ACCORDI INTERISTITUZIONALI
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA (in prosieguo «le due istituzioni»),
— visti il trattato sull’Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo «i trattati»),
— visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,
— visto il regolamento del Parlamento (1), in particolare gli articoli 105, 106 e 127 e gli allegati VIII e XIV,
— visti gli orientamenti politici esposti e le pertinenti dichiarazioni espresse dal presidente eletto della Commissione il 15 settembre 2009 e il 9 febbraio 2010 e viste le dichiarazioni formulate da ciascuno dei candidati membri della Commissione nel corso delle loro audizioni davanti alle commissioni parlamentari,
A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione,
B. considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all’efficace recepimento ed attuazione del diritto dell’Unione,
C. considerando che il presente accordo quadro fa salvi i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell’Unione, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,
D. considerando che il presente accordo quadro dovrebbe essere interpretato conformemente al quadro istituzionale quale organizzato dai trattati,
E. considerando che la Commissione tiene debitamente conto dei rispettivi ruoli conferiti dai trattati al Parlamento e al Consiglio, in particolare con riferimento al principio fondamentale della parità di trattamento di cui al punto 9,
F. considerando che è opportuno aggiornare l’accordo quadro concluso nel maggio 2005 (2) e sostituirlo con il testo seguente,
ADOTTANO IL SEGUENTE ACCORDO:
(1) GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.
(2) GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Per rispecchiare al meglio il nuovo «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione, le due istituzioni stabili- scono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle procedure e la pianifica- zione.
Xxxx concordano altresì disposizioni specifiche:
— sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui all’allegato I,
— sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento, di cui all’allegato II,
— sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui all’allegato III,
— e sul calendario per il programma di lavoro della Commis- sione di cui all’allegato IV.
II. RESPONSABILITÀ POLITICA
2. Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il pre- sidente designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest’ultimo esprima il suo voto elettivo.
3. A norma dell’articolo 106 del suo regolamento, il Parla- mento prende contatto con il presidente eletto della Commis- sione in tempo utile prima dell’avvio della procedura di appro- vazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente eletto.
I membri designati della Commissione assicurano la piena pub- blicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipendenza di cui all’articolo 245 TFUE.
Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l’intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente.
4. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell’azione nel settore di cui è incaricato.
Al presidente della Commissione incombe la piena responsabi- lità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un mem- bro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio man- dato.
Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.
La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei commissari.
I membri della Commissione che partecipano attivamente a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parla- mento europeo dovrebbero prendere un congedo elettorale non retribuito a decorrere dalla fine dell’ultima tornata prima delle elezioni.
Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento la sua decisione di concedere detto congedo, speci- ficando quale membro della Commissione assumerà il portafo- glio in questione durante tale periodo di congedo.
5. Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commis- sione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commis- sione, il presidente prende seriamente in considerazione la pos- sibilità di chiedere a tale membro di rassegnare le dimissioni, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ovvero illustra al Parla- mento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva.
6. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma del secondo comma dell’articolo 246 TFUE, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l’esito della consultazione del Parlamento prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio.
Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima che il nuovo membro sia nominato.
Allo stesso modo, a norma del terzo comma dell’articolo 246 TFUE, quando la restante durata del mandato della Commis- sione è breve, il presidente della Commissione prende seria- mente in considerazione la posizione del Parlamento.
7. Qualora il presidente della Commissione intenda modifi- care la ripartizione delle competenze tra i membri della Com- missione nel corso del suo mandato a norma dell’articolo 248 TFUE, informa il Parlamento in tempo utile per la relativa con- sultazione parlamentare in merito a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato.
8. Qualora presenti una revisione del codice di condotta dei membri della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento.
III. DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
i) Disposizioni generali
9. La Commissione garantisce di applicare il principio fon- damentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l’accesso alle riu- nioni e la messa a disposizione di contributi o di altre infor- mazioni, in particolare nei settori legislativo e di bilancio.
10. Nell’ambito delle sue competenze, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Par- lamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
11. Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «par- tenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione:
— su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra la Conferenza dei presidenti almeno due volte l’anno per discutere questioni di interesse comune,
— il presidente della Commissione intrattiene un dialogo rego- lare con il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle principali proposte legislative. Tale dia- logo dovrebbe altresì comprendere l’invito al presidente del Parlamento a partecipare alle riunioni del collegio dei com- missari,
— il presidente della Commissione o il vicepresidente respon- sabile per le relazioni inter-istituzionali deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione quando de- vono essere discusse questioni specifiche inerenti alla predi- sposizione dell’ordine del giorno della plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione e ai settori legislativo e di bilancio,
— si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei pre- sidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l’attuazione del programma di lavoro della Commissione,
— la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione informano la Commissione a tempo debito in merito ai risultati delle loro discussioni aventi una dimen- sione interistituzionale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esaustivo e regolare dei risultati delle
xxx riunioni dedicate alla preparazione delle tornate, te- nendo conto dei pareri della Commissione. È fatto salvo il punto 45,
— al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni per- tinenti tra le due istituzioni, i segretari generali del Parla- mento e della Commissione si incontrano regolarmente.
12. Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.
13. La Commissione non rende pubblica una proposta legi- slativa o un’iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.
Sulla base del programma di lavoro della Commissione, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le iniziative chiave da presentare in seduta plenaria. In linea di principio, la Commissione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo successivamente al pubblico.
Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.
Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 11 e sono aggiornate rego- larmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.
14. Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma del presente accordo quadro, è diffuso all’esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parla- mento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.
15. La Commissione fornisce informazioni e documenta- zione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel qua- dro del suo lavoro sulla preparazione e l’attuazione della nor- mativa dell’Unione, ivi compresi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.
Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell’allegato I.
16. Entro tre mesi dall’approvazione di una risoluzione par- lamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere. Tale termine può essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è debita- mente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informa- zioni siano ampiamente diffuse in seno all’istituzione.
Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interro- gazioni orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunicazione scritta sul seguito dato.
La Commissione si impegna a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 225 TFUE (relazione d’iniziativa legislativa) entro tre mesi dall’adozione della corrispondente risoluzione in ple- naria. La Commissione presenta una proposta legislativa al più tardi entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro per l’anno seguente. Qualora non presenti una propo- sta, la Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata dei motivi.
La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini.
In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 31.
17. Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste di atti legislativi a norma dell’articolo 289, paragrafo 4, TFUE, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare compe- tente, in merito alla sua posizione su tali proposte.
18. Le due istituzioni concordano di cooperare nell’ambito delle relazioni con i parlamenti nazionali.
Il Parlamento e la Commissione cooperano sull’attuazione del protocollo n. 2 TFUE sull’applicazione dei principi di sussidia- rietà e di proporzionalità. Tale cooperazione include le disposi- zioni relative all’eventuale necessaria traduzione dei pareri mo- tivati presentati dai parlamenti nazionali.
Qualora le soglie di cui all’articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguardo.
19. La Commissione trasmette al Parlamento l’elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell’esercizio del suo diritto di iniziativa. L’elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.
Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commis- sione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi.
20. Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno impli- cazioni dirette sull’amministrazione del Parlamento.
21. Il Parlamento chiede il parere della Commissione ogni- qualvolta presenti una modifica del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione.
22. Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all’allegato II.
ii) Accordi internazionali e allargamento
23. Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agisce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
La Commissione applica le disposizioni di cui all’allegato III.
24. Le informazioni di cui al punto 23 sono fornite al Par- lamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al Parlamento per il tra- mite della commissione parlamentare responsabile e, se del caso, in seduta plenaria. In casi debitamente motivati, le stesse sono fornite a più di una commissione parlamentare.
Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate procedure e garanzie per la trasmissione di informa- zioni riservate dalla Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell’allegato II.
25. Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli istituzionali, la Commissione deve rappresentare l’Unione europea nei negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati.
Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappre- senta l’Unione in conferenze internazionali, essa facilita la par- tecipazione, di una delegazione di deputati del Parlamento eu- ropeo, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell’Unione, in modo che lo stesso sia immediatamente e pienamente infor- mato sullo svolgimento della conferenza. La Commissione si impegna, se del caso, a informare sistematicamente la delega- zione del Parlamento sull’esito dei negoziati.
I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente a tali negoziati. A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei motivi dello stesso.
La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali.
26. Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematica- mente informato il Parlamento e facilita l’accesso, in qualità di osservatori, ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni dell’Unione alle riunioni di organismi istituiti da accordi internazionali multilaterali di cui l’Unione è parte, quando tali organismi sono chiamati a prendere decisioni che necessitano dell’approvazione del Parlamento o la cui attuazione può richiedere l’adozione di atti giuridici secondo la procedura legislativa ordinaria.
27. La Commissione accorda altresì alla delegazione del Par- lamento che fa parte di delegazioni dell’Unione a conferenze internazionali l’accesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione dell’Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione.
Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Com- missione una proposta per l’inclusione di una delegazione del Parlamento nella delegazione dell’Unione al più tardi 4 setti- mane prima dell’inizio della conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debitamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato.
Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella de- legazione del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere proporzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell’Unione.
28. La Commissione tiene il Parlamento pienamente infor- mato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in partico- lare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.
29. Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 28, a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare compe- tente.
iii) Esecuzione del bilancio
30. Prima di assumere, nel corso delle conferenze dei dona- tori, obbligazioni finanziarie che implichino nuovi impegni fi- nanziari e richiedano l’accordo dell’autorità di bilancio, la Com- missione informa l’autorità di bilancio e ne esamina le osserva- zioni.
31. Nell’ambito del discarico annuale di cui all’articolo 319 TFUE, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio conside- rato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commis- sione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell’allegato VII del regolamento del Parlamento.
Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
iv) Relazioni con le agenzie di regolamentazione
32. I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per un’audizione dinanzi alle commissioni parlamentari.
Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interi- stituzionale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Com- missione e il Parlamento si impegnano ad adottare un approccio comune per quanto riguarda il ruolo e la posizione delle agen- zie decentrate nel panorama istituzionale dell’Unione, accompa- gnato da orientamenti comuni per la creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché per le questioni in ma- teria di finanziamento, bilancio, controllo e gestione.
IV. COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA
i) Programma di lavoro della Commissione e programma zione dell’Unione europea
33. La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell’Unione al fine di concludere accordi interistitu- zionali.
34. Ogni anno la Commissione presenta il suo programma di lavoro.
35. Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all’allegato IV.
La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parla- mento.
La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel suo programma di lavoro.
36. La Commissione motiva la mancata presentazione di singole proposte del suo programma di lavoro per l’anno con- siderato o i casi in cui se ne discosta. Il vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni interistituzionali si impe- gna a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l’attuazione politica del programma di lavoro della Commissione per l’anno considerato.
ii) Procedure per l’adozione di atti
37. La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.
Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell’articolo 294 TFUE, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l’esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emenda- menti del Parlamento a norma dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), TFUE.
38. In sede di esame di un’iniziativa presentata da almeno un quarto degli Stati membri, in conformità dell’articolo 76 TFUE, il Parlamento si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione competente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull’iniziativa in questione.
La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione.
39. La Commissione fornisce a tempo debito una motiva- zione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta, su cui il Parlamento abbia già espresso la sua posizione in prima lettura.
La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pen- denti all’inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confermarle politicamente o di ritirarle, tenendo debita- mente conto della posizione del Parlamento.
40. Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parla- mento deve essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all’articolo 148 TFUE, la Commissione:
i) adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Par- lamento, in maniera da tener conto, nella misura del possi- bile, della sua posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione;
ii) provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio ab- biano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;
iii) provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull’eventuale ri- chiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;
iv) si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi impor-
tanti e previo esame della questione da parte del collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento.
41. Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legi- slativa, il Parlamento si impegna a:
i) programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle risoluzioni adottate su quest’ultimo, in partico- lare ai fini di una migliore programmazione delle discussioni prioritarie;
ii) rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura di consultazione;
iii) nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma di lavoro della Commissione;
iv) esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consul- tazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informa- zioni utili.
iii) Questioni legate all’accordo «Legiferare meglio»
42. La Commissione assicura che le sue valutazioni d’impatto siano svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente. Le va- lutazioni d’impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l’opzione di mantenimento dello status quo, e sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di messa a disposizione d’informazioni ai parlamenti nazionali prevista dai protocolli n. 1 e n. 2 TFUE.
43. Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Parlamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta.
44. Al fine di garantire un migliore controllo del recepi- mento e dell’applicazione del diritto dell’Unione, la Commis- sione e il Parlamento si impegnano a inserire tavole di concor- danza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepi- mento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni.
Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull’appli- cazione del diritto dell’Unione, la Commissione mette a dispo- sizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le pro- cedure d’infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d’infra- zione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
V. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI
45. La Commissione accorda priorità alla sua presenza, se richiesta, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto ad altri eventi o inviti concomitanti.
In particolare, la Commissione assicura che di norma i membri della Commissione siano presenti ogni volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l’esame dei punti figuranti all’ordine del giorno che sono di loro competenza. Ciò si ap- plica ai progetti preliminari di ordine del giorno approvati dalla Conferenza dei presidenti nel corso della tornata precedente.
Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all’ordine del giorno delle tornate che rientrano nelle compe- tenze di un membro della Commissione.
46. Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interrogazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera totalmente libera; la se- conda parte è dedicata a un tema politico deciso in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, ma senza domande già preparate.
Inoltre, allo scopo di riformare l’attuale tempo delle interroga- zioni, è introdotta un’ora delle interrogazioni con i membri della Commissione, incluso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul modello dell’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interrogazioni riguarda i portafogli dei rispettivi membri della Commissione.
47. I membri della Commissione sono ascoltati su loro ri- chiesta.
Fatto salvo l’articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni.
Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di parola loro concesso a titolo indicativo.
48. Al fine di garantire la presenza dei membri della Com- missione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.
Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti all’interno dell’ordine
del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Com- missione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.
49. La Commissione può proporre di iscrivere punti all’or- dine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.
50. Le commissioni parlamentari si adoperano per mante- nere invariati i propri progetti di ordini del giorno e ordini del giorno.
Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo pro- getto di ordine del giorno o l’ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impegnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei membri della Commissione alle loro riunioni.
Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al livello appropriato.
Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attività, anche evitando di organizzare riunioni in contem- poranea sullo stesso argomento, e si impegnano a non disco- starsi dall’ordine del giorno, affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un livello appropriato.
Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale o direttore) in occasione di una riunione di commis- sione in cui è trattata una proposta della Commissione, il rap- presentante della Commissione è autorizzato a intervenire.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
51. La Commissione conferma il proprio impegno a esami- nare quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell’en- trata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati al regime degli atti delegati in- trodotto dall’articolo 290 TFUE.
L’obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei contenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui all’articolo 290 TFUE.
52. Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1) senza modifi- carlo e senza pregiudicare una sua eventuale revisione. Fatti salvi i prossimi negoziati tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, le due istituzioni si impegnano ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati sull’adeguamento dell’accordo interistituzionale «Legiferare me- glio» alle nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, tenendo conto delle prassi attuali e del presente accordo quadro.
Esse concordano altresì sulla necessità di rafforzare l’attuale meccanismo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell’ambito dell’accordo «Legiferare meglio», onde ga- rantire un’efficace cooperazione interistituzionale tra il Parla- mento, la Commissione e il Consiglio.
53. La Commissione si impegna ad avviare rapidamente la programmazione annuale e pluriennale dell’Unione, al fine di concludere accordi interistituzionali a norma dell’articolo 17 TUE.
della Commissione, si dovrebbe tenere un trilogo tra il Parla- mento, il Consiglio e la Commissione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell’Unione.
In tale contesto, e non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commissione abbiano raggiunto un consenso sulla programma- zione dell’Unione, le due istituzioni rivedono le disposizioni del presente accordo quadro relative alla programmazione.
Il Parlamento e la Commissione invitano il Consiglio a intra- prendere quanto prima le discussioni sulla programmazione dell’Unione a norma dell’articolo 17 TUE.
54. Le due istituzioni procedono regolarmente a una valuta- zione dell’attuazione pratica del presente accordo quadro e dei suoi allegati. Entro la fine del 2011 esse procedono a una revisione alla luce dell’esperienza pratica.
Fatto a Strasburgo, addi 20 ottobre 2010.
Il programma di lavoro della Commissione costituisce il con- tributo della Commissione alla programmazione annuale e plu- riennale dell’Unione. Successivamente alla sua adozione da parte
Per il Parlamento europeo Il presidente
X. XXXXX
Per la Commissione europea Il presidente
Xxxx Xxxxxx XXXXXXX
(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Riunioni della Commissione con gli esperti nazionali
Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro.
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del punto 15 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni:
1) le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati;
2) le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati.
Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).
2. Informazioni da trasmettere al Parlamento
La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documentazione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzionate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al loro invio agli esperti nazionali.
3. Invito degli esperti del Parlamento
Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parlamento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali di cui al punto 1.
(1) Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comitatologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatologia sono chiaramente definite in altri atti: 1) la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); 2) l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia; 3) gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE.
ALLEGATO II
Trasmissione al Parlamento di informazioni riservate
1. Ambito di applicazione
1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate, quali definite al punto 1.2, della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati.
1.2. Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.
1.2.1. Per informazioni riservate si intendono le «informazioni classificate UE» (ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate.
1.2.2. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i materiali, classificati come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» o «RESTREINT UE» o aventi contrassegni di classifica- zione nazionali o internazionali equivalenti, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o a uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni inter- nazionali.
a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali del- l'Unione o di uno o più Stati membri.
b) SECRET UE: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.
c) CONFIDENTIEL UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non auto- rizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.
d) RESTREINT UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.
1.2.3. Per «altre informazioni riservate» si intendono le altre informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, richieste dal Parlamento e/o trasmesse dalla Commissione.
1.3. La Commissione assicura al Parlamento l'accesso a informazioni riservate, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da uno degli organi parlamentari o da uno dei titolari di un mandato indicati nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione può trasmettere di propria iniziativa al Parlamento qualsiasi informazione riservata conformemente alle disposizioni del presente allegato.
1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione:
— il presidente del Parlamento,
— i presidenti delle commissioni parlamentari interessate,
— l'Ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti, e
— il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delegazione dell'Unione ad una conferenza inter- nazionale.
1.5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della richiesta di uno degli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4, da una decisione definitiva della Commissione o da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e le informazioni relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Tale disposizione si applica senza pregiudizio del punto 44 dell'accordo quadro e dei diritti di controllo del bilancio del Parlamento.
1.6. Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) (2).
2. Regole generali
2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette agli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle compe- tenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsa- bilità, rispettano:
— i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata,
— le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari,
— la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali,
— la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.
In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.
2.2. Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza, applicate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione.
Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.
2.3. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato, accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione, previa consultazione del Commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
2.4. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.
(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
2.5. L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in materia di nulla osta personale di sicurezza.
2.5.1. L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE /EU TOP SECRET», «SECRET UE» e «CONFIDENTIEL UE» può essere concesso unicamente ai funzionari del Parlamento e ai dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo parlamentare/dal titolare di un mandato come aventi la «necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.
2.5.2. Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, i deputati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza possono accedere ai documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla base di modalità pratiche definite di comune accordo, comprendenti la firma di una dichiarazione sull'onore in cui si impegnano a non diffondere tali documenti a terzi.
L'accesso ai documenti classificati «SECRET UE» è concesso ai deputati cui sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza adeguato.
2.5.3. Con il sostegno della Commissione sono adottate delle disposizioni atte a garantire che il Parlamento possa ottenere quanto prima il necessario contributo da parte delle autorità nazionali nel quadro della procedura di nulla osta.
I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone che devono avere accesso alle informazioni riservate sono comunicate contemporaneamente alla richiesta.
Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono informati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in materia di sicurezza che ne derivano.
La questione dei nulla osta di sicurezza sarà riesaminata nel quadro della revisione del presente allegato e delle future disposizioni in materia di sicurezza di cui ai punti 4.1 e 4.2.
3. Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate
3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.3 e, se del caso, di cui al punto 2.4 sono messe a disposizione, sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione, dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne abbia fatto richiesta alle seguenti condizioni:
Il Parlamento e la Commissione garantiscono la registrazione e la tracciabilità delle informazioni riservate.
Nello specifico, le ICUE classificate come «CONFIDENTIEL UE» e «SECRET UE» sono trasmesse dal registro centrale del segretariato generale della Commissione al corrispondente servizio competente del Parlamento, che sarà responsabile di metterle a disposizione, secondo le modalità concordate, dell'organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta.
La trasmissione di ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classificazione.
3.2. Fatte salve le disposizioni i cui ai punti 2.2 e 2.4 e le future disposizioni in materia di sicurezza di cui al punto 4.1, l'accesso e le modalità previsti per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo prima di trasmettere l'informazione. Tale accordo tra il membro della Commissione competente per il settore interessato e l'organo parlamentare (rappresentato dal suo presidente)/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, prevede la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato.
3.2.1. Per quanto concerne i destinatari delle informazioni riservate si dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:
— l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento, in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali,
— l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti,
— il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata,
— tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare interessata,
— tutti i deputati del Parlamento europeo.
È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissione.
3.2.2. Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle informazioni riservate, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni:
a) l'esame dei documenti in una sala di lettura sicura se le informazioni sono classificate come «CONFIDENTIEL UE» e oltre;
b) lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclusivamente i membri dell'Ufficio di presi- denza, i membri della Conferenza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione parlamentare competente, nonché i funzionari del Parlamento e i dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici, che siano stati previamente designati dal presidente come aventi la «necessità di sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richiesto, tenendo conto delle seguenti condizioni:
— tutti i documenti possono essere numerati, distribuiti all'inizio della riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è consentito prendere appunti né fare fotocopie,
— il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del punto trattato secondo la procedura riservata.
Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai documenti.
Le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione sull’onore ad opera dei destinatari dell'informazione di non divulgarne il contenuto a terzi.
3.2.3. Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una sala di lettura sicura, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure:
— sistema di archiviazione sicuro per le informazioni riservate,
— una sala di lettura resa sicura senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.,
— disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.
3.2.4. Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le istituzioni.
3.3. In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni dei membri di cui all'allegato VIII del regolamento del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del Parlamento europeo, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari (1) o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporanea- mente ai funzionari della Commissione.
4. Disposizioni finali
4.1. La Commissione e il Parlamento europeo prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.
A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento coordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la verifica della tracciabilità delle informazioni riservate e il controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate.
Il Parlamento si impegna ad adeguare, ove necessario, le sue disposizioni interne così da attuare le norme sulla sicurezza relative alle informazioni riservate stabilite nel presente allegato.
Il Parlamento si impegna ad adottare quanto prima le sue future disposizioni in materia di sicurezza e a verificare tali disposizioni di concerto con la Commissione, al fine di stabilire l'equivalenza delle norme di sicurezza. Si tratterà di dare attuazione al presente allegato per quanto riguarda:
— le disposizioni e le norme tecniche di sicurezza relative al trattamento e all'archiviazione delle informazioni riservate, incluse le misure di sicurezza nei settori della sicurezza materiale, del personale, dei documenti e informatica,
— l'istituzione di una commissione di controllo ad hoc, costituita da deputati debitamente autorizzati alla gestione delle ICUE classificate come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».
4.2. Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se necessario, lo adeguano, al più tardi al momento della revisione di cui al punto 54 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a:
— le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parlamento e la Commissione,
— altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni tra le istituzioni.
ALLEGATO III
Negoziazione e conclusione di accordi internazionali
Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di accordi internazionali di cui ai punti 23, 24 e 25 dell’accordo quadro:
1) la Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio;
2) in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento;
3) la Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante le negoziazioni;
4) in linea con le disposizioni di cui al punto 23 dell’accordo quadro, la Commissione tiene regolarmente e tempe- stivamente informato il Parlamento in merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi;
5) nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo consenso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione parlamentare responsabile circa l'evolu- zione dei negoziati e, in particolare, illustra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state tenute in considerazione;
6) nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria l'approvazione del Parlamento, la Commis- sione assicura che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che coprono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi;
7) in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione fornisce al Parlamento informa- zioni esaustive a tempo debito al momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano;
8) la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione di un accordo internazionale e ne illustra i motivi;
9) per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene altresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.
ALLEGATO IV
Calendario per il programma di lavoro della Commissione
Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il Parlamento, al fine di conseguire un’intesa comune.
Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative programmate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione.
1. Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per quel- l'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione.
2. Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scambio di opinioni regolare con il vicepre- sidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione del- l'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.
3. In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Conferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risultati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Commissione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità.
4. Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa.
5. Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i principali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della Commis- sione per l'anno seguente.
6. Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni maggiormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione.
7. In ottobre la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato.
8. Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella tornata di dicembre.
9. Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.
10. Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.