ABITARE L'ARTE: PROTOTIPI E DESIGN
ABITARE L'ARTE: PROTOTIPI E DESIGN
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE AD INCUBATORE D’IMPRESE
CAPITOLATO D’ONERI
11/03/2011 2.20
INDICE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.......................................................................................................
ARTICOLO 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’APPALTO.......................................................................................................
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE .....
ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE .............................................................................
ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA ..........................................................................................................
ARTICOLO 7 - GARANZIA DELLA FORNITURA ...........................................................................................
ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE ........................................................
ARTICOLO 9 – CONTROLLI E COLLAUDO......................................................................................................
ARTICOLO 10 - PAGAMENTI ..............................................................................................................................
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE................................................................
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE .........................................................
ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ....................................................................
ARTICOLO 14 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO ............................................
ARTICOLO 15 - PENALITA’: FATTISPECIE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE ..........................
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO............................................................
ARTICOLO 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO ..............................
ARTICOLO 19 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL’APPALTATORE ........
ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE .......................................
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto, assemblaggio e posa in opera degli arredi, attrezzature e accessori necessari per l’allestimento dei locali da adibire ad incubatore d’imprese che si collocano all’interno di Villa La Magia a Quarrata, nell’ambito del progetto denominato Abitare l'arte: prototipi e design.
2. La tipologia, le quantità e le specifiche tecniche degli elementi da fornire sono quelli analiticamente descritti nell’elenco prezzi (allegato 1 ), nel computo metrico estimativo (allegato 2) e nella relativa planimetria dei locali di destino degli arredi (Allegato 3).
3. L’importo presunto della fornitura e posa in opera delle attrezzature ammonta a € 79.744,00. (al netto dell’aliquota IVA). Il prezzo contrattuale della fornitura è unico e onnicomprensivo per tutti gli elementi contenuti nell’elenco di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed è determinato in misura pari all’offerta economica proposta dall’impresa aggiudicataria.
4. L’esecuzione della prestazione principale di fornitura deve essere integrata dagli oneri accessori e aggiuntivi che fanno carico all’appaltatore in relazione ai servizi ed alle funzioni ulteriori promessi con la presentazione della ”offerta tecnica”.
ARTICOLO 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
1. Le obbligazioni che formano oggetto dell’appalto comprendono, senza altro onere per la stazione appaltante, la fornitura, l’imballaggio, il trasporto, carico, scarico, consegna al piano, installazione, montaggio, posizionamento (compreso il fissaggio a muro o a parete), la posa in opera degli arredi e attrezzature e di tutte le opere accessorie all’esecuzione in proprio della fornitura e con disposizioni di capitali, macchine, personale specializzato ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire la fornitura stessa con installazione di tutte le opere affidate.
2. La fornitura oggetto di appalto dovrà essere realizzata, trasportata, assemblata e posta in opera presso i locali di villa La Magia a Quarrata, Via Vecchia Fiorentina II tronco.
3. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d’oneri e allegati, dalle migliori regole d’arte e dalle prescrizioni impartite dal committente. In particolare gli spazi interessati dalla fornitura devono essere allestiti in conformità alle previsioni di collocazione degli articoli che saranno indicate in apposite tavole progettuali redatte dal committente e fornite all’appaltatore in occasione della posa in opera della fornitura.
4. Le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza e Normative tecniche UNI e UNI EN ISO. A tal fine dovranno essere consegnate le relative certificazioni.
5. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi dai requisiti minimi contenuti negli allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato d’Oneri.
6. La data di decorrenza, individuata dall’amministrazione, per la consegna e posa della fornitura è il 15/01/2012. L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’ordinativo della fornitura fino a tre mesi prima/dopo della data sopra stabilita. Il tempo utile per la consegna della fornitura, espresso in giorni naturali, successivi continui a partire
dalla data dell’ordine, non potrà superare i novanta giorni naturali e successivi dal ricevimento dell’ordine scritto, che sarà effettuato anche a mezzo fax. La fornitura potrà essere richiesta, nel periodo di tempo previsto, anche mediante più ordini parziali.
7. Il termine ultimo per il completamento della fornitura è in ogni caso il 15 luglio 2012.
8. L'esecuzione del contratto ha inizio dopo la sottoscrizione dello stesso con l’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte del Committente.
9. Per proprie insindacabili esigenze, il Committente potrà prorogare il termine di consegna della fornitura fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni rispetto a quanto stabilito al precedente comma 7, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere dal Committente. Naturalmente la dilazione non dà luogo all’applicazione delle penali a carico dell’Appaltatore.
10. Il contratto di fornitura si conclude con il completo esaurimento della consegna degli articoli da fornire, a seguito di esito positivo del collaudo, della risoluzione di ogni eventuale controversia relativa, e a seguito del termine finale del periodo di garanzia. La fornitura non si intende conclusa fino a quando non saranno fornite dall’appaltatore tutte le documentazioni e certificazioni dovute a corredo dei prodotti da fornire.
11. L’ultimazione della fornitura è verbalizzata con apposito atto, sulla base di quanto previsto nel successivo articolo titolato “Verbale di collaudo”.
ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
1. Il prezzo offerto dall’appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, Iva esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all’appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto della presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Entro i termini di vigore della garanzia, di cui al successivo art. 6, il committente può richiedere e l’appaltatore ha l’obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o diminuzione sull’ammontare dell’intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto.
ARTICOLO 4 - Modalità di valutazione dell’offerta e di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo gli elementi di seguito individuati. La somma dei punteggi da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100.
1 | Pregio tecnico | 40 |
2 | Forniture di completamento non previste in appalto | 15 |
3 | Piano di manutenzione post-collaudo | 10 |
4 | Convenienza economica | 35 |
(Criteri e modalità di attribuzione dei punteggi).
Per l’attribuzione dei punteggi verrà nominata apposita Commissione. La stessa avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ogni offerta; il punteggio complessivo viene suddiviso in base agli elementi sopra riportati.
I vari coefficienti da moltiplicare per il punteggio assegnato a ciascun elemento componente l’offerta saranno determinati con le seguenti modalità.
(Elemento n. 1 –Pregio tecnico).
Punteggio massimo assegnabile per l’elemento n. 1- pregio tecnico: punti 40.
40
La Commissione giudicatrice valuterà la performance dei prodotti/servizi proposti in relazione al seguente parametro:
a) qualità dei materiali costruttivi e caratteristiche funzionali, prestazionali ed estetiche;
l’offerente dovrà presentare una relazione tecnica illustrativa che illustri ciascun articolo richiesto, con l’indicazione di dettaglio di tutti gli elementi e le caratteristiche idonei a valutare la qualità costruttiva, il grado di rifiniture, la resistenza all’usura, le capacità funzionali. Sarà particolarmente apprezzata la completezza ed accuratezza della documentazione di accompagnamento, come schede tecniche, depliants, disegni significativi in scala, certificazioni nazionali ed internazionali (sia dei componenti sia del prodotto finito), e materiale illustrativo per una esauriente descrizione degli arredi richiesti.
Per quanto contemplato al punto a), trattandosi di elemento di natura qualitativa e
discrezionale, il punteggio verrà calcolato della Commissione di gara, attraverso l’attribuzione diretta e insindacabile. La commissione attribuirà un valore che va da 0 a 1 per indicare la valutazione/giudizio effettuata in ordine all’elemento preso in considerazione esprimendo giudizio univoco così come di seguito:
ottimo 1
buono 0,75
sufficiente 0,50
parzialmente sufficiente 0,25
insufficiente 0
(Elemento n. 2 – Forniture di completamento non previste in appalto).
Punteggio massimo assegnabile per l’elemento n. 2- Forniture di completamento non previste in appalto: punti 10.
15
La Commissione giudicatrice valuterà la performance dei prodotti/servizi proposti in relazione al seguente parametro:
b) punteggio attribuibile all’eventuali Forniture di completamento non previste;
l’offerente dovrà presentare una relazione tecnica illustrativa che descriva ciascun eventuale articolo offerto con l’indicazione di dettaglio di tutti gli elementi e le caratteristiche idonei a valutare la qualità costruttiva, il grado di rifiniture, la resistenza all’usura, le capacità funzionali. Saranno particolarmente apprezzate le proposte che contempleranno quegli accessori volti a rendere completo l’arredamento dei locali quali: arredo bagni, cestini e portaombrelli, porta abiti, targhe e segnaletica interna, ecc.
Per quanto contemplato al punto b), trattandosi di elemento di natura qualitativa e
discrezionale, il punteggio verrà calcolato della Commissione di gara, attraverso l’attribuzione diretta e insindacabile. La commissione attribuirà un valore che va da 0 a 1 per indicare la valutazione/giudizio effettuata in ordine all’elemento preso in considerazione esprimendo giudizio univoco così come di seguito:
ottimo 1
buono 0,75
sufficiente 0,50
parzialmente sufficiente 0,25
insufficiente 0
(Elemento n. 3 –Piano di manutenzione post-collaudo).
Punteggio massimo assegnabile per l’elemento n. 2- manutenzione post collaudo: punti 10. L’elemento verrà in base alla disponibilità di assumersi da parte della ditta offerente (anche a mezzo subappalto) la manutenzione annuale delle attrezzature fornite dopo aver effettuato il collaudo delle stesse.
10
La Commissione giudicatrice valuterà la performance dell’eventuale piano di manutenzione presentato in sede di gara con l’indicazione delle prestazioni:
c) qualità del servizio prestato con particolare riferimento ai tempi d’intervento e al n. di anni in cui la ditta intende impegnarsi;
l’offerente dovrà presentare una relazione in cui illustra e comprova le modalità di organizzazione commerciale del servizio post-vendita sul territorio, con particolare riguardo alla sede, ai tempi di risposta ed alla proposta di programma di manutenzione, nel quale devono essere specificati numero, frequenza, tipologia e costi degli interventi di manutenzione programmi di manutenzione. La proposta migliore sarà quella che, fatto salvo i primi 12 mesi in garanzia e quindi soggetti a gratuità, presenta il miglior rapporto costi/servizi ovvero offre l’estensione della gratuità oltre i 12 mesi iniziali.
Per quanto contemplato al punto c), trattandosi di elemento di natura qualitativa e
discrezionale, il punteggio verrà calcolato della Commissione di gara, attraverso l’attribuzione diretta e insindacabile. La commissione attribuirà un valore che va da 0 a 1 per indicare la valutazione/giudizio effettuata in ordine all’elemento preso in considerazione esprimendo giudizio univoco così come di seguito:
ottimo 1
buono 0,75
sufficiente 0,50
parzialmente sufficiente 0,25
insufficiente 0
(Elemento n. 4 – Convenienza economica)
Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa; la valutazione del prezzo complessivo P per la fornitura in questione, offerto dalla concorrente, sarà dato dalla seguente formula di interpolazione lineare, e sarà espresso fino alla seconda cifra decimale (come tutti i conteggi da effettuare):
Pmigl P= 35 X --------- Poff | dove: Pmigl = prezzo migliore offerto; Poff = Prezzo offerto singolo concorrente; P= punteggio da attribuire | 35 |
ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE
1. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scrittura privata.
2. Formano parte integrante del contratto il capitolato d’oneri con i relativi allegati e l'offerta dell’appaltatore.
3. Il committente, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, svolge una riunione di coordinamento con l’appaltatore, al fine di fornire dettagliate informazione sui rischi esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta.
4. Tutte le spese contrattuali sono a completo carico dell’appaltatore.
ARTICOLO 6 - CAUZIONI
CAUZIONE PROVVISORIA:
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’offerta da presentare per l’affidamento delle forniture è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui all’art.113 comma 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e 1957 C.C. II comma e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente ed avere validità 180 giorni.
4. Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
5. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 75 comma 7 D.Lgs.163/06.
GARANZIA CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
6. Ai sensi dell’ art. 113 D.Lgs. 163/06, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 113 comma 3 D.Lgs.163/06 .
7. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di attestazione della regolare fornitura.
9. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto al credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
10. L’Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori incaricati dell’approvvigionamento e del montaggio.
11. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
12. Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente tutte le clasuole previste per la cauzione provvisoria.
13. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione.
14. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 75 comma 7 D.Lgs.163/06.
GARANZIA AGGIUNTIVA
15. N.B. Con riferimento all’art. 4 del presente CSA, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto dichiarato relativamente agli elementi nn. 2 e 3, in sede contrattuale, sarà chiesta specifica fideiussione per un importo minimo pari a € 3.000,00.
ARTICOLO 7 - GARANZIA DELLA FORNITURA
1. L’appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l’accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l’appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.
2. L’appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e dichiarati nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.
3. L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato.
4. L‘appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, includendo tutti gli interventi di manutenzione, assistenza tecnica, sostituzione di pezzi e fornitura ricambi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti per il periodo di 12 (dodici) mesi
a decorrere dalla data del verbale di attestazione della regolare fornitura, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante dell’appaltatore ed un incaricato del committente, di cui al successivo art. 9. Il periodo di garanzia gratuita può essere maggiore a seguito di quanto proposto dall’appaltatore nell’offerta tecnica, fermo restando che nessun onere economico potrà essere richiesto per questo alla stazione appaltante.
5. La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, ed è pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto.
6. L’appaltatore è tenuto a:
a) compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica il committente dei dati necessari alla compilazione;
b) consegnare la documentazione comprovante l’eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
c) sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al collaudo, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del collaudo negativo stesso; si rinvia in proposito a quanto previsto dal successivo articolo 15 in tema di penali e facoltà di risoluzione.
7. Al fine di una sollecita gestione delle richieste di intervento per assistenza e manutenzione in garanzia l’appaltatore è tenuto a comunicare i seguenti recapiti che assicurino una celere reperibilità di un responsabile tecnico incaricato per tutte le informazioni o disposizioni necessarie:
a) un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì compresi;
b) un recapito per comunicazione via fax (sempre attivo);
c) eventuale casella di posta elettronica.
8. L’appaltatore è tenuto, durante il periodo della garanzia della fornitura:
a) ad effettuare a sue spese la riparazione dei prodotti forniti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, inviata anche tramite fax, con ripristino della funzionalità dei medesimi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a pena di applicazione delle penali contrattuali per tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio e di funzionamento. In caso di non rispetto dei termini previsti, il committente potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire da altra impresa quanto necessario per eliminare i difetti e le imperfezioni, addebitandone la spesa all’appaltatore. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che, a giudizio del committente, non possono attribuirsi all’ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso;
b) a sostituire definitivamente, con prodotto analogo o equivalente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’intervento, i prodotti, laddove la riparazione non sia tecnicamente possibile.
9. Per ogni intervento tecnico sarà redatta un’apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente del committente.
ARTICOLO 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell’offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
2. IL committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l’appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
3. L’appaltatore assumerà l’obbligo di tenere indenne il committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.
ARTICOLO 9 – CONTROLLI E COLLAUDO
1. L’appaltatore riconosce al committente il diritto di far controllare da parte di suoi incaricati la qualità e quantità degli articoli consegnati. Nei casi in cui gli articoli risultino in tutto o in parte diversi da quelli contrattualmente previsti, ovvero si verificassero errori di consegna, l’appaltatore è tenuto a provvedere alla sostituzione immediata e completa delle attrezzature contestate.
2. Il committente può intimare per iscritto all’appaltatore di adempiere in un congruo termine alla sostituzione completa degli oggetti della fornitura contestati in base a segnalazione che potrà essere sia verbale sia scritta. L’intimazione scritta comporta che, decorso inutilmente il termine concesso, il contratto va risolto.
3. Il committente ha la facoltà di approvvigionarsi delle attrezzature non tempestivamente consegnate presso altri fornitori, addebitando all’appaltatore inadempiente i relativi costi sostenuti e perciò portando in compensazione il proprio credito con il contro-credito dell’ appaltatore conseguente alla fornitura, sempre fatta salva ogni azione di rivalsa ulteriore per eventuali maggiori danni.
4. Il controllo della fornitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli incaricati del committente non esonerano l’appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati in sede di collaudo.
5. La fornitura sarà sottoposta a collaudo complessivo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima consegna, in contraddittorio con l’appaltatore. Il collaudo è inteso quale verifica che i beni forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel capitolato e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i beni hanno le predette caratteristiche e risultano funzionare correttamente.
6. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di attestazione della regolare fornitura, firmato da un incaricato del committente e controfirmato da un incaricato dell’appaltatore, se presente.
7. L’appaltatore deve prestare ogni forma di collaborazione e fornire ogni mezzo tecnico che si renda necessario per consentire che la visita di collaudo abbia regolare svolgimento.
8. In caso di esito anche parzialmente negativo del collaudo, per ogni giorno di ritardo non imputabile al committente ovvero a caso fortuito o forza maggiore, dalla data del relativo verbale fino alla data della nuova consegna dei beni conformi al Capitolato e a quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, verrà applicata all’appaltatore una penale pari al 10% del
valore dei Beni il cui collaudo abbia dato esito negativo, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la facoltà del committente di risolvere di diritto il Contratto di fornitura se la nuova consegna non venga effettuata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del collaudo negativo.
9. Dalla data della ultimazione delle prestazioni e fino alla data del verbale di collaudo gli articoli forniti sono in regime di gratuita (aggiuntiva) manutenzione.
10. Il collaudo non esonera l’appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge.
ARTICOLO 10 - PAGAMENTI
1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la fornitura e posa in opera eseguita, dedotto l’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente maturati o per i costi direttamente sostenuti dal committente secondo quanto previsto nei precedenti articoli, sarà liquidato in un'unica soluzione a seguito della presentazione di regolare fattura da a collaudo effettuato e verrà pagato, previe le necessarie verifiche entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
2. La fattura, intestata al committente, dovrà indicare le modalità di pagamento e avere in allegato copia dei documenti di consegna.
3. Il committente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a quando l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
4. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, il committente può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
5. Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente capitolato l'appaltatore non può opporre eccezione al committente, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
2. La fornitura dovrà essere eseguita con personale specializzato, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il medesimo potrà accedere nei locali destinatari della fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.
3. Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco, gli oneri e obblighi seguenti:
a) l’obbligo di osservare tutte le disposizioni impartite dal committente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative all’appalto della fornitura in oggetto;
b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione della posa in opera degli arredi e delle attrezzature;
c) l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di resulta, imballaggi etc.;
d) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
e) il provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in loco dei materiali, allo scarico ed al trasporto, secondo la disposizione data dal committente appaltante;
f) l'adozione, nell'esecuzione della posa in opera e del montaggio, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008 attenendosi inoltre a quanto indicato nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze) predisposto dal committente. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata il committente nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
g) lo sgombero, entro la data di ultimazione della fornitura, di tutti i locali precedentemente occupati per deposito di materiali, attrezzi, etc.;
h) la nomina di un tecnico qualificato, rappresentante dell’Appaltatore, per l'organizzazione delle incombenze relative alla realizzazione della fornitura oggetto del presente appalto.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
1. L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) dovrà provvedere all’ informazione e formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente medesima e di indennizzo da parte della medesima.
4. L'appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la fornitura. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’appaltatore ha altresì l’obbligo della regolare corresponsione delle spettanze maturate nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopracitati, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente comunicherà all’appaltatore e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato all’appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi nel pagamento l’appaltatore non può opporre eccezioni al committente, né a titolo di risarcimento danni o a interessi.
7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta del committente, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente.
ARTICOLO 14 -– SUBAPPALTO
1. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 D.Lgs.163/06
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in materia di qualificazione delle imprese;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dal committente entro trenta giorni dalla
presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto,
4. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo le ipotesi previste dall’art. 118 comma 11 D.Lgs.163/06.
5. Qualora, durante il corso della fornitura, la Committenza, accertasse un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente all'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.
6. Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è vietato all'Appaltatore di:
- affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
- affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.
7. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della committenza per le forniture oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle forniture subappaltate.
ARTICOLO 15 - PENALITA’: FATTISPECIE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire (materiali originali) ed agli orari ed ai tempi da osservare per l’espletamento della fornitura e del montaggio.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna della fornitura, il committente avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a Euro 200,00.= (Euro Duecento/00=)., fatto salvo l’accertamento di un maggior danno.
3. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’Appaltatore ha in corso con il committente. In assenza di crediti, è riscosso tramite escussione della cauzione.
4. Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto
5. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale è facoltà, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI, RECESSO.
1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle forniture eseguite.
2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
3. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono le forniture si applicherà l’art. 116 della D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà lo stesso articolo.
In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
b) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
c) in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all’articolo precedente;
e) cessione del contratto;
f) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge.
g) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
h) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs.81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
i) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
l) la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
4. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
4. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
ARTICOLO 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione.
2. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali.
3. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore il committente si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura oggetto di appalto al concorrente che segue in graduatoria, oppure in caso di rifiuto o impossibilità, l’affidamento verrà fatto a terzi in danno dell’appaltatore inadempiente.
ARTICOLO 19 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL’APPALTATORE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'appaltatore devono essere tempestivamente comunicate al committente.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'appaltatore trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il committente continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali la fattura pervenuta con la nuova intestazione, nell'attesa, non sarà liquidata.
ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura medesima.
2. La definizione delle controversie spetta al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
3. Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della fornitura di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Pistoia.