BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022
Il Responsabile del Settore 1
Visti:
− l’articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii., “Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che istituisce il Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento degli alloggi da concedere in locazione;
− l’articolo 7, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx Legge n.240 del 13/09/2004, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge n.431/1998, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n.269 del 12/11/2004;
− il Decreto 07/06/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/1999, con il quale sono stati definiti, ai sensi del citato art.11 della Legge n.431/1998, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti agli affittuari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
− la Legge Regione Toscana n.41 del 24 febbraio 2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” con particolare riferimento all’articolo 47 che prevede quale strumento per la valutazione della compartecipazione dell’utente alle prestazioni sociali, l’utilizzo dello strumento ISE/ISEE previsto dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 le cui disposizioni attuative sono state individuate con D.P.C.M. n.221 del 7/05/1999;
− il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;
− la Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”, che norma l’assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all’assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione.
Richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale Toscana:
− n.402 del 30/03/2020, che stabilisce i criteri, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali di cui al Fondo Nazionale ex art.11 Legge n.431/1998 per l’integrazione dei canoni di locazione;
− n.206 del 08/03/2021, con la quale si sostituisce il punto 7.1 dell’Allegato A alla
D.G.R.T. n.402/2020, sopra richiamata, modificando i criteri di determinazione ed erogazione agli aventi diritto del contributo ad integrazione del canone di locazione, ex art.11 L. n.431/1998;
− n.988 del 27/09/2021 e relativo Allegato 1, con la quale, a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19/07/2021, si approvano delle modifiche all’Allegato A della D.G.R.T. n.402/2020, con particolare riferimento al nuovo punto 7.2 disponendo che i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi ex art.11 L. n.431/1998, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sulla quota destinata all’affitto sul reddito di cittadinanza di cui al D.L. n.4/2019, non essendo cumulabili fra loro.
Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 22/04/2022, “Articolo 11 Legge n.431/1998 contributo integrazione canoni di locazione anno 2022 – Indirizzi”.
In attuazione della propria determinazione n. 175 del 10/05/2022 di approvazione del bando di concorso, nonché della relativa modulistica, attinente al procedimento per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998.
RENDE NOTO
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 15 luglio 2022, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativamente all’anno 2022, secondo quanto disposto dal presente bando, oltre che dalla vigente normativa.
ARTICOLO 1 Requisiti per l’ammissione al bando
Per l’ammissione al contributo è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) avere la residenza anagrafica nel Comune di Montieri, nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. In caso di cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
2) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all’alloggio in cui si ha la residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’Imposta di Registro o assoggettato all’applicazione della cedolare secca ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 e successive modificazioni. La titolarità del contratto di locazione non è richiesta nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. 2/2019, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
3) Assenza di titolarità, riferita a tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Montieri.
La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia). L’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della Legge Regionale 2/2019.
4) Assenza di titolarità, riferita a tutti i componenti del nucleo familiare, di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento (art.12 c.8 LRT 2/2019), il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero).
5) le disposizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie (massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l’unico per ogni fattispecie):
a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Allegare alla domanda, a pena di esclusione, copia del decreto di omologa della separazione o della sentenza di divorzio rilasciata dal Tribunale di riferimento;
b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente. Allegare alla domanda, a pena di esclusione, la documentazione attestante l’inagibilità dell’immobile;
c) Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.. Allegare alla domanda, a pena di esclusione, copia del provvedimento di pignoramento dell’immobile.
6) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
7) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di
equivalenza prevista dal D.P.C.M. n.159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4) e 6).
8) Xxxxxxx partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro- quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
9) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, non essendo possibile prevedere l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.445/2000, devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato estero relativa all’assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d’origine così come previsto al punto 4) dell’articolo 1 del presente bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 5), nonché al successivo punto 8) dell’articolo 1 del presente bando.
9.1 La data di rilascio delle certificazioni non deve essere anteriore a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente bando.
9.2 La documentazione di cui sopra, deve riguardare tutti i componenti maggiorenni di Stati non appartenenti all’Unione Europea del nucleo familiare ed in base a quanto previsto dalla normativa del Paese d’origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d’origine in Italia con firma del Funzionario delegato o del Console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell’obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali;
b) dalla competente autorità nel Paese d’origine. In tal caso la firma del Funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d’origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille.
9.3 La certificazione proveniente dal Paese d’origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n.445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
a) nel Paese d’origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
b) nel Paese d’origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.
9.4 Le disposizioni sopra indicate, previste per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, non si applicano:
a) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
b) nei confronti di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione, analogamente a quanto previsto all’art.2 comma 1-ter lettera c) del Decreto Legge n.4 del 28/01/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in Legge n.26 del 28/03/2019.
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, previsto al citato art.2 comma 1-ter lettera c) del D.L. 4/2019, è necessario, a pena di esclusione, allegare alla domanda di contributo una certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese d’origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge, attestante l’impossibilità di certificare il possesso di beni immobili da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. Nel caso in cui il Paese d’origine non rientrasse nei Paesi individuati dal predetto decreto ministeriale, la mancata presentazione della certificazione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
9.5 Sono esclusi, dal richiedere la certificazione al proprio Paese di origine, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno da allegare alla domanda.
10) Possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159 e relativa Attestazione ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore ad euro 29.545,98 (Valore ISE di cui al punto 3.1 lettera h) Allegato A alla Delibera Giunta Regionale n.402/2020);
11) Possesso di certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 (Valore ISE di cui al punto
3.1 lettera i) Allegato A alla Delibera Giunta Regionale n.402/2020), rientranti entro i valori di seguito indicati:
a) sono collocati nella Fascia A i soggetti che presentino Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all’importo n. 2 pensioni minime per l’anno 2022 (Circolare INPS n.197 del 23/12/2021, punto 1.2 e Tabella B allegato 2) pari ad euro 13.619,58 e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;
b) sono collocati nella Fascia B i soggetti che presentino Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l’importo n. 2 pensioni minime per l’anno 2022 (Circolare INPS n.197 del 23/12/2021, punto 1.2 e Tabella B allegato 2) pari ad euro 13.619,58 e l’importo euro 29.545,98 (Valore ISE di cui al punto 3.1 lettera h) Allegato A alla Delibera Giunta Regionale n.402/2020). Valore ISEE non superiore a euro 16.500,00 (Valore ISEE limite accesso all’E.R.P. di cui al punto 2
lettera c) Allegato A Legge Regionale n.2/2019) ed incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
12) Il contributo previsto dall’art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. Le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando di concorso ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L. 431/1998.
Ai sensi del punto 7.2 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n.402/2020, come modificato dalla
D.G.R.T. n.988/2021 e come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19/07/2021, i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 Legge n.431/1998 non sono cumulabili con la quota “b” del beneficio del Reddito o Pensione di Cittadinanza, riferito alla locazione di cui all’articolo 3 lettera b) del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019. Pertanto il Comune, successivamente all’erogazione dei contributi provvederà a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito o Pensione di Cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 2 Posizione reddituale
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dall’Attestazione ISEE del nucleo familiare determinata secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 05/12/2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Per gli studenti universitari l’Attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n.159/2013.
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano I.S.E. pari ad euro 0,00 ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei seguenti casi:
a) presenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
b) presenza di espressa certificazione che attesti la fruizione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali Territoriali gestiti dal COeSO Società della Salute Grosseto, per conto del Comune di Montieri, a firma dell’Assistente Sociale.
c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito, rilevabile dalla DSU, tale da giustificare il pagamento del canone.
ARTICOLO 3 Canone di locazione
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell’alloggio.
ARTICOLO 4 Nucleo familiare di riferimento
Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico.
Il nucleo familiare deve corrispondere a quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre che nella attestazione I.S.E./I.S.E.E. deve essere quello di cui all’articolo 3 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013 e successive modifiche. In caso di separazione dei coniugi, con provvedimento del Tribunale o di un altro procedimento in corso, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
ARTICOLO 5 Documentazione richiesta
Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
b) per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità;
c) copia integrale del contratto di locazione e della documentazione indicante ed attestante gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
d) copia del documento attestante il pagamento dell’ultima imposta di registro annuale (Mod. F23/24), o in alternativa della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della cedolare secca ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni;
e) Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta secondo la nuova normativa di cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n.159, e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità.
f) nel caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, di cui all’articolo 1 punti 3) e 4) del bando, documentazione attestante l’indisponibilità degli immobili come previsto dal successivo punto 5) del medesimo articolo 1 del bando;
g) nel caso di titolarità di diritti reali o pro-quota su immobili (valore catastale superiore a 25.000,00 euro), di cui al punto 8) dell’articolo 1 del bando, documentazione attestante la indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
h) per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, certificazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato estero di origine, tradotta in lingua italiana, ai sensi dall'art.33 del D.P.R. n.445/2000, attestante all’assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d’origine, punto 4) dell’articolo 1 del bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 5) del medesimo articolo 1 del bando. Detta documentazione deve essere conforme a quanto previsto dal punto 9) commi 9.1, 9.2 e 9.3 dell’articolo 1 del presente bando;
i) per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, certificazione prevista dal punto 9), comma 9.4 lettera b) dell’articolo 1 del bando, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato del Paese d’origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge, attestante l’impossibilità di certificare il possesso di beni immobili da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;
j) per i nuclei familiari con Attestazione ISE pari ad euro 0,00, ovvero inferiore rispetto al canone annuo di locazione (fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2 del bando):
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento,
− certificazione che attesti la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali Territoriali gestiti dal COeSO Società della Salute Grosseto, per conto del Comune di Montieri, a firma dell’Assistente Sociale;
k) per i soggetti che richiedano l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7 lett. a) del presente bando, certificazione rilasciata dalle competenti autorità (non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche) relativa all’accertamento di handicap grave (Art.3 c.3 L.104/1992) e/o invalidità pari o superiore al 75% (Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative assimilate);
ARTICOLO 6 Autocertificazione dei Requisiti
I requisiti per la partecipazione al presente bando per i quali non è richiesta la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.
ARTICOLO 7 Collocazione dei richiedenti nella graduatoria e priorità sociali
I soggetti in possesso dei requisiti individuati all’articolo 1, sono collocati nella graduatoria comunale nel rispetto dei seguenti criteri di priorità sociale:
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti con accertamento di handicap grave (Art.3 c.3 L.104/1992) e/o con invalidità pari o superiore al 75% (come definito dalle Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative assimilate) – Punti 4;
b) Nucleo familiare composto da soli anziani ultra 65enni – Punti 2;
c) Nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico – Punti 3;
d) Nucleo familiare con minori a carico – Punti 2.
I punteggi di priorità sociale sono cumulabili tra loro, escluso quelli riferiti alle lettere c) e d).
Le domande saranno distinte in fascia A e Fascia B sulla base della percentuale di incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE, come indicato al punto 11) dell’articolo 1 del bando. In ciascuna delle due fasce A e B i richiedenti in possesso dei
requisiti saranno inseriti nella graduatoria in base al maggior punteggio di priorità sociale, dal più grande al più piccolo, ed alla percentuale di incidenza Canone/ISE in ordine crescente. Solo in caso di In caso di parità dei punteggi e della percentuale di incidenza, l’ordine verrà assegnato in base al protocollo di presentazione della domanda.
ARTICOLO 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria ed erogazione del contributo
1) Istruttoria Delle Domande - L’ufficio comunale competente procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alle Deliberazioni della Giunta Regionale n.402/2020, n.206/2021 e n.988/2021. Provvederà altresì all’attribuzione dei punteggi di priorità sociale di cui al precedente articolo 7. In sede istruttoria, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erronee o incomplete, oltre che esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
2) Formazione Della Graduatoria Generale - L’ufficio comunale competente procederà all’adozione della graduatoria provvisoria suddivisa in Fascia A e Fascia B ed in base al maggior punteggio di priorità sociale, dal più grande al più piccolo, ed alla percentuale di incidenza Canone/ISE in ordine crescente. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria sarà possibile proporre ricorso entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all’Albo Pretorio. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali. L’ufficio comunale competente deciderà sui ricorsi pervenuti con la valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti per l’opposizione, purché relativi a condizioni dichiarate nella domanda e possedute alla data di presentazione della stessa. Successivamente formulerà la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti dal precedente articolo 7. La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno dalla sua pubblicazione. La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli articoli 8 e 10 della Legge 07/08/1990 n.241, quindi il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.
ARTICOLO 9 Durata ed entità del contributo
Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e dall’art.11 della Legge n.431/1998, ed è erogato nei limiti delle risorse del fondo nazionale e regionale ex art.11 L. 431/98 che la Regione Toscana provvederà a ripartire ed assegnare al Comune di Montieri e dalle risorse comunali di cui alla Deliberazione G.C. n.42/2022. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, nei termini di seguito indicati:
1) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A di cui all’articolo 1, punto 11) lettera a), del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
2) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B di cui all’articolo1, punto 11) lettera b), del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui.
Come disposto dal punto 7.2 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n.402/2020, come modificato dalla D.G.R.T. n.988/2021, i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 Legge n.431/1998 non sono cumulabili con la quota “b” del beneficio del Reddito o Pensione di Cittadinanza, riferito alla locazione di cui all’articolo 3 lettera b) del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019. Pertanto il Comune, successivamente all’erogazione dei contributi provvederà a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito o Pensione di Cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Il Comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare prioritariamente la copertura della Fascia A e, in subordine ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, la copertura parziale della Fascia B.
Come disposto dalla D.G.R.T. n.402/2020, Allegato A articolo 7 punto 7.4, il Comune, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, potrà destinare una percentuale delle stesse alla Fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.
Come disposto dalla D.G.R.T. n.402/2020, Allegato A articolo 5 punto 5.3, l’erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00. Ai sensi del successivo punto 5.4, I limiti indicati sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
ARTICOLO 10 Modalità di erogazione del fondo
Il contributo è erogato per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
Il Comune provvederà all’erogazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili come indicato al precedente articolo 9, previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, dell’effettiva situazione economico sociale del nucleo familiare richiedente, provvedendo all’esclusione delle domande ritenute inattendibili ai fini del sostentamento familiare in riferimento alle situazioni con ISE pari ad euro 0,00 ovvero inferiore al canone di locazione per cui si chiede il contributo.
Prima dell’erogazione i beneficiari dovranno presentare, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all’anno 2022 o di idonea documentazione equipollente, nonché copia della ricevuta di pagamento dell’ultima tassa di registro annuale corrisposta. La mancata
presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti il pagamento di un canone di locazione diverso da quello di riferimento risultante dal contratto, di cui all’articolo 3 del bando ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello di riferimento non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello di riferimento si procederà alla rideterminazione del contributo spettante ma non alla revisione della graduatoria.
Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio E.R.P: sarà causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio. La data di disponibilità dell’alloggio deve intendersi quella dell’atto di assegnazione dello stesso.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell’Ufficio comunale competente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. - L’entità del contributo non può in ogni caso superare l’importo del contributo originario. Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
ARTICOLO 11 Erogazione del contributo a terzi
Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L’erogazione potrà avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia, all’uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l’avvenuta sanatoria, come previsto dall’articolo 11, comma 3, della Legge n.431/1998 come modificato con Legge n.269/2004.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi o al familiare che succede nel rapporto di locazione (ai sensi dell’art. 6 Legge n.392/1978), previa presentazione di
specifica richiesta al Comune da parte degli stessi con allegata documentazione che attesti lo stato giuridico di eredi.
ARTICOLO 12 Termine di presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022.
ARTICOLO 13 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili presso l’Ufficio Affari Sociali del comune di Montieri, oppure scaricabili dal sito web istituzionale del Comune di Montieri
– xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx .
Le domande, debitamente sottoscritte dai richiedenti, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, oltre che di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'automatica esclusione dal bando. Gli Uffici Comunali non si prenderanno l’impegno di riempire le domande che, pertanto, al momento della consegna dovranno essere complete in ogni voce.
La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita, all’indirizzo del Comune Xxxxxx Xxxxxxx, 0– 58026 – Montieri (GR), tramite raccomandata postale A/R che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui al precedente articolo 12. Il comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi.
La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite PEC Posta Elettronica Certificata nominativa all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. .
La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa di cui al Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016.
ARTICOLO 14 Motivi di esclusione
Sono motivi non sanabili di esclusione dell’istanza di contributo la domanda non firmata o priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. Per i cittadini extracomunitari, domanda priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Domanda presentata oltre il termine previsto. Sono, inoltre, motivi di esclusione dell’istanza di contributo la domanda incompleta per uno dei dati richiesti in autocertificazione o mancante della documentazione di cui al precedente articolo 5 che ne impedisca la corretta istruttoria e valutazione.
ARTICOLO 15 Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e art.316 ter del Codice Penale). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n.445/2000. Gli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni.
ARTICOLO 16 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge
n.431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, al DPCM n.159 del 05/12/2013 ed alle Deliberazioni della Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021 e n.988 del 27/09/2021, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia.
Informazioni potranno essere richieste a:
Xxxxx Xxxx Tel. 0000000000 Mail x.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montieri e sul sito istituzionale dell’Ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed informazione in uso al Comune.
Informativa privacy ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Generale Protezione Dati 679/2016
Il Comune di Montieri informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui l’Ente è tenuto, ai sensi del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Finalità del trattamento:
La raccolta dei dati da parte del Comune di Montieri persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso. Il Comune di Montieri tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali interne o di altri enti istituzionali pubblici, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla procedura per l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, ex art.11 L. n.431/1998 e D.G.R.T. n.402/2020.
Categoria Particolare Dati:
Il Comune di Montieri per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente avviso potrà trattare categorie particolari di dati personali, ai sensi degli artt.9 e 10 del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016. Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o su espresso consenso.
Modalità Trattamento e Conservazione:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ai sensi di quanto previsto dall’art.32 del Regolamento UE
G.D.P.R. 679/2016, in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Successivamente i
dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Categorie Destinatari e Diffusione:
I dati personali potranno essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o regolamento. I dati personali saranno trattati dalla Comune di Montieri e da altre Pubbliche Amministrazioni ai quali gli stessi saranno inviati per l’accertamento delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Inoltre i dati personali saranno comunicati alla Regione Toscana per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo di cui al presente avviso.
Trasferimento Dati:
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
Il Comune di Montieri non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Diritti dell’interessato:
in ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).
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Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montieri, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX), nella persona del Sindaco pro tempore Xxxxxx Xxxxxxxx– Riferimenti: PEC xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx Tel.0000-000000
Responsabile Trattamento Dati:
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Funzionario Responsabile del Settore 1 – Affari Generali e Segreteria del Comune di Montieri, Xxxxxxxx Xxxxx – Riferimenti: PEC xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Mail x.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx Tel.0000-000000
Responsabile Protezione Dati:
Il Responsabile della protezione dei dati personali è lo Studio Legale Associato Avvocati Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xx Xxxx (P.Iva 01386580532), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx, nella persona di Xxxxxxxxx Xx Xxxx – Riferimenti: PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Mail xxxxxxxx@xxxxxx.xx Tel.0000-00000.
Responsabile Procedimento:
Il Responsabile del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxx Responsabile del Settore 1 “Affari Generali e Segreteria“ del Comune di Montieri PEC xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Mail x.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx Tel.0000-000000
Si informa che il trattamento dei dati da parte del Comune di Montieri è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento dei dati personali richiesti e previsti potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione al bando pubblico.
Montieri, 12/05/2022.
Il Responsabile
*Xxxxxxxx Xxxxx
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.E.L. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme allegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.