CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN
Contratto-tipo di compravendita delle autocaravan
Maggiori garanzie di trasparenza, correttezza e buona fede
Dal 2009 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha deciso di monitorare con maggiore attenzione i casi problematici di postvendita delle autocaravan. In questi anni, tale impegno è stato attuato attraverso l’analisi di moltissimi casi concreti, lo studio delle questioni giuridiche sottese, la formulazione di pareri agli associati e la pubblicazione di numerosi articoli in materia di tutela del consumatore.
La copiosa casistica esaminata ha evidenziato nel tempo che molte controversie tra venditore e compratore potevano essere evitate grazie a un contratto di compravendita ispirato da maggiore trasparenza, correttezza e buona fede.
Tramite gli Avvocati Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha così predisposto un modello contrattuale proponendolo alla Commissione per la regolazione del mercato della Camera di Commercio di Firenze. A seguito di una serie di incontri tecnici, la Camera di Commercio ha approvato il contratto-tipo di compravendita delle autocaravan che è in gratuita consultazione. aprendo xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx?xxx&xxxxxxx0&xxxxxxxxx e che pubblichiamo in questo numero per chi non ha accesso a internet.
I contratti-tipo costituiscono un importante strumento attraverso il quale le Camere di Commercio promuovono strumenti di regolazione del mercato ponderati nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Infatti, le maggiori associazioni rappresentative dei venditori e dei produttori sono state invitate a partecipare ai lavori preparatori ma nessuno è mai intervenuto.
Il testo finale licenziato dalla Commissione è stato inviato alle stesse associazioni. Tra queste solo l’Assocamp ha replicato, pur non avendo mai partecipato alle attività preliminari, ritenendo il contratto eccessivamente sbilanciato a favore del compratore ma la Commissione, in assenza di precise osservazioni tecniche, ha approvato il testo inviato a tutte le parti interessate.
L’approvazione del contratto-tipo di compravendita autocaravan rappresenta un importante successo a tutela sia della categoria dei venditori sia dei compratori, visto che i contenziosi non convengono né agli uni né agli altri.
Xxxxxxxx Xxxxxx
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN
L'anno _________ , il giorno _________ del mese di ;
I SOTTOSCRITTI
Sig. _________________________ in qualità di legale rappresentante di , partita IVA
_________________ con sede a _____________________ in via ;
telefono ; telefax ; indirizzo di posta elettronica ordinaria ; indirizzo di posta elettronica certificata ;
– venditore –
e
Sig.______________ , codice fiscale _________ nato/a ________ il ______
e residente a in via ; telefono ; telefax ; indirizzo di posta elettronica ordinaria ; indirizzo di posta elettronica certificata ;
– compratore –
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell’autocaravan modello______________che ha una massa in ordine di marcia1 di Kg e una massa massima
a pieno carico tecnicamente ammissibile di kg2.
1.2 Il venditore fornisce l’autocaravan già dotata dei seguenti accessori:
• ____________________che pesa________Kg; ____________________che pesa Kg;
• ____________________che pesa________Kg; ____________________che pesa Kg;
1.3 Il compratore chiede che l’autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:
• ____________________che pesa________Kg; ____________________che pesa Kg;
• ____________________che pesa________Kg; ____________________che pesa Kg.
1.4 L’autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.2 e 1.3, pesa complessivamente Kg
1.5 La compilazione dei precedenti punti è obbligatoria anche al fine di evitare la configurabilità delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo.
Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria
2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di € La somma è comprensiva
di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.
1 La massa in ordine di marcia è la massa del veicolo carrozzato compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente. La massa del conducente è valutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).
2 La massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è indicata dal punto F2 della carta di circolazione (punto 2.8 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).
2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di € a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo (allegato B, nota I).
2.3 Il saldo del prezzo nella misura di € sarà eseguito:
• mediante bonifico a favore di , Banca , agenzia di , IBAN , causale: acquisto autocaravan modello , contratto stipulato in data .
• mediante assegno (bancario/circolare) intestato a e consegnato al Sig. .
• mediante finanziamento della società . In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all’adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s’intende risolto.
Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo
3.1 Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il . Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.
3.2 Se il termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest’ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso.
3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.
3.4 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.1, le parti devono procedere alla pesatura dell’autocaravan secondo l’allegato A al presente contratto. Se in sede di verifica, sono riscontrati difetti di conformità, il termine per il saldo del prezzo di cui al punto 3.3, decorre dal momento in cui è ripristinata la conformità del veicolo.
Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo
4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.
4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:
• la targa conforme a quella indicata nella carta di circolazione;
• la carta di circolazione;
• il certificato di proprietà;
• il manuale di istruzioni per l’uso dell’autocaravan e di ogni sua componente;
• il manuale per la manutenzione dell’autocaravan e di ogni sua componente;
• il libretto di garanzia;
• il certificato di garanzia convenzionale (eventuale).
4.4 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di € a titolo di penale per ogni giorno di custodia.
Articolo 5 - Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità
5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (allegato B, nota II).
5.2 La garanzia legale ha la durata di 24 mesi dalla consegna del veicolo. Il compratore decade dalla garanzia legale se non denuncia i difetti di conformità al venditore entro 2 mesi dalla scoperta (allegato B, nota III).
5.3 La denuncia dei difetti di conformità dev’essere inviata al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato (allegato B, nota III).
5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l’intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato ai sensi degli articoli 129 e 130 del codice del consumo, salvo il diritto di regresso ai sensi dell’art. 131 del codice del
consumo (allegato B, nota IV). Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.
5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute (allegato B, nota II, art. 130, comma 6, codice del consumo).
5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:
• al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
• al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.
5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni dovute sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.
Articolo 6 – Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.
6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.
6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.
Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente
7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.
7.2 Le parti s’impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 8 - Allegati
Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:
• Allegato A: verbale di verifica dell’autocaravan.
• Allegato B: appendice normativa.
• Allegato C: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo e data_____________
Firma ________________________ Firma ________________________
Nome e cognome venditore Nome e cognome compratore
ALLEGATO A
VERBALE DI VERIFICA AUTOCARAVAN
1.2 In data , il Sig. legale rappresentante di _____________ e il Sig ,
rispettivamente in qualità di venditore e compratore dell'autocaravan modello ,
hanno pesato il veicolo oggetto di compravendita presso la sede del venditore (oppure presso il centro di revisione autorizzato dalla Motorizzazione civile con sede a ).
1.2 In occasione della suddetta pesatura, a bordo del veicolo:
• erano presenti litri di carburante;
• i serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e delle acque reflue scure erano vuoti;
• erano presenti n. bombole di gpl contenenti litri di gpl /non erano presenti bombole di gpl;
• era presente un serbatoio di gpl vuoto/contenente litri di gpl;
• non erano presenti né il conducente né i passeggeri;
• _____________________________________ ;_____________________________________ ;
• non erano presenti accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di compravendita.
1.3 Il peso del veicolo è risultato pari a Kg.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo e data_____________
Firma ________________________ Firma ________________________
Nome e cognome venditore Nome e cognome compratore
ALLEGATO B APPENDICE NORMATIVA
I.
Art. 1385 del codice civile - Caparra confirmatoria
1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
II.
Art. 128 del codice del consumo - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Art. 129 del codice del consumo – Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto, di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130 del codice del consumo – Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10.Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
III.
Art. 132 del codice del consumo – Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
IV.
Art. 131 del codice del consumo – Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
ALLEGATO C
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE
1. Informazioni generali
La presente garanzia convenzionale, riguardante l’autocaravan modello , è prestata
da ___________________________________________ partita IVA _____________________________
con sede a in via
e lascia impregiudicati i diritti di cui il compratore è titolare in base alle norme di legge.
2. Oggetto della garanzia convenzionale
Oggetto di garanzia convenzionale è/sono:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Durata della garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale ha la durata di dell’autocaravan oggetto di compravendita.
___________ a partire dalla data di consegna
4. Estensione territoriale della garanzia
La garanzia convenzionale ha efficacia solo nel territorio dello Stato italiano / oppure anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.
5. Modalità per l’esercizio del diritto alla garanzia convenzionale
Il compratore decade dalla garanzia convenzionale se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
• indirizzo postale ;
• telefax ;
• indirizzo di posta elettronica certificata .
Letto, approvato e sottoscritto Luogo e data_____________
Firma ________________________ Firma ________________________
Nome e cognome venditore Nome e cognome compratore