Master Builders Solutions Italia Spa
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Condizioni Generali di Vendita
1. Ambito di validità 1.1
Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita.
1.2
Si respinge quindi ogni riferimento dell’Acquirente alle sue condizioni generali. Queste Condizioni Generali di Vendita dovranno essere applicate per tutte le transazioni future. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Xxxxxxx sarà soggetta all’espressa accettazione scritta di Master Builders Solutions Italia Spa (di seguito “MBS” o “Venditore”).
2. Offerta ed accettazione
Tutte le offerte di MBS sono non vincolanti e senza obbligazioni e sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un’offerta d’acquisto vincolante. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione di MBS. Se quest’ultima fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova offerta non vincolante di MBS.
3 Qualità del prodotto, campioni e modelli; garanzie
3.1
Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di MBS.
Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Europeo sulla registrazione delle sostanze chimiche (REACH), specifici per la merce, non dovranno rappresentare né un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabilito per questo contratto.
3.2
Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordati quali elementi per definire la qualità della merce.
3.3
Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altro dato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia stato concordato e se siano state esplicitamente definite come tali.
4. Consulenza
Qualsiasi consulenza offerta da MBS è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed informazione relativa all’idoneità e all’uso della merce non esonera l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri.
5. Prezzi
Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento di MBS venissero generalmente modificate tra la data della stipulazione del contratto e la consegna, MBS sarà autorizzata ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l’Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto informando MBS entro 14 giorni dalla notifica dell’avvenuto aumento del prezzo.
6. Applicazione degli INCOTERMS, Consegna
6.1
La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le condizioni commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della stipulazione del contratto.
6.2
MBS ha il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali, a condizione che le merci consegnate siano utilizzabili per l’Acquirente secondo lo scopo del contratto, la consegna delle rimanenti merci sia garantita e la consegna parziale non comporti sostanziali lavori aggiuntivi o spese per l’Acquirente (salvo che MBS non accetti di coprire tali spese).
6.3.
Le date di consegna o di scadenza specificate da MBS saranno sempre ritenute indicative e non
Master Builders Solutions Italia è una società del Gruppo MBCC in Italia
vincolanti, salvo siano state espressamente confermate da MBS.
7. Danni di trasporto
I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere
immediatamente denunciati dall’Acquirente all’impresa di trasporto inoltrandone una copia a MBS entro gli specifici termini previsti nel contratto di trasporto.
8. Osservanza di disposizioni legali
Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l’Acquirente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all’uso delle merci.
9. Ritardo del pagamento 9.1
Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali.
9.2
In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente, MBS ha diritto di addebitare gli interessi di mora al un tasso previsto dal D. Lgs.231/2002, vigente al momento in cui il pagamento era dovuto.
10. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce
10.1
L’Acquirente deve immediatamente ispezionare le merci per rilevare eventuali difetti alla consegna. I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni dovranno essere comunicati a MBS senza ritardo ma almeno entro otto giorni dal ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati senza ritardo ma almeno entro otto giorni dalla scoperta. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia e l’entità dei difetti.
10.2
Qualora la merce sia difettosa e l’Acquirente lo abbia prontamente comunicato a MBS in conformità a quanto prescritto dal punto 10.1, all’Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla legge, fermo restando che:
a. MBS ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all’Acquirente merce senza difetti. MBS si riserva due tentativi di post-adempimento sulla base della lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto.
b. Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola 11.
11. Responsabilità 11.1
MBS è sostanzialmente responsabile dei danni in base alle norme di legge vigenti. Per danni derivanti da colpa MBS sarà responsabile – indipendente dalle motivazioni legali – nel caso di dolo e negligenza grave. In caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali (obbligazioni che sono di natura cruciale per l’adempimento del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento o può fare affidamento), ad ogni modo, la responsabilità di MBS dovrà essere limitata al rimborso di danni tipici e prevedibili. Nel caso di una semplice violazione colposa di obblighi contrattuali non essenziali si esclude la responsabilità di MBS.
11.2
Le limitazioni di responsabilità di cui all’articolo 11.1 non si applicano
a. ai danni che derivano da lesioni alla vita, al corpo o alla salute causati da negligenza da parte di MBS o dolo o negligenza di un rappresentante legale o agente vicario di MBS;
b. in caso di comportamento doloso da parte di MBS;
c. nei casi che rientrano in una garanzia di qualità rilasciata da MBS;
x. xx reclami dell’Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
11.3
MBS non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi di fornitura
qualora l’impossibilità o il ritardo derivassero dalla corretta osservanza di normative regolatorie o di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l’Acquirente.
12. Termine di prescrizione
12.1
Il termine di prescrizione per reclami dovuti a difetti materiali e legali è di un anno dal ricevimento della merce. Nel caso in cui le parti abbiano concordato un’accettazione, il termine di prescrizione inizia con l’accettazione.
12.2
Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni basate su contratto e/o illecito è di un anno a partire dall’inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge. 12.3
Contrariamente a quanto previsto dagli articoli 12.1 e 12.2, il termine di prescrizione legale si applica nei seguenti casi:
a. reclami relativi a edifici o in relazione a beni che possano essere utilizzati per edificare costruzioni e che hanno provocato la difettosità dell'edificio;
b. se il difetto incide su un diritto reale di una terza parte o un diritto iscritto nel catasto;
c. in caso di norme speciali di legge che regolano i termini di prescrizione;
d. in caso di dolo e colpa grave;
e. Nei casi elencati all’articolo 11.2 lett. a) e d).
13. Compensazione
L’Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami solo in caso di contro-reclamo non contestato ovvero definito con decisione passata in giudicato.
14. Garanzie
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, ed in particolare in caso di inadempimento dell’Acquirente, MBS, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far di- pendere ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.
15. Forza maggiore
Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di MBS (compresi eventi natura-li, guerre, scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti burocratici) sia tale da ridurre la disponibilità delle merci dall’impianto dal quale MBS riceve la merce stessa, così che MBS non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali (prendendo in con-siderazione quale base proporzionale altri obblighi di fornitura), MBS dovrà (i) essere sollevata dalle proprie obbliga-zioni sulla base di questo contratto nel limite dell’impedimento all’adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non avrà alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti.
La prima frase non trova applicazione nel limite in cui tale incidente o circostanza rendano l’adempimento contrattuale commercialmente non conveniente per MBS per un lungo periodo di tempo oppure accada ai fornitori di MBS. Qualora i sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, MBS avrà diritto di recedere dal contratto senza che l’Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo.
16. Luogo del pagamento
Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d’adempimento dell’obbligo di paga-mento dell’Acquirente è la sede legale di MBS.
17. Protezione dei Dati 17.1
Nel caso in cui l’Acquirente, nell’esecuzione del contratto, riceva od ottenga, da MBS o da terzi, dati personali relativi a collaboratori di MBS (di seguito definiti “Dati Personali”), troveranno applicazione le seguenti previsioni.
Se il trattamento dei Dati Personali rivelati come sopra indicato non avvenga per conto di MBS, l’Acquirente sarà autorizzato a trattare detti Dati Personali solo ai fini dell’esecuzione del relativo contratto. L’Acquirente non sarà autorizzato, salvo non sia consentito dalla legge vigente, a trattare i Dati Personali e in particolare a rivelare e/o analizzare per proprie finalità e/o profilare tali Dati Personali. Questa previsione si applica anche in
caso di dati anonimi. L’Acquirente garantisce che i Dati Personali saranno accessibili solo ai dipendenti dell’Acquirente che abbiano necessità di conoscerli ai fini dell’esecuzione del contratto (principio di necessità). L’Acquirente predisporrà un’organizzazione interna idonea a garantire la conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In parti-colare, l’Acquirente adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza idoneo rispetto al rischio di abuso e perdita dei Dati Personali. L’Acquirente non acquisirà la proprietà o altri diritti sui Dati Personali e sarà obbligato, secondo le leggi vigenti, a correggere, cancellare e/o circoscrivere il trattamento dei Dati Personali. È escluso ogni diritto di ritenzione dell’Acquirente con riferimento ai Dati Personali.
In aggiunta agli obblighi di legge, l’Acquirente informerà MBS in caso di violazione dei Dati Personali e in particola-re in caso di perdita, senza ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza della violazione. Dopo la cessazione del relativo contratto, l’Acquirente dovrà, secondo la legge applicabile, cancellare i Dati Personali, incluse eventuali copie.
17.2
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati in MBS sono disponibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/xx- it/footer/protezione-dati
18. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a questo contratto o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il foro del luogo ove MBS ha sede legale. MBS avrà la facoltà di citare in giudizio l’Acquirente avanti detto foro eletto oppure avanti il foro della sede legale dell’Acquirente.
19. Diritto applicabile
Il rapporto contrattuale sarà soggetto alla legge italiana, esclusa l’applicazione delle norme internazionali sul conflitto tra leggi e escluse le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG).
20. Lingua del contratto
Qualora queste Condizioni Generali di Vendita fossero rese note all’Acquirente anche in una lingua diversa in aggiunta a quella scelta per la redazione del contratto di vendita (Lingua del Contratto), ciò verrebbe fatto esclusivamente a vantaggio dell’Acquirente. In caso di differenze di interpretazione, la versione redatta nella lingua del contratto sarà quella vincolante.
Versione: Gennaio 2021