ALLEGATO B) CONTRATTO DI LOCAZIONE
ALLEGATO B) CONTRATTO DI LOCAZIONE
REPUBLICA ITALIANA – COMUNE DI BORGO MANTOVANO
(Provincia di Mantova)
Rep. n.
L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno ... (.......) del mese di , nella residenza comunale, presso
l'Ufficio di Segreteria e avanti a me Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXX, nato a Corigliano Calabro (CS) il 13/05/1956, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, Segretario Comunale, autorizzato dalla legge a ricevere in forma pubblico-amministrativa gli atti nell'interesse del Comune di Borgo Mantovano, si sono personalmente costituiti i signori:
- Geom. XXXXXX XXXXXXXX, nato a Poggio Rusco (MN) il 20/12/1974, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Borgo Mantovano (C.F. - P. IVA: 02540250202) in qualità di Responsabile dell'Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio, giusto Decreto Sindacale .............. in data , Prot.
..............., autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente il Comune nel presente atto, di seguito denominato "Il Locatore";
- Sig , di seguito denominato "Il Conduttore";
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, in relazione al disposto dell'art. 17, co. 68, della legge n. 127/1997, mi hanno richiesto di rogare il presente contratto per il migliore contenuto del quale si stipula e si conviene quantosegue:
- art. 1-
Il Comune di Borgo Mantovano è proprietario di un immobile sito in Via Tambelli, n. 10 - località Revere, nelle immediate vicinanze del centro urbano, iscritto al Nuovo catasto Edilizio Urbano, ubicato al Fg. 1, mappale 3 parte, sub 3, di complessivi mq. 231,00 circa, coperti, completo dell’area verde circostante di circa mq. 1.700,00, nonché parcheggio di circa 200 mq., ubicato al Fg 1, mappale 43 parte. Completo di forno per pizzeria, banconi bar, servizi igienici a norma, è dotato inoltre di spazi esterni in uso sistemati a giardino di circa 450,00 mq., sui quali sono ubicate pertinenze al fabbricato principale costituite da pergolati in legno coperti con pavimentazione in ghiaiello lavato utilizzabile nei periodi estivi, il tutto come da allegata planimetria sub A1) e subA2).
La parte locatrice si impegna, a proprio onere, alla messa in pristino e sicurezza della pavimentazione e coperture esterne, direttamente o tramite lavori eseguiti dalla parte conduttrice, previo consenso sulle opere da eseguire e quantificazione delle loro spese da parte dell’Amministrazione comunale, con scomputo sul canone dilocazione.
L'Amministrazione Comunale, in esecuzione di quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta comunale n..................del ................., intende concedere in locazione l'immobile sopra descritto, compresa l'area di pertinenza esterna a verde e parcheggio, per essere destinato ad attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.
- art. 2 -
La Parte Locatrice concede in locazione alla Parte Conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà di cui alla planimetria, che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile è cosìdescrittoeindividuato:unitàimmobiliareiscrittaalNuovocatastoEdilizioUrbano,ubicato al Fg. 1, mappale 3 parte, sub 3, di complessivi mq. 231,00 circa, coperti, completo dell’area verde circostante di circa mq. 1.700,00, nonché parcheggio di circa 200 mq., ubicato al Fg 1, mappale 43 parte. Completo di forno per pizzeria, banconi bar, servizi igienici a norma, è dotato inoltre di spazi esterni in uso sistemati a giardino di circa 450,00 mq., sui quali sono ubicate pertinenze al fabbricato principale costituite da pergolati in legno coperti con pavimentazione in ghiaiello lavato utilizzabile nei periodi estivi, il tutto come da allegata planimetria sub A1) e sub A2).
L'immobile locato è destinato ad uso commerciale (ristorazione, caffetteria e attività di svago); ogni diversa destinazione non autorizzata dalla Parte Locatrice è vietata, pena la risoluzione del contratto.
La locazione avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal ..................... e scadrà il giorno
………………….., prorogabile al massimo per ulteriori sei anni, senza possibilità di ulteriore proroga o rinnovo. È escluso, in ogni caso, il rinnovo tacito.
- art. 3 -
È facoltà del Conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso alla Parte Locatrice, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il Conduttore sarà chiamato a rinunciare alla perdita per l'avviamento commerciale, intendendosi stipulare il contratto di locazione con patti in deroga.
- art. 4 -
Il canone di locazione annuale viene pattuito nella misura di € .................. (diconsi Euro
.................................), da corrispondersi entro il mese di settembre di ciascun anno.
Solo per il periodo che va dall’aggiudicazione avvenuta in data al 31.12.2020, l’importo del canone di locazione è determinato in € 2.000,00, oltre IVA di legge, vista la particolare situazione di crisi del settore commerciale/turistico a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e, dunque,per consentire la ripartenza delle attività imprenditoriali e stante anche la circostanza che la stagione estiva è già iniziata.
Dall’inizio del secondo anno, il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT - famiglie ed operai - verificatasi nell'anno precedente.
Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente il conduttore in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso il locatore a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.
Il tasso degli interessi moratori per eventuali ritardi dei dovuti pagamenti è concordemente determinato in misura pari al saggio degli interessi moratori per le transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/02, maggiorato di 2 punti e, comunque, sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 07.03.1996 come successivamente modificata e integrata.
- art. 5 -
L'immobile che si concede in locazione è destinato ad uso attività commerciale (ristorazione, caffetteria e attività di svago), previa richiesta di subingresso presentata presso il competente Sportello Unico Attività Produttive e titolo idoneo allo svolgimento dell'attività di che trattasi, con espresso divieto di mutare la destinazione in tutto o in parte e/o sublocare in tutto o in parte l'immobile, e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto.
La Parte Conduttrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.
- art. 6-
Non sono ammesse modifiche, anche se di migliorie, senza il preventivo consenso del Locatore. Le eventuali migliorie ed addizioni che la Parte Conduttrice apportasse all’immobile, previo consenso del Locatore, si intendono acquisite in proprietà dal Comune di Borgo Mantovano per accessione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, senza che competa al Conduttore alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall’art. 936 del Codice Civile.
- art. 7 -
Sono a carico della Parte Conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 C.C.. A titolo esemplificativo si precisa che nell’ambito della manutenzione ordinaria vengono assunte a carico del Conduttore:
- le spese ordinarie di gestione, quali ad esempio materiali di consumo necessari per la pulizia (detersivi, strofinacci, scope, ecc.) e l’illuminazione (lampade, reattori, materiale elettrico in genere soggetto a usura, ecc.);
- le spese dei consumi di acqua, luce e gas; conseguentemente i contatori dell’acqua e dell’energia elettrica dovranno essere intestati al Conduttore;
- le spese per la fornitura di energia elettrica relativa all’impianto di illuminazione pubblica di Via Tambelli;
- le manutenzioni di tutte le strutture, compresi gli impianti elettrici, idrici sanitari e similari, le serrature e le chiavi, i cardini degli infissi, le superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, le marmette e/o piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, al fine di mantenere le migliori condizioni igieniche, sanitarie e di sicurezza della struttura;
- la manutenzione dell’area a parcheggio e dell’area a verde circostante, ivi compresa la potatura delle piante circostanti l’immobile almeno una volta l’anno.
- art. 8 -
Le spese per oneri accessori, ai sensi dell’art. 9, Legge n. 392/1978 – pro quota – e ogni altro onere inerente l’immobile locato, sono a carico della Parte Conduttrice (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo fossa biologica, latrine, ecc.).
- art. 9 -
E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della Parte Locatrice, fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della Parte Conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla Parte Locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della Parte Conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della Parte Conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente locazione.
- art. 10 -
La Parte Locatrice potrà, in qualunque momento, ispezionare l’immobile affittato, senza intralciare lo svolgimento dell’attività del Conduttore.
Nel caso di mancato riscontro dello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto di locazione, il Comune potrà risolvere di diritto questo contratto senza che il conduttore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o altro.
- art. 11 -
La Parte Conduttrice è costituita custode della cosa locata, e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la Parte Locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La Parte Conduttrice si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni suaparte.
Il conduttore si assume, come onere a proprio carico, la fornitura di energia elettrica relativa all’impianto di illuminazione pubblica di Via Tambelli. Il Conduttore si impegna a garantire il funzionamento negli orari notturni. Il conduttore si obbliga a stipulare a proprie spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto (anche in ipotesi di rinnovi), idonea polizza di assicurazione con massimale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per il rischio locativo (e rischi collegati, quali incendio, atti vandalici, ecc.) e responsabilità civile, a copertura sia del danno al fabbricato di proprietà del locatore, che dei danni al “contenuto” ( vale a dire danni alle cose, ecc. contenute nei locali oggetto del presente contratto) e/o a terzi soggetti.
Tale polizza dovrà essere stipulata con vincolo in favore del locatore per quanto concerne la liquidazione dei danni subiti dall’immobile e dal contenuto di proprietà degli stessi e dovrà contenere la clausola in forza dalla quale l’assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell’immobile la “rivalsa” prevista, a favore dello stessa, dall’art. 1916 c.c..
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al locatore da parte del conduttore (così come dovranno essere consegnate o trasmesse allo stesso annualmente, copia delle ricevute comprovanti il pagamento dei premi relativi a tali polizze) pena la risoluzione di diritto dello stesso contratto.
- art. 12 -
Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, migliorie e addizioni, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.
- art. 13 -
Quale deposito cauzionale il conduttore ha già versato, nel momento in cui ha richiesto di partecipare alla gara, la somma pari a € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) pari a tre mensilità del canone annuale pattuito. Il deposito cauzionale come sopra costituito non potrà mai essere imputato in conto pigioni. Tale deposito resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto e al termine dello stesso per garantire il locatore verso le obbligazioni del conduttore quali, in particolare, il pagamento dei canoni di locazione nei termini convenuti, l’uso del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la restituzione, alla cessazione del contratto, nel medesimo stato in cui lo stesso conduttore l’ha ricevuto. È fatto salvo ed impregiudicato il diritto del locatore a chiedere il risarcimento dei maggiori danni.
- art. 14 -
Il Conduttore ha provveduto a costituire una polizza fideiussoria “a prima richiesta e senza eccezioni” e con deroga all’art. 1957 c.c. – cioè sollevando il locatore dall’obbligo di agire nei termini previsti da tale norma e rimanendo vincolato il fideiussore anche se il locatore non abbia proposto istanza nei confronti del conduttore o non l’abbia diligentemente coltivata - a garanzia di tutte le obbligazioni conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto di locazione e di eventuali danni arrecati ad aree ed immobili della durata di anni 6 (sei), sino al …………………e per l’importo di ……………………….. rilasciata da ………………………………… in data
……………………………
Lo Stesso Conduttore si impegna a rinnovare la suddetta polizza di ulteriori anni 6 (sei) fino alla data del e per l’importo corrispondente alla metà del canone annuale in vigore al
momento del rinnovo, in conseguenza degli adeguamenti ISTAT intervenuti dall’inizio del contratto; entro il ………………… l’originale del rinnovo dovrà essere consegnato all’Ufficio segreteria del Comune di Borgo Mantovano.
- art. 15 -
Nel caso di fallimento e/o altre procedure concorsuali (ad esempio concordato preventivo, fallimentare, ecc.) del conduttore, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto – i locali dovranno essere prontamente riconsegnati.
- art. 16 -
Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
- art. 17 -
Resta inteso tra le parti che nel caso in cui il conduttore receda dal contratto e/o lasci gli immobili oggetto del presente contratto per qualsiasi ideabile motivo e non riconsegni le chiavi, i locatori sono autorizzati sin da ora a cambiare le serrature dei cespiti ed a considerare come abbandonato quanto rinvenuto negli immobili ed ivi lasciato e non asportato dal conduttore.
- art. 18 -
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine le clausole contrattuali redatte per iscritto.
- art. 19 -
Le clausole nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17 del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi art. 1453 C.C. e senza necessità di costituzione in mora.
Per tutte le controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto il Foro competente è il Tribunale di Mantova, ai sensi dell’art. 447 bis del c.p.c..
- art. 20 -
L’imposta di bollo per il contratto e le quietanze e l’imposta di registro sono a carico del Conduttore. In ogni caso di recesso anticipato della parte Conduttrice, l’imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La Parte Conduttrice consente sin d’ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della Parte Locatrice. Rimarranno a carico della Parte Conduttrice tasse e imposte inerenti l’attività da Essa esercitata nell’immobile locato, ivi compresa quella per l’asportorifiuti.
La Parte Conduttrice dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato relativo alla prestazione energeticadell’edificio.
Per quanto non previsto nei precedenti articoli, le Parti contraenti intendono fare riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.
- art. 21 -
Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Ed essendo stato richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, in forma pubblica amministrativa, dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli di carta resa legale, di cui occupa 04 facciate intere e fin qui della presente, del quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle Parti, le quali, dichiarando conforme alla loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono, anche ai margini dei fogli intermedi e degli allegati, in segno di piena ed incondizionata accettazione dei reciproci diritti ed obblighi.
… firme …