VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, in data 5.11.2021
- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)
tra
e
- le XX.XX di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
anche nella loro qualità di Fonti Istitutive:
• del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI);
• del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca;
• dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche;
premesso che
- FSI è l’ente costituito nel 2010, nell’ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, avente scopo esclusivamente assistenziale e preposto ad erogare ai dipendenti e pensionati del Gruppo ISP ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale anche in caso di perdita dell’autosufficienza;
- a partire dal 2019 i dati relativi a contribuzioni, prestazioni, utilizzi del patrimonio del FSI sono stati oggetto di approfondita analisi al fine di individuare i possibili ambiti di intervento tali da consentire una maggiore stabilità nell’equilibrio delle gestioni, alla luce dell’andamento economico del Fondo stesso;
- ciò con l’obiettivo di ampliare la finalità mutualistica del Fondo e le modalità di partecipazione allo stesso, di favorire l’iscrizione al FSI da parte del personale in servizio attualmente non iscritto ed il mantenimento dell’iscrizione al momento del pensionamento, nonché di dare attuazione all’accordo 14 dicembre 2020, relativo alle forme di collaborazione autonoma ai (cosiddetti «agenti») mediante la costituzione di un’apposita gestione;
- inoltre, in attuazione delle previsioni dell’accordo 14 aprile 2021, le Parti intendono definire, con effetto dal 1° gennaio 2022, le modalità di confluenza del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca e dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche nel FSI e dell’iscrizione sempre al Fondo stesso di tutto il personale destinatario della copertura assicurativa ex UBI, compresi i pensionati e gli esodati destinatari delle predette coperture;
- al contempo, sempre nell’ambito dell’analisi dei dati relativi a contribuzioni, prestazioni, utilizzi del patrimonio del FSI, è emersa la necessità di trovare soluzioni al fine di incentivare il ricorso all’assistenza sanitaria convenzionata nonché, considerata la forte importanza anche sociale, intervenire sulle campagne di prevenzione e sull’assistenza Long Term Care (di seguito LTC) attraverso l’adozione di specifiche misure oltre che rivedere talune prestazioni per una maggiore copertura degli iscritti e dei loro familiari;
- le Parti hanno altresì valutato l’opportunità di rafforzare i meccanismi di solidarietà e mutualità esistenti nel FSI e di rivedere gli interventi previsti nel caso di eventuali squilibri annuali delle gestioni contabili esistenti;
- in conseguenza di quanto sopra le Parti si sono incontrate in data 22 e 30 settembre 2021, 8, 14, 21, 26 e 27 ottobre 2021, 4 novembre ed in data odierna per analizzare le possibili soluzioni da adottare e – a seguito delle valutazioni effettuate – adeguare conseguentemente lo Statuto, i Regolamenti delle Prestazioni e le Appendici, nonché il Regolamento elettorale del FSI;
si conviene quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti, in attuazione di quanto già previsto nell’accordo 14 aprile 2021, confermano che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’assistenza sanitaria nei confronti del personale dell’ex Gruppo UBI, ad oggi destinatari delle prestazioni erogate per il tramite della polizza sanitaria Cargeas, del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca e dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche, sarà garantita da FSI, con le modalità dettagliate nei successivi articoli del presente accordo;
3. PERSONALE DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL TRAMITE DI POLIZZA ASSICURATIVA
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il personale in servizio e coloro che a tale data fruiscano dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà destinatari nel corso del 2021 delle prestazioni di assistenza sanitaria per il tramite di polizza assicurativa (CARGEAS) ed hanno al 1° gennaio i requisiti per l’iscrizione a FSI, saranno iscritti al FSI con applicazione della complessiva normativa statutaria e la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell’Appendice 2 dello Statuto stesso per il periodo di due anni e pagamento del relativo contributo di ingresso previsto dall’art. 33.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, il personale in quiescenza a tale data, destinatario nel corso del 2021 delle prestazioni di assistenza sanitaria per il tramite della stessa polizza assicurativa dei dipendenti in servizio ed avente al 1° gennaio i requisiti per l’iscrizione a FSI, potrà richiedere l’iscrizione ad FSI con applicazione della complessiva normativa statutaria, con facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto e la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell’Appendice 2 dello Statuto stesso per il periodo di due anni e pagamento del relativo contributo di ingresso previsto dall’art. 33 nella misura dello 0,50% della pensione AGO per sé e dello 0,05% della stessa per ogni familiare a carico (con un massimo dello 0,15%).
Il personale in quiescenza ex Banca Popolare di Ancona ed il personale in quiescenza iscritto al Fondo B.R.E. Banca destinatari nel corso 2021 delle prestazioni di assistenza sanitaria per il tramite di polizza assicurativa ed avente al 1° gennaio i requisiti per l’iscrizione a FSI, potrà richiedere l’iscrizione ad FSI con applicazione della complessiva normativa statutaria, con facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto, e la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell’Appendice 2 dello Statuto stesso per il periodo di quattro anni e pagamento del contributo di ingresso previsto dall’art. 33 nella misura dello 0,50% della pensione AGO per sé e dello 0,05% della stessa per ogni familiare a carico (con un massimo dello 0,15%) per il medesimo periodo.
Le condizioni della polizza assicurativa di cui all’Appendice 2 dello Statuto saranno estese agli iscritti ed i relativi coniugi indipendentemente dall’età degli stessi, in coerenza con la complessiva normativa statutaria.
4. PERSONALE DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO ASSISTENZA DI SOCIETÀ DEL GRUPPO UBI BANCA
Gli iscritti al Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca dipendenti in servizio al 1° gennaio 2022 da società del Gruppo ISP e gli iscritti che a tale data siano destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà di Settore in applicazione degli accordi ex UBI o dell’accordo 29 settembre 2020, ovvero gli iscritti in quiescenza a tale Fondo Assistenza, saranno iscritti dal 1° gennaio 2022 al FSI e saranno beneficiari dalla medesima data rispettivamente per il personale in servizio/esodo delle coperture di assistenza sanitaria di cui “Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio” e per il personale in quiescenza dal “Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza”, con facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto.
Nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni statutarie nel tempo vigenti, sia prevista – a seguito di delibera degli organi sociali del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca conseguente il presente accordo – la destinazione del patrimonio riferibile agli iscritti di cui al paragrafo che precede al FSI avente le medesime finalità assistenziali, detti iscritti non saranno tenuti al pagamento del contributo di ingresso, che dovrà invece essere versato nel caso in cui il patrimonio non sia trasferito al FSI.
5. PERSONALE DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI LAVORATORI DELLA BANCA DELLE MARCHE
Gli iscritti all’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche dipendenti in servizio al 1° gennaio 2022 da società del Gruppo ISP e gli iscritti che a tale data siano destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà di Settore in applicazione degli accordi ex UBI o dell’accordo 29 settembre 2020, saranno iscritti dal 1° gennaio 2022 al FSI e saranno beneficiari dalla medesima data delle coperture di assistenza sanitaria di cui “Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio” con facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto.
Nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni statutarie nel tempo vigenti, sia prevista – a seguito di delibera degli organi sociali dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche conseguente il presente accordo – la destinazione del patrimonio al FSI avente le medesime finalità assistenziali, detti iscritti saranno tenuti al pagamento del contributo di ingresso per il periodo di 12 mesi, che dovrà invece essere versato interamente nel caso in cui il patrimonio non sia trasferito al FSI.
6. PERSONALE BCUBE
Le previsioni degli articoli 4. e 5. trovano applicazione anche nei confronti del personale destinatario dell’Accordo 28 novembre 2019 sottoscritto da UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi e dalle rispettive XX.XX. relativo alla cessione di attività e risorse a BCube Service SRL in servizio al 1° gennaio 2022 presso la medesima società e destinatari nel corso del 2021 delle prestazioni sanitarie del personale ex UBI.
7. DEROGA AL PERIODO MINIMO DI ISCRIZIONE
In via del tutto eccezionale, tenuto conto della straordinarietà dell’operazione, le Fonti Istitutive condividono che il personale che cesserà dal servizio con diritto a trattamento pensionistico successivamente al 1° gennaio 2022 e che non scelga di iscriversi alla “Gestione Mista”, potrà mantenere l’iscrizione al FSI anche nel caso in cui non siano trascorsi almeno cinque anni così come previsto dallo Statuto all’art. 4;
8. AGENTI E GESTIONE MISTA
Al fine di dare attuazione alle previsioni dell’accordo 14 dicembre 2020 in materia di assistenza sanitaria per le forme di collaborazione autonome operanti nell’ambito delle società appartenenti alla Divisione Banca dei Territori (diverse dal contratto di “lavoro misto”) le Parti definiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di un’apposita gestione, separata da quelle esistenti, definita Gestione Mista le cui caratteristiche e funzionamento sono riportate nello Statuto allegato al presente accordo.
Come condiviso tra le Parti, alla cosiddetta Gestione Mista possono iscriversi anche dal 1° gennaio 2022:
- gli attuali iscritti alla Gestione iscritti in quiescenza che esercitino entro il termine del 31 dicembre 2021 la facoltà di passaggio a detta Gestione
- con richiesta da avanzare entro il termine del 30 aprile 2022 i pensionati ex UBI destinatari nel corso del 2021 di una delle forme di assistenza sanitaria ex UBI (inclusi coloro che matureranno la finestra pensionistica dal 1° gennaio 2022) ovvero di forme di assistenza sanitaria fruita per il tramite del Fondo Pensione B.R.E. Banca e il personale in quiescenza ex Banca Popolare di Ancona destinatario nel corso del 2021 delle prestazioni di assistenza sanitaria per il tramite di polizza assicurativa.
La copertura in favore degli iscritti alla cosiddetta Gestione Mista ha le prestazioni minime riportate nell’Appendice 3 allo Statuto del FSI e il costo massimo di 500 euro per iscritto.
Per gli “Agenti” il costo a carico dell’azienda è pari a € 205.
Lo Statuto viene, pertanto, integrato dei riferimenti alla predetta Gestione Mista agli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17 e 25, definendo nel medesimo anche le condizioni per i passaggi tra le diverse gestioni.
Le Parti si danno atto che la tematica relativa al pensionamento degli Agenti ed alla possibilità di richiedere a quel momento l’eventuale passaggio alla “Gestione iscritti in quiescenza” sarà esaminato nell’ambito dell’incontro di verifica previsto al punto 14. del presente accordo entro il 1° semestre 2025.
9. PRESTAZIONI DI PREVENZIONE ED LTC
Al fine di ampliare le prestazioni fornite dal FSI dedicando sempre maggiore attenzione alle attività di prevenzione nonché alle forme di LTC anche a favore dei coniugi/uniti civilmente/conviventi di fatto resi beneficiari dagli iscritti, le Parti condividono di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, una apposita Gestione per l’attuazione delle specifiche previsioni in materia.
A tal fine ISP verserà entro il 31 dicembre 2021 un importo una tantum pari a 2 mln di euro da destinare alla costituenda “Gestione Fondo Protezione” che sarà finanziato, oltre che dalle modalità definite dall’art. 2 dello Statuto, da un contributo annuale pari a
- € 20,00 a carico azienda per ogni dipendente in servizio e per coloro che siano destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritti al FSI destinatario delle coperture LTC prevista dal CCNL di categoria, incrementati dal 1° gennaio 2024 a € 30,00 complessivi;
- € 30,00 a carico azienda per ogni iscritto in servizio e per coloro che siano destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà non destinatario delle coperture LTC prevista dal CCNL di categoria;
- € 10,00 a carico di ciascun iscritto in servizio/in quiescenza/ destinatario dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà già coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria;
- € 30,00 a carico di ciascun iscritto non coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria e
€ 30,00 per l’eventuale coniuge/unito civilmente/convivente di fatto reso beneficiario.
Attraverso la medesima Gestione sarà altresì garantita, con onere a loro carico, la copertura LTC agli iscritti già destinatari della copertura assicurativa sottoscritta dal Fondo Pensione
B.R.E. Banca.
Nell’ottica di favorire ulteriormente lo sviluppo dei programmi di prevenzione - nell’ambito delle iniziative in materia attraverso la “Gestione Fondo Protezione” - entro il mese di gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione del FSI definirà un pacchetto biennale di specifiche prestazioni, proposte dal Comitato Scientifico, aventi carattere di prevenzione per le quali intervenire, nell’ambito delle prestazioni rimborsate agli iscritti, con l’azzeramento delle franchigie e/o degli scoperti con onere posto a carico della “Gestione Fondo Protezione”.
Al fine di monitorare per tempo l’andamento dell’iniziativa e verificare gli utilizzi della “Gestione Fondo Protezione” nonché fornire indicazioni in materia al Consiglio di Amministrazione, le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2024 per analizzare i dati andamentali e definire eventuali diverse soluzioni.
Lo Statuto viene, pertanto, integrato dei riferimenti alla predetta Gestione Fondo Protezione agli articoli 2, 18 e 25.
10. ULTERIORI MODIFICHE STATUTARIE Lo Statuto del FSI è altresì modificato:
- all’art. 2 recependo le normative fiscali per enti non commerciali in tema di divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché introducendo al Capitolo 8 l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in caso di scioglimento del Fondo stesso;
- agli artt. 5 e 6 al fine di introdurre, a seguito delle evoluzioni normative intercorse, alcune modifiche in ottica di semplificazione dei processi di verifica dei carichi fiscali dei familiari;
- all’art. 18 definendo ulteriori competenze in capo al Consiglio di Amministrazione al fine di rispondere all’esigenza di tutela degli iscritti e garantire l’efficacia dei processi;
- all’art. 25 introducendo alcune variazioni alle modalità di copertura del contributo di solidarietà del 6% tra la Gestione iscritti in servizio e la Gestione iscritti in quiescenza e del ripianamento dell’eventuale sbilancio di entrambe le Gestioni, con superamento della quota differita.
Alla luce di tutte le novità sopra evidenziate in allegato viene riportato lo Statuto del FSI modificato che costituisce parte integrante del presente accordo.
11. MODIFICHE AI REGOLAMENTI E ALLE APPENDICI
Le Parti, anche in considerazione dei risultati delle analisi attuariali richiamati in premessa, convengono di introdurre alcune modifiche delle prestazioni riconosciute agli iscritti delle gestioni in servizio e in quiescenza al fine di incentivare il ricorso all’assistenza sanitaria convenzionata anche mediante una rimodulazione delle franchigie previste, nonché taluni ulteriori miglioramenti come definiti nei Regolamenti delle Prestazioni riportati in allegato che costituiscono parte integrante del presente accordo.
A supporto di tali interventi, al fine di garantire anche la continuità di equilibrio delle specifiche gestioni,
a) la contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente o destinatario dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto a FSI, una volta effettuata la rivalutazione ISTAT di ciascun anno, è incrementata:
a. di € 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022,
b. di ulteriori € 20,00 a partire dal 1° gennaio 2024.
b) le contribuzioni degli iscritti alla gestione iscritti in servizio per i familiari non a carico resi beneficiari delle prestazioni sono modificate come di seguito riportato:
• 1,00% a decorrere dal 1° gennaio 2022,
• 1,10% a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Tali incrementi contributivi unitamente agli apporti contributivi previsti in favore di prevenzione ed LTC di cui all’art. 7 del presente accordo, sono riportati nell’Appendice 1.
Il Consiglio di Amministrazione di FSI, fermo il premio di 900 euro pro-capite per ciascun iscritto in servizio o in quiescenza, si attiverà per individuare la copertura sanitaria a supporto delle prestazioni dell’Appendice 2 dello Statuto, al fine di poter ricercare miglioramenti delle prestazioni rispetto a quelli previsti dall’attuale polizza UniSalute, in uno o più dei seguenti ambiti:
- massimali dei ricoveri,
- cure dentarie,
- cure oncologiche,
- fisioterapia/psicoterapia,
- mezzi correttivi oculistici.
L’appendice 2 sarà conseguentemente aggiornata a conclusione dell’individuazione della polizza sanitaria da parte del Consiglio di Amministrazione di FSI.
12. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Al fine di consentire, in via straordinaria ed eccezionale, l’iscrizione al FSI da parte del personale in servizio (compreso quello di provenienza ex UBI) attualmente non iscritto a FSI o alle forme di assistenza sanitaria ex UBI, il medesimo potrà entro e non oltre il 31 dicembre 2021 richiedere l’iscrizione per sé e l’estensione delle prestazioni per gli eventuali familiari rientranti nelle previsioni statutarie, alle condizioni di seguito elencate:
- iscrizione al Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2022;
- pagamento di un’intera annualità di contribuzione a carico dell’iscritto dovuta per sé e per gli eventuali familiari ai sensi delle disposizioni statutarie oltre all’intera quota percentuale prevista a titolo di “contributo di ingresso” nell’accordo 2 ottobre 2010, senza fruizione delle prestazioni;
- possibilità di beneficiare delle prestazioni di cui all’Appendice 2 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per un periodo di due anni nel corso del quale l’Azienda verserà il contributo a proprio carico e l’iscritto continuerà a corrispondere il “contributo di ingresso” per sé e per i familiari a carico, oltre a quanto previsto per i familiari non a carico;
13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE
Per effetto dell’ingresso del personale ex UBI nel FSI, per consentire la più ampia partecipazione degli aventi diritto alle prossime elezioni degli Organi Sociali nonché al fine di rendere operative le modifiche definite con il presente verbale di accordo, il Regolamento elettorale del FSI è modificato come segue:
Modifica dei commi 2 e 3 dell’art.1:
2. Il Corpo Elettorale del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo) è composto dagli iscritti in servizio, nonché dagli agenti, ed iscritti in quiescenza compresi gli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico, tali il mese precedente quello dell’indizione delle elezioni. Esclusivamente in riferimento all’elezione
degli Organi Sociali relativa al quadriennio 2022-2025 il Corpo Elettorale è composto da tutti
gli iscritti al Fondo, tali il primo giorno del mese di indizione delle elezioni.
3. Il collegio elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti nell’Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso tra iscritti in servizio, quest’ultimi comprensivi degli agenti, ed iscritti in quiescenza compresi gli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico.
Modifica dei commi 1 e 6 dell’art.4:
1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni di cui all’art. 15 dello Statuto, possono essere presentati mediante liste:
- dalle XX.XX., separatamente o congiuntamente;
- da parte di un numero di iscritti non inferiore al 3% da determinare numericamente il 31 dicembre dell’anno precedente lo svolgimento delle elezioni, in riferimento relazione al collegio elettorale di riferimento. Esclusivamente per l’elezione degli Organi Sociali relativa al quadriennio 2022-2025 tale percentuale sarà determinata numericamente il primo gennaio dell’anno di svolgimento delle elezioni. Le consistenze numeriche della predetta percentuale sono rese note attraverso la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1. Ogni iscritto - individuato dal cognome, nome, numero di matricola (CID) e/o codice fiscale - può sottoscrivere una sola lista e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso di sottoscrizione plurima sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata in favore della lista presentata prima.
6. Le liste dei rappresentanti degli iscritti in servizio, quest’ultima comprensiva anche degli eventuali rappresentanti degli agenti iscritti al Fondo, devono essere distinte da quelle dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza, comprensiva degli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico eccezion fatta per l’elezione del Collegio dei Sindaci. Le liste in tale ultima ipotesi devono contenere, oltre ai due candidati quali sindaci effettivi, un candidato indicato quale supplente.
Modifica del comma 2 dell’art. 8:
2. A tal fine la Commissione:
- verifica il numero di voti validi espressi dagli iscritti per i rappresentanti degli iscritti in servizio comprensivi anche degli “Agenti” iscritti e degli iscritti in quiescenza, comprensivi degli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico in relazione ai singoli Organi;
- determina il quorum necessario per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti in servizio, comprensivi anche degli “Agenti” iscritti, dividendo il numero dei voti validi espressi relativamente all’Assemblea dei Delegati o al Consiglio di Amministrazione per i rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall’aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
- utilizzando le medesime determinazioni, individua i seggi da attribuire alle liste che concorrono all’elezione dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza, comprensivi degli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico relativamente all’Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
- individua un quorum unico per l’elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all’interno della lista stessa e, in subordine, in base all’ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
- nell’ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche si procede alla nomina del candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
14. INCONTRI DI VERIFICA Le Parti si incontreranno:
- dopo l’approvazione dei bilanci del FSI relativi agli anni 2022 e 2023 al fine di
monitorare le conseguenze delle modifiche concordate con il presente accordo e valutare gli eventuali opportuni interventi;
- entro il primo semestre del 2025 per una valutazione e un monitoraggio complessivo degli effetti delle modifiche concordate con il presente accordo.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Accordo firmato digitalmente
FABI FIRST/CISL
FISAC/CGIL UILCA
UNISIN