Contract
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferente ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.
CUP F11B06000270007 CIG 3660293954
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
ARTICOLO 1 − PREMESSE − DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISPOSIZIONI APPLICABILI −
DEFINIZIONI 9
ARTICOLO 2 − OGGETTO DEL CONTRATTO 15
ARTICOLO 3 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE 21
ARTICOLO 4 − DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE − COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 22
ARTICOLO 5 − DIRETTORE DEI LAVORI 32
ARTICOLO 6 − COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 36
ARTICOLO 7 − CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 46
ARTICOLO 8 − MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO − CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI 46
ARTICOLO 9 − OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 47
ARTICOLO 10 − DURATA DEL CONTRATTO 50
ARTICOLO 11 − VERIFICHE DEL COMMITTENTE E DEGLI ADVISORS TECNICI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 51
ARTICOLO 12 − PENALI 54
ARTICOLO 13 − CAUZIONE DEFINITIVA 54
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO − SUBAPPALTO 55
ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA − RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 55
ARTICOLO 16 – RECESSO 59
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ 60
ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 63
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - TRASPARENZA 64
ARTICOLO 20 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 65
ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 65
ARTICOLO 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 66
ARTICOLO 23 - SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE 66
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
TRA
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 200.000.000.00 interamente versato,
R.E.A. MI1232570, (C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del [•], [•], nato a [•], il [•], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];
(di seguito anche “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”);
E
[•], con sede legale in [•], capitale sociale [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•],
C.F. [•], P.I. [•], in persona del [•], nato a [•], il [•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [•] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [•], del [•] e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con le imprese [•], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [•], racc. [•] del Notaio [•], di [•];
(di seguito anche “Appaltatore”); APL e l’Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.
* * * PREMESSO CHE:
A) l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell’autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’autostrada A/8 (Castronno) (d’ora in poi “Autostrada Pedemontana Lombarda”);
B) ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del
21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
C) l’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n.
113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, “la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
D) l’art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali “il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo”;
E) la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all’art. 21, comma 2, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel
programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”;
F) con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
G) con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
H) il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
I) in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
J) il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
K) in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d’ora innanzi Codice);
L) in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall’art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
M) la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l’“Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
N) ai sensi dell’art. 1, c. 979, della citata Xxxxx 296/2006, le funzioni ed i poteri di Xxxxxxxx Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d’ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società, quest’ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
O) ai sensi dell’art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in sostituzione ed in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
P) a seguito di procedura ristretta, ai sensi dell’art. 177 del Codice, APL ha affidato al Contraente Generale, Pedelombarda S.c.p.a., la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione, con ogni mezzo, di parte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda ed, esattamente, del 1° Lotto della Tangenziale di Como, del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9;
Q) APL, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato al Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde, la progettazione definitiva della restante parte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, tra cui vi rientrano le Tratte B1, B2, C, D, Svincolo di Lomazzo, Xxxxxxxx e TRVA 13- 14;
R) con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l’Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell’EXPO 2015;
S) CAL, ai sensi dell’art. 166 del Codice, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”;
T) il CIPE, con delibera del 6.11.2009, n. 97 [registrata alla Corte dei Conti in data 19.01.2010 (Reg. 1, Fog. 42) e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010 (Suppl. Ordinario n. 34)], ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse” (d’ora in poi anche Collegamento Autostradale);
U) ai fini della indizione della procedura di gara di cui alla successiva premessa W), sulla base delle principali Prescrizioni e Raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 97/2009, APL ha sviluppato la revisione del progetto definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, in aggiornamento del progetto definitivo sottoposto all’approvazione del CIPE, di cui alla precedente premessa T), che è stato approvato con prescrizioni da CAL in data 29 luglio 2010 (d’ora in poi Progetto Definitivo);
V) il Progetto Definitivo di cui alla precedente premessa U) è stato validato con atto in data 4.08.2010;
W) con Bando di Gara (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2010/S121-183313 del 25/06/2010 e sulla G.U.R.I. n. 73 del 28/06/2010) APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 del
Xxxxxx, per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse”, ponendo a base di gara il Progetto Definitivo;
X) con Bando di Gara (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2011/S 151-251130 in data 09/08/2011, sulla G.U.R.I. n. 93 - V serie speciale relativa ai contratti pubblici, in data 08/08/2011, e per estratto, sui quotidiani nazionali “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” del 17.08.2011 e sui quotidiani locali “Il Giorno” ed. di Milano e “La Prealpina” ed. Varese in data 17.08.2011) APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto “procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”;
Y) all’esito della procedura di gara di cui alla precedente premessa W), in data 17 febbraio 2012 è stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario definitivo della stessa;
Z) con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [•] in data [•], sulla G.U.R.I. n. [•] serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [•] in data [•], sul sito informatico presso l’Osservatorio n. [•] e, per estratto, sui quotidiani nazionali [•] e [•] rispettivamente del [•] e del [•], e regionali [•] e [•], rispettivamente del [•] e del [•], APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferente ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”;
AA) ad APL sono pervenute n. [•] offerte;
BB) all’esito dell’esperimento della procedura di gara, l’appalto di cui alla precedente premessa Z) è stato definitivamente aggiudicato a [•] (“Aggiudicatario”);
CC) sono pervenute le informazioni antimafia richieste alla/e Prefettura/e di [•] [ovvero: è decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 252/98 per la richiesta di informazioni antimafia alla/e Prefettura/e di [•]];
DD) il C.U.P. della procedura è F11B06000270007;
EE) il C.I.G. della procedura è 3660293954;
FF) l’Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
GG) l’Aggiudicatario ha provveduto a comunicare, mediante l’apposito Modulo trasmesso dalla Stazione Appaltante, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
HH) è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il “Contratto”).
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 − PREMESSE − DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISPOSIZIONI APPLICABILI − DEFINIZIONI
1.1. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente di cui alla premessa Z).
1.2. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso.
1.3. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente al presente atto, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione del Contratto, i seguenti Documenti Contrattuali, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente atto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel presente atto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:
a) Documenti di Gara
(i) Bando di Gara.
(ii) Disciplinare di Gara e relativi allegati.
(iii) Chiarimenti forniti in fase di Gara.
b) Documenti d’Offerta
(i) Elaborati, documenti e dichiarazioni dell’Offerta.
c) Documenti Normativi
(i) Il presente atto.
(ii) Il Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture U.T.G. di Bergamo. Como, Varese, CAL e APL in data 20 dicembre 2010.
d) Documenti Tecnici
(i) Progetto Definitivo di cui alla Premessa U).
(ii) Delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 77 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 23 novembre 2006, Serie Generale n. 273) e relativi allegati.
(iii) Delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 97 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010 – Suppl. Ordinario n. 34) e relativi allegati.
(iv) Delibera di approvazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del Progetto Definitivo revisionato del 29 luglio 2010.
(v) Contratto d’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui alla premessa W), al quale si applica il
disposto dell’art. 357, co. 6, del D.P.R. 207/2010 come modificato dal D.L. 70/2011, convertito nella Legge 106/2011.
(vi) Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e relativi allegati, relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).
(vii) Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche, relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).
(viii) “Specifiche prestazionali per la redazione del progetto esecutivo” contenute nell’allegato “B” al Capitolato Speciale di Appalto di cui al precedente numero (vi), relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).
(ix) Progetto Esecutivo dei lavori di cui alla premessa W), una volta approvato in conformità alle previsioni contenute nelle disposizioni di legge, nei documenti contrattuali relativi all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei medesimi lavori.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3., ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente comma 1.3., vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
1.5. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dai Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3., nonché di tutte le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto.
1.6. Per tutti gli aspetti giuridici e contrattuali non espressamente disciplinati nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3. e inerenti all’intero periodo di sviluppo del Contratto, si applicano il Codice e il Regolamento.
1.7. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare, sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
a) Affidatario dei Lavori: l’aggiudicatario della procedura di cui alla premessa W) e del contratto di cui alla premessa Y).
b) APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. che, come parte legalmente riconosciuta del Contratto, affida all’Appaltatore l’esecuzione dei Servizi oggetto dello stesso.
c) Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l’Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.
d) Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida con il Contratto i servizi di direzione lavori, attività tecnico- amministrative connesse alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferente ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.
e) Bando: il Bando di Gara per l’affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice.
f) CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
g) CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, cui spettano le competenze indicate agli artt. 161 e ss. del Codice.
h) Codice: indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con X.Xxx. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno
essere emanate fino al termine del Contratto.
i) Collegamento Autostradale: l’insieme degli interventi costituenti il collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e le opere ad esso connesse.
j) Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del “Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Giaggiolo e delle opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.
k) Contratto: il presente atto nonché tutti gli ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente comma 1.3.
l) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE): il soggetto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nominato dall’Appaltatore e incaricato per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 6 del presente atto e alla normativa in materia.
m) Corrispettivo: il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’articolo 7 del presente atto.
n) Direttore dei Lavori (DL): il soggetto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nominato dall’Appaltatore e incaricato per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 5 del presente atto e alla normativa in materia.
o) Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui al precedente comma 1.3.
p) Enti finanziatori: indica gli Enti che partecipano al finanziamento del progetto di realizzazione del Collegamento Autostradale.
q) Lavori: tutti i lavori e le prestazioni, senza esclusione alcuna, occorrenti per la realizzazione dell’Opera oggetto dell’affidamento di cui alla premessa W) e del contratto di cui alla premessa Y) cui afferiscono i Servizi.
r) Offerta: indica l’intero complesso di atti e di documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della Lex Specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto.
s) Opera: le Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, come descritta sommariamente agli articoli 2.2. e 2.3. del presente atto e la cui progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori costituisce oggetto dell’affidamento di cui alla premessa W) e del contratto di cui alla premessa Y).
t) Ordine Inizio Attività: atto con il quale il RUP dispone la data di inizio delle attività contrattuali da parte dell’Appaltatore.
u) Osservatorio: l’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell’articolo 7 del Codice.
v) Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo dell’Opera da redigersi a cura dall’Affidatario dei Lavori.
w) Protocollo di Legalità: il Protocollo stipulato tra le Prefetture U.T.G. di Bergamo, Como, Varese, CAL e APL in data 20 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che potranno intervenire fino al termine del Contratto.
x) Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
y) Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente ai sensi dell’articolo 18 del presente atto, cui è demandata la titolarità del procedimento nonché la funzione di Responsabile dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
z) Responsabile dei Lavori: il Responsabile del Procedimento (RUP), al quale sono demandate le funzioni di cui all’art. 10, comma 2 del Regolamento.
aa) Servizi: i servizi di direzione lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di
compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, oggetto del Contratto.
bb)Ufficio della Direzione dei Lavori: la struttura organizzativa coordinata e diretta dal Direttore dei Lavori, costituita dalle figure professionali indicate all’articolo 4 del presente atto, preposta alla direzione, al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dei Lavori, secondo le disposizioni degli articoli 130 del Codice e 147 e ss. del Regolamento nonché del Contratto.
1.8. L’Appaltatore ha designato quale/i procuratore/i e quale/i sostituto/i, che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni eventuale modifica del Contratto, i soggetti i cui nominativi sono indicati nel documento allegato [▪] al presente atto, cui sono allegate, altresì, le relative procure che recano la specificazione dei poteri di rappresentanza. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del/i procuratore/i e del suo/suoi sostituto/i è privo di efficacia nei confronti del Committente.
ARTICOLO 2 − OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e al Corrispettivo fisso e invariabile di cui all’articolo 7 del presente atto, l’espletamento, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto e nei Documenti Contrattuali e in conformità alla normativa vigente, di tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei Lavori nonché di tutte le attività inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori.
2.2. L’Appaltatore è a conoscenza che l’Opera comprende:
a) la tratta autostradale compresa tra l’autostrada A9, in Comune di Turate (CO), e l’autostrada A4, in Comune di Osio Sotto (BG);
b) le opere di viabilità ordinaria denominate opere connesse (compresa la
TRVA13/14), identificate con apposite sigle;
c) le opere di viabilità locale e la Xxxxxxxx.
2.3. L’Opera è suddivisa come segue:
a) la Tratta B1, con una lunghezza di circa 7,3 km, si estende dall’interconnessione con la X0 Xxxxxx-Xxxx-Xxxxxxx (comprensivi di 850 m. ad Ovest dell’interconnessione con l’autostrada A9, per il collegamento con la Tratta A in esecuzione) alla XX. xx XX. x. 00 Xxxxxx-Xxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx. Il tracciato principale attraversa i seguenti Comuni:
− in Provincia di Como: Fenegrò, Turate, Cirimido, Lomazzo, Rovellasca,
Bregnano, Cermenate;
− in Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano): Lazzate, Lentate sul Seveso.
Lungo la Tratta B1 sono presenti n. 3 svincoli:
− Interconnessione con A9;
− Svincolo di Lazzate;
− Xxxxxxxx xx XX. x. 00.
Opere connesse:
− TRCO06 – Raccordo alla SP. n. 32 “Novedratese”: il tratto si sviluppa per 825 m. attraversando il centro abitato di Copreno a Lentate sul Seveso.
− TRCO11 – Variante alle SP. n. 31/SP. n. 133: la strada, di lunghezza pari a 10508 m. (parte nord 3056 m. e parte sud 7452 m.) interessa i territori di:
- in Provincia di Como: Bregnano, Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro;
- in Provincia di Varese: Saronno;
- in Provincia di Milano: Ceriano Laghetto e marginalmente Lazzate, Misinto.
Viabilità locale:
− Tangenziale di Lazzate con uno sviluppo di 2221 m circa;
b) la Tratta B2, con una lunghezza di circa 9,6 km, si estende dall'interconnessione con la X.X. xx X.X. x. 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (Tratta B1) all’interconnessione con la X.X. xx X.X. x. 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx (Tratta C).
Il tracciato principale interessa i seguenti comuni della Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano):
− Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno.
Lungo la tratta B2 sono presenti n. 3 svincoli:
− Svincolo di Lentate sul Seveso.
− Svincolo di Meda.
− Svincolo di Barrucana. Viabilità locale:
− Tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno: il tratto si sviluppa per 698 m.
− Da via De Medici a via Desio: collegamento di via Trento nei Comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della XX. xx X.X. x. 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, per una lunghezza di 2218 m.
− Da via xxx Xxxxxx a via De Medici: collegamento di via xxx Xxxxxx in Comune di Seveso con xxx Xx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, per una lunghezza di 1319 m.
− Tangenziale di Birago in Comune di Lentate sul Seveso: riqualificazione di via
X. Xxxxxxx e via Zara e realizzazione di un nuovo collegamento di quest’ultima con via Dei Giovi, per una lunghezza di 937 m.;
c) la Tratta C, con una lunghezza di circa 16,6 km (svincolo iniziale escluso), si estende dall’interconnessione con la X.X. xx X.X. x. 00 Xxxxxx-Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx all’interconnessione con la Tangenziale Est in Comune di Usmate
-Velate.
Il tracciato principale interessa i seguenti Comuni della Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano):
− Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Camparada, Cesano Maderno, Desio,
Lesmo, Lissone, Macherio, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Vimercate, Usmate Xxxxxx.
Lungo la Tratta C sono previsti n. 4 svincoli:
− Svincolo di Cesano Maderno;
− Svincolo di Desio;
− Svincolo di Macherio;
− Svincolo di Arcore – Interconnessione Tangenziale Est. Opere connesse:
− TRMI10: la viabilità si sviluppa sia a nord che a sud dello svincolo di Macherio, interessando rispettivamente gli ambiti comunali di Macherio, Sovico, Biassono, Vedano al Lambro, Lissone, per una lunghezza totale di 4781 m.
− TRMI17: con lunghezza di 3511 m. Viabilità locale:
− Collegamento di via Trento nei Comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della ex X.X. x. 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx – lunghezza 810 m.;
d) la Tratta D presenta una lunghezza di circa 15,9 km (svincoli terminali esclusi), si estende da appena dopo lo svincolo di interconnessione con la Tangenziale Est (appartenente alla Tratta C), prima dell’attraversamento del fiume Molgora, fino allo svincolo di Interconnessione con l’autostrada A4 (Osio Sotto).
Dall’inizio della tratta allo svincolo di Filago (progr. Km 13+575 circa) il tracciato autostradale è affiancato al tracciato ferroviario della Gronda nord-est Seregno- Bergamo.
Il tracciato principale interessa i seguenti Comuni:
− in Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano): Vimercate, Carnate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Cornate D’Adda;
− in Provincia di Milano: Trezzo D’Adda;
− in Provincia di Bergamo: Bottanuco, Capriate San Gervasio, Filago, Osio Sotto, Brembate.
Lungo la Tratta D sono previsti n. 4 svincoli:
− Svincolo di Bellusco;
− Svincolo di Cornate d’Adda;
− Svincolo/barriera di Filago;
− Svincolo di Osio Sotto - Interconnessione con la A4. Opere connesse:
− Variante alla TRMI12: collegata al tracciato principale dallo Svincolo di Bellusco, si sviluppa per 3710 m. a nord di quest’ultimo attraversando i Comuni di: Vimercate, Aicurzio, Bernareggio.
− Variante alla TRMI14: collegata al tracciato principale dallo Svincolo di Bellusco, si sviluppa, per una lunghezza di 1846,60 m., a sud di quest’ultimo interessando prevalentemente il Comune di Vimercate.
− TRBG01: si estende, per una lunghezza di 1630 m, dall’intersezione a rotatoria esistente sulla SP. n.115, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx con il Viale delle industrie nel Comune di Bottanuco, realizzando una nuova intersezione a rotatoria al di sopra della galleria naturale Roccolo.
− TRBG03: denominata anche “Dorsale dell’Isola Bergamasca”, compresa tra lo Xxxxxxxx xx Xxxxxx x xx XX. x. 000, con una lunghezza di circa 6450 m. I Comuni interessati dall’attraversamento sono i seguenti: Filago, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola, Madone e Terno d’Isola.
− TRBG09: riqualifica della strada esistente (Corso Europa) per una lunghezza complessiva di circa 890 m.
Viabilità locale:
− Viabilità di collegamento allo svincolo di Bellusco: si estende per una lunghezza di 766,35m.
− Sistemazione della SP. n.183 di Filago con formazione di nuovi parcheggi;
e) è altresì compresa nell’Opera la Xxxxxxxx: si tratta di un percorso ciclabile e pedonale, affiancato da aree verdi e dotato di ramificazioni locali, che si sviluppa dal Parco del Ticino (in Comune di Cassano Magnago) al fiume Brembo (nei Comuni di Osio Sotto e Brembate). Il tracciato è suddiviso nelle seguenti tratte:
− Tratta A: si sviluppa per una lunghezza di 28174,22 m.
Comuni interessati: Busto Arsizio, Cassano Magnago, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Locate Varesino, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Mozzate, Cislago, Limido Comasco, Fenegrò, Cirimido, Lomazzo.
− Tratta B1: si sviluppa per una lunghezza di 16937,30 m.
Comuni interessati: Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto.
− Tratta B2: si sviluppa per una lunghezza di 7333,28 m.
Comuni interessati: Solaro, Cesano Maderno, Bovisio Masciago.
− Tratta C: si sviluppa per una lunghezza di 26654,81 m.
Comuni interessati: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.
− Tratta D: si sviluppa per una lunghezza di 29045,79 m.
Comuni interessati: Vimercate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Cornate, Suisio, Bottanuco, Filago, Brembate e Osio Sotto;
f) è altresì compresa nell’Opera la TRVA13/14: si tratta di opera connessa alla Tratta A, denominata anche “Nuova Varesina”, si estende dalla pk 0+000, in corrispondenza della strada campestre prosecuzione di via Xxxxxxxx Xxxxxxx (rotatoria esclusa), alla pk 7+200, in corrispondenza della intersezione con via
Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx (rotatoria esclusa), e dalla pk 10+400, in corrispondenza dell’intersezione con via Gorla (rotatoria esclusa), fino alla fine intervento alla pk 16+125, in corrispondenza dell’intersezione con via Albisetti. Il tratto tra la pk 7+200 (rotatoria inclusa) alla pk 10+400 (rotatoria inclusa) è già stato affidato ad altro soggetto. La lunghezza dei due tratti è pari a complessivi 12,9 km.
2.4. Non rientrano nell’Opera: i progetti locali previsti dal Progetto Definitivo quali opere di compensazione; le aree di servizio di Desio e Bellusco per la parte inerente ai fabbricati e alle opere esterne, i centri di manutenzione per la parte inerente ai fabbricati, gli impianti di servizio e le opere esterne, il Centro Direzionale di Desio, la fornitura e posa in opera degli impianti del sistema di esazione.
2.5. L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, nonché della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.
2.6. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore e da ritenersi compresi e compensati nel Corrispettivo tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per l’espletamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui al Contratto, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione dello stesso ogni inerente e conseguente alea.
2.7. L’Appaltatore dovrà svolgere e completare i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e delle prescrizioni del Committente, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia.
ARTICOLO 3 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE
3.1. Il Committente si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto. In particolare, il Committente provvede a consegnare all’Appaltatore copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
3.2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui agli articoli
1.3. e 3.1. del presente atto esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla al Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.
3.3. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Appaltatore a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
ARTICOLO 4 − DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE − COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
4.1. L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei Servizi e a tutti gli obblighi previsti nel Contratto.
4.2. L’organizzazione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, indicata in sede di Offerta, è strutturata con il seguente personale:
- Direttore dei Lavori di cui all’articolo 5 del presente atto;
- Direttore Operativo con le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui all’articolo 6 del presente atto;
- N. [▪] Direttori Operativi;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i della Geotecnica;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i della Geologia;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i della Qualità;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i del Monitoraggio ambientale;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i degli Impianti tecnici;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i delle Strutture;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i della Segnaletica stradale;
- N. [▪] Specialista di settore incaricato/i del Controllo topografico;
- N. [▪] Ispettori di cantiere.
4.3. Il personale è nominativamente indicato nell’Allegato [▪] al presente atto.
4.4. I Direttori Operativi hanno il compito di collaborare con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei Lavori siano eseguite regolarmente nell’osservanza delle clausole contrattuali. Ai Direttori Operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’Affidatario dei Lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
c) programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
d) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei Lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
e) assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
f) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei Lavori proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
g) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
h) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
i) dirigere lavorazioni specialistiche;
j) svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.
4.5. Gli Ispettori di Xxxxxxxx collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Agli Ispettori di Cantiere possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulle attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei Lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza al collaudo dei Lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal Direttore dei Lavori;
h) l’assistenza al Direttore operativo con le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
i) l’assistenza agli Specialisti di Settore;
j) svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.
4.6. L’Incaricato/Gli Incaricati della Geotecnica dovrà/dovranno svolgere, tra le altre, le seguenti attività in cantiere:
a) controllo durante la scelta, la messa in opera, la manutenzione della qualità
degli strumenti di misura utilizzati per le misurazioni geotecniche;
b) verifica della regolarità di esecuzione delle misurazioni geotecniche;
c) esecuzione e interpretazione grafica delle misurazioni geotecniche;
d) raccolta delle informazioni e dei dati relativi alla situazione geotecnica dei siti e verifica delle analisi sulle caratteristiche e sul comportamento delle terre e rocce;
e) compartecipazione alla scelta e alla determinazione delle prove da eseguire in sito e in laboratorio;
f) predisposizione delle relazioni tecniche descrittive delle misurazioni effettuate e dei risultati ottenuti;
g) archiviazione di tutti i dati in formato digitale.
4.7. L’Incaricato/Gli Incaricati della Geologia dovrà/dovranno svolgere, tra le altre, le seguenti attività:
a) verifica della documentazione contrattuale e degli atti e documenti predisposti con il Progetto Esecutivo;
b) analisi delle condizioni geologiche e idrogeologiche con le imprese e gli esperti coinvolti nelle attività di scavo e progettazione costruttiva;
c) rilevamento delle condizioni geologiche riscontrate in sito;
d) confronto tra la situazione preventivata e la situazione effettivamente riscontrata con rappresentazione qualitativa e quantitativa delle differenze riscontrate;
e) condivisione dei risultati dei rilevamenti geologici con l’incaricato della geotecnica;
f) consulenza geologica ad APL per questioni legate alla realizzazione dell’Opera;
g) proposta dei provvedimenti da adottare nel caso di imprevisti e per risolvere eventuali situazioni di criticità.
4.8. L’Incaricato/Gli Incaricati della Qualità dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) di diffusione dei criteri e delle regole dell’Assicurazione Qualità all’interno dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, coordinando, su richiesta del DL, programmi di addestramento specifici;
b) di esame dei Piani di Azioni Correttive emessi dall’Appaltatore e sollecitazione dell’attuazione delle azioni correttive non attuate;
c) di supporto ai Direttori operativi nelle problematiche di Controllo Qualità nelle attività realizzative;
d) di supporto al DL nella gestione delle Non Conformità;
e) di predisposizione delle relazioni di sintesi sulle modalità di applicazione delle procedure e dei risultati conseguiti;
f) di cura della raccolta della documentazione prevista dalle Linee Guida relative alle procedure organizzative CAL-APL inerenti al Controllo Qualità.
4.9. L’incaricato/Gli incaricati del Monitoraggio Ambientale, oltre ad essere il/i referente/i operativo/i per la gestione ambientale dei cantieri e dei monitoraggi ambientali, dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) coordinamento tecnico operativo delle attività intersettoriali assicurando la rispondenza al progetto di monitoraggio ambientale approvato;
b) verifica della documentazione tecnica del monitoraggio ambientale predisposta dagli specialisti di ciascuna componente e/o fattore ambientale ai fini della conformità ai requisiti ed alle procedure indicati nel progetto di monitoraggio ambientale e dalla normativa applicabile;
c) coordinamento delle attività relative alle analisi di laboratorio;
d) definire tutti i più opportuni interventi correttivi alle attività di monitoraggio e misure di salvaguardia, qualora se ne rilevasse la necessità, anche in
relazione al verificarsi di eventuali situazioni di criticità ambientale;
e) verificare il corretto inserimento dei dati e dei risultati delle misurazioni ed elaborazioni nel Sistema Informativo Territoriale del monitoraggio ambientale;
f) interfacciarsi con le imprese operanti in cantiere, in coordinamento ed in accordo con il DL, nel caso sia necessario implementare azioni correttive nelle attività di cantiere in relazione ai risultati del monitoraggio ambientale o per altri motivi;
g) coordinare il team di specialisti collaboratori che avranno le seguenti competenze specialistiche elencate a titolo indicativo e non esaustivo: tematiche inerenti all’atmosfera, all’ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione e alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, al paesaggio, ai rifiuti, alle aree di cantiere e viabilità, all’ambiente sociale;
h) partecipare alle attività dell’Osservatorio ambientale e fungere da relatore sull’andamento dei risultati dei monitoraggi ambientali.
4.10. L’Incaricato/Gli Incaricati degli Impianti Tecnici dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) verifica della documentazione attestante le caratteristiche dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature fornite dall’Affidatario dei Lavori;
b) verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) predisposizione di schede di sintesi in ordine alle approvazioni dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature di ciascuna parte componente gli impianti elettrici e meccanici previsti nel Progetto Esecutivo, secondo le
disposizioni impartite da APL;
d) assistenza alle prove di laboratorio ove necessario;
e) assistenza al collaudo e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti.
4.11. L’Incaricato/Gli Incaricati delle Strutture dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) verifica dei progetti esecutivi di dettaglio delle strutture;
b) verifica dei progetti esecutivi delle varianti in corso d’opera;
c) verifica del rispetto della normativa tecnica vigente;
4.12. L’Incaricato/Gli Incaricati della Segnaletica stradale dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) controllo della corretta installazione della segnaletica orizzontale, verticale, complementare, luminosa, pmv, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Codice della Strada”);
b) coordinamento della definizione della segnaletica verticale di indicazione;
c) coordinamento della definizione delle indicazioni in corrispondenza degli svincoli autostradali.
4.13. L’Incaricato/Gli Incaricati del Controllo Topografico dovrà/dovranno svolgere le seguenti attività:
a) controllo del corretto tracciamento degli assi delle carreggiate autostradali e degli assi delle opere stradali connesse;
b) controllo del corretto posizionamento delle opere d’arte;
c) controllo delle misure topografiche in galleria;
d) controllo dei vertici trigonometrici e dei capisaldi di riferimento;
e) controllo delle quote altimetriche;
f) predisposizione dei report di verifica.
4.14. L’Appaltatore espleterà i Servizi con le modalità e nei tempi stabiliti in Contratto e
nell’Offerta.
4.15. L’Appaltatore svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con l’Affidatario dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.
4.16. L’Appaltatore è tenuto ad informare il Responsabile del Procedimento in ordine all’andamento dei Lavori mediante report informativi con la frequenza ed i contenuti indicati in Offerta.
4.17. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione nonché tutti i soggetti indicati dall’Appaltatore in Offerta, quali componenti l’Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, svolgeranno le attività contrattuali con la massima professionalità e qualità, con la diligenza dovuta in relazione all’attività esercitata e con la necessaria tempestività.
4.18. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati.
4.19. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere, di cui al successivo punto 4.27, che saranno messi a disposizione dell’Affidatario dei Lavori.
4.20. L’Appaltatore procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
a) tempestività nei contatti con l’Affidatario dei Lavori, con il Committente, con il Responsabile del Procedimento;
b) completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei Lavori;
c) completezza e tempestività nella trasmissione al Committente/Responsabile del Procedimento dei dati da comunicare all’Osservatorio;
d) diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.
4.21. Le persone inserite nell’organigramma della struttura dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione devono firmare obbligatoriamente un registro delle presenze in cantiere depositato presso l’Ufficio del Direttore Lavori.
4.22. Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati da APL.
4.23. Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione di APL.
4.24. In caso di pericolo imminente e/o in presenza di eventi eccezionali, il DL deve dettare immediatamente disposizioni atte a far cessare la situazione di pericolo e/o di emergenza.
4.25. La documentazione tecnica, amministrativa e contabile (registri, verbali, schede tecniche, rapportini, prove, ecc.) deve essere tenuta, da parte del DL, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nel Contratto.
4.26. I compiti del DL e del CSE sono estesi a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del Progetto Esecutivo. Si precisa che i Servizi oggetto del Contratto e, in generale, tutte le prestazioni comunque dovute dall’Appaltatore ai sensi del Contratto sono strettamente connesse ed accessorie alle prestazioni oggetto del contratto concluso tra APL e l’Affidatario dei Lavori di cui alla premessa Y).
4.27. L’Affidatario dei Lavori metterà a disposizione idonei locali da adibire ad uso dell’Ufficio di Direzione Lavori. Le apparecchiature d’ufficio e tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione, a regola d’arte, delle prestazioni contrattuali devono essere fornite e manutenute dall’Appaltatore.
4.28. Tutte le spese relative all’acquisto e all’utilizzo degli automezzi, tutte le spese relative alla sorveglianza del cantiere nonché quelle relative alle utenze (telefoni fissi e cellulari, acqua, riscaldamento, ecc.) sono a carico dell’Appaltatore.
4.29. Tra i soggetti indicati nell’organigramma dell‘Ufficio di Direzione dei Lavori il Direttore dei Lavori provvederà alla nomina di un vice Direttore dei Lavori, facente funzioni di DL in caso di assenza quest’ultimo.
4.30. Il DL o il suo sostituto devono essere sempre presenti in cantiere durante l’orario diurno ed essere comunque reperibili 24 ore su 24.
4.31. L’Appaltatore deve comunicare ad APL per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l’Ufficio di Direzione Lavori.
4.32. Le assenze per malattia e/o per cause impreviste dei componenti l’Ufficio di Direzione di Lavori vanno immediatamente segnalate per iscritto al Committente.
4.33. Per tutta la durata del Contratto, il personale di cui al precedente comma 4.2 può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte di APL, che potrà concedere l’autorizzazione alla sostituzione solamente se il sostituto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.
4.34. Su richiesta scritta di APL, l’Appaltatore è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Affidatario dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste informazioni al riguardo.
4.35. L’Appaltatore è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l’approvazione da parte del Committente e del Concedente, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori ritiene di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
4.36. L’Appaltatore rimane obbligato a ricomprendere nell’attività oggetto del Contratto quelle proposte in sede di Offerta. Gli eventuali perfezionamenti della proposta
formulata in sede di Offerta, per l’adattamento della stessa alla realtà dell’Opera cantierizzata, non avranno in alcun caso effetto sul Corrispettivo che rimarrà fisso ed invariabile.
ARTICOLO 5 − DIRETTORE DEI LAVORI
5.1. L’Ufficio della Direzione dei Lavori è preposto, nella sua configurazione complessiva, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto della normativa vigente e di quella eventualmente sopravvenuta nonché delle condizioni contrattuali.
5.2. L’Appaltatore ha indicato quale Direttore dei Lavori il Sig. [▪] nato a [▪], il [▪].
5.3. Il Direttore dei Lavori è il soggetto responsabile dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori.
5.4. Il Direttore dei Lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’Offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Committente per l’ottimale svolgimento della prestazione. L’Appaltatore rimane obbligato a ricomprendere nelle attività del Direttore dei Lavori quelle proposte in sede di Offerta. Gli eventuali perfezionamenti della proposta formulata in sede di Offerta, per l’adattamento della stessa alla realtà dell’Opera cantierizzata non avranno in alcun caso effetto sul Corrispettivo che rimarrà fisso ed invariabile.
5.5. Il Direttore dei Lavori potrà essere sostituito dall’Appaltatore solamente previa autorizzazione scritta del Committente. Il sostituto dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti e capacità professionali del sostituito.
5.6. Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei Lavori durante l’esecuzione dell’Opera, ai sensi dell’articolo 130 del Codice, degli articoli da 147 a 150 del Regolamento e di tutta la vigente normativa in materia al momento dell’esecuzione,
anche se sopravvenuta alla firma del Contratto, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto – Norme generali e Norme Tecniche – relativo all’esecuzione dei Lavori, delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, della normativa comunitaria, statale e regionale di settore vigente, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:
a) consegna dei Lavori;
b) direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
c) direzione dei Lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’Opera nelle sue varie fasi esecutive;
d) effettuazione delle prove d’officina;
e) accertamento della regolare esecuzione dei Lavori;
f) assistenza alle Commissioni di collaudo in corso d’opera;
g) redazione degli stati di avanzamento dei Lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei Lavori nei tempi e con le modalità previste nei Documenti Contrattuali;
h) tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento;
i) accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi;
j) verifica del rispetto da parte dell’Affidatario dei Lavori della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
k) verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei Lavori rispetto al programma di esecuzione;
l) redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento dei Lavori al Responsabile del Procedimento con cadenza indicata in Offerta;
m) verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a Lavori ultimati;
n) verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’Affidatario dei Lavori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
o) adozione e predisposizione di tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, nonché svolgimento di ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia.
5.7. Al Direttore dei Lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’Ufficio di Direzione dei Lavori nella composizione indicata in Offerta, con particolare riferimento all’attività dei Direttori Operativi che saranno incaricati di provvedere allo svolgimento delle attività indicate all’articolo 4 del Contratto.
5.8. Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di:
a) vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;
b) vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili, e tutte le leggi e le norme vigenti in materia;
c) vigilare affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle acque applicabili a livello regionale e nazionale;
d) vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;
e) garantire l’esecuzione, da parte dell’Affidatario dei Lavori, di tutti i controlli e di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili
dal punto di vista ambientale e la conformità a tutte le prescrizioni espresse dalle Autorità;
f) vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
g) verificare che l’inserimento di personale straniero, da parte dell’Affidatario dei Lavori o dei suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti e, in particolare, verificando il possesso dei prescritti modelli autorizzativi;
h) vigilare che l’Affidatario dei Lavori provveda ad aggiornare con regolarità e tempestività le informazioni da inserire nel data base di gestione del Protocollo di Legalità;
i) vigilare affinché l’Affidatario dei Lavori proceda, prima dell’inizio degli stessi, alla bonifica da residuati bellici, sia superficiale che profonda, dell’intera area sulla quale si svolgono i Xxxxxx e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste in corso d’opera;
j) vigilare affinché l’Affidatario dei Lavori ottemperi a tutte le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in materia di scavi, indagini e sorveglianza archeologica;
k) vigilare affinché gli Enti Gestori dei sopra/sottoservizi predispongano i progetti esecutivi delle risoluzioni delle interferenze in tempo utile per l’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei tempi programmati;
l) vigilare affinché i lavori per le risoluzioni delle interferenze siano eseguiti dagli Enti Gestori nel rispetto del progetto esecutivo degli stessi approvato da CAL;
m) vigilare affinché l’occupazione delle aree e degli immobili oggetto di occupazione temporanea e/o di esproprio possa avvenire in tempo utile per l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati;
n) vigilare affinché il taglio dei boschi avvenga previo rilascio dell’autorizzazione da parte degli Enti competenti;
o) vigilare affinché le chiusure e/o le limitazioni al traffico nelle strade esistenti interferite avvengano previo rilascio della ordinanza degli Enti proprietari competenti.
5.9. Il Direttore dei Lavori:
a) agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi del Committente; ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo, quantitativo e qualitativo, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008, nonché della buona e puntuale esecuzione dei Lavori in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni del Responsabile del Procedimento;
b) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori;
c) nell’ambito dell’Ufficio di Direzione dei Lavori è l’unico interlocutore dell’Affidatario dei Lavori per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto;
d) vigila sull’osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza;
e) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 6 − COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
6.1. L’Appaltatore ha indicato quale Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione il Sig. [▪] nato a [▪], il [▪].
6.2. Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto,
all’Offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Committente al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
6.3. Le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, dell’articolo 131 del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
b) nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx’xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (X.X.X.) dell’Affidatario dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori;
c) nella valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
d) nella organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
e) nella verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
f) nella segnalazione, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del PSC con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o richiesta di risoluzione del contratto e adempimenti conseguenti in caso di inattività da parte del Responsabile del Procedimento;
g) nella segnalazione al Responsabile dei Lavori ed al Committente, ciascuno per le proprie competenze, di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
h) nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
6.4. Prima dell’inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione al fine di verificare il P.S.C. predisposto da parte dall’Affidatario dei Lavori. Entro 20 (venti) giorni dalla formale consegna al Coordinatore, da parte del Responsabile del Procedimento, del Progetto Esecutivo e del P.S.C., e, comunque, prima dell’inizio dei Lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del P.S.C. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte in merito a variazioni economiche della quota, prevista dal contratto con l’Affidatario dei Lavori, per l’esecuzione di attività di coordinamento della sicurezza per lavorazioni interferenti. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il
P.S.C. si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del P.S.C.
6.5. Entro 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei Lavori, il CSE trasmette all’Affidatario dei Lavori il PSC con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Affidatario dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative:
a) che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’articolo 100, co. 5, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’articolo 131 del Codice;
c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
6.6. Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Affidatario dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all’articolo 131, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il CSE si esprime in forma scritta circa:
a) l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall’Affidatario dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
b) l’idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
6.7. In nessun caso le proposte di cui al precedente articolo 6.5. lettere a), b) e c), anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Affidatario dei Lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.
6.8. Durante il corso dei Lavori il CSE dovrà:
a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte dell’Affidatario dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l’Affidatario dei Lavori e le imprese esecutrici dei Lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta all’Affidatario dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; proporre al Responsabile del Procedimento la sospensione dei Lavori, l’allontanamento dell’Affidatario dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
6.9. Il CSE deve garantire che l’Affidatario dei Lavori provveda ad ottemperare alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e provveda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) a portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei Lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
b) a disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante la esecuzione dei lavori;
c) a controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Affidatario dei
Lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
d) a chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
e) a verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
f) a controllare l’ottemperanza in caso di infortunio o incidente a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare al Committente le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente); gli infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 (due) ore ad APL a mezzo telefax; in seguito dovrà essere inviata ad APL la denuncia infortuni.
6.10. L’attività del CSE nel cantiere durante i Lavori deve risultare da scritture registrate negli atti contabili (giornale dei lavori) e da appositi verbali redatti almeno in duplice copia - debitamente sottoscritti dall’Affidatario dei Lavori, dalle imprese esecutrici dei Lavori o dai lavoratori autonomi - una della quali, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento.
6.11. Qualora il Responsabile del Procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al precedente comma 6.8., lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al precedente comma 6.8., lettera e), il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la
sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di sospensione di cui al successivo articolo 6.12.
6.12. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al precedente comma 6.8., lettera f), il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento e verbalizzazione nel giornale dei lavori. La sospensione è confermata per iscritto all’Affidatario dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori o al lavoratore autonomo interessati, nonché al Responsabile del Procedimento, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.
6.13. Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al precedente comma 6.8., lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al precedente comma 6.8., lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nel giornale dei lavori.
6.14. Il CSE accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, il CSE può avvalersi di collaboratori e/o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori e/o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, devono risultare ottemperati i seguenti obblighi:
a) presenza/sopralluogo giornaliero del CSE con registrazione su apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
b) presenza giornaliera continuativa e contemporanea - nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti - di non meno di n. 3 (tre) Ispettori di Cantiere per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
c) presenza continuativa di almeno un Ispettore di Cantiere per tutta la durata di attività critiche del cantiere, sotto il profilo della sicurezza (ad es. vari di opere d’arte, lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
d) tempo di risposta a chiamata di urgenza per presenza in cantiere del CSE e/o di suo Ispettori di Cantiere, non superiori alle 4 (quattro) ore;
e) organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 92, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.
6.15. Il Responsabile del Procedimento può, in ogni momento, chiedere la sostituzione o l’allontanamento immediato dei collaboratori e/o delegati del CSE, così come può richiedere al CSE una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l’immediato accesso al cantiere stesso.
6.16. La mancata formulazione delle richieste di cui al precedente articolo 6.15., così come la mancata formulazione di integrazioni e/o modifiche alle prestazioni del CSE non comporta acquiescenza da parte del Responsabile del Procedimento alle scelte del CSE medesimo.
6.17. È onere del CSE accertarsi presso il Responsabile del Procedimento che sia avvenuta la trasmissione all’organo di controllo della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; di detta notifica il CSE acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.
6.18. Le eventuali proposte integrative possono essere presentate dall'Affidatario dei Lavori al CSE anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente
l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
6.19. Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a relazionare in ordine alle operazioni svolte ed alle metodologie adottate, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento.
6.20. Il CSE è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere. Rientra nelle attività del CSE la consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/ riserve dell’Affidatario dei Lavori in materia di sicurezza.
6.21. L’Appaltatore rimane obbligato a ricomprendere nell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione le attività proposte in sede di Offerta. Gli eventuali perfezionamenti della proposta formulata in sede di Offerta, per l’adattamento della stessa alla realtà dell’Opera cantierizzata, non avranno in alcun caso effetto sul Corrispettivo che rimarrà fisso ed invariabile.
6.22. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei Lavori, il CSE produce i documenti aggiornati relativi all’Opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento.
6.23. Il CSE nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei Lavori è tenuto a redigere una relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, all’Affidatario dei Lavori, e all’organo di collaudo, contenente:
a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Affidatario dei Lavori in materia di sicurezza;
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
6.24. All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il Coordinatore attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Affidatario dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
6.25. Rimangono a carico dell’Appaltatore, essendo compresi e compensati nel Corrispettivo, tutti gli oneri e tutte le spese comunque occorrenti a garantire lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza e coordinamento in conformità alla
normativa vigente ed alle prescrizioni di Contratto, ivi compresi gli oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto, per eventuali trasferte nonché per i dispositivi di protezione individuale del CSE e di tutto il personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
ARTICOLO 7 − CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
7.1. A titolo di Corrispettivo per le obbligazioni assunte nel Contratto, come determinato all’esito dell’aggiudicazione, il Committente si impegna a corrispondere all’Appaltatore un importo complessivo, calcolato forfettariamente “a corpo”, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, pari ad Euro [●] = (Euro [●]), spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.
7.2. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 7.1. comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel Contratto, ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei Servizi, nonché ogni e qualsiasi attività, obbligazione e prestazione che, se pure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell’oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.
ARTICOLO 8 − MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO − CONTABILITÀ
DELLE PRESTAZIONI
8.1. Il Corrispettivo di cui al precedente articolo 7.1. verrà corrisposto con le modalità di seguito indicate:
a) fino alla concorrenza del 90% (novanta per cento), acconti calcolati proporzionalmente all’importo dei Lavori risultanti dai S.A.L.;
b) il 10% (dieci per cento) a saldo, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’Opera da parte del Committente.
8.2. Maturati i presupposti per ciascuno dei pagamenti di cui al precedente articolo 8.1., la relativa corresponsione avverrà entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento da parte del Committente della relativa fattura; il rispetto dei termini di pagamento da parte del Committente è, pertanto, subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore della corrispondente fattura. Ogni fattura dovrà avere la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del
C.I.G. e del C.U.P. come indicati nelle Premesse ed essere inviata ad: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
8.3. L’emissione delle fatture dovrà essere preceduta da nulla osta rilasciato dal Responsabile del Procedimento che accerterà la conformità delle attività svolte alle previsioni contrattuali. Il pagamento di ciascuna rata di Corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8.4. In caso di ritardo, per causa imputabile al Committente, nel pagamento delle somme dovute rispetto al termine di cui al precedente articolo 8.2., l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi corrispettivi al tasso legale pro-tempore sulle somme dovute.
8.5. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.
8.6. L’Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
ARTICOLO 9 − OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
9.1. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e
per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L. 136/2010”) e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
9.2 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9.3. Ai fini di cui al precedente comma 9.1., l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
9.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., entrambi identificati nelle Premesse.
9.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’articolo 3, co. 9 bis, della
L. 136/2010 e dell’articolo 9 del Protocollo di Legalità, le conseguenze di cui al successivo articolo 15. In tali casi, fermo restando quanto stabilito all’articolo 6 della
L. 136/2010, l’Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà in una
sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione eseguita in violazione. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione effettuata in violazione.
9.6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:
Conto Corrente n.: [●] Istituto: [●]
Agenzia: [●] IBAN: [●]
Intestatario del conto: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●] Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●] Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●]
9.7. In caso di Raggruppamenti Temporanei, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti.
9.8. L’Appaltatore si impegna ad acquisire dai propri subappaltatori e sub-contrattisti ed a trasmettere alla Committente formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati multimediale, di cui all’art. 6 del Protocollo di cui all’articolo 1.3, lett. c), n. (ii) del presente atto prima dell’ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell’esecuzione dei nuovi contratti. L’Appaltatore provvederà ad inserire, in ciascun contratto o subcontratto relativo ai Servizi, a pena di nullità assoluta dello stesso, apposite clausole, analoghe a quelle di cui punti 9.1 e 9.2, con la quale le imprese contraenti o subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore provvederà, inoltre, ad inserire in detti contratti o subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 9.5.
9.9. L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l’articolo 6 di tale ultima Legge.
ARTICOLO 10 − DURATA DEL CONTRATTO
10.1. Le prestazioni di cui al Contratto avranno inizio dalla data dell’Ordine di Inizio Attività emesso dal RUP ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’Opera da parte del Committente.
10.2. In relazione a quanto indicato al precedente articolo 10.1., la durata complessiva del Contratto è indicata in giorni 1640 (milleseicentoquaranta) decorrenti dalla data disposta con l’Ordine di Inizio Attività.
10.3. L’Appaltatore prende atto e accetta che la durata di cui al precedente articolo 10.2. è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto Definitivo per l’esecuzione dei Lavori e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L’Appaltatore prende altresì atto e accetta che le singole consegne dei lavori relativi ai singoli Lotti costituiti dalla Xxxxxxxx, dallo Svincolo di Lomazzo, dalle Tratte B1, B2, C e D, dalla TRVA 13-14, possono essere effettuate in tempi diversi. L’Appaltatore rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel Corrispettivo.
10.4. Parimenti, nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, nonché in ordine a maggiori tempi potrà essere avanzata dall’Appaltatore in conseguenza del tempo eventualmente intercorso tra la data di stipula del Contratto e l’inizio delle attività ai sensi del precedente articolo 10.1.
ARTICOLO 11 − VERIFICHE DEL COMMITTENTE E DEGLI ADVISORS TECNICI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
11.1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
11.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente
all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
11.3. È in facoltà del Committente di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, la idoneità professionale del Direttore dei Lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti l’Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a consentire al Committente l’effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
11.4. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore e dovrà essere immediatamente sospeso a totale carico dell’Appaltatore medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo articolo 15.3.
11.5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l’Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione indicato in sede di Offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del
successivo articolo 15.3.
11.6. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.
11.7. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.
11.8. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 15.
11.9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore a termini di Contratto.
11.10. L’Appaltatore accetta che è facoltà di APL e degli Enti Finanziatori nominare un soggetto o più soggetti che svolgano la funzione di Advisors tecnico/i indipendente/i. Tale soggetto/soggetti avrà/avranno accesso ai Lavori, ai cantieri, a tutta la documentazione afferente il progetto, ivi inclusa quella relativa all’esecuzione dei Lavori e potrà/potranno partecipare a tutte le prove di Xxxxxxxx. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a fornire la più ampia collaborazione e accesso alla pertinente documentazione a favore del o degli Advisors tecnico/i
indipendente/i allo scopo di consentire loro di effettuare le opportune verifiche.
ARTICOLO 12 − PENALI
12.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli 5.6 lettere a), g) ed l), 6.4, 6.5, 6.6, 6.12, 6.22 e 6.23 del presente atto, il Committente potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) del Corrispettivo.
12.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
ARTICOLO 13 − CAUZIONE DEFINITIVA
13.1. Come indicato nelle Premesse, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha consegnato ad APL la garanzia definitiva di cui all’articolo 113 del Codice e ai documenti di gara, per un importo di Euro [●] nel rispetto e con i contenuti di quanto ivi previsto.
13.2. La predetta garanzia sarà svincolata progressivamente in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito; il restante 25% verrà svincolato alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio dei Lavori.
13.3. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di
cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul Corrispettivo da corrispondere all’Appaltatore.
13.4. Si applica l’articolo 113 del Codice.
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO − SUBAPPALTO
14.1. È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice.
14.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010. A tal fine, l’Appaltatore cedente ha l’obbligo di comunicare al cessionario il C.I.G., il C.U.P., nonché gli estremi del conto corrente dedicato, di cui al precedente articolo
9. Il cessionario dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e dovrà comunicarne gli estremi identificativi al Committente per i pagamenti afferenti il Contratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e, comunque, mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente del cedente e del cessionario, ed indicando il C.U.P. e il C.I.G.
14.3. Le attività oggetto del Contratto potranno essere oggetto di subappalto in conformità agli articoli 91, co. 3 e 118 del Codice.
ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA − RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
15.1. Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del Contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile (“Clausola risolutiva espressa”), nei seguenti casi:
a) qualora, ai sensi dell’articolo 135, co. 1 del Codice, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai Servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
b) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei Servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell’Appaltatore nell’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto;
d) mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all’articolo 13 del Contratto;
e) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 del Contratto superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 12 del Contratto;
f) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 che comporti l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo di cui all’articolo 7 del Contratto;
g) in caso di violazione dei limiti di affidamento in subappalto dei Servizi oggetto del Contratto ai sensi dell’articolo 14.3 del Contratto;
h) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
i) in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’Appaltatore concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto ai sensi dell’articolo 136 del Codice.
15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 15.1., il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r., l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.
15.3. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel Contratto, il Committente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 del Codice Civile (“Diffida ad adempiere”), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:
a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto;
b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza di cui all’articolo 19 del Contratto;
c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al Contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso;
d) in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 11.4. e 11.5. del Contratto.
15.4. Nelle ipotesi indicate al precedente comma 15.3., il Committente invierà all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere − con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi − e qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.
15.5. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, gli verrà
riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Servizi regolarmente eseguiti ed accettati dal Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dal Committente medesimo.
15.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all’articolo 12 del Contratto, qualora nel frattempo maturate.
15.7. Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma 15.2. o dalla scadenza del termine di diffida di cui al precedente comma 15.4., l’Appaltatore dovrà procedere a consegnare al Committente tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, a qualunque titolo detenuti ivi compresa la documentazione di cui all’articolo 3 del Contratto.
15.8. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 15.7.
15.9. Al momento della risoluzione il Committente diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dall’Appaltatore, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l’espletamento delle attività oggetto del Contratto nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
15.10. L’Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso
alla data di risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 16 – RECESSO
16.1. Il Committente, ai sensi dell’articolo 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
16.2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.
16.3. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 16.2., secondo il Corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 134 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
16.4. In considerazione della natura di concessionaria di APL e della stretta correlazione ed accessorietà dei Servizi oggetto del Contratto rispetto alle attività oggetto del contratto tra APL e l’Affidatario dei Lavori, l’Appaltatore riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d’ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti nei successivi commi
16.6. e 16.7., che APL potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nei successivi articoli 16.5., 16.6. e 16.7.:
a) in caso di revoca e/o decadenza della Concessione anche per colpa del Committente;
b) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dal contratto d’appalto di cui all’articolo 1.3, lett. d), punto (v) del presente atto.
16.5. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.
16.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.4. intervenga prima della comunicazione dell’Ordine di Inizio Attività, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, semprechè esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.
16.7. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.4. intervenga in qualsiasi momento successivo alla comunicazione dell’Ordine di Inizio Attività, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell’importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.
16.8. Trovano applicazione al recesso disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15.7., 15.8. e 15.9.
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA
CRIMINALITÀ
17.1. L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente le disposizioni del Protocollo di Legalità.
17.2. In particolare, l’Appaltatore con la stipula del Contratto si impegna:
a) a fornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalità ed, in particolare, dall’articolo 1 del medesimo, nei tempi e con le modalità ivi indicate;
b) a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia ed in ogni caso a CAL
e ad APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;
c) a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione a CAL e ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
d) a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l’assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria;
e) ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
f) a favorire l’esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del Gruppo Interforze di cui all’articolo 10 del Protocollo di Legalità;
g) ad inserire, nei subcontratti a qualunque titolo inerenti e/o connessi con l’esecuzione del Contratto una apposita clausola avente gli stessi contenuti di
cui al presente articolo e mediante la quale i subcontraenti accettano espressamente quanto previsto nel Protocollo di Legalità, ivi comprese le ipotesi sanzionatorie e le ipotesi di revoca e/o risoluzione del subcontratto.
17.3. L’Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto:
a) qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii., di ogni altra normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalità e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 17.2., lett.
b) e c).
17.4 L’Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà del Committente procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca dell’Affidamento nei seguenti casi:
a) nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente comma 17.2., lett. a);
b) a seguito della valutazione degli “elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione […] dei requisiti soggettivi” forniti dalla Prefettura competente secondo il disposto dell’articolo 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii.;
c) ai sensi dell’articolo 11, co. 3 del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii., in conseguenza del rilascio di informazioni supplementari “atipiche” o della segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro relativa a
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
d) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 17.2., lett.
d) ed e).
17.5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell’affidamento disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 15 per le ipotesi di risoluzione del Contratto.
17.6. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente comma 17.2., lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, anche atipiche, all’Appaltatore verrà applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.
17.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore accetta esplicitamente il sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalità di cui all’articolo 1.3., lett. c), punto
(ii) del Contratto, ivi compresa la possibilità di revoca dell’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell’affidamento da parte di APL nei casi indicati agli articoli 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalità e la facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca dell’affidamento nelle ipotesi contemplate dall’articolo 4 del Protocollo medesimo.
ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx [•] - [•] Xxxxxx, Tel. [•] - fax. [•] – e mail: x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.
18.2. Il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore l’eventuale sostituzione del
Responsabile del Procedimento.
18.3. Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - TRASPARENZA
19.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni relative a procedimenti, tracciati, disegni, strutture, attrezzature e, in generale, alle attività oggetto del Contratto e ai Lavori, che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso.
19.2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l’esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.
19.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Appaltatore è obbligato a risarcire ad APL tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto e all’Opera.
19.4. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi − nell’espletamento del Contratto − da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx e di impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi.
19.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 19.4., ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 19.4., APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente articolo 15.3, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
ARTICOLO 20 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO
COMPETENTE
20.1. Tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
21.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi
contrattuali. In particolare, l’Appaltatore esprime consenso alla pubblicazione dei dati relativi all’affidamento del Contratto.
ARTICOLO 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
22.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, s’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi e esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 23 - SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE
23.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore.
Il Contratto consta di n. [●] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina scritta su [●] righe.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano [●]
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
[●]
L’APPALTATORE
[●]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e
dichiara che il presente Contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: 12 (Penali), 14 (Divieto di cessione del Contratto – Subappalto), 15 (Clausola Risolutiva Espressa – Risoluzione del Contratto), 16 (Recesso), 20 (Soluzione delle controversie – Foro competente).
L’APPALTATORE
[●]