GESTIONE DEL CENTRO MUSICALE COMUNALE
ALLEGATO B
alla determina di:
INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 56 DEL D.LG.117/2017 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
MUSICALE COMUNALE - “CASA DELLA MUSICA”
GESTIONE DEL CENTRO MUSICALE COMUNALE
“CASA DELLA MUSICA”
SCHEMA DI CONVENZIONE
INDICE:
Articolo 1 :: OGGETTO DELLA CONVENZIONE 2
Articolo 2 :: DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 2
Articolo 3 :: ATTIVITÀ E OBBLIGHI ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA 2
Articolo 4 :: REGOLE DI UTILIZZO 3
Articolo 5 :: OBBLIGHI DEL COMUNE 3
Articolo 6 :: RIMBORSO SPESE 3
Articolo 8 :: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 4
Articolo 9 :: ESCLUSIONE OBBLIGO DUVRI 4
Articolo 10 :: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA 4
Articolo 11 :: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 4
Articolo 12 :: MODIFICHE E CONTROVERSIE 4
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO MUSICALE COMUNALE
CASA DELLA MUSICA
Articolo 1 :: OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è la Gestione della ‘Casa della Musica’, edificio realizzato in via Stazione, in Nembro, secondo gli obblighi descritti negli articoli che seguono.
Articolo 2 :: DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Il centro musicale comunale “Casa della Musica” si trova a Nembro, in via Stazione, e si compone di:
- 9 sale corsi;
- 1 blocco servizi igienici;
- 2 ripostigli;
- 1 aula magna;
- 1 sala prove pubblica;
- area verde esterna.
Come meglio descritto dalla allegata planimetria (Allegato A).
L’Associazione sarà l’unico responsabile nei confronti del Comune per il corretto utilizzo dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni concessi e dovrà impegnarsi a non cederli a terzi, a nessun titolo, neppure temporaneamente.
Articolo 3 :: ATTIVITÀ E OBBLIGHI ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA
1) L’immobile, gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni di proprietà comunale verranno concessi in comodato d’uso gratuito nello stato di fatto in cui si trovano, con obbligo per l’affidatario di mantenerli in efficienza e decoro sino alla data della loro restituzione;
2) L’associazione affidataria dovrà:
a) organizzare le attività indicate nel progetto di gestione;
b) provvedere a propria cura e onere alle manutenzioni ordinarie;
c) provvedere all’apertura, alla chiusura, alla pulizia e al riordino della struttura;
d) assicurare il controllo e la vigilanza della struttura durante gli orari di utilizzo, verificando tra l’altro la corretta fruizione degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione e l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi;
e) realizzare iniziative di educazione e promozione alla musica (tra cui obbligatoriamente almeno un corso di teoria musicale, un corso di canto, un corso per imparare a suonare la chitarra elettrica, un corso per imparare a suonare le tastiere, un corso per imparare a suonare la batteria);
f) organizzare corsi di musica gratuiti per minori indicati dagli affari sociali per n. minori (riportare numero indicato in sede di offerta);
g) effettuare servizi gratuiti a favore della comunità, per n. servizi (riportare numero indicato in sede di offerta);
h) garantire la fruizione della “SALA PROVE PUBBLICA” e della “AULA MAGNA” poste al piano terra della struttura da parte di quanti (singoli o gruppi) ne facciano richiesta, mediante apertura del centro musicale, o con accesso autonomo ove possibile:
i) per la Sala Prove Pubblica: dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 08:00 alle 23:00;
ii) per l’Aula Magna: 2 sere alla settimana, nella fascia oraria dalle 20:00 alle 23:00;
iii) per l’Aula Magna sono a disposizione della Amministrazione Comunale 10 utilizzi all’anno.
iv) la raccolta delle richieste di utilizzo, l’accoglimento delle prenotazioni e l’incasso delle tariffe sarà a
carico del Comune tramite il suo ufficio cultura.
i) essere in condizione di poter garantire lo svolgimento dell’attività affidata in ragione della disponibilità di personale adeguatamente formato ed in possesso dei titoli abilitativi all’insegnamento della musica previsti per legge;
j) contrattualizzare a norma di legge il personale non volontario;
k) osservare tutte le disposizioni di legge in materia assicurativa;
l) ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 che stabilisce che chi “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti indicati;
m) farsi carico di tutti gli oneri organizzativi ed economici, inclusi il noleggio e/o l’acquisto di attrezzature
e/o strumentazioni non ricompresi tra quelli concessi in comodato;
n) farsi carico delle riparazioni straordinarie per danni causati ai locali, agli arredi, alle attrezzature e alle strumentazioni, con colpa o dolo, dagli utenti e/o dagli operatori impiegati;
o) assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008), rapporto di lavoro, igiene e salute (incluse le disposizioni vigenti o che in futuro dovessero essere assunte per contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 o altre emergenze sanitarie);
p) acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività promosse;
q) stipulare e mantenere efficace per l’intera durata dell’affidamento un’idonea polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati a persone, enti e cose, nel periodo di vigenza del contratto, dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni altro soggetto (persona fisica o giuridica) che presti la propria opera per conto dell’Associazione (i massimali relativi verranno definiti di concerto con il broker assicurativo del Comune);
r) pagare la TARI;
s) non potrà cedere ad altri la convenzione.
Articolo 4 :: REGOLE DI UTILIZZO
L’Associazione dovrà vigilare perché all’interno del centro musicale siano rispettati i seguenti divieti:
- fumare;
- fare uso di alcolici;
- ostacolare, anche temporaneamente, le uscite di sicurezza e, più in generale, porre in essere azioni
che compromettano l’incolumità di persone e cose;
- utilizzare fiamme libere o apparecchi ad incandescenza, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenze a vista e stufe a kerosene;
- introdurre e/o manipolare sostanze infiammabili o esplosive;
- manomettere od occultare la segnaletica di sicurezza e i mezzi di difesa attiva dagli incendi (estintore, ecc.);
- introdurre animali;
- adottare comportamenti e/o atteggiamenti incompatibili con la destinazione d’uso dei locali e le misure
di prevenzione anti-Covid.
Qualora vengano posti in essere atti contrari alla legge, l’Associazione dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Articolo 5 :: OBBLIGHI DEL COMUNE
1) Il Comune:
a) eseguirà le manutenzioni straordinarie finalizzate a mantenere l’immobile in stato d’uso, con esclusione
degli interventi che dovessero rendersi necessari per cattivo uso o negligenza;
b) effettuerà le verifiche e i controlli periodici dell’impianto di illuminazione di emergenza, dell’impianto di
riscaldamento, dell’ascensore, dell’impianto di messa a terra e degli estintori;
c) si farà carico dei costi connessi ai consumi di luce, acqua e gas (i cui contratti rimarranno intestati al Comune).
Articolo 6 :: RIMBORSO SPESE
L’Amministrazione Comunale si fa carico del pagamento di tutte le utenze, acqua, luce e gas, anche della parte
in uso alla associazione. Con il pagamento completo delle utenze si dà quindi per assolto l’obbligo di cui
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e lo stesso vale per gli oneri relativi alle attività di custodia e pulizia degli spazi.
Articolo 7 :: DURATA
1) L’affidamento avrà inizio dalla disponibilità dell’immobile, il termine dei lavori è previsto per luglio 2022, e fino al 31/12/2032;
2) L’amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare la convenzione per ulteriori 10 anni.
Articolo 8 :: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Con cadenza annuale, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’associazione dovrà inviare all’Amministrazione Comunale apposito rendiconto di gestione nel quale vengono riassunte le attività svolte, con indicazione dei dati statistici di utilizzo degli spazi. Detto rendiconto sarà oggetto di confronto con l’Amministrazione Comunale.
Articolo 9 :: ESCLUSIONE OBBLIGO DUVRI
1) Nel servizio oggetto di convenzionamento non si ravvisano rischi da interferenze in quanto le prestazioni richieste dovranno svolgersi presso il centro musicale comunale, ove l’Associazione opererà senza possibilità di sovrapposizione con il personale del Comune o di altre imprese.
2) La convenzione si deve pertanto intendere esclusa dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza.
Articolo 10 :: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA
1) A norma di legge i dipendenti del Comune di Nembro sono tenuti al rispetto rigoroso degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta stabiliti:
a) nel Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente del Repubblica n. 62/2013;
b) nel Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni di Nembro.
2) Ai sensi di quanto disposto all’articolo 2, comma 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 i summenzionati obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche , nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”.
3) I Codici in oggetto sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune di Nembro alla pagina: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
4) La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 (ultimo paragrafo) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.
Articolo 11 :: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1) Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:
a) utilizzo di personale non idoneo all’espletamento dei servizi;
b) gravi e ripetute deficienze o negligenze da parte dell’Organizzazione, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio;
c) mancata effettuazione del servizio;
d) accertate violazioni di legge.
Articolo 12 :: MODIFICHE E CONTROVERSIE
1) La presente convenzione potrà essere modificata solo previo accordo scritto tra le parti contraenti.
2) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al presente atto dovrà essere preventivamente tentata una soluzione con spirito di reciproca comprensione; in caso di mancato accordo,
si riconosce la competenza del Tribunale di Bergamo a dirimere ogni controversia.
Articolo 13 :: NORME FINALI
1) Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni regolamentari e alle discipline organizzative del Comune e dell’Organizzazione.
2) L’Organizzazione assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla
convenzione, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
NEMBRO, / /2022
Per l’Amministrazione Comunale, Firma:
Per l’Associazione affidataria, Firma:
ALLEGATO A
Allo schema di convenzione per la gestione della Casa della Musica