Contract
01 - NOTE GENERALI
Le seguenti condizioni generali di fornitura si intendono valide ed applicabili in tutte le prassi commerciali del Fornitore nel settore degli elementi di fissaggio meccanici e loro accessori e, comunque, di tutti i Prodotti costruiti, assemblati o compravenduti dal Fornitore. Le presenti condizioni generali sono redatte nel rispetto della normativa vigente e costituiscono la base giuridica di ogni contratto concluso dal Fornitore salvo che, in ordini o accordi specifici, non siano espressamente derogate per iscritto.
Le presenti condizioni prevarranno sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente e costituiscono parte essenziale del contratto di fornitura eseguito dal Fornitore a favore del Cliente. Si intenderanno comunque applicabili, ove non diversamente regolate dalle seguenti condizioni, le norme tutte di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.
Le sotto indicate condizioni generali di fornitura riguardano, dunque, tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti anche se non espressamente confermati dal Cliente ivi compresi gli ordini conferiti come “ordini aperti “ o “a programma”.
Queste, comunque, si intendono automaticamente accettate dal Cliente con la prima consegna di Prodotto. Il cliente sarà tenuto a porre in essere le misure e le attività di sua competenza contemplate nel presente documento.
02 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Sarà parte integrante del contratto concluso dal Fornitore quanto segue:
• le presenti condizioni generali di fornitura che si intenderanno comunque applicabili, indipendentemente dalla espressa accettazione scritta del Cliente.
• le condizioni speciali espressamente indicate e accettate dal Fornitore e dal Cliente.
• la documentazione del Fornitore a completamento delle presenti condizioni generali di fornitura.
• ogni documento tecnico, studio, relazione, a qualunque titolo inviata dal Fornitore al Cliente.
• la bolla di consegna.
• la fattura.
Non saranno considerati elementi essenziali del contratto i documenti pubblicitari, gli opuscoli di vendita, i campioni, i cataloghi, i listini prezzi e quant’altro utilizzato o inviato dal Fornitore al Cliente prima o durante la esecuzione della fornitura.
03 - ORDINI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO.
Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della fornitura da effettuarsi come quantità, tipologia di prodotto, e prezzo. L’ordine si intenderà trasformato in contratto concluso sia in caso di espressa accettazione del Cliente mediante qualsiasi mezzo scritto, sia al momento della esecuzione della prima fornitura accettata dal Cliente. Per esecuzione della fornitura si intende il materiale messo a disposizione del Prodotto al Cliente così come previsto al successivo punto 7.2
L’accettazione del Prodotto da parte del Cliente sarà considerata anche come accettazione delle condizioni generali di fornitura qui indicate.
03.01 - ORDINE CHIUSO.
Per ordine chiuso si intende quello nel quale vengono espressamente indicati quantità del prodotto, prezzo, modalità e tempi di consegna.
03.02 - ORDINE APERTO O A PROGRAMMA.
Per ordine aperto si intende quello che, fissato tipo del Prodotto e prezzo unitario dello stesso, in via generale, indica le quantità di prodotto stimate come consumabili dal Cliente nel periodo di tempo espressamente indicato e concordato tra Fornitore e Cliente (settimana / mese / anno) senza che, tuttavia, quantità e tempi di consegna siano considerati vincolanti per il Cliente. Per ordine a “programma” si intende quello che, fissato tipo del Prodotto e prezzo unitario dello stesso, indica una quantità minima ed una massima di Prodotto da consegnarsi secondo un programma prestabilito.
Ogni ordine aperto o a programma dovrà essere esplicitato, nei tempi convenuti, in un ordine chiuso che, accettato dal Fornitore, dovrà espressamente prevedere le quantità di Prodotto e le tempistiche della consegna dello stesso al Cliente.
La responsabilità del Fornitore, in presenza di un ordine aperto o a programma, si intenderà limitata, quanto al tempo, alla durata massima indicata per la consegna, e, in ordine alle quantità, al volume più alto enunciato dal Cliente.
Il Fornitore non sarà tenuto a garantire la fornitura di ulteriori quantità di Prodotto o tempi di consegna più
gravosi per il Fornitore stesso.
Il Cliente potrà chiedere di modificare il contenuto degli ordini aperti o a programma ed il Fornitore dovrà adoperarsi per soddisfare la richiesta avanzata dal Cliente sfruttando tutta la propria capacità di produzione di assemblaggio e di trasporto. Il Fornitore dovrà, ferma la sua responsabilità secondo quanto sopra indicato, cercare di rendere il più flessibile possibile la propria struttura di approvvigionamento, di produzione e di consegna del Prodotto. Il Fornitore, in caso di richiesta di modifica dell’ordine aperto o a programma, potrà comunicare al Cliente la differenza di prezzo del Prodotto: tale variazione si intenderà applicabile in caso di espressa accettazione da parte del Cliente o sarà considerata “in vigore” a partire dalla prima consegna del prodotto successiva alla richiesta di modifica dell’ordine accettata dal Fornitore.
03.03 - MODIFICHE DEGLI ORDINI.
Qualsiasi richiesta di modifica al contratto che il Cliente potrà avanzare dovrà espressamente essere accettata dal Fornitore. In difetto di accettazione espressa si intenderanno immutate le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ferma, comunque, la applicabilità delle presenti condizioni generali di fornitura.
03.04 - ANNULLAMENTO DELL’ORDINE CHIUSO O RIDUZIONE DELL'ORDINE APERTO O A PROGRAMMA. In nessun caso, salvo le ipotesi di forza maggiore, il Cliente potrà annullare l’ordine chiuso o ridurre al di sotto dei minimi previsti gli ordini aperti o a programma. Qualora il Cliente intenda in tal senso procedere, dovrà notificare per iscritto la propria richiesta al Fornitore il quale, nei successivi 10 giorni,potrà accettare o rifiutare la richiesta avanzata o indicare al Cliente il costo per la accettazione. L’annullamento o la riduzione dei quantitativi di ordine aperto o a programma, a secondo del contratto, si intenderà vincolante o in caso di sua espressa accettazione o solo nel momento in cui il Cliente avrà provveduto a pagare al Fornitore il costo da questo indicato. In difetto il Cliente sarà tenuto a ritirare e pagare il prodotto secondo quanto concordato o secondo le quantità minime indicate o pattuite nell’ordine aperto o a programma.
Nella indicazione del costo per l’annullamento o per la riduzione, a secondo del contratto, dell’ordine aperto o a programma al di sotto dei minimi, il Fornitore potrà tener conto di tutte le spese sostenute e da sostenere per approvvigionamenti anche di materia prima o scorte non altrimenti utilizzabili, apparecchiature specifiche e non, costi di studio e progettazione nei limiti della quota non ammortizzata, e, comunque, di tutti i costi o le conseguenze dirette ed indirette che abbiano una rilevanza economica per il Fornitore.
Il Fornitore potrà trattenere definitivamente, ed in conto sull’eventuale maggior dovuto, eventuali somme ricevute dal Cliente a qualunque titolo versate (anche per compartecipazione nelle attrezzature e/o stampi).
Il Fornitore dovrà comunque fare ogni proprio miglior sforzo per ridurre il più possibile il costo da addebitare al Cliente per il titolo di cui al presente punto.
03.05 - MODIFICHE AL CONTRATTO - EFFETTI SULLE SCORTE.
Il Fornitore farà il possibile per mantenere sufficienti giacenze di scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Cliente secondo gli ordini aperti o a programma e si impegna altresì, in ipotesi di forniture per lungo periodo, a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche piccole modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto.
04 - LAVORI PREPARATORI E/O ACCESSORI INERENTI ALL’ORDINE.
04.01 - DISEGNI E PRESCRIZIONI.
Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Cliente e Fornitore si saranno scambiati prima o durante la esecuzione dell’ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso cui sono destinati senza che la trasmissione comporti passaggi di proprietà o diritti d’uso specifici ad ogni titolo. Il ricevente non potrà dunque utilizzare per altri fini quanto ricevuto. Cliente e Fornitore manterranno reciprocamente tutti i diritti di proprietà, anche intellettuale, sulla documentazione oggetto di scambio. Cliente e Fornitore si intendono vincolati alla più stretta riservatezza e segretezza, così come pattuito al successivo punto 6, in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio.
In ipotesi di uso difforme dal consentito o dal previsto del materiale oggetto di scambio la parte danneggiata avrà diritto al risarcimento del danno.
04.02 - RESTITUZIONE DEI CAMPIONI,
Tutti i campioni, i prototipi, le preserie, i prelavorati o i semilavorati o comunque i manufatti inviati dal Fornitore al Cliente sono e rimarranno di proprietà del Fornitore ed il Cliente potrà utilizzarli per i soli scopi di cui al contratto con il Fornitore. Il Cliente sarà responsabile della custodia di quanto ricevuto e si impegna a restituire
tutto il materiale avuto al momento della risoluzione del contratto o entro 15 giorni da quando il Fornitore ne farà espressa richiesta. Il Cliente dovrà trattare quanto ricevuto con la più stretta segretezza e riservatezza e non potrà in nessun modo disporre, neppure per eseguire direttamente o indirettamente delle prove, di quanto ricevuto dal Fornitore, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultimo. In ipotesi di violazione della presente clausola il Fornitore potrà sospendere le forniture e chiedere il risarcimento dei danni.
04.03 - CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE.
Le attrezzature, gli stampi e quant’altro, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del Prodotto destinato al Cliente si intendono, salvo patto contrario che dovrà risultare da atto scritto, di esclusiva proprietà del Fornitore. Gli strumenti per la produzione saranno progettati dal Fornitore stesso e terranno conto dei metodi e apparecchiature di lavoro normalmente utilizzati dal Fornitore. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente le spese sostenute per la progettazione e la costruzione delle attrezzature destinate alla produzione o alla ottimizzazione del processo di fabbricazione onde consentire al Fornitore di concretizzare utili efficienze di produzione per mantenere competitivi i livelli dei prezzi dei prodotti fabbricati.
Il Fornitore potrà, altresì, chiedere al Cliente una compartecipazione dei costi per quanto sopra previsto. Anche in tal caso attrezzature, stampi e quant’altro necessario per la produzione richiesta rimarranno di esclusiva proprietà del Fornitore senza, dunque, che la eventuale compartecipazione possa garantire al Cliente diritto d’uso o proprietà anche solo intellettuale o a titolo di Know- How.
Il Fornitore, salvo che diversamente risulti da atto scritto, potrà utilizzare liberamente le attrezzature, gli stampi e, in generale, ogni strumento di lavoro, anche per produzioni diverse da quella destinata al Cliente.
05 - CARATTERISTICHE E STATO DEI PRODOTTI ORDINATI.
05.01 - DESTINAZIONE DEI PRODOTTI.
Il Fornitore si impegna a realizzare il Prodotto in modo conforme alle specifiche tecniche concordate con il Cliente. Il Prodotto sarà anche conforme alle normative di sicurezza, sanità e ambiente vigenti in materia. Il Cliente sarà unico responsabile dell’uso del Prodotto che dovrà essere realizzato secondo le modalità e la destinazione nota al Fornitore. Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata al Fornitore per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso dal pattuito. Il Cliente, espressamente, al momento della ricezione del Prodotto, garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie necessità ed e’ adatto all’uso ed alla destinazione che aveva indicato al Fornitore.
Ogni necessità di uso o destinazione diversa del Prodotto dovrà essere notificata al Fornitore con un preavviso di 60 giorni. Il Fornitore potrà rifiutare le successive consegne o indicare la differenza di costo del Prodotto in relazione alle attività necessarie per la realizzazione delle eventuali modifiche sul Prodotto stesso o sul processo di lavorazione.
Salvo che ciò non sia stato preventivamente pattuito o comunque sia noto al Fornitore, il Prodotto fornito non potrà essere messo a contatto con prodotti alimentari o stoccato in luoghi ove siano depositati materiali anche potenzialmente esplosivi o inquinanti, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il Prodotto sia realizzato in acciaio inossidabile e destinato all’industria alimentare.
05.02 - IMBALLO DEI PRODOTTI.
Il Fornitore dovrà fornire il Prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene. Il Cliente dichiara espressamente di essere edotto del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o per cattivo deposito o stoccaggio. Il Cliente sarà, infine, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati eventualmente dal Fornitore.
Il Fornitore e il Cliente potranno concordare l’utilizzo di imballi “a ricupero” per contenere il Prodotto fornito. Anche in tal caso il Cliente sarà unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi
05.03 - TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO.
Il cliente si impegna a rendere edotti eventuali suoi acquirenti delle caratteristiche tecnico funzionali del Prodotto stesso. Il Fornitore dovrà assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del Prodotto stesso sino alla data di consegna al cliente.
06 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.
06.01 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SULLE CONOSCENZE TECNICHE.
Il Fornitore e’ l’unico titolare dei diritti in materia per ogni dato, notizia, disegno, caratteristica, processo, composizione chimica, caratteristica funzionale e per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto. La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto. La esecuzione del contratto di fornitura non costituirà, in nessun caso, cessione di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al Prodotto stesso. Il Fornitore, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso, i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul Prodotto, anche dopo la consegna.
06.02 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.
Fornitore e Cliente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 dopo la sua conclusione, saranno tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, ecc), in occasione della esecuzione o preparazione del contratto, avranno reciprocamente appreso.
Fornitore e Xxxxxxx si impegnano a custodire tutto il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la stessa cura e nel rispetto della piu’ scrupolosa segretezza come se quanto ricevuto o scambiato fosse di propria esclusiva proprietà. Fornitore e Cliente dovranno consentire, alle sole persone coinvolte nella esecuzione della fornitura, l’accesso ai dati, ai documenti ed al materiale tutto ricevuto.
Cliente e Fornitore dichiarano, inoltre, espressamente, di essere in regola con le procedure del rispetto della privacy così come previsto dalle normative vigenti.
Se necessario, Cliente e Fornitore saranno tenuti a nominare, notificandone il nome, un responsabile della gestione dei dati sensibili eventualmente trasmessi.
L’obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di:
• informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al momento in cui il contratto e’ stato stipulato.
• informazioni già in possesso prima della stipula del contratto.
• obbligo di divulgazione delle informazioni quando imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere.
La violazione della presente clausola darà facoltà all’altra di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione sia di particolare gravità, la risoluzione del contratto.
06.03 - GARANZIA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE.
Il Fornitore garantisce la proprietà o il diritto d’uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la fornitura del Prodotto.
Il Fornitore garantisce altresì la non sussistenza di brevetti o vincoli che possano impedire la produzione e la vendita del Prodotto.
Qualora il Prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Cliente, sarà quest’ultimo responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà industriale e non, di terzi, e si impegna a tener manlevato il Fornitore da ogni e qualunque conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l’impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni, possa provocare, direttamente o indirettamente, al Fornitore. Il Cliente si farà, infine, diretto carico, o comunque manleverà il Fornitore, per tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o giudiziari compresi gli onorari dei Professionisti incaricati dal Fornitore stesso, che egli sarà chiamato a sopportare in caso di azione legale.
07 - CONSEGNA, TRASPORTO, VERIFICA E ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO
07.01 - TEMPI DI CONSEGNA
Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati con il cliente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta come essenziale e vincolante per la corretta esecuzione dell’ordine ed il Cliente, espressamente, rinuncia a formulare richiesta di danno o a chiedere la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna del Prodotto. In ogni caso, salvo sia prevista una data precisa per la consegna, data comunque da intendersi di carattere non essenziale, i tempi della stessa decorreranno dalla data più lontana tra le seguenti:
• data dell’avviso di ricevuta dell’ordine.
• data dell’accettazione da parte del Cliente, se richiesta, di tutti i materiali apparecchiature e particolari esecutivi.
• data di espletamento da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali o legali preliminari (ad es.
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licenze di importazione, autorizzazioni, ecc.).
Il Fornitore si riserva il diritto di notificare al Cliente eventuali modifiche dei tempi di consegna quando detto spostamento sia di particolare entità. Il Cliente potrà chiedere al Fornitore di realizzare i propri migliori sforzi per riportare i tempi di consegna al livello normale ma non potrà, in nessun caso, rifiutarsi di ritirare il Prodotto. Il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere, sine die, la consegna del Prodotto in caso di mancato pagamento delle forniture.
07.02 - CONDIZIONI DI CONSEGNA (EXWORKS INCOTERMS 2000).
Salvo patto contrario, e fermo quanto indicato al punto 10.6, la consegna del Prodotto sarà effettuata ex works presso lo stabilimento indicato dal Fornitore e si intenderà eseguita nel giorno e nell’ora in cui sarà effettuato il carico sul mezzo utilizzato dal vettore o dallo spedizioniere. Dalla suddetta data saranno trasferiti al Cliente tutti i rischi e le responsabilità inerenti il Prodotto stesso.
Solo se espressamente previsto la consegna potrà essere considerata come effettuata al momento dell’arrivo della merce presso lo stabilimento o il magazzino del Cliente. Anche in detta ipotesi il trasporto sarà effettuato a rischio del Cliente.
Il Fornitore dovrà per tempo inviare al Cliente l’avviso di “merce pronta per la consegna”. Il Cliente dovrà ritirare il Prodotto nella data e nell’ora indicata nell’avviso di “merce pronta per la consegna” cosi’ come ricevuto dal Fornitore. Ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell’avviso di “merce pronta della consegna” , il Cliente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, uso dello spazio ecc) sopportata dal Fornitore. Il Fornitore per detto titolo emetterà dunque regolare fattura contente gli importi vantati a credito. Il pagamento della fattura per detti titoli dovrà essere effettuato in conformità al disposto dell’articolo 10.1.
07.03 - TRASPORTO, DIRITTI DOGANALI, ASSICURAZIONE.
Xxxxx non sia espressamente previsto nell’ordine, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Cliente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto. Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle condizioni Incoterms vigenti nel momento della conclusione del contratto di fornitura.
Nella ipotesi in cui Il Fornitore si faccia carico di spedire il Prodotto a destino, il passaggio di rischio avrà luogo nel momento in cui il Prodotto venga consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore.
Il Fornitore si riserva il diritto di accettare richiesta di spedizione parziale del prodotto ordinato.
Il Cliente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario, dei diritti doganali provvedendo, se dovuto, anche all’espletamento delle relative procedure.
Il Fornitore, comunque, non sarà mai tenuto ad assicurare il Prodotto indipendentemente dalle modalità di consegna pattuite.
07.04 - VERIFICA DEI QUANTITATIVI E DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO CONSEGNATO.
Il Cliente dovrà verificare la conformità del Prodotto alle condizioni dell’ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna. Ogni contestazione o riserva relativa a vizi palesi dei colli o del Prodotto, difformità di pesi o quantità rispetto alla bolla di consegna che accompagna il Prodotto dovrà essere annotata immediatamente sulla CMR . Una copia della CMR con le relative riserve o contestazioni dovrà essere inviata per conoscenza al Fornitore il quale, comunque, così come previsto al punto 7.2, non sarà mai responsabile degli ammanchi e non risponderà delle riserve avanzate dal Cliente. In assenza di riserve riportate sulla CMR il Prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si intenderà accettato.
07.05 - CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI VIZI.
Il Fornitore e’ tenuto a consegnare il Prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell’ordine.
Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro un mese dalla consegna, contestare il Prodotto fornito inviando al Fornitore idonea comunicazione scritta contenente l’elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l’esatta identificazione del Prodotto oggetto di contestazione.
Il Cliente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto oggetto di contestazione. Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso il Fornitore sopporterà i costi di trasporto. Ove il Fornitore non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, il Fornitore inviterà il
Cliente presso il proprio stabilimento per congiuntamente valutare le risultanze delle proprie indagini, dopo di che il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese.
Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato inviandone di nuovo al Cliente.
In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale del Prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione.
Il Cliente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il Prodotto non sarà più garantito ne’ al Fornitore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna.
Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa al Fornitore ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia.
In ogni caso, salvo richiesta contraria inviata dal Fornitore al Cliente, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione.
Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano il Cliente dall’obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce, entro i limiti dell’ordine o dell’impegno.
07.06 - GARANZIA -DURATA.
Il Fornitore e’ tenuto a consegnare il Prodotto nel pieno rispetto delle normative tutte vigenti e conforme all’ordine. Il Fornitore, salvo che non sia pattuito diversamente, garantisce il Prodotto fornito per un periodo non superiore a 1 anno a partire dalla consegna.
La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando il cattivo funzionamento dello stesso non sia anche in via indiretta imputabile al Cliente per il particolare uso del prodotto.
07.07 - ACCETTAZIONE.
Trascorso il termine di giorni otto, ed in assenza di contestazioni, il Prodotto fornito si intenderà definitivamente accettato. In nessun caso dopo la intervenuta accettazione, il Fornitore sarà tenuto a sostituire il Prodotto fornito.
08 - CLAUSOLA DI AVVERSITÀ E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
08.01 - CONDIZIONI PER LA MODIFICA DEI PREZZI DEL PRODOTTO.
Il Fornitore potrà modificare i prezzi del Prodotto anche una volta che l’ordine e’ accettato. Il Fornitore dovrà notificare per iscritto al Cliente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si e’ resa necessaria tale modifica. Il nuovo prezzo sarà vincolante per il Cliente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione.
08.02 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire il Prodotto di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore il Prodotto. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne del prodotto. Il Cliente e’ tenuto ad accettare tali consegne. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutto il prodotto a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili.
Il Fornitore potrà invocare la Forza Maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. Si intendono fatti certi integranti Forza Maggiore, con elenco meramente indicativo e non tassativo le seguenti cause:
• calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste,ecc.
• conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo.
• conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento.
• conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici
pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione.
• ordinanze dell’autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale.
• divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall’autorità sanitaria o pubblica in generale.
• incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell’energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione.
Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore.
In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.
09 - DEFINIZIONE DEI PREZZI.
Il Fornitore indicherà i prezzi del Prodotto nell’ordine pattuito con il Cliente. Salvo diverso accordo i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, “franco fabbrica”. Il Fornitore fatturerà i Prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le condizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto, i prezzi saranno sempre espressi in Euro.
10 - PAGAMENTI.
10.01 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, secondo quanto concordato con il cliente ferma comunque la applicabilità del D.Lgs. 9.10.2002 n.231.
Il Fornitore non sarà tenuto ad accordare sconto alcuno in ipotesi di anticipato pagamento del Prodotto.
10.02 - RITARDO NEI PAGAMENTI.
Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di mancato pagamento del Prodotto entro il termine di cui al punto 10.1, maturerà a favore del Fornitore un interesse pari all’Euroribor maggiorato di sette punti e rapportato al periodo di ritardo. Il Fornitore e’ autorizzato ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di cui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che il Fornitore avrà sostenuto per detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal Cliente a saldo della fattura per interessi e spese e solo per il residuo al pagamento del Prodotto fornito. Il Fornitore potrà anche, qualora l’inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, sospendere l’invio del Prodotto, rifiutare la richiesta di ulteriori consegne o ritenere risolto il contratto.
10.03 - CAMBIAMENTI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O SOCIALE DEI CLIENTI
Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilità del Cliente o della sua volontà di pagare il Prodotto fornito, potrà essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del Prodotto da parte del Fornitore. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà inviare al Cliente una specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Cliente nei confronti del Fornitore si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e cio’ in deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente. Il Fornitore avrà anche la facoltà di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai magazzini o stabilimenti del Cliente.
In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) il Fornitore, potrà, nel rispetto della specifica normativa in tema di recupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il contratto stesso.
Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale- amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. Il Fornitore, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà eventualmente comunicare al Cliente la propria volontà di non proseguire il rapporto. In tal caso, tutti i crediti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili. Il Fornitore potrà comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.
10.04 - CREDITI DEL CLIENTE.
Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore; in tal caso il Fornitore potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento così come previsto al punto 10.2.
In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il Fornitore potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.
10.05 - GARANZIA DI PAGAMENTO NEL CASO DI CONTRATTI DI SUBAPPALTO.
Il Fornitore ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e responsabilità con i subfornitori. Il Cliente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori del Fornitore, derogando alle presenti condizioni generali di fornitura.
10.06 - RISERVATO DOMINIO.
Il Prodotto viene fornito con la formula di “Riservato Dominio”, sicché il prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore sino all’intervenuta estinzione di ogni debito. Il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni conseguenza che potesse derivare al Prodotto stesso. Il riservato dominio non implica deroga a quanto previsto ai punti 7.2. e 7.3 in tema di passaggio di rischio e responsabilità per trasporto e custodia del Prodotto stesso. Il Cliente è tenuto a porre in essere ogni utile misura per non confondere il Prodotto del Fornitore con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili.
11 - RESPONSABILITÀ.
11.01 - DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria competenza e della corretta produzione del prodotto fornito che dovrà avere le caratteristiche previste nell’ordine. Nessuna altra responsabilità si intende di competenza del Fornitore.
Il Fornitore dovrà inoltre organizzare ed effettuare la produzione nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
Il Fornitore non potrà essere responsabile per i difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a:
• materiali forniti dal cliente o da terzi indicati dal cliente.
• errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
• utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente.
• trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso del Fornitore.
• errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Cliente.
• uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare.
• difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del Prodotto.
• normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi.
• non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti del Fornitore in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto stesso.
11.02 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ.
La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del Prodotto, riconosciuti dal Fornitore come allo stesso imputabili. E’ espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del Prodotto.
Il Fornitore non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente per l’utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di performance del Prodotto realizzato.
12 - GIURISDIZIONE.
La fornitura del Prodotto e ogni conseguenza derivante dalla esecuzione del contratto o comunque ogni fatto connesso o prodromico alla conclusione del contratto e/o dell’ordine, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposto alla Giurisdizione Italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere.
13 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.
Il Fornitore ed il Cliente, in ogni momento, in ipotesi di necessità, faranno i propri migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione che abbia connessione, anche a titolo prodromico, con la fornitura del Prodotto.
In caso di mancato raggiungimento di una amichevole soluzione della controversia, si intenderà sempre e comunque esclusiva ed inderogabile la competenza del Tribunale della sede del Fornitore.
LECCO 07/01/2018