTO O SCIOGLIMENTO
9.1. Qualora un Evento di Dissesto o Scioglimento dovesse verificarsi prima di un Evento Rilevante, la Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad impiegare i Proventi, ove disponibili, come segue:
(a) in primo luogo, in soddisfazione dei creditori della Società;
(b) in secondo luogo, per il rimborso dell’Investitore di un importo pari al maggiore tra (i) il Versamento e (ii) l’importo che avrebbe ricevuto l’Investitore ove fosse già titolare della Partecipazione Investitore assumendo un'emissione secondo i criteri di determinazione previsti per le ipotesi di scadenza del Termine. Nel caso in cui l’Investitore concorra con altri sottoscrittori di SAFE o strumenti equivalenti di c.d. semi-equity, la ripartizione degli eventuali Proventi residui avverrà pari passu tra loro; e
(c) per il residuo, per il riparto tra i soci della Società.
10. EFFICACIA DEL CONTRATTO
10.1. Il presente Xxxxxxxxx cesserà di avere effetto tra le Parti alla prima tra le seguenti date:
(a) la data in cui l’Investitore sottoscriverà la Partecipazione Investitore; oppure
(b) ultimato il riparto finale successivo all’Evento di Dissesto o Scioglimento.
10.2. Senza pregiudizio di eventuali vincoli derivanti dalla normativa applicabile, la Società, i Soci Fondatori ed i Soci Rilevanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che non siano deliberati o distribuiti, direttamente o indirettamente, Proventi per tutto il periodo di efficacia del presente Contratto.
11. DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL VERSAMENTO
11.1. L’Investitore non ha diritto alla restituzione del Versamento, ma solamente il diritto di ricevere la Partecipazione Investitore, ai sensi e fermo quanto disposto nel paragrafo 6.1 (Calcolo Partecipazione Investitore) e nel paragrafo 9.1(b).
12. DICHIARAZIONI E GARANZIE
(a) La Società è una società a responsabilità limitata debitamente costituita e validamente esistente ed è dotata dei poteri necessari a svolgere le proprie attività e ad essere titolare dei propri beni. [La Società ha la qualifica di [start-up innovativa ai sensi dell’art. 25, comma 4 del decreto-legge 179/2012, convertito con legge n. 221/2012] OR [PMI innovativa ai sensi dell’art. 4 del decreto-
legge 3/2015, convertito con legge 33/2015] e possiede tutti i requisiti per mantenere tale qualifica8.
(b) Il capitale sociale della Società è pari ad Euro [•] ed interamente sottoscritto e versato come indicato nell’Allegato 2 ("Cap table"). La Società non ha deliberato aumenti di capitale i cui termini di sottoscrizione non siano già spirati, né sono stati emessi o pattuiti strumenti finanziari, opzioni, warrant e diritti di sottoscrizione in genere che consentano la sottoscrizione o l’acquisto di partecipazioni nel capitale sociale della Società. La Società non ha emesso altre obbligazioni o strumenti finanziari9.
(c) La Società non è soggetta a procedure di insolvenza, né è stata oggetto di istanze di liquidazione giudiziale o di ammissione ad altra procedura concorsuale.
(d) I bilanci della Società sono stati redatti con chiarezza e secondo quanto previsto dai principi contabili applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società.
(e) Non esistono, né sono minacciate, cause civili, amministrative, tributarie o arbitrali nei confronti della Società.
(f) La Società ha la piena, legittima ed esclusiva proprietà o il diritto di uso della Proprietà Intellettuale utilizzata nell’ambito della propria attività10. Tale Proprietà Intellettuale è libera da ogni vincolo, gravame, onere, privilegio o diritti di terzi e non esiste alcun contratto che garantisca a terzi la relativa licenza o diritto di utilizzo. La Società non ha violato e non viola alcun brevetto, marchio commerciale, know-how o alcun altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e, non vi è nessun terzo che abbia violato o violi la Proprietà Intellettuale della Società.
12.2. Le dichiarazioni e garanzie della Società e dei Soci Fondatori di cui al precedente paragrafo 12.1, costituiscono delle obbligazioni autonome e indipendenti e, pertanto, i connessi diritti di indennizzo dell’Investitore non sono soggetti ai termini di decadenza e prescrizione e alle limitazioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile.
13. OBBLIGHI DI INDENNIZZO PER LA VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE
13.1. La Società e i Soci Fondatori si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, senza duplicazione, l’Investitore dei danni (escluso il mancato guadagno) costi e spese, tra cui le ragionevoli spese legali (le “Perdite”), che siano conseguenza immediata e diretta della non veridicità o accuratezza o correttezza delle dichiarazioni e garanzie della Società di cui al paragrafo 12.
13.2. La Società e i Soci Fondatori saranno tenuti ad indennizzare l’Investitore ai sensi del presente paragrafo 13 in relazione alle Perdite derivanti da non veridicità o accuratezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al paragrafo 12 soltanto qualora tale non veridicità o accuratezza sia contestata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’approvazione del bilancio del primo esercizio seguente all'attribuzione della Partecipazione Investitore.
8 Ove applicabile.
9 Verificare in base a captable societaria.
10 Si suggerisce una puntuale descrizione dei diritti di proprietà intellettuale della Società, eventualmente anche mediante il rinvio ad uno specifico allegato.
13.3. Resta inteso inoltre tra le parti che l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'Investitore per la non veridicità o accuratezza o correttezza delle dichiarazioni e garanzie della Società di cui al paragrafo 12 non potrà eccedere l'ammontare del Versamento.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
14.1. Assenza di diritti amministrativi e patrimoniali
L’Investitore non ha diritto, in quanto parte del presente Contratto, a votare o a ricevere dividendi o a essere considerato titolare di una partecipazione della Società. Niente di quanto previsto nel presente Contratto potrà essere interpretato in modo da attribuire all’Investitore, in quanto tale, alcuno dei diritti propri di un socio della Società o alcun diritto (i) a votare per la nomina di amministratori della Società o in relazione a qualsiasi questione sottoposta ai soci in qualsivoglia assemblea della Società, (ii) di dare o negare il consenso a qualsiasi azione societaria o (iii) di ricevere un avviso di convocazione delle assemblee della Società, in ogni caso fino a quando la Partecipazione Investitore non sarà stata emessa e assegnata all’Investitore ai sensi del presente Contratto.
14.2. Diritti di informativa
Fino alla Data di Emissione, i Soci Fondatori forniranno all’Investitore relazioni trimestrali contenenti informazioni accurate sull’andamento finanziario, contabile e strategico della Società, le quali dovranno contenere almeno i dati informativi già negoziati e richiesti dai Soci Rilevanti nei precedenti accordi di investimento (ove presenti) sottoscritti tra tali Soci Rilevanti e la Società.
(b) In parziale deroga del divieto di cessione di cui al precedente paragrafo 14.3(a), ciascun socio: (i) ha la facoltà di trasferire liberamente tutte le (o solo parte delle) proprie partecipazioni ad una società fiduciaria; (ii) ha diritto di risolvere i mandati fiduciari con conseguente re-intestazione di tali partecipazioni in suo nome; (iii) nel caso in cui egli sia anche fiduciante, ha la facoltà di trasferire liberamente le quote ad altri fiducianti della medesima società fiduciaria, nonché al coniuge, a parenti in linea retta sino al terzo grado.
(c) L’Investitore può, inoltre, trasferire, senza il previo consenso della Società, i propri diritti ai sensi del presente Contratto a qualsiasi persona giuridica di cui sia titolare di una partecipazione di Controllo, incluso qualsiasi fondo gestito o assistito direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione che gestisce o assiste direttamente o indirettamente l’Investitore.
14.4. Interezza dell’accordo
(a) Il presente Contratto, unitamente ai relativi Allegati che ne fanno parte integrante costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto alla data del presente Contratto, e supera e sostituisce qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale o scritto, relativo alle materie qui trattate.
(b) L’Investitore riconosce di non essere stato indotto a sottoscrivere il presente Contratto da alcuna dichiarazione, garanzia o impegno non espressamente previsti come tali nello stesso.
14.5. Invalidità parziale
L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più disposizioni del presente Contratto non si estende alle altre disposizioni dello stesso che conserveranno pertanto piena validità ed efficacia. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide o inefficaci in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico del presente Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali.
14.6. Modifiche
Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace a condizione che sia convenuta per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti (sottoscrizione che potrà avvenire anche con firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 (come di volta in volta modificato) e del Regolamento UE 910/2014 (come di volta in volta modificato).
14.7. Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere da un’altra Parte in violazione delle disposizioni del presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti gli altri termini e condizioni del presente Contratto.
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e a non divulgare, in qualsivoglia forma, l’esistenza ed il contenuto del presente Contratto, nonché ogni informazione resa nota, per iscritto o oralmente, durante le trattative o l’esecuzione del presente Contratto. L’obbligo di confidenzialità e riservatezza del presente paragrafo 14.8 non troveranno applicazione in relazione a (i) le informazioni che, al momento della comunicazione o consegna alle Parti, siano già di pubblico dominio, (ii) le informazioni divenute di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione delle Parti agli obblighi previsti nel presente paragrafo e (iii) le informazioni già a conoscenza delle Parti prima che venissero comunicate o fornite a ciascuna di esse; e (iv) le informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge purché nei limiti strettamente necessari o comunque sia strettamente necessaria o opportuna ai fini e nel contesto di un Evento di Liquidità. In deroga a quanto precede, la Società sarà libera di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione all’operazione qui prevista, fermo restando che il contenuto e la tempistica di detti annunci devono essere preventivamente concordati con l’Investitore.
14.9. Spese
(a) La Società si impegna a sostenere tutti i costi, spese ed imposte connesse alle operazioni societarie e notarili poste in essere ai sensi del presente Contratto, ivi incluse quelle relative all’emissione della Partecipazione Investitore.
(b) L’Investitore sosterrà invece tutti i costi, spese e compensi dei propri legali e consulenti incaricati per negoziare, definire, concludere ed eseguire il presente Contratto.
Tutte le comunicazioni previste o consentite ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo di (i) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure (ii) posta elettronica certificata (PEC) o e-mail, con conferma di lettura, ai seguenti indirizzi ove viene eletto domicilio per tutti i di cui al presente Contratto:
(i) se alla Società:
indirizzo: [•] e-mail: [•]
PEC: [•]
(ii) se all’Investitore: indirizzo: [•]
e-mail: [•]
PEC: [•]
(iii) se a [denominazione socio]: indirizzo: [•]
e-mail: [•]
PEC: [•]
(iv) se a [denominazione socio]: indirizzo: [•]
e-mail: [•]
PEC: [•]
ovvero al diverso indirizzo che una Parte provvederà a comunicare, successivamente alla conclusione del presente Xxxxxxxxx, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 14.10.
14.11. Legge applicabile e foro competente
(a) Il presente Contratto e i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da o in relazione ad esso saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legge italiana.
(b) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di [•].11
Allegati:
Allegato 1 (Modello di Lettera di Adesione);
Allegato 2 ("Cap table").
(le sottoscrizioni seguono gli allegati)
11 Da completare con foro ritenuto più opportuno.