CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Allegato 7 – schema contratto locazione
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito: “Locatore”) con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, CF e P. IVA 09320520969 rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Milano il … e residente per la carica in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00 Codice fiscale XXXXXX00X00X000X.
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./Sig.ra … ,
(di seguito: “Conduttore”) nato/a … il … , residente in … Via … ,
Codice fiscale … ,
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in … alla Xxx … x. xxxxxx …
- Xx. …. Mapp. … Sub. … - Codice Unità Immobiliare identificato nel bando di gara … composta di vani n. … nonché dei seguenti accessori e pertinenze … .
Si allega planimetria dell’alloggio, parte integrale del presente atto. La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro con decorrenza giuridica dal … e durata fino al …, nonché con decorrenza economica determinata in conformità al punto
… del bando, che qui s’intende integralmente richiamato. Decorso il periodo di vigenza sopra rappresentato, il contratto è rinnovato per un ulteriore periodo di anni quattro fatto salvo quanto disposto dall’art. 3 della legge 9/12/98, n. 431. In tal caso il Locatore, con comunicazione che dovrà pervenire al Conduttore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, potrà dichiarare l’intenzione di diniego del rinnovo specificando a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati al comma 1 dell’art. 3 della legge 9/12/98
n. 431. In mancanza della comunicazione, il contratto sarà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2) Il Conduttore, in qualsiasi momento, ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del Conduttore e delle persone conviventi. Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
4) Il Conduttore non può sublocare o dare in comodato o consentire a terzi l’uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell’unità immobiliare locata, pena la risoluzione del contratto.
5) Il canone annuo di locazione è convenuto in € …, che il Conduttore si obbliga a versare in numero quattro rate trimestrali di € …, da corrispondere in via anticipata con decorrenza dal … . Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, a richiesta del Locatore, con un incremento pari al 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertatati dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi nell’anno contrattuale precedente a quello di decorrenza dell’aggiornamento.
6) Il pagamento del canone di locazione e di quant'altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone di locazione, costituisce in mora il Conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n 392.
7) Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.
8) Il Conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locata e d’averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il Conduttore s’impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso e eventuali lavori autorizzati dal Locatore, come meglio specificato nell’art. 9, pena il risarcimento del danno. Il Conduttore, con la firma del presente atto s’impegna a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile, ove esistente; s’impegna altresì ad osservare le deliberazioni dell'assemblea del condominio. E' in ogni caso vietato al Conduttore di compiere atti o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9) Il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile locato ed alla sua destinazione, o alle pertinenze ed impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
10) I lavori di manutenzione sono disciplinati come segue:
a. I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del Conduttore.
b. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Locatore.
c. I lavori definiti nelle note tecnico - informative (All. 3 bando di gara) devono essere eseguiti a cura e spese del Conduttore, che ha facoltà di ricorso alle imprese risultanti aggiudicatarie del contratto di accordo quadro per i lavori di
manutenzioni di impianti elettrici di cui alla Deliberazione nr. 710 del 17/06/2016 e del contratto di accordo quadro per i lavori di manutenzioni edili di cui alla Deliberazione nr. 711 del 17/06/2016, previa validazione/autorizzazione del Locatore in ordine alle lavorazioni in progetto ed ai relativi tempi di esecuzione, con riserva di verifica di corretta esecuzione a fine lavori.
Il Conduttore si impegna a:
• effettuare i lavori manutentivi a regola d’arte secondo le modalità e nei tempi autorizzati dal Locatore, manlevandolo da responsabilità per danni a persone e/o cose;
• effettuare i lavori di cui all’art. 10, lett. “c” nei tempi indicati dal Locatore e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
• non abitare l’unità immobiliare sino alla conclusione dei lavori di cui all’art. 10, lett. “c”;
• produrre, alla conclusione dei lavori, le dichiarazioni e le certificazioni di legge attestanti la conformità dei lavori e/o degli interventi effettuati alle normative vigenti ed in particolare:
- conformità dell’impianto elettrico,
- conformità dell’impianto idrico sanitario,
- conformità dell’impianto di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria ( limitatamente alla parte di pertinenza dell’unità immobiliare),
- conformità dell’impianto di distribuzione del gas,
- nuova certificazione energetica, ove le condizioni per il rilascio siano mutate.
In ogni caso nessun compenso, risarcimento od indennizzo sarà dovuto al Conduttore, né durante il rapporto di locazione né al termine dello stesso per la realizzazione dei lavori di cui all’art. 10, lett. “c” essendosi tenuto conto del costo degli stessi nella determinazione del canone di locazione.
Nel caso il Conduttore:
- non concluda i lavori di cui all’art. 10, lett. “c” entro il termine stabilito,
- non consegni le dichiarazioni o le certificazioni di legge attestanti la conformità alle vigenti normative degli interventi e degli impianti realizzati,
- non versi il canone e gli oneri accessori alle scadenze contrattualmente stabilite,
- abiti l’unità immobiliare prima della conclusione degli interventi di sistemazione e messa a norma degli impianti,
- non rispetti il regolamento dello stabile e le deliberazioni condominiali,
- violi il divieto di modifica ed innovazione dei locali, senza preventiva assenza e autorizzazione dell’Amministrazione,
- dia in sublocazione o in comodato o comunque conceda a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte l’unità immobiliare,
il contratto di locazione dovrà considerarsi risolto di diritto, come da art. 1456 del Codice Civile e il Locatore sarà esonerato dal riconoscere indennizzo o risarcimento alcuno al Conduttore, in relazione ai lavori da questi comunque effettuati.
In caso di recesso anticipato del Conduttore, anche per giustificati motivi, il Locatore non riconoscerà alcun indennizzo o rimborso per i lavori effettuati dal Conduttore.
11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto il Conduttore versa al Locatore (che con la firma del contratto rilascia quietanza) la somma di € … , pari a tre mensilità del canone di locazione non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
12) Sono interamente a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del Conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in numero quattro rate trimestrali anticipate di € …, con scadenza il … e sarà oggetto di conguaglio a fine anno. Prima di effettuare il pagamento, il Conduttore ha diritto dì ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il Locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali.
13) Il Conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locata, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
14) Il Conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il Locatore
autorizzato - in caso di inosservanza - a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
15) Nel caso in cui il Locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata, il Conduttore dovrà consentirne la visita almeno una volta alla settimana per due ore, con l'esclusione dei giorni festivi.
16) Il Locatore concede al Conduttore il diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
17) Il Locatore concede il diritto di prelazione al Conduttore nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
18) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Conduttore. Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
19) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio nell'immobile a lui locato e, ove egli più non lo occupi o comunque non lo detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
20) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
21) Il Conduttore rende al Locatore autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento UE 2016/679).
22) Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni della legge 9/12/98 n.431, del codice civile, della legge 392/78 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……………….lì……………………
Il Locatore
Per ATS Città Metropolitana di Milano Il Direttore Generale
Il Conduttore
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 18).
Il Locatore Per ATS Città Metropolitana di Milano
Il Direttore Generale
Il Conduttore