ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA Xxx Xxxxxxx, 0/0
00000 XXXXXXX
Tel. 000-00000
Fax: 000-0000000
Allegato a deliberazione del Direttore Generale n.457 del 14.9.2004
Composto da n. 11 pagine
CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX
ART. 1 - NORME GENERALI
1. Le disposizioni del presente Capitolato disciplinano gli aspetti generali degli appalti di fornitura e di servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominato "Istituto".
2. Le norme ivi previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi di competenza specifica della Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite: acquisto, locazione, noleggio, leasing.
3. Gli appalti di forniture e servizi dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nonché del Capitolato Speciale, ove esistente, e/o nelle lettere d’invito.
4. L’aggiudicatario dell’appalto sarà obbligato all’osservanza delle condizioni speciali (eventualmente derivanti dalla specificità della fornitura o del servizio) e delle rimanenti condizioni generali non modificate.
5. In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due documenti sarà prevalente quanto previsto nel Capitolato Speciale e/o nella lettera - invito.
6. Qualora il Capitolato Speciale non venga redatto, i rimandi a tale documento devono intendersi riferiti alla lettera – invito.
7. Per quanto non contemplato nel Capitolato Generale, nei Capitolati Speciali e nelle lettere- invito valgono le norme nazionali e regionali in materia.
ART. 2 - MODALITÀ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE
1. Le offerte devono essere presentate secondo i tempi e le modalità previste dal bando di gara e/o dalla lettera – invito.
2. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. Lo stesso dicasi per le offerte che prevedano un prezzo superiore a quello massimo unitario e/o complessivo eventualmente fissato dal Capitolato Speciale.
3. Qualora la gara sia divisa in lotti, i concorrenti, salvo diversa espressa previsione del Capitolato Speciale, potranno partecipare alla gara per uno o più lotti per i quali sono stati invitati.
4. Il concorrente è vincolato a mantenere la validità dell'offerta per non meno di 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione fissata nel bando e/o nella lettera – invito.
5. Salvo che non sia espressamente previsto nel Capitolato Speciale o nella lettera - invito, non sono ammesse offerte alternative.
6. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell' Istituto. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dalla Commissione Tecnica equivalenti a quelli indicati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori.
7. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata da perito abilitato. In alternativa, la Ditta concorrente deve fornire un'autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all'originale. In caso contrario la Commissione potrà decidere di non valutarli.
8. Gli importi dell'offerta dovranno essere espressi nella valuta corrente.
9. In caso di discordanza tra gli importi scritti in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido l'importo indicato in lettere, che sarà considerato sia ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi relativi al prezzo, che ai fini del pagamento del corrispettivo della fornitura/servizio.
10. In caso di errori di calcolo relativi alle singole voci dell'offerta, verrà considerato il valore complessivo della fornitura/servizio espresso in lettere ed adeguata la singola voce errata.
11. La mancata osservanza delle modalità per la compilazione e la presentazione delle offerte, eccettuate quelle concernenti il bollo, o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente previsti, comportano l'esclusione dalla gara.
12. A discrezione del Seggio di Xxxx non si procede all'esclusione dalla gara nel caso in cui si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della par condicio dei concorrenti.
13. Saranno altresì escluse le offerte qualora gli articoli/servizi proposti siano giudicati inidonei dalla Commissione Tecnica, in relazione alle caratteristiche prescritte nei documenti di gara ed alle esigenze dell'Istituto. Qualora siano previsti requisiti di tipo indicativo e non vincolante, è demandata alla discrezionalità della Commissione Tecnica l'ammissione o l'esclusione delle offerte che propongano articoli con caratteristiche diverse da quelle indicative previste nei documenti di gara. In caso di mancata ammissione, la Commissione Tecnica dovrà fornire adeguate motivazioni.
14. Alle sedute del Seggio di Gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Tecnica.
15. Alla Commissione Tecnica saranno riservate le operazioni connesse alla verifica dell'idoneità dei prodotti/servizi offerti, anche sulla base della visione/prova delle apparecchiature e dei campioni. Per tale attività il Collegio potrà avvalersi del supporto dei reparti/servizi dell’Istituto. La visione/prova dei prodotti/attrezzature in gara potrà essere demandata dalla Commissione Tecnica ad una propria delegazione od a personale dipendente dell'Istituto i quali relazioneranno poi alla Commissione stessa.
16. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo, la Commissione Tecnica ha facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente da uno o più concorrenti per mero errore o fraintendimento. Lo stesso dicasi qualora la Commissione Tecnica ritenga opportuno effettuare in modo più adeguato ed approfondito la propria valutazione.
17. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche applicando i criteri di valutazione e gli elementi di giudizio previsti nei documenti di gara. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione Tecnica potrà introdurre elementi di specificazione nell'ambito dei criteri già previsti o definire le modalità alle quali essa si atterrà nel valutare la documentazione presentata. Ciò avverrà anche attraverso l'individuazione di sottovoci rispetto alle categorie generali già fissate, qualora il Collegio ritenga che queste ultime non siano adeguate a rappresentare la peculiarità delle singole offerte.
18. Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, millimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà della Commissione accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze dell’Istituto.
19. Qualora il Capitolato Speciale preveda l’offerta per una percentuale minima di articoli, saranno escluse le offerte che non rispettino tale valore percentuale.
20. In tema di esclusioni, l’Istituto si riserva, comunque, di applicare il principio della massima concorrenzialità che prevede la possibilità di chiedere chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate (art. 15 del D. Lgs. n. 358/1992 ed art. 16 del D. Lgs. n. 157/1995); sempre che ciò non leda il principio del par condicio tra i concorrenti.
21. La sottoscrizione del Capitolato o anche solo la presentazione dell’offerta, implica per l’offerente l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. Eventuali condizioni difformi, se non espressamente concordate, si riterranno non apposte. L’offerta è vincolante per l’offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l’Istituto si vincola solo dopo l’approvazione del relativo provvedimento da parte degli organi competenti.
22. I prezzi di offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo alla esecuzione del contratto e di ogni spesa riguardante confezionamento, imballaggio, trasporto ed installazione fino al luogo indicato per la consegna, esclusa l’Iva. I prezzi di aggiudicazione potranno essere sottoposti a giudizio di congruità.
23. L’aggiudicatario assume l’obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti a progettazione o a vizi di materiali impiegati. La mancata o insufficienza rispondenza dei prodotti alle caratteristiche minime o a quelle superiori o aggiuntive offerte dalla ditta costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la risoluzione del contratto per colpa della ditta, con diritto per l’Istituto all’incameramento della cauzione definitiva, ove prestata, fatto salvo il risarcimento di eventuali, maggiori danni patiti. I tempi di consegna si intendono espressi in giorni solari e consecutivi.
ART. 3 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
1. Alle gare sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 358/1992, dell'art. 11 del D. Lgs. n. 157/1995, dell'art. 9 della L.R. Lombardia n. 14/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente.
2. I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento. Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale possono
essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
3. Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento. Essa deve specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente punto 1.
4. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Istituto di tutte le imprese raggruppate.
5. In caso di aggiudicazione l’Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da notaio attestante la costituzione dell’associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell’atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Istituto. Al mandatario spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei riguardi dell’Istituto per tutte le azioni di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo, fino all’estinzione del rapporto. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere prodotto di norma all’Istituto entro 20 gg. dalla avvenuta aggiudicazione, termine derogabile una sola volta, fermo il consenso dell’Istituto.
6. E' vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipano alla gara quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa;
7. E' vietato, successivamente all'invito, il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente.
8. Tutti i rapporti, ivi inclusi quelli operativi, commerciali e le fatturazioni, saranno intrattenuti con l'Impresa Capogruppo. Di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della Capogruppo.
ART. 4 - IMPRESE COLLEGATE EX ART. 2359 C.C.
1. Alle gare non possono concorrere Imprese tra le quali esista un rapporto di collegamento o di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.
2. Alle gare non possono concorrere nemmeno le ditte tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale.
ART. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI
1. I singoli bandi di gara o gli inviti a presentare offerta possono stabilire l’obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 65, n. 8 del X.X. 0 maggio 1924 n. 827.
2. L’ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al 2% dell’importo presunto dell’appalto. La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari non appena intervenuta l’aggiudicazione.
3. All’aggiudicatario della fornitura o del servizio potrà essere richiesto, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, di costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, a mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, ai sensi della Legge n. 348 del 1982.
4. L’ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari ad almeno il 5% dell’importo dell’appalto aggiudicato ( Iva esclusa).
5. I depositi cauzionali definitivi dovranno essere costituiti, a scelta dell’Aggiudicatario, con una delle modalità previste dalla L. 10 giugno 1982 n. 348.
6. La fideiussione o la polizza intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx con sede legale in Brescia, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno tre mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto, ovvero a quella di scadenza della garanzia, se previsto.
7. In caso di proroga/rinnovo della fornitura/servizio oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
8. Nel caso di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, i relativi documenti dovranno contenere o prevedere:
➢ l’impegno della compagnia di assicurazione o della banca a versare l’ammontare della somma garantita, o della minor somma richiesta dall’Istituto, su semplice richiesta dello stesso e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: "Il Fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del beneficiario. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Istituto”.
➢ la validità prevista fino alla completa definizione dell’impegno contrattuale ( 90 giorni dopo il termine finale del contratto o dopo la data di scadenza del periodo di garanzia, se previsto).
9. La cauzione definitiva verrà svincolata su richiesta della ditta solo dopo l’esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura.
10. In caso di contratto pluriennale, l’Istituto potrà disporre la restituzione di parte della cauzione definitiva in relazione alla quota/anno di contratto già eseguita, limitando progressivamente la cauzione alla residua parte di contratto da eseguire.
11. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
12. Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva salvo espressa indicazione in tal senso nel bando di gara, nel Capitolato Speciale o nella lettera di invito, in relazione al valore dell’appalto. L’Istituto si riserva di esonerare l’impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione da prestare sia pari o inferiore ad Euro 10.000,00.
13. E' in facoltà dell'Istituto incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Qualora il contratto abbia durata pluriennale, l'Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 724/1994. Qualora essa ritenga di avvalersi della predetta facoltà, ne darà formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R., da inviarsi entro i 3 mesi dalla data di scadenza del contratto.
2. La controparte ha facoltà di accettare o di rifiutare il rinnovo contrattuale. In caso di rifiuto essa dovrà notificare la propria volontà a mezzo di raccomandata A.R. entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di rinnovo. In caso di silenzio da parte dell'Aggiudicatario, la proposta dell'Istituto si intende accettata.
3. La ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto.
4. Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto sopra previsto.
5. Se non diversamente previsto dal Capitolato Speciale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dell'Osservatorio prezzi previsto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 724/1994, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura od il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
6. Nell'ambito dell'attività negoziale l'Istituto potrà far riferimento ai dati forniti dagli Osservatori Prezzi, dalla Consip S.p.A. in relazione ai parametri qualità/prezzo dei beni presenti in Convenzioni, dalle indagini effettuate presso Enti e Aziende del S.S.N., oppure da altre informazioni e circostanze legate al bene da acquistare od al servizio da appaltare.
7. Si richiamano espressamente gli articoli 1463,1464 e 1467 del Codice Civile.
ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. L’aggiudicatario dell’appalto non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso preventivo scritto dell’Istituto e senza l’osservanza degli art. 1406 e 1407 del Codice Civile. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta aggiudicataria.
2. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all’importo netto di aggiudicazione.
3. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Istituto copia legale dell’atto di cessione.
4. La cessione del credito è irrevocabile. L’Istituto non può essere chiamato a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Con la partecipazione alle procedure di gara, i concorrenti prendono atto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, avente sede legale in Brescia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx, presso le cui sedi potranno,ove specificato nel Capitolato e/o nell’ordine, essere direttamente eseguite le forniture, oggetto di aggiudicazione e/o affidamento.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, nel Capitolato Speciale, nella lettera di invito, ovvero nell’ordine, il luogo abituale di consegna della fornitura è il Magazzino Generale dell’Istituto con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx 0: la consegna può avvenire nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00/12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
3. Le ordinazioni saranno effettuate con buoni d’ordine da parte del competente Ufficio Acquisti. Esse riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.
4. Per le forniture continuative o periodiche, ovvero programmabili, le consegne dovranno essere effettuate a scadenze prefissate, secondo le indicazioni interne dei Responsabili delle strutture richiedenti. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
5. L'evasione dell'ordine delle forniture di cui al precedente punto dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 12 solari dal ricevimento dell'ordine. Per evasione dell'ordine si intende l'arrivo della merce nel luogo di destinazione.
6. I prodotti indicati dall'Istituto come «urgenti» dovranno essere consegnati entro 48 ore solari dal ricevimento dell'ordine (nel calcolo delle ore non sono compresi il sabato ed i giorni festivi).
7. Detti termini (12 giorni, 48 ore), al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile.
8. I termini di consegna dei beni che non siano ad esecuzione continuata o periodica ovvero programmabile sono stabiliti nel Capitolato Speciale delle singole gare.
9. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione,collaudo, doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per Legge, è a carico dell'acquirente.
10. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.
11. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
12. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.
13. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine impartito dall'Istituto.
14. I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
15. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
16. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell' Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
17. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
18. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), l'Istituto si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.
19. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
20. Per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
21. Per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
22. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all'utilizzo od al ritiro o da persona da questi delegata.
23. L'Istituto si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
24. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
25. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole
somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
26. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all'Istituto il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).
27. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l’Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Ente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino generale dell’Ente, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi saranno addebitati alla ditta..
28. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Istituto ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
29. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
30. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accettati dall’Istituto. In tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi. In caso di rifiuto della fornitura non seguito da sostituzione entro un termine dalla contestazione inviata via telefax al fornitore, pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l’Istituto avrà facoltà di prevederne altre, in relazione alle esigenze istituzionali, a totale carico del fornitore, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
31. Il programma di consegna dei beni o di esecuzione del servizio deve prevedere gli eventuali obblighi dell’Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l’effetto gli eventuali lavori o l’individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l’installazione dei beni o per l’esecuzione del servizio.
32. Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell’Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all’emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l’Istituto.
ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI – REVISIONE PREZZI
1. Salva diversa ed espressa disciplina prevista dal Capitolato Speciale, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20% senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di sorta. Le diverse quantità richieste dovranno essere fornite alle medesime condizioni contrattuali. Al di là dei limiti suddetti la ditta aggiudicataria ha diritto alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923.
2. Nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione e prima della formalizzazione del contratto la ditta si impegna, dietro eventuale richiesta dell’Istituto, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti, di cui sia risultata provvisoriamente aggiudicataria, alle condizioni e ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare, senza pregiudizio per le quantità in esso previste.
3. I prezzi contrattuali comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione, ovvero di installazione, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio etc., si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto.
4. Non è ammessa revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 commi 4° e 6° della Legge 537/1993, così come modificato dall’art. 44 della Legge 724/1994. L’eventuale revisione non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile alla ditta) alla data della richiesta.
ART. 10 - COLLAUDO
1. Le forniture di beni e attrezzature devono essere accettate e collaudate dal Dirigente della struttura di destinazione, ovvero da personale dell’Istituto tecnicamente idoneo a ciò delegato.
2. L’accettazione delle forniture o il collaudo delle attrezzature devono tendere ad accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti nel contratto o nel Capitolato speciale. In caso di beni soggetti a collaudo, l'operazione di collaudo avviene di norma all'atto della consegna del bene e, se presente, con persona incaricata della ditta aggiudicataria. In caso di assenza dell’incaricato della ditta, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
3. L’incaricato dell’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni, ovvero rifiutarli. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi e non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. Il tempo necessario alla sostituzione dei prodotti sarà considerato ritardo imputabile alla ditta fornitrice. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’aggiudicatario. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle medesime prescrizioni. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di quantità e qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento della accettazione della fornitura, e rilevati alla apertura dei colli.
4. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo è a carico dell'Aggiudicatario.
5. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell'Istituto e gli incaricati dell'Aggiudicatario.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
7. Il collaudo favorevole determina l'inizio del periodo di garanzia.
8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dalla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.
ART. 11 - FATTURAZIONE –PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI
1. Le fatture in regola con le vigenti disposizioni legislative, contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, saranno ammesse al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni fine mese dal ricevimento della fattura o nel termine diverso indicato in contratto. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi 90 giorni dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole.
2. Gli interessi moratori, ove dovuti, saranno quelli dovuti al tasso legale in vigore al momento, secondo le norme previste dalle disposizioni di legge in materia.
3. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del contratto o di sospenderne l’esecutività.
4. L’Istituto si riserva ampia facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato, non abbia ancora provveduto a mettersi in regola con i propri obblighi contrattuali.
5. Le note di credito a favore dell'Istituto dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Istituto la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
ART. 12 - PENALITA’
1. L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto alla applicazione di penalità in caso di:
➢ ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
➢ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo
2. Decorso, oltre il tempo di consegna previsto, il termine massimo di ritardo pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l’Istituto, oltre alla applicazione delle penalità, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto di beni o servizi similari.
3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, nonché in caso di mancata sostituzione della merce contestata entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi, per ogni giorno di ritardo rispetto
alla dovuta sostituzione l'Istituto si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:
per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa 0,50%
per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 1,00%
per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 2,00%
4. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell' Istituto, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio.
Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Istituto, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.
5. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate.
6. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
➢ maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
➢ oneri di natura organizzativa
➢ danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
➢ minori introiti.
7. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, quest’ultima valutata in funzione della frequenza annuale delle consegne, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un triennio.
8. L’ammontare delle penalità è addebitato con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti della ditta dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della ditta dipendenti da altri contratti in corso con l’Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito. Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo intimato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.
ART.13 - RESPONSABILITA’
1. Nei contratti aventi ad oggetto l'appalto di servizi, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione all'Istituto.
2. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Istituto è pertanto sollevato da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;
3. La ditta aggiudicataria è altresì responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull’Istituto in conseguenza della inosservanza di obblighi discendenti dal contratto.
4. La ditta aggiudicataria deve garantire all’Istituto il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerlo estraneo e indenne da azioni e pretese al riguardo.
5. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
6. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
1. La risoluzione del contratto avverrà:
a. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
b. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
c. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
d. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
e. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
f. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
g. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
h. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
i. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione;
j. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
k. Nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
l. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 12, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
m. In caso di esito negativo del periodo di prova;
n. In caso di relazioni negative sottoscritte da parte dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati, ove dal mancato rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dall’Impresa in sede di gara, sia derivato grave pregiudizio interno;
o. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
x. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
r. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
s. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
t. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Istituto non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
u. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 v. ed ex art. 4, D. Lgs. 08/08/1994 n. 490);
w. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
x. Forza maggiore (art. 46)
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Istituto per un triennio.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Istituto:
a) Si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente;
b) Provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale
4. .L'Istituto si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile.
5. In tale ipotesi, il contratto si risolverà a seguito della unilaterale manifestazione della volontà dell'Istituto. L' Ente non deve fornire al contraente alcuna motivazione, ma semplicemente comunicare la propria decisione al Fornitore, tenendolo indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.
ART. 15 - GARANZIE
1. La ditta aggiudicataria garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 12 dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o nel Capitolato Speciale.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria.
3. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o alle sostituzioni richieste, vi provvederà l’Istituto, addebitando le spese all’aggiudicatario.
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 200.000,00, la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.), in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest'ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell'Aggiudicatario.
3. In caso di attuazione della c.d. "forma digitale", l'Istituto si riserva di applicare la relativa procedura.
ART 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY
1. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’Istituto, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento dei rapporti contrattuali, come informazioni riservate.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 675/96, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Istituto committente in base alla normativa vigente. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
3. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Istituto implicato nel procedimento
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990.
4. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Istituto committente, i diritti di cui all’art. 13 della citata Legge sono esercitabili con le modalità di cui alla legge n. 241/1990 e del regolamento dell’Istituto per l’accesso agli atti.
5. Secondo quanto disposto dal Decreto D.G. n. 197 del 25/02/1999, sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
6. L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di Pubblico Incanto;
7. L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato all'Istituto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di Licitazione Privata o di Appalto Concorso;
8. L'elenco dei soggetti invitati nel caso di Trattativa Privata;
9. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di Pubblico Incanto, Licitazione Privata, Appalto Concorso e Trattativa Privata, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
ART. 18 - ANTIMAFIA
1. L'aggiudicazione della fornitura/servizio è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Istituto provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri.
ART.19 - CLAUSOLA COMPROMISSIORIA E FORO COMPETENTE
1. Le controversie che dovessero insorgenze in merito all’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante ricorso al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dall’Istituto ed uno dalla ditta aggiudicataria, mentre il Presidente sarà nominato d’intesa tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
2. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alle decisioni dell’Istituto, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell’Istituto sulla materia controversa.
3. Decorso inutilmente il predetto termine, le conclusioni dell’Istituto si intendono definitivamente accettate dalla ditta aggiudicataria, che decade dal diritto di esercitare qualsiasi impugnativa.
4. Il Collegio si riunirà presso la sede dell’Istituto e deciderà secondo le disposizioni di legge.
5. Il giudizio espresso dal Collegio Xxxxxxxxx sarà accettato dalle parti come inappellabile.
6. Nel caso il Collegio non esprima il proprio giudizio entro un anno dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Brescia.
7. Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Istituto potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
8. Non formano oggetto di arbitrato le contestazioni relative ai prodotti e ai materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle caratteristiche tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l’Istituto.
9. Per tutte le controversie non risolte o non risolvibili mediante arbitrato è competente il Foro di Brescia.
10. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
11. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.
Per accettazione ( timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati i seguenti articoli:1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Per accettazione ( timbro e firma)