CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
1. Oggetto e ambito applicativo
1.1 Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Ritiro”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Centri di Raccolta (CdR) e descrivono le condizioni operative di dettaglio delle specifiche previsioni di cui all’Accordo, nonché rappresentano lo specifico allegato tecnico alla Convenzione Operativa in essere tra ciascun Sottoscrittore e il Centro di Coordinamento che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.
Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Ritiro, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto, dall’Accordo e/o dalla Convenzione Operativa.
1.2 L’eventuale modifica delle presenti Condizioni di Ritiro sarà effettuata dal Comitato Guida in funzione di:
- eventuali variazioni alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti:
- utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione dei servizi legati ai RAEE;
- sopravvenuta inidoneità di alcuna delle previsioni.
2. Requisiti del Centro di Raccolta
2.1 Oltre a quanto previsto nell’Accordo, ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi, il Centro di Raccolta deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento, e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007 e s.m.i..
Il Centro di Raccolta può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione.
Raggruppamenti | Descrizione |
Raggruppamento 1 | Freddo e Clima |
Raggruppamento 2 | Altri grandi bianchi |
Raggruppamento 3 | TV, Monitor |
Raggruppamento 4 | IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, Pannelli fotovoltaici e altro |
Raggruppamento 5 | Sorgenti luminose |
Al fine di agevolare la suddivisione dei RAEE operata dai Centri di Xxxxxxxx, sarà definito, comunicato e mantenuto aggiornato a cura del Centro di Coordinamento un documento che contiene un elenco non esaustivo con l’indicazione di appartenenza ad un Raggruppamento di RAEE per le principali tipologie di RAEE che saranno conferiti all’interno del Centro di Raccolta.
2.2 Il Centro di Raccolta potrà comunicare la sospensione della raccolta per i singoli Punti di Prelievo (PdP), laddove necessario, tramite l’apposita funzione presente a portale. Sospensioni maggiori a 12 mesi consecutivi porteranno alla chiusura del Punto di Prelievo. Per ottenere l’eventuale riapertura del Punto di Prelievo il Sottoscrittore è tenuto a inviare una richiesta motivata al Centro di Coordinamento.
3. Unità di Carico
Le “Unità di Carico” sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso e utilizzati dai Centri di Raccolta per il deposito dei RAEE.
3.1 I Sottoscrittori in relazione alle Unità di Xxxxxx si impegnano espressamente:
a. a effettuare prima dell’attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all’interno dei Centri di Raccolta, adottando per lo scambio dei documenti il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento; i Sottoscrittori che non avranno realizzato e inserito a portale la documentazione non avranno accesso alla possibilità di effettuare richieste di ritiro.
b. ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
c. a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l’incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei Centri di Raccolta;
d. a custodire con diligenza le unità di carico fornite in comodato d’uso gratuito.
I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento.
3.2 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:
Raggruppamento | Unità di Carico |
R1/R2 | Scarrabile / pallet (v. par. 3.6) |
R3 | Ceste (v. par. 3.3) |
R4 | Scarrabile / ceste |
R5 | Contenitori lampade (piccolo/grande) |
I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente per mezzo delle aziende da essi incaricate ai Centri di Raccolta le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente a una scheda descrittiva, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo
Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci, nella quale siano riportate le caratteristiche descrittive dell’Unità di Carico, salvo che le informazioni siano già riportate sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione verrà fatta pervenire prima della consegna e del posizionamento delle unità di carico.
I Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico sia indicata la tara e il volume, al fine di migliorare la verifica dei pesi. Si impegnano inoltre ad assicurare i requisiti minimi delle Unità di Carico fornite, indicati nello specifico documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio (“Definizione delle caratteristiche minime delle Unità di Carico”). Le Unità di Carico dovranno risultare adeguate allo standard definito e in buono stato di conservazione.
3.3 In relazione ai RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3, al fine di preservarne l’integrità e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e tutela ambientale, il loro deposito presso il CdR non potrà avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabili, salvo l’utilizzo di ulteriori unità di carico (es. ceste, pallet filmati, ecc.) da posizionarsi all’interno dello scarrabile. La movimentazione delle ceste, in tal caso, sarà onere del Centro di Raccolta che dovrà quindi dotarsi autonomamente degli idonei ausili alla movimentazione.
3.4 I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all’interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE.
Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione, in riferimento ai dati storici di raccolta o, per i nuovi CdR, sulla base del bacino d’utenza o altre informazioni eventualmente disponibili.
Successivamente nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano l’ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i Centri di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.
Nel caso in cui sia fornito un cassone per ovviare alla mancanza di copertura all’interno del CdR, è fatta salva la possibilità del Sistema Collettivo di procedere allo svuotamento dell’Unità di Carico anziché alla sua sostituzione, qualora le condizioni lo permettano e nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell’operatore che si occupa dello svuotamento.
3.5 Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovvero di un numero molto basso di ritiri all’anno presso un Centro di Raccolta, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Sottoscrittore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Centro di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.
3.6 Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della Normativa Vigente, eventualmente anche collocando rifiuti a terra e non posizionati in contenitori.
3.7 La fornitura di cassoni scarrabili coperti sarà garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui essi siano espressamente richiesti da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta ovvero siano richiesti in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia. Per
ogni Raggruppamento l’Unità di Carico coperta sarà garantita dal Sistema Collettivo esclusivamente se la quantità di RAEE prodotta dal CdR per tale Raggruppamento sia pari almeno a 4 carichi equivalenti alla soglia di buona operatività. In caso contrario, sarà compito del Sottoscrittore provvedere autonomamente ed a proprie spese alla copertura dell’Unità di Carico.
Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al Centro di Coordinamento e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all’atto dell’iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.
3.8 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri
I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di buona operatività di seguito indicate.
Raggruppamento | Soglia di buona operatività |
R1 | 1.800 kg a presa |
R2 | 3.000 kg a presa |
R3 | 2.000 kg a presa |
R4 | 1.800 Kg a presa |
R5 contenitore grande R5 contenitore piccolo | 140 kg a presa 70 kg a presa |
I dati che precedono, ad eccezione di quanto specificato per R5, sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata.
Per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che il peso da ritenere valido è il peso verificato a destino.
Sarà obbligo del Sistema Collettivo fornire un numero di Unità di Carico idoneo a raggiungere i pesi di buona pratica, qualora il Centro di Raccolta abbia diritto al Premio di efficienza, possieda gli spazi adeguati e possa raggiungere tali quantitativi nell’arco temporale di 3 mesi. In particolare, si precisa che il volume fornito in termini di Unità di Carico, per R1 e R2 sarà di 30 m3, per R3 sarà 18 m3 e per R4 sarà 10 m3:
Tali dati saranno eventualmente rivisitati e aggiornati, in accordo con i Sottoscrittori, sulla base dei risultati di raccolta consuntivati dal Centro di Coordinamento anche mediante le procedure indicate dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.
3.9 Saturazione Unità di Carico – soglia minima di saturazione
I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi minimi di saturazione indicati qui sotto.
Raggruppamento | Peso min. kg |
R1 | 400 kg a presa a terra / 1200 kg scarrabile |
R2 | 400 kg a presa a terra / 1200 kg scarrabile |
R3 | 400 kg a presa |
R4 | 400 kg a presa |
R5 cont. grande R5 cont. piccolo | 50 kg a presa 25 kg a presa |
Il mancato raggiungimento di tali soglie comporterà però una segnalazione di anomalia a carico del Sottoscrittore specifica per ogni raggruppamento e indicata al paragrafo 5.2 che segue.
Resta salva la possibilità di derogare da tali valori a fronte di limiti autorizzativi e Unità di Carico fornite inidonee a contenere dette quantità minime.
Secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo e da eventuali prescrizioni autorizzative del CdR, sarà comunque necessario procedere a un ritiro trimestrale o comunque con frequenza definita da tali prescrizioni regolamentari o autorizzative, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti, senza segnalazione di anomalia.
Ferme restando le condizioni di accessibilità dei Premi di Efficienza da parte dei CdR, nei casi di intervento in modalità a giro il Premio di Efficienza è comunque riconosciuto, indipendentemente dal quantitativo ritirato.
4. Livelli di servizio
4.1 Ai fini dell’applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato sulle seguenti definizioni:
a. TMI ovvero Tempo Massimo di Xxxxxx indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto delle condizioni di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Xxxxxx diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;
b. Richiesta di Ritiro (RdR): indica la richiesta del Sottoscrittore esclusivamente via web, o via telefono al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Centro di Raccolta; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) tipo di Unità di Carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle Unità di Carico per cui si richiede il prelievo; (vii) CER. Si raccomanda di effettuare Richieste di Ritiro relative a un numero di Unità di Carico pari a quelle fornite dal Sistema Collettivo. La ripetitività di richieste per un numero di Unità di Carico inferiori rispetto a quelle consegnate, darà facoltà ai Sistemi Collettivi di ridurre proporzionalmente il numero di Unità di Carico posizionate.
c. Si stabilisce che la Richiesta di Xxxxxx divenga evadibile come segue:
▪ le Richieste di Xxxxxx che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
▪ le Richieste di Xxxxxx che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.
d. “Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Centro di Raccolta).
Resta peraltro inteso che ove il TMI scada in un giorno non lavorativo il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo e di apertura utile del CdR successivo a tale scadenza.
A titolo di esempio, quindi, una Richiesta di Ritiro il cui TMI, come sopra determinato, scada di sabato, sarà automaticamente spostata al lunedì successivo, a patto che in tale giorno il Centro di Raccolta sia aperto e non sia un giorno festivo.
e. “Orario di Apertura per il ritiro” indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Centro di Raccolta e prelevare i RAEE.
f. “Giorno di Apertura per il ritiro”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì, in cui il CdR sia aperto per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi (è possibile indicare come apertura un minimo di 30 minuti consecutivi, nella fascia oraria 6.00 - 19.00).
Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione dell’ottimizzazione logistica: fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.3, per il rispetto delle condizioni di sicurezza e al fine di mantenere adeguati equilibri economici che non impattino ulteriormente sulla finanza pubblica, gli orari di apertura saranno individuati dal Sottoscrittore. Si concorda che la teorica situazione ottimale corrisponda almeno ad un Orario di Apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana. L’assenza di un calendario valido per oltre 30 giorni comporta la sospensione del Centro di Raccolta con relativo ritiro delle Unità di Carico posizionate. La sospensione sarà rimossa solo dopo l’inserimento di un calendario di prelievo valido da parte del Sottoscrittore.
4.2 Si precisa che la definizione del TMI applicabile a ciascun Centro di Raccolta è basata sulla relazione che coinvolge il raggruppamento e il quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento (Flusso di Raccolta).
Nel dettaglio, valgono le seguenti condizioni:
Tipologia Richiesta | Xxxxxx annuo raccolto | Tempo Massimo di Intervento dalla richiesta |
R1, R2, R3 e R4 | < 50 tonnellate | 6 giorni |
R1, R2, R3 e R4 | >= 50 tonnellate, <200 tonnellate | 4 giorni |
R1, R2, R3 e R4 | >= 200 tonnellate, <400 tonnellate | 3 giorni |
R1, R2, R3 e R4 | >= 400 tonnellate | 2 giorni |
R5 | 10 giorni | |
R1, R2, R3 e R4 | Isole Minori in normalità di servizio | 10 giorni |
Per “flusso annuo raccolto” si intende il quantitativo complessivo di RAEE ritirati presso il Centro di Raccolta nei 12 mesi precedenti; tale dato sarà aggiornato semestralmente; per Centri di raccolta di nuova iscrizione il TMI relativo sarà identificato inizialmente dal calcolo del bacino di popolazione insistente sul medesimo Centro di Raccolta moltiplicato per 4kg/ab.
I Giorni in cui è permessa la circolazione dei mezzi in orari limitati (mezza giornata) per disposizione delle Autorità competenti non saranno considerati come giorni utili ai fini del calcolo del TMI.
4.3 I Sistemi Collettivi potranno adottare, in accordo con i Sottoscrittori, metodologie di servizio “a giro”, che prevedono ritiri senza la ricezione di una richiesta di prelievo e tali da garantire, ai Centri di Raccolta serviti secondo tale metodologia, il prelievo dei RAEE con un servizio teso a soddisfare le necessità di conferimento dei cittadini e, ove vi sia la disponibilità, dei Distributori.
I servizi svolti eventualmente a giro non pregiudicano la possibilità di effettuare la Richiesta di Xxxxxx.
4.4 I TMI di cui sopra potranno essere ridotti dai Sistemi Collettivi, in accordo con il Sottoscrittore, unicamente per necessità autorizzative, tecniche e logistiche (ad es. Centro di Raccolta presso Comuni turistici, Centro di Raccolta con flussi puntuali e elevati di RAEE, ecc.), adeguatamente comprovate dai soggetti di cui sopra, anche sulla base dell’esperienza maturata nella gestione dei RAEE.
Sempre sulla base di tale esperienza il sistema dovrà tendere alla definizione di un calendario che definisca i giorni e gli Orari di Apertura di ciascun Centro di Raccolta in modo da ottimizzare la pianificazione dei ritiri, pur restando impregiudicata la facoltà di procedere alle Richieste di Ritiro ogniqualvolta un Sottoscrittore ne ravvisi la necessità. La compilazione e la manutenzione del calendario di apertura per il ritiro è obbligatoria da parte del Sottoscrittore. Non sarà possibile effettuare richieste di ritiro per quei Centri di Raccolta sprovvisti dell’indicazione di un calendario per il prelievo.
4.5 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da effettuarsi online per mezzo del MSA, alle penali qui nel seguito descritte. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sottoscrittore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da effettuarsi online, alle sanzioni qui nel seguito descritte.
5. Penali e sanzioni specifiche a carico delle parti
5.1 Penali a carico dei Sistemi Collettivi
5.1.1 Penali per il ritardo
Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa:
Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio | Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) |
1° | 100 |
2° | 140 |
3° | 180 |
4° | 220 |
5° | 260 |
Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta.
Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI il Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi.
5.1.2. Penali qualitative
Nel caso in cui la consegna del totale delle Unità di Carico non avvenga contestualmente all’intervento e qualora l’eventuale sostituzione dei contenitori accertati quali non idonei alla gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento, o quando si verifichino le criticità/inadempienze sotto riportate, il Sottoscrittore avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto la cui applicazione è regolata dalla Convenzione Operativa:
Tipo di anomalia | Quantificazione Penale (EURO) (questi valori non sono assoggettati ad imposta fiscale) |
Mancata comunicazione dell’avvicendamento di operatori logistici/impianti di prima destinazione | 80 € |
Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella giornata di intervento), oppure Mancata sostituzione u.d.c. non idonee (entro 5 giorni lavorativi), oppure mancato servizio decorsi “x” giorni dai tempi previsti per l’iscrizione di nuovi CdR salvo casi eccezionali riguardanti isole minori | 100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo, con un valore massimo pari a g=10 oltre tale termine sarà effettuata la segnalazione al Comitato Guida |
Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella richiesta di ritiro | Riconoscimento del Premio di Efficienza |
In attesa della sostituzione delle Unità di Carico non idonee da parte del SC nei tempi suindicati, le stesse potranno essere comunque utilizzate dal Sottoscrittore, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di danneggiamento o rottura di beni e attrezzature di proprietà del Sottoscrittore del Centro di Raccolta è previsto che il Sistema Collettivo provveda al risarcimento dei danni, e viceversa per le unità di carico o per i mezzi che risultassero danneggiati o oggetto di furto.
La Procedura dei Subentri è finalizzata a gestire le problematiche del cambio di assegnazione dei Centri di Raccolta ai singoli Sistemi Collettivi, come indicato al paragrafo 6 dell’Accordo di Programma.
5.1.3. Nei casi di applicazione di penali per il ritardo o qualitative sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché la condizione di normalità all’interno del Centro di Raccolta sia ripristinata: ad esempio, caricare l’eventuale rifiuto depositato all’esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori a causa delle criticità verificatesi.
5.2 Sanzioni a carico del Sottoscrittore
Qualora si riscontrino le seguenti criticità, i Sistemi Collettivi avranno diritto di procedere alla segnalazione delle specifiche anomalie. Per ciascuna missione oggetto di anomalia non sarà riconosciuto il Premio di Efficienza, ove previsto.
I Sistemi Collettivi si impegnano a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE, anche se danneggiati o cannibalizzati. Per nessuna ragione i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro pagamento da parte dei Sottoscrittori.
Per carichi che presentino rifiuti diversi dai RAEE o contaminazione, come previsto dalle specifiche anomalie, il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa separazione dei rifiuti diversi dai RAEE.
Tipo di anomalia | Azioni conseguenti |
Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento o presenza di rifiuti diversi dai RAEE) ai sensi del D.M. 185/2007 | Se l’anomalia è evidente al momento dell’intervento = Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, se necessario, a seguito di ulteriore Richiesta di Xxxxxx. Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto. |
Danneggiamenti dei RAEE o presenza di RAEE privi di componenti, oltre il 30 % del carico (secondo le linee guida definite dall’apposito documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio) | Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto. Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati. |
Mancato rispetto dell’orario di apertura per il ritiro | A fronte di MSA del Sistema Collettivo la RdR viene chiusa ed il Sottoscrittore provvede ad aprire una nuova RdR. Annullamento dell’eventuale Premio di Efficienza per la missione successiva. |
PdP che non generano RAEE | Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, il Sistema Collettivo interessato potrà procedere con il ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova Unità di Carico. Non si potrà accedere all’ Unità di Carico in comodato gratuito per i successivi sei mesi. Se un PdP in 12 mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, sarà sospeso. |
PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito previsto dal DM 8 aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizione autorizzative/regolamentari del CdR) | Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati. |
Danneggiamento, Smarrimento o Furto | Rimborso dei danni ai sensi del contratto di comodato |
dell’Unità di Carico | d’uso, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. |
Unità di carico non accessibile | A fronte di MSA del Sistema Collettivo la RdR viene chiusa ed il Sottoscrittore provvede ad aprire una nuova RdR. Annullamento dell’eventuale Premio di Efficienza per la missione successiva. |
5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all’art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della normativa ambientale.
Il mancato rispetto di tali norme consentirà ai Sottoscrittori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l’esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.
È a disposizione un uniforme Modulo Segnalazione Anomalie da compilare direttamente online, che è utilizzabile al fine di constatare anche in contraddittorio e, per quanto possibile, definire immediatamente, quelle situazioni che potrebbero dar luogo a penali, ovvero a sanzioni. I Sottoscrittori e le imprese incaricate dai Sistemi Collettivi saranno tenuti a compilare tale modello in buona fede.
6. Documentazione
Il Formulario di Identificazione Rifiuti, qualora richiesto dal Sottoscrittore, verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle informazioni fornite dal Sottoscrittore tramite la propria area riservata del portale del Centro di Coordinamento, in qualità di detentore del rifiuto, il quale ha l’obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento. In casi di disallineamento tra i dati presenti a portale e quanto indicato nel FIR, il Sottoscrittore sarà contattato e sollecitato all’aggiornamento delle informazioni, e laddove non si proceda alla modifica dei dati, sarà effettuato il blocco delle richieste di ritiro sino all’effettuazione della correzione dei campi anagrafici.
Per esigenze normative e amministrative è necessaria la consegna al Sottoscrittore del Centro di Raccolta della seguente documentazione, anche tramite PEC e nelle forme consentite dalla legge,:
▪ Quarta copia del FIR nei termini di legge.
Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascuna presa, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.
I codici CER utilizzati per la compilazione della modulistica prevista sono i seguenti: 200121*, 200123*, 200135*, 200136.
I Sistemi Collettivi solleciteranno i propri fornitori ad inviare direttamente ai Sottoscrittori i dati necessari per la loro attività interna.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Centri di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE di cui in oggetto e analogamente gli impianti di destinazione
devono essere autorizzati e operare ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’Accordo di cui all’art. 33 comma 5 lettera g) del D.Lgs. 49/2014.
7. Obblighi delle Parti
7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:
essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
predisporre e rendere disponibile al Sottoscrittore per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
nominare e comunicare al Sottoscrittore il nominativo di un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica;
possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Sottoscrittore prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO);
osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.
7.2 Impegni dei Sottoscrittori in relazione al Centro di Raccolta:
Il Sottoscrittore che riceve il servizio presso il Centro di Raccolta dovrà:
osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
formare il personale impiegato nel Centro di Raccolta sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
predisporre e rendere disponibile per tramite del sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento, la Nota Informativa sui Rischi (NIR) redatta anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
nominare e comunicare un Referente Operativo, oppure un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all’esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
mantenere aggiornati i riferimenti e i dati indicati a portale nell’apposita area riservata;
dare evidenza del rispetto da parte del CdR dei requisiti previsti dal D.M. 8 Aprile 2008 (secondo le tempistiche definite dal medesimo D.M.) ovvero, ove presenti, fornire copia delle autorizzazioni, anche di natura regolamentare, dei Centri di Raccolta, e comunicarne ogni variazione significativa;
osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.