Contract
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L AVORI PUBBLICI
Gare, avvalimento del contratto di affitto di ramo di azienda possibile solo se di durata superiore all'appalto
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Tar Toscana: bisogna garantire che il possesso dei requisiti duri sino alla completa esecuzione delle prestazioni
Il concorrente non può legittimamente avvalersi, ai fini del possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara, del contratto di affitto di ramo di azienda di durata inferiore a quella dell'appalto, anche se superiore ai tre anni minimi previsti dall'art. 76, comma 9, del Dpr n. 207/2010. La regola della durata minima di 3 anni del contratto di affitto, infatti, vale esclusivamente per i requisiti riferiti ad appalti la cui durata non ecceda i 3 anni. La precisazione arriva dal Tar Toscana (Firenze) con
la sentenza n. 1706/2019.
Ciò in quanto la durata del contratto di affitto pari o superiore all'intera fase di esecuzione dell'appalto costituisce garanzia del fatto che il possesso dei requisiti, vantato in virtù di detto contratto, duri sino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La ratio della disciplina del Codice degli appalti sulla qualificazione e selezione dei concorrenti è quella, infatti, di garantire che i soggetti che partecipano alle gare pubbliche siano effettivamente in grado di realizzare le opere o fornire i beni o i servizi oggetto dell'appalto.
Al riguardo la disciplina che consente la possibilità di avvalersi dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante in forza di un contratto di affitto di azienda mira a garantire che il soggetto che può partecipare alla gara e vincerla solo grazie a tale avvalimento sia effettivamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, e che i requisiti prefissati dalla stazione appaltante in sede di gara non vengano vanificati con la cessazione del titolo su cui poggiava la continuità nel tempo dei requisiti medesimi.
In caso contrario, infatti, si realizzerebbe una grave violazione dei principi di concorrenza uguaglianza e un grave pregiudizio all'interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, infatti, un soggetto verrebbe posto in condizione di aggiudicarsi una procedura concernente l'esecuzione di prestazioni da fornire nel corso di una pluralità di anni fornendo la garanzia di possedere i requisiti necessari solo per una parte della durata del contratto.
Tale eventualità non soltanto determinerebbe una ingiusta penalizzazione degli altri partecipanti alla gara, ma comprometterebbe seriamente l'interesse pubblico alla
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realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in quanto il soggetto aggiudicatario ne garantirebbe l'erogazione solo in parte. Sotto questo profilo la circostanza che, già in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente faccia leva su un contratto di affitto non idoneo a garantire la persistenza del requisito di capacità tecnica per l'intera durata dell'appalto introduce una situazione diversa rispetto al concorrente che possiede in proprio (e quindi a tempo indeterminato) il requisito stesso, talché diverse sono le conseguenze nei due casi (nel primo è doverosa l'estromissione dalla gara, nel secondo l'ammissione). |