Articolo 1 Contratto di Fiducia
DAL TRUST ALL’ATTO DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE. IL LUNGO CAMMINO DI UN’IDEA
Progetto di legge sul contratto fiduciario Articolato
Articolo 1 Contratto di Fiducia
1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo IX è aggiunto, in fine, il seguente:
CAPO IX-bis
del Contratto di Fiducia
1730-bis - Nozione.
Il contratto fiduciario è il contratto con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario, il quale anche sotto la vigilanza di un guardiano, se nominato, li amministra per uno o più scopi determinati o nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.
Il fiduciario e il guardiano agiscono in qualità di mandatari. La fiducia può essere costituita anche per testamento o per provvedimento del giudice.
1730-ter - Forma del contratto fiduciario.
Il contratto fiduciario deve essere stipulato per atto pubblico sotto pena di nullità.
Qualora i beneficiari siano indicati successivamente, la designazione deve avere la stessa forma del contratto fiduciario.
Il contratto fiduciario deve essere iscritto a cura del notaio rogante, con modalità telematica, nel Registro delle fiducie istituito presso l’archivio notarile.
Devono essere parimenti annotate a margine dell’iscrizione nel registro delle fiducie le vicende modificative del contratto o estintive del vincolo fiduciario.
L’iscrizione e l’annotazione nel registro delle fiducie hanno la funzione di pubblicità notizia. Con decreto del ministro della Giustizia, previo parere dell’Autorità dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità di tenuta del registro delle fiducie.
Se oggetto del contratto fiduciario sono beni immobili o diritti immobiliari, o beni mobili registrati deve esserne eseguita la trascrizione nei Pubblici Registri contro il fiduciante ed a favore del fiduciario.
Se oggetto del contratto è denaro, deve esserne depositato l’intero importo presso un istituto di credito e in apposito conto.
Se oggetto del contratto sono quote societarie o titoli deve esserne eseguita l’iscrizione nel Registro delle Imprese e l’annotazione secondo le relative regole di circolazione.
È fatta salva la volontà delle parti di prevedere la surrogazione di beni e di diritti acquistati per effetto del contratto con le medesime forme e con l’osservanza degli adempimenti
pubblicitari descritti nei commi precedenti.
1730-quater - Contenuto del contratto.
Il contratto fiduciario deve indicare:
1. i beni o i diritti trasferiti, i quali devono essere in ogni caso determinati o determinabili e l’eventuale surrogabilità degli stessi.
2. la durata del contratto, che non può essere superiore a novant’anni, o alla durata della vita dei beneficiari al momento della conclusione, salvo che la fiducia sia prevista per uno scopo di utilità sociale;
3. l’identità del fiduciante;
4. l’identità del fiduciario;
5. l’identità del pro-fiduciario, eventualmente designato dal fiduciante;
6. l’identità dei beneficiari o i criteri per la loro determinabilità all’interno di una più ampia categoria;
7. gli obblighi del soggetto fiduciario
8. lo scopo del contratto fiduciario e i diritti dei beneficiari e i soggetti destinati a far valere le obbligazioni del fiduciario;
9. le cause di cessazione dall’incarico e i criteri per la nomina di un nuovo fiduciario;
10. le generalità del guardiano se nominato;
11. le cause di estinzione del vincolo fiduciario.
1730- quinquies - I Soggetti.
Il soggetto fiduciario può essere sia una persona fisica che una persona giuridica.
In caso di fiducia a scopo di garanzia il fiduciario può essere esclusivamente una banca, una società d’investimento o di intermediazione mobiliare o un’impresa assicurativa.
Il fiduciante può anche rivestire la qualità di fiduciario.
Il fiduciante può essere il beneficiario o uno dei beneficiari del contratto fiduciario, salvo che la fiducia sia a scopo di garanzia e salva la nomina da parte del fiduciante di un diverso soggetto che rivesta la qualità di fiduciario.
Il soggetto fiduciario può essere sia una persona fisica che una persona giuridica e, in caso di fiducia a scopo assistenziale, un ente o un’associazione costituiti anche come Onlus.
Il pro-fiduciario, eventualmente designato, agisce su mandato speciale del fiduciario. Il beneficiario o i beneficiari, salvo il caso di espressa indicazione, sono determinati tra più persone indicate dal fiduciante o appartenenti a famiglie o a categorie di persone da lui individuate ai sensi dell’ articolo 631 comma 2 del codice civile.
Il guardiano può essere sia persona fisica che giuridica.
1730- sexies - Patrimonio fiduciario.
I beni e i diritti oggetto del contratto fiduciario sono esclusi dal regime patrimoniale dei coniugi, dalla successione e dal fallimento del fiduciario. Senza pregiudizio dei diritti dei creditori del fiduciante titolari di un diritto di seguito legato ad una garanzia pubblicata anteriormente al contratto di fiducia i beni e i diritti oggetto del contratto fiduciario sono impiegati solo per lo scopo della fiducia e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, comma 1 del codice civile solo per debiti relativi alla conservazione e alla gestione del patrimonio fiduciario.
Il vincolo fiduciario non può essere opposto ai creditori del fiduciario che agiscano per l’adempimento di obbligazioni derivanti da fatti illeciti ai sensi dell’art. 2447-quinquies, terzo comma del codice civile.
1730-septies - Fiducia costituita per scopi imprenditoriali e di garanzia.
Fatta salva la disciplina dei patrimoni societari destinati ad uno specifico affare degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile, il contratto fiduciario può essere concluso da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale allo scopo di ristrutturazione dei debiti con un soggetto fiduciario, il quale ai sensi dell’art. 7, primo comma della legge n. 3 del 2012 si obbliga alla liquidazione, alla custodia e alla distribuzione del ricavato tra i creditori.
A tal fine, è necessario predisporre una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con consenso dei creditori ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3 del 2012.
La fattibilità del piano deve essere preventivamente valutata da un professionista contabile. Il contratto fiduciario può essere concluso da chi agisce nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale con un fiduciario allo scopo di garantire crediti anche futuri, determinati o determinabili. In questo caso il contratto deve indicare, sotto pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia.
In entrambe le ipotesi il fiduciante non può rivestire la qualità di beneficiario.
Qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall’obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o ad un terzo il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all’epoca della sua realizzazione e il debito garantito, è nullo.
1730-octies - Fiducia a scopo assistenziale e di liberalità.
Qualora il contratto fiduciario sia stato stipulato a scopo assistenziale, il valore dei beni oggetto della fiducia non può eccedere i bisogni del soggetto beneficiario, a meno che questi non sia un soggetto disabile.
Qualora il contratto fiduciario sia stato stipulato al fine di favorire interessi di persone affette da disabilità, la liberalità realizzata attraverso il contratto fiduciario e destinata al mantenimento, cura e sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.
Se il contratto comporta una liberalità e esso è in corso:
ai legittimari spetta l’azione di riduzione e di restituzione contro i beneficiari;
In ogni caso ai legittimari è preclusa l’azione di restituzione contro gli aventi causa del fiduciario e/o dei beneficiari.
1730-novies - Obbligazioni e poteri del fiduciario.
Il fiduciario gestisce i beni oggetto della fiducia nell’interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo previsto dal contratto con la diligenza del mandatario. Ove non sia diversamente stabilito dal titolo, il fiduciario risponde delle obbligazioni contratte in esecuzione dell’incarico fiduciario soltanto con i beni del patrimonio fiduciario.
Gli atti compiuti in esecuzione dell’incarico fiduciario devono recare espressa menzione del vincolo fiduciario. In mancanza di espressa menzione dell’incarico, il fiduciario risponde con il proprio patrimonio.
È nullo qualsiasi patto che limiti la responsabilità del fiduciario per dolo o colpa grave.
Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte.
I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi ne abbiano avuto conoscenza.
Il fiduciario è tenuto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto fiduciario attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell’incarico, a redigere ogni sei mesi un rendiconto della gestione.
Per l’adempimento delle obbligazioni fiduciarie può agire il fiduciante, il guardiano eventualmente nominato dal fiduciante per proteggere gli interessi del beneficiario e il beneficiario. Si applica in quanto compatibile l’art. 2932 del codice civile.
Salvo diversamente disposto dal titolo, il fiduciario ha diritto ad un compenso e al rimborso
delle spese sostenute.
1730-decies - Abuso della fiducia.
Qualora il fiduciario agisca abusando della fiducia, egli risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni che derivano dal contratto fiduciario. Egli è comunque tenuto a trasferire nel patrimonio fiduciario ogni vantaggio ottenuto dalla sua posizione di fiduciario, anche se nessun danno sia stato arrecato ai soggetti beneficiari.
Gli atti compiuti dal fiduciario, anche per interposta persona, in conflitto di interesse sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Il fiduciario risponde in ogni caso dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli che derivano dall’utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, opportunità o affari appresi in occasione dell’adempimento del contratto fiduciario.
1730-undecies - Poteri del fiduciante.
Il fiduciante controlla la gestione e l’operato del fiduciario. Il fiduciario deve rendere il conto periodico della sua gestione, nei termini stabiliti dal contratto, al beneficiario o alla persona o ente designato nel contratto medesimo.
Qualora espressamente previsto nel contratto, il fiduciante ha diritto di vigilare sulla gestione del fiduciario e di ottenerne il rendiconto periodico. Può nominare in qualunque momento un terzo guardiano che vigili, in sua sostituzione, sulla gestione del fiduciario, sull’attuazione dello scopo e sul rispetto dei diritti dei beneficiari.
1730-duodecies - Cessazione del fiduciario dall’incarico e sua sostituzione.
Il fiduciario cessa dal suo incarico per le cause previste dal contratto, per revoca nei casi di cui all’articolo 1730-terdecies, rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità e fallimento.
Il fiduciario che cessa dal suo incarico può essere sostituito in conformità del contratto e in mancanza, la sostituzione è disposta dal giudice. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall’incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.
1730-terdecies - Revoca e rinuncia del fiduciario.
Il fiduciario può essere revocato dal fiduciante in caso di inadempimento o di abuso della fiducia. Quando ricorrono le medesime cause, la revoca può essere disposta anche dal giudice su istanza del beneficiario ovvero del guardiano se il fiduciante è impossibilitato a provvedervi.
Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun beneficiario, o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario.
1730-quaterdecies - Cause di estinzione del vincolo fiduciario.
Il vincolo fiduciario si estingue per la cause previste dal contratto. Nel caso di contratto fiduciario nell’interesse di beneficiari determinati, alla morte dell’ultimo beneficiario o comunque allo scadere del termine di durata.
In caso di contratto fiduciario stipulato per realizzare uno scopo determinato, in caso di realizzazione dello scopo, se esso è realizzato, in caso di impossibilità di realizzarlo o per l’insufficienza dei beni destinati allo scopo.
Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce ai beneficiari i beni residui.
Qualora al termine della fiducia non vi siano più beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.
La cessazione del vincolo fiduciario deve essere annotata a margine dell’iscrizione nel
registro delle fiducie. Quanto ai singoli beni oggetto del contratto fiduciario, si applicano le relative modalità pubblicitarie.
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1730-quinquesdecies - Fiducia costituita per atto unilaterale.
Le norme che regolano il contratto di fiducia si applicano in quanto compatibili alla fiducia costituita per atto unilaterale dal fiduciante, il quale, senza trasferire a terzi beni o diritti, li destina ad uno scopo assistenziale o nell’interesse di beneficiari determinati o determinabili affetti da disabilità .
Il destinante può scegliere se rivestire la qualità di fiduciario, riservandosi in tal modo la gestione dei beni destinati o incaricare un terzo della gestione dei beni oggetto della fiducia. In caso di fiducia testamentaria, la gestione è attribuita ad un terzo fiduciario alla cui accettazione si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.
1730-sexiesdecies - Fiducia creata per provvedimento del giudice o con disposizione testamentaria.
La disciplina contenuta nel presente capo si applica, in quanto compatibile, ai trasferimenti e ai vincoli imposti con provvedimento del giudice o con disposizione testamentaria; in questo ultimo caso l’erede, il legatario o il terzo gravato è considerato fiduciario e sottoposto alle norme di procedure previste per l’esecutore testamentario.
Articolo 2 2645-ter - Nuova formulazione dell’art. 2645-ter.
Il contratto di fiducia disciplinato dal capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, quando ha ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, deve essere trascritto.
La trascrizione è eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.
Quando il fiduciante è l’unico fiduciario la trascrizione è eseguita esclusivamente contro di esso. Si applica l’articolo 2644 del codice civile.
In caso di rotatività o sostituzione o surroga del bene oggetto del contratto di fiducia l’atto con il quale il nuovo bene viene destinato, in luogo di un precedente bene, per perseguire la finalità del contratto di fiducia deve essere annotato a margine dello stesso.
In caso di costituzione unilaterale per testamento, si applica in quanto compatibile l’ultimo comma dell’art. 2647 del codice civile.
Roma, novembre 2012