CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ber-
gamo, con sede in Bergamo, via Salvecchio, C.F. 80004350163 e P. IVA 01612800167, rappresentato dal Direttore pro-tempore xxxx. Xxxxxxx Xxx Xx’, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, d’ora in poi denomi- nato singolarmente “Dipartimento” e congiuntamente “Parti”,
E
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale denominato «Istituto di Studi Penalistici “Alimena” (ISPA), con sede presso l’Università della Calabria, in Arcavacata di Rende (CS), alla Via Xxxxxx Xxxxx, nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Centro di Ri- cerca, d’ora in poi denominato singolarmente “ISPA” e congiuntamente “Parti”,
Considerato che
- L’Università della Calabria ha istituito, con D.R. n. 2033 del 3.12.2019, il Centro di Ricerca Interdipartimentale denominato «Istituto di Studi Pena- listici “Alimena” (ISPA)», diretto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
- ISPA svolge attività di ricerca in tutti gli ambiti culturali e scientifici che gravitano intorno alla pena e più in generale alla opportunità del punire, in una prospettiva di studio non solo giuridica, ma anche criminologica, filo- sofica, storica, psicologica, politica e sociologica, al fine di comprendere sino a dove possa spingersi la necessità del punire se non supportata da un’adeguata opera ‘pedagogica’ di prevenzione. Il contesto generale nel quale si muove la ricerca è quello della cultura giuspenalistica per contri- buire a realizzare un modello di giustizia coerente con i principi costitu- zionali, imprescindibile per lo sviluppo democratico del Paese;
- ISPA persegue il proposito di dare impulso alla ricerca – teorica e applicata
– sui problemi del sistema penale e della politica criminale, in una prospet- tiva interdisciplinare di “scienza integrata” attenta ai metodi e ai risultati dello studio criminologico e agli apporti delle scienze empirico-sociali, in particolare della pedagogia e della psicologia;
- ISPA ha l’obiettivo di rendere fruibile agli studiosi l’imponente patrimonio librario della biblioteca dei giuristi Xxxxxxxxx (1836 - 1902), Xxxxxxxxxx (1861 - 1915) e Xxxxxxxxx (1898 - 1949) Xxxxxxx, insigni scienziati del diritto penale e della criminologia, allocata nel palazzo di famiglia nel cen- tro storico di Cosenza;
- ISPA sviluppa itinerari di ricerca relativi al rapporto tra giustizia penale, informazione e formazione civica, nonché sulle condizioni carcerarie e la reintegrazione sociale dei detenuti, aspirando a porre i princìpi
costituzional-penali tra i tòpoi imprescindibili di un’auspicabile pedagogia della cittadinanza; studia, altresì, il rapporto tra il paternalismo penale, le neuroscienze e la pedagogia della c.d. ‘spinta gentile’, concernente la vo- lontà autolesiva e la libertà di ‘sbagliare’, attinente allo studio dell’autode- terminazione nell’ottica neuroscientifica e delle possibili opzioni di rego- lamentazione che ha lo Stato per contrastare gli errori cognitivi, come le nudge strategies;
- ISPA, quale luogo di ricerca interdisciplinare tra esperti e ricercatori, ha finora condotto ricerche internazionali in materia di: 1) «Diritto penale e fat- tore religioso»; 2) «L’ergastolo nel diritto comparato»; 3) «L’eutanasia nel prisma mul- tidisciplinare»; 4) «La percezione mediatica dell’insicurezza»; cura la pubblicazione dei «Quaderni dell’ISPA», edito da Pacini Editore di Pisa; favorisce l’inter- nazionalizzazione della ricerca e della didattica, con attività di «Visiting Pro- fessors Program» e di «Visiting Researchers Program»;
- Il Dipartimento intende sviluppare azioni volte a dar veste concreta alle linee tematiche di indirizzo del Piano Strategico 2023-2025, incentrando la ricerca della cultura della legalità e dei connessi fenomeni come la cri- minalità organizzata;
- Il Dipartimento favorisce le iniziative di collaborazione accademica e scientifica con Enti nazionali e non, per la condivisione dei progetti di studio e di approfondimento di tematiche finalizzate allo sviluppo di li- bere, pacifiche e integrate relazioni interpersonali in una società democra- tica;
- il gruppo dei professori, ricercatori e assegnisti di diritto penale del Dipar- timento condivide le iniziative di ricerca e di studio dell’ISPA e ha interesse a sviluppare una proficua collaborazione scientifica con lo stesso, anche coinvolgendo professori, ricercatori e studiosi di altri settori disciplinari del Dipartimento e di Enti e/o Università esteri interessati a promuovere, con metodo interdisciplinare, comuni percorsi di studio e approfondi- mento;
- le Parti, con il presente accordo, intendono definire e attivare una collabo- razione culturale, scientifica e didattica negli ambiti di reciproco interesse, ritenendo opportuno favorire un normale e continuativo interscambio di conoscenze e pratiche, a partire dalle rispettive esperienze di ricerca.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Effetti delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Conven- zione di Collaborazione Scientifica (d’ora in poi, anche solo «Convenzione»).
Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di compe- tenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e inizia- tive di collaborazione nei seguenti ambiti:
- predisporre e realizzare attività tese in particolare allo studio e/o alla ri- cerca di tematiche della cultura penalistica, non solo sotto il profilo giu- ridico, ma anche criminologico, costituzionale, filosofico, storico e so- ciologico;
- progettare e realizzare programmi congiunti di ricerca negli ambiti di re- ciproco interesse;
- organizzare e partecipare a conferenze, convegni, eventi, seminari, labo- ratori e incontri di studio;
- scambiare informazioni e materiale scientifico e didattico di interesse co- mune;
- pubblicare testi, articoli e materiale informativo anche a carattere divul- gativo;
- organizzare iniziative di alta formazione di reciproco interesse per tutti i profili facenti capo ai soggetti firmatari dell’Accordo, che possono essere ospitate in una o in entrambe le Parti;
- promuovere scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica e dell'at- tività didattica ad essa connessa;
- costruire una rete di relazioni, collaborazioni e scambi con soggetti pub- blici e privati, al fine di diffondere la cultura della legalità;
- partecipare a bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca;
- promuovere e diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti nor-
mativi;
- favorire l’incontro di realtà territoriali, nazionali e internazionali, diffe- renti e distanti;
- promuovere incontri di studio, cicli di seminari e lavori collettanei per giovani studiosi, onde consentire il confronto di opinioni e approfondi- menti scientifici, anche istituendo premi e/o borse di studio con il soste- gno anche finanziario di istituzioni rappresentative del mondo imprendi- toriale e professionale;
- condividere il patrimonio librario della biblioteca dei giuristi Xxxxxxx, curata dall’ISPA, eventualmente rendendolo fruibile, ove possibile, attra- verso i servizi bibliotecari del Dipartimento.
Articolo 3 - Obiettivi della Convenzione
La presente Convenzione è una dichiarazione di intenti tra i firmatari e un qua- dro di riferimento per l’attivazione di eventuali rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico né impegna gli atenei di riferimento. Gli obiet- tivi specifici da raggiungere, le responsabilità peculiari e i risultati previsti sa- ranno dettagliati di volta in volta nei singoli progetti concepiti e implementati nel contesto generale della presente Convenzione.
Articolo 4 - Attuazione degli obiettivi della Convenzione
I soggetti firmatari si impegnano a rendere possibile l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 3 mediante l’utilizzo di mezzi, risorse umane e disponibilità. In particolare, per realizzare quanto sarà individuato di volta in volta come obiet- tivo specifico, ci si avvarrà delle reciproche conoscenze e competenze e si valu- terà se estendere dette conoscenze e competenze a quelle di altri Enti o Istitu- zioni con cui stipulare appositi partenariati, anche nell’intento di attivare possi- bili finanziamenti.
Articolo 5 - Referenti della Convenzione
Ciascuna delle Parti si impegna, ai fini della realizzazione della presente Con- venzione, a nominare un proprio referente con il compito di definire congiun- tamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizza- zione. I referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentanti legali. Per ISPA il referente è il Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, professore ordinario di diritto penale;
per il Dipartimento il referente è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, professore ordinario di diritto penale. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 6 – Pubblicizzazione della Convenzione
Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità alla presente Convenzione, at- traverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.
Articolo 7 - Effetti della Convenzione
La presente Convenzione costituisce unicamente un quadro di riferimento se- condo le disposizioni di cui al precedente art. 3. Qualora se ne ravvisasse la necessità, i soggetti firmatari definiranno concordemente con ulteriori succes- sivi accordi le singole iniziative nonché le modalità per la gestione dei relativi aspetti economici, secondo le rispettive norme e regolamenti interni di riferi- mento.
Articolo 8 - Proprietà e diffusione dei risultati
I risultati dell’attività di ricerca comuni saranno condivisi da entrambe le Parti. Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realiz- zate nell’ambito della presente Convenzione sarà oggetto di specifico accordo. Le Parti potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo consenso scritto dell’altra parte contraente e, ove necessario, degli atenei di riferimento.
Articolo 9 - Durata e rinnovo della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di tre anni, a decorre dalla data della sotto- scrizione, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo eventuale recesso scritto da far pervenire, via PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la scadenza.
Articolo 10 - Riservatezza
Le Parti si impegnano, nel rispetto della più assoluta riservatezza, a non comu- nicare né diffondere presso terzi qualsiasi dato, informazione o notizia inerente la controparte e le reciproche attività di cui verranno a conoscenza, anche in conformità alla normativa vigente in materia di protezione di dati personali e di diritto d’autore, ove applicabile, nonché nel rispetto delle norme deontologiche derivanti dalla presente Convenzione.
Articolo 11 - Tutela dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nella pre- sente Convenzione (i.e. dati identificativi e di contatto dei firmatari e del perso- nale delle Parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell’ese- cuzione della Convenzione stessa, saranno trattati conformemente alla vigente normativa privacy europea (Reg. UE 2016/679 “GDPR”) e nazionale (d.lgs. 196/2003 e s.m.i).
Si può accedere alle rispettive informative sul trattamento dei dati personali (pri- vacy) approvata dall’Università della Calabria ed estesa a ISPA, attraverso il sito istituzionale nella sezione privacy, xxxx://xxx0.xxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxx- vacy, e approvate dall’Università degli studi di Bergamo disponibili nel sito isti- tuzionale, sezione privacy, xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx/xxxxxxx. I predetti dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizionale di legge. Resta inteso che gli interes- sati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR non incompatibili con le finalità del trattamento in atto.
Qualora l’attività oggetto della presente Convenzione comporti il trattamento di dati personali di terze Parti per conto del Titolare del trattamento (ISPA/Uni- versità della Calabria o Il Dipartimento/Università di Bergamo), i reciproci ob- blighi saranno disciplinati in apposito “data protection agreement” (accordo per la protezione dei dati personali), debitamente sottoscritto dalle Parti.
Articolo 12 – Arbitrato e legge applicabile
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Conven- zione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti stabiliscono che tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, siano risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Ar- bitro unico. L’arbitrato sarà rituale e l’Xxxxxxx deciderà secondo il diritto ita- liano. La lingua dell’arbitrato sarà l’Italiano.
Articolo 13 – Legge applicabile
Per tutto quanto non previsto della presente Convenzione, le Parti fanno rife- rimento alla legislazione nazionale vigente in materia.
Articolo 14 - Eventuale registrazione della Convenzione
Il presente Memorandum sarà registrato in caso d’uso se ciò risulterà conforme all’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registra- zione sono a carico della Parte richiedente.
Articolo 15 - Firma della Convenzione
Il presente accordo è conforme alla volontà delle Parti con completa accetta- zione, previa conoscenza e verifica dei contenuti, viene firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce la firma auto- grafa.
Articolo 16 – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione della presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università; entrambe le parti provvedono all’attuazione della presente Convenzione con le rispettive ri- sorse umane, strumentali e finanziarie.
Rende/Bergamo,
Il Direttore ISPA Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxx Xx’
XXXXXXXX XXXXX 13.02.2024
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