LAVORI DI RIFACIMENTO DEI “BUNKERS” E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE SUL PERCORSO DI GIOCO DEL GOLF NAZIONALE - LOCALITÀ SUTRI (VT), RIENTRANTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL
Sport e salute
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI “BUNKERS” E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE SUL PERCORSO DI GIOCO DEL GOLF NAZIONALE - LOCALITÀ SUTRI (VT), RIENTRANTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL
FONDO “SPORT E PERIFERIE”.
Sport e Salute S.p.A.
Sede legale: 00135 Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono +39 00.00000 - xxx.xxxx.xx
C.F. X.XXX e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico
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ART. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la “Stazione Appaltante” ed i soggetti affidatari di lavori pubblici. Si precisa che:
▪ con il termine “Stazione Appaltante” va inteso la Sport e salute S.p.A. ;
▪ con il termine “Affidatario” va intesa l’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Si precisa inoltre che i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., di seguito denominato “Codice”;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, non abrogati dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabili, di seguito denominato “Regolamento”;
▪ il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per quanto non abrogato;
▪ il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
▪ Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), tra cui in particolare le norme relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l’appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i;
Premesso che l’art.36, comma 7 del predetto Codice delega all’ANAC la predisposizione di proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, considerato, altresì, che Sport e salute per garantire la normale attività aziendale deve indire una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al successivo art. 2, si precisa che il riferimento nei documenti di gara a specifiche disposizioni, il cui perimetro non si discosta dalle norme regolamentari richiamate nelle premesse, costituisce un’autoregolamentazione della Sport e salute, e non potrà essere interpretata come una diversa applicazione della normativa vigente.
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di quanto riportato nel corrispondente articolo 2 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le indicazioni del presente capitolato e dell’Allegato Integrativo, gli eventuali allegati quali elaborati grafici e eventuali specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, i costi per la sicurezza e la procedura ex Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono specificati nel corrispondente Articolo 3 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Art. 4 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie di lavoro ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento, risultano riassunti nel prospetto riportato nel corrispondente articolo 4 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Ove il corrispettivo sia previsto a corpo, l’importo forfetario sarà diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, eccezion fatta per le eventuali opere in economia che saranno contabilizzate come previsto ai successivi articoli 7 e 8 del presente capitolato.
Per le prestazioni a corpo, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Art. 5 - DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dalla descrizione dei lavori, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato, all’atto esecutivo, dal direttore dei lavori.
La Sport e salute si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
5.1. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per Sport e salute S.p.A. notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,
fermo restando che il contratto potrà essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 dell’art.
106. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. .
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per Sport e salute S.p.A., ivi comprese l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
3) le varianti non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui Sport e salute S.p.A. inizialmente aggiudicato l'appalto, a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 106;
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;
3) nel caso in cui Sport e salute S.p.A. si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. La soglia di importo per consentire modifiche non sostanziali è riportata nel corrispondente art. 5 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lett. e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell’art. 106 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui Sport e salute S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell’art. 106.
I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 dell’art. 106, senza necessità di una nuova procedura, come previsto dall’art 106, comma 2, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
b) il 15% del valore iniziale del contratto, in caso di contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Sport e salute procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Sport e salute
S.p.A. in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2, dell’art.
106. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali
Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 dell’art. 106, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, ai sensi del comma 3.
Come previsto dal comma 6, per modifiche delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, è richiesta una nuova procedura d'appalto.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, ex comma 11, art. 106 del Codice. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Sport e salute S.p.A..
Ai sensi del comma 12 dell’art. 106, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Sport e salute S.p.A. può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal precedente comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 106 sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Sport e salute
Art. 6 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dalle Tariffe di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera.
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile
Per i lavori di cui al presente appalto, si applica il prezzo chiuso
L'appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo negli impianti sportivi e/o immobili, oggetto dei lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzione degli interventi e documentarne l’avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dalla Direzione Lavori o dal Responsabile dell’impianto sportivo/immobile. Pertanto è obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.
Art. 7 - LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori non prevedibili in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base degli Elenchi Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.
L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Sport e salute, prima dell’esecuzione dei lavori previsti.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.
L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del predetto art., i lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Art. 8 - NUOVI PREZZI
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'appaltatore.
Art. 9 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano la natura delle opere da eseguire;
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti a discarica;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza Sport e salute S.p.A. da ogni responsabilità in merito;
e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII (punto 1 per le Imprese Esecutrici e per le Imprese Affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature e punto 2 per i Lavoratori Autonomi) al D. Lgs. 81/08,
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. Analoghe garanzie la stazione appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.
Art. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE
A) GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Ove previsto dalla lex specialis di gara, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Sport e salute.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Sport e salute nel corso della procedura, per la durata indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ex art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
1) 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2) 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
3) 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
4) 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La Dichiarazione di impegno potrà non essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 8, del Codice, nel caso di partecipazione di microimpresa, piccola e media impresa.
Sport e salute, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Sport e salute procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).
Ove previsto dalla lex specialis di gara, nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice (R.T.I. verticali), la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”
B) GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
Sport e salute può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Sport e salute ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Sport e salute può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Sport e salute, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Sport e salute.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ove previsto dalla lex specialis di gara, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DA RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO XXXXX
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Codice, l’aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del predetto Codice, a costituire e consegnare alla Sport e salute almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale corrispondente all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore di Sport e salute, con esclusivo riferimento alla gara di cui all’oggetto, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In tal caso, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Sport e salute da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Sport e salute.
Per l’appalto in questione il massimale richiesto per le suddette polizze è meglio specificato articolo 11 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
La polizza tiene indenne la Sport e salute, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Appaltatore medesimo possa arrecare alla Sport e salute, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato
Ove previsto dalla lex specialis di gara, in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 48, comma 5.
Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Le garanzie prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto.
Art. 12 - GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, C.C. (art. 102, comma 4, del Codice).
Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di garanzia. L’Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di due anni (art. 1667 C.C.) dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal beneficiario prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 102, c. 5, del Codice).
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Sport e salute SpA al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) nei confronti della Sport e salute, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Sport e salute.
Ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, qualora nei due anni dall'emissione del certificato collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Sport e salute di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
La sorveglianza esercitata dalla D.L. non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.
Art. 13 - SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Sbloccantieri), nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105.
L'affidatario comunica alla Sport e salute, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Sport e salute eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Sport e salute purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati quali lavori o parti di opere si intende subappaltare con l’indicazione della categoria alle quali dette opere sono riconducibili e la relativa quota percentuale; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere rientranti nelle categorie “SIOS” di cui al decreto del MIT n. 248/2016 e s.m.i., adottato in attuazione dell’art. 89, comma 11, del Codice, il cui valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo della categoria medesima e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima dell'importo complessivo del contratto di cui all’articolo 105, comma 2.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso Sport e salute almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso Sport e salute, l'affidatario trasmette, altresì :
✓ l’attestazione SOA del subappaltatore, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione idonei all’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento;
✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Sport e salute. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera
a) e c) del comma 13 dello stesso articolo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Sport e salute prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Sport e salute acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Per tutti i subappalti autorizzati per i quali i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere alla Sport e salute, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Sport e salute corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, soltanto nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a. all’emissione dello stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati;
b. all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c. alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della stazione appaltante;
La Sport e salute può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui sopra, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Sport e salute, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Sport e salute provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Sport e salute sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d del Codice), all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l’impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i, (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione alla Sport e salute SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
I bonifici bancari o postali effettuati dall’impresa appaltatrice intestataria del conto corrente dedicato per l’esecuzione dell’appalto dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice CIG.
Art. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Sport e salute ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32
La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
Il direttore dei lavori comunica all’aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Sport e salute.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Sport e salute ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00% per la parte dell’importo fino a € 258.000,00+IVA;
b) 0,50% per la parte eccedente fino ad € 1.549.00,00+IVA;
c) 0,20% per la parte eccedente i € 1.549.00,00+IVA
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al precedente capoverso.
La facoltà della Sport e salute di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Sport e salute per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti;
b) accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
c) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
d) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.
La consegna dei lavori può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l’entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del
lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.,
Art. 15 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
In conformità all’art. 43, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l’esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del Codice.
L’appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla data di consegna, all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori.
In mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 101, comma 3 e ss. del Codice, il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio di direzione dei lavori e interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
▪ l’accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
▪ la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
▪ la verifica del programma di manutenzione;
▪ la predisposizione dei documenti contabili;
▪ la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
▪ verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori, ove previsto;
▪ assistenza alle operazioni di collaudo;
▪ effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Art. 17 - CONTESTAZIONI_- RISERVE
Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all’Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.
Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.
Ai sensi dell’art.190 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Sport e salute Spa la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Sport e salute dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
In base a quanto disposto dall’ art.191 del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Ai sensi dell’art. 205 del Codice le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.
Ai sensi de comma 2 del precedente art. 205, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Art. 18 - SOSPENSIONE
Ai sensi di quanto indicato dall’art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC..
Art. 19 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, è indicato nel corrispondente Articolo 19 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Sport e salute SpA una penale pecuniaria, come indicato nel successivo articolo 35 del presente Capitolato speciale.
Art. 20 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità ) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.
In accordo con quanto disposto dall’art. 199 del X.X.X 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Sport e salute. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal successivo articolo 35, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Sport e salute.
In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.
Art. 21 - PROROGHE
Ai sensi dell’art. 107, comma 5 e 6 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Sport e salute.
Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Sport e salute, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 22 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità ) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno indicati dalla Direzione Lavori, prima dell’inizio degli stessi, sulla base dell’entità dell’opera appaltata e delle ragioni tecnico amministrative previste dal contratto.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 181 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., i documenti amministrativi contabili, sono:
a) il giornale dei lavori (art. 182);
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (art. 183);
c) le liste settimanali (art. 187);
d) il registro di contabilità (art.188);
e) il sommario del registro di contabilità (art. 193);
f) gli stati d'avanzamento dei lavori (art. 194);
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto (art. 195);
h) il conto finale e la relativa relazione (art. 200);
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.
I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e
s.m.i. sono firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 23 - CONTO FINALE
Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità ) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.
Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Ai sensi dell’art. 201 comma 3 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L’esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, eventualmente aggiornandone l’importo.
Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Ai sensi dell’art. 202 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il predetto termine non superiore a 30 giorni, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
e) domande dell'esecutore.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice, le ritenute dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Sport e salute del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ( DURC).
Sport e salute, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.
Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Sport e salute trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Art. 24 - PAGAMENTI
Ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti sulla base dei termini indicati nel corrispondente Articolo 24 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Ove previsto pagamento in un’unica soluzione, all’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione dell’importo a corpo decurtato del ribasso d’asta, dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione.
Ove previsto, quando per l’ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto.
In base a quanto disposto dall’art.194 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della intervenuta approvazione.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di registro di contabilità.
Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni Sport e salute dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Codice, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Sport e salute del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La Sport e salute, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all’acquisizione d’ufficio del (DURC) in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell’articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Sport e salute trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l’Elenco prezzi contrattuale (ove previsto).
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il pagamento in un’unica soluzione o delle rate di acconto sulla base di stati avanzamento lavori sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria.
Art. 25 - PSC, POS ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al presente Capitolato Speciale di Appalto è allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) comprensivo del dettaglio dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Come indicato all’art. 100 del medesimo decreto il PSC è redatto dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) secondo i contenuti indicati nell’Allegato XV al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in accordo con CSE, e con le esigenze relative all'attività programmata nell'impianto/immobile e con il benestare del Responsabile della Sicurezza dell’impresa ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla Sport e salute e fornirne copia al Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e alla Sport e salute S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto in attuazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento. Il CSE verifica che i contenuti del POS di ciascuna Impresa siano coerenti con il PSC e solo dopo esito positivo di tale verifica, effettuata tempestivamente ed entro 15 giorni dalla trasmissione, le Imprese/Lavoratori Autonomi possono entrare in cantiere e dare inizio allo svolgimento delle proprie attività.
In caso di subappalto la verifica sul POS è effettuata dall’Impresa Affidataria la quale, previo accertamento della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per le verifiche di cui sopra.
Nel caso di lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla impresa appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, verrà svolto dalla Sport e salute S.p.A. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18/3/96 l’impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento oltre che al piano di sicurezza e coordinamento anche al Titolare/Gestore della manifestazione sportiva, ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola.
La D.L. e il CSE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Impresa Appaltatrice redige e consegna alla Sport e salute:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L’ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all’impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
Il CSE, in funzione dell’andamento delle attività di cantiere provvede a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tramite la convocazione di riunioni. Al termine di ciascuna riunione il CSE redige il verbale e provvede a farlo sottoscrivere a tutti i presenti.
I verbali delle riunioni di coordinamento sono conservati a cura di CSE presso il cantiere o altro luogo idoneo individuato e comunicato dallo stesso.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 26 - ONERI VARI DELL’APPALTATORE
Oltre agli altri oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, dal Regolamento di attuazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e obblighi, compresi nell'importo contrattuale:
▪ la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
▪ l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Xxxxxxxxx e di Coordinamento, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell’impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di tutte le eventuali prescrizioni integrative degli Organi Vigilanti (Questura; Prefettura; VV.F.; Comune);
▪ l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
▪ l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, in particolare dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni della D.L. in ordine alla protezione delle opere e dei materiali presenti;
▪ le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori per l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
▪ la pulizia delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere con particolare riguardo ai giorni delle manifestazioni;
▪ la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
▪ l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, con le relative spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, e l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente;
▪ le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
▪ il compenso per il proprio rappresentante;
▪ il compenso per i direttori tecnici del cantiere;
▪ la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione per l’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
▪ la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna anche durante le manifestazioni sportive e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
▪ le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
▪ le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti;
▪ la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
▪ la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
▪ prestazione delle garanzie: tutti i materiali, saranno coperti dalla garanzia d'uso, che avrà decorrenza dalla data di ultimazione della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'Appalto;
▪ le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
▪ tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, incluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
▪ le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
▪ l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, alla Sport e salute che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
▪ le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Sport e salute, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
▪ le spese di trasporto, viaggio e trasferta del personale addetto ai lavori;
▪ le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
▪ il ripristino di ogni eventuale danno provocato dal proprio personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni;
▪ l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. In particolare, il materiale da smaltire dovrà essere trasportato presso appositi idonei impianti fissi di discarica abilitata ai sensi di legge per lo smaltimento di ciascuna categoria merceologica per ciascun tipo di rifiuto, come previsto dal D. Lgs 22/1997 e s.m.i. L’impresa affidataria dovrà altresì compilare i F.I.R. (formulari di identificazione rifiuto) per ogni carico effettuato, rilasciando copia degli avvenuti smaltimenti alla Sport e salute SpA – Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Ingegneria e Gestione Patrimonio, presso Stadio Olimpico Curva Sud – ingresso 18 – 00000 XXXX.
Altresì sono inoltre a carico dell’appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e prescrizioni:
▪ il rispetto dei tempi di consegna dei lavori e degli interventi;
▪ l’obbligo dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli;
▪ la piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
▪ l’approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Stazione Appaltante;
▪ il rispetto e l’applicazione integrale delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
▪ l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’appalto di cui all’oggetto;
▪ l’obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore sarà altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
▪ l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.
▪ le spese previste senza diritto di rivalsa. In particolare, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
▪ le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
▪ il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Sport e salute. L’appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie
cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore:
▪ la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L. e dal Rup, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
▪ l'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della
D.L. e del Rup, la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le esigenze dei lavori stradali oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni della direzione lavori e del Rup, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
▪ gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche e private nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.
▪ l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con eventuale allegato.
▪ l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: impianto elettrico, impianto idro-sanitario, impianto di condizionamento, impianto antincendio e di allarme, disposizione dei locali, fondazioni, collettori, adduttrici, opere fognanti, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Le planimetrie dovranno essere redatte anche su carta lucida e su supporto grafico computerizzato.
▪ la redazione dei certificati di conformità degli impianti realizzati, previsti dalla legge;
▪ le dichiarazioni e certificazioni di conformità e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente, comprese le garanzie dei macchinari istalla
▪ ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei lavori, sarà a carico dell’Appaltatore completare e integrare le tavole di progetto esistenti con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature e delle linee che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni degli impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati.
▪ le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell'appalto, compatibili con quelli in uso alla Società Sport e salute
S.p.A. (con relativa licenza d'uso), inclusi materiali di consumo e manutenzione.
▪ la redazione di progetti, relazioni e quant’altro necessario per la richiesta presso gli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni (ove previste) compreso il pagamento degli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni stesse;
▪ la consegna alla Sport e salute dei disegni, calcoli ecc. riguardanti i lavori eseguiti, sia in cartaceo che in supporto informatico;
Art. 27 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato dall’appaltatore all’esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori ove previsto.
L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
▪ i regolamenti in vigore in cantiere;
▪ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
▪ le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 26 del presente Capitolato.
Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.
Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il Committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l’autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all’interno del cantiere.
Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell’attività che si svolgono presso l’impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell’impianto stesso.
L’impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell’appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.
In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente
Ugualmente, l’impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l’utilizzazione e l’assunzione della manodopera.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Tutto il personale dell’Appaltatore adibito all’esecuzione dell’opera dovrà risultare idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.
Si evidenzia che è presente all’interno delle sedi Sport e salute S.p.A. regolamento per il divieto di fumo. Pertanto è fatto divieto a tutti i lavoratori dell’Appaltatore di fumare all’interno delle sedi e dei locali di competenza. Eventuali danni (es. attivazione impropria sistemi di allarme, principi di incendio, etc.) provocati dalla mancata inosservanza di tale divieto saranno computati a carico dell’Appaltatore, che risulta garante per l’operato dei suoi lavoratori.
Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 380/01, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.91 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso di specifici macchinari ed attrezzature di cantiere.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Società Sport e salute S.p.A. e l'impresa, comunque inerenti il presente appalto ed i lavori da eseguire presso l’impianto sportivo/immobile, dovranno avvenire in lingua italiana.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla direzione lavori ed al Rup incaricato, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di lavori, nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.
L’impresa appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di lavori possa
compromettere il buon andamento del lavoro stesso, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento all’uopo incaricato.
Qualora non ottemperi a quanto sopra, all’impresa stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di lavori in questione.
L’impresa appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità ed il numero del Preposto incaricato dalla Ditta. Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art.101 commi 3, 4 e 5 del Codice e gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutti i prodotti utilizzati dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso.
La Sport e salute S.p.A. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.
L’impresa appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti a persone e/o cose.
Salvo preventive prescrizioni l’impresa appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La D.L. potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo facoltà dell’impresa appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.
Oltre alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato dovranno essere osservate anche le disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le prove e l'accettazione materiali dei materiali impiegati.
La Sport e salute S.p.A. è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o
conseguente a prestazioni oggetto dell’appalto, restando esclusivamente l’impresa appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.
L’impresa appaltatrice dovrà effettuare periodicamente il monitoraggio dell’impianto sportivo/immobile per determinarne lo stato d’uso e di conservazione, nonché la presenza e la perduranza di tutti quei requisiti normativi che ne garantiscano l’effettiva agibilità ed il rispetto di ogni norma di legge vigente.
Nel caso in cui l’impresa stessa verificasse l’insorgenza di anomalie presso i locali oggetto di esame, dovrà segnalarne tempestivamente la consistenza alla direzione lavori od al Rup incaricato, elencando tutti gli interventi necessari per la messa a norma e la messa in sicurezza di eventuali situazioni che possano generare stato di pericolo od inefficienza.
Tutti i dati forniti dall’impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.
È fatto obbligo all’ impresa aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’uso dell’emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Sport e salute S.p.a., sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.
Art. 29 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Lavorazioni in notturna o durante periodi festivi potranno essere richiesti nel caso sia necessario attuare procedure di sicurezza e/o interventi per lo sfasamento spaziale o temporale di eventuali lavorazioni interferenti presenti nelle sedi oggetto dell’appalto.
Art. 30 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
Sport e salute, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l’appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Art. 31 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà di Sport e salute sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
All’Articolo 31 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.
Ai sensi dell’art. 237 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
ART. 32 - COLLAUDO
Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010
ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale.
Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata al progettista oppure tramite procedura di affidamento ad altri professionisti;
b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
c) nel caso di intervento affidato tramite concessione di lavori o finanza di progetto nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 59 del Codice;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo.
Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo
avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
L'esecutore, a propria cura e spesa, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
L'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 225 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore.
In caso di gravi discordanze tra contabilità e l’esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 226 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
Ai sensi dell’art. 227 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (lavori non collaudabili)
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, e pertanto sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell’art. 228 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
Ultimate le operazioni di cui agli articoli che disciplinano le visite e le modalità del procedimento di collaudo (da art. 221 a art.228 del Regolamento Attuativo), l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere gli elementi di cui all’art. 229 comma 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
Ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 235 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 205 del Codice, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, con le disposizioni le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo articolo.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Nel caso in cui non si arrivasse alla sottoscrizione di un accordo bonario o di una transazione, tutte le controversie di natura tecnico-amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Roma, ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 34 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del presente capitolato l’offerta presentata dall’appaltatore.
Salvo quanto previsto dal capitolato generale e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al:
▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., di seguito denominato “Codice”;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, di seguito denominato “Regolamento”;
▪ il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per la parte non abrogata, se ed in quanto applicabile;
▪ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli stessi, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale;
g) delle eventuali specifiche tecnico amministrative indicate nell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 35 - PENALI
L’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e salute.
Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Sport e salute su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.
L’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 35 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
ART. 36 - CONTROLLI
La Sport e salute S.p.a. avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Il Responsabile unico del procedimento verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 29 del presente Capitolato speciale, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.
Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il Rup richiederà all’aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.
Scaduto il termine fissato senza che l’appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la Sport e salute SpA, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.
Art. 37 - RECESSO
In conformità all’art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell’art. 109 del Codice, Sport e salute ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari, decorsi i quali la Sport e salute prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Sport e salute a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del suddetto preavviso
Sport e salute può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Sport e salute nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs 159/2011 (Legge Antimafia), Sport e salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sport e salute ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ex art. 1456 codice civile, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice, la Sport e salute può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Sport e salute; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
La Sport e salute, ai sensi del comma 2 del predetto art.108, procederà altresì a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sport e salute su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Ai sensi del comma 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Sport e salute risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
La Sport e salute può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. E l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Sport e salute, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Sport e salute provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Sport e salute ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l’appalto;
✓ sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione dei lavori;
✓ frode nell'esecuzione dei lavori;
✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;
✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all’art. 37 del presente Csa l’appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
✓ inadempienza accertata, da parte dell’appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
✓ nel caso di inosservanza dell’impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Sport e salute Spa accessibile sul sito istituzionale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xx-xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx- servizi.html;
✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’appalto di cui all’oggetto;
✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
✓ cessione d’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.
Altresì, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e salute S.p.A, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto.
Peraltro la Sport e salute S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto.
Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e salute S.p.A., mediante lettera raccomandata con avviso di o a mezzo P.E.C., senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.
Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Sport e salute ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento.
38.1. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, la Sport e salute, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
In caso di fallimento dell’esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art.110 del Codice.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice.
Art. 39 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Sport e salute.
L’aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub- appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta Sport e salute.
Ai sensi dell’art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.
Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”).
Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.
Art. 40 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le eventuali spese contrattuali, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.
Il contratto sarà stipulato, nel giorno stabilito dalla Sport e salute S.p.A.:
a) per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000+IVA, mediante emissione di ordine di acquisto SAP;
b) per le procedure negoziate, mediante scambio di lettere commerciali;
c) per tutte le altre procedure, in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il predetto contratto potrà essere sottoposto alla registrazione esclusivamente qualora ricorra un caso d’uso ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere delle spese di registrazione a carico dell’affidatario.
Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge, ed è a carico della Sport e salute S.p.A.
Art. 41 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi dell’art. 204 del Codice, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il presente capitolato si compone di n° 41 Articoli e n° 1 Allegati.
ALLEGATO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI “BUNKERS” E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE SUL PERCORSO DI GIOCO DEL GOLF NAZIONALE - LOCALITÀ SUTRI (VT), RIENTRANTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO “SPORT E PERIFERIE”.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto in questione, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del Codice, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per i lavori di rifacimento dei banchi di sabbia (c.d. “bunkers) e realizzazione di un nuovo impianto automatico di irrigazione sul percorso di gioco del Golf Nazionale - località Sutri (VT).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto , con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti posti a base di gara con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’intervento, finanziato con risorse a valere sul Fondo “Sport e Periferie”, istituito dall’art. 15 del
D.L. 185/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016, si colloca nell’ambito delle attività previste dall’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. del 22 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il secondo Piano pluriennale degli interventi di potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane.
Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 24 maggio 2020.
I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, è pari ad
€ 1.302.762,04+IVA, di cui € 15.146,00, non soggetti a ribasso, quali costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
L’importo a base di gara, sul quale sarà calcolato il ribasso offerto, è pari ad € 1.287.616,04, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi..
Il costo relativo alla manodopera, individuato sull’importo a base di gara, è pari a € 362.297,13 Tale importo indicato negli elaborati “Stima Incidenza dei costi della manodopera” è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/16 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., saranno corrisposti all’appaltatore in relazione all’effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, e verranno corrisposti in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 4 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni a corpo da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 43 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:
Lavorazioni | Categoria/Classifica | Importo | Importo Oneri Sicurezza PSC | Importo Tot. Categoria | Incidenza % sul totale |
OPERE DI IRRIGAZIONE | OG6 cl III | 965.817,90 | 13.146,00 | 978.963,90 | 75,15% |
VERDE E ARREDO URBANO | OS24 cl. II | 321.798,14 | 2.000,00 | 323.798,14 | 24,85% |
TOTALE APPALTO | 1.287.616,04 | 15.146,00 | 1.302.762,04 | 100,00% |
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 5 – DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, MODIFICHE E VARIANTI
Ai sensi di quanto disposto dall’art.106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene stabilita la soglia consentita per effettuare modifiche non sostanziali (ovvero che non rientrano nelle condizioni poste dal comma 4 dell’art.106) nella misura del 15% dell’importo contrattuale.
La modifica su proposta della Direzione Lavori, purché non sostanziale ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice, e sentito il progettista, dovrà essere approvata del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.
Nel caso in cui la Sport e Salute S.p.A. esercitasse la facoltà di cui al presente articolo, l’appaltatore è tenuto a realizzare i lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario, applicando il medesimo ribasso di gara.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 6 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO – ELENCO PREZZI
Il contratto verrà stipulato con corrispettivo “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera.
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. 207/2010.
L'importo delle mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
Il prezzario di riferimento, da cui sono state desunte le voci, diverse dai nuovi prezzi, è la “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”.
Per le lavorazioni non presenti in detto prezzario sono state redatte specifiche voci di prezzo, analizzate sulla scorta di preventivazioni e indagini di mercato, ed indicate negli allegati “Analisi Nuovi Prezzi”. Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO XXXXX (“RCT”) - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA ("RCO")
Per i lavori in oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del predetto Codice a costituire e consegnare, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa
C.A.R. (Xxxxxxxxxxx’x All Risks) che copra la Sport e salute S.p.A.:
- (sezione A “Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all’importo del contratto medesimo;
- (sezione B “Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle opere”- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati che si siano verificati durante l’esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.
L’aggiudicatario, altresì, è obbligato a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell’appalto, con massimale non inferiore ad
€ 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.
In alternativa alla garanzia “RCT sezione B “della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l’appalto in questione, codesto operatore economico può dimostrare l’esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT- RCO), stipulata dall’azienda per la sua globale attività, già attivata. In tal caso, si dovrà produrre
un’appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto del presente appalto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 19 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d’arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in giorni 245 (duecentoquarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori con la possibilità di eseguire interventi in giorni festivi e/o orari notturni senza incrementare l’importo dell’appalto al fine di non creare disservizi all’attività in essere.
È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 18, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.
Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, la Sport e salute SpA per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal successivo art. 35.
Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, Sport e salute S.p.A., nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori superiore a 5 giorni, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 38, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 24 – PAGAMENTI
L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) di importo pari ad almeno € 300.000,00, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.
A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula [SAL *(1-IS) *R] ( dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R
= ribasso offerto).
Ai sensi dell’art.30, comma 5-bis, del Codice a garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori è operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici
n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
conto finale, dopo l'approvazione da parte della Sport e salute S.p.A. del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e senza mai operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori..
Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.
l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori.
Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria.
Al tal fine, l’aggiudicatario è tenuto a registrare i propri dati anagrafici, accedendo al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx ed inserendo il CIG collegato alla presente procedura.
Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto e soltanto dopo l’emissione da parte della Sport e Salute SpA, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
• Codice Identificativo Gara – <CIG>
• Codice Unico di progetto – <CUP>
• Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L 50/2017 e s.m.i., Sport e Salute S.p.A. rientra nell’ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA.
Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Sport e Salute, le relative fatture emesse:
▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Sport e Salute all’Erario.
Le fatture sulle quali non sarà indicata l’apposita annotazione non potranno essere accettate da Sport e Salute.
La Sport e Salute S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 26 - ONERI VARI DELL’APPALTATORE
L'appaltatore prima dell'offerta dovrà essersi recato sul posto dove debbano eseguirsi i lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sull’esecuzione degli interventi.
E’ obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.
Tra gli oneri dovuti da parte dell’aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell’art. 27 del capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 30, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’art 6 della medesima legge.
Nei contratti con i subappaltatori, l’impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresì l’appaltatore sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Sport e salute SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 31 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
I lavori in oggetto sono subordinati al rilascio del certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 35 – PENALI
Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice, sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.
L’applicazione di penali del medesimo importo giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati
Art. 40 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.