CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DI ATENEO
CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DI ATENEO
(Art. 18, comma 5 l. 240/2010 s.m.i.).
TRA
L’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di ........ (qui di seguito denominato “il Dipartimento”), rappresentata dal Direttore Prof. , autorizzato alla stipula dell’accordo ai
sensi dell’art. 54 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, finanza e contabilità, con sede
in Trieste, Via , codice fiscale 80013890324 e partita IVA 211830328;
E
.................................... (qui di seguito denominata "il Contraente”) con sede legale a , Via
......., codice fiscale ......e partita IVA ...., rappresentata da autorizzato
alla stipula del presente atto ; (dati da completare)
PREMESSO
- che l'art. 18, comma 5, della l. 240/2010 s.m.i. prevede: "La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: ... f) a titolari di borse
di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi";
- che il “Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca” dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. xx del xx xx 2022, prevede la possibilità per i Dipartimenti di istituire borse di ricerca per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità scientifiche dell’Ateneo, sotto la guida di un responsabile scientifico;
- che è stata proposta al Dipartimento l’erogazione di un contributo per ricerca quale finanziamento (o, eventualmente, cofinanziamento. In tal caso aggiungere: atto a contribuire, nella percentuale del % …) finalizzato all’attivazione da parte dell’Università di n. 1 borsa di ricerca, da impegnare sul progetto di ricerca nell’ambito ;
- che il Dipartimento è interessato a sviluppare un progetto scientifico nell’ambito di cui sopra;
- che è interesse di entrambe le Parti potenziare maggiormente i rapporti di collaborazione scientifica, sulle tematiche di comune interesse, promuovendo il comune progetto di ricerca dal titolo “… ”
- che, con deliberazione adottata in data ............, il Consiglio del Dipartimento di ......................
ha espresso parere favorevole a tale collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e oggetto della Convenzione
Con la presente Convenzione il Dipartimento e il Contraente intendono disciplinare la loro collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca citato in premessa, finalizzato a …… (breve descrizione dell’obiettivo).
(breve descrizione delle attività da svolgere)
Art. 3 Responsabili della Convenzione
Per il Dipartimento, il ruolo di Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione viene assunto dal prof......
Il Contraente indica quale proprio referente per la convenzione il ........
Art. 4 Finanziamento
Il Contraente si obbliga ad erogare al Dipartimento una somma pari a € …………
(€ /00), quale contributo all’attivazione della borsa di ricerca oggetto della presente
Convenzione.
Il Contraente versa l’importo di cui al comma 1 del presente articolo al Dipartimento in unica soluzione entro giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e, in
ogni caso, prima della pubblicazione del relativo bando.
L’importo di cui al comma 1 del presente articolo è versato a:
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di ………….
(indirizzo)
codice fiscale n. 8001XXXVIII90324 / partita XXXx. 00211830328 (inserire IBAN dipartimento)
specificando nella causale di versamento: “Impresa…. -Borsa di ricerca-Denominazione progetto”
Resta inteso che le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell’importo.
Art. 5
Modalità di esecuzione del contratto
Il Dipartimento, nell’ambito del contributo di cui all’articolo 4, si impegna a compiere gli atti di propria competenza per attivare una borsa di ricerca dell’importo totale lordo, comprensivo degli oneri a carico ente, di €……………… di durata pari a ………………
La borsa di ricerca verrà assegnata al beneficiario con Decreto del Direttore di Dipartimento, nel rispetto della graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice. Il nominativo del beneficiario sarà comunicato dal Dipartimento al Contraente.
In caso di rinuncia dell’assegnatario o di decadenza per mancata accettazione, la borsa potrà essere conferita dal Dipartimento ai candidati classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
Qualora la posizione non venga attivata, per mancata individuazione di un beneficiario, o per altri impedimenti giuridici, e fatta salva la possibilità di riemissione del bando a condizioni da concordare, la Convenzione si risolverà di diritto. Per l’effetto, l’Università sarà tenuta a restituire le somme già ricevute e non utilizzate.
Nell’ipotesi in cui il vincitore beneficiario della posizione cessi dal contratto già avviato per qualsivoglia ragione, fatti salvi gli effetti già prodotti, la Convenzione si risolverà di diritto. Per l’effetto, l’Università sarà tenuta a restituire le somme già ricevute e non utilizzate.
Qualora il borsista non ottemperi a quanto previsto dal bando di concorso, o si renda comunque responsabile di gravi mancanze, la borsa di ricerca sarà revocata con provvedimento del Direttore di Dipartimento, sentiti i Responsabili scientifici. L’Università sarà tenuta a restituire le somme già ricevute e non utilizzate.
Il conferimento di borse di ricerca non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università e con il
Contraente.
Art. 6 Risoluzione
Fermo restando l’obbligo del Contraente di effettuare il versamento di cui all’articolo 4 nel termine ivi indicato ed il correlativo diritto del Dipartimento di esigere l’effettuazione del versamento, il Dipartimento stesso si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida e messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, nel caso in cui il Contraente risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di cui all’articolo 4.
Il Dipartimento non è obbligato a dar corso all'istruttoria per l'indizione della borsa di ricerca sino a che il Contrante non abbia effettuato il versamento dovuto.
Art. 7 Svolgimento delle attività
Tutte le attività previste dalla presente Convenzione saranno svolte presso .......... (indicare la/e sede/i dove si svolgeranno le attività).
La sede presso la quale il borsista svolgerà le attività previste dalla presente Convenzione mette a disposizione spazi ed attrezzature, idonei allo sviluppo del progetto.
Durante tale periodo, gli obblighi in materia di sicurezza sono in capo al soggetto che ospita il borsista.
Art. 8 Efficacia e durata
La presente Convenzione si intende stipulata con validità a far data dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell’ultima Parte firmataria. La presente Convenzione sarà valida per tutta la durata dell’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione e cesserà di produrre effetti solamente con la conclusione di tutti gli adempimenti
amministrativi, gestionali e di rendicontazione connessi alla stessa, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5 della presente Convenzione.
Art. 9 Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi.
Art. 10 Rinnovo
Il Contraente, se interessato al rinnovo, dovrà farne richiesta al Dipartimento prima della scadenza della borsa di ricerca finanziata, almeno ……………… mesi prima del termine della ricerca, obbligandosi a corrispondere un'ulteriore somma di € ……………… (euro ………………/00) per il rinnovo della borsa di ricerca alle stesse condizioni previste inizialmente e rimodulate sulla base dei mesi di rinnovo
Le dichiarazioni di rinnovo dovranno farsi per iscritto, in forma di corrispondenza, a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 11
Proprietà ed utilizzo dei risultati
Per “Risultati” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca di cui alla presente convenzione.
Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dall’attività di ricerca e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno del soggetto o dei soggetti che li ha/hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i soggetti interessati, le quote si presumono uguali.
Nel caso di risultati a titolarità congiunta, i soggetti concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei risultati stessi, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni.
La concessione a terzi dei diritti sui risultati congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun partner proprietario potrà disporre liberamente di detti risultati, fermo restando che il trasferimento della propria quota di titolarità a terzi potrà avvenire solo con il consenso preventivo degli altri soggetti proprietari, ai quali dovrà essere comunque garantito il diritto di prelazione.
Per quanto concerne l’accesso ai risultati, per lo svolgimento dell’attività di ricerca, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza gratuita tra i soggetti interessati a condizioni da definirsi, con il vincolo del soggetto proprietario di concedere l’accesso a condizioni non discriminatorie.
Il soggetto proprietario potrà rifiutare l’accesso ai propri risultati agli altri soggetti qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca. I risultati saranno da
ritenersi essenziali laddove l’attività di ricerca di un soggetto non fosse tecnicamente possibile
senza l’accesso a detti risultati.
L’accesso ai risultati, dopo la conclusione del progetto, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, a condizioni di mercato, comunque non discriminatorie, con l’impegno del soggetto proprietario di acconsentire all’accesso ai propri risultati a condizione che l’accesso sia essenziale per il soggetto richiedente ai fini dell’uso di risultati di proprietà di quest’ultimo. L’accesso sarà da ritenersi essenziale laddove l’uso di risultati del soggetto richiedente non fosse tecnicamente e/o legalmente possibile senza l’accesso ai risultati dell’altro soggetto.
Art. 12 Trattamento dei dati
L’Università e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le
finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
L’Università e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.
Art. 13 Clausola di riservatezza
L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Contraente, in virtù del presente contratto.
Il Contraente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Art. 14 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti nonché al “Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca” dell’Università degli Studi di Trieste, che il Contraente dichiara di ben conoscere ed accettare.
Art. 15
Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Trieste, con esclusione di qualsiasi foro alternativamente competente.
Art. 16 Spese
La presente Convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata.
La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Trieste,