RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE SAN ROCCO E PREDONZANI E DELLE VIE RISORGIMENTO E DE GASPERI
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
Provincia di Treviso
RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE SAN XXXXX E PREDONZANI E DELLE VIE RISORGIMENTO E DE GASPERI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010)
INDICE
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 4 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Art. 5 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Art. 8 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
Art. 9 PERSONALE DELL’APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 10 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI Art. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
Art. 12 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 13 PENALI IN CASO DI RITARDO
Art. 14 PROGRAMMA DEI LAVORI
Art. 15 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE Art. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Art. 17 SOSPENSIONI E PROROGHE
Art. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 19 ANTICIPAZIONE
Art. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO
Art. 21 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO Art. 22 PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Art. 24 CAUZIONE PROVVISORIA Art. 25 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 26 COPERTURE ASSICURATIVE Art. 27 ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 28 CONTO FINALE DEI LAVORI
Art. 29 COLLAUDO ED ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE
Art. 30 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE Art. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Art. 32 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Art. 33 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 34 SICUREZZA
Art. 35 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Art. 36 PREZZI DI ELENCO
Art. 37 XXXXXXX, PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA Art. 38 REVISIONE DEI PREZZI
Art. 39 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Art. 40 SUBAPPALTO
Art. 41 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO Art. 42 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
Art. 43 IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI Art. 44 TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 45 RISERVE DELL’APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 46 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 47 MATERIALI, ACCERTAMENTI, PROVE
Art. 48 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
1. - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
2. - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
3. - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla realizzazione di “Riqualificazione delle Piazze San Xxxxx e Predonzani e delle Vie Risorgimento e De Gasperi”
Ubicazione: Tra la Piazza San Xxxxx e Piazza Predonzani e tra le Vie Risorgimento e De Gasperi. La forma le dimensioni e gli elementi costruttivi dell'opera che formano oggetto dell'appalto risultano descritti dalla relazione tecnica illustrativa, dai disegni e dagli schemi allegati, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla D.L.
E` in ogni modo compreso nell'appalto tutto quanto possa essere necessario per dare ultimata l'opera appaltata a regola d'arte in ogni sua parte e mantenerla in perfetto stato di conservazione fino al collaudo, come risultante dagli elaborati di progetto.
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti e puntualmente descritte nelle relazioni tecniche, nei elaborati grafici e nell’elenco prezzi previsti per l’esecuzione dei lavori del progetto esecutivo possono riassumersi come segue:
Piazza San Xxxxx
Opere di demolizione e rimozione; Opere per scavi e movimenti terra; Opere di fognatura;
Opere edili di pubblica illuminazione; Opere per calcestruzzi armati; Opere per cordoli e pavimentazioni; Opere per verde e segnaletica
Piazza Predonzani
Opere edili;
Opere di carpenteria leggera in metallo; Opere per nuova pavimentazione in legno; Opere per verde.
Vie De Gasperi e Risorgimento
Opere edili di pubblica illuminazione
Opere impianto elettrico di pubblica illuminazione;
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a € 334.548,75 (euro trecentotrentaquattromilacinquecentoquarantotto/75) di cui € 327.709,02 (euro trecentoventisettemilasettecentonove/02) per lavori ed € 6.839,73 (euro seimilaottocentotrentanove/73) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs 81/2008.
Importi in Euro | |||||
X. Xxxxxx | A Corpo | A Misura | In Economia | Totale | |
a.1 | Importo esecuzione lavori | 166.406,66 | 161.302,36 | 327.709,02 | |
a.2 | Oneri per attuazione piani di sicurezza | 3.473,13 | 3.366,6 0 | 6.839,73 | |
TOTALE | 334.548,75 |
Distintamente per i 3 ambiti di intervento:
Importi in Euro | |||
ambito di intervento | A Corpo | A Misura | Totale |
Piazza San Xxxxx | 146.166,66 | 67.833,34 | 214.000,00 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 00.000,00 | 7.760,00 | 28.000,00 |
Vie De Gasperi e Risorgimento | -------------- | 85.709,02 | 85.709,02 |
TOTALE | 166.406,66 | 161.302,36 | 327.709,02 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta prezzi unitari aumentato dell’importo del costo della sicurezza che restano fissi nella misura sopra indicata.
La Ditta nella formulazione dell’ offerta deve tener conto di quanto previsto dal comma 3- bis dell’ art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con l’aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari, qualora si riscontrino errori di calcolo, costituiscono prezzi contrattuali quelli rideterminati ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D.P.R. 207/2010.
L’importo del contratto può variare, in aumento o diminuzione, fermi restando i limiti previsti all’art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e i prezzi contrattuali saranno applicati alle singole quantità eseguite.
La designazione delle opere in appalto risulta la seguente:
Categorie di lavorazione ai sensi DPR 207/2010 | Opere a base di gara a corpo €uro | Opere a base di gara a misura €uro | Oneri per la sicurezza €uro | Sommano €uro | % manodopera | Categoria obbligatori a ai sensi DPR 207/2010 |
OG3 | 166.406,66 | 161.302,36 | 6.839,73 | 334.548,75 | 35 | si |
Le cifre del presente quadro indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavoro e possono variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni.
Le ulteriori categorie - generali o specializzate - sono quelle che, a scelta del progettista in sede di progettazione, sono di importo singolarmente superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera, oppure di importo superiore a € 150.000,00.
CATEGORIA PREVALENTE - CATEGORIE SUBAPPALTABILI
La qualificazione prevista per la partecipazione all’appalto è:
Lavorazione | Categoria | Prevalente /scorporabile | Subappaltabile | Importo €uro |
Opere per strade ... | OG3 | Prevalente | 30 % | 274.548,75 |
Impianti ..distribuzione energia elettrica | OG10 | Parte subappaltabile ( superiore al 10 % ) | 100 % | 60.000,00 |
In caso di subappalti di importo inferiore ai 150.000,00 euro l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010.
L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente di opere generali o specializzate, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera anche se non è in possesso delle qualificazioni relative, oppure può subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola categoria prevalente, ma privo delle altre relative qualificazioni, le lavorazioni elencate nella tabella precedente, di importo superiore al 10 % dell'importo totale dei lavori. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Qualora vengano indicati in tabella lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali lavorazioni superi il 15 % dell'importo totale dei lavori, esse lavorazioni non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite direttamente dai soggetti affidatari se in possesso della relativa qualificazione. In caso
contrario il concorrente dovrà costituire raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa qualificata, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. I lavori suddetti sono subappaltabili nella misura massima del 30 %. In tabella non viene indicata nessuna di queste lavorazioni.
Art. 3 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dal progetto definitivo - esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito riportate. Le indicazioni di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto stesso approvati dalla Stazione Appaltante, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all’atto della consegna dei lavori ed in corso d’opera, quelle varianti od aggiunte che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o d'indennità di qualsiasi specie e natura, sempreché le variazioni siano contenute entro i limiti stabiliti e nelle ipotesi previste dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006
Inoltre ai sensi dell’articolo 43 comma 8 del DPR n. 207/2010, ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo del
D. Lgs. 163/2006, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 43 del DPR n. 207/2010.
I gruppi di lavorazione ritenuti omogenei vengono pertanto definiti, al netto della sicurezza, come segue:
Descrizione | Importo € | % |
PIAZZA SAN XXXXX | 214.000,00 | 63,97% |
Opere di demolizione e rimozione | 19.566,66 | 5,85% |
Opere per scavi e movimenti terra | 16.989,00 | 5,08% |
Opere di fognatura | 8.545,00 | 2,55% |
Opere di pubblica illuminazione | 3.959,00 | 1,18% |
Opere per calcestruzzi armati | 28.795,00 | 8,61% |
Opere per cordoli e pavimentazioni | 125.260,90 | 37,44% |
Opere per verde e segnaletica | 10.884,44 | 3,25% |
XXXXXX XXXXXXXXXX | 00.000,00 | 8,37% |
Opere edili su fontana | 7.967,00 | 2,38% |
Opere di carpenteria leggera in metallo | 4.623,00 | 1,38% |
Opere per nuova pavimentazione in legno | 11.270,00 | 3,37% |
Opere per verde | 4.140,00 | 1,24% |
VIE DE XXXXXXX E RISORGIMENTO | 85.709,02 | 25,62% |
Opere edili per pubblica illuminazione | 25.556,04 | 7,64% |
Opere per impianto elettrico di pubblica iluminazione | 60.152,98 | 17,98% |
ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA | 6.839,73 | 2,04% |
Totale | 334.548,75 | 100,00% |
Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo - esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 4 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Tenuto conto della natura e dell’entità dei lavori, il contratto è stipulato a corpo e a misura, come segue:
a) Lavori a corpo € 166.406,66
b) Lavori a misura € 161.302,36
L’importo della parte di lavori a corpo, di cui al comma 1, lettera a), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui agli artt. 161 e 162 del d.p.r. 207/2010.
Per i lavori di cui al comma 1, lettera a), previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di seguito indicato come Xxxxxx , il D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come Regolamento, il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del
19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti non abrogate dal predetto Regolamento.
Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto (computo metrico estimativo, disegni grafici, capitolato speciale d’appalto, contratto d’appalto ) vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e sempre in ogni caso a vantaggio dell’amministrazione Comunale.
2) In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;
- il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il Piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
- il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
Fanno in dettaglio parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i seguenti elaborati: Elaborati grafici
Piazza San Xxxxx
Tav 1 | Rilievo planialtimetrico con reti tecnologiche | Stato di fatto | 1:200 | |
Tav 2 | Planimetria generale | Progetto | 1:200 | |
Tav 3 | Planimetria reti tecnologiche di insieme | Progetto | 1:200 | |
Tav 4 | Planimetria reti fognatura e pubblica illuminazione | Progetto | 1:200 | |
Tav 5 | Planimetria bancarelle e stalli | Progetto | 1:200 | |
Tav 6 | Planimetria segnaletica | Progetto | 1:200 | |
Tav 7 | Sezioni - piazza San Xxxxx | Progetto | 1:50 | |
Tav 8 | Dettagli - piazza San Xxxxx | Progetto | 1:50 | |
Piazza Predonzani Tav 9 Planimetria e alzati | Stato di fatto | 1:100 | 1:200 | |
Tav 10 Planimetria generale e alzati Tav 11 Dettaglio sezioni | Progetto Progetto | 1:100 1:20 | 1:200 |
Xxx Xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx
Xxx 0 | Individuazione cartografica | Stato di fatto | 1:200 |
Tav 2 | Planimetria Stralcio A | Stato di fatto | 1:200 |
Xxx 0 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X e C | Stato di fatto | 1:200 |
Tav 4 | Planimetria pubblica illuminazione stralcio A | Progetto | 1:200 |
Tav 5 | Planimetria pubblica illuminazione stralcio B e C | Progetto | 1:200 |
Tav 6 Allegati | Quadri elettrici | Progetto |
- Lista delle lavorazioni e forniture per offerta
- Relazione Illuminotecnica
Art. 8 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.Lgs. n. 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 9 PERSONALE DELL’APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.
L’appaltatore ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 10 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all’ultimazione completa di una parte dell’opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l’Impresa non avrà diritto di indennizzi di sorta.
In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori di cui all’art. 11 del presente Capitolato.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell’Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.
Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce la base di riferimento per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
Tale elaborato non ha carattere cogente per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori che è comunque di competenza dell’Impresa.
L’impresa potrà quindi proporre al coordinatore per l’esecuzione una diversa programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.
Art. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 11 e 79 del D.Lgs.n. 163/2006 e degli articoli 153 e seguenti del DPR n. 207/2010.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi, e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Comunque la data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di giorni 7, all’impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008 e 528/1999 nonché delle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicati nell’art. 12 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dall’articolo 15.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà verificare le quote delle linee planimetriche e delle quote altimetriche dell’area interessata dall’intervento e produrre un elaborato in cui siano riportate le pendenze delle parti in superficie (strade, marciapiedi, ecc.) in modo che su queste pendenze vengano adattate le specifiche lavorazioni al fine di consentire un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Contestualmente l’impresa appaltatrice per le opere di propria competenza dovrà produrre il rilievo planoaltimetrico della fognatura esistente per verificare il corretto funzionamento del nuovo impianto fognario.
Nel caso di espropri o di occupazioni temporanee, per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio, l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
Art. 12 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 20.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Art. 13 PENALI IN CASO DI RITARDO
Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 %° (uno per mille) sull’importo contrattuale.
Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
- nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 PROGRAMMA DEI LAVORI
Il programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione dei lavori da presentare alla Stazione Appaltante secondo quanto disposto dal Contratto, dovrà essere dettagliato, perfezionato e completo, con allegato grafico (diagramma di Gantt) che, in armonia agli accordi intercorsi, metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il termine di ogni attività e categoria di opere, precisando tipo, qualità e consistenza delle macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare nonché la consistenza della manodopera.
Il programma dovrà ottenere l’approvazione scritta della Direzione dei Lavori previo parere del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.).
In detto programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà della stazione appaltante prescrivere, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Il programma approvato, mentre non vincola l’Ente appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’appaltatore che ha l’obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.
La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà la facoltà all’Ente appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore.
L’Appaltatore ha l’onere di aggiornamento quindicinale del cronoprogramma dei lavori, sulla scorta del reale avanzamento dei lavori, e contestuale trasmissione dello stesso al direttore dei lavori e al C.S.E. per la necessaria approvazione.
Art. 15 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 12 o delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:
a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d. eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
Art. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
La Direzione lavori si riserva di consegnare all’impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.
Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinerà all’appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente appaltante dei danni eventuali.
L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.
Nessuna variante e aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.
Il Direttore dei Lavori impartirà disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio secondo le modalità previste dall’articolo 152 del Regolamento.
Art. 17 SOSPENSIONI E PROROGHE
La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010.
Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010.
Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali . In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con un congruo anticipo tenendo conto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo.
Oltre a quanto già stabilito dal Contratto non costituiscono motivo di proroga dell’inizio lavori secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti dell’appaltatore la mancata regolare o continuativa conduzione o la ritardata ultimazione delle seguenti fattispecie:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
g) le eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-appaltatori ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento, si applicano le disposizioni dell’articolo 158 del
d.p.r. 207/2010 in quanto compatibili.Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19 ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’ art. 26-ter della Legge n. 98 del 09.08.2013 Decreto del Fare è dovuta la corresponsione in favore dell’ Appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’ importo contrattuale.
Il decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192 al comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore.
Art. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO
L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute, raggiunga la cifra di:
- € 100.000,00 (centomila//00).
Oltre a quanto già stabilito dal Contratto viene statuito quanto segue:
Gli oneri della sicurezza derivanti dalla stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, saranno liquidati sulla scorta delle verifiche e delle quantificazioni redatte dal C.S.E. in occasione degli stati di avanzamento lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.
Non sono previsti accreditamenti per manufatti a piè d’opera di cui all’art. 180 comma 4 del Regolamento DPR 207/2010.
In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 144 del Regolamento DPR 207/2010 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio è ritenuta comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Art. 21 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO
Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego.
c) Xxxxxx imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.
d) Lavori a corpo: Dei lavori appaltati a corpo sono portate nel suddetto conto le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento in percentuali di avanzamento rapportate alle quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali, applicando alle stesse i prezzi offerti.
Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
a.1 Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
a.2 Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.
b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente. I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e
l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.
d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.
g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.
h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
Art. 22 PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
Ai sensi dell’art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37.
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Art. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Tenuto anche conto che l’opera è finanziata con contributo regionale, non sono dovuti gli interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
L’opera è finanziata con contributo regionale, il ritardato pagamento delle somme dovute per slittamenti nell’erogazione del finanziamento o per il rispetto del patto di stabilità è da considerarsi tra i casi di causa non imputabile alla stazione appaltante.
Art. 24 CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) ed è disciplinata dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
Art. 25 CAUZIONE DEFINITIVA
Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa) disciplinata dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 26 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi delI’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.125 del d.p.r. 207/2010 l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.
Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata dell'importo minimo di € 397.864,39 pari all'importo dei lavori comprensivo di IVA; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 1.500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone"si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approva- zione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle ditte associate.
Art. 27 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sarà redatto secondo le modalità indicate nell’art 199 del Regolamento.
Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.
Art. 28 CONTO FINALE DEI LAVORI
Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento.
Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.
Art. 29 COLLAUDO ED ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE
Per il collaudo delle opere oggetto di appalto, si applicano le disposizioni dell’art. 141 commi 1 e 3 del D. Lgs. 163/2006.
Per lavori di importo non superiore a €. 500.000,00, il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Art. 30 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM LLPP. n. 145/2000 l’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non
determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.
Art. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Per i danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni dell’articolo 166 del Regolamento del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.
I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 3 giorni da quello dell’evento.
Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto.
Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità delle quali non potrà fornire idonea dimostrazione.
Art. 32 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
Art. 33 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Impresa di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente articolo, nonché a quelli previsti dal Capitolato Generale e dal Regolamento, nello stabilire il prezzo dei lavori.
Saranno inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale responsabilità s’intende pertanto sollevata l’Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’Appaltatore resta obbligato all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; si obbliga altresì di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi regionali o provinciali, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza
4. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell’Impresa, nonché le spese per le copie di disegni di contabilità. È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto.
6. La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
7. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).
8. La messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale occorrente per i rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilità dei lavori e degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni.
9. La costruzione e la manutenzione di un locale per l’ufficio, arredato e fornito di telefono, entro l’ambito del cantiere in luogo definito con la Direzione Lavori o come indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10. La predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa in essere, e posizionata su indicazione della D.L. o secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere.
11.Esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori
n. 1-2 tabelle informative dei cantieri di lavoro realizzate conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL ed approvate dal Direttore dei Lavori. Qualora necessario le suddette tabelle dovranno essere adeguate a particolari obblighi derivante dal finanziamento di altri Soggetti.
12. La ricerca e l’eventuale bonifica, prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, sia superficiale che profonda dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori, sino ai confini dei terreni interessati dai lavori stessi, di ordigni bellici e/o esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori e alla loro sorveglianza e Direzione e la futura sicurezza dell’opera. Pertanto l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi l’Ente Appaltante; resta compresa fra gli oneri a carico dell’Appaltatore la rimozione, l’allontanamento ed il deposito, nei luoghi indicati dalle competenti autorità, degli ordigni stessi. Saranno pure a carico dell’Appaltatore tutte le opere che saranno indicate dalle autorità competenti, comprese quelle relative a eventuali deviazioni del traffico, qualora sia necessario fare brillare in loco gli ordigni rinvenuti.
13. Eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare sempre fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo.
14. I movimenti di terra ed ogni altro onere necessario e relativo alla formazione del cantiere da attrezzare in relazione all’entità dell’opera, con gli impianti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite.
15. Costruire canali, condotte ed opere provvisionali per lo smaltimento delle acque di falda e per il mantenimento della continuità dei corsi d’acqua nella zona interessata dai lavori. La continuità della viabilità e dei corsi d’acqua dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori stessi e le opere che saranno a tale scopo costruite, anche se provvisorie, dovranno essere completate delle necessarie protezioni.
16. Comunicare all’Ente Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggetti alla specifica normativa vigente. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in locali adatti, dopo che l’Autorità competente ne avrà autorizzato il trasporto. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato generale d’Appalto appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero. Per quanto concerne il presente comma, per assistenza o altra attività archeologica non
saranno riconosciuti oneri all’appaltatore per eventuali sospensioni o ritardi nell’esecuzione dei lavori.
17. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante. Provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui l’appaltatore avrà diritto di rivalsa, fino all’approvazione degli atti di collaudo e la presa in carico delle opere da parte della Stazione Appaltante o dell’Ente Committente.
18. La costruzione di servizi igienici e di locali forniti di acqua corrente per uso di tutto il personale addetto ai lavori, i liquami saranno depurati biologicamente e smaltiti con collegamento, ove possibile, alla fognatura pubblica e comunque secondo le disposizioni delle competenti autorità sanitarie e secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere. Qualora venissero messia a disposizione locali igienici degli Istituti, si procederà alla consegna e alla verifica dello stato di fatto dei locali stessi e sarà cura dell’appaltatore mantenerli in efficienza e puliti per tutta la durata del cantiere. A fine lavori detti locali saranno riconsegnati all’Istituto puliti e funzionanti.
19. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Alla fine della giornata il cantiere e le aree circostanti interessate dovranno essere mantenute pulite, ordinate e decorose.
20. La ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica e la salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi telefonici, fibre ottiche, cavi elettrici, condotte fognarie, idriche, metanodotto, ecc. In particolare, nel caso di condotte gas, l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le azioni preventive e operative previste dalla Norma UNI 10576, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento. Eventuali danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel corso della ricerca, spostamento e salvaguardia dei sottoservizi elencati saranno a carico dell’Impresa.
21. L’Impresa ha l’obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o da impiegarsi; gli istituti di prova saranno indicati dall’Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione dei Lavori munendoli di suggelli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
22. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione Appaltante, al loro scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere o a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla loro buona conservazione ed alla perfetta custodia. I danni che fossero apportati ai materiali ed ai manufatti suddetti, per cause dipendenti dall’Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo della stessa.
23. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, al personale addetto di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione, previa acquisizione del nulla osta da parte della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se la fattispecie lo prevede. A richiesta della Direzione Lavori, e sentito il parere del C.S.E. per la necessaria autorizzazione, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte. Da esse, come dall’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compenso di sorta né pretendere oneri aggiuntivi o proroghe contrattuali per tale presenza contestuale di persone o ditte.
24. Ove necessario, la verifica, l’integrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni delle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato normale e precompresso, acciaio, miste acciaio - calcestruzzo, effettuate da un ingegnere strutturista. Con tale verifica, integrazione e modifica l’Impresa rimane l’unica e completa responsabile della stabilità delle opere e pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e specie dovessero verificarsi. Resta inteso che i calcoli delle verifiche saranno sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta integrando, se del caso, per mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto.
25. Restano a carico dell’Impresa l’autorizzazione e l’organizzazione di visite del personale della Direzione dei Lavori a stabilimenti nei quali vengono costruiti e/o assemblati elementi costruttivi relativi all’opera appaltata. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all’adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e ciò sia nel caso l’Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa.
26. La reciproca assistenza per quanto necessario agli altri appaltatori e la collaborazione con questi per le installazioni, le prove e le messa in funzione dell’opera, ivi comprese le assistenze murarie.
27. L’Impresa si assoggetta, rendendone indenne l’Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza di più imprese o ditte costruttrici nel cantiere dei lavori.
28. Entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà sgombrare il cantiere dai mezzi d’opera e dagli impianti di sua proprietà.
29. Provvedere alle eventuali opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei collaudi statici delle opere che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno effettuati da tecnico abilitato nominato dalla Stazione Appaltante.
30. Consentire l’uso anticipato di una parte delle opere che dovesse essere richiesta dalla Direzione dei Lavori senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; esso potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.
31. Elaborati di cantierizzazione. L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto.
32. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
00.Xx gratuita consegna, al termine dei lavori, di un congruo quantitativo di pavimentazioni di
scorta stimato in via d’avviso in circa il 1% della quantità totale fornita per ciascuna tipologia di pavimentazione posata.
34.L’appaltatore dovrà garantire, per quanto possibile, il transito ai veicoli e il passaggio ai pedoni. A tale scopo l’Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, passerelle, ponteggi, condotti provvisori per sottoservizi a rete ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Dovrà essere comunque garantito il transito ai mezzi di sicurezza, di polizia, di soccorso e del Comune.
00.Xx consegna al termine dei lavori e comunque con congruo anticipo rispetto al termine previsto per il collaudo dell’opera, della seguente documentazione, relativa alle apparecchiature, serramenti, manufatti, valvolame, tubazioni, centrali termiche, materiale elettrico che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si può così riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, schede macchina, ecc.
00.Xx consegna al termine dei lavori e comunque con congruo anticipo rispetto al termine previsto per il collaudo dell’opera delle dichiarazioni di conformità comprensiva degli allegati obbligatori, di tutti gli impianti ricadenti nella disciplina del D.M. 37 del 22.01.2008 (ex 46/90) redatti su apposita modulistica e corredati degli allegati prescritti;
37. L’aggiornamento degli elaborati grafici progettuali posti a base di gara (e disponibili in formato dwg) agli interventi effettivamente realizzati a titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono riassumere con i seguenti documenti progettuali; architettonico, impianto idrico, impianto termico e di raffrescamento, impianto sanitario, impianto elettrico linea forza motrice, luce e terra, impianto rilevazione incendi, impianto trasmissione dati, impianto d’allarme, ecc. Oltre ai files aggiornati l’appaltatore dovrà consegnare triplice copia di stampe a colori dei suddetti elaborati.
38.Progetto dell’eseguito. Per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l’esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari a 50,00 Euro (IVA esclusa). Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa
menzione nel certificato di collaudo provvisorio.
39. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’appaltatore si obbliga a consentire l'accesso in cantiere al personale addetto alla esecuzione delle opere di acquedotto, gas metano, e altre reti che manifestassero necessità di eseguire manutenzioni o sostituzioni di condotte. L'accesso dovrà avvenire nelle fase relativa alla realizzazione dei sottoservizi in modo concordato tra le relative aziende fornitrici dei sottoservizi e l'impresa appaltatrice e sottoscritto nel programma operativo dettagliato di esecuzione dei lavori da presentare alla Stazione Appaltante.
40. Tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti dai lavori saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.
41. Gli oneri per la segnaletica stradale di cantiere e le modifiche alla viabilità (veicoli e pedoni) impartite dalla Polizia Municipale saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.
42. La consegna dei lavori verrà eseguita entro 7 giorni dalla comunicazione anche via fax dell’aggiudicazione dei lavori.
Art. 34 SICUREZZA
Si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 oltre a quanto previsto da Codice e Regolamento.
L’Impresa deve preporre al cantiere un tecnico qualificato idoneo all’uopo che, con mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti, provveda ad ogni incombenza per l’approntamento e la conservazione delle opere conseguenti alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale incarico può essere affidato anche al Direttore di cantiere.
Prima della stipula del contratto od entro il giorno della consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l’Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte degli interessati. Tale accettazione dovrà essere riportata in calce nella lettera di nomina.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi le proposte si intendono accolte.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
Art. 35 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
Art. 36 PREZZI DI ELENCO
I prezzi contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., e quant’altro necessario per consegnarli pronti all’impiego, a mezzo d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;
b) Per gli operai e mezzi d’opera: il reperimento, l’assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, per l’eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa per la fornitura ed usura di utensili ed attrezzi, baracche per alloggi, vitto ed eventuale pernottamento ecc. nonché le spese per l’illuminazione del cantiere nel caso di lavoro notturno;
c) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera nel luogo di impiego pronti all’uso, compreso tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant’altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
d) Per i lavori a misura: nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato Generale di appalto.
e)
Per i lavori in economia: contemplati nel contratto si procederà ai sensi dell’art.179 del Regolamento. Per i lavori a misura che dovessero richiedere prescrizioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall’Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state
espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.
f)
Per i lavori a corpo: nel compenso si intendono comprese tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee, e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato Generale di appalto.
Per i prezzi unitari non contrattualizzati e relativi a materiali, somministrazioni, trasporti e noli si farà espresso riferimento al Prezziario Regionale vigente all’avvio della procedura di gara.
Per il costo della manodopera si farà espresso riferimento alle tabelle vigenti del Magistrato alle Acque o Camera Commercio.
Per quanto riguarda la percentuale applicabile per le spese generali ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.
b. del Regolamento viene fissata nel 13 % .
Art. 37 PERIZIE, PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA
Qualora si rendendo necessarie delle perizie queste verranno disciplinate nel rispetto della vigente normativa e in conformità all’art. 132 del Codice e all’art. 161 del Regolamento.
Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 163 del d.p.r. 207/2010.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell’art.179 del d.p.r. 207/2010.
I nuovi prezzi possono essere determinati con i criteri di seguito elencati.
.CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.
.CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI.
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l’elenco Prezzi di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali).
In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
Il ribasso percentuale di offerta verrà successivamente applicato sull’importo lordo globale del SAL o del saldo.
Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza.
Art. 38 REVISIONE DEI PREZZI
Si applica quanto stabilito all’articolo 133 comma 2 del Codice che stabilisce che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Art. 39 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione dei crediti, qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
Art. 40 SUBAPPALTO
Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 170 del d.p.r. 207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.
Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare.
L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
b) le eventuali ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto; per importi del subappalto inferiori a Euro 150.000,00 fermi restando i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 si fa riferimento all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.
L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 4 del
d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 41 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 42 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.
Art. 43 IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori o comunicate dalla Direzione dei Lavori entro tale data.
Art. 44 TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Venezia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Venezia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Venezia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il
pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato.
Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
Art. 45 RISERVE DELL’APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni riserva da parte dell’appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dagli articoli 190 e 191 del Regolamento.
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalità di cui sopra, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto disposto dall’articolo 201 del Regolamento.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del D. Lgs n. 163/2006, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.
Nel caso in cui, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento del
corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo eventualmente costituito e, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, procede secondo quanto previsto dal comma 4 e seguenti dell’art. 240 del Codice al fine di addivenire ad accordo bonario. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, la risoluzione delle controversie è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria del foro indicato dal Comune di Portogruaro, con esclusione dell’arbitrato.
Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al comma 1, la definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
Ai sensi dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 46 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
x. xxxxx nell’esecuzione dei lavori;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
a. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
b. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti (4/5) dell’importo del contratto.
Art. 47 MATERIALI, ACCERTAMENTI, PROVE
I materiali e i componenti da porsi in opera devono corrispondere alle prescrizioni della parte prestazionale del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento. I materiali dovranno essere provvisti di marchio C.E.
Le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto o disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, sono a carico somme dell’appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di controllo di cui sopra, la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e le conseguenti relative spese saranno poste a carico dell'esecutore.
Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (cioè dell’Unione Europea), nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 48 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all’art. 8 del DM 145/2000;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.