ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
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Accordo di collaborazione
disciplinante i rapporti tra il Centro Regionale di Programmazione (“CRP”) e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (“GAL”), di seguito denominate anche congiuntamente le “Parti”, per lo svolgimento di attività di interesse comune nell’ambito delle seguenti linee di intervento:
⋅ azioni per lo Sviluppo locale
⋅ azioni per la Competitività dei sistemi produttivi
⋅ azioni per lo sviluppo della Bioedilizia e dell’Economia circolare
VISTI
⋅ lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. n. 3 del 26.02.1948 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione;
⋅ la L.R. n. 1 del 7.01.1977 relativa alle “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
⋅ la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;
⋅ la L.R. n. 11 del 2.08.2006 riguardante le “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
⋅ la L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 3, inerente alle “Disposizioni sul funzionamento del Centro Regionale di Programmazione”;
⋅ la L. n. 241/90 e ss. mm. ii., art. 15 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge e il comma 2 bis del medesimo articolo che dispone, tra l’altro che “[…] gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lett.9 bis del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, o con altra firma qualificata pena nullità degli stessi […]”;
⋅ la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
⋅ il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice del CRP Digitale), come modificato e aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d. principio della Priorità digitale (Digital first);
⋅ il D.Lgs. del 7.3.2005, n. 82 art. 24 recante la disciplina sulla firma digitale;
⋅ il D.L. del 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
⋅ il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19/4/16);
⋅ il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024 approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione
n. 9/15 del 5.03.2020 e dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 4/2 del 11.03.2020;
⋅ il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.07.2015 e ss.mm.ii.;
⋅ la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), che ispira l'intera programmazione comunitaria regionale ed è finalizzata ad individuare le eccellenze della Sardegna al fine di costruire una visione prospettica delle politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione;
⋅ il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n. 4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”;
⋅ la Legge regionale n. 7 del 07.08.2007 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;
⋅ la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
⋅ il Piano d’Azione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari il quale prevede l’attuazione di due ambiti tematici e di azioni sistema che rientrano nelle aree di specializzazione intelligente (S3): Agrifood, Turismo e beni culturali e ambientali e Bioeconomia;
⋅
VISTI
⋅ il D.P.G.R. n.151 del 24.12.2019, con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx è stata confermata nelle funzioni di Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità di sostituto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
⋅ la Delibera del 06.10.2010 del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la selezione della figura del direttore del GAL;
⋅ il contratto stipulato tra il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx in data 06.12.2010 e tutti gli atti successivi e integrativi per lo svolgimento dell’incarico di Direttore del GAL;
⋅ la Delibera del 21.12.2015 del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale è stata deliberata l’assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore del GAL;
il contratto stipulato tra il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx in data 29.12.2015.
PREMESSO CHE
il PdA del GAL ha l’obiettivo generale di costruire un modello di sviluppo territoriale, nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle politiche territoriali di sviluppo, nel territorio del GAL.
⋅ Il Piano d’Azione (PdA) del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari prevede, in particolare, l’attuazione di:
- azioni per la realizzazione di un servizio di accompagnamento alle imprese e agli enti pubblici nel campo dell’edilizia sostenibile e bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente;
- azioni innovative per la creazione di nuove MPMI extra-agricole nel territorio di competenza del GAL;
- azioni di inclusione sociale per la realizzazione di servizi essenziali nel territorio del GAL e di servizi innovativi per l’infanzia;
- azioni di governance territoriale finalizzate all’aumento della competitività delle imprese, alla creazione di reti e del potenziamento del capitale umano;
⋅ il CRP, nell’ambito della propria attività, provvede a:
⋅ coordinare e attuare le politiche di coesione e della programmazione unitaria ed esercita le ulteriori competenze attribuite per legge o da disposizioni della Giunta regionale su specifici ambiti settoriali e di intervento;
⋅ coordinare il processo della Programmazione Territoriale, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne e costruire progetti di sviluppo capaci di valorizzare le potenzialità dei territori della Sardegna, anche attraverso il sostegno alle comunità locali (“comunità di progetto”) per garantire la crescita della capacità
amministrativa dei soggetti coinvolti nei percorsi di sviluppo e delle reti relazionali a fondamento della progettazione territoriale;
⋅ gestire le attività di collaborazione con altri soggetti istituzionali, che operano sia a livello regionale sia a livello nazionale o internazionale, con l’obiettivo di strutturare collaborazioni di tipo programmatorio e progettuale con una pluralità di soggetti al fine di aumentare le opportunità di cooperazione fra enti per il
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
⋅ gestire le procedure di aiuto alle imprese inserite nei progetti di sviluppo territoriale e/o riferite ad ambiti territoriali specifici, per sostenere la competitività dei sistemi produttivi;
⋅ l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
⋅ per quanto sopra esposto, relativamente alle finalità istituzionali del CRP e del GAL, la collaborazione tra le due amministrazioni può garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati in merito alle strategie di sviluppo locale e di sostengo alle attività di impresa, concepite nell’ambito di un approccio unitario nella
gestione delle fonti finanziarie e nel percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo;
⋅ il GAL avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente per l’espletamento delle attività di coordinamento, istruttoria e valutazione dei progetti collegati alle azioni di cui sopra e ha preso atto della disponibilità a collaborare del CRP al fine di garantire una efficace attuazione delle attività sopra
richiamate, nel rispetto dei reciproci ruoli e compiti;
⋅ il CRP possiede le competenze specifiche e l’organizzazione adeguata a garantire il supporto al GAL per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
⋅ l’art. 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Lgs. n. 50/2016), prevede testualmente che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
⋅ l’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici definisce le “amministrazioni aggiudicatrici”, ricomprendendo, tra le medesime, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti;
⋅ l’art. 3 suddetto, al comma 1, lett. d) dispone che “per Organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'CRP, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
⋅ così come specificato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010, in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, è possibile ricorrere allo strumento dell’accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, quando ricorrono i seguenti presupposti:
- l’accordo in argomento regola e consente l’effettiva realizzazione degli interessi congiunti sopra descritti e comuni alle due parti contraenti, che li perseguono come propri compiti istituzionali;
- l’accordo si basa su una reale ripartizione delle responsabilità pubbliche e dei compiti che sono assegnati ad entrambe le parti;
- l’accordo prevede solo il ristoro dei costi sostenuti, escludendosi la realizzazione di un profitto;
⋅ sull’utilizzo di tale strumento si è espressa l’Anac, la quale, con Delibera n. 918 del 31 agosto 2016, ha ulteriormente precisato che: “Sulla base dell’orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche
degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall’Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri”;
⋅ il ricorso a moduli consensuali fra pubbliche amministrazioni per la gestione delle attività formative è stato indicato, quale modalità preferenziale, dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Programmazione della formazione delle amministrazioni
pubbliche”), laddove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche “svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;
⋅ questo tipo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non interferisce con l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ovvero la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, "poiché l'attuazione di tale cooperazione è retta
unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti" (Corte giust. Comm.ue 9 giugno 2009 in X000/00, Xxxxx Xxxxx x XXX Xxxxxx, punti 50 e 51) (Cons. Stato Sez. III, Sent. n. 6014/2013);
⋅ gli accordi organizzativi di cui al citato art. 15, hanno valenza generale e gli enti pubblici possono "sempre" utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (Cons. Stato Sez. III, Sent. n. 1132/2018);
⋅ l’ambito soggettivo di applicazione dei suddetti accordi è definito dall’art. 5 comma 6, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), il quale ne circoscrive l'applicazione a due o più “amministrazioni aggiudicatrici”;
⋅ tanto per la Corte di Giustizia Europea quanto per la giurisprudenza domestica risulta ormai prevalente la tesi funzionale, in forza della quale possono considerarsi organismi di diritto pubblico tutti gli enti, compresi anche quelli aventi forma societaria, purché non svolgano attività industriale o commerciale;
⋅ per quanto sopra esposto, possono considerarsi organismi di diritto pubblico anche i GAL, (Gruppi di Azione Locale), soggetti deputati all’attuazione e all’elaborazione delle Strategie di sviluppo locale e dei relativi Piani di Azione sostenuti dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che
rappresenta, per il periodo 2014-2020, lo strumento finanziario per lo sviluppo rurale dell’nell'Unione Europea;
⋅ ai GAL, inoltre, proprio perché esercitano detto servizio pubblico di sviluppo locale, per prassi e giurisprudenza consolidata, si applicano gli articoli 22 e 23 della Legge n. 241/1990 relativi al diritto di
accesso dei terzi ai documenti dei gestori di pubblici servizi (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010 n. 448, etc.). Tanto consente ai GAL di garantire al pubblico la totale trasparenza e accessibilità degli atti;
⋅ i medesimi, a norma del combinato disposto dell'art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e dell'art.2 e dell'art.1 comma 1-ter della L.241/90, sono tra i soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative che assicurano un livello di garanzia in materia di pubblicità e trasparenza non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, come previsto dalla L. 241/1990. I GAL, inoltre, possiedono il requisito della personalità giuridica poiché le persone giuridiche di diritto privato (società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro, generalmente) o associazioni riconosciute o fondazioni di partecipazione, in cui possono configurarsi i GAL, hanno il detto requisito soggettivo per la classificazione quale organismo di diritto pubblico;
⋅ i GAL hanno il potere di auto-organizzazione o autonomia interna (si dotano di un proprio regolamento organizzativo come gli enti territoriali che lo compongono), emanano atti amministrativi equiparati ad atti
dello Stato (ad es. i decreti di finanziamento), hanno potere di controllo e certificazione (sulle attività svolte e sulle risorse pubbliche gestite), hanno potere di autotutela amministrativa di tipo anche decisorio diretto, etc. Pertanto i GAL hanno, pur essendo controllati da privati, prerogative analoghe a quelle di un ente pubblico;
⋅ la natura di ente pubblico dei GAL viene confermata dal Regolamento (UE) N. 549/2013 (SEC Sistema Europeo dei Conti Amministrazioni pubbliche (S.13) - 2.111 Definizione: il settore delle amministrazioni
pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) (S.1313) 2.116 Definizione: il sottosettore delle amministrazioni locali comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale. Il sottosettore S.1313 comprende le istituzioni senza scopo di lucro controllate da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio economico di tali amministrazioni). Parimenti dispone il Regolamento UE n. 2223/96 (SEC 95) ai paragrafi 2.68 e 2.69 e la legge 24 dicembre 2012, n. 243 circa le "amministrazioni pubbliche";
⋅ i GAL sono sottoposti anche ai controlli della Corte dei Conti Europea previsti dall'art. 287 TFUE che dispone che la Corte “[...] Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni altro organo o organismo creato dall'Unione nella misura in cui l'atto
costitutivo non escluda tale esame” (art.287, par.1 TFUE). Tali previsioni garantiscono il controllo pubblico sulla corretta e legittima gestione contabile dei GAL e la verifica sul corretto indirizzo di servizio al pubblico delle attività rese.;
⋅ i GAL, per quanto in premessa, si configurano come “organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2 punto 1,
1) e 4) della Direttiva 2014/24/UE, recepita nell'attuale Codice dei Contratti Pubblici (art. 3 punto 1. a) e d)
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.” e ai medesimi, pertanto, si applica la normativa sui procedimenti amministrativi, e, nello specifico, l’art. 15 l.241/90;
⋅ il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha interesse a collaborare con il CRP poiché le attività in questione sono rilevanti per l’attività istituzionale dell’ente e tale interesse può qualificarsi “comune” ai sensi del richiamato art. 15 della L. n. 241/90;
⋅ per quanto sopra detto sussistono le condizioni per stipulare il presente l’Accordo di Collaborazione, ai sensi del succitato art. 15;
⋅ il presente Accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non un corrispettivo, considerato l’interesse pubblico comune perseguito dalle Parti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE
Art. 1 - Premessa
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione.
Art. 2 - Oggetto
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. n. 241/1990, le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare le attività sopra richiamate
Art. 3 - Obblighi delle parti
1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse di cui ciascuna è affidataria.
Art. 4 - Attuazione delle attività di collaborazione
1. L’attuazione delle attività oggetto del presente Accordo è affidata:
- per il CRP, al Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Cooperazione territoriale europea, attrazione investimenti esteri e nazionali”, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, in raccordo con il Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Sviluppo locale e approccio territoriale integrato” avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, che si avvalgono della collaborazione dei Referenti xxx. Xxxxx Xxxxxxx e dott.ssa Xxxxx Xxxxxx;
- per il GAL, al Direttore dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx che si avvale della collaborazione del Referente dott.ssa Xxxxx Xxxxx.
Art. 5 - Decorrenza e durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e si conclude il 31.12.2023.
2. È prevista la possibilità di proroga della durata del presente Accordo, senza oneri aggiuntivi per il CRP, dietro motivata richiesta e previo espresso consenso di entrambe le Parti.
Art. 6 - Rimborso spese
1. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute.
2. Il rimborso delle spese, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della l. n.241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell’imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 del DPR. n. 633/1972).
3. Il rimborso delle spese, soggetto a rendicontazione secondo le modalità previste dal GAL, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 7 - Responsabilità
1. Il GAL si impegna a mantenere con il CRP continui rapporti di collaborazione e consultazione, onde assicurare la massima rispondenza del lavoro effettuato agli obiettivi prefissati.
2. Il CRP si impegna a garantire al GAL l’accesso tempestivo a tutti i dati e informazioni in suo possesso, necessarie alla realizzazione dell’attività, la cui indisponibilità all’accesso potrebbe essere causa di recesso dal presente Accordo.
3. Il CRP è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente a rapporti di lavoro che verranno instaurati dal GAL e per danni a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione al presente Accordo.
4. Ognuna delle Parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni ad attrezzature o per infortuni al personale, che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste nel presente Accordo.
Art. 8 - Proprietà intellettuale dei risultati
1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli
nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.
4. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti anche per eventuali fini non direttamente connessi alla promozione delle attività e dei risultati conseguiti sulla base del presente accordo.
Art. 9 - Recesso
1. Eventuali proroghe ai termini della realizzazione dell’attività concordata potranno essere concesse dalle parti solo per comprovate cause di forza maggiore, in seguito a precisa richiesta scritta del di una delle parti.
2. Ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata alla casella istituzionale della Parte destinataria.
Art. 10 - Comunicazioni e scambio di informazioni
1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono
avvenire per posta elettronica istituzionale o per posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.
Art. 11 - Modifiche dell’Accordo
1. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento.
2. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, in appendice al presente Accordo.
Art. 12 - Informativa trattamento dati
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell’esecuzione del presente atto.
2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Art. 13 - Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo che non fosse possibile definire utilmente in via amministrativa, è competente il Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.
Art. 14 - Efficacia dell’Accordo e registrazione
1. Il presente Accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. L’Accordo è efficace per le parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e gli impegni finanziari del Progetto, le attività previste dal presente Accordo sono impegnative per le Parti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della formalizzazione
dell’esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.
Art. 15 - Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, e alle normative vigenti in materie di Accordi di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni.
2. Il presente Accordo, sottoscritto in modalità digitale, come espressamente indicato dalla legge, è in possesso di entrambe le Amministrazioni.
Letto firmato e sottoscritto,
Cagliari, 30 giugno 2020
Il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione | Il Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari |
(firma digitale) 1 | (firma digitale) 1 |
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-40 del 16 dicembre 2008
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice del CRP digitale”.