TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ATTIVITA’ INGEGNERISTICA DI CORREZIONE DELLE ANOMALIE TERRITORIALI (aff. 2887) – CIG 683523565B
TRA
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con sede in Padova – xxx Xxxxxxxx x. 00/x, codice fiscale 90098670277, che interviene nel presente Atto in persona del …………… ….. nato a ………… il ,
nominato con ……… … del ,
E
…… ………. ………… … codice fiscale …………. …………., con sede in
…….. ……… (…) Via …… …………… ….. n , che interviene nel presente
atto nella persona di …………. …………………………. nato a …… …….
………. (…..) il …….. ………. …… codice fiscale carica
ricoperta ………………………………………..
le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano il presente contratto
Articolo 1 - (Valore degli allegati)
Gli allegati ed i documenti citati nel presente contratto, pur non materialmente allegati al medesimo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In particolare costituisce allegato al presente atto il “Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS dell’AVEPA” approvato con decreto del Direttore n. 98 del 25.05.2011;
Articolo 2 - (Definizioni)
I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:
- per AVEPA o Agenzia o Amministrazione deve intendersi Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura,
- per Fornitore o impresa deve intendersi la società …..
……………………….,
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 “In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato)”, che comprende i seguenti elementi: a) una banca dati informatizzata; b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto; d) le domande di aiuto e domande di pagamento; e) un sistema integrato di controllo; f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all’art. 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento. I sistemi sono messi a punto in modo da consentire senza problemi ne’ contrasti, un funzionamento comune o l’interscambio di dati.
- Sistema di identificazione delle parcelle agricole (Land Parcel Identification System) ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 art. 70: è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese orto immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 e dal 2016, su scala 1:5.000, tenendo conto della configurazione e dello strato della particella; funziona a livello delle
parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento. (rif. art. 6 ex Reg. 1122/09). Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini di alcuni regimi di premio; la parcella e la superficie devono essere identificate in modo affidabile per consentirne la localizzazione e misurazione.
- Fotointerpretazione: analisi delle ortofoto digitali o immagini satellitari con la definizione dell’uso del suolo in categorie.
- SISTer: Sistema Inter Scambio Territorio dell’Agenzia del Territorio.
- Anomalie territoriali: disallineamenti che riguardano la non congruenza dei dati dichiarati con i dati presenti nel SIGC. Tali anomalie sono individuate a livello di particella e possono avere ripercussioni sul calcolo del premio. La documentazione necessaria per la loro risoluzione viene presentata dai CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Xxxxxxxx), dai beneficiari o reperita direttamente dall’Agenzia del Territorio.
- Elenchi di lavorazione: insieme di particelle per tipologia di anomalia commissionate al Fornitore e disponibili direttamente negli strumenti software messi a disposizione da AVEPA.
Articolo 3 - (Oggetto)
Con la stipula del presente contratto AVEPA affida, in modo non esclusivo, al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dell’attività di correzione delle anomalie territoriali.
La correzione delle anomalie consiste in attività massive finalizzate alla
risoluzione/correzione di incongruenze rilevate nella base dati territoriale gestita dall’OP AVEPA.
In particolare, tali attività riguardano:
- il completamento o la validazione della base catastale grafica, relativamente a particelle regolarmente registrate nel catasto terreni, attraverso l’invio di idonei documenti catastali – visure o estratti di mappa tratti dal Sistema Informativo dell’Agenzia del Territorio (“Sister”) o reperibili negli scarichi dei dati vettoriali forniti dall’Agenzia del Territorio stessa (file in formato CXF) o forniti dai CAA/utenti con la consegna degli estratti di mappa in formato .tiff e/o
.pdf;
- la richiesta di revisione dei dati di uso del suolo (eleggibilità);
- la delimitazione dei poligoni particellari e la relativa determinazione degli usi del suolo utilizzando i codici di fotointerpretazione Refresh 2015.
Tali attività sono svolte su elenchi di lavorazione definiti, predisposti e consegnati da AVEPA al Fornitore e specifici per le diverse tipologie di anomalie indicate di seguito, oltre ad altre che AVEPA si riserva di affidare al Fornitore.
Le tipologie di anomalie sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) anomalie P30, vale a dire particelle senza riscontro grafico o incompleto nella base dati GIS di AVEPA;
b) anomalie P36, vale a dire particelle nell’ambito di una o più domande con superficie richiesta a premio eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati.
Articolo 4 – (Luogo)
Tale attività sarà svolta presso la sede del Fornitore.
Articolo 5 - (Durata)
Il presente contratto avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione.
Articolo 6 - (Oneri per la sicurezza)
L’attività di correzione delle anomalie territoriali non comporta rischi interferenziali, pertanto non sussistono oneri per la sicurezza.
Articolo 7- (Quantità – Importo stimato del contratto)
Nell’arco della durata del presente contratto AVEPA prevede di affidare al Fornitore un numero di particelle in anomalia da correggere variabile tra 0 e 20.000,00 di cui stimate presumibilmente circa 50% quali particelle previste dalla lett. a) dell’art. 3 e stimate presumibilmente circa 50% quali particelle previste dalla lett. b) dell’art. 3.
Il numero di particelle sopra individuato si considera indicativo e potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda delle esigenze di AVEPA, entro i limiti della spesa massima complessiva di contratto (€ 60.000,00 oltre IVA).
Articolo 8– (Consegna)
AVEPA si riserva la possibilità di richiedere la correzione di uno o più elenchi, a sua discrezione. Qualora intenda ricorrere alle prestazioni del Fornitore, AVEPA successivamente alla stipula del contratto consegnerà al Fornitore, anche in tempi diversi, uno o più elenchi di particelle da lavorare e la relativa documentazione, definendo le priorità di lavorazione degli elenchi trasmessi.
Articolo 9 – (Lavorazione delle particelle)
Il Fornitore procede alla lavorazione degli elenchi consegnati dall’AVEPA per ordine di consegna, salvo le priorità di lavorazione comunicate dalla stessa, come previsto nell’articolo precedente; in caso di nuove priorità il Fornitore sospenderà la lavorazione degli elenchi precedentemente trasmessi per
rispettare le priorità comunicate e la capacità produttiva giornaliera media.
Per ogni elenco il Fornitore comunica i nominativi dei tecnici incaricati di eseguire le lavorazioni.
La correzione delle anomalie deve avvenire con le modalità di seguito indicate:
A) Anomalie P30: per tali anomalie è necessario poligonare il limite della particella e l’uso del suolo.
Lavorazione massiva delle anomalie su elenchi di lavorazione.
1) Utilizzo delle informazioni catastali già vettorializzate presenti nei file CXF forniti dall’Agenzia del Territorio e reperibili direttamente su SITI CLIENT oppure,
3) Utilizzo degli estratti di mappa reperibili con l’applicativo SISTer
- scarico dal sistema della mappa in formato .pdf;
- trasformazione del file .pdf in formato .tiff;
- rinomina del file in un archivio informatico come definito nell’art. 9 sull’archiviazione delle particelle lavorate;
oppure,
4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx 00XXX) o dei file CXF reperibili direttamente dal Fornitore presso l’Agenzia del Territorio o forniti in formato cartaceo e/o elettronico da AVEPA.
La documentazione dovrà essere classificata come di seguito:
- suddivisione del materiale per provincia e per comune. Nell’ambito della provincia sarà riordinato secondo il codice ISTAT comunale;
- scansione della mappa in bianco e nero (200 dpi) e creazione del relativo file in formato .tiff identificato con numero progressivo e classificato
come da successivo art. 15 sull’archiviazione.
La risoluzione delle anomalie P30 si conclude con l’attribuzione della definizione dell’uso del suolo.
L’operatore incaricato della lavorazione delle particelle può decidere di sospendere la correzione qualora l’anomalia non sia risolvibile, indicando la motivazione nell’apposito campo note messo a disposizione nell’applicativo SITI CLIENT.
B) Anomalie P36: tali anomalie sono oggetto di nuova fotointerpretazione dell’uso del suolo per particelle poligonate e presenti a GIS (su particelle segnalate dal CAA o su iniziativa di AVEPA).
Lavorazione massiva delle anomalie su elenchi di lavorazione.
L’operatore incaricato della lavorazione delle particelle può decidere di sospendere la correzione qualora l’anomalia non sia risolvibile, indicando la motivazione nell’apposito campo note messo a disposizione nell’applicativo SITI CLIENT.
Articolo 10 – (Strumenti)
Gli elenchi di lavorazione specifici per tipologie di anomalie sono predisposti da AVEPA e potranno essere successivamente ampliati in base alle esigenze dell’Agenzia.
AVEPA consentirà l’accesso agli strumenti SW necessari per l’effettuazione del servizio; inoltre metterà a disposizione del Fornitore le procedure, le specifiche tecniche e i dati necessari per l’effettuazione del servizio.
AVEPA non fornirà l’accesso all’applicativo SISTER che sarà a carico del Fornitore.
Le lavorazioni delle particelle avvengono direttamente sull’applicativo SITI
CLIENT di AVEPA.
Il Fornitore, per l’assegnazione degli ID e PSW di accesso, dovrà fornire i nominativi dei tecnici con i dati relativi a data e luogo di nascita e codice fiscale.
Tutti gli altri strumenti hardware e software, comprese le relative licenze, necessari per l’utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall’AVEPA al fine di consentire l’esecuzione dell’attività di correzione delle anomalie (es. licenze client di SITI), saranno a carico del Fornitore.
Articolo 11 - (Tempi di esecuzione)
II Fornitore eseguirà le lavorazioni relative ai singoli elenchi, rispettando l'ordine di consegna e le eventuali priorità di lavorazione come indicato nell'art.9 del presente contratto, nei tempi risultanti dalla tabella che segue:
Anomalia | Caratteristica | Descrizione | Standard lavorate al giorno | |
P1 | P30-1 | senza cxf | Lavorazioni che necessitano il recupero del cxf o estratto di mappa | 500 |
P3 | P30-1 | con cxf | P30-1 con presenza di cxf | 700 |
P5 | P36 | suolo assente | 1000 |
Tali tempi di lavorazione riguarderanno le lavorazioni di particelle contenute nell'elenco inviato da AVEPA, comprese tutte le operazioni necessarie e propedeutiche alla completa lavorazione delle particelle appartenenti all'elenco stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: particelle soppresse ecc.)
Non verranno inclusi nel computo dei tempi di esecuzione i periodi per cui non è possibile la lavorazione a causa dell'inefficienza dei sistemi informativi di
soggetti non legati da rapporti contrattuali con il Fornitore.
Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività indicati nel presente contratto costituisce grave inadempimento.
Articolo 12 - ( Reportistica)
In corrispondenza della creazione degli elenchi di lavorazione AVEPA produrrà dei file xls, con l’elenco delle particelle da lavorare, necessari per la successiva predisposizione del report finale.
A conclusione dell’attività il Fornitore dovrà consegnare il report finale dettagliato per particella lavorata, ed il relativo stato: completata (lavorazione eseguita) o sospesa (lavorazione non eseguita).
Il report finale dovrà essere prodotto secondo il tracciato seguente:
codice nazionale | comune | prov | foglio | particella | sub | tipo priorità | stato | tipo sospensione | note |
Dove:
Colonna | Descrizione |
Codice nazionale | il codice che identifica la sezione catastale della particella |
Comune | Il nome del comune della particella |
Prov | la sigla della provincia in cui ricade la particella |
Foglio | il numero del foglio catastale della particella |
Particella | il numero del mappale della particella |
Sub | l'eventuale subalterno che identifica la particella |
Tipo priorità | Indica la tipologia di priorità assegnata alla particella nell'elenco di lavorazione. |
Stato | Indica lo stato finale della lavorazione C=completata o S=sospesa (tutto quello che non viene completato va sospeso) |
Tipo sospensione | Indica il codice di motivazione di sospensione. I possibili valori sono indicati nella tabella sottostante. |
Per le particelle sospese va indicata in SITI Client la sospensione generica e
va obbligatoriamente segnalata sul report la motivazione utilizzando una delle seguenti con il rispettivo codice da utilizzare.
Codice report | Note sospensione SitiClient | Descrizione |
M | Serve mappa aggiornata | Da utilizzare quando non sono presenti CXF o mappe reperibili. |
P | Porzione già disegnata | Da utilizzare quando al momento della lavorazione sulla superficie di pertinenza della particella si riscontra una porzione della stessa già disegnata. |
Pa | Presenza di particelle catastalmente più aggiornate | Da utilizzare se a gis sono già presenti le particelle figlie con madre in elenco |
G | Confermata fotointerpretazione GIS | Particella con fotointerpretazione corretta a GIS - possibile incongruenza tra GIS e catastale |
Articolo 13 – (Controlli di secondo livello – tempistiche di rilavorazione) Al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente contratto e di valutare e confermare la qualità delle correzioni eseguite, il personale di AVEPA provvederà all’effettuazione dei controlli di secondo livello con le modalità indicate nel Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS approvato con decreto del Direttore n. 98 del 25.05.2011 ed eventuali successive modifiche.
A seguito dei controlli di secondo livello, AVEPA consegnerà l’elenco delle particelle da rilavorare. Il Fornitore dovrà eseguire le rilavorazioni relative al singolo elenco, riportando la percentuale di errore, per ogni tecnico, inferiore o uguale al limite per l’accettazione dell’elenco, nei tempi risultanti dalla seguente formula, arrotondati per eccesso, e decorrenti dal giorno successivo alla consegna dell’elenco:
N° giorni lavorativi (5 a settimana).= n° particelle trasmesse elenco (i esimo)
3.000
Tale elenco è soggetto a puntuale controllo da parte dell’Agenzia.
Qualora, a seguito della rilavorazione, la percentuale di errore, per tecnico, sia superiore al limite previsto nel Manuale dei controlli, AVEPA provvederà nuovamente ad inviare l’elenco delle particelle errate al Fornitore per la rilavorazione.
Tale ciclo di controllo si concluderà quando la percentuale di errore, per tecnico, nell’attività di rilavorazione delle anomalie, rientrerà nel limite previsto dal Manuale dei controlli per la conclusione dell’attività di controllo.
Articolo 14 - (Accettazione degli elenchi)
A seguito dei controlli di secondo livello, il singolo elenco si intende accettato quando la percentuale di errore commesso da tutti i tecnici nell’attività di correzione delle anomalie rientra nei limiti previsti dal Manuale di AVEPA di cui al precedente art. 13.
Articolo 15 - (Archiviazione delle particelle lavorate)
Il Fornitore eseguirà l’archiviazione dei dati secondo le seguenti fasi:
- salvataggio del file in formato .tiff su supporto magnetico relativo alla mappa scannerizzata e identificazione attraverso un codice composto da Cod. provincia_Cod. comune_Cod. Foglio Cod. particella, di tutte le particelle lavorate, suddivise per anno;
- catalogazione dei file grafici .tiff in una cartella che identifica la provincia, una cartella che identifica il comune e il codice ISTAT comunale;
- nei casi in cui la particella risulta assente sul raster del foglio di mappa
originale (.fdm), all’interno della stessa cartella vengono prodotti e salvati anche i file in formato .tfw e .tro conseguenti alla georeferenziazione (o calibrazione) del file .tiff sul .fdm originale;
- elencazione delle particelle lavorate in un database, comprensivo degli esiti di ogni singola particella da fornire in formato excel, come previsto dal precedente art.12 sulla reportistica.
La consegna dell’archiviazione dei dati di un elenco dovrà essere effettuata successivamente all’accettazione dell’elenco stesso.
Articolo 16 - (Garanzia)
Ogni singola particella sarà coperta da una garanzia di durata pari a 12 mesi dalla data di ultima lavorazione della particella stessa risultante dal sistema SITIclient.
AVEPA, relativamente al singolo elenco accettato ai sensi dell’art. 14 del presente contratto, segnalerà le particelle errate da rilavorare in garanzia.
Le particelle in garanzia dovranno essere lavorate entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di consegna.
La correzione in garanzia dovrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia.
Articolo 17 - (Corrispettivi)
Per le prestazioni di cui al presente contratto, AVEPA riconoscerà al Fornitore i seguenti corrispettivi:
A) per le lavorazioni delle particelle di cui all’art. 3 lett.a) : € …… (XXX xxxxxxx);
B) per le lavorazioni delle particelle di cui all’art. 3 lett. b): € (IVA
esclusa).
AVEPA provvederà a pagare al Fornitore solo ed esclusivamente le particelle effettivamente lavorate e corrette che risultano dagli elenchi consegnati da AVEPA ai sensi dell’art. 8 e accettati ai sensi dell’art. 14 da AVEPA stessa.
Le particelle non comprese nell’elenco consegnato da AVEPA, ma necessarie per la risoluzione delle anomalie assegnate, dovranno essere lavorate gratuitamente dal Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l’AVEPA.
Per le particelle sospese e non lavorate AVEPA non corrisponderà alcun importo.
Articolo 18 - (Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento) Per il pagamento dei corrispettivi previsti per le attività di cui al presente contratto, il Fornitore emetterà fattura relativa ad ogni singolo elenco accettato. Alla fattura dovrà essere allegata la reportistica indicante il numero delle anomalie risolte e il dettaglio delle attività svolte.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
Le fatture dovranno essere intestate a: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Xxx Xxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxx.
La fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione: l’AVEPA non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e che non siano recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM . Infine, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
(L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG (in oggetto indicato).
Stante la vigente normativa, l'AVEPA si ritiene esclusa dall'elenco degli enti soggetti allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto, fino a diversa disposizione, pagherà l'importo totale delle fatture ricevute (IVA compresa) e il versamento dell’IVA all’erario rimane a carico dei fornitori. L’AVEPA comunicherà tempestivamente ogni eventuale modifica.
Articolo 19 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli eventuali contratti con subappaltatori e subcontraenti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.
Articolo 20 - (Informativa in merito al trattamento dei dati personali) Le parti si conformano, agli effetti del presente contratto, alle disposizioni del Codice in materia dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.
Articolo 21 - (Riservatezza)
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo si estende anche ad eventuali subcontraenti e subfornitori autorizzati nelle forme di legge.
Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:
a) l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere
tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
b) la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA.
Articolo 22 – (Responsabilità)
Il Fornitore è responsabile degli eventuali danni (inclusi i danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati) derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto, subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell’AVEPA e/o di terzi, ovvero in dipendenza di azioni, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi ed eventuali consulenti e collaboratori
Articolo 23 - (Autorità giudiziaria competente)
Ogni controversia relativa al presente contratto, xxx comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Padova.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 24 – (Codice di comportamento)
Il Fornitore assume gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dal “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n.
166 del 18.12.2013 e dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con
decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 (tutti pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”). Il Fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra.
Articolo 25 – (Norma di chiusura)
AVEPA si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie al presente contratto al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di pagamenti e di controlli, dandone formale comunicazione all’altra parte. Qualora tali modifiche vengano ad incidere sulle tempistiche di esecuzione e sugli aspetti economici del contratto, sarà richiesto il preventivo accordo tra le parti.
AVEPA potrà affidare le attività previste dal presente contratto ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente. In tal caso il Fornitore rinuncia fin d’ora a qualsiasi pretesa economica, a qualsiasi titolo.
Articolo 26 - (Spese contrattuali)
Il presente contratto viene stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Le spese e le imposte relative al presente contratto saranno a carico del Fornitore (con la sola esclusione dell’IVA).
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Letto, confermato e sottoscritto.
Per AVEPA Per Fornitore
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)