SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTO 1
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTO 1
C.I.G. 83380600C9
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (“CONSOB”)
Tra
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, autorità
indipendente, con sede in Xxxx, Xxxxxx X. Xxxxx, 0/x, di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589), ivi domiciliata ai fini del presente atto, qui rappresentata da………, nella qualità di ,
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, autorità indipendente con sede in Roma, via……, di seguito denominata anche “Consob” (C.F…)………………………………………… ivi domiciliata ai fini del presente atto, qui rappresentata da………, nella qualità di… ,
e
la ……………………………………………………………………
con sede in ,
di seguito denominata anche "prestatore", “impresa” o “fornitore” o anche “subappalto (C.F. …………………… - partita I.V.A… ),
Premesso
- con accordo perfezionato in data .., la Consob e la Banca d’Italia hanno conferito all’AGCM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per l’individuazione e la selezione delle imprese alle quali affidare i servizi di brokeraggio assicurativo;
- AGCM, in ragione dell’accordo di cui al punto che precede, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore delle tre istituzioni
Suddiviso in due Lotti:
Lotto 1: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB
Lotto 2: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di BI
Nello specifico per quanto concerne il lotto 1, la procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico fornitore, senza ulteriore rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Prestatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate per il Lotto 1 servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e di Consob,
che, pertanto, con provvedimento prot. n. / del , AGCM ha disposto
’aggiudicazione definitiva del Lotto in favore dell’Appaltatore;
- con provvedimento prot. n. / del , CONSOB ha approvata l’aggiudicazione definitiva del Lotto in favore dell’Appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine dilatorio di
stand still previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che il Prestatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Prestatore, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ha costituito idonee cauzioni definitive, una per ciascuna delle Istituzioni firmatarie dello stesso, ai sensi dell’art. 103 del Codice, come dettagliato nel successivo art. 16
per un ammontare pari al 10% del massimale contrattuale previsto da ciascuna Istituzione, ovvero, pari alla maggiore percentuale determinata in applicazione del disposto di cui dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, in caso di ribassi superiori al 20%, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo e precisamente
per un importo pari ad Euro , in favore di AGCM emessa da , il
e valida sino al ;
per un importo pari ad Euro , in favore di Xxxxxx, emessa da , il
e valida sino al ;
- che il Prestatore è in possesso di un’apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal………, come indicato nel successivo art. ...
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI
1. Il presente documento "Schema di contratto normativo- lotto 1", caricato a sistema ed allegato alla presente gara telematica in ASP, disciplina le condizioni particolari dell’Accordo Quadro relative al servizio di “brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e di CONSOB”.
2. Le regole procedurali per l'individuazione del Prestatore sono contenute nel documento "Disciplinare di gara caricato a "sistema" ed anch'esso allegato alla presente procedura.
3. Ai fini del presente Accordo Quadro (di seguito anche Contratto Normativo) si intende:
- per "Prestatore" o “Fornitore” il concorrente risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro;
- per "Stazione Appaltante" la AGCM, nella qualità di soggetto che ha bandito la procedura selettiva finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo quadro;
-per Autorità committente, la AGCM o la Consob, nella qualità di soggetti committenti, interessati all’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo;
-per Contratto Esecutivo, il contratto che ciascuna delle due istituzioni stipulerà autonomamente e nei quali saranno specificato in dettaglio le coperture e le attività per le quali viene attivato l’apporto prestazionale del broker
ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Costituisce oggetto dell’Accordo quadro il servizio di brokeraggio assicurativo, a beneficio di AGCM e di CONSOB, come descritto nella documentazione di gara. La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente documento, dal Capitolato prestazionale, e degli altri documenti di gara, nonché secondo la proposta del fornitore
nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica presentate e in ottemperanza ai Patti di Integrità sottoscritti dal Fornitore, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati.
Si precisa che le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte di AGCM, ovvero, di CONSOB, di specifici Contratti Esecutivi in conformità allo schema allegato.
Il Fornitore dalla ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, dovrà tempestivamente provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
Per effetto del presente contratto, che ha natura di contratto normativo e non attribuisce il diritto di esclusiva, il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti esecutivi fino alla concorrenza del massimale esposto secondo quanto definito al successivo art. 3 del presente contratto. Resta naturalmente inteso tra le Parti che, ferma restando la validità ed efficacia del Contratto normativo e dei singoli Contratti Esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà possibile emettere Ordini di esecuzione qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
I singoli contratti esecutivi, sottoscritti da AGCM e da Consob avranno una durata fissata fra 1 e 4 anni.
In coerenza con la natura dell’Accordo quadro, AGCM e CONSOB non assumono, con la sottoscrizione del presente Accordo, alcun obbligo ad attivare il servizio di brokeraggio assicurativo, riservandosi la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alle concrete esigenze di servizio.
ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, con decorrenza dalla data della stipula, ovvero della diversa data che sarà indicata nel contratto.
Fermo restando il tasso di provvigione offerto da applicare ai premi lordi relativi alle coperture assicurative che verranno stipulate successivamente alla stipula del presente contratto quadro, il massimale dell’Accordo quadro è stabilito nella complessiva somma di euro 170.000,00, così suddiviso:
euro 80.000,00 per il servizio reso all’AGCM;
euro 90.000,00 per il servizio reso alla CONSOB.
Fino alla concorrenza dei rispettivi massimali, ciascuna Autorità committente ha facoltà di sottoscrivere con il Fornitore uno o più Contratti Esecutivi per l’acquisizione del servizio, in relazione alla gestione di una o più polizze, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e
dallo schema di Contratto Esecutivo, nel rispetto delle condizioni generali fissate dal presente Contratto Normativo, nel capitolato e nelle offerte presentate in gara.
I costi della sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter, sono pari a complessivi € 0 poiché trattasi di servizi, di natura sostanzialmente intellettuale, per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante.
Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, come precisato nel Capitolato prestazionale, non comporta per AGCM e per CONSOB alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.
Si evidenzia che l’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l’attivazione delle nuove coperture assicurative.
Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui ciascuna Istituzione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
Si evidenzia che al broker aggiudicatario, alla cessazione del rapporto contrattuale – per scadenza dei termini o raggiungimento del massimale- competono, salvo diversi accordi fra le parti:
• le provvigioni o qualsiasi altra forma di remunerazione maturate sui contratti in corso, limitatamente ai premi la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico. In tal caso il broker dovrà gestire i sinistri per l’annualità assicurativa in relazione alla quale ha incassato la relativa provvigione;
• le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe le quali non comportino novazione, da lui incassati.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con la provvigione nei confronti della Compagnia assicurativa, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
Il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal l’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle due Istituzioni, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’AGCM e/o la Consob.
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’AGCM, ovvero, dalla Consob assicurando la tutela degli interessi delle stesse. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a trasmettere all’AGCM, ovvero, dalla Consob ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
La AGCM e la Consob sono impegnate nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM e la Consob, hanno introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, specifici Patti di Integrità. Con l'inserimento di tali Patti s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario. Nello specifico il Patto di Integrità sottoscritto dall’Aggiudicatario è parte integrante e sostanziale del presente contratto. La AGCM e la Consob, ciascuna per quanto di propria competenza, verificheranno il rispetto del Patto di Integrità.
Il Prestatore si obbliga a consentire alle due Istituzioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Il Prestatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
Il Prestatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte delle Amministrazioni e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto proposto in sede di offerta Tecnica, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
Il Prestatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il personale utilizzato abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui al presente contratto, AGCM e/o CONSOB, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Prestatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o comunque professionale nel rispetto della normativa vigente.
In particolare, il Prestatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la AGCM e/o la Consob da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico.
Il Prestatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte né di AGCM né di CONSOB, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne le due istituzioni da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
AGCM e/o CONSOB potranno richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali delle Amministrazioni medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le due Istituzioni potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di AGCM ovvero di CONSOB, l’adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’AGCM e la Consob, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge
13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto
a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’AGCM e la Consob verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’AGCM e la Consob, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’AGCM e la Consob, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC)
n. 4 del 2011, come aggiornata dalla Delibera n. 556 del 31.05.2017, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
ART. 8 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
I rapporti contrattuali tra le Parti, secondo le disposizioni del Contratto e degli altri documenti di gara - saranno soggetti all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:
a) Contratto Normativo;
b) Contratto/i Esecutivo/i;
c) Disciplinare di gara;
d) Capitolato prestazionale;
e) Offerta tecnica del Prestatore;
f) Offerta economica del Prestatore;
g) Patto di integrità AGCM e Patto di integrità CONSOB, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
h) Informativa sul trattamento dei dati personali ART. 9 - RISERVATEZZA
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
In particolare il Prestatore è obbligato:
- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'AGCM e/o dalla Consob ovvero dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'AGCM e/o alla Consobed alle persone da queste incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.
In particolare il Prestatore è obbligato tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità e/o la Consob si riservano di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alle stesse.
La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere “Titolare” del trattamento dei dati personali” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Impresa avverrà sulla base del consenso degli interessati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo. L’Impresa, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali trattati in relazione all’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo e non saranno utilizzati per finalità diverse.
L’Impresa si impegna a fornire puntuale informativa sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate.
Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla circostanza che, durante l’espletamento dei servizi in oggetto, il personale dell’Impresa può venire a conoscenza di notizie e informazioni, l’Impresa si obbliga a:
− adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall’art. 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all’accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti;
− assicurare la massima riservatezza nell’espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all’interno o all’esterno della Società stessa;
− gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
− vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulghino né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del contratto;
− contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informare espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.
L’Impresa è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.
ART. 11 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l’AGCM, ovvero, la Consob si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.
ART. 12 TEAM DI LAVORO E REFERENTE DELL’APPALTO
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’intera durata contrattuale il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.
A seguito dell’aggiudicazione, il broker dovrà nominare, nell’ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate, dovrà garantire il corretto e tempestivo andamento del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) utili ad assicurare il reperimento, eventualmente immediato, nell’arco della giornata lavorativa del Team di lavoro.
Qualora l’Aggiudicatario abbia offerto un maggior numero di risorse rispetto al team minimo previsto, nell’ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo.
Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale l’Aggiudicatario avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Team di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM, ovvero, alla Consob, le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dall’Ente sottoscrittore del relativo contratto esecutivo
La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente documento, nel Disciplinare, nel capitolato e nell'Offerta tecnica
L’AGCM, ovvero, la Consob potranno a proprio insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore o degli altri componenti del Team di lavoro, laddove non riscontrino competenze o condotte in linea con le proprie esigenze, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.
In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore o elemento del Team entro 5 giorni solari dalla richiesta.
Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 13 PENALI
L’AGCM, ovvero, la Consob si riservano la facoltà di applicare le penali di seguito specificate in caso di inadempimento, di non corretto adempimento anche di obblighi strumentali, ovvero di ritardo nell’adempimento.
Qualora l’AGCM e/o la Consob riscontrino che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara o a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate all’appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione.
In particolare, per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, l’AGCM, ovvero, la Consob provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 5 giorni lavorativi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
• nella misura dell’uno per mille del valore contrattuale dell’accordo quadro, per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dal capitolato prestazionale per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed in particolare in caso di mancato rispetto dei termini di cui a seguenti articoli del suddetto documento:
1. art. 2, punto 1
2. art 2 punto 2, paragrafo II;
• € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
In ogni caso, qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’AGCM, ovvero la Consob potranno risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
Resta fermo il diritto dell’AGCM, ovvero, della Consob di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’AGCM, ovvero dalla Consob. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’AGCM, ovvero, alla Consob l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
L’AGCM, ovvero, la Consob per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno avvalersi, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, della cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore.
ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
L'AGCM ovvero la Consob si riservano la facoltà di risolvere disgiuntamente il contratto quadro ed i contratti esecutivi da esso discendenti durante il periodo di efficacia degli stessi, al ricorrere delle fattispecie indicate nel presente articolo. In tali ipotesi il contratto quadro ed i contratti esecutivi restano pienamente validi ed efficaci fra l’aggiudicatario e l’istituzione che non ha esercitato il diritto alla risoluzione, atteso che i rapporti contrattuali nascenti dal contratto quadro e dai contratti esecutivi restano autonomi e separati.
Resta comunque ferma la facoltà, per l’AGCM e la Consob:
- di risoluzione congiunta del contratto quadro. In tal caso verrà valutata la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione;
- di pronunciare, ciascuno per quanto di propria competenza, la risoluzione limitatamente ad uno specifico contratto esecutivo, mantenendo in vigore il contratto quadro e il/i contratto esecutivo/i non interessato/i dalla risoluzione.
Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, qualora:
i. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento;
ii. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
L’AGCM ovvero la Consob possono inoltre risolvere i contratti:
- nei casi indicati dall’art.108, comma 1, del d.lgs. n.50/2016.
- in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di ritardi per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono che si potrà risolvere il contratto, previa comunicazione da inviare all’Appaltatore a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di clausola risolutiva espressa:
1. applicazione di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale annuo;
2. non sia stato rispettato il termine di 5 giorni, previsto dal precedente art.12 per l’individuazione del nuovo Responsabile;
3. ingiustificata sospensione, grave ritardo o abbandono del servizio;
4. cessione di tutto o parte del contratto;
5. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
6. subappalto non autorizzato;
7. mancata corrispondenza tra le prestazioni rese e quelle richieste nei documenti di gara;
8. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
9. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti generali e speciali indicati nel disciplinare di gara;
10. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
11. violazione degli obblighi di Riservatezza e protezione dei dati personali;
12. violazione e/o inosservanza degli obblighi di cui al “Patto di Integrità” dell’AGCM, ovvero, degli obblighi di cui al “Patto di Integrità” della Consob;
13. fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 50/2016.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali le due Istituzioni non abbiano ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia natura.
Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Prestatore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata A/R, ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all’AGCM e/o alla Consob di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulle relative garanzie prestate.
È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno e/o del maggior danno.
La AGCM, ovvero, la Consob si riservano, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, la facoltà di recedere disgiuntamente e unilateralmente dal contratto quadro e dai contratti esecutivi da esso discendenti durante il periodo di efficacia degli stessi, anche laddove abbiano avuto un principio di esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della AGCM o della CONSOB o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
ART. 15 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L.n.136/2010 e s.m.i.. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o
divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente a AGCM e/o alla CONSOB, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto quadro, ha costituito garanzie definitive, una per ciascuna delle Istituzioni firmatarie dello stesso, ai sensi dell’art. 103 del Codice, per un ammontare pari al 10% del massimale contrattuale previsto da ciascuna Istituzione, ovvero, pari alla maggiore percentuale determinata in applicazione del disposto di cui dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, in caso di ribassi superiori al 20%, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo e precisamente
polizza fideiussoria n. …..emessa a favore di AGCM in data…. dalla , con sede a
…… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs.
50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al della base d’asta, nonché della riduzione
della garanzia del ( per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015);
polizza fideiussoria n. …..emessa, a favore della Consob in data…. dalla …………….., con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del
d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al ….. della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ….. (per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015)
Detta cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel contratto quadro, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula dei contratti esecutivi con ciascuna delle due Istituzioni, firmatarie dell’Accordo Quadro. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l’AGCM, ovvero, la Consob abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale;
ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’affidatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
L’Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.
Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM, ovvero la CONSOB da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.
Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
ART. 18 - SUBAPPALTO
(da inserire nel caso in cui l’Impresa non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.
* * *
(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se l’Impresa abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di formazione e aggiornamento di cui all’art. par. 2, punto VII, del Capitolato prestazionale.
L’Impresa, ai sensi e nei limiti previsti all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., potrà affidare in subappalto per l’esecuzione delle seguenti prestazioni ; al riguardo potrà avvalersi dell’Impresa .
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell’Impresa, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti dell’AGCM e della Consob per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando i medesimi da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate.
L’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno ricomprese nella provvisione corrisposta all’Impresa. È fatto obbligo per l’Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, troverà applicazione l’art.12 “Penali”.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI
1. È vietata la cessione del contratto salvo i casi previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti della Società nascenti dal contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
ART. 20- ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE
Le spese di copia, stampa, oneri fiscali e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Prestatore. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Prestatore le spese per l'eventuale registrazione del contratto.
ART.21 - RINVIO
Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, nel Capitolato prestazionale e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i., alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., alle Linee Guida dell'ANAC emanate in attuazione di dette disposizioni normative, al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità e al Regolamento della Consob ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.
ART. 22- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’applicazione, all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.
Con la sottoscrizione dell'offerta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Prestatore accetta espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 (Durata
e importo del contratto), art. 4 (Modalità di esecuzione), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 9 (Riservatezza), art. 13 (Penali), art. 14 (Risoluzione e recesso), art. 18 (Subappalto), art. 19 (divieto di cessione del contratto), art. 22 (Foro competente).