SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Allegato sub C)
COMUNE di PULFERO
Provincia di Udine
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
1. Il Comune di Pulfero con sede in Pulfero, xxx Xxxxxxxxx x. 00, X.X. 00000000000 x X. Xxx 00000000000, in persona del Responsabile del Servizio tecnico, geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a S.Xxxxxx al Natisone (Ud) il 07.01.1958, domiciliato per la carica presso il Comune di Pulfero, che dichiara di intervenire nel presente atto non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Pulfero, di seguito detto "Locatore";
2. , nato/a a il e residente a
in Via n. , Cod. Fisc. , di seguito detto "Locatario";
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il presente contratto ha per oggetto la locazione del compendio immobiliare denominato "Centro di Ristoro e Campeggio di Podpolizza" a destinazione produttiva, e precisamente per attività di somministrazione di alimenti e bevande, alloggio di servizio e campeggio come di seguito descritto:
n. | immobile | Foglio | Mapp. | sub. |
1 | Centro di ristoro - Attività produttiva costituita da bar, sala ristorante, cucina, servizi, magazzino esterno | 30 | 573 | 4 |
2 | Centro di ristoro - Alloggio di servizio costituito da cucina, soggiorno-pranzo, bagno, due camere, C.T. | 30 | 573 | 5 |
3 | Centro di ristoro - Centrale Termica Bar | 30 | 573 | 2 |
4 | Centro di ristoro - corte di pertinenza lato est | 30 | 573 | 1 |
5 | Centro di ristoro locali annessi alle attività sportive costituito da due spogliatoi e servizi (questo locale è fruibile limitatamente ad uno spogliatoio e servizi igienici) | 30 | 573 | 3 |
6 | Campo polivalente costituito da campo regolamentare recintato con rete metallica, illuminazione, tappeto in materiale sintetico | 30 | non costituisce unità catastale autonoma (parte dei mapp. 563-565- 574) | |
7 | area pertinenziale del centro di ristoro, costituita da parcheggio antistante l'ingresso - lato strada - fino al parcheggio asfaltato, area retrostante l'immobile - lato fiume - fino all'allineamento della recinzione del campetto polivalente con il muro del campeggio, compresa area della piattaforma in cemento (come da planimetria allegata) | 30 | non costituisce unità catastale autonoma (parte dei mapp. 574-576- 578) | |
8 | Campeggio costituito da un edificio servizi (ufficio, sala comune refettorio, servizio handicap, servizi igienici, porticato) e da sedici piazzole attrezzate e illuminate e recintate | 30 | 580 | --- |
Art. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione ha la durata di anni 6 (sei) ai sensi dell’art. 27 legge 27 luglio 1978, n. 392, a partire dal con scadenza al , rinnovabile per la stessa durata. Eventuale disdetta anticipata dovrà essere effettuata tramite raccomandata A.R., almeno sei mesi prima.
Art. 0 - XXXXXX
Xxxxxx annuo offerto | I.V.A. 22% calcolata sui 2/3 del canone | Importo lordo annuo con I.V.A. | Importo totale locazione - sei anni senza I.V.A. | Importo totale locazione - sei anni con I.V.A. |
€ |
da pagarsi in rate mensili anticipate lorde di € (euro /00), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico presso la Tesoreria del Comune di Pulfero - Banca di Cividale spa, fil. di S. Xxxxxx al Natisone, cod. IBAN IT 27 F 0548464230030570420816.
Le parti stabiliscono che il canone sarà aggiornato annualmente, ed a partire dal terzo anno di locazione, nella misura del 75% delle variazioni accertate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il suddetto aggiornamento verrà effettuato dal locatario senza che per ciò sia necessaria espressa richiesta da parte del locatore.
Il locatario non potrà ritardare per alcun motivo il pagamento del canone e degli oneri accessori: il mancato pagamento di tre mensilità successive comporterà la risoluzione del presente contratto.
Art. 5 – SUB-AFFITTO
E’ vietato il sub-affitto delle attività produttive.
E’ consentito il sub-affitto dell’alloggio di servizio, se non ritenuto necessario per l’attività. Tale sub-affitto dovrà essere formalizzato con regolare contratto con canone di locazione da concordare con l’Amministrazione comunale.
Art. 6 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LICENZA DI ABITABILITA'
Il locatore dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
Art. 7 - STATO DELL'IMMOBILE ED ISPEZIONI
Il locatario dichiara di aver esaminato gli immobili e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge l’attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il mero deterioramento dovuto a vetustà.
Il locatario dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata al locatore, all'amministratore o a loro incaricati.
Art. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE
Ogni modifica, che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali, non potrà essere fatta dal locatario, senza il consenso scritto del locatore.
Art. 9 – RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI
Sono a carico del locatario tutti gli interventi di piccola e ordinaria manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari.
Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del locatario, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore. Eventuali altre migliorie proposte dal locatario dovranno essere preventivamente concordate e approvate dall’Amministrazione comunale.
Oltre al canone sono interamente a carico del locatario le spese relative al servizio di riscaldamento e la tassa per la rimozione dei rifiuti.
Art. 10 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
Il locatario esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per fatto od omissione derivanti dall’attività esercitata.
Il locatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, a tutela dell’immobile, per la copertura dei rischi derivanti dall’attività esercitata.
Art. 11 - CAUZIONE
Il locatario si impegna a versare al locatore entro giorni cinque da oggi la somma di
€ ( ,00) a titolo di cauzione pari a quattro mensilità, che sarà restituita alla scadenza del contratto o trattenuta in caso di danni all’immobile o di morosità da parte del locatario.
Art. 12 – SPESE E REGISTRAZIONE
E’ a carico del locatario l’imposta di bollo per il contratto. La registrazione del contratto sarà effettuata dal locatore, e le relative spese saranno divise a metà fra le parti come per legge.
Art. 13 – RINVIO
Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio 1978. Letto, approvato e sottoscritto.
Pulfero,
Il locatore Il locatario