ISTAT - REGISTRI CNT/181/2023 28/12/2023
ISTAT - REGISTRI CNT/181/2023 28/12/2023
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE “INFORMATICA” E RELATIVI SERVIZI PER 12 MESI NELL’AMBITO DELLO SDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – CIG N. A0215D2691
Con la presente scrittura privata tra:
- per una parte:
1) l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Xxx Xxxxxx Xxxxx 00, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A.
n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, domiciliata per la carica in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00;
per l'altra parte:
2) la Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Xxxxxx – Xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale n. 08540780155, partita I.V.A. n. 13274760159, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede societaria;
SI CONVIENE E SI STIPULA ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto l’acquisizione delle licenze software Informatica e relativi servizi per 12 mesi - di cui all’offerta economica dell’appalto specifico n. 3816244 che la Società dichiara conformi ed integralmente allineati agli obiettivi descritti nel Capitolato tecnico che, anche se non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante; i prodotti e servizi sono conseguentemente appresso specificati:
Codice di riferimento | Descrizione prodotto / servizio | Quantità richiesta | Unità di misura |
0000024432-0001 | Enterprise Data Catalog (Up to 50 Metadata Resources) Production License | 1 | Livello di risorse di metadati |
0000026397-0001 | Axon Data Governance (1-10) Users (per Named User) Production License | 2 | Utenti |
0000025240-0001 | Data Engineering Quality per Node Production License | 21 | Nodi |
0000019567-0001 | Informatica DI Server Add-On per CPU- core Production License Per CPU-core | 8 | CPU-core |
0000024203-0001 | Informatica DQ Server Add-On per CPU- core Production License Per CPU-core | 8 | CPU-core |
0000020108-0001 | PowerExchange for Web Services per CPU-core Multi-core Multi-OS Production License | 8 | CPU-core |
0000036367-0000 | MDM SaaS - Reference 360 - Reference/Finance Unconsolidated Records - Annual Subscription | 20000 | Record |
0000036360-0000 | Intelligent Data Management Cloud - IPU - per Consecutive Month | 230/mese x 12 mesi | IPU |
0000035181-0000 | Intelligent Data Management Cloud - Overage Protection per consecutive month | ||
Manutenzione per i sistemi in esercizio a tutto il 2024 | 12 | Mesi | |
Manutenzione per i nuovi sistemi | 12 | Mesi |
Valorizzazione professionale in aderenza al capitolato | 1 | A corpo |
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite secondo le modalità e alle condizioni di cui al suddetto Capitolato tecnico e all’offerta economica dell’appalto specifico n. 3816244.
ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'esecuzione del contratto è regolata:
• dal D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
• dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
• dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• dalle clausole del presente atto;
• dal Capitolato tecnico;
• dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni indetto da Consip. S.p.A.
ART. 3) DURATA
Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) mesi, corrispondenti alla durata del periodo di manutenzione della fornitura, a decorrere dalla data del collaudo positivo della medesima, compreso il completamento dell’esecuzione di tutte le attività di valorizzazione professionale previste.
ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
Il Responsabile unico del progetto (RUP) è Xxxxx Xxxxxxx, tel. 06/00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx.
Il RUP e il DEC dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.
Entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà comunicare all’ISTAT il nominativo ed i riferimenti del proprio rappresentante designato quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, che assumerà il ruolo di referente unico per ISTAT per tutte le attività amministrative e contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per ISTAT. Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di ISTAT con un preavviso massimo di n.3 (tre) giorni lavorativi.
Entro dieci giorni lavorativi successivi alla data della nomina, il Responsabile della Società dovrà mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto designato dall’ISTAT tutte le informazioni necessarie per concordare il piano esecutivo nel quale dovranno essere dettagliate tutte le attività da effettuare finalizzate alla completa esecuzione del contratto. A tal fine potranno essere richieste dall’ISTAT riunioni di raccordo e approfondimento tecnico tra le parti, che in nessun caso daranno luogo ad oneri aggiuntivi per l’ISTAT.
A valle della verifica di completezza dei documenti preliminari richiesti per l’installazione del software e della loro aderenza alle condizioni di esercizio dell’ISTAT, il Direttore dell’esecuzione del contratto proporrà la data per l’inizio delle attività al Responsabile della Società, che dovrà risultare nel verbale di inizio delle attività da discutere in contraddittorio. Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.
Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell’arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall’ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all’ISTAT l’eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni
Le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali, che, redatti dal DEC e controfirmati dal Responsabile del contratto della Società, dovranno essere prodotti in sede di rilascio dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni e “nulla osta” al pagamento da parte della competente struttura dell’Istituto.
ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI
La Società dovrà presentare entro i termini previsti al Capitolato tecnico, sezione 7.3, un piano esecutivo delle attività nel quale risultino dettagliate tutte le attività da effettuare e gli accorgimenti adottati per non creare disservizi all’Istituto.
La Società dovrà garantire la consegna, l’assistenza, la manutenzione e il supporto per ogni prodotto software fornito, il servizio di valorizzazione professionale, nonché l’erogazione di ogni servizio di supporto richiesto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico alle sezioni 5 e 7, inclusi i servizi di installazione, configurazione e sintonizzazione.
Il completamento delle attività di consegna e installazione, configurazione e integrazione nell’architettura esistente dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.
Servizi di assistenza (consegna, installazione, configurazione e sintonizzazione).
I suddetti servizi sono da intendersi compresi nel costo del software. Tali servizi dovranno essere effettuati presso:
la Sede ISTAT, xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx o in alternativa nelle modalità di interazione a distanza spiegate nel Capitolato tecnico.
Le date di consegna, installazione e regolare funzionamento della fornitura dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra l’ISTAT e la Società secondo le modalità previste alla sezione 7.4 del Capitolato tecnico.
Servizi di supporto e manutenzione software
la Società si impegna ad erogare i servizi di supporto e manutenzione su tutti i prodotti software forniti. Il servizio di supporto e manutenzione software deve comprendere tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere o riportare tutti i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti.
Il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- invio, ovvero disponibilità in qualsiasi momento del download dal sito ufficiale del produttore del software delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
- invio, ovvero disponibilità in qualsiasi momento del download dal sito ufficiale del produttore del software delle riparazioni e aggiornamenti che Informatica mette a disposizione dei propri clienti;
- consegna, ovvero disponibilità in qualsiasi momento del download dal sito ufficiale del produttore del software di ogni nuovo update dei prodotti; peraltro, l'Istat avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti;
- assistenza alla migrazione degli ambienti oggetto della fornitura per obsolescenza delle piattaforme di base che li sostengono; in detto contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riattivazione delle licenze d’uso acquistate sui sistemi che hanno sostituito quelli dell’installazione iniziale.
La Società si impegna altresì, in caso di indisponibilità del download, a fornire all'Istat i prodotti richiesti entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del DEC Istat.
Il servizio di supporto, relativamente all’attività di assistenza remota tramite personale in lingua italiana, sarà prestato tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 18.00. Per le richieste al supporto tecnico, l’Istat contatterà la struttura di assistenza tecnica messa a disposizione dalla Società tramite un portale web o attraverso un numero telefonico gratuito o attraverso posta elettronica, segnalando il malfunzionamento e il relativo grado di gravità.
Eventuali visite presso l’Istat che per la Società si renderanno necessarie a fronte della diagnosi o approfondimento di un malfunzionamento oggetto del servizio di supporto e manutenzione saranno comunque a cura ed a carico esclusivo della Società intendendosi tali costi compresi nel canone di manutenzione.
Livelli di servizio
Attraverso l’erogazione dei servizi di manutenzione la Società dovrà garantire la piena funzionalità della fornitura per la durata di 12 mesi a partire dalla data di collaudo della fornitura medesima. L’oggetto, le modalità di attivazione ed erogazione, le relative condizioni, i tempi, gli orari di copertura ed i livelli minimi di servizio della manutenzione sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico, alla sezione 7.5.3, ai quali si rimanda integralmente.
• Livello di Severità P1 – “Development Down” o “Production Down” – il livello di severità di una richiesta relativa a un malfunzionamento che causa il blocco del sistema e l’interruzione delle attività, oppure che si traduce in un impatto critico sul processo aziendale sostenuto dal software. Il livello di severità P1 si applica anche quando lo sviluppo ha raggiunto la maturità per il collaudo o la produzione ed il problema ne pregiudica il conseguente esercizio.
• Livello di Severità P2 – Production or Development Severe Impact – il livello di severità di una richiesta relativa a un malfunzionamento che causa la mancata disponibilità di caratteristiche importanti per uno qualunque degli ambienti d’esercizio, risultante in una minore funzionalità del servizio, oppure un malfunzionamento che causa la mancata disponibilità di caratteristiche significative, risolvibile con workaround, oppure la mancata disponibilità di caratteristiche poco significative in assenza di workaround.
• Livello di Severità P3 – No Business Impact – il livello di severità di richieste di informazioni o chiarimenti sulla documentazione, o comportamenti di prodotto che escludono la necessità di risposte urgenti. Esempi possono essere domande relative a compatibilità non documentate o alla disponibilità di funzionalità specifiche.
la Società si impegna ad osservare i suddetti relativi livelli di servizio. In nessun caso il livello di severità potrà essere declassato senza un’esplicita accettazione dell’Istat. Ricevuta la segnalazione di malfunzionamento di cui sopra, la Società ha l'obbligo di confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail all'Istat, entro i termini di seguito riportati:
• per il livello di Severità P1 entro 1 ora solare;
• per il livello di Severità P2 entro 4 ore lavorative;
• per il livello di Severità P3 entro 24 ore lavorative;
Le richieste di intervento verranno gestite dalla Società tramite un tecnico specializzato. La Società si impegna a ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori, in difetto dei quali è prevista l’applicazione delle penali stabilite contrattualmente:
• Livello di severità P1: risoluzione entro 1 (uno) giorno solare dalla presa in carico della richiesta di supporto;
• Livello di severità P2: risoluzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta di supporto;
• Livello di severità P3: risoluzione entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta di supporto.
La Società si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei software entro i termini perentori in dicati nel Capitolato Tecnico e secondo le modalità in esso previste.
Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i citati termini, l’ISTAT applicherà le penali di cui al successivo articolo 17, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
Ove l’eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito la Società, previa fornitura di una soluzione temporanea potrà concordare con l’ISTAT un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.
La gestione delle richieste relative al servizio di supporto e manutenzione dovrà avvenire attraverso una piattaforma della Società, in grado di tracciare almeno le informazioni indicate nel Capitolato tecnico alla sezione 7.5.4 e secondo le modalità in esso indicate.
Servizi Professionali di valorizzazione
La Società si impegna ad erogare i servizi di valorizzazione professionale in modalità di training on the job in ottemperanza ai requisiti di esecuzione, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico alla sezione 7.6, al quale si rinvia integralmente ed in aderenza a tutti i requisiti per l’esecuzione applicabili, inclusi quelli espressi nella sezione 8 del Capitolato tecnico riferita all’Analisi di rischio.
La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione del contratto in piena aderenza con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti dell’ISTAT ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto ed in piena aderenza a tutte le norme e leggi speciali successive in tema di sicurezza del lavoro ed in particolare con le disposizioni emanate in regime di pandemia da Covid-Sars 19 o con ogni altra disposizione anche transitoria per eventi di natura eccezionale.
ART. 6) DOCUMENTAZIONE
L’ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto ed il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti.
ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n.36/2023, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo contrattuale.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo del contratto è pari a € 957.700,28= (Euro novecentocinquattasettemilasettecento/2), I.V.A. inclusa (€ 785.000,23 più I.V.A. € 172.700,05).
L’importo, I.V.A. esclusa, è così suddiviso:
- Licenze d’uso dei prodotti, secondo l’offerta economica prodotta per ciascuna tipologia di licenza; € 472.825,00;
- Manutenzione per i sistemi in esercizio a tutto il 2024 € 119.604,10;
- Servizi di manutenzione per i nuovi sistemi €_ 85.339,53;
- Servizi di valorizzazione professionale. € 107.231,60;
I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l’assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l’I.V.A.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi di superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del D. lgs.36/2023.
ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La Società potrà emettere la fattura elettronica solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese.
L’importo relativo alla fornitura delle Licenze d’uso sarà corrisposto dopo l’esito positivo del collaudo di cui al successivo art. 10;
L’importo relativo ai Servizi di manutenzione sarà corrisposto con cadenza trimestrale posticipata rispetto al periodo di erogazione dei servizi, a decorrere dall’esito positivo del collaudo e previa verifica di conformità rilasciata da parte della competente struttura Istat.
L’importo relativo ai Servizi di valorizzazione professionale sarà corrisposto secondo le
seguenti modalità:
- anticipo del 10% dell’offerta a corpo per i servizi di valorizzazione professionale (allo scopo di consentire l’avvio delle attività successive) alla chiusura delle procedure di collaudo del software;
- pagamento di quattro rate di pari importo con cadenza trimestrale al completamento degli stadi di avanzamento del piano di attività, ove siano stati raggiunti gli obiettivi concordati del percorso di valorizzazione, che dovranno risultare da appositi verbali redatti in contradditorio tra il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per parte di Società ed il Direttore dell’esecuzione del contratto designato dall’Istat;
- saldo del restante 10% dell’offerta a corpo per i servizi di valorizzazione professionale, al termine di tutte le attività, che saranno documentate da un verbale conclusivo.
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture elettroniche.
Codesta Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.
Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXX, Servizio Ragioneria – C.F.: 80111810588, P.I.: 02124831005, e
spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA KJBNQY.
Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT Codice Univoco Ufficio: KJBNQY
Nome dell’Ufficio: Servizio Ragioneria Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588 Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014
Data di avvio del servizio: 31/03/2015 Regione dell’Ufficio: Lazio
Provincia dell’Ufficio: RM
Comune dell’Ufficio: Roma
Indirizzo dell’Ufficio: Xxx Xxxxxx Xxxxx 00
Cap dell’Ufficio: 00184
Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “IVA - Split payment”. Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l’ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.
Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:
- numero rep. e data del contratto;
- oggetto/descrizione delle prestazioni eseguite;
- periodo di riferimento (per i servizi di manutenzione);
La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell’ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in
presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’ISTAT, non produrrà alcun interesse. L’ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ISTAT applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell’ISTAT di cui all’art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell’ISTAT.
Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all’art.10 del presente contratto.
Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all’ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previo collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.
Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all’ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l’Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all’ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:
a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l’inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all’ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi;
b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc...);
c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all’ISTAT.
La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all’ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all’ISTAT.
L’ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da
variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all’ISTAT medesimo.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall’ISTAT mediante recesso unilaterale.
L’ISTAT opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva come previsto dall’art 11, comma 6, del d.lgs n. 36/2023.
ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura e i servizi oggetto del presente Contratto saranno sottoposti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.
La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con la Società e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.
La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
La fornitura del software sarà sottoposta a collaudo entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e installazione e regolare funzionamento di cui al precedente art. 5, purché la Società abbia emesso tutti i documenti richiesti e preliminari al collaudo.
Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” da parte della Società.
Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le sarà concesso in sede di verbale di collaudo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 17. Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico della Società medesima. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, l’ISTAT ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art.18, nonché dell’art. 1456 c.c.
L’ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, direttamente o attraverso Società terze.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. Nell’ambito della fornitura è previsto in aggiunta al collaudo del software, la verifica di conformità dei servizi appaltati.
Al fine dell’effettuazione della suddetta verifica di conformità, la Società, entro n. 5 (cinque) giorni dall’ultimazione delle attività, trasmette un “preavviso di fattura” via posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx) alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP), al RUP e al Direttore dell’esecuzione del contratto. Il “preavviso di fattura” descrive analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del “preavviso di fattura” da parte della Società, avvia le attività di verifica previste contrattualmente, comunicando preventivamente la data di avvio delle stesse alla Società medesima, al RUP e alla DCAP.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 40 (quaranta) giorni dall’avvio dell’attività di verifica svolge e conclude le operazioni di verifica, secondo le disposizioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività di verifica trasmette alla DCAP e al RUP le risultanze della verifica. In caso di completa e regolare esecuzione trasmette il certificato di verifica di conformità.
La DCAP entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle risultanze della verifica di conformità comunica via posta elettronica certificata alla Società l’esito della verifica di conformità
- in caso di esito positivo: la Società procede all’emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali;
- in caso di esito negativo: la Società non emette fattura elettronica e si attiene alle prescrizioni dell’Amministrazione.
In tal caso la Società medesima potrà emettere le relative fatture elettroniche secondo le previsioni contrattuali.
Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Amministrazione.
ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante:
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 06230 – CAB: 01614 in essere presso: CRèDIT AGRICOLE - SEDE DI MILANO STELLINE- Codice IBAN: IT 52 Y 06230 01614 000015159450 – SWIFT: XXXXXX0X intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA;
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 08453 – CAB: 20706
in essere presso: Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. Filiale: VIA XXXXXXX, 000
- SESTO S. XXXXXXXX
Codice IBAN: IT 46 Z 08453 20706 000000014719 -SWIFT/BIC: ICRA IT RR CL0 intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA;
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 05034 – CAB: 20705
in essere presso: BANCO BPM-Banca Popolare di Milano Filiale: AGENZIA 76 - Piazza IV Novembre - SESTO S.G.
Codice IBAN: IT 82 R 05034 20705 000000014651- SWIFT: BAPPIT21812 intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 05034 – CAB: 01637
in essere presso: BANCO BPM Filiale:VIALX XXXXX 000 XXXXXX Xxxice IBAN: IT 90 Y 05034 01637 000000007917 – SWIFT: BAPPIT21AI1 intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 09530
in essere presso: INTESA SAN PAOLO Filiale:03069
Codice IBAN IT 37 H 03069 09530 100000007277 – SWIFT: XXXXXXXX intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA
ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO ABI: 02008 – CAB: 20400
in essere presso: UNICREDIT BANCA SPA Filiale Corsx Xxxxxx 0- Xxxxx Xxxice IBAN IT 68 R 02008 20400 000500060928 –SWIFT: UNCRITM1350
intestato a BETA 80 SOFTWARE E SISTEMI SPA
Le persone delegate ad operare sui sopra indicati C/C BANCARI sono le seguenti: Xxxxxxx Xxxxxx Nato il 31/12/1959 a Milano - Cod.fiscale LVTLRD59T31F205T Xxxxx Xxxxx Nato il 28/10/1959 a Novafeltria (RN) Cod.fiscale TSTPLA59R28F137L Xxxxx Xxxxxxx Nato l’08/11/1962 a Milano Cod.fiscale ZNNFBA62S08F205C Xxxxxx Xxxxx Nato il 15/10/1975 a Milano- Cod.fiscale LSMMTT75R15F205W
Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all’ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d’identità.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell’all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: n. A0215D2691
La Società ha l’obbligo di esibire all’ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall’art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto.
La Società si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ISTAT.
La Società si impegna a rispettare e far rispettare le regole di minimizzazione, corretta gestione del ciclo di vita e di non divulgazione sui dati e sulle informazioni dell’Istituto sia di tipo generale che derivanti dalle attività svolte in relazione ai servizi appaltati, anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale e assume precisa responsabilità solidale sull’operato dei propri dipendenti, dei consulenti o collaboratori e delle Società che a qualunque titolo possano avere avuto accesso ai sistemi d’Istituto, ai suoi dati o a quelli del personale Istat.
I prodotti software e i servizi oggetto dell’acquisizione dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell’ISTAT alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La Società si obbliga a consentire all’ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l’ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxx.xxxxx.xx alla voce “Amministrazione trasparente”, “Disposizioni generali”.
In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l’ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell’esecuzione dell’appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall’ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’ISTAT sui beni della Società medesima.
ART. 14) PATTO D’INTEGRITÀ
Il Patto di Integrità sottoscritto in data 24.11.2023, quale parte integrante dello stesso anche se non allegato al presente contratto, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d’Integrità, comunque accertato dall’ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato all’ISTAT nella misura del 5% (cinque percento) del valore dell’appalto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
• esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ISTAT per n. 3 (tre) anni;
• ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Società ha costituito la garanzia fideiussoria n. 117222 emessa il 27.12.2023 di € 54.950,00= (Euro cinquantaquattromilanovecentocinquanta/00), ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n.
36/2023, prestata da Banco BPM S.p.A. che si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.
In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.
La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.
La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.
ART. 16) SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni subaffidate a terzi, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISTAT.
È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l’ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto
ART. 17) PENALITÀ
Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità delle varie attività e servizi che costituiscono il Piano Esecutivo, indicate nel Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà le seguenti penali per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi previsti:
Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per i servizi di consegna, installazione, configurazione e sintonizzazione della fornitura, l’ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all’art.8.
Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, nell’ambito dei servizi di manutenzione, rispetto ai termini di presa in carico del problema previsti dal Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà, sul prezzo a corpo dei servizi di manutenzione relativi a ciascuna tipologia di
licenza I.V.A. esclusa, alla Società le seguenti penali:
Ritardo per presa in carico:
• nei casi di severità “P1” (entro 1 ore solare): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora solare di ritardo;
• nei casi di severità “P2” (entro 4 ore lavorative): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora lavorativa di ritardo;
• nei casi di severità “P3” (entro 24 ore lavorative): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società, nell’ambito dei servizi di manutenzione, rispetto ai termini di ripristino della funzionalità previsti dal Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà, sul prezzo a corpo dei servizi di manutenzione relativi a ciascuna tipologia di licenza I.V.A. esclusa, alla Società le seguenti penali:
Ritardo per ripristino:
• nei casi di severità “P1” (entro 1 giorno solare): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora solare di ritardo;
• nei casi di severità “P2” (entro 2 giorno lavorative): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
• nei casi di severità “P3” (entro 40 giorni lavorativi): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
In caso di mancata attivazione della piattaforma della Società di gestione delle richieste di assistenza del cliente o della inosservanza delle modalità di tracciamento e accessibilità delle informazioni di monitoraggio, rispetto a quanto previsto alla sezione 7.5.4 del Capitolato Tecnico, l’Istat applicherà una penalità pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del massimale contrattuale, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 8
Relativamente ai servizi di valorizzazione professionali, in caso di inadempienza rispetto alle modalità di esecuzione previste dal Capitolato Tecnico, l’ISTAT applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 8.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all’ISTAT l’ammontare di eventuali oneri che l’ISTAT dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.
L’ISTAT, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art.8, l’ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei servizi, l’ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale
fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. L’ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00 (euro dieci/00).
Resta altresì inteso che, qualora l’ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell’inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.
ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall’ISTAT - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, l’ISTAT ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 17 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
L’ISTAT potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e previsti all’art. 6 del presente Contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
i) adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dall’ISTAT;
k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
m) provvedimento del Garante per violazione della Privacy anche senza effetti sanzionatori verso le Società connesse all’esecuzione del contratto da cui risultino compromessi i software oggetto della fornitura o i servizi appaltati.
In caso di risoluzione, l’ISTAT ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero
ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’ISTAT il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.
Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.
ART. 19) RECESSO
L’ISTAT si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni. In caso di recesso, la Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013,
n. 13, l’ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo Pec, alla Società nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni/forniture non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 e alla relativa legge di conversione è nullo.
ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria, l’ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’ISTAT ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara.
Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e di quanto sopra precisato.
Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite il sito internet www.istat.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 20 e 28 D.lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.istat.it, sezione “amministrazione trasparente”.
Il Fornitore acconsente che con successivo atto potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, senza oneri aggiuntivi per l’ISTAT.
ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI
Qualora il servizio di manutenzione attribuisca il malfunzionamento segnalato ad un componente esterno al software oggetto della fornitura, tale circostanza dovrà essere compiutamente documentata, al fine di consentire l’individuazione della parte cui risulta ascrivibile l’origine del difetto e di indirizzare correttamente il committente ad un’eventuale richiesta di supporto esterno alla fornitura. Resta inteso che, ove la responsabilità fosse successivamente ascritta al software oggetto della fornitura, potranno essere applicate le penali previste contrattualmente nella misura prevista per il ritardo cagionato nella risoluzione del problema in relazione al livello di severità della richiesta.
ART. 23) ONERI FISCALI
Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l’I.V.A.
ART. 24) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma in base alla normativa vigente.
ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO
La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l’approvazione e la firma dei propri organi competenti.
Sede,
LA SOCIETÀ L'ISTAT
Firmato digitalmente da: ZENNARO FABIO
Data: 28/12/2023 11:11:58
Firmato digitalmente da: Sara Zaccaria
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 28/12/2023 08:49:27
Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:
ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ART. 6) DOCUMENTAZIONE
ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 17) PENALITÀ
ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
ART. 19) RECESSO
ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI ART. 23) ONERI FISCALI
ART. 24) FORO COMPETENTE
ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO
LA SOCIETÀ
INDICE DEGLI ARTICOLI ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO