ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Tra
l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, in seguito denominato CNR-IFC, rappresentato dal direttore Facente Funzioni Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxxx,0–00000 Xxxx, CF 80054330586, PI 02118311006
e
l’Azienda Tutela della Salute della Sardegna, in seguito denominata ATS Sardegna, rappresentata dal proprio legale rappresentante Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede dalla ATS, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 x Xxxxxxx, CF 92005870909 e PI n.00935650903
premesso
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Dl. 127/2003 ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
• che il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e
funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
• che l’ATS Sardegna è impegnata nella realizzazione degli obiettivi ad essa assegnati dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015 e rimodulato per l’anno 2019 con la DGR n. 39/9 del 26.06.2018;
• che il Programma P-8.2 del PRP “Supporto alle Politiche Ambientali” comprende l’Azione P-8.2.4, “Promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco- compatibilità nella costruzione/ ristrutturazione di edifici per il miglioramento della qualità dell’aria indoor”;
• che l’Attività P-8.2.4.4 prevede la predisposizione della valutazione di impatto sulla salute del rischio radon e di un piano di comunicazione da elaborarsi sulla base delle risultanze del progetto concernente “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon”, realizzato dall’ARPAS per conto della ex ASL 8 Cagliari a seguito della stipula di apposita convenzione;
• che l’Attività P-8.2.4.7 prevede la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon;
• che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determina n. 748 del 27.07.2018, ha erogato, a favore dell’ATS, i finanziamenti relativi al Programma P-
8.2 del PRP 2014-2018, adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015 e rimodulato per l’anno 2019 con la DGR n. 39/9 del 26.06.2018, comprendenti anche le somme per la predisposizione della valutazione di impatto sulla salute e di un Piano di comunicazione del rischio radon e della relativa campagna divulgativa;
• che le norme inerenti la valutazione di impatto sulla salute determinato da inquinanti ambientali è relativamente recente (DLgs n.104 del 16.06.2017) e che la loro applicazione necessita di competenze scientifiche che in ATS non risultano ancora ben strutturate;
• che dovranno essere adottate adeguate strategie di comunicazione, da svilupparsi in un apposito piano e relativa campagna divulgativa, per venire incontro alla sempre più crescente preoccupazione della comunità e all’esigenza dei decisori politici di avere informazioni scientifiche e pertinenti sugli eventuali effetti sulla salute del rischio radon;
• che l’ATS Sardegna per il raggiungimento degli obiettivi prima descritti, nell’ambito dei rapporti ormai consolidati, si avvarrà della collaborazione scientifica dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR;
• che entrambi gli Enti intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica avente ad oggetto le attività di comune interesse secondo le finalità istituzionali di entrambi.
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto l’impegno reciproco delle Parti ad adoperarsi per la collaborazione scientifica su tematiche di comune interesse nell’ambito della realizzazione delle linee di attività contenute nel Programma P-8.2 del PRP 2014-2018.
Le attività scientifiche oggetto della collaborazione saranno rivolte al raggiungimento degli obiettivi fissati alla ATS Sardegna dall’Azione P-8.2.4 di tale Programma e in specifico dalle Attività P-8.2.4.4 e P-8.2.4.7 che prevedono l’effettuazione della valutazione dell’impatto sulla salute del rischio radon, la stesura del piano di comunicazione e la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon.
L’attività sopra citata costituisce l’adempimento di un rapporto di collaborazione scientifica e non una prestazione di servizi ovvero l’affidamento di un servizio a terzi.
Art. 3 Responsabili Scientifici
Responsabile scientifico dell’Accordo per il CNR-IFC è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente di Ricerca, responsabile della Unità di ricerca in epidemiologia ambientale e registri di patologia,
Responsabile scientifico dell’Accordo per ATS Sardegna è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Dirigente Responsabile della Struttura Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione della ASSL Cagliari.
Art. 4 Obblighi delle parti
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo:
CNR-IFC si impegna a garantire il supporto tecnico-scientifico, anche a distanza, alla Struttura Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione della ASSL Cagliari-ATS Sardegna, capofila in materia di salute e ambiente, intendendo un puntuale affiancamento teso allo sviluppo delle conoscenze e delle attività oggetto del presente Accordo, per:
- la valutazione di impatto sulla salute da rischio radon sulla base dei risultati del progetto “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon”, realizzato dall’ARPAS per conto della ex ASL 8 Cagliari a seguito della stipula di apposita convenzione;
- la redazione di un piano di comunicazione del rischio radon;
- la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon.
Entrambe le Istituzioni si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a realizzare le attività di ricerca e di studio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ATS indicati nell’articolo 3.
In specifico:
- entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere effettuata la valutazione di impatto sulla salute da rischio radon sulla base dei risultati del progetto “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon”, realizzato dall’ARPAS per conto della ex ASL 8 Cagliari e la redazione di un piano di comunicazione del rischio radon;
- per tutto l’anno 2019 dovrà essere realizzata la divulgazione degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon.
Inoltre l’ATS Sardegna, per il tramite della ASSL di Cagliari, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali,
- curerà le attività di coordinamento funzionali all’attuazione e al monitoraggio delle attività sopra indicate ed alla verifica dei risultati raggiunti;
- svolgerà gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle predette attività;
Art. 5 (Risorse finanziarie)
Le parti valutano congiuntamente le attività e le ricerche complessivamente in Euro 40.000,00 (quarantamila/00)
Per l’attuazione del presente Accordo, il CNR-IFC mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività oggetto dell’Accordo, i propri profili di personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, nell’ambito dell’importo massimale di cui sopra e per un valore di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Per l’attuazione del presente Accordo, l’ATS Sardegna renderà disponibile oltre ad un proprio contributo in termini di personale per la realizzazione delle attività e di utilizzo delle proprie strutture, anche un importo complessivo di Euro 30.000 (trentamila/00) comprensivo di ogni eventuale onere sostenuto dal CNR-IFC nell’esecuzione delle attività di cui al presente atto.
L’erogazione degli importi da parte della ATS Sardegna avverrà in seguito ad emissione di nota di addebito da parte del CNR-IFC e secondo le seguenti modalità:
- Il 50% dell’importo complessivo, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla sottoscrizione dell’Accordo;
- il restante 50%, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla scadenza dell’Accordo, a seguito della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte di cui all’art. 3 e previa attestazione di regolare esecuzione da parte della Struttura Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione della ASSL Cagliari-ATS Sardegna.
L’attività sopra citata costituisce l’adempimento di un rapporto di partnership e non una prestazione di servizi ovvero l’affidamento di un servizio a terzi; si precisa dunque che l’erogazione di tale contributo è fuori campo di applicazione IVA in quanto le parti per le
attività in essere sono carenti dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 633/1972
Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Art. 6
Durata e validità dell’Accordo
Le Parti come sopra individuate convengono di dare esecuzione congiunta con decorrenza dalla firma del presente atto e termineranno il 31.12.2019.
Il presente Accordo è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.
Eventuali proroghe sulla durata di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo saranno concordate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.
Art. 7 Luogo della ricerca
Le attività saranno svolte presso i locali del CNR-IFC nell’Area della Ricerca di Pisa e/o presso i locali di ATS Sardegna nella sede del Dipartimento di Prevenzione ASSL Cagliari, ovvero nelle sedi concordemente individuate.
L’ATS Sardegna mette a disposizione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, la piena utilizzazione della struttura così come delle risorse, dell’ambiente e quant’altro necessario alla migliore e piena esplicazione delle attività oggetto del presente Accordo.
L’attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle Parti non implica l’instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l’Ente di riferimento.
Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell’ospitante.
Il personale che si rechi presso la sede dell’altro contraente per l’esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell’ospitante.
Art. 8 Responsabilità civile
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Art. 9 Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.
Art. 10
Obbligo di riservatezza e tutela della privacy
1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità nella medesima indicate.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, oggetto del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR).
Art. 11 Recesso
Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l’impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso, mediante lettera inviata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte e documentabili fino al momento della formale comunicazione di recesso.
Art. 12 Modifiche
Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto; tali modifiche saranno ritenute valide solo se sottoscritte da entrambi i rappresentanti legali.
Art. 13
Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche
1. I diritti d’autore e di sfruttamento economico dei risultati delle attività svolte in modo congiunto da CNR-IFC e ATS Sardegna, nonché gli eventuali brevetti che potranno risultare dal lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai contraenti, secondo lo spirito del presente Accordo potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell’altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l’attività di collaborazione nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
4. Nel caso specifico di diritti d’autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di CNR-IFC e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di CNR-IFC e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di CNR-IFC. Parimenti nel caso specifico di diritti d’autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di ATS Sardegna e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di ATS Sardegna e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di ATS Sardegna.
5. I risultati delle analisi prodotte in attuazione del presente Accordo verranno regolamentati secondo specifici e separati accordi tra le Parti.
Art. 14 Divieto di cessione
Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art. 15
Legge applicabile e Foro competente
1. Il presente atto è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivante dal presente Atto, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e Piani Anticorruzione
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente atto.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.
5. Il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
Art. 16
Firma digitale e registrazione
• Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’art. 15, comma 2 bis, della
L. n.241/1990. Le spese di bollo sono a carico dell’ATS Sardegna e verranno assolte virtualmente.
• Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed i costi sono a carico del richiedente.
per CNR-CNR Il Direttore F.F.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
per ATS Sardegna
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX 16.11.2018
11:53:22
UTC
Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxx Data: 2018.11.19 10:20:41 +01'00'