REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
1. La Mediazione è una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, neutrale, imparziale ed indipendente - Il Mediatore - finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE dell'Ordine degli Avvocati di Prato (di seguito, breviter, “Organismo”) tutte le controversie civili e commerciali afferenti diritti disponibili.
4. Le parti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx., devono partecipare con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un Avvocato.
5. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi, fatte salve diverse previsioni legislative.
6. L’Organismo non fornisce consulenza giuridica e/o legale.
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx., il presente Regolamento è applicabile alla mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti intendano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di una previsione di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
ART. 3 - ACCESSO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito, con qualunque mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione, di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo.
2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
3. La domanda può essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Organismo. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:
a) la denominazione dell’Organismo e il numero di iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
b) i dati identificativi della/e parte/i istante/i, allegando copia del documento d'identità e della visura camerale aggiornata (se impresa
iscritta al Registro) ovvero dell'atto costitutivo/statuto (se persona giuridica non iscritta al Registro delle imprese);
c) i dati identificativi dell’eventuale soggetto che parteciperà e rappresenterà la parte nella procedura, allegando copia del documento d'identità e depositando idonea documentazione e/o attestazione scritta del relativo potere;
d) i dati identificativi dell'Avvocato, ove previsto o presente, che assisterà la parte nella procedura;
e) i dati identificativi della/e parte/i chiamata/e in mediazione, avendo cura di indicare, laddove disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
f) l’oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che si intendono esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni e quali documenti devono intendersi diretti, in via riservata, al solo Mediatore;
g) l’indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile;
h) la dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismi di mediazione;
i) la dichiarazione del proponente, presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale, di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Organismo;
l) il mandato di assistenza nella procedura di mediazione, corredato dall'elezione di domicilio presso il difensore, sottoscritto dalla parte istante e dallo stesso difensore;
m) la documentazione relativa al versamento delle spese di avvio, che dovranno essere versate nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.
4. La domanda di mediazione deve altresì contenere:
a) la copia del provvedimento del giudice ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 e xx.xx.
b) la copia, se esistente, della clausola di mediazione;
5. La domanda può essere compilata anche in carta libera purché contenga tutti gli elementi previsti dal comma 3 del presente articolo. Le parti possono depositare domanda congiunta.
6. Il deposito della domanda di conciliazione costituisce accettazione del presente Regolamento, delle indennità di mediazione di cui alle Tabelle allegate, commisurate al valore della lite, ed il riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
7. La Segreteria dell’Organismo procede all’istruttoria della domanda di mediazione. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopra indicati ovvero l’istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo sospende la domanda ed invita l’istante a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni (7) dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. L’Organismo si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi.
8. Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, salvo esonero espresso, sottoscritto dalle parti o dai propri Avvocati, dal rispetto del predetto termine.
Art. 4 - LA SEGRETERIA
1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, contenente per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative alla data di deposito della domanda, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti e dei loro difensori, all'oggetto e al valore della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento nonché l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento, delle spese di mediazione e del rimborso delle spese vive sopportate (ad es. le spese postali), comunicando eventuali irregolarità al Responsabile dell'Organismo.
4. Accettata la domanda, la Segreteria annota l'iscrizione sul registro, provvede a formare il fascicolo del procedimento e comunica alla parte istante l'avvenuto deposito comprensivo del numero d'ordine progressivo del procedimento.
5. I dati e i documenti raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, sono accessibili dalla/e parte/i chiamata/e soltanto dopo aver aderito al procedimento.
6. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte attivante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro.
b) alla parte o alle parti chiamate: copia della domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data e il luogo del primo incontro; l'invito a comunicare, almeno cinque (5) giorni prima dell'incontro, la propria adesione; l'invito, in caso di adesione, a partecipare al procedimento personalmente e assistito da un Avvocato iscritto all'Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010; l'invito, in caso di adesione, al pagamento delle spese di avvio nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta; l'informativa sui benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 e ss. mm.
7. La comunicazione di cui al comma precedente, lett. a), viene trasmessa, per conoscenza, anche al Mediatore designato.
8. Qualora ricorra la necessità di provvedere in tempi rapidi alla comunicazione di cui al comma 6, lett. b), del presente articolo, anche per gli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss. mm., la parte istante può, in aggiunta all'Organismo, effettuare le comunicazioni alla parte o alle parti chiamate, con ogni mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
9. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento a seguito del verbale redatto dal mediatore:
a) in qualsiasi momento, quando le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
b) qualora siano trascorsi tre mesi dalla data di deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
Art. 5 - ADESIONE AL PROCEDIMENTO
1. L'adesione al procedimento di mediazione avviene mediante il deposito, possibilmente almeno cinque (5) giorni prima dell'incontro, con qualunque mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione, di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo. L'adesione al procedimento di mediazione può
essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Organismo. Nell'adesione devono essere indicati:
a) la denominazione dell’Organismo e il numero di iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
b) il numero del procedimento di mediazione al quale si intende aderire;
c) i dati identificativi della/e parte/i aderente/i, allegando copia del documento d'identità e della visura camerale aggiornata (se impresa iscritta al Registro) ovvero dell'atto costitutivo/statuto (se persona giuridica non iscritta al Registro delle imprese);
d) i dati identificativi dell’eventuale soggetto che parteciperà e rappresenterà la parte nella procedura, allegando copia del documento d'identità e depositando idonea documentazione e/o attestazione scritta del relativo potere;
e) i dati identificativi dell'Avvocato, ove previsto o presente, che assisterà la parte nella procedura;
f) la dichiarazione dell'aderente, presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale, di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Organismo;
g) il mandato di assistenza nella procedura di mediazione, corredato dall'elezione di domicilio presso il difensore, sottoscritto dalla parte aderente e dallo stesso difensore;
h) la documentazione relativa al versamento delle spese di avvio, che dovranno essere versate nella misura indicata dal tariffario vigente al momento del deposito.
2. L'adesione alla procedura di mediazione può altresì contenere l’indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, le osservazioni sulla controversia e le eventuali richieste, avendo cura di precisare quali comunicazioni e quali documenti devono intendersi diretti, in via riservata, al solo Mediatore.
3. L'adesione al procedimento può essere compilata anche in carta libera purché contenga tutti gli elementi previsti dal comma 1 del presente articolo.
4. Qualora l'adesione si presenti incompleta rispetto agli elementi sopra indicati ovvero l’aderente non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo invita l'aderente a provvedere al suo perfezionamento entro il primo incontro di mediazione.
5. Il deposito dell'adesione al procedimento costituisce accettazione del presente Regolamento, delle indennità di mediazione di cui alle Tabelle allegate, commisurate al valore della lite, ed il riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
6. La Segreteria annota l'adesione sul registro e comunica alla parte aderente l'avvenuto deposito.
7. La Segreteria comunica alla parte attivante l'avvenuta adesione al procedimento di mediazione, il nominativo del difensore della parte aderente nonché la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati, salvo quelli destinati in via riservata al solo Mediatore. La predetta comunicazione è trasmessa anche al Mediatore per conoscenza.
8. In caso di richieste di proroga del primo incontro, ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro “Incontro preliminare”. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso dall'Organismo.
Art. 6 - SEDE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, salvo deroga col consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
Art. 7 - FUNZIONI DEL MEDIATORE
1. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse. Egli gestisce la procedura di mediazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
Art. 8 - IMPARZIALITA', INDIPENDENZA E DOVERI DEL MEDIATORE
1. Il Mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell’Organismo ogni eventuale motivo di incompatibilità.
2. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
3. All'atto di accettazione della designazione e comunque anteriormente allo svolgimento del primo incontro, il Mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assoluta indipendenza e imparzialità rispetto alle parti nonché a garantire la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli, obbligandosi ad informare il Responsabile dell'Organismo circa eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.
4. Qualora l’incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura, il Mediatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell’Organismo che provvederà a darne comunicazione al Responsabile. Il Mediatore deve informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti del procedimento, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera prestata.
5. In ogni caso, il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
6. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza, anche nel rispetto del Codice Europeo di condotta dei Mediatori.
7. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
8. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento di conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico con riguardo all’oggetto della controversia.
9. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli
strettamente inerenti alla prestazione dell’opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
10. Il Mediatore è tenuto all'aggiornamento costante della propria formazione e all'adempimento dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa e dal Consiglio Direttivo dell'Organismo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori. Su richiesta dell'Organismo, il Mediatore dovrà fornire gli attestati comprovanti lo svolgimento di corsi e/o tirocini effettuati.
11. L'Organismo si riserva di poter monitorare l'attività svolta dai mediatori durante gli incontri a loro assegnati.
Art. 9 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI
1. L'iscrizione nell'elenco dei Mediatori tenuto presso l'Organismo avviene mediante istanza in carta libera rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.
2. Sono requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco:
a) l'essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Prato;
b) l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto secondo i criteri richiesti dalla vigente normativa e dal Consiglio Direttivo dell'Organismo;
c) l'aver partecipato quale uditore a venti (20) incontri di mediazione;
3. Il Mediatore, a seguito dell'iscrizione, indica le materie di specializzazione in virtù delle specifiche conoscenze acquisite, sia in relazione al percorso universitario e professionale che al percorso di formazione obbligatoria, depositando presso la Segreteria dell'Organismo idonea dichiarazione.
4. La permanenza nell'elenco è subordinata all'aggiornamento costante della propria formazione e all'adempimento dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa e dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.
5. L'Organismo si riserva la facoltà di procedere alla valutazione del candidato, anche successiva all'iscrizione, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
1. Il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore tra i nominativi iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo e costituito in ordine alfabetico.
2. La designazione del Mediatore, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, avviene secondo il criterio della rotazione degli incarichi e nel rispetto delle materie di specializzazione indicate dallo stesso ai sensi dell'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo o il Responsabile dell'Organismo, in casi eccezionali, può nominare con atto motivato un Mediatore, anche prescindendo dal criterio della rotazione degli incarichi. In ogni caso, deve comunque essere assicurata l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
4. Le parti, prima della designazione da parte del Responsabile, possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi iscritti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.
5. La Segreteria comunica al Mediatore, a mezzo pec, la sua designazione ai sensi dei commi 2, 3 o 4 del presente articolo.
6. Il Mediatore, entro il giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, comunica alla Segreteria, a mezzo pec, l'assenza di cause di incompatibilità, la sua imparzialità rispetto al procedimento assegnatogli e l'accettazione dell'incarico.
7. Qualora il Mediatore non accetti l'incarico, questi dovrà darne idonea motivazione all'Organismo.
8. In ogni caso, prima dell'incontro con le parti, il Mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assoluta indipendenza e imparzialità rispetto
alle parti nonché a garantire la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli, obbligandosi ad informare il Responsabile dell'Organismo circa eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.
9. Qualora il Mediatore non provveda, nei termini previsti, alla comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo, l'incarico si ha per non accettato e il Responsabile provvede alla designazione di altro Mediatore.
10. Nel corso del procedimento, le parti possono richiedere all'Organismo, sulla base di giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione di un altro mediatore. Il Responsabile provvede parimenti alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata.
11. Ove si renda necessario e secondo quanto stabilito dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-Mediatore che affianchi il Mediatore nell'esercizio della sua funzione.
12. Qualora le parti ne facciano concorde richiesta, il Responsabile provvede alla nomina di un Consulente Tecnico, professionista iscritto all'Albo dei C.T.U. tenuto presso il Tribunale di Prato. La designazione avviene tenuto conto della rotazione degli incarichi e della specializzazione professionale richiesta per la singola controversia. Le parti si impegnano a sostenere gli oneri dell'attività svolta dal Consulente secondo i compensi previsti dal Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale di Prato. Al pagamento del Consulente provvedono direttamente le parti. Al Consulente si applicano le disposizioni del presente Regolamento riguardo i casi di incompatibilità e imparzialità del Mediatore, nonché le regole sulla riservatezza.
Art. 11 - RISERVATEZZA
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o delle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal scopo, tutte le parti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso, promosso dalle stesse parti, in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla parte dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa la prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
5. Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti alla Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione, a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento.
6. Ogni parte che abbia preventivamente aderito alla procedura ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo Mediatore.
Art. 12 - PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia.
2. Il Mediatore svolge il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx.
3. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il Mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di entrare nel merito della controversia e, in caso positivo, procede. Il primo incontro non può essere rinviato e/o rinnovato e/o procrastinato salvo casi eccezionali, con richiesta debitamente motivata e con il consenso di tutte le parti costituite e l'accordo del Mediatore.
4. Ove le parti dichiarino di voler entrare nel merito della controversia, la procedura di mediazione prosegue con lo svolgimento dell'incontro anche nella stessa giornata ovvero con il rinvio a data successiva.
5. Al termine del primo incontro il Mediatore redige processo verbale dando atto:
a) della volontà delle parti di entrare nel merito della controversia;
b) ovvero del mancato consenso a proseguire;
c) ovvero della mancata partecipazione di una o di tutte le parti;
6. Qualora in sede di primo incontro le parti dichiarino di voler entrare nel merito della controversia, le stesse si impegnano al pagamento delle spese di mediazione dovute secondo quanto previsto dal presente Regolamento, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del relativo verbale.
7. Qualora in sede di primo incontro le parti dichiarino di non voler proseguire, nessun pagamento è dovuto ad eccezione delle spese di avvio e delle eventuali spese vive sostenute dall'Organismo.
Art. 13 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione, di regola, si svolge presso la sede dell’Organismo. Le parti, di comune accordo, possono scegliere una sede diversa (ad. es. Studio Notarile). In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli eventuali consulenti/ausiliari sono a carico delle parti e saranno debitamente documentate.
2. Al procedimento di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri.
3. Il Mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
4. Al termine di ciascun incontro il Mediatore redige un verbale nel quale dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può rinviare l'incontro a data successiva.
6. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Llgs. 28/2010 e ss. mm. La proposta del Mediatore è comunicata alle parti per iscritto in forma comprovante l'avvenuta ricezione. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di
risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a ciascuna parte del procedimento. Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
7. Le parti possono avanzare richiesta di nomina di un Consulente Tecnico. In tal caso l'Organismo procede ai sensi dell'art. 10 comma 12 del presente Regolamento.
Art. 14 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione, inoltre, si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti non intendono proseguire oltre il primo incontro;
c) quando le parti raggiungono un accordo;
d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
e) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
f) decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti;
g) quando le parti, in qualsiasi momento, dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento.
2. In caso di raggiungimento dell'accordo ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
3. L'accordo viene redatto in tanti originali quante sono le parti del procedimento più uno da mantenere nel fascicolo della procedura.
4. Ove tutte le parti del procedimento siano assistite da un Avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
5. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Se la mediazione si conclude senza accordo, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
7. In ogni caso, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia delle loro sottoscrizioni ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o più parti al procedimento.
8. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti del procedimento che ne facciano richiesta. L'Organismo si riserva la facoltà di rilasciare il verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/2010 soltanto dopo la corresponsione per intero delle indennità di mediazione.
9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti direttamente dalle parti.
10. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione.
Art. 15 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE
Questo Organismo si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx., che avverrà secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento di mediazione telematica.
Art. 16 - INDENNITA'
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. L'indennità è determinata in base al valore della controversia, secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Tali indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che questo venga abbandonato, secondo il tariffario allegato.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, l'importo di euro 40,00 oltre iva per le controversie di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore.
3. Le spese di avvio devono essere versate:
a) dalla parte attivante, al momento del deposito della domanda di mediazione;
b) dalla parte aderente, al momento del deposito dell'adesione e, in ogni caso, prima dell'incontro.
4. Le spese di avvio sono sempre dovute, anche nel caso in cui le parti decidano di non proseguire al primo incontro.
5. La Segreteria potrà richiedere alla parte attivante il rimborso delle spese vive (ad. es. le spese postali per le comunicazioni).
6. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte:
a) l'importo indicato nella Tabella A, quando la controversia verta nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. ovvero quando la mediazione è disposta dal Giudice;
b) l'importo indicato nella Tabella B, in tutti gli altri casi;
7. Nel caso in cui, al primo incontro, le parti dichiarino di non voler proseguire, non sono dovute spese di mediazione.
8. Il mancato pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
9. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
10. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide, di volta in volta, il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
11. Nelle mediazioni facoltative l'importo delle spese di mediazione è aumentato in misura di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
12. Nelle ipotesi di aumento delle spese di mediazione previste dal comma precedente, le parti devono provvedere al saldo entro sette (7) giorni dalla comunicazione della Segreteria.
Art. 17 - COMPENSO DEL MEDIATORE
1. Il compenso del Mediatore iscritto nell'elenco dell'Organismo è fissato:
a) nella misura del 60% dell'importo delle spese di mediazione versate (al netto d'iva), in caso di insuccesso della mediazione;
b) nella misura dell'80% dell'importo delle spese di mediazione versate (al netto d'iva) in caso di successo della mediazione.
2. Il Mediatore matura il diritto al compenso alla conclusione del procedimento.
3. La liquidazione dei compensi dei Mediatori avviene nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno (solare), salvo particolari esigenze organizzative. La liquidazione riguarda i procedimenti conclusi nei semestri da gennaio a giugno e da luglio a dicembre di ogni anno.
4. La liquidazione dei compensi dei Mediatori avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, su istanza della Segreteria dell'Organismo.
Art. 18 - PATROCINIO A SPESE DELLE STATO
1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. ovvero quando la mediazione è disposta dal Giudice, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della normativa vigente. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, contestualmente al deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
2. Nel caso in cui tutte le parti si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, il Mediatore svolge la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni previste dal comma precedente riguardino soltanto alcune delle parti, il compenso del Mediatore è determinato avuto riguardo esclusivamente ai soggetti che non risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 19 – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI
1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
a) la corretta compilazione della domanda di mediazione e la proponibilità della domanda medesima, con riferimento alla materia, alla suscettibilità di rientrare tra le materie di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx., alle condizioni richieste dalla vigente normativa, ivi compresa la competenza territoriale di cui all'art. 4 co. 1 del citato X.Xxx., nonché all'oggetto e alle ragioni della pretesa;
b) la qualificazione della natura della controversia;
c) l'indicazione del valore della controversia;
d) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
e) la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
f) la corretta compilazione dell'adesione al procedimento di mediazione;
g) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui agli artt. 3, 5 e 13 del presente Regolamento;
h) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato.
2. L'Organismo non può comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni conseguenti a:
a) la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
b) l'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte attivante di effettuare a propria cura, in aggiunta all'Organismo, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 8 del presente Regolamento.
ART. 20 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
Regolamento letto, revisionato e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato in data 26.03.2021.
TABELLA A
Controversia vertente in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. ovvero disposta dal Giudice.
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (+ IVA) |
Fino a € 1.000,00 | € 43,34 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 86,67 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 160,00 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 240,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 400,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 666,67 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 1.900,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 2.600,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 4.600,00 |
TABELLA B
Controversia non vertente in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. né disposta dal Giudice.
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (+ IVA) |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 130,00 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 240,00 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
Le spese di mediazione per ciascuna parte sono da sommarsi alle spese di avvio del procedimento pari ad € 40,00 + IVA, per le controversie di valore fino ad euro 250.000,00, ovvero pari ad euro 80,00 + IVA, per le controversie di valore superiore ad euro 250.000,00.
Le indennità di mediazione (spese di avvio + spese di mediazione) sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.