REGOLAMENTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER SUI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE (PI)
REGOLAMENTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX SUI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE (PI)
TITOLO I - DEFINIZIONI
Art. 1
1. Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:
Accordo di cessione dei diritti di sfruttamento di PI a terzi: l’accordo attraverso il quale l’AOUM cede la titolarità della PI a favore di un altro soggetto;
Accordo di concessione in licenza di PI a terzi: l’accordo attraverso il quale l’AOUM autorizza un terzo a sfruttare i diritti sulla PI a certe condizioni, pur mantenendone la titolarità;
AOUM: l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx;
Cessione di PI dall’Inventore all’AOUM: l’accordo con il quale viene regolamentato il trasferimento della titolarità dei diritti alla PI, dall’ Inventore (cedente) all’AOUM (cessionario);
Commissione Brevetti: Commissione consultiva istituita presso l’AOUM per la gestione della PI;
Diritti economici sulla PI: ogni diritto di sfruttamento economico esclusivo sulla PI tutelato dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale; Diritti morali sulla PI: diritto di paternità della PI (diritto dell’Inventore di vedersi riconosciuto come autore della PI);
Inventore: l’autore di PI conseguita nel corso o a seguito di attività di ricerca anche qualora si sia avvalso di attrezzature e/o strutture appartenenti alla AOUM e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate. Rientrano nella presente definizione anche gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell’AOUM quali dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti aventi mansioni nell’ambito della ricerca anche in misura parziale;
Mandatari legali: soggetti che forniscono la consulenza e l'assistenza necessaria per la protezione giuridica della PI a mezzo di brevetto e/o privative equipollenti;
Proprietà intellettuale (PI): diritti esclusivi di proprietà intellettuale scaturenti dai risultati dell’attività di ricerca scientifica aventi un valore patrimoniale e derivanti da: domande di brevetto per invenzione, domande di brevetto per modello di utilità, per nuove varietà vegetali, domande di registrazione di topografie di semiconduttori, brevetti per invenzione, per modello di utilità o per nuove varietà vegetali, registrazione per topografie di semiconduttori e le eventuali quote di co-titolarità degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l’altro, brevetti per invenzione o per modello di utilità italiani, europei, internazionali (PCT), continuation, provisional, continuation-in- part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals, derivanti dalle domande di brevetto;
Referente: Inventore incaricato dagli altri Inventori a rappresentarli nelle relazioni con l’AOUM, con la Direzione Aziendale, l’Unità Brevetti e la Commissione Brevetti ovvero con l’UVaR;
Richiesta di protezione: l’istanza presentata dall’Inventore (o da gruppi di Inventori), su apposita modulistica, avente ad oggetto la protezione, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati dell’attività di ricerca svolta all’interno dell’AOUM stessa;
Trasferimento tecnologico: l’insieme delle attività, strumenti e procedure finalizzate a valutare, proteggere e commercializzare i risultati della ricerca scientifica;
Unità Brevetti: articolazione organizzativa (Nucleo Operativo Strategico - NOS) della AOUM (Cfr. Art. 31 dello Statuto Aziendale) incaricata al supporto alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale (PI); Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR): Ufficio della Regione Toscana, deputata alla valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, istituito presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana (ai sensi della DGRT n. 1202 del 30/10/2017); UniFi: Università degli Studi di Firenze.
TITOLO II - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 PROPRIETA’ INTELLETTUALE E ATTIVITA’ DI RICERCA
1. Il presente Regolamento si applica alla PI, così come definita all'Art. 1, realizzata a seguito di un'attività di ricerca scientifica.
Art. 3 PROCEDURA DI BREVETTAZIONE - OTTENIMENTO DI PRIVATIVE TITOLATE DA PARTE DELL’INVENTORE
1. Il diritto al brevetto e/o privative equipollenti sulla PI effettuate dall’Inventore in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla AOUM, spetta all’Inventore o ai co-Inventori (di seguito indicato, in assenza di specificazione, come Inventore), ai sensi dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).
2. L’Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora la PI sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
3. L’ Inventore deve dare comunicazione alla AOUM entro 30 giorni dell’avvenuta presentazione della domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti. Qualora la PI sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.
4. Nel caso in cui l’Inventore, esercitando il diritto alla brevettazione e/o all’ottenimento di privative equipollenti, ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto e/o privative equipollenti, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, alla AOUM spetta il 30% dei suddetti proventi netti, che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall’Inventore per la brevettazione e/o ottenimento di privative equipollenti e per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti.
5. Qualora l’Inventore interrompa la procedura di brevettazione e/o di ottenimento di privative equipollenti o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto e/o privative equipollenti non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione alla AOUM.
Art. 4 CESSIONE DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE DALL’INVENTORE ALL’AOUM
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, l'AOUM può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalla PI (realizzati precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 7 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e successivamente all'entrata in vigore della medesima Legge).
2. L’Inventore comunica all’Unità Xxxxxxxx l’intenzione di cedere i diritti relativi alla PI nel campo biomedico e farmaceutico scaturiti da attività di ricerca scientifica, mediante Richiesta di protezione, garantendo che della PI è l’unico autore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre. Qualora la PI sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti. Inoltre, se la PI è stata conseguita con la partecipazione anche di Inventori o dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori appartenenti alla AOUM devono darne tempestiva comunicazione scritta alla stessa. Nel caso in cui il diritto al brevetto e/o privative equipollenti venga ceduto all’AOUM anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all’AOUM la propria quota devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all’AOUM di giungere ad un accordo con detti enti in merito
ad ogni aspetto procedurale e gestionale. In caso di PI realizzata da più soggetti Inventori (Co-Inventori), la cessione del diritto al brevetto e/o privative equipollenti deve essere sottoscritta da ciascuno di loro con l’indicazione della percentuale di possesso sulla PI. Gli eventuali proventi netti derivanti dallo sfruttamento della PI vengono ripartiti tra i Co-Inventori nella misura indicata dai medesimi nell’apposito contratto di cessione della PI all’AOUM.
Successivamente, l’Unità Xxxxxxxx provvederà a:
a) trasmettere all’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica la documentazione inerente la PI. L’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, esaminata la documentazione, e valutato il soddisfacimento dei requisiti di brevettabilità e le potenzialità di mercato, esprime il suo parere in merito all’Unità Xxxxxxxx;
b) istruire la pratica, dopo aver acquisito il parere dall’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, e inviarla alla Direzione Aziendale, che valuterà ai sensi dell’Art. 8, preventivamente acquisito il parere della Commissione Xxxxxxxx, l'interesse dell’AOUM ad acquisire tali diritti;
c) comunicare all’Inventore l'interesse, o meno, ad acquisire i diritti sulla PI entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Richiesta di protezione.
3. Nel caso in cui l'AOUM fosse interessata ad acquisire i diritti relativi alla PI, dovrà essere stipulato con l’Inventore un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso in cui l’AOUM non fosse interessata, l’Inventore non è più soggetto alla procedura e ritorna l’unico esclusivo titolare dei diritti sul brevetto e/o privativa equipollente salvo quanto indicato sub Art. 3 in relazione ai proventi.
4. Nel caso in cui l’AOUM abbia acquisito i diritti sulla PI, la predetta si impegna a sostenere le spese necessarie per il primo deposito della domanda di brevetto e/o privative equipollenti, della sua eventuale estensione e del mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti, in conformità con la strategia brevettuale individuata per ognuno di essi. Per i costi e ricavi connessi allo sfruttamento dei brevetti e/o privative equipollenti si terrà apposita e separata evidenza contabile.
5. Il mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti da parte dell'AOUM sarà valutato dalla Direzione Aziendale, previo parere della Commissione Brevetti, con cadenza annuale, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza per il rinnovo del relativo titolo.
6. Qualora l'AOUM decida di lasciar decadere il brevetto e/o privative equipollenti, favorirà il trasferimento dei Diritti sulle PI all’Inventore, che potrà chiedere l’acquisizione del diritto patrimoniale sul brevetto e/o privativa equipollente sulla base di accordi tra le parti.
Art. 5 PROPRIETA’ INTELLETTUALE REALIZZATA NEL CASO DI RICERCHE VINCOLATE – PI ESCLUSA DAL PRESENTE REGOLAMENTO – PI SCATURENTE DALL’ATTIVITA’ DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DI AOUM SENZA COMMESSE DI RICERCA
1. Nell’ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla AOUM, la AOUM rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da PI brevettabile e/o proteggibile a mezzo di privative equipollenti ottenute col contributo dei propri Inventori ai sensi del comma 5 dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005). I diritti patrimoniali derivanti dalla PI, spettanti alla AOUM e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.
2. Nei casi di PI non ricompresa nella definizione di cui all’Art. 1 del presente Regolamento, fermo restando l’obbligo di comunicazione da parte dell’Inventore nei riguardi dell’AOUM nel momento in cui la PI viene ad esistenza:
a) si applica l’art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) così come compatibile al caso concreto;
b) qualora sviluppata congiuntamente a terze parti sarà ripartita tra AOUM e terze parti in virtù del contributo inventivo dei propri dipendenti se non già disciplinato da accordi ad hoc.
3. Nei casi di PI derivante dall’attività inventiva di dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell’AOUM non aventi nelle loro mansioni specifiche attività di ricerca, fermo restando il loro obbligo di comunicazione nei riguardi dell’AOUM nel momento in cui la PI viene ad esistenza, si applica l’art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) così come compatibile al caso concreto, fermo restando quanto negozialmente pattuito nel contratto che regola la loro assunzione e/o collaborazione entro l’AOUM stessa.
TITOLO III - DIRITTI DI PATERNITÀ E DIRITTI PATRIMONIALI Art. 6 DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI
1. All’Inventore o agli Inventori (Co-Inventori), cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto/i autore/i della PI (Diritti morali di paternità) e i diritti sugli eventuali proventi derivanti dal suo sfruttamento (Diritti patrimoniali) secondo le disposizioni dei successivi articoli, è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza durante la sua/loro attività di ricerca. Egli/Essi deve/devono altresì osservare la massima riservatezza sui risultati conseguiti, nell'interesse dell’AOUM. Tale obbligo si estende ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
2. Sulla PI di sua proprietà, l’AOUM può esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o tramite accordi di collaborazione o di cessione in licenza a terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’Art. 11.
3. Qualora la PI di proprietà dell'AOUM dovesse derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che non abbiano ceduto tali diritti all’AOUM, si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà attraverso la stipula di appositi accordi che dovranno prevedere anche i meccanismi di gestione dei titoli depositati.
TITOLO IV - SOGGETTI COINVOLTI E FUNZIONI Art. 7 SOGGETTI COINVOLTI
1. I soggetti coinvolti nella valutazione, protezione e commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica sono i seguenti:
a) la Direzione Aziendale;
b) l’Unità Xxxxxxxx;
c) l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR);
d) la Commissione Brevetti.
Art. 8 LA DIREZIONE AZIENDALE
1. La Direzione Aziendale (il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo intesi collegialmente o individualmente) decide in merito alla valutazione, protezione e commercializzazione della PI da cedere/ceduta all’AOUM ed, in particolare, avvalendosi della Commissione Brevetti e dell’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica:
a) promuove la tutela della proprietà intellettuale nell’ambito ospedaliero e universitario;
b) vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e valuta/propone ogni opportuna modifica;
c) definisce ed adotta le strategie di valorizzazione della PI e del trasferimento della PI più opportune per l’AOUM;
e) in casi eccezionali e di comprovata urgenza ed in presenza di elementi che possano pregiudicare la tutela della proprietà intellettuale dell’AOUM, ovvero quando questa sia già disciplinata da contratti di ricerca stipulati dall’AOUM, la Direzione Aziendale, verificata la copertura finanziaria, può provvedere alla protezione della PI anche in assenza di un parere della Commissione e/o UVaR.
3. La Direzione Aziendale nell’ambito delle attività di competenza, può avvalersi della consulenza di esperti, interni o esterni all’AOUM, scelti sulla base delle loro competenze per il campo di applicazione della PI valutata.
Art. 9 L’UNITÀ BREVETTI
1. L’Unità Brevetti, supporta la gestione delle procedure volte alla tutela della proprietà intellettuale ed alla promozione del trasferimento tecnologico, in collaborazione con l’UVaR, avvalendosi, se necessario, delle competenze di altri uffici dell’AOUM, con particolare riferimento a:
a) istruttoria delle pratiche;
b) monitoraggio e valutazione delle comunicazioni ufficiali inerenti la PI;
c) interfaccia con la Direzione Aziendale e gli Uffici Competenti di soggetti interni ed esterni ad AOUM;
d) gestisce e verifica, anche raccordandosi con la Direzione Aziendale e gli Uffici Competenti di AOUM, gli accordi con Terze Parti per licenza/collaborazione/cosviluppo e trasferimento tecnologico.
Art. 10 L’UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA
1. L’UVaR, di concerto con l’Unità Xxxxxxxx, provvede a:
a) fornire approfondimenti in merito a:
- stato dell’arte tecnico scientifico e brevettuale e relativa opinione;
- contenuti tecnico scientifici in risposta alle comunicazioni prevenute dagli uffici brevetti nazionali ed internazionali (es. EPO);
b) fornire un’interfaccia tecnico/scientifica nelle interlocuzioni con i mandatari brevettuali;
c) condurre azioni di marketing, anche con il supporto degli Inventori, verso terzi potenzialmente interessati ai titoli di PI per il trasferimento tecnologico;
d) supportare gli Uffici competenti interni ad AOUM per la predisposizione delle diverse tipologie contrattuali di trasferimento tecnologico;
e) supportare il raccordo e l’interfaccia con gli Uffici competenti di soggetti esterni all’AOUM per armonizzare la gestione delle pratiche per la valorizzazione della PI derivanti da attività congiunte.
Art. 11. LA COMMISSIONE BREVETTI
1. La Commissione, sulla base del proprio regolamento, allegato al presente documento (Allegato 1), per formarne parte integrante e sostanziale, si esprime in merito alla gestione della PI, fornendo alla Direzione Aziendale il suo parere in merito alle strategie di acquisizione, deposito, mantenimento e valorizzazione della PI, anche sulla base degli apprendimenti svolti da UVaR, con particolare riferimento a:
a) Valutazione della Richiesta di protezione;
b) Scelta dei Mandatari legali;
c) Primo deposito, estensione, gestione PI;
d) Valutazione delle proposte di collaborazione o di cessione in licenza della PI dell’AOUM;
e) Valutazione delle linee strategiche di sviluppo e valorizzazione dei titoli di PI.
TITOLO V - SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Art. 12 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL’AOUM
1. L’AOUM, nel caso in cui la PI le sia stata ceduta dall’ Inventore (o Co-Inventori), anche attraverso l’ausilio dell’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, potrà stipulare con terzi accordi di collaborazione per la valorizzazione economica di brevetti e/o privative equipollenti di cui sia in tutto o in parte titolare, oppure cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dei medesimi, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
2. Per quanto concerne la pubblicizzazione dei dati di riferimento dei brevetti e/o privative equipollenti di cui l’AOUM sia titolare e relativamente ai quali la stessa sia interessata a stipulare contratti del tipo di cui al comma precedente, nonché per la ricezione delle proposte, la loro valutazione e per la stipulazione dei relativi contratti si rimanda alla specifica Procedura aziendale allegata al presente Regolamento (Allegato 2), per formarne parte integrante e sostanziale.
3. L'AOUM potrà inserire nei contratti una clausola di aggiustamento che la tuteli nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato ceduto il diritto di sfruttamento del brevetto e/o privative equipollenti eccedano nettamente quelli previsti al momento della stipula dell'accordo tra le parti.
4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell’AOUM su brevetti e/o privative equipollenti in comunione con terze parti, secondo quanto stabilito dall’Art. 6 del presente Regolamento.
5. Qualora l’AOUM decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, può rendersi disponibile alla cessione del brevetto e/o privative equipollenti all’Inventore, così come all’art. 4, comma 6, del presente Regolamento.
Art. 13 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI
1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti e/o privative equipollenti, al netto dei costi sostenuti per l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e/o privative equipollenti, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale e per tutte le attività accessorie, sono ripartiti, secondo i seguenti termini e condizioni:
a) 50 % all’AOUM;
b) 50 % ripartito tra gli Inventori secondo quanto dagli stessi comunicato ai sensi dell’Art. 4.
TITOLO VI - NORME FINALI Art. 14 RISERVATEZZA
All’Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione e/o di ottenimento di privative equipollenti, ai componenti dell’Unità Brevetti e degli eventuali altri uffici coinvolti dell’AOUM e della Commissione Brevetti e a tutto il personale dell’Ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla PI per la quale si chiede la tutela, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto o di altro titolo di privativa soggetto a pubblicazione, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare la PI dopo l’avvenuto deposito della domanda.
Art. 15 ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Direttore Generale che lo approva; è inoltre pubblicato sul sito web istituzionale dell’AOUM.
Art. 16 NORME TRANSITORIE
La PI prodotta dal personale di UniFi in afferenza assistenziale presso AOUM verrà condivisa in misura paritetica fra UniFi e AOUM medesima. Tale PI verrà gestita secondo specifici accordi di condivisione, da stipularsi di volta in volta fra le parti.
Allegato 1 al Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx sui Diritti di Proprietà intellettuale (PI)
REGOLAMENTO COMMISSIONE BREVETTI AOUM
1. Funzioni della Commissione
1.1 La Commissione Brevetti AOUM è istituita con atto del Direttore Generale AOUM e svolge compiti consultivi fornendo pareri in merito alle strategie di acquisizione, deposito, mantenimento e valorizzazione della PI in linea ed in aderenza con il regolamento brevetti aziendale, con particolare riferimento a:
a) Valutazione della Richiesta di protezione;
b) Scelta dei Mandatari legali;
c) Primo deposito, estensione, gestione PI;
d) Valutazione delle proposte di collaborazione o di cessione in licenza della PI dell’AOUM;
e) Valutazione delle linee strategiche di sviluppo e valorizzazione dei titoli di PI.
2. Componenti della Commissione
2.1 La Commissione è composta da non meno di 3 componenti effettivi nominati dal Direttore Generale AOUM esperti in materie attinenti l’ambito della ricerca e sperimentazione pediatrica, dei processi correlati al trasferimento tecnologico e gestione della PI.
2.2 I componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta nell’incarico.
2.3 La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica.
2.4 Alla Commissione partecipa un’unità di personale appartenente all’Unità Brevetti come Segretario Verbalizzante, senza diritto di voto.
2.5 La Commissione si avvale di un rappresentante di UVaR ai fini istruttori delle pratiche.
2.6 I componenti devono segnalare, in relazione alle singole procedure, eventuali situazioni di conflitto d’interesse.
2.7 In caso di conflitto d’interesse, imprevisto o perdurante impedimento di un componente effettivo della Commissione, la Direzione Aziendale AOUM potrà provvedere alla sua temporanea sostituzione con un componente supplente interno ad AOUM ed, in casi di comprovata urgenza, con consulenti esterni (di cui all’art. 4).
2.8 La Commissione potrà avvalersi, temporaneamente o per singoli casi, di altri componenti senza diritto di voto, scelti anche fra professionisti esterni, per esigenze connesse alla natura dell’invenzione/tecnologia di cui trattasi o per le particolari caratteristiche del mercato al quale la stessa va ascritta.
3. Procedure e Provvedimenti
3.1 Per l’assolvimento delle proprie funzioni, la Commissione è tenuta a riunirsi almeno una volta ogni due mesi e comunque ogniqualvolta venga convocata dal Presidente al fine di assicurare alla Direzione adeguato supporto consulenziale entro i termini di scadenza procedurali.
3.2 I pareri della Commissione in merito a quanto definito all’art 1.1, sono espressi a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3.3 La Commissione può sentire gli inventori e può avvalersi di tutte le risorse utili messe a disposizione dell’AOUM o da soggetti da esso incaricati per eventuali approfondimenti necessari all’espletamento delle proprie funzioni.
3.4 I pareri della Commissione non hanno carattere vincolante per la Direzione Aziendale AOUM che decide in merito alla valutazione, protezione e commercializzazione della PI da cedere/ceduta all’AOUM.
3.5 I componenti della Commissione Xxxxxxxx hanno l’obbligo di confidenzialità in ordine alle informazioni portate a loro conoscenza, con particolare riferimento alle invenzioni gestite.
4. Consulenti esterni
4.1 La Direzione Aziendale integra la Commissione individuando professionisti esperti di comprovata esperienza in ambito di gestione della PI e trasferimento tecnologico per quanto attiene in particolare a:
- analisi tecnico scientifica delle invenzioni;
-procedure brevettuali e valorizzazione del trovato.
4.2 Con la medesima procedura e per valutazioni di particolare complessità, la Commissione si può avvalere di qualificati esperti della materia ovvero di professionisti iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale.
Allegato 2 al Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx sui Diritti di Proprietà intellettuale (PI)
PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E PER LA CESSIONE DI LICENZE RELATIVAMENTE A DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’AOU MEYER
Art. 1 – Ambito di applicazione –
La presente procedura si applica in tutti i casi in cui l’AOU Xxxxx decida di stipulare con terzi accordi di collaborazione per la valorizzazione economica di brevetti di cui sia in tutto o in parte titolare oppure di cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dei medesimi, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
La procedura per la gestione dei titoli di cui l’AOU Meyer è titolare pro quota viene di volta in volta disciplinata mediante accordi di cogestione stipulati tra le parti contitolari dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 2 – Pubblicità –
In apposita sezione del sito Internet aziendale vengono pubblicati i dati di riferimento dei brevetti di cui l’AOU Xxxxx sia titolare e relativamente ai quali la stessa sia interessata a stipulare contratti del tipo di cui all’art. 1.
I dati di cui sopra restano pubblicati per almeno trenta giorni.
Viene altresì pubblicato il referente aziendale incaricato di rilasciare ulteriori informazioni sulle procedure in atto.
Art.3 – Ricezione delle proposte –
Chiunque fosse interessato a stipulare accordi di collaborazione o ad acquisire licenze per lo sfruttamento di brevetti di proprietà dell’AOU Meyer può far pervenire una proposta formale contenente l’offerta economica ed una dettagliata descrizione del progetto di utilizzo industriale e commerciale del brevetto. E’ in facoltà dell’AOU Xxxxx chiedere chiarimenti e precisazioni sulla proposta.
L’AOU Xxxxx non procederà alla stipula di contratti relativi ad un brevetto prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei suoi dati identificativi ai sensi dell’art. 2, anche nel caso in cui una proposta fosse stata formulata prima della pubblicazione sul sito Internet.
Art.4 – Valutazione delle proposte –
Decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 2, l’Azienda può:
a) avviare una trattativa con i soggetti che hanno fatto pervenire una proposta, oppure
b) attendere che pervengano altre proposte per ulteriori trenta giorni.
Nel caso di cui alla lettera a), il Direttore Generale individua un Responsabile incaricato di valutare le proposte pervenute e di negoziare con i singoli proponenti eventuali condizioni migliorative. Il Responsabile in questione potrà essere supportato nella valutazione delle proposte da
soggetti specializzati nella valorizzazione della proprietà intellettuale e da altri dirigenti pubblici con specifica competenza nella materia oggetto di brevetto.
Nella valutazione delle proposte, debitamente verbalizzata, dovrà essere particolarmente evidenziata, tra l’altro, la convenienza economica dal punto di vista delle prospettive temporali del progetto di utilizzazione e delle capacità e delle caratteristiche tecniche dell’azienda proponente.
Art.5 – Stipula del contratto -
Il Direttore Generale, valutata la convenienza, potrà procedere con atto formale all’individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto di collaborazione o cessione di licenza in considerazione della proposta risultata complessivamente più conveniente a seguito delle valutazioni di cui all’art. 4.
Con il medesimo atto formale sarà approvato lo schema di contratto che sarà successivamente stipulato.
In ogni caso, l’AOU Xxxxx può in ogni momento della procedura stabilire, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso ad alcun contratto, dandone informazione ai soggetti che hanno presentato proposte.
Art.6 - Norme finali –
La presente procedura sarà pubblicizzata nell’apposita sezione del sito Internet aziendale.
Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, la presente procedura dovrà essere svolta assicurando la necessaria riservatezza circa tecniche e metodiche impiegate presso l’AOU Xxxxx o su scoperte che siano suscettibili di sfruttamento economico e non (o non ancora) oggetto di brevettazione.