SETTORE AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contratti e Appalti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DURATA TRIENNALE
INDICE | ||
INDICE | 2 | |
Art. 1 | OGGETTO | 3 |
Art. 2 | DURATA | 4 |
Art. 3 | MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA | 4 |
Art. 4 | OBBLIGHI DEL BROKER | 5 |
Art. 5 | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA | 5 |
Art. 6 | VERIFICHE E CONTROLLI | 6 |
Art. 7 | INADEMPIENZE E PENALITA’ | 6 |
Art. 8 | COMPENSI PROFESSIONALI | 6 |
Art. 9 | RESPONSABILITA’ | 7 |
Art.10 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO | 7 |
Art.11 | CESSIONE E SUBAPPALTO | 7 |
Art.12 | FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CON- CORSUALI | 7 |
Art.13 | CAUZIONE | 7 |
Art.14 | DOCUMENTI DEL CONTRATTO | 8 |
Art.15 | SPESE CONTRATTUALI | 8 |
Art.16 | FORO COMPETENTE | 8 |
Art. 1 OGGETTO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, compren- sivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Ferrara, nei termini di cui agli arrtt.106 e segg.del D.Lgs.n.209/2005 e ,a titolo indicativo, più in particolare:
1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patri- monio ecc.;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed econo- micità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del Comune;
3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali, nonché degli altri atti di gara, per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente ed as- sistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di econo- micità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offer- te riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovu- ti, ecc.);
7. pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla da- ta di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dal Comune contraente e lo verserà all’assicuratore. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria
- anche a termine dell’art. 1901 c.c. “mancato pagamento del premio “ – del pagamento così effettuato.
8. gestione sinistri : assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull’andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte.
9. assistenza telefonica , telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio perso- nale presso il Comune,consistenti:
- nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle re- sponsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni e sulle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
- nell’analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di pre- scrizione previsti dalla legge;
10. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Comune addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in gene- rale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;
11. strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei con- tratti assicurativi e dei sinistri.
12. servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dall’impresa
Art. 2 DURATA
Il Servizio decorrerà dalla data di stipulazione del contratto per una durata di 3 anni.
Il Comune contraente si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare, alle stesse condizioni, la durata del servizio per un periodo ulteriore di tempo che non potrà comunque superare i tre an- ni,con il consenso dell’aggiudicatario,da manifestarsi per iscritto prima della scadenza del contrat- to iniziale. Durante tale periodo il broker sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condi- zioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo il broker possa sollevare eccezione alcuna.
Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.
Il Comune si riserva,anche,la facoltà di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato o prorogato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di mesi 6(sei) per motivi tecni- ci,senza il consenso preventivo dell’impresa contraente.Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall’inizio per mezzo della firma del contratto.
L’ incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro di cui al D.Lgs.209/2005.
Art. 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art.1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.
Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.
Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno del Comune di Ferrara di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.
Il broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art.1 è la seguente: a.)annuale di ciascun anno, ad eccezione del primo anno di incarico:
a.1) rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo che xxxxxxxxxx gli interventi effettua- ti con riferimento alla gestione dell’anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle po- lizze, che dia indicazioni sull’analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assi- curativo dell’Ente .
a.2)relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.
b.) semestrale reports sull’andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza
c.)120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, consegna del capitolato e degli atti di gara (bando, disciplinare, dichiarazione sostitutiva per i concorrenti, modello offerta economica) ac- compagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predi- sposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente ,la motiva- zione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto da met- tere a base di gara.
d.)30 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi, segnalazione preventiva. e.)15 giorni lavorativi dalla richiesta per la resa di pareri e consulenze in materia assicurativa.
f.) 5 giorni lavorativi dall’inoltro/caricamento della documentazione inerenti i sinistri per l’inoltro al- la compagnia assicuratrice competente.
L’eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la di- sdetta ,al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.
Art.4 OBBLIGHI DEL BROKER
Il broker:
a) svolgerà l’incarico nell’esclusivo interesse del Comune di Ferrara.
b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune ri- mane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
c) dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la comple- tezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all’amministrazione del Comune;
d) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
e) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune;.
Al fine di garantire il Comune,il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Re- sponsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato di Euro 2.500.000,00; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula . .
Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio oggetto del contratto.
Art.5
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
In particolare il broker deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Il Comune di Ferrara autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.mi.i.
Art. 6 VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l’esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento .
Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della dire- zione e del coordinamento e/o al funzionario referente , il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’inizio del servizio.
Art.7 INADEMPIENZE E PENALITA’
Qualora il Comune rilevasse inadempienze relativi agli obblighi del presente capitolato, ed in parti- colare gli artt. 1 e 3, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker.
A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si prov- vederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata A.R.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodot- to.
Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle co- perture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura massima ,l’Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell’impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale come pre- visto al successivo art.10.
L’amministrazione si riserva a seguito dell’erogazione di tre penali, di recedere dal presente con- tratto con semplice comunicazione alla controparte e previo preavviso di 15 giorni a mezzo racco- mandata o PEC.
Art.8
COMPENSI PROFESSIONALI
L’incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Co- mune di Ferrara poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.
Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità supe- riore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.
Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami RCA e non RCA – se- condo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei capitolati di gara per l’acquisto del servizio assicurativo.
Alle compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la per- centuale di premio riconosciuta al broker e a quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.
Art. 9 RESPONSABILITA’
Il Comune di Ferrara avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Ferrara che fin d’ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.
Art.10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO
Il Comune di Ferrara si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione Racc. A.R., all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.
E’ in facoltà dell’Ente recedere unilateralmente ai sensi dell’art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi ,senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente.
In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13, verrà inca- merata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per
gli stessi l’Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art.4 .
Art.11 CESSIONE E SUBAPPALTO
Sarà assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio .
L’inosservanza di tale divieto comporterà l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art.12
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento , di liquidazione , di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall’inizio di dette procedure , fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al ri- sarcimento dei maggiori danni.
Art.13 CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio, il broker, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento , è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideius- xxxxx bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pena l’annullamento della aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione alla Ditta risultata seconda nella gara d’appalto. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente,ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/2006, la ri- nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 ,comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.
In caso di a.t.i. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.
Nel caso di rinnovo del contratto, come previsto dall’art. 2 del presente capitolato, il deposito cau- zionale definitivo dovrà essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo.
La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Art.14 DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Faranno parte del contratto, costituito dal testo del presente capitolato, e ne formeranno parte in- tegrante, anche se non materialmente allegati:
- la documentazione richiesta all’aggiudicatario;
- le proposte- offerta e le dichiarazioni presentate dal broker in sede di gara.
Art.15
SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà, pertanto, soggetto all’imposta di registro ed ai diritti di segreteria sulla base del valore presuntivo inserito negli atti di gara. Sarà ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria ogni spesa inerente e conseguente il contratto ed i/il verbali/e di gara.
Art.16
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il broker aggiudicatario, assumerà con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione col- legata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
Art. 17
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere nell’esecuzione del servizio è competente esclu- sivamente il Foro di Ferrara.