AEMME LINEA AMBIENTE SRL
AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Via per Busto Arsizio, n. 53 20025 LEGNANO (MI)
Capitolato speciale
Accordo quadro per l’acquisto diretto o tramite leasing bancario di N. 40 autocarri alimentati a metano o gasolio allestiti con vasca ribaltabile per nettezza urbana di capacità 7 mc e volta bidoni per contenitori da Lt. 120/240/360 per l’espletamento dei servizi di igiene urbana.
C.I.G. 67253015F3
Legnano, lì 13.06.2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. c) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, la fornitura di autocarri allestiti con vasca ribaltabile per nettezza urbana con le caratteristiche minime indicate nella parte prestazionale del presente capitolato.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’appalto specifico, considerato che lo stesso non potrà essere inferiore allo sconto praticato in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Le lettere di invito per gli appalti specifici saranno inviate tramite fax o PEC ai recapiti indicati dalla Ditta.
La Ditta dovrà inviare, nei termini previsti nella lettera di invito che comunque potranno anche non superare i cinque giorni naturali e consecutivi, la propria offerta per l’esecuzione delle prestazioni che di volta in volta la stazione appaltante intende affidare.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta impegna la stessa a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga
L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 1.705.000,00 (euro unmilionesettecentocinquemila/00) oltre Iva.
Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Ai sensi dell’art. 48, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che la prestazione principale del presente accordo quadro consiste nella fornitura dei mezzi di cui al presente capitolato; non ci sono prestazioni secondarie.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D.lvo n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate.
La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà formulare una percentuale di sconto che sarà applicata sulle voci dell’elenco prezzi contenute nell’Elenco Xxxxxx che si considera facente parte integrante del presente capitolato.
Non si procederà ad aggiornamento dei prezzi per l’intera durata dell’accordo quadro; la ditta aderente all’accordo quadro dovrà pertanto tenerne in giusta considerazione ai fini dell’offerta formulata per la partecipazione alla gara di accordo quadro.
Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati con il criterio del prezzo più basso; la ditta aderente all’accordo, in sede di presentazione dell’offerta per il singolo appalto specifico, si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà, per particolari prestazioni o in caso di necessarie migliorie tecniche, di appaltare le stesse con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tale caso i parametri e modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito di cui all’art. 54, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lvo n. 50/2016; anche in tale caso la ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
La problematica dell’anomalia dell’offerta sarà appositamente disciplinata in sede di disciplinare di gara dell’accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
Le ditte aggiudicatarie dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovranno depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora le ditte aggiudicatarie nel termine assegnatogli non ottemperino a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
• le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le singole forniture potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice. E’ a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite franco il magazzino di Aemme Linea Ambiente Srl di xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx con oneri a carico della ditta appaltatrice.
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
I mezzi oggetto del presente accordo quadro ed aggiudicati a seguito di appalto specifico dovranno essere forniti nei termini che saranno indicati dal concorrente in sede di gara e che comunque non potranno essere superiori a 120 giorni dalla data dell’ordine.
Art. 8 - Subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme
stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. 50/16.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale
L’appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 111, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 ha il diritto di esigere il cambiamento del
referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa che si sarà aggiudicata l’appalto mediante invio di apposito ordinativo di fornitura, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l’avvio della fornitura in pendenza della firma del contratto.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.
L’allegato “A”, che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene i prezzi e le unità stimate per tipologia dei singoli beni. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo dei beni comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d’arte della fornitura richiesta. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata.
La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
La fornitura dei singoli mezzi deve avvenire nei termini concordati.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Ai sensi dell’art. 111, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
Ai sensi dell’art. 106 del DLvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 23 – Pagamenti
L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di leasing dopo che la stazione appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito.
Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico).
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
• DURC irregolare;
• mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell’art. 102 del DLvo n. 50/2016 a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del DLvo n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 26 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Art. 27 - Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.
Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applica l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.
Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra è redatta l’attestazione di regolare esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del Dlvo n. 50/2016.
Art. 29 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 30 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lvo n. 152/2006 e smi.
Art. 32 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
g. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
h. la consegna a terra dei mezzi oggetto del presente accordo quadro presso il magazzino Aemme Linea Ambiente Srl, xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx;
Art. 33 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L’impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull’impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.
La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e smi.
Art. 34 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 35 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Art. 36 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. La ditta al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 2.500,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l’intera durata dell’accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell’accordo quadro.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 37 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria e l’importo della garanzia definitiva possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta aderente all’accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 38 – Assicurazioni a carico dell’impresa
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
e) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
Art. 39 – Xxxxx a cose e persone
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 41 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lvo 50/16.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lvo 50/16.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo al fine di mantenere inalterato il numero di ditte con le quali attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.
Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata indicazione del referente aziendale e delle | 10 | Euro 700,00 |
eventuali modifiche (per ogni inadempienza) | ||
Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 500,00 |
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza) | 11 | Euro 500,00 |
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell’impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza) | 33 | Euro 300,00 |
Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dai singoli contratti di appalto specifico (per ogni giorno di ritardo) | 7 | 1 per mille dell’importo netto contrattuale |
Altri mancati rispetto di norme del presente capitolato (per ogni inadempimento) | Euro 250,00 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.
Art. 43 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 44 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 45 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 46 – Accordo bonario e transazione
In merito all’accordo bonario trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 206 del D.Lvo n. 50/2016.
Per la transazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lvo n. 50/2016
Art. 47 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 49 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 50 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
Art. 51 - Caratteristiche dei veicoli e modalità di utilizzo
Le caratteristiche dei mezzi da fornire sono riportate nell’allegato documento “SPECIFICHE TECNICHE”.
ART. 52 – Consegna – Termini
La fornitura degli automezzi, nell’allestimento definito come da specifica tecnica, dovrà avvenire entro il termine offerto in sede di gara dal concorrente che comunque non potrà essere oltre 90 gg. naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione.
ART. 53 – Modalità e luogo di consegna
I veicoli dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel presente capitolato.
La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale di consegna. La stazione appaltante si riserva di richiedere modalità di consegna differenziate e non in contemporanea.
Alla consegna si provvederà a:
a) Verificare che i veicoli siano conformi alle prescrizioni di capitolato;
b) Verificare che le attrezzature e gli allestimenti siano funzionanti e conformi al capitolato;
c) Controllare che i veicoli siano dotati della documentazione di bordo, contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo;
d) Controllare che i veicoli siano dotati di doppia chiave, chiave master (se prevista);
e) Verificare che siano provvisti della documentazione contenente eventuali codici per avviamento manuale in emergenza e del doppio telecomando antifurto (se previsto);
f) Controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
g) Constatare che non vi siano danni visibili.
Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l’idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Committente di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l’esercizio. L’appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei ovvero a provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi.
Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, colore; presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, data e ora di consegna e assenza di difformità visibili.
La consegna di ulteriori veicoli di cui al presente capitolato avverrà con le stesse modalità stilate nel presente articolo.
I veicoli dovranno essere consegnati, presso una delle sedi operative aziendali site in Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – Xxxxxxx (Xx), xxx Xxxxx Xxx - Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxxxx (XX) salva diversa indicazione scritta.
Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile del Servizio Igiene Urbana.
ART. 55 – Garanzia
Per gli autotelai, le attrezzature e le parti accessorie valgono le condizioni di garanzia della casa costruttrice.
Gli autotelai dovranno tutti rispondere a quanto previsto nelle specifiche tecniche.
Le attrezzature, tutte rispondenti a quanto previsto nelle specifiche tecniche, dovranno essere garantite esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che le rendano non idonee alla destinazione d’uso.
Durante il periodo di validità della garanzia, saranno gratuite le sottoindicate prestazioni:
▪ la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale, costruzione, usura conseguente a difetti di montaggio, cedimenti strutturali, trattamenti carenti;
▪ la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di ricambi o componenti le attrezzature per difetto di materiale, di costruzione, usura;
▪ gli interventi di assistenza presso la sede della Stazione appaltante o il trasporto dei veicoli presso l’Impresa fornitrice che si rendessero necessari per ripristinare l’efficienza delle attrezzature, conseguenti al malfunzionamento e/o avarie per difetto di materiale, costruzione, usura.
ART. 56 – Documentazione tecnica di fornitura e formazione del personale
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione tecnica di seguito indicata nelle modalità richieste ed in lingua italiana entro 15 gg. xxxxxx e continuativi decorrenti dalla data di intervenuta efficacia del contratto o comunque dalla data di avvio della prestazione. I documenti richiesti si intendono riferiti per ogni veicolo consegnato, salvo indicazioni specifiche:
• manuali d’uso e manutenzione per ciascun veicolo;
• dichiarazioni di conformità del mezzo in relazione alle vigenti normative;
• certificazioni MTCC;
• documentazione necessaria iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti.
ART. 57 - Vizi e difformità dei veicoli
La Committente potrà chiedere la sostituzione di uno o più veicoli in relazione al quale si sia verificata la seguente condizione:
abbia richiesto, entro il primo anno di utilizzo, almeno tre interventi di straordinaria manutenzione, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri, riconducibili alla medesima anomalia; in quest’ultimo caso, si procederà alla sostituzione del veicolo che risulti inidoneo o tale da non consentire sicurezza dell’utilizzo e certezza del rendimento efficiente.
ART. 58 – Allegati
Sono allegati al presente capitolato, quale sua parte integrante e sostanziale,
• Specifiche tecniche – Autocarro allestito con vasca NU.
• Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta