Condizioni generali
Condizioni generali
Edizione 01.01.2013
Tech in One
Sommario
Informazioni allo stipulante 5
A. Copertura di base 7
A1 Oggetti assicurati 7
A2 Danni interni 7
A3 Danni esterni 8
A4 Esclusioni generali 8
A5 Somme di assicurazione 9
A6 Adeguamento automatico 10
A7 Franchigie 10
A8 Validità territoriale 10
A9 Prescrizioni di sicurezza 10
B. Copertura allargata 11
B1 Spese risultanti da un danno assicurato 11
B2 Assicurazione previdenziale 12
C. Estensioni di copertura 13
C1 Scelta individuale 13
C2 Incendio/danni della natura 13
C3 Furto 13
C4 Danni dovuti ai liquidi, all’umidità e al gelo 13
C5 Spese di sgombero e di salvataggio – copertura complementare 14
C6 Spese di ricostituzione – copertura complementare 14
C7 Assicurazione previdenziale – copertura complementare 14
C8 Danni causati in occasione di tumulti 14
C9 Perdite d’esercizio e spese supplementari 14
D. Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione 16
D1 Entrata in vigore del contratto 16
D2 Durata del contratto 16
D3 Disdetta in caso di sinistro 16
D4 Sospensione 16
X. Xxxxxxxx contrattuali 17
E1 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio 17
E2 Violazione degli obblighi contrattuali 17
F. Premio 18
F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora 18
F2 Modifica dei premi e delle franchigie 18
X. Xxxxxxxx 19
G1 Obblighi in caso di sinistro 19
G2 Prestazioni 19
G3 Sottoassicurazione 20
G4 Pagamento dell’indennizzo 20
G5 Procedura peritale 21
G6 Diritto di rivalsa contro terzi 21
H. Diversi 22
H1 Cambiamento di proprietario 22
H2 Fallimento dello stipulante 22
H3 Prescrizione e decadenza 22
H4 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie 22
H5 Comunicazioni 22
H6 Protezione dei dati 22
H7 Foro e diritto applicabile 22
Edizione 01.01.2013
Informazioni allo stipulante
Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull’identità dell’assicuratore e sugli elementi principali del contratto d’assicurazione, ai sensi dell’art.
3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
L’assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, in seguito deno- minato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in xxxxxx xx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxx.
I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito
all’accettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta.
La proposta o l’offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l’estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l’offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.
Se il contratto d’assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al termine del contratto. Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:
• lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell’anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chia- mata a versare prestazioni.
La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:
• modifica del rischio: se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare imme- diatamente la Vaudoise per iscritto;
• accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare:
• agli accertamenti riguardanti il contratto d’assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.
• all’accertamento della prova del danno.
Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l’accordo della Vaudoise.
Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documenta- zione utile, a richiederle a terzi all’attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispon- dente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.
• sopravvenienza del sinistro: l’evento assicurato deve essere notificato immediatamen- te alla Vaudoise.
Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza. Se sono stati consegnati un attestato d’assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una coper- tura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell’attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.
Identità dell’assicuratore
Diritti e obblighi delle parti
Copertura assicurativa e ammontare del premio
Diritto al rimborso del premio
Obblighi
dello stipulante
Inizio della copertura assicurativa
Introduzione
Informazioni allo stipulante
Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenu- to, 3 mesi entro la fine dell’anno assicurativo; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro e non oltre il giorno che precede l’inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolunga- mento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza;
• dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in
questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
• se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo;
• se la Vaudoise viola l’obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 3 LCA; questo diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che lo stipulante ha preso conoscenza della violazione, ma in ogni caso entro un anno da questa inadempienza.
L’ elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrat- tuali e dalla LCA.
La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenu- to, 3 mesi entro la fine dell’anno assicurativo; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l’ultimo giorno che precede l’inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza;
• dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l’erogazione di una prestazione, pur- ché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante;
• a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può disdire il contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le con- dizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.
La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:
• se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva;
• in caso di frode ai danni dell’assicurazione.
L’ elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del con- tratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà.
Scioglimento del contratto da parte dello stipulante
Scioglimento del contratto da par- te della Vaudoise
Cambiamento di proprietario
A . Copertura di base
L’assicurazione copre gli oggetti designati nella polizza.
L’assicurazione copre i deterioramenti o le distruzioni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa interna all’oggetto assicurato.
I danni dovuti all’acqua e ad altri liquidi originati da una causa interna all’oggetto assicu- rato sono coperti.
L’assicurazione copre le spese di rimessa in servizio o di sostituzione delle parti elettroni- che di un oggetto assicurato diventate inutilizzabili.
Le parti elettroniche sono considerate inutilizzabili quando non funzionano più o non fun- zionano più normalmente, senza che sia possibile portare la prova di un deterioramento
o di una distruzione o se occorrerebbe spendere più del 50 % delle spese summenzionate per portare tale prova.
Non sono assicurati i danni dovuti all’incendio e agli eventi naturali, vale a dire:
• incendio: fuoco, fumo, fulmine, esplosioni (compresi i danni conseguenti all’estinzione e alle spese di salvataggio), caduta o atterraggio forzato di aeromobili e di veicoli spaziali o di parti di essi che si staccano;
• eventi naturali: piene, inondazioni, grandine, valanghe, tempeste (vento oltre i 75 km/h), pressione della neve, frane, caduta di massi, scoscendimenti.
Non sono assicurati i danni dovuti al furto, ai tentativi di furto, alle rapine e all’appropria- zione indebita.
I danni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto, e che sono la conseguenza di una causa esterna secondo l’art. A3 CGA non sono assicurati.
I danni che sono conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di natura:
• meccanica;
• termica;
• chimica;
• elettrica;
come l’invecchiamento, l’usura, la corrosione, la decomposizione, l’ossidazione non sono assicurati.
Se questi danni provocano in modo improvviso ed imprevisto dei deterioramenti o distruzioni di oggetti assicurati, è accordata la copertura per questi danni conseguenti.
I danni che sono conseguenza diretta dell’accumulo eccessivo:
• di ruggine;
• di fango;
• di tartaro;
• di altri depositi; non sono assicurati.
Se questi danni provocano in modo improvviso ed imprevisto dei deterioramenti o distruzioni di oggetti assicurati, è accordata la copertura per questi danni conseguenti.
Principio
Definizione
Parti elettroniche
Esclusioni incendio/eventi naturali
Esclusioni furto
Esclusioni cause esterne
Esclusioni influ- enze continue
e prevedibili
Eccezione
Esclusioni accumulo eccessivo
Eccezione
A1 Oggetti
assicurati
A2 Danni interni
L’assicurazione copre i deterioramenti o le distruzioni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto, e conseguenza di una causa esterna o di una forza esterna all’oggetto assicurato.
I danni causati dal vento sono assicurati.
I venti superiori a 75 km/h sono considerati tempesta e sono esclusi.
Non sono assicurati i danni dovuti all’incendio e agli eventi naturali, ovvero:
• incendio: fuoco, fumo, fulmine, esplosioni (compresi i danni conseguenti all’estinzione e al salvataggio), caduta o atterraggio forzato di aeromobili e di veicoli spaziali o di parti di essi che se ne staccano;
• eventi naturali: piene, inondazioni, grandine, valanghe, tempeste (vento oltre i 75 km/h), pressione della neve, frane, caduta di massi, scoscendimenti.
Non sono assicurati i danni dovuti al furto, ai tentativi di furto, alle rapine e all’appropria- zione indebita.
Non sono assicurati i danni dovuti alle acque e ad altri liquidi, come pure all’umidità e al gelo.
I danni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto, e conseguenza di una causa interna secondo l’art. A2 CGA non sono assicurati.
Se questi danni provocano dei deterioramenti o distruzioni a causa di una forza esterna, è accordata la copertura per questi danni conseguenti.
I danni che sono conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di natura:
• meccanica;
• termica;
• chimica;
• elettrica;
come l’invecchiamento, l’usura, la corrosione, la decomposizione, l’ossidazione non sono assicurati.
Se questi danni provocano in modo improvviso ed imprevisto dei deterioramenti o di- struzioni di oggetti assicurati, è accordata la copertura per questi danni conseguenti.
I danni che sono conseguenza diretta dell’accumulo eccessivo:
• di ruggine;
• di fango;
• di tartaro;
• di altri depositi; non sono assicurati.
Se questi danni provocano in modo improvviso ed imprevisto dei deterioramenti o di- struzioni di oggetti assicurati, è accordata la copertura per questi danni conseguenti.
I danni di cui il fabbricante o il venditore rispondono in quanto tali secondo la legge o un contratto.
Definizione
Vento
Esclusioni
Esclusioni incendio/ eventi naturali
Esclusioni furto
Esclusioni danni dovuti ai liquidi, all’umidità e al gelo
Esclusioni cause interne
Eccezione
Esclusioni influen- ze continue e prevedibili
Eccezione
Esclusioni accu- mulo eccessivo
Eccezione
Garanzia
A3 Danni esterni
A4 Esclusioni generali
I danni conseguenti a prove ed esperimenti che vanno oltre all’impiego normale dell’og- getto assicurato, nella misura in cui tali prove ed esperimenti erano conosciuti o avrebbero dovuto essere conosciuti dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione dell’impresa.
Gli elementi seguenti non sono assicurati:
• i materiali d’esercizio;
• la resina a scambio ionico;
• l’ elettrolito;
• gli elementi dei filtri;
• i catalizzatori;
• gli agenti riscaldanti, termovettori e refrigeranti;
• i materiali di consumo.
Le modifiche o le perdite dei sistemi d’esercizio che non sono conseguenza diretta di un deterioramento o di una distruzione del supporto d’informazioni sul quale i sistemi erano memorizzati (per esempio: pirateria, hacker, errore di manipolazione, virus e/o vermi infor- matici).
I danni causati in occasione di:
• guerre;
• violazioni della neutralità;
• rivoluzioni, ribellioni, rivolte;
• tumulti (atti di violenza contro persone o cose che si manifestano in occasione di assem- bramenti, disordini o manifestazioni, come pure i saccheggi causati dagli stessi);
e le misure adottate per porvi rimedio:
• terremoti;
• eruzioni vulcaniche;
a meno che lo stipulante non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi.
I danni di qualsiasi tipo dovuti direttamente o indirettamente al terrorismo, indipendente- mente da un eventuale concorso di cause.
Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L’atto o la minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parte di essa, o può esercitare pressione su un governo o sugli organi statali.
I danni:
• dovuti all’acqua dei laghi artificiali o di altre installazioni idrauliche, indipendentemente dalla causa;
• causati direttamente o indirettamente dall’irradiamento nucleare, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva;
a meno che lo stipulante non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi.
Le somme di assicurazione convenute nella polizza servono da base per il calcolo del premio.
Queste somme costituiscono il limite dell’indennizzo per sinistro.
Le somme di assicurazione non si riducono con il versamento degli indennizzi. La Vaudoise ha tuttavia diritto a un premio complementare proporzionale.
Per ogni oggetto, la somma di assicurazione deve corrispondere al valore di un oggetto simile nuovo, comprese le spese doganali, di trasporto, di montaggio e tutte le altre spese annesse.
Prove ed esperimenti
Parti non assicurate
Perdita del sistema d’esercizio
Guerre e altro
Atti di terrorismo
Laghi artificiali e irradiamento nucleare
Principio
Valore totale (VT)
A5 Somme di assicurazione
Se lo stipulante non è soggetto all’IVA, quest’ultima deve essere compresa nella somma di assicurazione.
La somma di assicurazione deve essere determinata senza dedurre sconti o riduzioni.
Per valore di un oggetto simile nuovo si intende:
• il prezzo di catalogo il giorno della stipulazione del contratto;
• in subordine, il prezzo determinante sarà l’ultimo prezzo di catalogo adeguato in fun- zione dell’evoluzione dei prezzi;
• in secondo subordine, il prezzo d’acquisto o di fornitura adeguato in funzione dell’evo- luzione dei prezzi;
• in terzo subordine, in assenza del prezzo di catalogo o d’acquisto dell’oggetto, le spese necessarie alla fabbricazione di un oggetto con le stesse caratteristiche di costruzione e le stesse prestazioni.
In caso di assicurazione al primo rischio, la somma di assicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell’indennizzo.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, la somma di assicurazione di ogni ogget- to è adeguata all’evoluzione dei prezzi ogni anno alla scadenza del premio.
Il premio è ricalcolato di conseguenza. La nuova somma costituisce il limite dell’indennizzo in caso di sinistro.
L’adeguamento è determinato in funzione dell’indice di rincaro fissato al 30 giugno di ogni anno nel settore dell’industria delle macchine e della metallurgia. Il rincaro, calcolato sulla base di una formula approvata dall’Ufficio federale delle assicurazioni private, è valido per l’anno civile successivo.
Le coperture con somme di assicurazione al primo rischio sono escluse dall’adeguamento automatico.
Una franchigia per copertura è applicabile secondo le indicazioni della polizza. Essa è dedotta dal danno.
L’assicurazione è valida:
• nel perimetro dell’impresa in Svizzera e nel Liechtenstein per gli oggetti assicurati quali stazionari. Non è accordata alcuna copertura durante il trasporto dell’oggetto assicurato tra i luoghi utilizzati dallo stipulante;
• in tutti i luoghi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle loro regioni di fron- tiera (25 km in linea d’aria) per gli oggetti assicurati in circolazione.
I difetti e le imperfezioni che sono o dovrebbero essere conosciuti dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione dell’impresa e che po- trebbero provocare un danno devono essere eliminati o devono essere fatti eliminare a proprie spese il più rapidamente possibile.
Se il mantenimento in servizio di un oggetto assicurato dopo il verificarsi di un sinistro può aggravare il danno, l’oggetto dovrà essere rimesso in servizio soltanto dopo la ripara- zione definitiva e la verifica del suo funzionamento normale.
Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell’impresa violano colpevolmente le prescrizioni di sicurezza summenzionate, della legislazione, del xxxxxx- cante, del venditore o della Vaudoise, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui il verificarsi o la gravità del danno ne sono stati influenzati.
Definizione
Primo rischio (PR)
Principio
Indice
Eccezione
Principio
Principio
Eliminazione di difetti e imperfezioni
Aggravamento
Violazione delle prescrizioni
A6 Adeguamento automatico
A7 Franchigie
A8 Validità
territoriale
A9 Prescrizioni di sicurezza
B . Copertura allargata
Principio
Spese di sgombero
Spese di salvataggio
Spese di movi- mentazione e protezione
Spese annesse
Riparazioni provvisorie
Prestazioni di costruzione
Beni mobili
Esclusioni
Spese di ricostituzione
Condizioni di copertura
Responsabilità di terzi
B1 Spese
risultanti
da un danno assicurato
Le spese seguenti sono assicurate fino al 10 % della somma di assicurazione convenuta per gruppo di macchine.
Le spese di sgombero dei resti di oggetti assicurati, il loro trasporto, il deposito e l’elimi- nazione nel luogo idoneo più vicino.
Le spese sostenute prioritariamente per consentire la riparazione o la rimessa in servizio dell’oggetto assicurato.
Spese che insorgono quando per il ripristino o il rimpiazzo delle cose assicurate devono essere spostate, modificate o protette altre cose assicurate mobili o immobili.
Per spese di spostamento e di modificazione si intendono, in particolare, le spese dovute all’accesso all’installazione danneggiata, allo smontaggio o al rimontaggio di macchine, alla foratura, alla demolizione o alla ricostruzione di parti di stabili o all’ampliamento di aperture.
Le spese per le ore supplementari in seguito ai lavori di riparazione e i supplementi per le spedizioni prioritarie.
Il costo delle riparazioni provvisorie, purché siano effettuate in accordo con la Vaudoise.
Le prestazioni di costruzione (per esempio i lavori di sterro e di muratura) necessarie:
• alla ricostruzione di opere o di parti di opere appartenenti allo stipulante o in sua custodia deteriorate o distrutte in seguito a un danno coperto a un oggetto assicurato;
• alla constatazione o alla riparazione di un danno coperto subito da un oggetto assicurato.
I beni mobili appartenenti allo stipulante o in sua custodia deteriorati o distrutti in seguito a un danno coperto subito da un oggetto assicurato.
Non sono assicurati:
• le cose appartenenti al processo di fabbricazione, di trasformazione o di trattamento;
• il contenuto di cisterne, silos e altri recipienti;
• l’alterazione di cose;
• gli animali;
• i valori pecuniari, ossia contanti e biglietti di banca, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), monete e medaglie, pietre preziose e perle;
• gli oggetti di valore e gli oggetti d’arte, i gioielli, le pellicce e i francobolli.
Sono assicurati:
• le spese per la ricostituzione di informazioni su supporti d’informazione intercambia- bili e fissi allo stato immediatamente precedente il sinistro. Ciò concerne in particolare il reinserimento dati con il computer da supporti d’informazione di sicurezza, il reinse- rimento dati manuale da documenti di base e la ricostituzione di programmi;
• i supporti d’informazione intercambiabili (memorie per informazioni leggibili mecca- nicamente) dello stipulante.
Le spese di ricostituzione sono assicurate se sono la conseguenza di un danno materiale assicurato (deterioramento, distruzione o furto secondo C3, purché questa copertura sia stipulata) all’oggetto assicurato o ai supporti d’informazione.
In deroga all’art. A4 CGA, paragrafo «Garanzia», l’assicurazione copre anche le spese che risultano da cause per le quali il fabbricante o il venditore rispondono in quanto tali in vir- tù della legge o di un contratto. Le spese di ricostituzione sono assicurate anche se la ditta incaricata delle riparazioni, del montaggio o della manutenzione risponde del danno.
Non sono assicurate le modifiche o le perdite di informazioni dovute:
• a una modifica magnetica della zona dei supporti d’informazione prevista per la memo- rizzazione di informazioni;
• all’usura e alla smagnetizzazione dei supporti d’informazione;
• a una programmazione, un inserimento dati, un’installazione o una trascrizione sbagliati;
• a informazioni cancellate, gettate o eliminate per errore;
• a campi magnetici;
• a variazioni di tensione;
• a programmi e procedure che provocano la distruzione o la modifica di programmi e di informazioni (x.xx. virus informatici);
come pure a tutti i danni conseguenti a modifiche o a perdite di informazioni.
L’assicurazione previdenziale copre:
• le nuove acquisizioni;
• gli aumenti di valore degli oggetti assicurati.
La copertura accordata è identica a quella del gruppo di macchine interessato dalla nuova acquisizione.
È accordata una copertura al primo rischio del 10 % della somma di assicurazione del gruppo di macchine in questione, al massimo CHF 50‘000.–.
Questo valore costituisce il limite dell’indennizzo.
In caso di sinistro, la franchigia applicabile corrisponde a quella del gruppo di macchine in questione.
Questa copertura è valida per le acquisizioni durante l’anno assicurativo in corso. Lo stipulante si impegna a notificare alla Vaudoise l’acquisto di ogni nuovo oggetto da assicurare nel presente contratto, al più tardi alla prima scadenza principale del premio successiva all’acquisizione. In caso di mancata notifica entro tale termine, i nuovi oggetti non sono più considerati assicurati.
Se l’età dell’oggetto da assicurare è superiore ai 10 anni, la copertura previdenziale non è valida. Questi oggetti devono essere notificati alla Vaudoise individualmente al momen- to dell’acquisizione. L’accettazione sarà esaminata dalla Vaudoise.
La modifica del contratto subentra alla data della notifica da parte dello stipulante.
Esclusioni
Principio
Somma di assicurazione
Franchigia
Validità
Eccezione
Modifica del contratto
B2 Assicurazione previdenziale
C . Estensioni di copertura
Principio
Principio
Incendio
Eventi naturali
Indennizzo valore a nuovo
Condizioni di copertura
Principio
Tentativo di furto
Obblighi dello stipulante
Oggetto ritrovato
Oggetto sparito
Indennizzo valore a nuovo
Esclusioni
Principio
C1 Scelta
individuale
C2 Incendio/ danni della natura
C3 Furto
C4 Danni
dovuti ai liqui- di, all’umidità e al gelo
Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurate una o più coperture definite negli artt. C2-C9 CGA.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, in modifica parziale degli artt. A2 e A3 CGA l’assicurazione si estende anche ai danni dovuti a:
• fuoco, fumo, fulmine, esplosioni (compresi i danni conseguenti all’estinzione e al salva- taggio), caduta o atterraggio forzato di aeromobili e di veicoli spaziali o di parti di essi che si staccano.
• piene, inondazioni, grandine, valanghe, tempeste (vento oltre i 75 km/h), pressione della neve, frane, caduta di massi, scoscendimenti.
L’assicurazione copre le spese necessarie alla riparazione o all’acquisto di una nuova installazione.
I danni provocati da un evento concernente il rischio “Incendio” di cui sopra sono assicu- rati solo nella misura in cui sia stata stipulata la copertura di base ai sensi dell’art. A2 CGA in caso di danno di origine interna, rispettivamente la copertura di base ai sensi dell’art. A3 CGA in caso di danno di origine esterna.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, in modifica parziale degli artt. A2 e A3 CGA l’assicurazione si estende anche ai danni dovuti al furto, alla rapina o all’appropria- zione indebita.
I tentativi di furto sono parificati al furto. Lo stipulante o l’avente diritto deve:
• avvisare immediatamente la polizia;
• chiedere un’inchiesta ufficiale;
• informare la vaudoise se un oggetto rubato viene ritrovato o se ci sono novità a tale proposito.
L’avente diritto deve rimborsare l’indennizzo che gli è stato versato per gli oggetti ritro- vati (previa deduzione di un importo da determinare per un eventuale minor valore) o mettere questi ultimi a disposizione della Vaudoise.
Se un oggetto non viene ritrovato entro 4 settimane dopo la scomparsa, sono applicabili le disposizioni che reggono il danno totale.
L’assicurazione copre le spese necessarie alla riparazione o all’acquisto di una nuova installazione.
I danni dovuti allo smarrimento e alla dimenticanza.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, in modifica parziale dell’art. A3 CGA l’assicurazione si estende anche ai danni dovuti ai liquidi, all’umidità e al gelo.
L’assicurazione copre le spese necessarie alla riparazione o all’acquisto di una nuova installazione.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, sono assicurate le spese di sgombero e di salvataggio a complemento della copertura accordata ai sensi dell’art. B1 CGA fino a concorrenza della somma convenuta al primo rischio nella polizza.
La somma di assicurazione pattuita è valida per evento assicurato.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, sono assicurate le spese di ricostituzio- ne e i supporti d’informazione a complemento della copertura accordata ai sensi dell’art. B1 CGA fino a concorrenza della somma convenuta al primo rischio nella polizza.
La somma di assicurazione pattuita è valida per evento assicurato.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, la copertura accordata secondo l’art. B2 CGA è aumentata della somma convenuta al primo rischio nella polizza.
La somma di assicurazione pattuita è valida per evento assicurato.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all’art. A4 CGA, pa- ragrafo «Guerre e altro», l’assicurazione copre i danni causati in occasione di tumulti e di misure adottate per porvi rimedio che colpiscono le cose assicurate nella polizza.
Questi danni materiali devono essere causati da un evento coperto secondo la polizza.
Sono considerati tumulti gli atti di violenza contro persone o cose che si manifestano in occasione di assembramenti, sommosse o manifestazioni.
In caso di rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure adottate per porvi rimedio, la Vaudoise intervie- ne solo se lo stipulante prova che il sinistro non è in nessun modo in relazione con questi eventi.
Questa estensione della copertura può essere disdetta in qualsiasi momento. L’obbligo d’indennizzo della Vaudoise cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.
Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione copre i danni causati dall’interruzione totale o parziale dell’esercizio che lo stipulante subisce temporanea- mente a causa di un danno materiale subito dagli oggetti assicurati nel contratto.
Questi danni materiali devono essere causati da un evento coperto secondo la polizza. Sono assicurati anche i danni d’interruzione imputabili a cause per le quali il fornitore o il riparatore risponde legalmente o contrattualmente.
L’assicurazione si estende all’utile lordo d’assicurazione, ossia alla cifra d’affari, dedotte le spese variabili.
La cifra d’affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di merci e beni xxxxxx- cati, come pure dai servizi forniti. A essi si aggiungono gli aumenti di stock di prodotti semifabbricati e terminati (produzione propria) e si deducono le diminuzioni di stock degli stessi prodotti. Gli stock iniziali e finali saranno valutati secondo gli stessi principi e prima della deduzione delle riserve latenti.
Per spese variabili si intendono le spese per le merci (materie prime e ausiliarie, approv- vigionamenti generali d’officina, prodotti semifiniti acquistati, merci di commercio) e per l’energia, come pure le spese per servizi di terzi legati alla produzione o alla cifra d’affari.
L’assicurazione si estende anche alle spese supplementari necessarie per mantenere l’attività aziendale al suo livello probabile durante l’interruzione.
Indennizzo valore a nuovo
Principio
Principio
Principio
Principio
Definizione
Particolarità rivoluzione, ribellioni, rivolte
Disdetta
Xxxxxx e danni assicurati
Copertura
Cifra d’affari
Spese variabili
Spese supplementari
C5 Spese di
sgombero e di salvataggio
– copertura complementare
C6 Spese di ri- costituzione
– copertura complementare
C7 Assicurazione previdenziale
– copertura complementare
C8 Danni causati in occasione di tumulti
C9 Perdite
d’esercizio
e spese sup- plementari
Sono considerate tali:
• le spese per ridurre il danno:
• ossia le spese che l’avente diritto ha assunto in virtù del suo obbligo di ridurre il danno;
• le spese speciali fino a concorrenza del 20 % della somma di assicurazione:
• ossia le spese che non riducono il danno durante la garanzia o che lo riducono sol- tanto dopo la scadenza della garanzia. Sono incluse le pene convenzionali risultanti dall’esecuzione tardiva di ordinazioni o dall’impossibilità di dare seguito agli impegni in seguito all’interruzione, purché queste pene siano fondate contrattualmente e possano essere provate.
La Vaudoise risponde del danno entro un anno a partire dalla comparsa dell’evento dannoso.
La somma di assicurazione pattuita al primo rischio è valida per evento assicurato.
A complemento dell’art. G1 CGA, dal momento della comparsa di un evento assicurato, lo stipulante o l’avente diritto ha l’obbligo di:
• ridurre il danno durante la garanzia. In questo lasso di tempo, la Vaudoise ha il diritto di esigere l’applicazione di tutte le disposizioni che le sembrano appropriate e di esa- minare le misure adottate;
• annunciare alla Vaudoise la ripresa totale dell’esercizio, purché avvenga durante la garanzia;
• stilare, su richiesta della Vaudoise, un bilancio intermedio all’inizio e alla fine dell’in- terruzione dell’esercizio o della durata della garanzia. La Vaudoise o il suo perito ha il diritto di collaborare all’allestimento dell’inventario.
Fondamentalmente, il danno è fissato al termine della garanzia. Di comune accordo, può essere determinato prima.
L’avente diritto deve provare l’entità del danno.
A complemento dell’art. G5 CGA, ogni parte può chiedere la procedura peritale. Se si av- via tale procedura, i periti devono calcolare l’importo dell’indennizzo secondo il presente articolo.
Tenendo in considerazione la franchigia, la Vaudoise indennizza:
• la differenza tra l’utile lordo d’assicurazione effettivamente realizzato nel corso della durata della garanzia e quello che sarebbe stato prevedibile senza interruzione, previa deduzione delle spese risparmiate comprese nell’utile lordo d’assicurazione (mancato guadagno);
• le spese supplementari.
Nel calcolo del danno, occorre tenere conto delle circostanze che avrebbero influenza- to l’utile lordo d’assicurazione durante la garanzia anche se l’esercizio non fosse stato interrotto. Se l’esercizio non viene ripreso dopo l’evento dannoso, la Vaudoise rimborsa solo le spese che continuano effettivamente a presentarsi e che sarebbero state coperte dall’utile lordo d’assicurazione se non ci fosse stata l’interruzione. In questo senso e nel
quadro della durata della garanzia, sarà considerata la durata probabile dell’interruzione.
La Vaudoise non risponde dei danni risultanti da:
• danni corporali e da circostanze che non presentano alcun nesso di causalità con il dan- no materiale;
• disposizioni di diritto pubblico;
• ampliamenti delle installazioni o innovazioni eseguiti dopo l’evento dannoso;
• una mancanza di capitale dovuta al danno materiale o all’interruzione;
• danni all’attrezzatura o agli stampi intercambiabili.
Le spese per la ricostituzione di informazioni non sono assicurate.
Durata della garanzia
Somma di assicurazione
Obblighi in caso di sinistro
Valutazione del danno
Calcolo dell’importo del danno
Circostanze particolari
Esclusioni
D . Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione
Principio
Rinnovo tacito
Principio
Scadenza del contratto
Principio
Annuncio
Esclusioni
D1 Entrata in vigore del contratto
D2 Durata del contratto
D3 Disdetta in caso di sinistro
D4 Sospensione
L’assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
Per gli oggetti assicurati come stazionari, l’assicurazione ha effetto al più presto quando essi si trovano nel luogo d’assicurazione, montati e in condizione di funzionare normal- mente. Un oggetto è considerato in condizione di funzionare quando è pronto a essere messo in esercizio una volta concluse le prove di carico, comprese, se previste, le prove di funzionamento.
Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.
Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un indennizzo, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell’indennizzo e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza di tale pagamento.
In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all’altra parte.
La copertura assicurativa può essere sospesa totalmente o parzialmente in caso di non utilizzo dell’oggetto assicurato.
Sia l’inizio (messa fuori servizio) sia la fine (rimessa in servizio) del periodo di non utilizzo devono essere annunciati anticipatamente alla Vaudoise. Al momento della rimessa in vigore dell’assicurazione, viene allestito un conteggio dei premi.
L’assicurazione non può essere sospesa se:
• la durata del non utilizzo è inferiore a 30 giorni consecutivi;
• la polizza prevede una durata del contratto inferiore a un anno;
• il non utilizzo è conseguente a un danno assicurato;
• l’attività assicurata è stagionale.
X . Xxxxxxxx contrattuali
Principio
Aggravamento
Diminuzione
Conseguenze
E1 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio
E2 Violazione degli obblighi contrattuali
Ogni modifica di un fatto importante per la valutazione del rischio, la cui estensione è stata determinata dalle parti alla stipulazione del contratto, deve essere annunciata immediatamente e per iscritto alla Vaudoise.
Se, nel corso dell’assicurazione, un fatto importante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica che determina un aggravamento importante del rischio, lo stipulante è tenuto a informarne immediatamente e per iscritto la Vaudoise. Se lo stipu- lante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante rispetta l’obbligo di notifica, l’assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di 4 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell’avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell’aggravamento del rischio.
In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrisponden- te dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante.
La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate com- porta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o la gravità del danno.
F . Premio
Scadenza
Rimborso
Eccezione
Diffida di pagamento
Sospensione della copertura
Spese
Principio
Diritto di disdetta
Accettazione tacita
F1 Scadenza, pagamento rateale, rim- borso, mora
F2 Modifica dei premi e delle franchigie
Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in antici- po, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
Se il contratto d’assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al termine del contratto.
Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:
• lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell’anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale;
• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chia- mata a versare prestazioni.
Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese a effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffi- da. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio.
Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
Le spese di diffida o le spese di domanda d’esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 50.–, rispettivamente CHF 100.– al massimo.
La Vaudoise può richiedere l’adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno di assicurazione.
Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell’anno di assicura- zione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell’anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno di assicurazione.
L’adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.
G . Sinistri
Principio
Conto altrui
Riduzione dell’in- dennizzo
Danno parziale
Danno totale
Valore a nuovo
Valore attuale
Particolarità per gli oggetti fino a 3 anni d’età
Eccezioni
Prestazione in natura
G1 Obblighi in caso di sinistro
G2 Prestazioni
Lo stipulante o l’avente diritto deve:
• avvisare immediatamente la Vaudoise, nella misura del possibile prima di eventuali modifiche e dell’inizio dei lavori di ripristino;
• motivare per iscritto la sua pretesa a un indennizzo, indicando la causa, la gravità e le circostanze esatte del sinistro, e autorizzare la Vaudoise a procedere a qualsiasi controllo;
• fare tutto il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, e rispettare le eventuali direttive della Vaudoise;
• mettere a disposizione della Vaudoise i pezzi danneggiati;
• consentire alla Vaudoise e ai periti di procedere a qualsiasi inchiesta sulla causa e la gravità del sinistro, e sull’estensione dell’obbligo di indennizzo.
Nell’assicurazione per conto altrui, il danno viene valutato tra lo stipulante e la Vaudoise.
Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell’impresa violano colpevolmente questi obblighi, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui la gravità del danno ne è stata influenzata.
Sulla base delle fatture giustificative, la Vaudoise rimborsa il costo delle riparazioni destinate a riportare l’oggetto in questione allo stato immediatamente precedente al sinistro, comprese le spese di dogana, di trasporto, di smontaggio, di rimontaggio, tutte le altre spese annesse incluse nella somma di assicurazione e l’IVA se lo stipulante non ne è sottoposto.
Se le spese di rimessa in servizio superano il valore attuale o se l’oggetto assicurato non può più essere riparato, la Vaudoise rimborsa il valore attuale dell’oggetto assicurato immediatamente prima del sinistro.
Per valore a nuovo si intende:
• il prezzo di catalogo il giorno del sinistro;
• in subordine, il prezzo determinante sarà l’ultimo prezzo di catalogo adeguato in fun- zione dell’evoluzione dei prezzi;
• in secondo subordine, il prezzo d’acquisto o di fornitura adeguato in funzione dell’evo- luzione dei prezzi;
• in terzo subordine, in assenza del prezzo di catalogo o d’acquisto dell’oggetto, le spese necessarie alla fabbricazione di un oggetto con le stesse caratteristiche di costruzione e le stesse prestazioni.
Per valore attuale, si intende il valore a nuovo secondo la definizione precedente, previa deduzione di un deprezzamento (ammortamento), tenendo conto della durata di vita tecnica dell’oggetto e del modo in cui è utilizzato.
In caso di danno totale, la Vaudoise rimborsa il valore a nuovo.
In caso di danno parziale, non viene calcolato alcun ammortamento.
• le prescrizioni del costruttore/fabbricante o del rivenditore/fornitore concernenti la manutenzione devono essere rispettate;
• il valore a nuovo non è valido per i pezzi di una durata di vita tecnica inferiore a 3 anni;
• per i pezzi soggetti a un’usura rapida viene calcolato l’ammortamento.
La Vaudoise si riserva il diritto di fornire una prestazione in natura.
La Vaudoise rimborsa le prestazioni secondo gli artt. B1 e B2 CGA in aggiunta all’indenniz- zo per l’oggetto assicurato.
Il danno è rimborsato fino a concorrenza della somma assicurata in aggiunta all’inden- nizzo per l’oggetto assicurato e alle prestazioni secondo la copertura allargata.
Prestazioni per:
• inchiostratori, feltri e tessuti in gomma, nastri di gomma e sintetici, setacci;
• cucchiai, scodelle, badili, ganci, cingoli, rulli e pneumatici;
• guarnizioni, murature refrattarie e rivestimenti;
sono versate solo se il deterioramento o la distruzione sono legati a un danno coperto ad altre parti dell’oggetto assicurato.
In caso di incendio/danni della natura secondo l’art. C2 CGA, di furto secondo l’art. C3 CGA o di danni dovuti ai liquidi, all’umidità e al gelo secondo l’art. C4 CGA, sono versate presta- zioni per gli accessori dell’oggetto assicurato, purché queste coperture siano stipulate.
La Vaudoise deduce dall’indennizzo:
• una plusvalenza risultante dalla riparazione, per esempio in seguito all’aumento del valore attuale, a risparmi realizzati sulle spese di revisione, di manutenzione o per i pezzi di ricambio o al prolungamento della durata di vita tecnica;
• il valore di eventuali resti.
La Vaudoise non accorda alcuna prestazione per:
• il costo delle modifiche, dei miglioramenti, delle revisioni e dei lavori di manutenzione effettuati contemporaneamente alla riparazione;
• un’eventuale minusvalenza risultante dalla riparazione.
Se la somma assicurata è inferiore al valore a nuovo (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore a nuovo.
L’indennizzo è limitato alla somma di assicurazione.
Per le estensioni di copertura, gli indennizzi sono pagati in aggiunta alla somma di assi- curazione degli oggetti coperti nella polizza.
Nell’assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della som- ma di assicurazione convenuta, a prescindere da un’eventuale sottoassicurazione.
La sottoassicurazione sarà calcolata per oggetto.
La Vaudoise rinuncia ad applicare la sottoassicurazione, purché:
• sia convenuto l’adeguamento automatico delle somme secondo l’art. A6 CGA e
•alla firma del contratto la somma di assicurazione di ogni oggetto corrisponda al valore di un oggetto simile nuovo secondo l’art. A5 CGA.
L’indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che la Vaudoise ha ricevuto le informazioni neces- sarie per la determinazione dell’importo del danno e del suo obbligo di risarcire.
A titolo di acconto, l’importo minimo dovuto può essere preteso 30 giorni dopo il sinistro.
Copertura allargata
Estensioni di copertura
Accessori dell’og- getto assicurato
Eccezioni
Deduzione dell’indennizzo
Prestazioni non coperte
Definizione
Somme assicurate
Calcolo
Rinuncia
Principio
Acconto
G3 Sottoassicu- razione
G4 Pagamento dell’inden- nizzo
L’indennizzo non viene liberato fintanto che:
• esistono dubbi sulla legittimazione dell’avente diritto a riceverlo;
• lo stipulante o l’avente diritto è oggetto a causa del sinistro di un’inchiesta di polizia o di un’istruttoria penale che non è ancora conclusa.
Ogni parte può chiedere l’applicazione della procedura peritale.
Ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno.
I periti determinano la causa, la gravità e le circostanze esatte del sinistro, compresi il valore a nuovo e il valore attuale dell’oggetto danneggiato immediatamente prima del sinistro.
Se le conclusioni dei periti differiscono, l’arbitro decide in merito ai punti contestati, nei limiti dei due rapporti dei periti.
Le constatazioni fatte dai periti nei limiti dei loro mandati sono vincolanti per le parti, a meno che non si provi che divergono manifestamente e sensibilmente dallo stato di
fatto. L’onere della prova compete alla parte che afferma che queste constatazioni diver- gono dallo stato di fatto.
Ogni parte si assume le spese del suo perito; quelle dell’arbitro sono ripartite a metà tra le parti.
Le pretese che lo stipulante o l’avente diritto può far valere contro terzi passano alla Vaudoise fino a concorrenza dell’indennizzo pagato.
Indennizzo differito
Principio
Principio
G5 Procedura peritale
G6 Diritto di rival- sa contro terzi
H . Diversi
Annullamento
Premio
Principio
Prescrizione
Scadenza
Principio
Principio
Principio
Informazioni
Foro
Diritto applicabile
H1 Cambiamento di proprietario
H2 Fallimento dello stipulan- te
H3 Prescrizione e decadenza
H4 Sanzioni
economiche, commerciali e finanziarie
H5 Comunicazioni
H6 Protezione dei dati
H7 Foro e diritto applicabile
Se un oggetto assicurato cambia proprietario, la copertura si estingue al momento del passaggio di proprietà.
Il premio è dovuto prorata fino alla data del passaggio di proprietà.
In caso di fallimento dello stipulante, il contratto finisce al momento dell’apertura del fallimento.
I crediti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il fatto dal quale nasce l’obbligo.
Le richieste d’indennizzo che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un’azio- ne giudiziaria nei 2 anni che seguono il sinistro decadono.
La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, com- merciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all’erogazione della prestazione contrattuale.
Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto alla sede della Vaudoise o all’agenzia designata nella polizza.
La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo
di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all’estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.
La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all’evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il dirit- to di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamen- to dei dati che lo riguardano. L’autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.
La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio o quello della sua sede svizzera.
Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA.
Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della Legge del Liechtenstein, e in particolare la Legge sul contratto d’assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.
1.79.256 01.2013
Sede sociale Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna
T 021 618 80 80
F 021 618 81 81
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