Schema Contratto di locazione ad uso commerciale
Allegato E
Schema Contratto di locazione ad uso commerciale
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OGGETTO: LOCAZIONE DEL CHIOSCO-BAR PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PRESSO IL “PARCO DELLE FONDERIE” IN CALCI – CON ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IVA
L'anno e questo dì del mese di in Calci (PI) tra:
COMUNE DI CALCI, con sede in Piazza Garibaldi n.1, Calci (PI), C.F./PVA 00231650508, nella persona di , nato/a a ( ) il
, in qualità di Responsabile del Settore , che agisce in nome e per conto del Comune stesso, (di seguito chiamato per comodità “Locatore”);
e
- con sede in ( ), Via , codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
qui rappresentata da nato/a a
( ) il
e residente in
Via
(cod. fisc. ) dall'altra parte (di seguito chiamato per comodità “Conduttore”)
premesso
A) che il Comune di Calci è proprietario dell’immobile oggetto del presente contratto, come dettagliatamente specificato nell’avviso pubblico di gara indetto su indirizzo delle Deliberazioni della Giunta Comunale di Calci n.58 del 04/04/2019 e
n.48 del 30/04/2020, nonché in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore 2 – Comune di Calci n. 67 del 02/02/2021;
B) con la sopracitata Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30/04/2020 è stata stabilita un’agevolazione anti-Covid19 per la gestione dell’immobile, prevedendo l’esenzione dal pagamento del canone per l’anno 2021;
C) che a seguito di procedura con evidenza pubblica, tramite l’avviso di cui sopra, è stato selezionato il soggetto destinato alla sottoscrizione del presente contratto;
D) che il soggetto selezionato ha rispettato tutte le previsioni stabilite nel suddetto avviso pubblico;
Tanto premesso si stipula e si conviene:
1. Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto del contratto
Il locatore, così come sopra identificato, cede in locazione ad uso commerciale al conduttore, così come sopra generalizzato che accetta a tale titolo, l’immobile posto in Calci (PI) Parco delle Fonderie snc, censito al Catasto Fabbricati di Calci al
fg. , Part. /oppure/ in fase di accatastamento.
3. Destinazione dell’immobile
L’immobile oggetto del contratto è destinato ad attività commerciale per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Conduttore dichiara di possedere /oppure/ di avere richiesto e di essere in attesa di tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative, sanitarie necessarie per l'espletamento della propria attività, manlevando il Locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
Il Conduttore si obbliga a non modificare tale destinazione. Il Conduttore dichiara di conoscere i locali e gli impianti ivi esistenti, di trovarli esenti da difetti ed idonei
all'uso che intenda farne, accettando il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
4. Durata
La durata della presente locazione è fissata in anni sei con inizio dal giorno…………..al giorno……………….. . Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta, da comunicarsi all’altra parte a mezzo Raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore più esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi di cui all’art. 29 L. 392/78 con le modalità ed i termini ivi previsti. La Parte conduttrice ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al Locatore mediante lettera Raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
5. Canone di locazione
II canone è convenuto in € ………..,00 (…………………../00) annui oltre Iva secondo legge, a partire dal 01 gennaio 2022 (a fronte dell’esenzione dell’anno 2021, disposta dal Comune di Calci, quale misura di agevolazione economica anti- Covid) e con scadenza al 31 dicembre di ogni anno solare fino alla durata del contratto, da corrispondersi per ogni annualità in rate annuali anticipate e con rideterminazione del canone per la frazione dell’ultimo anno del contratto rapportata ai mesi effettivi di decorrenza, con esercizio dell’opzione Iva da parte del Locatore. Detto canone verrà aggiornato, dal 01 gennaio 2023, nella misura non superiore al 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente e comunque nella misura massima consentita dalla normativa vigente. I canoni annuali, come sopra
determinati e con i relativi aumenti su base Istat, saranno corrisposti entro il quinto giorno dall’inizio di ogni annualità, mediante bonifico bancario con valuta fissa, da effettuarsi sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Calci.
E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento (trasmissione per posta o deposito presso qualunque terzo) e unica prova dello stesso è riconosciuta essere la ricevuta rilasciata dal Locatore. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. In caso di ritardato pagamento delle annualità del canone di locazione, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 12), decorreranno gli interessi moratori.
6. Garanzia per deposito cauzionale e canoni
Il Conduttore assume ogni responsabilità ed onere per eventuali danni che, in relazione all’esercizio dell’attività, possano derivare a terzi, nonché per eventuali danni che possano derivare a beni di proprietà comunale.
A tal fine, ai sensi della lett.a) del Paragrafo §8 dell’Avviso pubblico di gara, il Conduttore ha stipulato, con Compagnia di primaria importanza, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e di risarcimento danni dell’immobile, includendo la copertura assicurativa sul rischio di incendio, suoi oneri accessori, il ricorso vicini, danni da scoppio e fulmine, dolo, colpa, più eventi speciali, ed ogni danno da questi rischi derivante. Il Conduttore si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutte le annualità del contratto.
Inoltre, ai sensi della lett.b) del Paragrafo §8 dell’Avviso pubblico di gara, il Conduttore si impegna a produrre, fin dal 1 dicembre 2021, fidejussione bancaria/assicurativa con Istituto Bancario o Compagnia Assicurativa di primaria
importanza, a garanzia del pagamento dell’importo del canone annuo di locazione, che dovrà essere rinnovata ed adeguata all’aumento ISTAT di anno in anno, per tutta la durata del contratto. Fidejussione, questa, con la quale l'istituto contraente e/o erogante garantirà ed eseguirà, dietro semplice richiesta del Locatore, il pagamento dei canoni rimasti insoluti nei termini e per gli importi previsti nel presente atto.
Qualora le suddette polizza assicurativa e fidejussione bancaria/assicurativa non vengano puntualmente rinnovate nelle successive annualità, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., il contratto si intenderà risolto di diritto, costituendo la mancata prestazione di garanzia, inadempimento grave.
Dette garanzie saranno svincolate dal Locatore al termine della locazione sempre ché il Conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto.
7. Spese ed oneri
Saranno a carico del Conduttore, oltre al canone di locazione, agli oneri dovuti per le garanzie assicurativa e fidejussoria di cui al punto 6) e le spese di registrazione, imposte di registro, bolli e quant’altro afferente alla registrazione del contratto:
- le spese per volture di allacciamenti relativi alle varie utenze, che dovranno essere ad essa intestate;
- la tassa smaltimento dei rifiuti ed altre imposte, tasse e tributi inerenti lo svolgimento dell'attività;
- le utenze tutte, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di luce e acqua.
- le altre spese necessarie per l’avvio ed il conseguimento dell’attività di cui al successivo punto 8).
Il Conduttore è costituito custode dei beni locati ed ha l'obbligo di mantenere
strutture, impianti ed infissi in buono stato di manutenzione a sua cura e spese. In generale saranno a suo carico tutte le riparazioni e le spese di ordinaria manutenzione ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, da effettuarsi previa comunicazione all’ufficio LL.PP. comunale.
Nell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, il Conduttore dovrà assicurare, almeno, l’orario minimo di apertura prescritto dall’avviso pubblico di gara richiamato in premessa. Inoltre, nell’ambito delle funzioni di pubblico esercizio dell’attività economica suindicata, il Conduttore dovrà garantire l’uso del servizio igienico, assicurandone la custodia e la pulizia.
Rimarranno invece a carico del Locatore tutti gli interventi e le relative spese per la straordinaria manutenzione.
8. Modifiche adeguamenti e migliorie apportate all’immobile
Il Conduttore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’acquisto e montaggio delle attrezzature e arredi necessari per l’esercizio dell’attività e alla dotazione dei prescritti dispositivi di sicurezza a norma di legge.
Il Conduttore non ha diritto ad indennità per miglioramenti od addizioni apportati all’immobile locato. Il Conduttore è comunque obbligato a comunicare per iscritto qualsiasi miglioramento od addizione che intenda apportare al bene locato, tramite presentazione di apposito progetto. Il Comune, tramite l’Ufficio LL.PP. approverà o respingerà la proposta con apposito atto debitamente motivato.
In ogni caso le eventuali modifiche e/o adeguamenti, ed in specie quelli relativi agli impianti, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e conformi alle prescrizioni legislative e/o amministrative, nonché certificati da tecnici a tal fine abilitati.
9. Sub locazione-cessione azienda
E’ vietata la sub locazione, anche parziale dell'immobile locato. E‘ vietato anche il
comodato, anche parziale, dello stesso immobile. La facoltà di cessione del contratto di locazione è, di contro, ristretta all'ipotesi contemplata dall'art. 36 della L. 392/78 e da essa regolamentata. Il Conduttore si obbliga comunque a far conoscere il contenuto integrale del presente atto agli eventuali cessionari, al fine di far rispettare tutte le obbligazioni e garanzie in questo inserite. Resta fin d'ora convenuto comunque che l’odierno Conduttore, una volta ceduta l'azienda, non sarà liberato dalle obbligazioni contenute nel presente atto qualora il cessionario non vi adempia.
10. Responsabilità
Il Conduttore, già costituito custode dell'immobile locato, e fatto salvo la responsabilità che si è assunto nei confronti di terzi e delle Autorità con manleva del Locatore per ciò che attiene all'adeguamento di tutti gli impianti secondo la normativa vigente e quella che interverrà successivamente, esonera anche il Locatore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi suoi, di suoi dipendenti, familiari o terzi in genere, anche in occasione degli eventuali lavori di manutenzione e miglioria (preventivamente autorizzati dall’Ufficio LL.PP. comunale) nei confronti di terzi, vicini e/o personale delle ditte e/o imprese incaricate dell’esecuzione delle opere sull'immobile locato. Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le norme di prevenzione, di antinfortunistica od altro anche in relazione all'attività espletata. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause indipendenti dalla sua volontà.
11. Riconsegna dell'immobile
Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata
con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza o per le cause di cui al successivo punto 12), le parti concordemente convengono che la parte Conduttrice dovrà pagare alla parte Locatrice un’indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad un’ulteriore indennità giornaliera pari ad 1/20, a titolo di speciale penale, del canone che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della Parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
12. Clausola risolutiva espressa e penale
Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto:
− la mancanza o il venir meno di requisiti soggettivi, licenze/autorizzazioni amministrative e sanitarie, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a norma di legge;
− il fallimento dell’impresa conduttrice, esercitata nella sua forma giuridica;
− il mancato pagamento di un canone annuale di locazione;
− la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all’art. 36 della L. 392/78;
− la diversa destinazione del locale locato senza preventivo consenso scritto del Locatore;
− la mancata stipula e rinnovi successivi delle garanzie assicurativa e fidejussoria di cui al punto 6).
Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola, esso ne darà comunicazione al Conduttore tramite Raccomandata A.R. e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell’immobile. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel
termine indicato dal Locatore (comunque non inferiore a 30 giorni) e fermo il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del maggior danno, per il ritardo nella riconsegna dell’immobile, vale quanto concordemente stabilito tra le parti al punto 11).
13. Visite
Il Locatore si riserva il diritto di visitare i beni oggetto della locazione in qualsiasi giorno ed ora salvo preventivo accordo con il Conduttore. Il Locatore potrà anche far visitare l’immobile a terzi in ore e giorni da determinarsi e da concordare anticipatamente con il Conduttore.
14. Spese di registrazione
Tutte le spese di registrazione, imposta di registro e bolli, iniziali e annuali, quant’altro derivante dal presente contratto, sono a carico del Conduttore che espressamente assume a sé per intero.
15. Elezione domicilio
Il Conduttore, ai fini della notifica delle comunicazioni e atti relativi al presente rapporto, elegge domicilio presso il fabbricato locato. In caso di irreperibilità elegge domicilio presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Calci.
16. Modifiche
Nessuna modifica al presente contratto potrà essere apportata o provata se non per iscritto.
17. Effetti delle clausole del contratto
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
18. Foro competente
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero quello ove è ubicato l’immobile concesso in locazione.
19. Opzione assoggettamento all’Iva
Nel presente contratto viene esercitata l'opzione per l'assoggettamento all'Iva, in relazione ai corrispettivi dovuti in base al contratto di locazione in argomento, applicando l'Iva nella vigente misura.
20. Varie e rinvii
Il silenzio o l’acquiescenza della parte Locatrice per eventuali inadempienze della parte Conduttrice, anche se protratta nel tempo, non potrà mai avere altra e maggiore portata se non quella di mera tolleranza di fatto e non produrrà effetti giuridici di sorta, né potrà comunque essere invocata a favore della parte Conduttrice. Per quanto non espressamente convenuto con il presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni di legge in materia e alle consuetudini e regolamenti vigenti.
Il Locatore Il Conduttore
Il Conduttore come descritta in epigrafe, ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., dichiara di aver letto, conoscere ed approvare specificatamente le clausole n°1)-2)- 3)-4)-5)-6)-7)-8)-9)-10)-11)-12)-13)-14)-15)-16)-17)-18)-19)-20) del presente
contratto.
Il Locatore Il Conduttore