CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
GUIDA SERENO GREEN 2.0
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GSGV2.2019.001-2020.001 – EDIZIONE 01.10.2020
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Guida Sereno Green 2.0
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti sinistri: Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Collisione, Kasko e Garanzia Gap (Perdite Pecuniarie.) La presente polizza comprende anche le seguenti garanzie: Mobilità, Infortuni dei trasportati, Sinistro Protetto, Prestazioni di Assistenza Stradale e Sanitaria.
Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti sul Modulo di Polizza sottoscritto dall’Assicurato.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio
L’Impresa si obbliga ad indennizzare all’Assicurato, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto all’azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.
🗸 Furto e Rapina
Sono compresi nella garanzia “Furto e Rapina” i seguenti eventi:
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
• Atti vandalici, purché conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento;
• Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
• nell’esecuzione di questi reati;
• a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
🗸 Eventi naturali
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Mareggiate e Trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi nella copertura assicurativa le frane e gli smottamenti del terreno, le valanghe e le slavine.
🗸 Xxxx Xxxxxxxxx ed Eventi sociopolitici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo.
🗸 Garanzie Accessorie
L’Impresa, nei limiti indicati in polizza, si obbliga ad indennizzare
all’Assicurato:
- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici; - le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto; - spese danneggiamento box privato; - spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada; - costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto; - spese di duplicazione della patente; - spese per rifacimento chiavi; - spese anteriori al furto del veicolo; - spese di custodia e parcheggio; - costi ripristino airbag; - costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto;
- imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto; - spese nuova immatricolazione; - spese per la liquidazione del danno; - indennizzo bagagli; - sostituzione o riparazione pneumatici; - spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici.
🗸 Rottura cristalli
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, il materiale trasparente del tettuccio apribile nonché i cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.
🗸 Collisione
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle
condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
🗸 Kasko
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione) verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada, Ribaltamento.
🗸 Gap
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, si impegna nei confronti dell’Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, al pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo.
La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di
garanzia ed essa si compone di due formule assicurative:
• GAP 1: nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della
polizza;
• GAP 2: nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della
polizza.
🗸 Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato: Rimborso Spese Taxi o noleggio di veicolo con autista; Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi
alla guida del veicolo; Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
🗸 Infortuni ai Trasportati
L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dall’Assicurato.
La garanzia opera per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
🗸 Sinistro Protetto
La presente garanzia indennizza l’Assicurato/Contraente del danno materiale e diretto patito al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Polizza, ed occorso a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.
🗸 Assistenza Stradale e Sanitaria
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza che si rendano necessarie a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione.
L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa
dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dall’Assicurato.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da autoveicoli uso promiscuo, autovetture, autoveicoli ad uso speciale e/o specifico, scuole guida, autocarri con peso
specifico a pieno carico fino a 35 quintali ed altezza massima 3 mt, motocicli, motocarrozzette, rimorchi e camper.
🗴 Non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
🗴 Limitatamente alle garanzie Kasko e Collisione non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 5 anni.
🗴 Non sono assicurabili le autovetture di valore commerciale inferiore a euro 2.500,00 e gli autocarri, i rimorchi e i camper di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione e Kasko, non comprendono i danni:
! Relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
! Relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
! Alle antenne avvitate ed ai tergivetro anteriori e posteriori;
! Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
! Conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
! Causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
! Conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
! Determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
! Preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
! Derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
La garanzia denominata “Infortuni dei Trasportati” non opera per gli
infortuni subiti dai trasportati:
! derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
! in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie compiute dal trasportato;
! derivanti da guerra, insurrezioni;
! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
! in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
! in caso di dolo del guidatore.
Con riguardo alla garanzia denominata “Mobilità”, restano espressamente escluse dalla copertura assicurativa qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.
La garanzia denominata “Prestazioni di Assistenza” viene fornita con le
seguenti limitazioni, valide per ogni prestazione:
! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
! Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza;
! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni;
! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
! Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
! Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
! Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
! Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
! A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
! All’interno di ciascuna prestazione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San
Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
L’Assicurato ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c..
Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto potrà avere durata annuale o pluriennale in base all’opzione che sarà scelta dall’Assicurato e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Guida Sereno Green 2.0
Versione n. 1 di Ottobre 2020 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2019
Bilancio approvato il 30/04/2020
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Il prodotto Guida Sereno Green 2.0 offre, a seconda delle formule assicurative e delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo, coperture accessorie, coperture mobilità, garanzia gap, coperture infortuni dei trasportati del veicolo, garanzia Sinistro Protetto e prestazioni di Assistenza Stradale e Sanitaria. L’Ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali, e se previste, alle somme assicurate concordate con l’Assicurato. In merito alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Mobilità, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Garanzia Gap, Sinistro Protetto e Infortuni ai Trasportati, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Guida Sereno Green 2.0. Le Formule acquistabili dall’Assicurato sono: FORMULA STANDARD Garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Garanzie Accessorie, Sinistro Protetto ed Assistenza. FORMULA PLUS Garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Sinistro Protetto, Cristalli ed Assistenza. FORMULA SUPER Garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Infortuni Trasportati, Sinistro Protetto, Garanzia Mobilità ed Assistenza. FORMULA SUPERIOR Garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Kasko Completa, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Sinistro Protetto ed Assistenza. Ad ogni formula possono essere aggiunte alternativamente le prestazioni/coperture: • Gap 1 • Gap 2 | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Guida Sereno Green 2.0 |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Formula Standard | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Formula Plus | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Formula Super | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Formula Superior | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. |
Assistenza Stradale e Sanitaria | L’Impresa eroga a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza Stradale di seguito indicate: • Soccorso Stradale; • Dépannage; • Quick Service; • Assistenza Telefonica alla compilazione CAI; • Autovettura sostitutiva; • Servizio Informazioni sul traffico; • Servizion informazioni meteo; • Servizio informazioni turistiche. Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato • Spese di albergo; • Rientro o prosecuzione del viaggio; • Servizio taxi; • Demolizione del veicolo in Italia; • Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto; • Rimpatrio del veicolo dall’estero; • Abbandono legale all’estero; • Assistenza linguistica all’estero. L’Impresa eroga a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza Sanitaria di seguito indicate: • Consulti medici; • Invio medico in Italia; • Rete Sanitaria per ogni tipo di informazione; • Gestione dell’appuntamento. APP CON NOBIS Tramite la propria Applicazione, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza medica 24h su 24 ovunque nel mondo, con il servizio medico/sanitari in videochiamata, oltre al servizio che permette, direttamente tramite la App, il contatto con la Struttura Organizzativa per la richiesta di assistenza necessaria in quel momento. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione e Kasko sono già state indicate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Incendio Furto e Rapina | L’assicurazione non comprende i danni: • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; • dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico; • causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; • riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo Satellitare e sia possibile verificarne, da parte di Nobis, il corretto funzionamento al momento del sinistro. |
Collisione | L’assicurazione non comprende i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, nonché ad ogni altro evento sociopolitico; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina. |
Kasko | L’assicurazione non comprende i danni: • esclusi nella garanzia Collisione; • alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; • meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. |
Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici | L’assicurazione non comprende i danni: • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alle fattispecie di cui alla garanzia Kasko. |
Eventi Naturali | L’assicurazione non comprende i danni: • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • danni derivanti da alluvioni e inondazioni. |
Cristalli | L’assicurazione non comprende: • rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; • rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici; • rottura del tetto superiore in cristallo. |
Garanzia Gap | La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP 1 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP 2 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza). Perché la garanzia, in entrambe le forme (GAP1 e GAP2) sia operante senza alcun limite chilometrico, è necessario che sul veicolo sia installato, sin dall’origine della copertura, un apparato con tecnologia GPS. In caso contrario, al verificarsi di un sinistro come sopra descritto, il veicolo non deve aver percorso più di 00000 xx/xxxx ed in tal caso, l’Impresa avrà facoltà, ai fini della corretta applicazione della garanzia, di richiedere l’esibizione dei tagliandi di manutenzione eseguiti presso i centri con essa convenzionati o presso la rete ufficiale del costruttore. |
Garanzie Accessorie | • Rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici: limite di Euro 200,00 per sinistro/anno; • Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto: limite Euro 50,00 per polizza; • Rimborso spese danneggiamento box privato: limite Euro 5.000,00 per polizza; • Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: limite Euro 200,00 per sinistro/anno; • Rimborso costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto: limite Euro 500,00 per polizza; • Rimborso spese di duplicazione della patente: limite Euro 200,00 per polizza; • Rimborso spese per rifacimento chiavi: limite Euro 200,00 per sinistro/anno; • Rimborso spese anteriori al furto del veicolo: (BONUS FEDELTÀ): limite Euro 1.000,00 per polizza; • Rimborso spese di custodia e parcheggio: limite Euro 200,00 per polizza; • Rimborso costi di ripristino airbag: limite Euro 1.000,00 per polizza; • Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto: limite di Euro 500,00 per polizza; • Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA: limite Euro 1.000,00 per polizza; • Rimborso spese nuova immatricolazione: limite Euro 200,00 per polizza; • Rimborso spese per la liquidazione del danno: limite Euro 200,00 per polizza; • Indennizzo bagagli: limite di Euro 200,00 per polizza; • Garanzia Kasko Pneumatici: limite di un pneumatico per anno e di Euro 500,00 per sinistro/anno; • Danni al veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici: limite di Euro 3.000,00 per sinistro/anno. |
Assistenza Stradale e Sanitaria | Esclusioni garanzia Assistenza Stradale: I limiti di copertura relativi alla garanzia “Assistenza Stradale” sono già stati illustrati all’interno del DIP Base. Esclusioni garanzia Assistenza Sanitaria: • le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. • gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti; • ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); • le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali. • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o eventi sociopolitici; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/ chirurgici; • le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell’inclusione in copertura dell’Assicurato. Sono invece comprese nella copertura assicurativa le riacutizzazioni imprevedibili di patologie; • le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; • l’interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all’uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso nella copertura assicurativa l’esercizio delle seguenti attività sportive, se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell’Assicurato; • gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi da atti di temerarietà dell’Assicurato. Resta inoltre stabilito che: • l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato; • l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; • l’Impresa non assume responsabilità per xxxxx conseguenti ad un ritardato o mancato intervento dell’Assicurato dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato medesimo; • resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’operato degli eventuali Professionisti/ Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato; • eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto; • gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato; • gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. • II servizio di Prestazioni Sanitarie, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata. |
Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”. L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa. Per qualsiasi richiesta di informazione l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione. La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento. | |
Mobilità | Massimale Euro 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00. Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00. Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all’Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso. Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso. |
Infortuni dei Trasportati | Non vi sono esclusioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel DIP Base. |
Sinistro Protetto | L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: • dolo da parte dell’Assicurato/Contraente; • sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; • violazioni di legge o amministrative; • incidenti con veicoli non identificati; • sinistri verificatisi su strade non pubbliche; • incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nel Modulo di Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro secondo le modalità previste dalle singole garanzie, l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Impresa, copia della stessa, vistata dall’Autorità medesima. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro all’Impresa deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato con invio all’Impresa di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l’Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine dispensando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza Stradale e Sanitaria: L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o, se dall’estero, al numero +39 039.9890720 oppure, tramite l’App “CON NOBIS” (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento). L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo 6. Indirizzo del luogo in cui si trova 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. Relativamente alla garanzia “Sinistro Protetto”, in caso di sinistro, unitamente alla denuncia dello stesso, l’Assicurato/ Contraente deve allegare obbligatoriamente la seguente documentazione: a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto; c) copia della carta di circolazione; d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria. |
Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx) l’elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. Non è previsto il frazionamento del premio. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all’Impresa. Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% per le garanzie CVT; del 10% per le prestazioni Assistenza; del 2,5% per le garanzie Infortuni; del 21,25% per le garanzie Perdite Pecuniarie. |
Rimborso | Nel caso in cui l’Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva, l’Impresa rimborserà la parte di premio pagato e corrispondente al periodo assicurativo non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta relativa al periodo assicurativo non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, ad esclusione della garanzia oggetto del sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La copertura ha durata annuale o poliennale, fino ad un massimo di 84 mesi secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza, e non si rinnova tacitamente alla relativa scadenza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | L’Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, alienazione o Furto dell’autoveicolo; • In caso di sinistro. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario peri il ramo 1 (Infortuni) è pari al 36,60%, per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 33,19%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 40,47%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 46,69%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e dall’Impresa a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato/ Contraente, uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente circoscrizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato/Contraente. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 3
Art. 3 – Validità 3
Art. 4 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo 3
Art. 5 – Validità territoriale 3
Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori 3
Art. 7 – Oneri fiscali 3
Art. 8 – Rinvio alle norme di legge 3
Art. 9 – Rivalsa 3
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro 3
Art. 11 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto) 4
Art. 12 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto) in caso di presenza degli apparati antifurto previsti dalla successiva
“clausola installazione dell’antifurto satellitare in abbinamento al dispositivo lojack” 4
Art. 13 – Risoluzione del contratto per furto/rapina 4
Art. 14 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 4
Art. 15 – Sospensione in corso di contratto 4
Art. 16 – Vincolo (Operante esclusivamente nel caso in cui sul modulo di polizza/scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti) 4
Art. 17 – Foro competente 5
Art. 18 - Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni 5
Art. 19 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
Capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri 6
Clausola installazione dell’antifurto satellitare in abbinamento al dispositivo lojack 6
Art. 20 – Oggetto della copertura assicurativa “corpi veicoli terrestri” 7
Art. 21 – Valore assicurato 7
Art. 22 – Ripartizione territoriale 7
Art. 23 – Garanzia incendio 7
Art. 24 – Garanzia furto e rapina 7
Art. 25 – Garanzia eventi naturali 7
Art. 26 – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici 7
Art. 27 – Garanzia accessorie 7
Art. 28 – Garanzia rottura cristalli 8
Art. 29 – Garanzia collisione 9
Art. 30 – Garanzia kasko 9
Art. 31 – Limiti di indennizzo 9
Art. 31 Bis – Gap – Garanzia della differenza tra il valore di riacquisto ed indennizzo
riconosciuto in caso di utilizzo dell’opzione rimpiazzo 11
Art. 32 – Esclusioni valide per il presente capitolo 11
Art. 33 – Scoperti e franchigie 13
Art. 34 – Denuncia del sinistro e obblighi in caso di sinistro 14
Art. 35 – Recupero del veicolo 14
Art. 36 – Riparazione del veicolo 14
Art. 37 – Definizione di danno totale 14
Art. 38 – Definizione di danno parziale 14
Art. 39 – Determinazione del valore di indennizzo 14
Art. 40 – Liquidazione in denaro del danno totale 15
Art. 41 – Opzione rimpiazzo in caso di danno totale 15
Art. 42 – Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate 15
Art. 43 – Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate 15
Art. 44 – Pagamento dell’indennizzo 15
Art. 45 – Modifiche delle garanzie 16
Capitolo 2 – Mobilità 16
Art. 46 – Oggetto dell’assicurazione 16
Capitolo 3 – Infortuni Dei Trasportati 16
Art. 47 – Oggetto dell’assicurazione 16
Art. 48 – Esclusioni 17
Art. 49 – Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge 17
Art. 50 – Rinuncia al diritto di surrogazione 17
Art. 51 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità 17
Art. 52 – Determinazione dell’indennizzo 18
Art. 53 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità 18
Art. 54 – Morte da infortunio 19
Art. 55 – Pagamento dell’indennità 19
Capitolo 4 – Sinistro Protetto 19
Art. 56 – Garanzia sinistro protetto 19
Art. 56.1 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo 19
Art. 56.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto 19
Art. 57 – Obblighi in caso di sinistro 19
Art. 58 - Indennizzo del danno 19
Capitolo 5 – Assistenza 19
Art. 59 – Garanzia assistenza 19
Art. 60 – App con Nobis 22
Art. 61 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza 23
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 25
Art. 62 – Denuncia del sinistro 25
APPENDICE NORMATIVA 27
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 29
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Addetto: titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori;
Alienante: colui che trasferisce la proprietà del veicolo o consegna il veicolo in conto vendita;
Antifurto satellitare: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell’impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con il Centro Servizi della Casa Costruttrice, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all’utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l’apparecchio stesso; Arbitrato: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l’interpretazione o l’esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e da un terzo Arbitro;
Assicurato/Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Audiofonovisivi: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;
Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;
C.D.A.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
C.D.S.: codice della Strada;
C.Q.C.: carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;
Cedente: colui che cede il proprio diritto ad un altro soggetto (id est: al cessionario);
Centro convenzionato: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con l’Impresa;
Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;
Con Nobis: app dedicata ai Clienti dell’Impresa, che sottoscrivono con la stessa, una copertura assicurativa che includa il servizio di Assistenza, con le modalità e le limitazioni previste dalle Condizioni di Polizza, scaricabile tramite gli Store di Android ed Apple;
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione nell’interesse proprio o di altre persone;
Cessionario: colui al quale viene trasferito un diritto;
Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito; non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale;
Degrado: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;
Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto) e comporta per i terzi il dovere di non turbare l’esercizio dello stesso;
Estero: la garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea);
Cristalli: rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, del tetto panoramico o dei cristalli laterali dell’auto;
Eventi naturali: danni che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, mareggiate e trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
Eventi sociopolitici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
Furto: è il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Franchigia: importo fisso che rimane a carico dell’Assicurato al momento della liquidazione del sinistro;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’Assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
Illecito amministrativo depenalizzato: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Imputazione colposa: per il reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale);
Imputazione dolosa: per il reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale);
Incendio: autocombustione con sviluppo fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;
Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;
Franchigia: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
Modulo di Polizza: il documento che prova la sottoscrizione del contratto da parte dell’Assicurato/Contraente;
Parti: l’Impresa, l’Assicurato/Contraente;
Optionals: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo; Opzione rimpiazzo: L’Assicurato/Contraente, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile, da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso (cfr. art. 41);
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato/Contraente all’Impresa assicuratrice;
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato/Contraente nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;
Quattroruote e Tuttotrasporti: le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus;
Rapina: il reato previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Reato: violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall’ordinamento (art. 17 c.p.):
⮚ DELITTO = violazione per la quale è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa;
⮚ CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell’arresto e dell’ammenda;
Rete convenzionata: le Carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
Rete non convenzionata: le Carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
Revoca della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria adottata dall’Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida;
Riparazione a caldo: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale; Riparazione a freddo: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l’utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica “tira bolli”;
Ritiro della patente di guida: prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall’Agente accertatore, nell’ipotesi di violazione di norme del CdS oppure quale conseguenza dell’ordinanza prefettizia di sospensione;
Sanzione amministrativa: provvedimento dell’Autorità Amministrativa Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali.
⮚ PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
⮚ ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco;
Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Sospensione della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, e che viene inflitta a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS; Spese di giustizia penale: spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato (art. 535 c.p.p. comma 1);
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Terzo: non rivestono qualifica di terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Transazione: accordo con il quale le Parti, mediante reciproche concessioni, definiscono un contenzioso in essere, anche giudiziale, o prevengono l’insorgere di una controversia;
Trattazione stragiudiziale: tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;
Struttura organizzativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato/Contraente e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza; Usura: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;
Valore assicurato:
1. se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto, si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al prezzo indicato in Fattura, comprensivo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi. (esempio: Valore assicurato = Prezzo veicolo + accessori/audiofonovisivi come indicato in fattura);
2. se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato/Contraente non sia in possesso della fattura, si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al Valore commerciale del Veicolo riportato dalla rivista “Quattroruote” o “Tuttotrasporti” parametrato in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo;
Valore di indennizzo/Valore di rimpiazzo: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie;
Veicolo: autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergivetro anteriori e posteriori;
Vertenza amministrativa: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all’Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato;
Vertenza contrattuale: controversia inerente all’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;
Vita privata: attività extraprofessionale.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Guida Sereno Green 2.0, Mod. GSGV2.2019.001-2020.001 ed. 2020-10 Ultimo aggiornamento 01/10/2020
In questa sezione il Contraente/Assicurato trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente/ Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
Non è previsto il frazionamento del premio.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all’Impresa.
Art. 3 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO
La presente polizza ha durata annuale o poliennale, fino ad un massimo di 84 mesi secondo quanto indicato nel Modulo di polizza, e non si rinnova tacitamente alla relativa scadenza.
Art. 5 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 6 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 7 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 9 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 10 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente/Assicurato o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente/Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato/Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse soltanto le imposte.
In caso di recesso dell’Assicurato/Contraente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituirà la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.
Art. 11 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)
a) Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti:Sostituzione del contratto – si verifica nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
b) Cessione del contratto – si verifica nel caso in cui l’alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa la quale prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 12 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO) IN CASO DI PRESENZA DEGLI APPARATI ANTIFURTO PREVISTI DALLA SUCCESSIVA “CLAUSOLA INSTALLAZIONE DELL’ANTIFURTO SATELLITARE IN ABBINAMENTO AL DISPOSITIVO LOJACK”
Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, determinerà esclusivamente il seguente effetto:
Sostituzione del contratto – si verifica nel caso in cui l’Assicurato/Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui l’antifurto satellitare ed il Lojack verranno regolarmente disinstallati e/o reinstallati sul nuovo veicolo (di valore uguale o superiore ad € 50.000,00) da un centro convenzionato con l’Impresa o con la Casa Costruttrice (i centri convenzionati Nobis saranno reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx) e sarà emessa apposita appendice di variazione.
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e relativa al periodo assicurativo non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, ad esclusione della garanzia oggetto del sinistro.
Il Contraente/Assicurato deve dare notizia all’Impresa della denuncia presentata avanti all’Autorità di pubblica sicurezza fornendo copia della stessa.
Art. 14 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/ Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa.
il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
• In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione sopra indicata e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta relativa al periodo assicurativo non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.
Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 15 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 16 – VINCOLO
(operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di Polizza/Scheda di Xxxxxxx vengano riportati i dati richiesti)
a) per i veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di Polizza, l’Impresa si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
• a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata A/X. Xxxxx inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dell’Ente vincolatario.
b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore.
La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sul Modulo di Polizza e pertanto l’Impresa si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
• comunicare all’Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
• non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente finanziatore è fin d’ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di Polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente finanziatore.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell’Assicurato/Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 18 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l’Impresa e il Contraente/ Assicurato.
Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o P.E.C. indirizzata all’Impresa.
ART. 19 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri - Mobilità - Infortuni dei trasportati – Sinistro Protetto – Assistenza) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:
• “Formula Standard” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Garanzie Accessorie, Sinistro Protetto ed Assistenza;
• “Formula Plus” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli, Sinistro Protetto, ed Assistenza;
• “Formula Super” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Sinistro Protetto, ed Assistenza;
• “Formula Superior” con all’interno le garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli e Kasko completa, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Sinistro Protetto ed Assistenza.
Ad ognuna delle precedenti Formule possono essere aggiunte alternativamente le prestazioni/coperture:
• Gap 1
• Gap 2
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI
CLAUSOLA INSTALLAZIONE DELL’ANTIFURTO SATELLITARE IN ABBINAMENTO AL DISPOSITIVO LOJACK
(OBBLIGATORI PER VEICOLI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 50.000,00)
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 50.000,00 la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo satellitare, nonché il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, il contratto si intenderà nullo fin dall’origine.
Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare.
Per antifurto satellitare si intende un sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geo-localizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la Centrale Servizi della Casa Costruttrice. Inoltre, esso deve permettere la rilevazione di ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l’orario delle rilevazioni.
L’impianto installato sul veicolo è di proprietà dell’Assicurato/Contraente.
L’assicurazione, ove risulti installato l’antifurto satellitare, è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato/Contraente attestante che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione dell’antifurto satellitare identificato nel Modulo di Polizza;
• l’installazione dell’antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dall’Impresa o dalla Casa Costruttrice o direttamente comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto.
• il Sistema di antifurto satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della copertura assicurativa.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
• non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Proprietario / Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato/Contraente, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato/ Contraente, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
L’Impresa, in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà all’Assicurato/Contraente il 75% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato/Contraente.Nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato, l’Impresa assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo.
Art. 20 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA “CORPI VEICOLI TERRESTRI”
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di Polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, a seguito di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali ed Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione, Kasko e Garanzia Gap.
Le garanzie effettivamente operanti saranno quelle scelte dall’Assicurato e riportate sul Modulo di Xxxxxxx.
È compresa, fino ad un indennizzo massimo di € 1.000,00 (mille Euro), anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:
• la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
• la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 21 – VALORE ASSICURATO
Per la determinazione del valore assicurato del veicolo si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo, oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo. Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell’Assicurato/Contraente, per la determinazione del valore assicurato del veicolo si considera la somma in Euro corrispondente al Valore commerciale delle “Automobili usate” riportato dalla rivista “Quattroruote” o “Tuttotrasporti”, parametrato allo stato di conservazione ed usura del veicolo.
Art. 22 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o, nel caso di locazione finanziaria, in base alla provincia di residenza del Locatario.
Art. 23 – GARANZIA INCENDIO
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto:
• all’azione del fulmine;
• allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
• a natura elettrica;
• a dolo di terzi.
Art. 24 – GARANZIA FURTO E RAPINA
Sono compresi nella garanzia “Furto e Rapina” i seguenti eventi:
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
• Atti vandalici, purché conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento;
• Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
• nell’esecuzione di questi reati;
• a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 25 – GARANZIA EVENTI NATURALI
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
• Grandine;
• Tempeste;
• Uragani;
• Mareggiate;
• Trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
• Frane e smottamenti del terreno;
• Valanghe e slavine.
Art. 26 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
• Tumulti popolari;
• Scioperi;
• Sommosse;
• Atti di terrorismo;
• Sabotaggio;
• Vandalismo.
L’operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato/Contraente – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non abbiano preso parte attivamente agli eventi di cui sopra.
Art. 27 – GARANZIA ACCESSORIE
La garanzia di cui al presente articolo comprende e prevede il:
a. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI: la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
b. RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal proprietario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per polizza.
c. RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO: la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di proprietà dell’Assicurato in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata nel limite di € 5.000,00 per polizza.
d. RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA: la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
e. RIMBORSO COSTO DI RIAQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO: la garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà dell’Assicurato/Contraente contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza, a condizione che l’evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte dell’Assicurato/Contraente del bene risultante da scontrino/ fattura nonché che venga dimostrato il pagamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
f. RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall’Assicurato/Contraente a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
g. RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato/ Contraente per l’apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
h. RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTÀ): la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato/Contraente nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
i. RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente ad incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato/ Contraente dell’avvenuto ritrovamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
j. RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG: la garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista degli stessi che avvenga non in conseguenza di incidente stradale o urto. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per ripristinare o sostituire l’impianto di antifurto (satellitare o non), con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente/urto durante la circolazione del veicolo. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA: la garanzia copre l’indennizzo dei costi pro rata temporis sostenuti dall’Assicurato/Contraente (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo assicurativo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
m. RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE (OPERATIVA SOLO IN CASO DI DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO): la garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del veicolo di rimpiazzo ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni di assicurazione. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
n. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
o. INDENNIZZO BAGAGLI: la garanzia copre il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell’Assicurato/Contraente dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
p. GARANZIA KASKO PNEUMATICI: la garanzia copre l’Assicurato/Contraente dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l’Impresa. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
q. DANNI AL VEICOLO A CAUSA DI INVESTIMENTO E URTO DI ANIMALI SELVATICI: l’Impresa indennizza i danni subiti dal veicolo assicurato durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all’attraversamento di animali selvatici, a condizione che sia intervenuta la Pubblica Autorità competente. La garanzia viene prestata con un limite di € 3.000,00 per sinistro/anno.
pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il
Art. 28 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato/Contraente delle spese sostenute per sostituire o riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, il materiale trasparente del tettuccio apribile nonché i cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla garanzia rottura dei cristalli.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
Art. 29 – GARANZIA COLLISIONE
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato/Contraente, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
Art. 30 – GARANZIA KASKO
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza in conseguenza di:
• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
• Urto;
• Uscita di strada;
• Ribaltamento.
Art. 31 – LIMITI DI INDENNIZZO
Le somme garantite ed i massimali indicati qui di seguito rappresentano il massimo esborso dell’Impresa per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia | Massimale/Somma garantita |
Incendio, Furto e Rapina | - Per il danno totale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo art. 41, mentre, nel caso in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche, nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo e comunque, dopo i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - € 1.000,00 per copertura per gli accessori, optional, apparecchi audiofonovisivi non di serie. Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice, l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
Eventi Naturali e Grandine | - Per il danno totale: con esclusione del caso Grandine, il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 41, mentre, nel caso in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: con esclusione del caso Grandine, il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo e comunque, dopo i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno totale: in seguito ad un sinistro Grandine, il valore commerciale al momento del sinistro, nel limite del valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza, purché il veicolo presenti una data di prima immatricolazione non anteriore a 4 (quattro) anni rispetto alla data di stipula del contratto; nel caso invece in cui la data di prima immatricolazione, rispetto alla data di stipula del contratto, fosse superiore ai 4 (quattro) anni, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Quanto sopra, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato/Contraente opti per l’opzione rimpiazzo piuttosto che per l’indennizzo in denaro. - Per il danno parziale: in seguito ad un sinistro Grandine, il valore commerciale al momento del sinistro, nel limite del valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza, purché il veicolo presenti una data di prima immatricolazione non anteriore a 4 (quattro) anni rispetto alla data di stipula del contratto; nel caso invece in cui la data di prima immatricolazione, rispetto alla data di stipula del contratto, fosse superiore ai 4 (quattro) anni, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Quanto sopra, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione presso le carrozzerie convenzionate piuttosto che per la riparazione al di fuori delle stesse o non volesse far riparare il mezzo. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Collisione | - Per il danno totale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 41, mentre, nel caso in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo e comunque, dopo i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Kasko | - Per il danno totale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo art. 41 mentre, nel caso in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo e comunque, dopo i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici | - Per il danno totale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo art. 41, nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. In ogni caso, se la data di prima immatricolazione del veicolo risulti anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. In ogni caso, infine, se la data di prima immatricolazione del veicolo risulti anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Cristalli | € 1.000,00. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. |
Art. 31 BIS – GAP – GARANZIA DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI RIACQUISTO ED INDENNIZZO RICONOSCIUTO IN CASO DI UTILIZZO DELL’OPZIONE RIMPIAZZO
(valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l’opzione rimpiazzo).
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, si impegna nei confronti dell’Assicurato/Contraente, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, al pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo.
La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di garanzia ed essa si compone di due formule assicurative:
• GAP 1: nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza;
• GAP 2: nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza.
Perché la garanzia, in entrambe le forme (GAP1 e GAP2) sia operante senza alcun limite chilometrico, è necessario che sul veicolo sia installato, sin dall’origine della copertura, un apparato con tecnologia GPS. In caso contrario, al verificarsi di un sinistro come sopra descritto, il veicolo non deve aver percorso più di 00000 xx/xxxx ed in tal caso, l’Impresa avrà facoltà, ai fini della corretta applicazione della garanzia, di richiedere l’esibizione dei tagliandi di manutenzione eseguiti presso i centri con essa convenzionati o presso la rete ufficiale del costruttore.
Art. 32 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO
Sono esclusi dalla copertura i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
• alle antenne avvitate ed ai tergivetro anteriori e posteriori;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
• conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o meno) occupazione militare, scioperi, manifestazioni e sommosse, invasioni, insurrezioni;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
• conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
• determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
Esclusioni specifiche delle garanzie incendio, furto e rapina:
l’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
• causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
• riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo di antifurto satellitare e sia possibile verificarne, da parte dell’Impresa, il corretto funzionamento al momento del sinistro.
Esclusioni specifiche della garanzia collisione:
l’assicurazione non comprende i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, nonché ad ogni altro evento sociopolitico;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina.
Esclusioni specifiche della garanzia kasko:
l’assicurazione non comprende i danni:
• esclusi nella garanzia Collisione;
• alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
• meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
Esclusioni specifiche della garanzia Atti vandalici ed eventi sociopolitici:
l’assicurazione non comprende i danni:
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alle fattispecie di cui alla garanzia Kasko.
Esclusioni specifiche della garanzia Eventi naturali:
l’assicurazione non comprende i danni:
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• danni derivanti da alluvioni e inondazioni.
Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli:
l’assicurazione non comprende i danni:
• rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
• rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici;
• rottura del tetto superiore in cristallo.
Art. 33 – SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | |
Incendio, Furto e Rapina | Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 |
Incendio, Furto e Rapina | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia | AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Incendio, Furto e Rapina | Altre province | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/ FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | |
Eventi naturali | Tutte | - Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 - Solo per la garanzia Grandine, in caso di riparazioni “a freddo” rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 1.000,00 mentre in caso di riparazione “a caldo” rimane a carico dell’assicurato una franchigia assoluta di € 2.000,00. | NESSUNO |
Collisione | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | NESSUNO |
Kasko | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00 |
Eventi sociopolitici | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Cristalli | Tutte | € 350,00 per sinistro | NESSUNO |
Art. 34 – DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 000 0000000, E-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità Pubblica, inoltrando all’Impresa, copia della stessa, vistata dall’Autorità medesima. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro all’Impresa deve far seguito l’invio in originale alla stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
Art. 35 – RECUPERO DEL VEICOLO
L’assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell’indennizzo, l’eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest’ultimo.
Prima che l’Impresa proceda alla liquidazione del danno, l’Assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l’indennizzo.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’Impresa.
Art. 36 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione.
L’Impresa, informato l’Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia nonché può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
Nel caso di danno da Grandine, infine, l’Impresa si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se far eseguire la riparazione del veicolo con tecnica a freddo piuttosto che a caldo, anche ricorrendo ad Aziende Specializzate del settore, fermi i relativi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti contrattualmente e purché, in qualunque dei due casi, la riparazione abbia equivalente risultato finale.
Art. 37 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
• furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi fra quelli assicurati che determinino la distruzione completa del veicolo.
Art. 38 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dalla vendita del relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.
È parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dalla vendita del relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
Art. – 39 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO
L’ammontare del danno è definito direttamente dall’Impresa con l’Assicurato. In caso di discordanza sulla determinazione dell’ammontare del danno, quando una delle parti lo richieda, esso può essere determinato da periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola parte, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell’Assicurato.
I risultati delle valutazioni compiute dai periti sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate “Quattroruote” o “Tuttotrasporti” ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate, per il danno parziale o di procedere con il Rimpiazzo con un nuovo veicolo per il danno totale, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”.
Art. 40 – LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE
L’Impresa, in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all’Assicurato, quale indennizzo liquidabile, il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate “Quattroruote” e “Tuttotrasporti” al netto di eventuali franchigie e scoperti, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31– “Limiti di indennizzo”.
Art. 41 – OPZIONE RIMPIAZZO IN CASO DI DANNO TOTALE
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso. Nel caso in cui l’Assicurato decidesse di acquistare un nuovo veicolo di valore inferiore a quello indennizzabile, l’Impresa non liquiderà in nessun caso la differenza; nel caso in cui l’Assicurato decidesse di acquistare un veicolo di valore superiore a quello indennizzabile, la differenza resterà a Suo esclusivo totale carico.
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 730 a 1.095 | Da 1.096 a 1.460 | Da 1.461 a 1.825 | da 1.826 in poi |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% | In base al valore commerciale al momento del sx |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | Il valore commerciale al momento del sx |
L’Impresa provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31 “Limiti di indennizzo”.
L’opzione rimpiazzo, senza applicazione di deprezzamento, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31 “Limiti di indennizzo”, è esercitabile se il veicolo oggetto di furto, rapina o distruzione sia stato sottoposto, alle scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri convenzionati con l’Impresa, non abbia percorso più di 30.000 (trentamila) km annui e il danno totale avvenga nei primi 24 mesi (730 giorni) dalla stipulazione della polizza. Successivamente ai primi 24 mesi (730 giorni) di durata della copertura, l’opzione sarà comunque esercitabile dall’Assicurato e l’indennizzo avverrà applicando il deprezzamento previsto dalla suddetta tabella, con applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31 “Limiti di indennizzo”.
In caso di rimpiazzo l’Impresa provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 30 (trenta).
Art. 42 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE
L’Impresa, in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e della franchigia previsti dal precedente Art. 33, tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31“Limiti di indennizzo”.
Art. 43 – RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall’Impresa, quest’ultima riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo, senza applicazione del degrado d’uso sui pezzi di ricambio, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata della copertura e le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nel precedente Art. 33; trascorsi i primi 60 (sessanta) mesi, l’indennizzo avverrà tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in ogni caso restano fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 31 – “Limiti di indennizzo”. In tale caso l’Impresa provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 44 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l’Impresa si riserva di applicare un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.
In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). Inoltre, l’assicurato dovrà rilasciare:
• procura a vendere a favore dell’Impresa;
• delega alla rottamazione, se richiesta dall’Impresa;
• dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
• relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione di detto impianto, unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.
In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.
L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo.
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.
Art. 45 – MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 2 – MOBILITÀ
Art. 46 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di
€ 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo, per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all’Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI
Art. 47 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dall’Assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All’assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€. 150.000,00) indicato sul Modulo di Xxxxxxx, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un’invalidità permanente o la morte. Più precisamente l’Impresa garantisce:
• l’invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo, l’Impresa paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
• la morte da infortunio del trasportato: nel limite € 150.000,00 per veicolo se l’infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.
I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.
Art. 48 – ESCLUSIONI
L’Impresa non riconosce alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie compiute dal trasportato;
• derivanti da guerra, insurrezioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del guidatore.
Art. 49 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.
Art. 50 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 51 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ
Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, l’Impresa effettua il pagamento dell’indennità sulla base della successiva “Tabella per la liquidazione dell’indennità di invalidità permanente”, tenendo conto della franchigia assoluta del 66%.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, l’Impresa paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della successiva “Tabella per la liquidazione dell’indennità di invalidità permanente”, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
Tabella esplicativa
IP % Accertata | % Liquidata |
fino al 66% | 0% |
67% | 1% |
68% | 2% |
69% | 3% |
70% | 4% |
71% | 5% |
72% | 6% |
73% | 7% |
74% | 8% |
75% | 9% |
76% | 10% |
77% | 11% |
78% | 12% |
79% | 13% |
80% | 14% |
81% | 15% |
82% | 16% |
83% | 17% |
IP % Accertata | % Liquidata |
84% | 18% |
85% | 19% |
86% | 20% |
87% | 21% |
88% | 22% |
89% | 23% |
90% | 24% |
91% | 25% |
92% | 26% |
93% | 27% |
94% | 28% |
95% | 29% |
96% | 30% |
97% | 31% |
98% | 32% |
99% | 33% |
100% | 34% |
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE DEI TRASPORTATI
L’indennità per invalidità permanente parziale, fermi i criteri di franchigia operanti, verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sottoelencati:
Descrizione | Percentuale |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - un arto superiore - una mano o un avambraccio - un pollice - un indice - un medio - un anulare - un mignolo - una falange ungueale del pollice - una falange di altro dito della mano Amputazione di un arto inferiore: - al disopra della metà della coscia - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba Amputazione di un piede Amputazione di ambedue i piedi Amputazione di un alluce Amputazione di un altro dito del piede Amputazione della falange ungueale dell’alluce Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio Sordità completa di entrambi gli orecchi Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12° dorsale - una vertebra lombare Esiti di frattura di un meta mero sacrale Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme Perdita anatomica di un rene Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | des sin 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del dito 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 15% 8% |
Con riferimento alla menomazione degli arti superiori, le percentuali di invalidità indicate nella suddetta tabella esplicativa si riferiscono alle persone destrimane. Per le persone mancine, invece, la colonna con la percentuale di danno maggiore si applica agli arti superiori sinistri.
Art. 52 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l’Impresa formula un’offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
Art. 53 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e dall’Impresa a due medici, nominati uno per parte.
La controversia relativa alla determinazione del grado di invalidità permanente, può essere devoluta ai citati medici solamente dopo che l’Impresa abbia accertato il diritto dell’Assicurato/Contraente di percepire l’indennizzo contrattualmente previsto. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a data da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso, ove il Collegio medico abbia nel frattempo accertato un grado di invalidità permanente minimo, l’Impresa, in attesa della definizione del procedimento di accertamento, potrà procedere con il pagamento parziale dell’indennizzo nella misura minima stabilita dai periti medici. A definizione del procedimento di accertamento, l’Impresa procederà a liquidare l’eventuale conguaglio indennitario.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti
sia per l’Impresa che per l’Assicurato.
Art. 54 – MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza
– entro due anni dall’infortunio.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
Art. 55 – PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, l’Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento con valuta in Euro. L’Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
CAPITOLO 4 – SINISTRO PROTETTO
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio assicurativo.
Art. 56 – GARANZIA SINISTRO PROTETTO
Art. 56.1 – Oggetto della garanzia e Limiti di Xxxxxxxxxx
La presente garanzia indennizza l’Assicurato/Contraente del danno materiale e diretto patito al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Polizza, ed occorso a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.
La presente garanzia opera con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l’Impresa (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
Art. 56.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Sinistro Protetto
L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:
• dolo da parte dell’Assicurato/Contraente;
• sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
• violazioni di legge o amministrative;
• incidenti con veicoli non identificati;
• sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
• incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Art. 57 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
c) copia della carta di circolazione;
d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.
Art. 58 - INDENNIZZO DEL DANNO
Il massimale è di €. 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l’Impresa.
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA
Art. 59 – GARANZIA ASSISTENZA
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere l’assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), quale tipo di intervento necessiti,
nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Garanzie prestate Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata l’Impresa se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di
€ 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito dell’attivazione della garanzia denominata “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto e guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
Nel caso in cui il veicolo rimanga immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio, i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi per il rientro o per la prosecuzione del viaggio (in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo, classe turistica) dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato), fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
Nel caso in cui il veicolo dovesse rimanere immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo il furto e dovesse restare immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto del treno per sola andata ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, un biglietto aereo (classe turistica) per consentire all’Assicurato di raggiungere il veicolo e recuperarne il possesso dopo che siano state effettuate le operazioni di riparazione o dopo che il veicolo medesimo sia stato ritrovato. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato e terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Abbandono legale all’estero
Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo, successivamente al verificarsi del sinistro, dovesse risultare inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Prestazioni Sanitarie Consulti medici
La Struttura Organizzativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
Invio medico in Italia
La Struttura Organizzativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive, e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Struttura Organizzativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Struttura Organizzativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita esclusivamente in Italia e per un massimo di 3 volte per anno.
Rete sanitaria
La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Struttura Organizzativa in tutta Italia, è a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria:
• singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
• prestazioni specialistiche;
• nominativo dei singoli medici;
• esami diagnostici;
• ricoveri;
• onorari e tariffe convenzionate.
Gestione dell’appuntamento
Qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Struttura Organizzativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell’assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Struttura Organizzativa, l’assicurato usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
Art. 60 – APP CON NOBIS
Tramite la propria Applicazione, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza medica 24h su 24 ovunque nel mondo, con il servizio medico/sanitari in videochiamata, oltre al servizio che permette, direttamente tramite la App, il contatto con la Struttura Organizzativa per la richiesta di assistenza necessaria in quel momento, sulla base delle seguenti condizioni:
a) Descrizione del servizio
L’assicurato, a seguito dell’inclusione nella copertura offerte dalla presente polizza, può scaricare l’App CON NOBIS (disponibile su Apple Store e Google Play) accedendo, attraverso autenticazione, ai servizi di assistenza medica come descritti di seguito.
b) Durata del servizio
I servizi di assistenza presenti nell’App CON NOBIS decorrono dalla data di emissione della polizza e cessano alla scadenza della stessa.
c) Come accedere ai servizi dell’app “Con Nobis”
1) SCARICA GRATUITAMENTE L’app
Disponibile per smartphone e tablet CON NOBIS è scaricabile gratuitamente da:
GOOGLE PLAY STORE APPLE APP STORE
2) REGISTRATI IN DUE PASSAGGI
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- il numero di polizza
- un indirizzo e-mail valido
- nome e cognome
- una password personale
3) RICHIEDI ASSISTENZA IN VIDEO-CHIAMATA
Uno dei maggiori pregi di CON NOBIS è quello di essere un’app snella e molto intuitiva. Uno dei valori aggiunti per chi necessita assistenza, infatti, è quello di poter entrare in contatto tempestivamente e con il minor dispendio di energia possibile con chi può fornirgli un aiuto.
Per questo, richiedere assistenza in video-chiamata è semplicissimo: è sufficiente premere sul pulsante INIZIA SUBITO UNA VIDEO-ASSISTENZA dalla relativa sezione per entrare in contatto con la Struttura Organizzativa Nobis, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e ricevere una pronta assistenza a casa o in qualsiasi parte del mondo. Qualora fosse necessario, la video-chiamata sarà trasferita al Servizio Medico che potrà assistere il Cliente con consigli medici e una prima assistenza.
In mancanza di una connessione internet adeguata, invece, CON NOBIS permette comunque di effettuare una telefonata tradizionale.
d) Xxxxxxxx xxxxxx in video conferenza
L’App CON NOBIS mette a disposizione dell’Assicurato consulti medici in video conferenza 24 ore su 24 attraverso la sezione Video-Assistenza.
In caso di necessità, se presente una connessione Internet a banda sufficiente al funzionamento del servizio di video- conferenza, l’Assicurato potrà effettuare una videochiamata 24 ore su 24 alla Struttura Organizzativa la quale organizzerà l’accesso a sessioni di video-conferenza di consulto medico con il Servizio Medico della Struttura Organizzativa.
La prestazione viene erogata 24 ore su 24 dal Servizio Medico della Struttura Organizzativa ed è fornita gratuitamente per un massimo di 10 volte per il periodo di validità della polizza.
In assenza di una connessione Internet adeguata al funzionamento del servizio di video-conferenza, l’assicurato potrà alternativamente accedere alle sessioni di consulto medico sopra specificate via telefono, attraverso il Numero Verde 800-894147 oppure il numero x00.000.0000.000
e) Costo della prestazione
L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione dei consulti medici attivabili dalla App CON NOBIS secondo le limitazioni indicate al punto d).
Art. 61 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra
Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Inoltre, per la sola parte di Prestazioni Sanitarie, la garanzia non è comunque operante per: a) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
b) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato.
c) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
d) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); e) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.);
f) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali.
g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o eventi sociopolitici;
h) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato; i) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o, in
ogni caso, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
j) le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell’inclusione in copertura dell’Assicurato. Sono invece comprese nella copertura assicurativa le riacutizzazioni imprevedibili di patologie;
k) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; l) l’interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
m) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all’uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
n) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso nella copertura assicurativa l’esercizio delle seguenti attività sportive, se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
o) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell’Assicurato; p) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi da atti di temerarietà dell’Assicurato.
Resta inoltre stabilito che:
a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato;
b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento dell’Assicurato dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato medesimo;
d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’operato degli eventuali Professionisti/Tecnici/ Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato;
e) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto;
f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato;
g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
II servizio di Prestazioni Sanitarie, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata.
Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.
Per qualsiasi richiesta di informazione l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 62 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia assistenza, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 000 0000000, E-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
La denuncia di infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato con invio all’Impresa di ulteriori certificati medici.
Resta in ogni caso convenuto che l’Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine dispensando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxx, 00
00000 XXXXXXX XXXXXXXX (XX)
Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, componendo i seguenti numeri:
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, x00 000.0000.000
o, tramite l’App “CON NOBIS” (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento)
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza;
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.
In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). Inoltre l’assicurato dovrà rilasciare:
• procura a vendere a favore dell’Impresa;
• delega alla rottamazione, se richiesta dall’Impresa;
• dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
• relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Notes
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
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Direzione Generale:
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F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2020
Set Informativo Guida Sereno Green 2.0 - modello GSGV2.2019.001-2020.001 – edizione 01.10.2020