Contract
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DELLA CITTA’ DI IVREA
TRA
La Città di Ivrea (C.F. 00519320014) nella persona del Sindaco Xxxxx Xxxxx Xxxx, domiciliato per la carica presso la sede di Ivrea, P.zza Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, in forza della Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 4/5/2017;
E
L’Agenzia della mobilità piemontese di seguito denominata “Agenzia” (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore generale, appositamente delegato, domiciliato per la carica presso la sede di Torino, X.xx Xxxxxxx x. 00, in forza di Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 6 del 19/5/2017;
Premesso che:
- la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all’art. 8 della legge medesima, ridenominato da “Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale” in “Agenzia della mobilità piemontese”, il quale è costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- lo Statuto e la Convenzione dell’Agenzia sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 32-2101 del 14/9/2015, pubblicata sul BUR dell’1/10/2015;
- l’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia, prevede che la stessa:
▪ ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale;
▪ ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale;
▪ ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;
▪ assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli enti aderenti in ambito regionale;
e che gli Enti aderenti possano esercitare attraverso la medesima funzioni di propria competenza in materia di mobilità e qualsiasi operazione e attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
Considerato che:
- l’art. 10, comma 4 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l’Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;
- le procedure per l’adesione all’Agenzia da parte della Città di Ivrea, in attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 12/10/2015 che ha approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio;
Considerato, altresì, che
- la Città di Ivrea, soggetto di delega ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, ha sottoscritto con Xxxxx.Xx s.c.a r.l. il contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Ivrea per il periodo 1/1/2011-31/12/2016, Allegato 1/a alla presente Convenzione;
- con convenzione sottoscritta il 19/5/2009, la Città di Ivrea ha conferito mandato alla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) per la gestione tecnico-amministrativa del contratto di servizio di TPL di propria competenza;
- in data 23/12/2016, l’Agenzia ha sottoscritto la proroga del contratto di servizio indicato nell’allegato sub 1/a per il periodo 1/1/2017-31/12/2019 (Allegato 1/b), nelle more del trasferimento del contratto all’Agenzia;
- ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) della convenzione per il trasferimento del contratto di servizio, la Città metropolitana di Torino, si è impegnata nei confronti dell’Agenzia a rendere disponibili le risorse economiche di terzi (tra cui le risorse proprie di Ivrea) destinate a garantire la copertura economica di servizi o di specifici obblighi di servizio;
Ritenuto, pertanto, necessario, definire la procedura per il trasferimento all’Agenzia del contratto di servizio in corso per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano individuando oggetto, tempi e modalità;
Dato atto che
- per il perfezionamento dell’iter di trasferimento della titolarità del contratto oggetto della presente convenzione, è stato predisposto il preconsuntivo 2016 e il preventivo 2017 che individua distintamente:
▪ servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie e i relativi costi;
▪ le compensazioni economiche contrattuali;
▪ l’ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi;
▪ l’ammontare delle risorse economiche comunali da trasferire all’Agenzia ad integrazione delle risorse economiche regionali;
- a partire dalla decorrenza della convenzione, le obbligazioni derivanti dalla titolarità del servizio e, dunque, la programmazione del medesimo sarà posta in capo all’Agenzia;
- a partire dalla decorrenza della convenzione, la Città di Ivrea e l’Agenzia struttureranno la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano sulla base delle esigenze del territorio comunale nel rispetto dei parametri uniformi a livello regionale dell’offerta complessiva del TPL;
- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti successivi a quello dell’anno 2017, le risorse regionali per i servizi minimi saranno trasferite dalla Regione direttamente all’Agenzia sulla base del programma triennale regionale 2016-2018;
- le risorse proprie comunali ancora da erogare saranno trasferite dalla Città metropolitana di Torino all’Agenzia;
- i servizi di tpl preventivati per l’anno 2017 ammontano ad € 1.861.530,09, oltre Iva;
- la Città di Ivrea provvede annualmente, con proprie risorse, a integrare le risorse regionali per
€ 10.000,00
- l’allegato 2 al presente accordo, definisce per il contratto di servizio di cui in premessa, oggetto del trasferimento di titolarità:
• gli obblighi di servizio imposti per l’anno 2016, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
• gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l’anno 2016, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l’anno 2016, il trend registrato negli anni precedenti;
• il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
• gli obblighi di servizio tariffari ulteriori rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
• le compensazioni economiche contrattuali con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
• l’ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi nonché le eventuali risorse proprie, o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio;
- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione;
- le obbligazioni derivanti dalla gestione dei contratti di servizio oggetto del trasferimento, sono poste in capo all’Agenzia dalla data di effettivo trasferimento dei contratti medesimi e, con specifico riferimento agli obblighi di servizio imposti, così come definiti negli allegati 1 e 2 alla presente convenzione, trovano la relativa copertura economica nelle risorse economiche regionali e nelle risorse aggiuntive proprie dell’ente cedente; le risorse regionali che, per effetto della cessione del contratto, sono trasferite direttamente dalla Regione Piemonte all’Agenzia, sono utilizzate, in accordo con l’Ente cedente, per garantire l’equilibrio economico complessivo del contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto;
- le risorse regionali e le risorse proprie della Città di Ivrea già trasferite o in corso di trasferimento alla Città metropolitana di Torino saranno da questa trasferite all’Agenzia per la gestione dei servizi di TPL;
- a partire dalla data di decorrenza della convenzione, la programmazione dei servizi sarà strutturata nel rispetto delle competenze attribuite dalla L. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all’Agenzia, eventualmente integrate dagli enti interessati per la copertura dei servizi oltre i minimi.
Tutto ciò premesso:
• visto lo Statuto dell’Agenzia;
• visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
• vista la Delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia n. 6 del 19/5/2017 di approvazione dello schema di Convenzione;
• vista la delibera della Città di Ivrea n. 94 del 4/5/2017 di approvazione dello schema di Convenzione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.
ART. 2 Oggetto della Convenzione
1. E’ oggetto della Convenzione, in attuazione dell’art. 10 comma 4bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente alla Città di Ivrea così come della successiva proroga, meglio dettagliati nell’Allegato 1/a-1/b.
2. L’allegato 2 alla Convenzione definisce per il contratto di servizio oggetto del trasferimento:
– gli obblighi di servizio imposti per l’anno 2016, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
– gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l’anno 2016, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l’anno 2016, il trend registrato negli anni precedenti;
– il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
– gli obblighi di servizio tariffari ulteriori rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
– le compensazioni economiche contrattuali con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
– l’ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi nonché le eventuali risorse proprie, o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.
ART. 3 Impegni delle parti
1. A far data dalla decorrenza della convenzione, le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio sono poste in capo dell’Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e alla quota trasferita dalla Città di Ivrea. Le risorse regionali saranno trasferite dalla Regione direttamente alla Agenzia (se non già trasferite alla Città metropolitana di Torino che, a sua volta, provvederà a trasferirle all’Agenzia) e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali. Qualora dall’esercizio del servizio dovesse emergere un disavanzo, la Città di Ivrea si impegna a stanziare risorse proprie a copertura del servizio o a razionalizzare e ridurre il servizio stesso, d’intesa con l’Agenzia, sino alla capienza delle risorse disponibili.
2. La Città di Ivrea si impegna ad inoltrare all’Agenzia per l’istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L’istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall’Agenzia che, concorde con l’ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all’emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
3. L’Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell’offerta complessiva del TPL e ad assicurare adeguati livelli di servizio, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.
4. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall’Agenzia secondo gli indirizzi dell’ente cedente.
Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti ai concessionari, relativi al contratto di servizio di cui agli Allegati 1/a e 1/b, l’ente cedente rende disponibili all’Agenzia:
a. le risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, così come definite nel programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con DGR 18-6536 del 22/10/2013, e futuri aggiornamenti, assegnate alla Città di Ivrea, nella quota parte destinabile al finanziamento delle obbligazioni contrattuali decorrenti dalla data di trasferimento dei contratti di servizio;
b. le risorse economiche proprie e di terzi destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio per un ammontare di € 10.000,00
c. eventuali risorse proprie per la copertura finanziaria di ulteriori servizi o di nuovi obblighi di servizio.
5. Le risorse regionali riconosciute dalla Regione Piemonte alla Città metropolitana e da questa all’Agenzia ai sensi del precedente comma 4, lett. a) sono utilizzate, in accordo con l’Ente cedente, per garantire l’equilibrio economico complessivo del contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto.
6. L’adozione da parte dell’ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dall’ente cedente all’Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
7. L’ente cedente si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria della presente Convenzione, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2, adeguate in funzione della durata dei contratti di servizio e dell’evoluzione dei rispettivi programmi di esercizio ed eventuali integrazioni qualora i servizi richiesti dovessero eccedere le risorse preventivate.
8. L’ente cedente trasferisce all’Agenzia le risorse previste nella presente Convenzione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
9. L’Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato) impiegando le risorse ottenute nell’ambito della gestione dei contratti oggetto di cessione..
10.Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall’Agenzia secondo gli indirizzi dell’ente cedente.
11.L’ente cedente si impegna ad inoltrare all’Agenzia per l’istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L’istruttoria per le variazioni dei servizi di cui all’Allegato 1/a e 1/b è effettuata dall’Agenzia che, concorde l’ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
ART. 5 Decorrenza della Convenzione
1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione; da tale data l’Agenzia diventa titolare della gestione del contratto.
3. Le obbligazioni derivanti dalla gestione del contratto di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all’Agenzia dalla data di decorrenza della convenzione.
4. Il presente accordo ha una durata funzionale alla durata del contratto di servizio oggetto del trasferimento.
ART. 6 - Modifiche alla Convenzione
1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
ART. 7 - Effetti della Convenzione
1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l’obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed ai concessionari dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.
ART. 8 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio
2. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
3. E’ istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
4. Il Comitato:
▪ vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
▪ individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
▪ provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione della Convenzione;
▪ dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione ed attuazione della Convenzione;
▪ approva all’unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.
ART. 9 - Controversie
1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l’esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.
ART. 10 – Sottoscrizione e pubblicazione
1. La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L’Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.
La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.
Le spese di bollo non sono dovute ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al
D.P.R. 642/1972.
Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell’Ente rappresentato. Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale.
Per l’Agenzia Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxx Per la Città di Ivrea Il Sindaco Xxxxx Xxxxx Xxxx