Assicurazione: Multirischi per Fabbricati Civili
Assicurazione: Multirischi per Fabbricati Civili
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.
Prodotto “Aviva Fabbricato Protetto”
Data di aggiornamento 01.12.2020 Il Dip aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. | |
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. | |
Aviva Italia S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Tel: +39 02 2775.1 Numero Verde 800.114.433 sito internet: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx. | |
Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva. Sede legale e sede sociale in Italia - xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet xxx.xxxxx.xx – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri. L’Impresa di Assicurazione è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005. | |
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 116.259.667€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 53.746.243 €. L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell’Impresa di Assicurazione stessa è pari al 133%. L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 296%. Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx. | |
Al contratto si applica la legge italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
INCENDIO | |
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti altresì i danni materiali e diretti causati da: ✓ caduta aeromobili, ✓ urto di veicoli stradali o natanti; ✓ caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni; ✓ bang sonico ✓ guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate, nonché le spese di salvataggio; ✓ rottura delle lastre di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato L’Impresa di Assicurazione risarcisce, inoltre, se conseguenti agli eventi coperti: ✓ i danni materiali e diretti subiti dal contenuto di proprietà del condominio assicurato e riposto nei locali ad uso comune; ✓ le spese per demolire sgomberare e smaltire i residuati del sinistro; ✓ la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, ✓ il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario ✓ danni ad impianti ed apparecchiature al servizio del fabbricato di proprietà delle Aziende dei telefoni, acqua, luce e gas; |
DIP Aggiuntivo Danni ed. dicembre 2020 Aviva Fabbricato Protetto Pagina 1 di 11
✓ le spese di rimpiazzo del combustibile, ✓ onorari a periti, consulenti, tecnici, ✓ costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione; ✓ danni da inquinamento conseguente a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Aumento franchigia danni da acqua | Per le spese per la ricerca e riparazione del guasto (qualora espressamente attivata), l’Assicurato può scegliere di aumentare la Franchigia prevista per sinistro a: |
- Euro 350,00 oppure | |
- Euro 550,00 oppure | |
- Euro 750,00 | |
ottenendo il corrispondente sconto. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Spese di demolizione e sgombero | L’Assicurato può estendere la garanzia sino a: - Euro 25.000,00 oppure - Euro 50.000,00 |
per sinistro, con corrispondente aumento di premio. | |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi i danni: ✓ da fatto doloso delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere; ✓ da incendio, esplosione, implosione e scoppio; ✓ da spargimento di acqua. ✓ da neve e/o ghiaccio non rimossi; ✓ da caduta di antenne televisive centralizzate; ✓ da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; ✓ dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; ✓ derivanti dalla committenza auto e di lavori; ✓ da inquinamento; ✓ verso prestatori di lavoro prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O); ✓ verso lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIE FACOLTATIVE (opzionale) | |
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi i danni: • causati da esplosione o scoppio di ordigni esplosivi; • diretti e materiali cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito dei predetti eventi L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Aumento franchigia danni da acqua | Per le spese per la ricerca e riparazione del guasto (qualora espressamente attivata), l’Assicurato può scegliere di aumentare la Franchigia prevista per sinistro a: |
- Euro 350,00 oppure | |
- Euro 550,00 oppure |
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- Euro 750,00 ottenendo il corrispondente sconto. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici | L’Assicurato può estendere la garanzia ai danni subiti dai pannelli solari e/o fotovoltaici, sino a Euro 20.000,00, scegliendo altresì la forma assicurativa, a valore intero oppure a primo rischio assoluto, purché i pannelli solari siano conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e i pannelli fotovoltaici ai requisiti UNI EN 61215. |
INFORTUNI (opzionale) | |
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi gli infortuni avvenuti in occasione di: - malore; - negligenza grave; - sforzi muscolari ed xxxxx xxxxxx carattere traumatico; - diabete, fermo restando che sono escluse le relative conseguenze. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che la garanzia è prestata a tutela del Condominio e delle Persone Assicurate qualora: - siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e per contravvenzione; - siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato; - debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o cose per fatto illecito di terzi; - debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito; - nel caso in cui il Contraente debba sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore ad € 210,00 relative a controversie contrattuali con fornitori; controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio; - debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avversa una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, ad esclusione della materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale nei casi in cui la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. È altresì prestato un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800- 34.11.43 oppure inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx. Si precisa, inoltre, che sono comprese anche le spese: • conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove di difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato, spettante agli Organismi di Mediazione, per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Vertenze con condomini e conduttori | L’Assicurato può estendere la garanzia alle vertenze con condomini e/o conduttori per l’inosservanza delle norme di legge o del regolamento comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo, scegliendo una delle seguenti opzioni: Massimale per sinistro Euro 10.000,00 fino a 10 unità Massimale per sinistro Euro 10.000,00 oltre le 10 unità Massimale per sinistro Euro 15.000,00 fino a 10 unità Massimale per sinistro Euro 15.000,00 oltre le 10 unità con corrispondente aumento di premio. |
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Che cosa NON è assicurato? | ||||
Rischi esclusi | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni: per la Garanzia Infortuni sono escluse: × le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). | |||
Ci sono limiti di copertura? | ||||
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, forniscono le seguenti ulteriori informazioni. | ||||
INCENDIO | ||||
Garanzie | Franchigie/Scope rti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
acqua condotta | € 200,00 | |||
occlusione delle condutture | € 250,00 | 3‰ somma assicurata per il fabbricato, minimo € 5.000,00 – massimo € 25.000,00 | ||
Infiltrazioni di acqua piovana | € 150,00 | - | Le infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile | |
furto o guasti arrecati dai ladri a fissi ed infissi | - | € 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
rottura delle lastre | - | 2‰ somma assicurata per il fabbricato | Rotture derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni e lavori di manutenzione straordinaria | |
azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici | € 150,00 | € 5.000,00 | - | |
contenuto | - | € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | |
Spese sgombero e smaltimento | - | 10% dell’indennizzo liquidabile | - | |
le spese di rimpiazzo del combustibile | - | 1‰ della somma assicurata per il fabbricato | - | |
onorari a periti | - | massimo del 5% dell’indennizzo con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo | - | |
costi di urbanizzazione | - | sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00 | - | |
danni da inquinamento | 10% minimo € 2.000,00 | € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP: ! determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; ! le infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile; ! da spargimento d’acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel fabbricato assicurato; |
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! da gelo; ! agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale; ! da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; ! causati da ordigni esplosivi e quelli verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato; ! verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare; ! derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive; ! di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo provocati da: produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto; dall’emissione di onde e campi elettromagnetici; ! le spese sostenute per demolire o ripristinare parti di fabbricato o di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha originato lo spargimento di acqua. RIVALSA L’Impresa di Assicurazione rinuncia, salvo il caso di xxxx, al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro inquilini o locatari, dei parenti degli stessi, dei conviventi, degli ospiti o collaboratori familiari e dell’Amministratore che siano responsabili dei danni coperti, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi. | ||||
RESPONSABILITA’ CIVILE | ||||
Garanzie | Franchigie/ Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
da spargimento di acqua | tutti i danni | € 200,00 | - | - |
per cose poste in locali interrati | 10% minimo € 150,00 | sino alla concorrenza di € 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
per rigurgiti, occlusioni o traboccamento | € 250,00 | massimo € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
per rottura accidentale causata da gelo | € 150,00 | massimo € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività | 10% minimo di € 500,00 | 10% del massimale assicurato massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | |
committenza auto | € 250,00 | - | - | |
inquinamento conseguente a contaminazione | 10% minimo € 2.000,00 | € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | |
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni: ! da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato; ! dall’esercizio nel fabbricato di industrie, commercio, arti e professioni, attività personali dell’Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari; ! conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche; ! derivanti da amianto o Crysothile; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; ! da detenzione, impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! dall’assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali da qualunque causa determinate; ! da conduzione delle singole unità abitative, salvo quanto previsto dal Settore Responsabilità Civile delle unità immobiliari, se espressamente assicurato e richiamato in polizza. | ||||
GARANZIE FACOLTATIVE (opzionale) | ||||
Garanzie | Franchigie/ Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
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Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo, sabotaggio | € 300,00 | 80% della somma assicurata per il fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo | Danni: - da imbrattamento o deterioramento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; - di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, - inadeguato funzionamento del sistema informativo; - da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da: - produzione, distribuzione e manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto; - derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici. | ||
Eventi atmosferici | Trombe d’aria | € 300,00 | - | 80% della somma assicurata per il fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo | - |
Grandine – danni a lastre in fibro- cemento | € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativ o | ||||
Sovraccarico di neve | - | ||||
Gelo | € 150,00 | € 3.000,00 per sinistro e € 6.000,00 per anno assicurativo | |||
Spese per la ricerca e riparazione del guasto | € 250,00 elevata a € 350,00 per danni riguardi gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti | In nessun caso l’Impresa di Assicurazione indennizzerà per uno o più sinistri avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo importo superiore al 3‰ della somma assicurata per il fabbricato. | Sono escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti. La garanzia non è operante per le spese inerenti agli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento prodotti e installati in data antecedente il 1990. | ||
Responsabilità Civile dell’amministratore di condominio | 10% minimo € 250,00 | per sinistro 5‰ somma assicurata per il fabbricato | La garanzia non vale: • per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste; • per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; • per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; • per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; |
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• per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione salvo quanto stabilito; • per i danni che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza. Non sono considerati terzi, anche se condomini, l’amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualunque altro suo famigliare con lui convivente. | |||
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni: ! verificatisi in occasione di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezione, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare; ! avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti, accumuli esterni di acqua, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine; ! da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; ! arrecati da sovraccarico di neve a lucernai e vetrate non in vetro antisfondamento, serramenti, nonché all’impermeabilizzazione a meno che il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale o parziale del fabbricato. Sono inoltre esclusi i danni a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve; ! danni arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro ! trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti. RIVALSA L’Impresa di Assicurazione rinuncia, salvo il caso di xxxx, al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro inquilini o locatari, dei parenti degli stessi, dei conviventi, degli ospiti o collaboratori familiari e dell’Amministratore che siano responsabili dei danni coperti, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi. | |||
INFORTUNI (opzionale) | |||
Garanzie | Franchigie/ Scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/Massimali | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Invalidità Permanente | 3% se il grado di invalidità accertato risulti superiore al 10%, la franchigia si intende abrogata | - | - |
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni: ! da stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; ! da proprie azioni delittuose dolose o atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; ! da stato di guerra e insurrezione; ! da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio; ! gli infarti e le ernie – salvo quelle traumatiche. RIVALSA L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate. | |||
TUTELA LEGALE (opzionale) | |||
Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni: ! danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo; ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza; |
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! vertenze con condomini e conduttori, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia; ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali. | ||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: Denuncia di sinistro: Incendio e Responsabilità Civile e Garanzie facoltative e Infortuni: La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla sezione riservata al Contraente dell’Area Clienti “MyAviva” disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Tutela Legale: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS: per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx, oppure per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto | ||
Gestione da parte di altre imprese: Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Verona | ||
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. | |
Obblighi dell'impresa | L’Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell’indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno. Incendio e Garanzie Facoltative Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: Le somme assicurate, il massimale ed il premio, salvo sia diversamente convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale del “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate, massimali e di premio. | |
Rimborso | In caso di recesso esercitato da una delle parti a seguito di sinistro, l’Impresa di Assicurazione rimborsa al contraente l’eventuale rateo di premio non consumato. Qualora operanti le Garanzie Facoltative, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti hanno la facoltà di recedere da detta garanzia in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni. Contestualmente a detto recesso l’Impresa di Assicurazione rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille) già compreso in quelli indicati. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: Infortuni Se l’Impresa di Assicurazione non è a conoscenza dell’età dell’Assicurato, per mancanza di indicazioni nel contratto o in eventuali atti di variazione successivi, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell’Assicurato. Tutela Legale È previsto un periodo di carenza (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 90 giorni, nel caso di controversie di natura contrattuale. | |
Sospensione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. | |
Risoluzione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
A chi è rivolto questo prodotto? | ||
Il prodotto è rivolto a proprietari o amministratori di interi fabbricati (villette / condomini) interessati a: tutelare il fabbricato da danni materiali e diretti (quali ad esempio incendio, eventi naturali); proteggere il proprio patrimonio dai danni involontariamente provocati a terzi in relazione alla proprietà o conduzione del fabbricato. Il cliente può essere interessato inoltre a tutelarsi da uno o più dei seguenti rischi: danni involontariamente cagionati a terzi da parte dei conduttori (condomini o locatari) dei locali esistenti nel fabbricato assicurato; danni da infortuni (morte e invalidità permanente) dell'amministratore, del portiere e degli addetti alle pulizie; spese legali che si rendano necessarie per la tutela dei diritti legati al fabbricato. | ||
Quali costi devo sostenere? | ||
Costi di intermediazione la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25,6% sul premio imponibile – al netto delle imposte. Costi di spesa di acquisizione e gestione Il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali: Incendio 11,17% Altri danni ai beni 8,48% R.C. Generale 16,26% Assistenza 10,51% Tutela Legale 7,95% applicate sui premi imponibili versati al netto delle imposte. |
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax 00.0000.000 Indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all’Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Xxxxxx, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all’intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa di Assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARBITRATO: Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Le gale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo. Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Mod. 13891 – ed.12/2020
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