CAPITOLATO SPECIALE
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
GARA D’APPALTO, IN FORMA AUTONOMA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76 DEL 16.7.2020, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SOSTITUTI OSSEI SINTETICI. PERIODO 12 MESI.
CIG:
LOTTO 1: 8667951B70
LOTTO 2: Z2A3119D3A
LOTTO 3: Z2A3119D3A
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice contratti pubblici: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Ad Interim UOC Provveditorato Economato
INDICE
PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO 3
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE E FACOLTA’ DI PROROGA 4
ART. 4 - REFERENTI DELL’APPALTO 4
ART. 6 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 5
ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALI 5
ART. 8 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 6
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 7
ART. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO7 ART. 11 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO 7
ART. 12 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - CAMBIO RAGIONE SOCIALE 8
ART. 13 - CONTEGGI DELLA FORNITURA - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI 9
ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
ART. 16 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 10
ART. 17 – GARANZIA DI ESECUZIONE 11
ART. 18 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 11
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’ 11
PREMESSA
Oggetto della presente procedura è la gara d’appalto, in forma autonoma, suddivisa in 3 lotti, da espletarsi attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.7.2020, per la fornitura di dispositivi medici sostituti ossei sintetici. Periodo 12 mesi.
PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura, suddivisa in 3 lotti, di dispositivi medici sostituti ossei sintetici, per un periodo di 12 mesi, nell’osservanza della normativa vigente in materia.
Indicazioni della fornitura:
LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO |
1 | Sostituto osseo sintetico riassorbibile indicato per impiego pediatrico |
2 | Sostituto osseo sintetico riassorbibile a tenuta meccanica al carico in formulazione plasmabile |
3 | Sostituto osseo sintetico riassorbibile in formulazione solida |
Trattamento riempitivo di cavità o spazi vuoti ossei. Lesioni di carattere litico. I lotti di gara sono i seguenti:
Le caratteristiche tecniche minime ed essenziali e i fabbisogni, per ciascun lotto, vengono di seguito indicati:
LOTTO 1
Caratteristiche tecniche:
Riempitivo per carenze ossee in pastiglie, di origine totalmente sintetica a base di solfato di calcio e dotato di iniettore sterilizzato monopaziente.
Il prodotto deve poter essere inserito nell'osso corticale.
Il riassorbimento del prodotto deve avvenire entro un periodo massimo di 3 mesi.
Fabbisogni presunti annuali:
Xxxxxxxx X. Xxxxx: x. 000 xx.
XXXXX 0
Caratteristiche tecniche:
Riempitivo per carenze ossee, in formulazione plasmabile, di origine totalmente sintetica a base di FOSFATO/TRIFOSFATO di calcio e dotato di iniettore sterilizzato monopaziente, capacità campione 10 cc. Il prodotto deve poter essere inserito nell'osso corticale, nel muscolo o nel periostio ed eventualmente addizionabile con l'antibiotico. Il prodotto inoltre dovrà essere riassorbibile con proprietà di resistenza al carico assiale e perforabile.
Fabbisogni presunti annuali:
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico: n. 12 pz. Ospedale X. Xxxxx: n. 12 pz.
LOTTO 3
Caratteristiche tecniche:
Riempitivo per carenze ossee, in formulazione solida (blocchetti/cunei/granuli in varie dimensioni) di origine totalmente sintetica a base di FOSFATO/TRIFOSFATO di calcio (idrossiapatite biomimetica) con una porosità tra il 75% ed il 90% per un’alta capacità di assorbimento dei fluidi biologici ed una rapida cinetica di osteointegrazione. I cunei per
osteotomia dovranno essere divisibili, lavorabili ed adattabili con strumenti di taglio da poter essere "incastrati". Il prodotto deve poter essere inserito nell'osso corticale, nel muscolo o nel periostio ed eventualmente addizionabile con l'antibiotico. Misura campione 20x10x12 mm.
Fabbisogni presunti annuali:
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico: n. 13 pz. Ospedale X. Xxxxx: n. 13 pz.
I dispositivi medici devono avere le caratteristiche sopra descritte e la marcatura CE.
Deve essere presentata documentazione a dimostrazione della presenza dei requisiti chiesti.
I quantitativi sopra riportati non devono ritenersi definitivi ed immodificabili, bensì soggetti a quelle variazioni che si rendano necessarie in ragione dei fabbisogni delle ASST, entro il limite massimo del +/- 20%.
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE
Per tutti i prodotti forniti dovranno essere indicate la codifica CND completa ed il Codice di Repertorio (D.M.Sal. 23.12.2013).
Le codifiche dovranno necessariamente essere presenti al momento della consegna dei dispositivi e verranno verificate in sede di accettazione del materiale.
Le codifiche di cui sopra dovranno essere riportate nella documentazione tecnica allegata all’offerta.
ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE E FACOLTA’ DI PROROGA
Durata contrattuale
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Proroga
E’ facoltà dell’Azienda Committente protrarre, alle medesime condizioni economiche e operative, la durata del contratto fino ad un massimo di 180 giorni dalla scadenza, previa comunicazione all’aggiudicatario della volontà di avvalersi di tale proroga, nelle more dell’espletamento ed aggiudicazione della nuova procedura di gara, ovvero dell’attivazione di eventuali convenzioni ARIA Spa o Consip Spa.
L’Amministrazione si riserva di concludere anticipatamente i contratti discendenti dalla presente procedura di gara, qualora l’attivazione di eventuali Convenzioni ARIA/CONSIP, per la medesima fornitura e la relativa adesione, avvenissero prima della scadenza degli affidamenti di che trattasi.
ART. 4 - REFERENTI DELL’APPALTO
Il Direttore Esecuzione del Contratto è il responsabile aziendale dell’appalto (DEC):
E’ individuato dall’ASST. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione.
Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.
Per l’Appaltatore:
Il Responsabile della commessa:
Il Fornitore, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della commessa, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti del DEC dell’Azienda Committente.
In particolare, la figura in questione dovrà:
- essere il referente per tutti gli aspetti relativi alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richie - ste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall’Azienda Committente.
É fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione delle obbligazioni contrattuali.
ART. 5 – CONSEGNE E CONTO DEPOSITO
La consegna dei dispositivi sarà gestita in conto deposito – documento di trasporto con causale di “conto deposito” o “deposito temporaneo"- e dovrà essere effettuata presso le XX.XX.XX. Farmacia interessate, per i dovuti controlli, con giacenza nelle Sale Operatorie, sulla base di ordinativi/reintegri periodici emessi dalle XX.XX.XX. Farmacia o dalle Sale Operatorie, previo accordo con le Farmacie Aziendali in parola, nel corso della durata del contratto.
La costituzione del conto deposito è da concordare con i rispettivi Direttori delle XX.XX.XX. di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali X. Xxxxx, X. Xxxxx e Fatebenefrtelli e Oftalmico e con le XX.XX.XX. Farmacia interessate.
Ogni consegna dovrà avvenire entro un periodo massimo di 72 ore dall'emissione dell'ordinativo. Per casi particolari e urgenti si chiede la disponibilità a effettuare consegne entro 2 giorni.
I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente, secondo le modalità di conservazione indicate sulle singole etichette.
ART. 6 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
I dispositivi, oggetto del presente capitolato, dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento, per tutto il periodo di validità del prodotto.
Sul singolo confezionamento dovranno essere riportate in modo chiaro ed in lingua italiana in etichetta, tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare:
• nome, ragione sociale e indirizzo della ditta produttrice (e dell’eventuale distributore);
• denominazione/nome commerciale del prodotto;
• codice prodotto (referenza);
• misure (diametro, lunghezza ecc.);
• descrizione del contenuto e relativa quantità;
• data e lotto di produzione;
• se sterile, metodo di sterilizzazione, data di sterilizzazione e scadenza;
• eventuali avvertenze e istruzioni d’uso, sul metodo di conservazione e/o manipolazione;
• campo di applicazione (destinazione d’uso);
• dicitura “monouso” (o relativo simbolo);
• se del caso, dicitura “sterile” (o relativo simbolo);
• marcatura CE (classe di appartenenza);
• ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.
ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALI
Durante il periodo di vigenza del contratto la Società dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
Relativamente alla fornitura qualora, durante il periodo contrattuale, il materiale consegnato che non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato dalle Unità Operative riceventi, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente ad essa, nel caso in cui dovessero palesare qualche difetto non rilevato precedentemente.
In ogni caso il fornitore sarà tenuto a ritirare a sue spese tali prodotti, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Ente, con il preciso obbligo di restituire, nel più breve tempo possibile, il prodotto corrispondente nella stessa quantità richiesta.
Durante la fornitura non verranno accettati prodotti che riportino date di scadenza che siano inferiori ad un terzo del loro periodo di validità complessivo.
Nell’ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificata, verranno applicate le penali nelle misure indicate:
In caso di mancata o ritardata fornitura del materiale rispetto ai termini di consegna prescritti nell’art. 5 del presente Capitolato, qualora il predetto ritardo o la mancanza comportino rallentamenti o interruzioni nelle attività istituzionali, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’ordinativo di fornitura per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di addebitare l’eventuale maggior spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti sostitutivi presso altre Società o per soluzioni altrimenti adottate al fine di non interrompere l’attività istituzionale, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
* * * * *
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda Committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale ed eventualmente, qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’Azienda Committente promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 8 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora durante l’esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia e efficienza, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.
L’Azienda Committente avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, la Società aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza, per gli aspetti quantitativi attinenti ai seguenti elementi:
-aumento o diminuzione della quantità di prodotti specificamente oggetto della presente procedura, per un valore pari al 20% del valore biennale posto a base di gara.
I prezzi unitari applicabili saranno quelli offerti in sede di gara.
PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
ART. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.
L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti presso l’ASST sono consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Inoltre l’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI base mere forniture) predisposto dall’Azienda Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà sottoscrivere il suddetto DUVRI base mere forniture da allegare al contratto.
L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico della Stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’Azienda Committente.
ART. 11 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
Al riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l’Azienda Committente, attraverso il Direttore Esecuzione Contratto (DEC), provvederà al richiamo in forma scritta alla Società affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Qualora il richiamo scritto avesse esito negativo, con il persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’Azienda Committente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
L’Azienda Committente potrà, pertanto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
• in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
• nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate all’Art. 6 del presente Capitolato Speciale.
Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal
contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o ARIA.
É altresì facoltà dell’Azienda, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’A.N.A.C. come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’Azienda Committente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Azienda Committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.
In caso di rescissione anticipata del contratto, da parte dell’Azienda appaltante, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo secondo le modalità di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 12 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Società aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda Committente sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.
In caso di fallimento della Società aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.
In caso di morte del titolare della Società aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all’Azienda Committente, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Committente per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
ART. 13 - CONTEGGI DELLA FORNITURA - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censito su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX:
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco |
Codice iPA | afs |
Codice Univoco Ufficio | W14LJR |
Nome dell’Ufficio | Ragioneria Ospedaliera ASST |
Cod. fisc. del servizio di F.E. | 09319690963 |
Partita Iva | 09319690963 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), che sarà comunicato all’aggiudicatario a seguito aggiudicazione della fornitura.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
- Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dall’Amministrazione Appaltante.
La fatturazione relativa alla fornitura dei prodotti aggiudicati avrà la periodicità dei relativi ordinativi emessi.
Si precisa che le fatture, dovranno essere sottoscritte dal DEC o in sua assenza da un suo incaricato. Non si procederà alla liquidazione della fattura in assenza di tale visto e solo dopo la verifica positiva di queste ultime.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Azienda Committente, entro 60 gg., data ricevimento fattura attraverso società abilitata al pagamento, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura ed in conformità alle indicazioni regionali.
L’Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.
Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla capogruppo.
Si sottolinea che l’Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all’art. 6 del presente Capitolato Speciale, da parte del contraente.
L’Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.
ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta, su richiesta della ditta aggiudicataria ed in contraddittorio, una revisione prezzi basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In assenza dei dati di cui al comma precedente per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tale revisione riguarderà il 50% del fatturato complessivo dell’anno di competenza per il quale si applicherà la revisione prezzi. Pertanto il terzo anno si applicherà la revisione prezzi per il secondo anno e così via per tutta la durata contrattuale.
Eventuali aggiornamenti dei prezzi dovranno essere comunque concordati con l’Azienda Committente e verranno disciplinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50 del 18 aprile 2016.
ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
ART. 16 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione Appaltante e a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto del presente appalto.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Società aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Società aggiudicataria.
Qualora la Società aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato e nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
L’appaltatore risponde dei danni a persone od a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano derivare dall’espletamento del servizio appaltato, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. La Stazione Appaltante è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell’Amministrazione Appaltante alla presenza del Responsabile d’appalto della Società aggiudicataria, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora la Società aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Società aggiudicataria. Qualora la Società aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo la Società aggiudicataria deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione indicate nel Decreto del Ministero dell’Industria 15.06.1984 e xx.xx., che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento della fornitura, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00), per sinistro, per persona e per animali o cose.
ART. 17 – GARANZIA DI ESECUZIONE
É prevista una garanzia fideiussoria determinata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n. 348/82.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso.
La garanzia fideiussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I. /consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.
ART. 18 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto, tra cui le spese di bollo e di registrazione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell’I.V.A.
Sono a carico della Società aggiudicataria anche gli oneri correlati alla valutazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione come da art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’
L’Azienda Committente e il soggetto aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’ASST ha adottato un proprio Codice di comportamento, accessibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxx-xxx- xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx. La violazione del Codice da parte della ditta aggiudicataria comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell’ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. XI/1751 del 17.6.2019, ha adottato il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”. E’ disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx una copia dello stesso che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed allegata, nella busta contenente la documentazione amministrativa (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritta da ogni ditta). L’aggiudicataria è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato all’art. 13 del Capitolato Speciale, causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.