COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) FERRETTI
Nella seduta del 20/10/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso ricevuto in data 09/03/2016, la parte ricorrente, titolare di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’intermediario resistente, ha dedotto di:
- aver chiesto, e ottenuto, da detto resistente la sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi;
- aver sottoscritto in data 23/05/2012 l’“Atto integrativo del contratto di mutuo ipotecario”.
Con reclamo del 09/10/2015, la parte ricorrente ha chiesto all’intermediario resistente “il corretto ricalcolo degli interessi dovuti secondo la decisione n. 3257 di ABF”.
L’intermediario ha fornito riscontro con comunicazione datata 04/12/2015 e ha precisato, tra l’altro, che:
- l’atto integrativo di contratto di mutuo sottoscritto in data 23/05/2012 disciplinava la sospensione delle rate del mutuo dal 31/03/2012 al 28/02/2013;
- in occasione della sottoscrizione dell’atto integrativo in questione, la ricorrente “[aveva] preso atto, fra l’altro, che a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, [sarebbero maturati] gli interessi per dilazione di pagamento” e che i suddetti interessi sarebbero stati
calcolati “sul capitale residuo del mutuo risultante dalla data di inizio del periodo di sospensione […] applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto dal contratto di mutuo”.
Proseguiva l’intermediario segnalando alla ricorrente che tali interessi sarebbero stati “addebitati sul Conto Finanziamento Accessorio (lo stesso su cui ven[xxxxx] addebitate le rate sospese)” e ricordando che la medesima ricorrente aveva preso atto “che il numero complessivo delle rate di rimborso del conto di finanziamento accessorio [sarebbe stato] pari al numero delle rate oggetto della sospensione, ma di importo maggiore in quanto comprensive degli interessi”.
Sempre rispondendo al reclamo della ricorrente, l’intermediario ha precisato che gli interessi inerenti alla sospensione erano stati così calcolati: “euro 149.989,89 (debito residuo alla data di sospensione – 31/03/2012) x 360 giorni (giorni della sospensione) x 5,55 (tasso vigente al momento della sospensione)/36.000 = 8.324,44” ed ha respinto il reclamo stesso, non ravvisando anomalie in ordine al proprio operato.
Non soddisfatta della risposta ricevuta, la ricorrente si è rivolta all’ABF, chiedendo “l’accertamento sul calcolo degli interessi dovuti alla banca per una sospensione rate sul mutuo”, ritenendo tali interessi “troppo eccessivi”.
Nel ricorso, la ricorrente ha anche contestato la non corretta indicazione del debito residuo nell’ambito della documentazione contrattuale predisposta dall’intermediario in relazione alla suddetta sospensione.
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha dedotto quanto segue:
- in data 02/02/2012 la ricorrente chiedeva, in qualità di intestataria di un mutuo ipotecario, la sospensione del pagamento delle relative rate per un periodo di n. 12 mesi. In seguito all’accoglimento della richiesta da parte della resistente, la ricorrente sottoscriveva – in data 23/05/2012 – un apposito “Accordo tra le parti per la modifica al piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario per effetto della sospensione temporanea del pagamento delle rate per un periodo determinato”, con cui veniva disciplinata la sospensione, con efficacia dal 31/03/2012 al 28/02/2013. Tale sospensione, precisa l’intermediario, sarebbe stata “concessa dalla Banca, non rientrando la richiesta tra le condizioni previste dal c.d. “Piano Famiglie ABI””;
- sia al momento della richiesta della sospensione che al momento della stipulazione del predetto Accordo, la ricorrente veniva informata circa il fatto che le rate scadenti durante il periodo di sospensione sarebbero state addebitate su un rapporto intestato alla mutuataria stessa e denominato “Conto di Finanziamento Accessorio”, con funzione di mero “regolamento contabile delle rate sospese e degli interessi di sospensione”. Inoltre, in ambedue le occasioni, la controparte aveva preso atto del fatto che “a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa [sarebbero maturati] gli interessi per dilazione di pagamento, i quali [sarebbero stati] calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione, applicando il tasso di contrattuale tempo per tempo vigente a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo”. Come specificato sia nella richiesta di sospensione che nel successivo Accordo, tali interessi sarebbero stati addebitati sul “Conto di Finanziamento accessorio” e il numero complessivo delle rate di rimborso del conto sarebbe stato pari al numero delle rate oggetto di sospensione ma di importo maggiore, perché comprensive anche degli interessi di sospensione;
- il suddetto conto di regolamento era stato aperto con un saldo pari ad € 20.436,30, somma che, per effetto della sospensione convenuta, la ricorrente
sarebbe stata tenuta a rimborsare dopo la scadenza originaria del mutuo, con conseguente allungamento del piano di ammortamento. Come già evidenziato nella risposta al reclamo, detto saldo era comprensivo dell’importo delle rate sospese e degli “interessi di sospensione” (pari a € 8.324,44), calcolati applicando il tasso di interesse previsto per il mutuo al momento della sospensione (5,55%) al debito residuo di € 149.989,89 (riferito alla data del 31/03/2012) per il periodo di efficacia della sospensione stessa;
- da ultimo, secondo l’intermediario sarebbe stato inconferente il riferimento alla pronuncia resa dal Collegio di Roma n. 3257/2013 (fatto dalla ricorrente in sede di reclamo), riferendosi tale decisione alla moratoria disposta dalla legge a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo. Nel caso di specie, invece, il resistente aveva concesso la sospensione su base volontaria, non essendo applicabili le condizioni previste dal “Piano Famiglie ABI” (in proposito, il resistente ha richiamato le pronunce del Collegio di Coordinamento nn. 4137, 4138 e 4152 del 20/05/2015).
In considerazione di quanto esposto, l’intermediario ha chiesto dunque all’ABF di respingere il ricorso.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di “accertamento sul calcolo degli interessi dovuti alla banca per una sospensione rate sul mutuo” debba essere interpretata come richiesta di accertamento della corretta esecuzione dell’accordo di sospensione di del contratto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente, con specifico riferimento alla quantificazione degli interessi maturati durante il periodo di sospensione delle rate.
Diversamente, il tenore letterale della richiesta formulata dalla ricorrente implicherebbe lo svolgimento di attività consulenziale, attività questa estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF, come in altre occasioni questo Collegio ha avuto modo di precisare (cfr., ex multis, Collegio di Milano, decisioni nn. 325/2014; 1287/2015; 8418/2015; 3805/2016).
Venendo a considerare il merito del ricorso, deve anzitutto il Collegio rilevare che è pacifico tra le parti che la sospensione ha avuto una durata di 12 mesi (dal 31/03/2012 al 28/02/2013) e che la stessa trova il suo fondamento in un accordo da queste concluso su base volontaria.
Tale accordo prevede espressamente che gli interessi da sospensione siano calcolati sul capitale residuo alla data di inizio della sospensione stessa con le modalità di cui all’art. 3 (“Interessi”) dell’atto integrativo di mutuo, il quale così stabilisce: “A partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa maturano gli interessi per dilazione del pagamento. I suddetti interessi:
- sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione, come specificato al precedente articolo, applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo
- vengono addebitati sul Conto di Finanziamento Accessorio (lo stesso su cui vengono addebitate le rate sospese).
La Parte Mutuataria prende atto e accetta, unitamente ai Garanti, che il numero complessivo delle rate di rimborso del conto di finanziamento accessorio sarà pari al numero delle rate oggetto della sospensione, ma di importo maggiore in quanto comprensive degli interessi descritti nel presente articolo”.
Ciò premesso, deve questo Collegio rilevare che la ricorrente si è limitata a chiedere “l’accertamento sul calcolo degli interessi dovuti alla banca per una sospensione rate sul
mutuo”, ritenendo tali interessi “troppo eccessivi” e non ha dedotto, né tantomeno provato, che gli interessi effettivamente addebitatile dal resistente, per effetto della sospensione del mutuo, eccedessero la misura liberamente pattuita dalle parti con l’accordo di cui sopra.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1